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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31823/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31823/2024
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. PREGNOLATO EMILIO. Si riporta al proprio atto e rileva che la Parte_1 parte non è costituita. Chiede che venga dichiarata la contumacia dell'appellato. Le osservazioni svolte in udienza sono inoltre una contestazione alla normativa vigente, irrilevanti in questa sede.
Per è presente la parte personalmente. abito nell'Area B a Parte_2
e mi reco a Rho per lavorare. Non mi ero accorto che avevo superato il numero di 50 entrate in Pt_1
Area B, però non posso avere la concessione di un numero così esiguo di entrate. Quando mi sono accorto che sono arrivate le multe, da allora sono obbligato a stare nel mio punto vendita fino alle 19.30 per questo problema. Alle volte ho avuto anche problemi di salute e non sono rientrato per non rischiare la multa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dell'appellato, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31823/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. PREGNOLATO EMILIO ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1
Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 1.8.2023 presentato al Giudice di Pace di Pt_1 Parte_2 chiede l'annullamento di 11 verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada relative all'art. 7 comma 14, per avere circolato nella zona a traffico limitato denominata “Area B” con veicolo non autorizzato.
Il si è costituito con funzionario delegato, evidenziando l'infondatezza delle Parte_1 richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 6908/2023 ha parzialmente accolto il ricorso, confermando “la pretesa sanzionatoria del verbale 1066031” e annullando “le sanzioni degli altri 35 verbali”, nonché compensando le spese.
Con ricorso di data 12.9.2024 il propone appello averso la sentenza, evidenziando il vizio di Pt_1 ultrapetizione e sottolineando l'inapplicabilità dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/81.
non si è costituito in giudizio, pur essendo stato ritualmente citato, Parte_2 rimanendo contumace. È personalmente comparso all'udienza di discussione della causa.
***
Il ricorrente in primo grado fonda la propria opposizione sui seguenti motivi: pagina 2 di 4 - vive in Area B e lavora a Rho, in zona difficilmente raggiungibile dai mezzi;
- ha esaurito i 50 ingessi concessi in Area B;
- non si trova in condizioni economiche tali da consentirgli di cambiare il proprio veicolo, né di sostenere la spesa relativa alle sanzioni.
*** Si rileva preliminarmente che il ricorso promosso dall'odierno appellato aveva ad oggetto 11 verbali di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 7 co. 14 cds, in relazione ad accessi all'Area B con veicolo non autorizzato. Il procedimento è stato assegnato al giudice Dott. Gallo.
Risulta che avesse proposto altri ricorsi avanti il Giudice di Pace, assegnati Parte_2 però a diversi giudici;
non vi sono provvedimenti di assegnazione di tali ricorsi al Dott. Gallo. In sede decisoria, quest'ultimo ha disposto l'annullamento di 35 verbali, peraltro non individuati specificamente. Il suo potere di decidere era limitato ai soli 11 verbali oggetto di contestazione.
La decisione deve essere pertanto riformata, avendo il giudice di prime cure deciso in parte in relazione a procedimenti a sé non assegnati.
***
Con riferimento agli 11 verbali oggetto di contestazione e valutazione in questa sede, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'art. 8 bis co. 4 L. 689/81; ha inoltre aggiunto che il conducente aveva plausibilmente ritenuto di essere autorizzato a transitare.
Si rileva in proposito che il ricorrente non ha evidenziato, in sede di ricorso, motivi astrattamente riconducibili a una valutazione in merito all'esimente della buona fede, né ha richiamato disguidi in merito alla registrazione della targa del veicolo.
***
Il secondo tema è quello relativo alla possibilità di applicare gli artt. 198 cds, 8 bis L. 689/81 alla fattispecie in esame.
La giurisprudenza (Cass. 8326/2018) ha in proposito rilevato che l'art. 8 L. 689/1981 trova applicazione nel solo caso di concorso formale delle infrazioni amministrative;
“come riconosciuto da questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni: la disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce del resto deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8 bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. 4 marzo 2011, n. 5252)”. Si è inoltre osservato che la differenza morfologica tra reato ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. S.U. 28.7.2016, n. 15669). Non è inoltre applicabile il principio di cui all'art. 198 co. 1 cds in merito all'applicabilità della sanzione più grave aumentata fino al triplo in caso di più violazioni della medesima disposizione, posto che la medesima norma prevede espressamente che “in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
***
pagina 3 di 4 Nessuna valutazione può essere svolta in questa sede in ordine alle osservazioni svolte in udienza dall'appellato, sia perché non regolarmente costituito in giudizio, sia perché attinenti ad aspetti che esulano dal potere decisorio del Tribunale. Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di fondatezza dell'appello proposto dal Pt_1
e la conseguente riforma della decisione di primo grado, con il rigetto del ricorso originariamente proposto da . Parte_2 Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto dell'accoglimento delle ragioni del Pt_1 nel presente giudizio e della costituzione in primo grado con funzionari delegati, senza che sia stato documentato l'ammontare delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
6908/2023, pubblicata il 17.3.2024, del Giudice di Pace di , rigetta il ricorso originariamente Pt_1 presentato da , determinando la sanzione nella misura della metà del Parte_2 massimo edittale. 2) Condanna alla rifusione in favore del delle Parte_2 Parte_1 spese processuali del presente procedimento, che si liquidano in € 174,00 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31823/2024
Oggi 10 giugno 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Nicola Di Plotti, sono comparsi:
Per il l'avv. PREGNOLATO EMILIO. Si riporta al proprio atto e rileva che la Parte_1 parte non è costituita. Chiede che venga dichiarata la contumacia dell'appellato. Le osservazioni svolte in udienza sono inoltre una contestazione alla normativa vigente, irrilevanti in questa sede.
Per è presente la parte personalmente. abito nell'Area B a Parte_2
e mi reco a Rho per lavorare. Non mi ero accorto che avevo superato il numero di 50 entrate in Pt_1
Area B, però non posso avere la concessione di un numero così esiguo di entrate. Quando mi sono accorto che sono arrivate le multe, da allora sono obbligato a stare nel mio punto vendita fino alle 19.30 per questo problema. Alle volte ho avuto anche problemi di salute e non sono rientrato per non rischiare la multa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica nei confronti dell'appellato, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31823/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, dell'avv. PREGNOLATO EMILIO ( ), dell'avv. PAGANO STEFANIA ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso gli uffici dell'Avvocatura Pt_1
Comunale
RICORRENTE/APPELLANTE contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
RESISTENTE/APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto introduttivo del giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso di data 1.8.2023 presentato al Giudice di Pace di Pt_1 Parte_2 chiede l'annullamento di 11 verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada relative all'art. 7 comma 14, per avere circolato nella zona a traffico limitato denominata “Area B” con veicolo non autorizzato.
Il si è costituito con funzionario delegato, evidenziando l'infondatezza delle Parte_1 richieste del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 6908/2023 ha parzialmente accolto il ricorso, confermando “la pretesa sanzionatoria del verbale 1066031” e annullando “le sanzioni degli altri 35 verbali”, nonché compensando le spese.
Con ricorso di data 12.9.2024 il propone appello averso la sentenza, evidenziando il vizio di Pt_1 ultrapetizione e sottolineando l'inapplicabilità dell'art. 8 bis co. 4 L. 689/81.
non si è costituito in giudizio, pur essendo stato ritualmente citato, Parte_2 rimanendo contumace. È personalmente comparso all'udienza di discussione della causa.
***
Il ricorrente in primo grado fonda la propria opposizione sui seguenti motivi: pagina 2 di 4 - vive in Area B e lavora a Rho, in zona difficilmente raggiungibile dai mezzi;
- ha esaurito i 50 ingessi concessi in Area B;
- non si trova in condizioni economiche tali da consentirgli di cambiare il proprio veicolo, né di sostenere la spesa relativa alle sanzioni.
*** Si rileva preliminarmente che il ricorso promosso dall'odierno appellato aveva ad oggetto 11 verbali di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 7 co. 14 cds, in relazione ad accessi all'Area B con veicolo non autorizzato. Il procedimento è stato assegnato al giudice Dott. Gallo.
Risulta che avesse proposto altri ricorsi avanti il Giudice di Pace, assegnati Parte_2 però a diversi giudici;
non vi sono provvedimenti di assegnazione di tali ricorsi al Dott. Gallo. In sede decisoria, quest'ultimo ha disposto l'annullamento di 35 verbali, peraltro non individuati specificamente. Il suo potere di decidere era limitato ai soli 11 verbali oggetto di contestazione.
La decisione deve essere pertanto riformata, avendo il giudice di prime cure deciso in parte in relazione a procedimenti a sé non assegnati.
***
Con riferimento agli 11 verbali oggetto di contestazione e valutazione in questa sede, il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'art. 8 bis co. 4 L. 689/81; ha inoltre aggiunto che il conducente aveva plausibilmente ritenuto di essere autorizzato a transitare.
Si rileva in proposito che il ricorrente non ha evidenziato, in sede di ricorso, motivi astrattamente riconducibili a una valutazione in merito all'esimente della buona fede, né ha richiamato disguidi in merito alla registrazione della targa del veicolo.
***
Il secondo tema è quello relativo alla possibilità di applicare gli artt. 198 cds, 8 bis L. 689/81 alla fattispecie in esame.
La giurisprudenza (Cass. 8326/2018) ha in proposito rilevato che l'art. 8 L. 689/1981 trova applicazione nel solo caso di concorso formale delle infrazioni amministrative;
“come riconosciuto da questa Corte, infatti, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni: la disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce del resto deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all'art. 8 bis della medesima legge, che, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26434; Cass. 4 marzo 2011, n. 5252)”. Si è inoltre osservato che la differenza morfologica tra reato ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. S.U. 28.7.2016, n. 15669). Non è inoltre applicabile il principio di cui all'art. 198 co. 1 cds in merito all'applicabilità della sanzione più grave aumentata fino al triplo in caso di più violazioni della medesima disposizione, posto che la medesima norma prevede espressamente che “in deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.
***
pagina 3 di 4 Nessuna valutazione può essere svolta in questa sede in ordine alle osservazioni svolte in udienza dall'appellato, sia perché non regolarmente costituito in giudizio, sia perché attinenti ad aspetti che esulano dal potere decisorio del Tribunale. Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di fondatezza dell'appello proposto dal Pt_1
e la conseguente riforma della decisione di primo grado, con il rigetto del ricorso originariamente proposto da . Parte_2 Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto dell'accoglimento delle ragioni del Pt_1 nel presente giudizio e della costituzione in primo grado con funzionari delegati, senza che sia stato documentato l'ammontare delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento dell'appello proposto dal e in riforma della sentenza n. Parte_1
6908/2023, pubblicata il 17.3.2024, del Giudice di Pace di , rigetta il ricorso originariamente Pt_1 presentato da , determinando la sanzione nella misura della metà del Parte_2 massimo edittale. 2) Condanna alla rifusione in favore del delle Parte_2 Parte_1 spese processuali del presente procedimento, che si liquidano in € 174,00 per spese, € 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Di Plotti
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