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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 930/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 930 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Peluso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via
C. Pisacane, snc
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo 221/c
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso Parte_1 Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 01/07/2021 con il quale la , in forza di titolo esecutivo CP_1 giudiziale, costituito da ordinanza presidenziale ex art. 708, comma 3, c.p.c. nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, n. R.G. 1073/2016, resa dal Tribunale di Lagonegro in data 25/02/2016, esecutiva ex art. 189 disp. att. c.p.c., munita della relativa formula in data pagina 1 di 5 24/07/2019, intimava all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di € 14.469,10, oltre interessi legali e spese successive fino all'effettivo soddisfo.
L'attore premetteva: di avere contratto matrimonio con in data 29/12/1993; che, Controparte_1 agli inizi dell'anno 2013, cacciato dalla casa coniugale dalla , trovava riparo presso CP_1
l'abitazione degli anziani genitori;
che, solo a seguito della notificazione del suddetto atto di precetto veniva a conoscenza dell'esistenza del giudizio di separazione promosso dalla presso il CP_1
Tribunale di Lagonegro;
che, depositata istanza di visibilità, detta causa risultava essere estinta e non si rinveniva né il fascicolo d'ufficio né quello della ricorrente;
che non avendo mai ricevuto la notificazione del ricorso per separazione giudiziale non era stato possibile verificare la regolarità della notificazione asseritamente effettuata;
che l'ordinanza con la quale il Presidente aveva emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, notificata dopo circa 5 anni, che poneva a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare mensilmente un contributo di mantenimento alla pari alla somma di € CP_1
200,00, si era moltiplicata a dismisura arrivando ad una somma di circa € 14.000,00 che, attesa la situazione economica risultante dal reddito riferito all'anno 2020 pari a circa € 6.900,00, non aveva;
che, dopo l'emissione della ordinanza sopradetta, il giudizio di separazione promosso dalla si CP_1 era estinto, sicché l'ordinanza suddetta era l'unico provvedimento regolatore del rapporto sostanziale de quo.
Nel merito eccepiva: la nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso per la separazione giudiziaria promossa dalla;
l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
la prescrizione dei CP_1 ratei richiesti con l'atto di precetto.
Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale: “I) in via preliminare, Voglia la adita Autorità
Giudiziaria sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i gravi motivi ex art 615 comma II c.p.c ovvero, in subordine, fissare a breve udienza di comparizione delle parti onde provocare l'immediato contraddittorio sul tema e decidere comunque ed in ogni caso per sospensione della efficacia esecutiva del titolo, II) nel merito, in accoglimento alla presente opposizione all'esecuzione, per i tutti motivi di cui in narrativa, Voglia la adita Autorità
Giudiziaria accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo fondante l'atto di precetto per
l'importo di € 14.469,10 così come notificato in data 01.07.2021 al sig. III) con Parte_1 condanna della opposta al pagamento di tutte le spese legali e processuali del presente giudizio.”
Con comparsa depositata in data 06/09/2021, si costituiva la convenuta chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto, attesa la regolarità della procedura di notifica del ricorso per separazione.
pagina 2 di 5 In data 07/09/2021, in sede di udienza di prima comparizione, parte opponente eccepiva la tardività della notifica del ricorso per separazione, notificato oltre il termine perentorio indicato nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Con ordinanza del 14/11/2021, a scioglimento della riserva assunta, il magistrato precedentemente titolare del procedimento, attesa la tardività della notifica del ricorso per separazione e del pedissequo decreto, come da documentazione in atti, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettata la richiesta di prova orale di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, dopo ulteriori rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/02/2025, la cui trattazione veniva sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile, atteso che il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione è di natura giudiziale, essendo costituito, come detto, dalla ordinanza presidenziale ex art. 708, co. 3, c.p.c., resa nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi.
Le censure mosse da parte opponente, relative alla nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso per separazione ed all'illegittimità della pretesa creditoria attesa la situazione economica dell'obbligato, attengono, infatti, a circostanze asseritamente modificative o estintive del diritto di cui alla pretesa della creditrice antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale ridetto, dacché si sostanziano in rilievi mossi nella direzione di una “ingiustizia” dello stesso.
Orbene, è ben noto come – secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale devono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare,
pagina 3 di 5 mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 9205/2001; Cass. n. 12251/2007; Cass. n. 17177/2002).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come opportunamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), è lo stesso sistema dei rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo (alla cui instaurazione, si ricordi, il precetto è pur sempre finalizzato) a presupporre un tale quadro.
Le contestazioni sollevate dell'opponente, funzionali secondo la prospettazione di parte a paralizzare la pretesa di cui all'ordinanza presidenziale, non possono trovare ingresso nella presente sede di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in ragione della natura giudiziale del titolo esecutivo vantato dalla creditrice che comporta l'inammissibilità degli stessi, in quanto avrebbero dovuto essere agitati nell'ambito del procedimento in cui sono sorti, mediante i rimedi approntati dall'ordinamento, quali il reclamo alla Corte d'appello in camera di consiglio, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 708, co. 4, c.p.c., o in ogni caso in sede di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 708 c.p.c. da chiedersi al giudice istruttore del procedimento di separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 709, ult. co., c.p.c.
Costituisce un risultato ormai unanimemente riconosciuto in giurisprudenza, con l'avallo di dottrina costante, che in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possano essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali a mero titolo di esempio possono indicarsi il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass. n.
6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n.
16998/2011, n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014).
Come sintetizzato in maniera cristallina da autorevole dottrina (che non è possibile citare stante il divieto di cui al co. 3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito.
Le questioni aventi ad oggetto i fatti anteriori o coevi al processo sono, infatti, coperte dal giudicato senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle.
pagina 4 di 5 Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dinanzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Ciò avviene tipicamente, e a mero titolo di esempio, nella ricorrente ipotesi di censura attinente all'ingiustizia della decisione assunta o, più in generale, le valutazioni del giudice di merito, censura sollevabile esclusivamente dinanzi al giudice dell'impugnazione, che, nel caso di specie, trattandosi di provvedimenti temporanei ed urgenti dati con ordinanza presidenziale ex art. 708 co. 3 c.p.c., avrebbe dovuto essere il giudice dei rimedi suindicati.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e, per l'effetto, si dichiara che la convenuta
[...]
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza della CP_1 Parte_1 ordinanza presidenziale ex art. 708, co. 3, c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi (n. 1073/2016 R.G.), emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 25/02/2016, esecutiva ex art. 189 disp. att. c.p.c. e munita della relativa formula in data 24/07/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria, non svolta, e sulla base dei valori medi della tariffa professionale, ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Lagonegro, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 930 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Peluso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla via
C. Pisacane, snc
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Antonio Santarsiere, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (SA) alla Via G. Mezzacapo 221/c
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, conveniva in giudizio proponendo opposizione avverso Parte_1 Controparte_1
l'atto di precetto notificato in data 01/07/2021 con il quale la , in forza di titolo esecutivo CP_1 giudiziale, costituito da ordinanza presidenziale ex art. 708, comma 3, c.p.c. nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, n. R.G. 1073/2016, resa dal Tribunale di Lagonegro in data 25/02/2016, esecutiva ex art. 189 disp. att. c.p.c., munita della relativa formula in data pagina 1 di 5 24/07/2019, intimava all'odierno opponente il pagamento della somma complessiva di € 14.469,10, oltre interessi legali e spese successive fino all'effettivo soddisfo.
L'attore premetteva: di avere contratto matrimonio con in data 29/12/1993; che, Controparte_1 agli inizi dell'anno 2013, cacciato dalla casa coniugale dalla , trovava riparo presso CP_1
l'abitazione degli anziani genitori;
che, solo a seguito della notificazione del suddetto atto di precetto veniva a conoscenza dell'esistenza del giudizio di separazione promosso dalla presso il CP_1
Tribunale di Lagonegro;
che, depositata istanza di visibilità, detta causa risultava essere estinta e non si rinveniva né il fascicolo d'ufficio né quello della ricorrente;
che non avendo mai ricevuto la notificazione del ricorso per separazione giudiziale non era stato possibile verificare la regolarità della notificazione asseritamente effettuata;
che l'ordinanza con la quale il Presidente aveva emesso i provvedimenti provvisori ed urgenti, notificata dopo circa 5 anni, che poneva a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare mensilmente un contributo di mantenimento alla pari alla somma di € CP_1
200,00, si era moltiplicata a dismisura arrivando ad una somma di circa € 14.000,00 che, attesa la situazione economica risultante dal reddito riferito all'anno 2020 pari a circa € 6.900,00, non aveva;
che, dopo l'emissione della ordinanza sopradetta, il giudizio di separazione promosso dalla si CP_1 era estinto, sicché l'ordinanza suddetta era l'unico provvedimento regolatore del rapporto sostanziale de quo.
Nel merito eccepiva: la nullità e/o inesistenza della notificazione del ricorso per la separazione giudiziaria promossa dalla;
l'illegittimità della pretesa creditoria azionata;
la prescrizione dei CP_1 ratei richiesti con l'atto di precetto.
Concludeva, quindi, chiedendo all'adito Tribunale: “I) in via preliminare, Voglia la adita Autorità
Giudiziaria sospendere l'efficacia esecutiva del titolo inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i gravi motivi ex art 615 comma II c.p.c ovvero, in subordine, fissare a breve udienza di comparizione delle parti onde provocare l'immediato contraddittorio sul tema e decidere comunque ed in ogni caso per sospensione della efficacia esecutiva del titolo, II) nel merito, in accoglimento alla presente opposizione all'esecuzione, per i tutti motivi di cui in narrativa, Voglia la adita Autorità
Giudiziaria accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo fondante l'atto di precetto per
l'importo di € 14.469,10 così come notificato in data 01.07.2021 al sig. III) con Parte_1 condanna della opposta al pagamento di tutte le spese legali e processuali del presente giudizio.”
Con comparsa depositata in data 06/09/2021, si costituiva la convenuta chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto ed in diritto, attesa la regolarità della procedura di notifica del ricorso per separazione.
pagina 2 di 5 In data 07/09/2021, in sede di udienza di prima comparizione, parte opponente eccepiva la tardività della notifica del ricorso per separazione, notificato oltre il termine perentorio indicato nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi.
Con ordinanza del 14/11/2021, a scioglimento della riserva assunta, il magistrato precedentemente titolare del procedimento, attesa la tardività della notifica del ricorso per separazione e del pedissequo decreto, come da documentazione in atti, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rigettata la richiesta di prova orale di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, dopo ulteriori rinvii in prosieguo precisazione delle conclusioni, all'udienza del 25/02/2025, la cui trattazione veniva sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è inammissibile, atteso che il titolo esecutivo posto a base della minacciata esecuzione è di natura giudiziale, essendo costituito, come detto, dalla ordinanza presidenziale ex art. 708, co. 3, c.p.c., resa nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi.
Le censure mosse da parte opponente, relative alla nullità e/o inesistenza della notifica del ricorso per separazione ed all'illegittimità della pretesa creditoria attesa la situazione economica dell'obbligato, attengono, infatti, a circostanze asseritamente modificative o estintive del diritto di cui alla pretesa della creditrice antecedenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale ridetto, dacché si sostanziano in rilievi mossi nella direzione di una “ingiustizia” dello stesso.
Orbene, è ben noto come – secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato che quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale devono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare,
pagina 3 di 5 mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 9205/2001; Cass. n. 12251/2007; Cass. n. 17177/2002).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come opportunamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la già citata Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850), è lo stesso sistema dei rapporti tra processo di cognizione e processo esecutivo (alla cui instaurazione, si ricordi, il precetto è pur sempre finalizzato) a presupporre un tale quadro.
Le contestazioni sollevate dell'opponente, funzionali secondo la prospettazione di parte a paralizzare la pretesa di cui all'ordinanza presidenziale, non possono trovare ingresso nella presente sede di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. in ragione della natura giudiziale del titolo esecutivo vantato dalla creditrice che comporta l'inammissibilità degli stessi, in quanto avrebbero dovuto essere agitati nell'ambito del procedimento in cui sono sorti, mediante i rimedi approntati dall'ordinamento, quali il reclamo alla Corte d'appello in camera di consiglio, da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 708, co. 4, c.p.c., o in ogni caso in sede di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal Presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art. 708 c.p.c. da chiedersi al giudice istruttore del procedimento di separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 709, ult. co., c.p.c.
Costituisce un risultato ormai unanimemente riconosciuto in giurisprudenza, con l'avallo di dottrina costante, che in sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possano essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali a mero titolo di esempio possono indicarsi il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta (Cass. n.
6605/1988, n. 2870/1997, n. 9061/1999, n. 12664/2000, n. 13872/2001, n. 4505/2011, n. 3850/2011, n.
16998/2011, n. 1183/2012, n. 3979/2012, n. 12911/2012, n. 14529/2013, n. 3619/2014, n. 19832/2014).
Come sintetizzato in maniera cristallina da autorevole dottrina (che non è possibile citare stante il divieto di cui al co. 3 dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito.
Le questioni aventi ad oggetto i fatti anteriori o coevi al processo sono, infatti, coperte dal giudicato senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle.
pagina 4 di 5 Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requisiti dinanzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda. Ciò avviene tipicamente, e a mero titolo di esempio, nella ricorrente ipotesi di censura attinente all'ingiustizia della decisione assunta o, più in generale, le valutazioni del giudice di merito, censura sollevabile esclusivamente dinanzi al giudice dell'impugnazione, che, nel caso di specie, trattandosi di provvedimenti temporanei ed urgenti dati con ordinanza presidenziale ex art. 708 co. 3 c.p.c., avrebbe dovuto essere il giudice dei rimedi suindicati.
In conclusione, l'opposizione è inammissibile e, per l'effetto, si dichiara che la convenuta
[...]
ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di in forza della CP_1 Parte_1 ordinanza presidenziale ex art. 708, co. 3, c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi (n. 1073/2016 R.G.), emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 25/02/2016, esecutiva ex art. 189 disp. att. c.p.c. e munita della relativa formula in data 24/07/2019.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, esclusa la fase istruttoria, non svolta, e sulla base dei valori medi della tariffa professionale, ridotti del 50% per la semplicità delle questioni giuridiche controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Così deciso in Lagonegro, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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