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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Milea;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Silvano Cavarretta;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2024, , premesso che: Parte_1
- il 22.10.2005 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- dalla loro unione era nata la figlia (il 9.5.2007); Per_1
- con decreto del 22.3.2023 (proc. n. 2097/2023 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, per quanto qui rileva: l'affidamento congiunto della figlia ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
una certa
1 regolamentazione del diritto di visita;
impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati (come individuati in atti); l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando una somma di € 500,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie;
l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di €
170,00 mensili;
- la resistente dal 2001 al 2010 circa aveva lavorato, con contratto a tempo indeterminato, presso una struttura alberghiera con sede a Crotone, dal 2011 al 2016 aveva svolto lavori stagionali (da maggio a settembre) in strutture alberghiere site in Calabria, prima come receptionist, poi quale capo ricevimento ed infine come direttrice e dal 2010 lavorava presso la scuola di danza “Olimpia” in
Crotone, gestendo iscrizioni e svolgendo attività promozionale per la struttura;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento condiviso della figlia, al regime delle visite, alle residenze dei coniugi e della figlia ed al mantenimento di quest'ultima; rigetto della domanda di assegno divorzile eventualmente avanzata dalla coniuge.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur Controparte_1
aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva: la conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento condiviso della figlia, al regime delle visite ed alle residenze dei coniugi e della figlia;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia a € 600,00 mensili oltre 50% spese straordinarie, in virtù dell'accrescimento delle sue quotidiane esigenze di vita;
un assegno divorzile di € 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 2.10.2024, lo scrivente, quale Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni della separazione (ord. 4.10.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
13.2.2025). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni
2 forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. Affidamento, collocamento e visite.
In base a quanto disposto dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori va considerata la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto della figlia, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa della minore presso la ricorrente, con cui già vive.
Stante il preminente interesse della figlia a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, le condizioni della separazione devono trovare conferma anche con riferimento al regime degli incontri padre-figlia.
Quanto all'impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati (ed individuati in atti), il Collegio non può che limitarsi a prendere atto di tale accordo, già raggiunto in sede di separazione e che va, pertanto, confermato.
4. Mantenimento della figlia.
Il ricorrente chiede la conferma della misura stabilita in sede di separazione, pari a € 500,00 mensili, mentre la resistente ne chiede l'aumento a € 600,00.
Orbene, va osservato che in materia di quantum del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel
3 determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869, 8.9.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite e considerato il presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane della minore rispetto all'epoca della separazione (cfr. sul punto Cass. ord. n.
11724/2023 e molte altre di analogo tenore), il Collegio ritiene congruo ed equo aumentare la misura del contributo paterno a € 600,00 mensili (rispetto ai 500 fissati in sede di separazione), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
5. Assegno divorzile.
Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
4 parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
5.1. Ciò premesso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore. CP_1
Non può, infatti, ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati" (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella è sufficientemente giovane (ha 54 anni), è in buona salute perché non affetta da patologie invalidanti ed è munita di capacità lavorativa generica
5 (cfr. docc. 29-43 ricorrente, avente valore indiziario, in quanto non oggetto di contestazione specifica); peraltro, lo stesso accordo di collaborazione gratuita stipulato tra la scuola di danza
“Olimpia” e la , prodotto in atti dalla resistente, è idoneo ad attestare che ella possiede una CP_1
capacità lavorativa che può ben mettere a frutto per rendersi economicamente indipendente.
Ella è, inoltre, la nuda proprietaria di un immobile (cfr. visura catastale dep. dalla resistente), la cui alienazione le consentirebbe di per sé di mantenersi e di sostenere anche l'esborso di un canone locativo.
Né sono ravvisabili esigenze di tipo compensativo o perequativo per il riconoscimento dell'assegno in oggetto, perché risulta indimostrato (e neanche dedotto) che la abbia sacrificato le CP_1
proprie aspettative professionali per dedicarsi alle esigenze del proprio nucleo familiare in costanza di matrimonio. Ed anzi, come dedotto dal ricorrente e non specificatamente contestato, la resistente ha lavorato anche durante il periodo di coniugio, ossia dal 2001 al 2010 presso una struttura alberghiera con sede a Crotone e dal 2011 al 2016, svolgendo lavori stagionali in strutture alberghiere site in Calabria, prima come receptionist, poi quale capo ricevimento ed infine come direttrice.
Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la ricorrente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un atto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
6 La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
6. Spese.
In virtù della natura del giudizio e dell'esito delle risultanze decisorie, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
22.10.2005 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma i provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia;
7 5) a conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, prende atto dell'impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati ed individuati in atti;
6) a modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di € 600,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
8) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra presidente
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria giudice
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 337/2024 R.G. tra
(C.F. , rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Vincenzo Milea;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Silvano Cavarretta;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza cartolare del 12.2.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22, u.c. c.p.c.; il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.3.2024, , premesso che: Parte_1
- il 22.10.2005 in Crotone aveva contratto matrimonio concordatario con;
Controparte_1
- dalla loro unione era nata la figlia (il 9.5.2007); Per_1
- con decreto del 22.3.2023 (proc. n. 2097/2023 r.g.) il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione alle condizioni concordate dalle parti, disponendo, per quanto qui rileva: l'affidamento congiunto della figlia ai genitori con collocamento prevalente presso la madre;
una certa
1 regolamentazione del diritto di visita;
impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati (come individuati in atti); l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia versando una somma di € 500,00 mensili, oltre 50% spese straordinarie;
l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di €
170,00 mensili;
- la resistente dal 2001 al 2010 circa aveva lavorato, con contratto a tempo indeterminato, presso una struttura alberghiera con sede a Crotone, dal 2011 al 2016 aveva svolto lavori stagionali (da maggio a settembre) in strutture alberghiere site in Calabria, prima come receptionist, poi quale capo ricevimento ed infine come direttrice e dal 2010 lavorava presso la scuola di danza “Olimpia” in
Crotone, gestendo iscrizioni e svolgendo attività promozionale per la struttura;
pertanto, sussistendone i presupposti di legge, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni: conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento condiviso della figlia, al regime delle visite, alle residenze dei coniugi e della figlia ed al mantenimento di quest'ultima; rigetto della domanda di assegno divorzile eventualmente avanzata dalla coniuge.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale, pur Controparte_1
aderendo alla declaratoria ex adverso invocata, chiedeva: la conferma delle condizioni della separazione quanto all'affidamento condiviso della figlia, al regime delle visite ed alle residenze dei coniugi e della figlia;
l'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia a € 600,00 mensili oltre 50% spese straordinarie, in virtù dell'accrescimento delle sue quotidiane esigenze di vita;
un assegno divorzile di € 200,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 2.10.2024, lo scrivente, quale Giudice delegato, sentite le parti e preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via temporanea ed urgente confermava le condizioni della separazione (ord. 4.10.2024).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. (ord.
13.2.2025). Il Pubblico Ministero interveniva regolarmente.
2. Stato.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni
2 forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il Collegio pronuncia lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3. Affidamento, collocamento e visite.
In base a quanto disposto dalla legge n. 54/2006, l'affidamento del minore ad entrambi i genitori va considerata la regola, derogabile solo qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore stesso.
Ciò posto, può essere senz'altro confermato l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi nel corso del giudizio profili di specifica inidoneità o di oggettivo impedimento di uno dei due tali da giustificare l'affidamento all'altro in via esclusiva (per tali ragioni, in ossequio all'art. 336-bis c.c., non si è proceduto all'ascolto della figlia, ritenuto manifestamente superfluo).
Alla conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, può essere ribadita la collocazione abitativa della minore presso la ricorrente, con cui già vive.
Stante il preminente interesse della figlia a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, le condizioni della separazione devono trovare conferma anche con riferimento al regime degli incontri padre-figlia.
Quanto all'impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati (ed individuati in atti), il Collegio non può che limitarsi a prendere atto di tale accordo, già raggiunto in sede di separazione e che va, pertanto, confermato.
4. Mantenimento della figlia.
Il ricorrente chiede la conferma della misura stabilita in sede di separazione, pari a € 500,00 mensili, mentre la resistente ne chiede l'aumento a € 600,00.
Orbene, va osservato che in materia di quantum del contributo al mantenimento della prole, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c., norma applicabile anche in materia di divorzio.
Ai sensi della citata norma, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel
3 determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869, 8.9.2014).
Orbene, ai fini della quantificazione di un siffatto contributo, il Collegio rammenta che è possibile provvedere anche alla stregua di presunzioni (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del
14/05/2005), che occorre avere riguardo alle capacità potenziali di guadagno ed alla capacità di collocarsi utilmente nel mercato del lavoro, che la capacità contributiva dei genitori consiste in ogni forma di reddito o utilità, ivi inclusi i redditi illeciti ed esclusi invece gli aiuti dei familiari, che in ogni caso lo stato di difficoltà economica non esime dall'obbligo di contribuzione.
Nella fattispecie, valorizzata l'attuale condizione economica complessiva delle parti per come risultante dalle allegazioni cartolari fornite e considerato il presumibile fisiologico incremento delle esigenze quotidiane della minore rispetto all'epoca della separazione (cfr. sul punto Cass. ord. n.
11724/2023 e molte altre di analogo tenore), il Collegio ritiene congruo ed equo aumentare la misura del contributo paterno a € 600,00 mensili (rispetto ai 500 fissati in sede di separazione), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche, effettuate nell'interesse della prole, previa idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
5. Assegno divorzile.
Deve anzitutto evidenziarsi che, successivamente alla pronuncia della Cassazione Civile n.
11504/2017, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con la pronuncia n. 18287 dell'11.7.2018, con cui, al fine di dirimere ogni contrasto interpretativo in materia, è stato definitivamente chiarito che: "ai sensi dell'art. 5 comma VI della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il
4 parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Questo è quanto stabilito dalle Sezioni Unite in relazione alla questione della determinazione dell'assegno di divorzio, dopo che la sentenza della Prima sezione ("Grilli" n. 11504/2017) aveva archiviato quel criterio del tenore di vita cui adeguare l'importo dell'assegno che, per 27 anni, era stato considerato dagli stessi giudici il riferimento principale.
Per i giudici di legittimità è opportuno riconoscere l'apporto dato alla vita familiare dal coniuge economicamente più debole e il giudice dovrà procedere, in primo luogo, all'accertamento dello squilibrio determinato dal divorzio;
per poi verificare l'adeguatezza dei mezzi, che dovrà essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
In altri termini, l'assegno di divorzio va ad oggi calcolato in base ad un criterio cd. "composito", che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Ciò in conformità all'art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) ai sensi del quale:
"Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
5.1. Ciò premesso, in applicazione dei su esposti principi di diritto, non può riconoscersi il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile in suo favore. CP_1
Non può, infatti, ragionevolmente ritenersi che la resistente non abbia "mezzi adeguati" (ossia, idonei a renderla economicamente autosufficiente) "o comunque" non possa "procurarseli per ragioni oggettive" ex art. 5 comma 6 l. 898/1970, in quanto ella è sufficientemente giovane (ha 54 anni), è in buona salute perché non affetta da patologie invalidanti ed è munita di capacità lavorativa generica
5 (cfr. docc. 29-43 ricorrente, avente valore indiziario, in quanto non oggetto di contestazione specifica); peraltro, lo stesso accordo di collaborazione gratuita stipulato tra la scuola di danza
“Olimpia” e la , prodotto in atti dalla resistente, è idoneo ad attestare che ella possiede una CP_1
capacità lavorativa che può ben mettere a frutto per rendersi economicamente indipendente.
Ella è, inoltre, la nuda proprietaria di un immobile (cfr. visura catastale dep. dalla resistente), la cui alienazione le consentirebbe di per sé di mantenersi e di sostenere anche l'esborso di un canone locativo.
Né sono ravvisabili esigenze di tipo compensativo o perequativo per il riconoscimento dell'assegno in oggetto, perché risulta indimostrato (e neanche dedotto) che la abbia sacrificato le CP_1
proprie aspettative professionali per dedicarsi alle esigenze del proprio nucleo familiare in costanza di matrimonio. Ed anzi, come dedotto dal ricorrente e non specificatamente contestato, la resistente ha lavorato anche durante il periodo di coniugio, ossia dal 2001 al 2010 presso una struttura alberghiera con sede a Crotone e dal 2011 al 2016, svolgendo lavori stagionali in strutture alberghiere site in Calabria, prima come receptionist, poi quale capo ricevimento ed infine come direttrice.
Se poi si considera che con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l'esigenza di procurarsi l'autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria non più consentite dopo la fase della separazione, nella quale l'esigenza di assicurare al c.d. "coniuge debole" il precedente tenore di vita
è più avvertita che nel divorzio per la prossimità con la pregressa condizione di vita matrimoniale, deve escludersi che la ricorrente versi nelle condizioni previste dalla legge per godere dell'assegno divorzile, a meno di non voler riconoscere che la stipulazione di un atto (qual è il matrimonio) produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, in conseguenza della declaratoria di scioglimento del vincolo, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (limitata) giustificava.
Tale decisione si impone, del resto, anche alla luce dei principi affermati nelle linee guida elaborate dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile;
la Commission on European Family Law, infatti, ha elaborato Principi (in Europa e diritto privato, 2009, 248 ss.) che intendono offrire una linea guida ai legislatori nazionali con l'obiettivo di indirizzare i vari ordinamenti verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia.
In tali Principi è stato ribadito che con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.
6 La regola generale, infatti, è che "dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni" (p.
2.2) mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli ex coniugi si ricava dalla previsione sia che
"L'autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali" (p. 2.8) sia di casi di estinzione presunta dell'obbligo di mantenimento "se l'ex coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura", con la precisazione che "l'obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza" (p. 2.9).
In definitiva, in ossequio ai su esposti principi, deve abbandonarsi la logica solidaristica nei rapporti tra ex coniugi del protrarsi all'infinito dell'obbligo di mantenimento, ben oltre le effettive necessità del beneficiario, per dare spazio, invece, ad una ritrovata libertà in capo ai singoli individui di destinare le proprie sostanze alle esigenze, ad esempio, del loro attuale consorzio familiare.
Ne consegue che, in base ai principi di libertà e di autoresponsabilità (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18076/2014, sebbene sul tema specifico del mantenimento dei figli maggiorenni), dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea.
Orbene, alla luce di tutto quanto sopra premesso, si deve dichiarare insussistente il diritto della ricorrente a godere di un assegno divorzile.
6. Spese.
In virtù della natura del giudizio e dell'esito delle risultanze decisorie, le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Crotone il
22.10.2005 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4) conferma i provvedimenti assunti in sede di separazione in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita della figlia;
7 5) a conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione, prende atto dell'impegno delle parti a fissare e mantenere le rispettive residenze e la residenza della minore nei luoghi concordati ed individuati in atti;
6) a modifica dei provvedimenti assunti in sede di separazione, pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma complessiva di € 600,00 mensili, da versarsi entro il 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre all'obbligo di partecipare al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
7) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
8) compensa integralmente le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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