TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 28/11/2024, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 218/2024
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
Parte 1
nata a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'Avv. CULCASI VITO,
ricorrente contro
Controparte_1
C.F. 2 ), rappresentato e difeso nato a [...] il [...] (c.f.
dall'Avv. BRILLANTE FRANCESCO,
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 06.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente Pt_1 RIPA MONTE in data 12/02/2024, la parte deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Trapani in data
13.09.2002, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 275, p. II, serie A, ufficio 1, anno 2002, con Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione è nato un figlio: Persona_1 in Erice il
01.09.2004.
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 337 del 2019, aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva Controparte 1 che, pur aderendo all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
** **
All'udienza del 06.11.2024, le parti dichiarano di aver raggiunto, medio tempore, un accordo nei seguenti termini:
obbligo a carico del Sig. Controparte_1 di versare un assegno per il mantenimento del figlio di € 300,00 mensili rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
percezione dell'assegno unico integralmente a favore della Sig.ra Parte 1
[...] nell'interesse del figlio AM وو
Persona 1
Indi, la causa veniva posta in decisione.
***** Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 337 del 2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, di mero carattere economico, considerando anche la intervenuta maggiore età del figlio, portatore di handicap,
ma non grave.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e contratto con rito concordatario in Trapani in data 13.09.2002, Controparte 1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n.
275, p. II, serie A, ufficio 1, anno 2002, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 28 novembre 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Mauro Petrusa Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 218/2024 promossa da:
Parte 1
nata a [...] il [...] (c.f.: C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'Avv. CULCASI VITO,
ricorrente contro
Controparte_1
C.F. 2 ), rappresentato e difeso nato a [...] il [...] (c.f.
dall'Avv. BRILLANTE FRANCESCO,
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 06.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dalla parte ricorrente Pt_1 RIPA MONTE in data 12/02/2024, la parte deduceva di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Trapani in data
13.09.2002, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Trapani, atto n. 275, p. II, serie A, ufficio 1, anno 2002, con Controparte_1
Deduceva che dalla loro unione è nato un figlio: Persona_1 in Erice il
01.09.2004.
Rappresentava, altresì, che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 337 del 2019, aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, omologando le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva Controparte 1 che, pur aderendo all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava le avverse deduzioni e rassegnava le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
** **
All'udienza del 06.11.2024, le parti dichiarano di aver raggiunto, medio tempore, un accordo nei seguenti termini:
obbligo a carico del Sig. Controparte_1 di versare un assegno per il mantenimento del figlio di € 300,00 mensili rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
percezione dell'assegno unico integralmente a favore della Sig.ra Parte 1
[...] nell'interesse del figlio AM وو
Persona 1
Indi, la causa veniva posta in decisione.
***** Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 337 del 2019, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, di mero carattere economico, considerando anche la intervenuta maggiore età del figlio, portatore di handicap,
ma non grave.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte 1 e contratto con rito concordatario in Trapani in data 13.09.2002, Controparte 1
regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trapani, atto n.
275, p. II, serie A, ufficio 1, anno 2002, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti di cui in parte motiva.
- compensa le spese di lite.
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/00.
Così deciso in Trapani in data 28 novembre 2024.
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa