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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2020
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte 1 (C.F.
GIANNINI SERENA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte 1
PE NA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data 17/10/2025, che qui si riportano integralmente: CONCLUSIONI CONGIUNTE
l'illmo Tribunale di Grosseto Voglia
-a) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore EM TI (nata a [...] il
01/05/2013) ad entrambi i genitori, ma con domicilio presso la madre in Grosseto alla Via
DU De IL n. 66;
- b) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore nei seguenti giorni, salvo diverso accordo tra le parti:
Ogni martedì della settimana andando a prendere la minore all'uscita di scuola (o presso l'abitazione materna in caso di festività scolastica alle ore 10,00) sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna alla medesima ora, nonché un fine settimana alternativamente dal venerdì all'uscita di scuola (o presso l'abitazione malerna in caso di festività scolastica alle ore 10,00) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico o presso l'abitazione materna.
Per le festività estive ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per 15 giorni consecutivi, usufruibili anche in due settimane, che dovranno essere concordate tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascuno anno-
Per le festività Natalizie la minore trascorrerà alternativamente i giorni dal 25 dicembre ( dalla mattina alle ore 10,00) sino al Primo Gennaio alle ore 10,00 presso un genitore e dal
Primo Gennaio dalle ore 10,00 sino al 6 gennaio compreso presso l'altro, con la precisazione che le minori trascorrerà il giorno 24 dicembre con il genitore con cui non trascorreranno il
Natale.
Ad anni alterni il compleanno della minore, nonché ad anni alterni le intere festività di
Pasqua e Pasquetta.
-c) Il Sig. TI AB entro e non oltre 30 giorni dalla omologa della presente separazione cederà alla Sig.ra LL IA, con separato atto notarile, la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Grosseto alla Via DU De IL n. 66, e più precisamente:
-appartamento composto soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, servizio e due terrazze al piano primo, deposito occasionale, servizio e terrazzo al piano secondo con corte esclusiva e portico al piano terra, corredato da autorimessa al piano primo sottostrada il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 109 particella 522: subalterno 21, categoria A/2, classe 4, vani 6, rendita euro 650,74;
- subalterno 41, categoria C/6, classe 3, consistenza catastale mq. 23, rendita euro 65,33.
Confini: proprieta' condominiale da piu' lati, SI RA, SI RA salvo se altri.
Tale attribuzione è considerata dai coniugi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra gli stessi e della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali fra le parti.
Al fine del trasferimento le parti dichiarano inoltre: In ordine alla provenienza l'immobile è pervenuto al Sig. TI AB con atto di
Assegnazione di Alloggio di società Cooperativa ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri del
24/12/2012 Rep. 38.838 Raccolta 23.619 registrato a Grosseto il 27/12/2012 al n.
7.988 Mod. IT e trascritto all'Ufficio dei R.R.I.I. di Grosseto in data 27/12/2012 n.
14522 Reg. Gen d'ord n. 10627 Reg. Part.
Con riferimento alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724, 23 dicembre
1996 n. 662 e del Testo Unico approvato con D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 nel testo modificato dal decreto legislativo del 27 dicembre 2002 n. 360, parte cedente dichiara che gli immobili sono stati realizzati in virtù di permesso di costruire n. 204 del 27 novembre 2006
(Pratica Edilizia n. 204/06) e successivi permessi di costruire in variante al suindicato permesso n. 204: n. 219 del 29 aprile 20089 (Pratica Edilizia n 2008/2770), n. 191 del 5 aprile 2011 (Pratica Edilizia n 2011/432), n. 471 del 23 settembre 2011 (Pratica
Edilizia N. 2011/1356) n. 265 del 31 maggio 2012 (Pratica Edilizia N 2012/565) con comunicazione di avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/ agibilità protocollata dal
Comune di Grosseto in data 7 settembre 2012; dichiara inoltre che gli stessi non sono stati oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo, il tutto come risulta dalla relazione di conformità urbanistica redatta dal Gemo. Mazzariello Michele in data 09/07/2025.
Con riferimento al D.Lgs. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato dell'attestato di prestazione energetica (APE) redatto in data 10/07/2025 dal geometra Mazzariello Michele, iscritto al Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di Grosseto, e dallo stesso inviato alla Regione Toscana a mezzo S.I.E.R.T. (Sistema Informativo Efficienza Energetica Regione Toscana), in pari data, con il quale si attesta che l'appartamento in oggetto è di classe energetica "B".
d) A fronte di tale trasferimento la Sig.ra LL IA libererà il Sig. TI AB
e e
S
dal mutuo ipotecario contratto dai coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale, mutuo tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 66199185 la cui estinzione anticipata avverrà a cura e spese della sig.ra LL, che parimenti provvederà alle spese relative al trasferimento di proprietà in suo favore (a titolo esemplificativo spese notarili, Ape, 73 VVOCATO
conformità e regolarità urbanistica), con la precisazione che il Sig. TI AB provvederà al pagamento in ragione del 50% della propria quota di mutuo sino alla data di pubblicazione della sentenza relativa al presente procedimento.
In relazione alle eventuali somme di cui le parti siano creditori della Banca Intesa San Paolo dette somme saranno riscosse in via esclusiva dal Sig. TI AB.
e) L'immobile sopra descritto sarà trasferito libero da trascrizioni pregiudizievoli del che il Sig.
TI AB provvederà a propria cura e spese alla cancellazione dell' ipoteca giudiziale iscritta dalla di lui madre sig.ra LI RA (nata a [...] il [...] C.F.
[...]) in data 30/04/2020 (Re. Generale 4409 Reg. particolare
598) per la somma totale di € 84.000,00;
f) Con il trasferimento di cui sopra la Sig.ra LL IA diverrà unica proprietaria dell'ex casa coniugale, del che, previa revoca dell'assegnazione stabilita nei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti sono altresì autorizzate alla cancellazione della trascrizione della suddetta assegnazione.
g) Le parti dichiarano che in relazione agli arredi ivi esistenti presso la casa coniugale che nulla hanno da pretendere gli uni dagli altri avendo già regolato i loro reciproci rapporti, ad eccezione di n. 2 chiavi dinamometriche marca Beta che la Sig.ra LL si obbliga a restituire al Sig.
TI AB.
h) Nulla sarà dovuto, stante il trasferimento di cui al punto c) e stante i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, dal momento della pubblicazione della Sentenza relativa al presente giudizio, dal Sig. TI AB alla Sig.ra LL IA a titolo di contributo nel mantenimento della minore EM, del che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della stessa quando è presso ciascuno, mentre invece saranno ripartite in ragione del 50% le spese straordinarie così come regolate dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto qui da intendersi integralmente ritrascritto
L'Assegno unico erogato dall' Inps in favore dei figli sarà percepito in ragione del 100% dalla
Sig.ra LL IA.
i) Nulla sarà invece dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autonomi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/07/2011, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2011).
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia Per 1 in data 1.5.2013).
Sulla domanda di separazione personale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva sullo status, depositata in data 24/12/2022. Nel corso della controversia, le parti hanno poi raggiunto un'intesa sulle domande accessorie, conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, conclusioni congiunte volte all'accoglimento e recepimento delle condizioni di cui all'accordo depositato sul fascicolo telematico in data 17/10/2025.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
- appare manifestamente superfluo.
Stante il riconoscimento del diritto al godimento della casa familiare in capo alla madre e della contestuale richiesta di autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della relativa assegnazione, deve disporsi, ex art 337 sexies c.c. la revoca della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
le condizioni di separazione concordate tra le parti con le conclusioni congiunte depositate in data 17/10/2025, sopra trascritte;
per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Grosseto, via
DU De IL n. 66 disposta con il provvedimento presidenziale del
2.11.2020.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
C.F. 1 ), con l'assistenza dell'Avv. Parte 1 (C.F.
GIANNINI SERENA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. C.F. 2 ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte 1
PE NA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i procuratori delle parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, depositate telematicamente in data 17/10/2025, che qui si riportano integralmente: CONCLUSIONI CONGIUNTE
l'illmo Tribunale di Grosseto Voglia
-a) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore EM TI (nata a [...] il
01/05/2013) ad entrambi i genitori, ma con domicilio presso la madre in Grosseto alla Via
DU De IL n. 66;
- b) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore nei seguenti giorni, salvo diverso accordo tra le parti:
Ogni martedì della settimana andando a prendere la minore all'uscita di scuola (o presso l'abitazione materna in caso di festività scolastica alle ore 10,00) sino al giovedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna alla medesima ora, nonché un fine settimana alternativamente dal venerdì all'uscita di scuola (o presso l'abitazione malerna in caso di festività scolastica alle ore 10,00) sino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà presso l'istituto scolastico o presso l'abitazione materna.
Per le festività estive ciascun genitore potrà tenere con sé la minore per 15 giorni consecutivi, usufruibili anche in due settimane, che dovranno essere concordate tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ciascuno anno-
Per le festività Natalizie la minore trascorrerà alternativamente i giorni dal 25 dicembre ( dalla mattina alle ore 10,00) sino al Primo Gennaio alle ore 10,00 presso un genitore e dal
Primo Gennaio dalle ore 10,00 sino al 6 gennaio compreso presso l'altro, con la precisazione che le minori trascorrerà il giorno 24 dicembre con il genitore con cui non trascorreranno il
Natale.
Ad anni alterni il compleanno della minore, nonché ad anni alterni le intere festività di
Pasqua e Pasquetta.
-c) Il Sig. TI AB entro e non oltre 30 giorni dalla omologa della presente separazione cederà alla Sig.ra LL IA, con separato atto notarile, la propria quota del 50% della casa coniugale sita in Grosseto alla Via DU De IL n. 66, e più precisamente:
-appartamento composto soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, servizio e due terrazze al piano primo, deposito occasionale, servizio e terrazzo al piano secondo con corte esclusiva e portico al piano terra, corredato da autorimessa al piano primo sottostrada il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 109 particella 522: subalterno 21, categoria A/2, classe 4, vani 6, rendita euro 650,74;
- subalterno 41, categoria C/6, classe 3, consistenza catastale mq. 23, rendita euro 65,33.
Confini: proprieta' condominiale da piu' lati, SI RA, SI RA salvo se altri.
Tale attribuzione è considerata dai coniugi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra gli stessi e della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali fra le parti.
Al fine del trasferimento le parti dichiarano inoltre: In ordine alla provenienza l'immobile è pervenuto al Sig. TI AB con atto di
Assegnazione di Alloggio di società Cooperativa ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri del
24/12/2012 Rep. 38.838 Raccolta 23.619 registrato a Grosseto il 27/12/2012 al n.
7.988 Mod. IT e trascritto all'Ufficio dei R.R.I.I. di Grosseto in data 27/12/2012 n.
14522 Reg. Gen d'ord n. 10627 Reg. Part.
Con riferimento alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1994 n. 724, 23 dicembre
1996 n. 662 e del Testo Unico approvato con D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 nel testo modificato dal decreto legislativo del 27 dicembre 2002 n. 360, parte cedente dichiara che gli immobili sono stati realizzati in virtù di permesso di costruire n. 204 del 27 novembre 2006
(Pratica Edilizia n. 204/06) e successivi permessi di costruire in variante al suindicato permesso n. 204: n. 219 del 29 aprile 20089 (Pratica Edilizia n 2008/2770), n. 191 del 5 aprile 2011 (Pratica Edilizia n 2011/432), n. 471 del 23 settembre 2011 (Pratica
Edilizia N. 2011/1356) n. 265 del 31 maggio 2012 (Pratica Edilizia N 2012/565) con comunicazione di avvenuta certificazione ed attestazione di abitabilità/ agibilità protocollata dal
Comune di Grosseto in data 7 settembre 2012; dichiara inoltre che gli stessi non sono stati oggetto di interventi edilizi o di mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo, il tutto come risulta dalla relazione di conformità urbanistica redatta dal Gemo. Mazzariello Michele in data 09/07/2025.
Con riferimento al D.Lgs. 192/2005, e successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che l'immobile in oggetto è dotato dell'attestato di prestazione energetica (APE) redatto in data 10/07/2025 dal geometra Mazzariello Michele, iscritto al Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati di Grosseto, e dallo stesso inviato alla Regione Toscana a mezzo S.I.E.R.T. (Sistema Informativo Efficienza Energetica Regione Toscana), in pari data, con il quale si attesta che l'appartamento in oggetto è di classe energetica "B".
d) A fronte di tale trasferimento la Sig.ra LL IA libererà il Sig. TI AB
e e
S
dal mutuo ipotecario contratto dai coniugi in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale, mutuo tratto sulla Banca Intesa San Paolo n. 66199185 la cui estinzione anticipata avverrà a cura e spese della sig.ra LL, che parimenti provvederà alle spese relative al trasferimento di proprietà in suo favore (a titolo esemplificativo spese notarili, Ape, 73 VVOCATO
conformità e regolarità urbanistica), con la precisazione che il Sig. TI AB provvederà al pagamento in ragione del 50% della propria quota di mutuo sino alla data di pubblicazione della sentenza relativa al presente procedimento.
In relazione alle eventuali somme di cui le parti siano creditori della Banca Intesa San Paolo dette somme saranno riscosse in via esclusiva dal Sig. TI AB.
e) L'immobile sopra descritto sarà trasferito libero da trascrizioni pregiudizievoli del che il Sig.
TI AB provvederà a propria cura e spese alla cancellazione dell' ipoteca giudiziale iscritta dalla di lui madre sig.ra LI RA (nata a [...] il [...] C.F.
[...]) in data 30/04/2020 (Re. Generale 4409 Reg. particolare
598) per la somma totale di € 84.000,00;
f) Con il trasferimento di cui sopra la Sig.ra LL IA diverrà unica proprietaria dell'ex casa coniugale, del che, previa revoca dell'assegnazione stabilita nei provvedimenti provvisori ed urgenti, le parti sono altresì autorizzate alla cancellazione della trascrizione della suddetta assegnazione.
g) Le parti dichiarano che in relazione agli arredi ivi esistenti presso la casa coniugale che nulla hanno da pretendere gli uni dagli altri avendo già regolato i loro reciproci rapporti, ad eccezione di n. 2 chiavi dinamometriche marca Beta che la Sig.ra LL si obbliga a restituire al Sig.
TI AB.
h) Nulla sarà dovuto, stante il trasferimento di cui al punto c) e stante i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, dal momento della pubblicazione della Sentenza relativa al presente giudizio, dal Sig. TI AB alla Sig.ra LL IA a titolo di contributo nel mantenimento della minore EM, del che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della stessa quando è presso ciascuno, mentre invece saranno ripartite in ragione del 50% le spese straordinarie così come regolate dal Protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Grosseto qui da intendersi integralmente ritrascritto
L'Assegno unico erogato dall' Inps in favore dei figli sarà percepito in ragione del 100% dalla
Sig.ra LL IA.
i) Nulla sarà invece dovuto a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi economicamente autonomi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/07/2011, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Serie A, Parte II, atto n. 39, anno 2011).
Dall'unione tra i coniugi è nata la figlia Per 1 in data 1.5.2013).
Sulla domanda di separazione personale il Tribunale si è già pronunciato con sentenza non definitiva sullo status, depositata in data 24/12/2022. Nel corso della controversia, le parti hanno poi raggiunto un'intesa sulle domande accessorie, conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, all'udienza del 28/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, conclusioni congiunte volte all'accoglimento e recepimento delle condizioni di cui all'accordo depositato sul fascicolo telematico in data 17/10/2025.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
- appare manifestamente superfluo.
Stante il riconoscimento del diritto al godimento della casa familiare in capo alla madre e della contestuale richiesta di autorizzazione alla cancellazione della trascrizione della relativa assegnazione, deve disporsi, ex art 337 sexies c.c. la revoca della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
le condizioni di separazione concordate tra le parti con le conclusioni congiunte depositate in data 17/10/2025, sopra trascritte;
per l'effetto, revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Grosseto, via
DU De IL n. 66 disposta con il provvedimento presidenziale del
2.11.2020.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti