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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/09/2024, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 436/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 436/2018 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'
Avv. Ernesto Fiorillo (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa C.F._1
giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via A. Martino n. 21, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Francesco Scattareggia Marchese (C.F.: ), da C.F._2
cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
-APPELLATA-
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina. – Seconda Sezione
Civile - n. 1103/2018 pubblicata in data 17 maggio 2018 nella causa civile iscritta al n. 90000250/2010 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia elettrica.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' appellante:
1)riformare la sentenza n. 1103/2018 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare
o comunque con ogni formula privare di efficacia il D.I. n. 17/2010 con ogni conseguente statuizione;
2) ritenere e dichiarare la violazione del dovere di correttezza e buona fede della opposta per i motivi esposti in narrativa;
3) ritenere e dichiarare che, a fronte della carenza di prova fornita da nulla deve CP_1
l'opponente; 4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
1)ritenere e dichiarare inammissibile l'appello l'appello proposto da in Parte_1
quanto manifestamente infondato;
2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello così rigettandolo, con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ad Controparte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in
[...] Parte_1
oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile ha rigettato la opposizione da quest'ultima proposta, confermando la statuizione di cui al decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma, non sussistendo alcun credito in capo alla Società fornitrice nei confronti della appellante.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.– giusta ordinanza del 21-24 dicembre 2018 –, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 18 gennaio 2021 e poi, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, alla udienza del 25 settembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
************************
L' appellante ha spiegato tre distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha evidenziato la violazione, da parte del Giudicante, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata, vizio quest'ultimo reso palese dalla sua eccesiva stringatezza (appena venti righe per ben tre motivi di opposizione).
Ed invero, a fronte di una richiesta di ingiunzione di pagamento della somma di €
14.900,78 comprensiva di sorte capitale e di interessi moratori, il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per € 13.205,95 oltre interessi di mora.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per mancata valutazione delle prove documentali, contraddittorietà ed illogicità con riferimento al quantum richiesto ed ingiunto.
In particolare, nella richiesta di pagamento non avrebbe tenuto conto degli CP_1
acconti versati da . Pt_1
Inoltre la pretesa creditoria sarebbe sfornita di prova idonea, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente la copia del giornale notarile dei crediti.
Nel giudizio a cognizione piena successivo alla instaurazione della opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, incombe sul creditore, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, dimostrare il suo buon diritto, giusta la regola generale di cui all'art. 2697 C.,C.
Ciò non sarebbe avvenuto nel caso per cui è controversia proprio perché la documentazione prodotta in seno al ricorso ex art. 633 c.p.c., sufficiente per la emissione del decreto, non può certamente ritenersi idonea a provare il credito della istante nel giudizio a cognizione piena di cui all'art. 645 c.p.c.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di gravame l'opponente ha contestato la statuizione sulle spese (statuizione) che, alla luce dell'accoglimento della opposizione, avrebbe dovuto condannare la opposta e non l'opponente.
Nel presente grado ha resistito la originaria opposta la quale ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di gravami e la conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censura e meritevole di integrale conferma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Dagli atti del procedimento monitorio emerge chiaramente che
[...]
ha richiesto ingiunzione di pagamento della somma di € 13.205,95 Controparte_1
a titolo di sorte capitale oltre interessi maturati al 22/06/2009, pari ad € 1.194,83 per un totale complessivo di € 14.900,78, ed oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lg.vo 9/10/2002 n. 231, con decorrenza da determinarsi ai sensi dell'art. 4 del citato decreto fino all'effettivo soddisfo … (pag. 2, rigo 12 e segg. ricorso per decreto ingiuntivo).
Al riguardo la Corte preliminarmente rileva un errore di calcolo commesso da parte ricorrente in quanto la somma di capitale ed interessi non è € 14.900,78 bensì €
14.400,78 (errore) di cui si darà conto in prosieguo.
In ogni caso tale circostanza non influisce in alcun modo sulla questione che ci occupa in quanto quel che rileva, in questa sede, è che la pretesa creditoria azionata monitoriamente è stata chiaramente ripartita tra sorte capitale, indicata in
€ 13.205,95 ed interessi maturati al 22/06/09, che parte ricorrente ha quantificato in
€ 1.194,83 salvo poi errare nell'indicare il totale.
Il giudice del monitorio, con provvedimento del tutto coerente e condivisibile, ha accolto la domanda ingiungendo a il pagamento della sorte capitale, pari Parte_1
ad € 13.205,95 e degli interessi legali i quali non sono stati quantificati dal decidente, bensì indicati nella misura di legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Al riguardo parte appellante ritiene che la pronunzia, in parte qua, integri la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., ma la Corte è di diverso avviso.
Ed invero “Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione”
(Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27479 del 20/09/2022).
Tale principio, che aveva già trovato un autorevole arresto in seno alla sentenza della Cass. Civile, Sez. 1, n. 28660 del 27/12/2013, può ritenersi pacifico e, applicato alla questione dedotta in giudizio, nella quale il Giudice del monitorio ha condannato la parte ingiunta al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, giustifica pienamente il rigetto del primo motivo di gravame, con conseguente conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Medesima sorte spetta al secondo motivo di appello col quale da un Parte_1
canto stigmatizza l'errore di calcolo del Giudicante che non avrebbe tenuto conto dei pagamenti in acconto effettuati dalla originaria ingiunta, dall'altro ritiene insufficiente, ai fini di una pronuncia di merito, la scarna documentazione versata in atti da Controparte_1
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta in seno al procedimento monitorio emerge che il credito maturato da per fornitura di energia elettrica CP_1
ammontava, alla data del 19/02/2009, ad € 15.144,11.
In seguito a versamenti effettuati dalla debitrice in virtù ed esecuzione di un piano di rientro concordato con la Società “Certa Credita”, fiduciaria di il debito si CP_1 riduceva ammontando, alla data del 22/06/2009, ad € 13.705,95.
A fronte di un ulteriore versamento di € 500,00 il debito della ingiuntiva si riduceva ulteriormente ad € 13.205,95 che corrisponde esattamente alla sorte capitale richiesta in monitorio.
Tale ricostruzione spiega il motivo per cui la ingiungente, in seno al ricorso, indica in € 14.900,78 anziché in € 14.400,78 il debito residuo, non avendo
[...]
per mero errore materiale, tenuto conto di tale ultimo pagamento in Controparte_1
acconto.
In ogni caso, nessun dubbio può sussistere sulla esistenza di un debito in capo a
(debito) che alla data del deposito del ricorso ammontava ad € Parte_1
13.205,95 oltre accessori, come correttamente statuito dal Giudice del monitorio.
Quanto poi all'ulteriore profilo di illegittimità sollevato dalla appellante, la Corte osserva.
E' certamente vero che la documentazione contabile del credito (registro delle fatture vidimate), idonea di per sé a fondare la pronuncia di un decreto ingiuntivo, non è sufficiente a provare l'esistenza del credito in capo a parte opposta, convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare il suo buon diritto. Ma tale principio va bilanciato con altri elementi probatori, non dimenticando che si verte in materia contrattuale, ove vige il principio di cui all'art. 1218 C.C.
Nel nostro caso l' ha prodotto il “libro giornale notarile dei crediti in CP_1
contenzioso” ma, a ben vedere, nessuna contestazione è mai stata mossa dall'utente circa la presunta erroneità dei consumi conteggiati.
Al contrario risulta documentalmente che abbia concordato ed eseguito, Parte_1
almeno in parte, un piano di rientro con “Certa Credita”, con ciò riconoscendo la esattezza degli importi reclamati da CP_1
Sul punto la S.C., con ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, ha avuto modo di affermare che: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Ora, nel caso de quo se è vero che a sostegno della Controparte_1
propria pretesa creditoria, ha prodotto copia conforme a quanto contenuto nella pagina 643/2009 del libro “giornale dei crediti in contenzioso” che indica, a fianco dell'utente l'importo di € 13.205,95 quale presunto credito per Parte_1
somministrazione di energia elettrica, (documento) di per sé non idoneo a provare l'esistenza di un diritto di credito, è altrettanto vero che il medesimo somministrante ha altresì prodotto diffida di pagamento del 19/02/2009 nonchè intimazione di pagamento del 22/06/2009 con allegati estratti conto, quest'ultima inviata sia presso la sede di sia presso la residenza del legale rappresentante, Parte_1
documenti mai contestati dalla utente.
In aggiunta a ciò la stessa opponente ha prodotto nota del 09/02/2009 inviataLe dalla Società “Certa Credita” e relativa alla esistenza di un piano di rientro in relazione al quale sono altresì state prodotte ricevute di versamento del complessivo importo di € 2.000,00.
Tutti questi elementi risultano essere stati opportunamente vagliati dal Giudice del merito il quale, con motivazione sì succinta ma efficace, ha accertato che ..”tutta
l'opposizione è stata fondata sui superiori motivi rigettati e non è stata mossa alcuna contestazione sulla entità della energia somministrata” (sentenza impugnata, pag. 2, penultimo rigo). Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare anche tale motivo di gravame, confermando integralmente la pronuncia gravata.
Le spese dell'odierno grado di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell' appellante, totalmente soccombente, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n.
147, tenuto conto del valore della controversia e della attività professionale, vengono liquidate nei valori medi nella complessiva somma di € 5.700,00 così distinta: € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre
R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
L'appellante va pure condannata al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 436/2018 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. , così Controparte_1
statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€ 5.700,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto il 12 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 436/2018 R.G. vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: , Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio dell'
Avv. Ernesto Fiorillo (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa C.F._1
giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Messina, Via A. Martino n. 21, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Francesco Scattareggia Marchese (C.F.: ), da C.F._2
cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC:
; Email_2
-APPELLATA-
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Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina. – Seconda Sezione
Civile - n. 1103/2018 pubblicata in data 17 maggio 2018 nella causa civile iscritta al n. 90000250/2010 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione di energia elettrica.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l' appellante:
1)riformare la sentenza n. 1103/2018 e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare
o comunque con ogni formula privare di efficacia il D.I. n. 17/2010 con ogni conseguente statuizione;
2) ritenere e dichiarare la violazione del dovere di correttezza e buona fede della opposta per i motivi esposti in narrativa;
3) ritenere e dichiarare che, a fronte della carenza di prova fornita da nulla deve CP_1
l'opponente; 4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata:
1)ritenere e dichiarare inammissibile l'appello l'appello proposto da in Parte_1
quanto manifestamente infondato;
2) ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibile, improcedibile ed infondato l'appello così rigettandolo, con conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ad Controparte_1
ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in
[...] Parte_1
oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile ha rigettato la opposizione da quest'ultima proposta, confermando la statuizione di cui al decreto ingiuntivo opposto e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma, non sussistendo alcun credito in capo alla Società fornitrice nei confronti della appellante.
La Corte, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.– giusta ordinanza del 21-24 dicembre 2018 –, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 18 gennaio 2021 e poi, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, alla udienza del 25 settembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ex art. 221, comma 4, legge 77/2020 (e succ. mod. e int.); indi, stanti le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
************************
L' appellante ha spiegato tre distinti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha evidenziato la violazione, da parte del Giudicante, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata, vizio quest'ultimo reso palese dalla sua eccesiva stringatezza (appena venti righe per ben tre motivi di opposizione).
Ed invero, a fronte di una richiesta di ingiunzione di pagamento della somma di €
14.900,78 comprensiva di sorte capitale e di interessi moratori, il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo per € 13.205,95 oltre interessi di mora.
Col secondo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza per mancata valutazione delle prove documentali, contraddittorietà ed illogicità con riferimento al quantum richiesto ed ingiunto.
In particolare, nella richiesta di pagamento non avrebbe tenuto conto degli CP_1
acconti versati da . Pt_1
Inoltre la pretesa creditoria sarebbe sfornita di prova idonea, non potendosi all'uopo ritenere sufficiente la copia del giornale notarile dei crediti.
Nel giudizio a cognizione piena successivo alla instaurazione della opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, incombe sul creditore, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, dimostrare il suo buon diritto, giusta la regola generale di cui all'art. 2697 C.,C.
Ciò non sarebbe avvenuto nel caso per cui è controversia proprio perché la documentazione prodotta in seno al ricorso ex art. 633 c.p.c., sufficiente per la emissione del decreto, non può certamente ritenersi idonea a provare il credito della istante nel giudizio a cognizione piena di cui all'art. 645 c.p.c.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di gravame l'opponente ha contestato la statuizione sulle spese (statuizione) che, alla luce dell'accoglimento della opposizione, avrebbe dovuto condannare la opposta e non l'opponente.
Nel presente grado ha resistito la originaria opposta la quale ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di gravami e la conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da censura e meritevole di integrale conferma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Dagli atti del procedimento monitorio emerge chiaramente che
[...]
ha richiesto ingiunzione di pagamento della somma di € 13.205,95 Controparte_1
a titolo di sorte capitale oltre interessi maturati al 22/06/2009, pari ad € 1.194,83 per un totale complessivo di € 14.900,78, ed oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 del D. Lg.vo 9/10/2002 n. 231, con decorrenza da determinarsi ai sensi dell'art. 4 del citato decreto fino all'effettivo soddisfo … (pag. 2, rigo 12 e segg. ricorso per decreto ingiuntivo).
Al riguardo la Corte preliminarmente rileva un errore di calcolo commesso da parte ricorrente in quanto la somma di capitale ed interessi non è € 14.900,78 bensì €
14.400,78 (errore) di cui si darà conto in prosieguo.
In ogni caso tale circostanza non influisce in alcun modo sulla questione che ci occupa in quanto quel che rileva, in questa sede, è che la pretesa creditoria azionata monitoriamente è stata chiaramente ripartita tra sorte capitale, indicata in
€ 13.205,95 ed interessi maturati al 22/06/09, che parte ricorrente ha quantificato in
€ 1.194,83 salvo poi errare nell'indicare il totale.
Il giudice del monitorio, con provvedimento del tutto coerente e condivisibile, ha accolto la domanda ingiungendo a il pagamento della sorte capitale, pari Parte_1
ad € 13.205,95 e degli interessi legali i quali non sono stati quantificati dal decidente, bensì indicati nella misura di legge dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Al riguardo parte appellante ritiene che la pronunzia, in parte qua, integri la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., ma la Corte è di diverso avviso.
Ed invero “Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione”
(Cass. Sez. 3, ordinanza n. 27479 del 20/09/2022).
Tale principio, che aveva già trovato un autorevole arresto in seno alla sentenza della Cass. Civile, Sez. 1, n. 28660 del 27/12/2013, può ritenersi pacifico e, applicato alla questione dedotta in giudizio, nella quale il Giudice del monitorio ha condannato la parte ingiunta al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta, giustifica pienamente il rigetto del primo motivo di gravame, con conseguente conferma sul punto della pronuncia impugnata.
Medesima sorte spetta al secondo motivo di appello col quale da un Parte_1
canto stigmatizza l'errore di calcolo del Giudicante che non avrebbe tenuto conto dei pagamenti in acconto effettuati dalla originaria ingiunta, dall'altro ritiene insufficiente, ai fini di una pronuncia di merito, la scarna documentazione versata in atti da Controparte_1
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta in seno al procedimento monitorio emerge che il credito maturato da per fornitura di energia elettrica CP_1
ammontava, alla data del 19/02/2009, ad € 15.144,11.
In seguito a versamenti effettuati dalla debitrice in virtù ed esecuzione di un piano di rientro concordato con la Società “Certa Credita”, fiduciaria di il debito si CP_1 riduceva ammontando, alla data del 22/06/2009, ad € 13.705,95.
A fronte di un ulteriore versamento di € 500,00 il debito della ingiuntiva si riduceva ulteriormente ad € 13.205,95 che corrisponde esattamente alla sorte capitale richiesta in monitorio.
Tale ricostruzione spiega il motivo per cui la ingiungente, in seno al ricorso, indica in € 14.900,78 anziché in € 14.400,78 il debito residuo, non avendo
[...]
per mero errore materiale, tenuto conto di tale ultimo pagamento in Controparte_1
acconto.
In ogni caso, nessun dubbio può sussistere sulla esistenza di un debito in capo a
(debito) che alla data del deposito del ricorso ammontava ad € Parte_1
13.205,95 oltre accessori, come correttamente statuito dal Giudice del monitorio.
Quanto poi all'ulteriore profilo di illegittimità sollevato dalla appellante, la Corte osserva.
E' certamente vero che la documentazione contabile del credito (registro delle fatture vidimate), idonea di per sé a fondare la pronuncia di un decreto ingiuntivo, non è sufficiente a provare l'esistenza del credito in capo a parte opposta, convenuta in senso formale ma attrice in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare il suo buon diritto. Ma tale principio va bilanciato con altri elementi probatori, non dimenticando che si verte in materia contrattuale, ove vige il principio di cui all'art. 1218 C.C.
Nel nostro caso l' ha prodotto il “libro giornale notarile dei crediti in CP_1
contenzioso” ma, a ben vedere, nessuna contestazione è mai stata mossa dall'utente circa la presunta erroneità dei consumi conteggiati.
Al contrario risulta documentalmente che abbia concordato ed eseguito, Parte_1
almeno in parte, un piano di rientro con “Certa Credita”, con ciò riconoscendo la esattezza degli importi reclamati da CP_1
Sul punto la S.C., con ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, ha avuto modo di affermare che: “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto”.
Ora, nel caso de quo se è vero che a sostegno della Controparte_1
propria pretesa creditoria, ha prodotto copia conforme a quanto contenuto nella pagina 643/2009 del libro “giornale dei crediti in contenzioso” che indica, a fianco dell'utente l'importo di € 13.205,95 quale presunto credito per Parte_1
somministrazione di energia elettrica, (documento) di per sé non idoneo a provare l'esistenza di un diritto di credito, è altrettanto vero che il medesimo somministrante ha altresì prodotto diffida di pagamento del 19/02/2009 nonchè intimazione di pagamento del 22/06/2009 con allegati estratti conto, quest'ultima inviata sia presso la sede di sia presso la residenza del legale rappresentante, Parte_1
documenti mai contestati dalla utente.
In aggiunta a ciò la stessa opponente ha prodotto nota del 09/02/2009 inviataLe dalla Società “Certa Credita” e relativa alla esistenza di un piano di rientro in relazione al quale sono altresì state prodotte ricevute di versamento del complessivo importo di € 2.000,00.
Tutti questi elementi risultano essere stati opportunamente vagliati dal Giudice del merito il quale, con motivazione sì succinta ma efficace, ha accertato che ..”tutta
l'opposizione è stata fondata sui superiori motivi rigettati e non è stata mossa alcuna contestazione sulla entità della energia somministrata” (sentenza impugnata, pag. 2, penultimo rigo). Tanto basta, ad avviso della Corte, per rigettare anche tale motivo di gravame, confermando integralmente la pronuncia gravata.
Le spese dell'odierno grado di giudizio seguono la soccombenza e, poste a carico dell' appellante, totalmente soccombente, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n.
147, tenuto conto del valore della controversia e della attività professionale, vengono liquidate nei valori medi nella complessiva somma di € 5.700,00 così distinta: € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €
1.800,00 per la fase di trattazione ed € 1.900,00 per la fase decisionale, oltre
R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti.
L'appellante va pure condannata al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 436/2018 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. , così Controparte_1
statuisce:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in
€ 5.700,00 oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge se dovuti;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto il 12 settembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini