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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. MORINI Parte_1 C.F._1
RACHELE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare lo
scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della
emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni
di rispettiva residenza prendendo atto della reciproca autosufficienza economica delle
parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16/07/2025,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in data 17/05/2018, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
La ricorrente ha unicamente domandato al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, allegando di essere legalmente separata da CP_1
con decreto di omologa del 20/10/2022, depositato in data 05/11/2022.
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato che “dopo alcuni anni di
serena convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi ricorrevano presso codesto
Tribunale al fine di ottenere la separazione” e che, a partire “dalla data della separazione
ad oggi non vi è stato alcun segno di riconciliazione seppure le parti si vedano costrette
per esigenze economiche a vivere nella stessa casa” (cfr. pag. 1, ricorso introduttivo).
C non costituito nel presente giudizio, nonostante CP_1
regolare notifica effettuata nei suoi confronti (con recapito a mani ad opera dell'ufficiale giudiziario e rifiuto al ricevimento in data 4.9.2025); pertanto, ne è
stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19/11/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio della ricorrente è fondata e va accolta. Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 17/05/2018,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli.
È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 20/10/2022 del Tribunale di Grosseto (all.to
1, ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente, venendo definitivamente meno l'affectio coniugalis.
Risulta, poi, documentalmente che, all'esito del predetto decreto di omologazione, annotato dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 lett. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge 1°
dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque, deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
2. Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 17/05/2018, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune CP_1
di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per Divorzio – Scioglimento del matrimonio instaurato da
(C.F. , con l'assistenza dell'avv. MORINI Parte_1 C.F._1
RACHELE
RICORRENTE
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/11/2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: dichiarare lo
scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra e il sig. Parte_1 CP_1
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione della
emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni
di rispettiva residenza prendendo atto della reciproca autosufficienza economica delle
parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16/07/2025,
ha rappresentato di aver contratto matrimonio civile con Parte_1 [...]
in data 17/05/2018, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del CP_1
Comune di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018).
Dall'unione della coppia non sono nati figli.
La ricorrente ha unicamente domandato al Tribunale lo scioglimento del matrimonio, allegando di essere legalmente separata da CP_1
con decreto di omologa del 20/10/2022, depositato in data 05/11/2022.
A sostegno della propria domanda, ha rappresentato che “dopo alcuni anni di
serena convivenza, venuta meno l'affectio coniugalis, i coniugi ricorrevano presso codesto
Tribunale al fine di ottenere la separazione” e che, a partire “dalla data della separazione
ad oggi non vi è stato alcun segno di riconciliazione seppure le parti si vedano costrette
per esigenze economiche a vivere nella stessa casa” (cfr. pag. 1, ricorso introduttivo).
C non costituito nel presente giudizio, nonostante CP_1
regolare notifica effettuata nei suoi confronti (con recapito a mani ad opera dell'ufficiale giudiziario e rifiuto al ricevimento in data 4.9.2025); pertanto, ne è
stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 19/11/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
1. Lo scioglimento del matrimonio.
La domanda di scioglimento del matrimonio della ricorrente è fondata e va accolta. Dagli atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile il 17/05/2018,
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018), dalla cui unione non sono nati figli.
È stato provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, atteso che parte ricorrente ha dato atto della separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 20/10/2022 del Tribunale di Grosseto (all.to
1, ricorso introduttivo), allegando che, a far data da tale momento, la separazione personale si è protratta ininterrottamente, venendo definitivamente meno l'affectio coniugalis.
Risulta, poi, documentalmente che, all'esito del predetto decreto di omologazione, annotato dall'ufficiale dello stato civile, non vi siano state successive annotazioni ex art. 63 co.1 lett. g) del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
relative a dichiarazioni di riconciliazione tra i coniugi, né è allegato dalle parti che vi sia stata una riconciliazione di fatto tra le stesse.
In assenza di un'eccezione della parte convenuta in merito all'eventuale interruzione della separazione (per come prescritta ex art 3 n. 2 lett. B) legge 1°
dicembre 1970 n. 898) deve dunque accertarsi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e, dunque, deve concludersi per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) legge 1° dicembre 1970 n. 898.
2. Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio e l'interesse comune delle parti alla pronuncia sullo status, si giustifica, attesa la contumacia del resistente, la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 17/05/2018, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune CP_1
di TO (Parte I, atto n. 42, anno 2018);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente;
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti