Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
già con sede in Trapani, p. i.v.a.: Parte_1 Parte_2
P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Longo e Antonino Corso;
-appellante -
CONTRO
con sede in Partinico, Controparte_1
Contrada Raccuglia s.n., p.iva ; P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Arcudi Ada Rera
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L proponeva opposizione al decreto Parte_3
ingiuntivo n. 231/16, emesso il 19/5/2016, con il quale il Tribunale di Palermo le aveva intimato di pagare, in favore della ricorrente la somma Parte_2 complessiva di € 9.040,00 oltre interessi e accessori, quale corrispettivo per i servizi di riparazione di beni strumentali di cui alle fatture nn.19 e 20 del 25/8/2011. Deduceva
l'inefficacia probatoria della documentazione depositata a sostegno del ricorso monitorio, sia contabile (estratti notarili autentici delle scritture contabili della
Istruita la causa con prova documentale, il Tribunale di Palermo, con sentenza n.
407/2019, accoglieva l'opposizione e condannava a Parte_4
rifondere all'opponente le spese di lite.
La società soccombente, con la nuova denominazione di proponeva Parte_1
appello.
L'appellata, costituitasi, invocava il rigetto del gravame.
Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, il 27.03.2024 la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
La società appellante lamenta, con unico profilo di censura, la mancata valutazione di una prova decisiva al fine del decidere e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2720
c.c. e 2730 c.c. Sostiene in particolare che il primo Giudice ha errato nel ritenere priva di rilevanza la mancata esecuzione, da parte dell'opponente, dell'ordine di esibizione delle scritture contabili relative al medesimo periodo temporale di emissione delle fatture prodotte dalla , e assume che l'annotazione delle fatture Parte_4
passive nelle scritture contabili, ove dimostrata, avrebbe costituito non solamente l'indice dell'adempimento di un obbligo fiscale, ma anche il riscontro confessorio di un fatto sfavorevole all'opponente.
La censura è infondata.
Come correttamente affermato dal primo Giudice la società già Parte_1
non ha dato alcuna prova della presa in consegna dei beni Parte_2
oggetto delle dedotte riparazioni, dell'esecuzione della prestazione e neppure della reazione, fisiologica nell'ambito dei rapporti tra imprese, all'asserita mancanza di pagamento del credito: prova che avrebbe potuto essere agevolmente fornita per il tramite di testi e anche documentalmente.
A tale carenza non avrebbe potuto sopperire l'ordine di esibizione, che costituisce uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi ed espressione di un potere discrezionale rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 31251/2021). 3 L'appello è dunque da disattendere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, senza distrazione delle spese in assenza dell'attestazione che nessuno dei due avvocati di parte appellante ha riscosso gli onorari (Cass. 21281/2018).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 407/2019;
[...]
condanna a rifondere all le Parte_1 Parte_3
spese di appello, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a..
Dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del
D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo