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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2792/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per l'avv. Mauro Rotunno nonché il legale rappresentante della società Parte_1
opponente, Parte_2
per l'avv. Alessandro Benvegnù, nonché il legale rappresentante della società Parte_3
opposta, . Parte_4
L'avv. Benvegnù precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che dalla documentazione in atti è emerso che il Software AliasLab, di cui alla prima fattura, è stato predisposto da e non da Pt_3
altri fornitori, a differenza di quanto dedotto dalla controparte, e l'istruttoria orale ha dato riscontro a tale circostanza;
quanto alla realizzazione dell'hardware di cui alla terza fattura, vi è prova che la stessa è stata effettuata da come risulta dalla corrispondenza e-mail e non è Pt_3
emerso il contrario dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
L'avv. Rotunno precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note depositate per l'odierna udienza. In replica a quanto dedotto dalla controparte, osserva che la ha ceduto il ramo di azienda afferente alla realizzazione di Pt_3 prodotti tecnici a favore della e questo comporta l'inesistenza delle prestazioni Parte_1
sottostanti alle fatture invocate dalla controparte. Precisa che vi è prova della manomissione del programma gestionale di da parte del e che, esattamente come parte opponente, Parte_1 Pt_4
neppure parte opposta ha dimostrato di aver pagato i suoi fornitori.
Il giudice pagina 1 di 14 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 14 R.G.N. 2792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2792/2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pier Lombardo n. 30, presso lo studio dell'avv.
Mario Rotunno, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Giuseppe Passalacqua n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Benvegnù, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nonché previa ogni ed eventuale ed opportuna pronuncia e declaratoria, sia di rito che
pagina 3 di 14 di merito, così provvedere: in via pregiudiziale di rito: - accertare la tardività del deposito delle memorie integrative nn. 1 e 2 ex art. 171-ter c.p.c. da parte di eseguito oltre il termine Parte_3
perentorio del 21 febbraio 2024 e del 12 marzo 2024 (calcolato a ritroso rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità e/o nullità di tutte le produzioni documentali, richieste, istanze, eccezioni e deduzioni in esse contenute;
in via principale, nel merito: - dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni eventuale ulteriore domanda formulata dalla convenuta opposta;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”;
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO ➢ DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA dell'opposizione per violazione dell'art. 155 c.p.c. e conseguentemente accertare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO IN SUBORDINE
➢ DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 164 C.P.C. per mancata esplicita, analitica indicazione dei motivi in fatto e in diritto dell'atto di opposizione IN VIA
PRELIMINARE NEL MERITO ➢ DICHIARARE INAPPLICABILE L'ART. 2391 BIS E IL
REGOLAMENTO E CONSOB 17221/2010 A in quanto non ha azioni Parte_1
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e non ha emesso azioni o altri strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE RESPINGERE L'OPPOSIZIONE in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo Opposto IN SUBORDINE ACCERTARE QUANTO
EFFETTIVAMENTE DOVUTO AL CREDITORE OPPOSTO secondo quanto verrà effettivamente provato in giudizio, revocare se del caso il decreto ingiuntivo opposto e per
l'effetto condannare al pagamento del credito dovuto per le prestazioni oggetto Parte_1
delle fatture poste alla base della fase monitoria. IN VIA RICONVENZIONALE -IN
SUBORDINE AL RIGETTO DELLE DOMANDE PRINCIPALI NEL MERITO ACCERTARE
pagina 4 di 14 QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO AL CREDITORE OPPOSTO IN BASE ALL'ART.
2041 C.C. secondo quanto verrà effettivamente provato in giudizio, revocare se del caso il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto CONDANNARE al pagamento Parte_1
dell'indennità per ingiustificato arricchimento secondo i parametri indicati nella parte in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese legali, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA, C.P.A.
RICHIESTE IN VIA ISTRUTTORIA A PROVA DIRETTA Vengono riproposte le richieste istruttorie disattese da questo giudice che pertanto non si ritengono rinunciate ORDINARE a
ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti nella sua disponibilità: Parte_1
Part I. Fattura 55/2021 relativa al pagamento della commessa posta alla base del decreto CP_1
ingiuntivo opposto II. Documentazione integrale relativa al progetto KYC quadrans, incluso il
P.P.P. con l'università di Trento e le fatture di acquisto di servizi presso terzi inerenti III.
Estratto dei libri obbligatori ex art. 2214 c.c. al fine di verificare la registrazione delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto IV. Fatture 26/2022 e 35/2022 relative al pagamento del progetto AGRIN4Graze S.r.l. V. Prova digitale attendibile ex norme iso 27037 delle del progetto 280_attività quadrans estratta dal gestionale Team Leader ORDINARE alla
Fondazione Quadrans (Quadrans Stiftung) (Fondation Quadrans) (Quadrans Foundation), in
Mendrisio, , Via alla Torre 2, 6850 Mendrisio, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione C.F._1
dei seguenti documenti nella sua disponibilità: I. L'elenco degli utenti registrati sul portale di registrazione KYC fornito da dal 2019 al 2024 ORDINARE a Parte_1 CP_2
P.I. Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU), quale società incorporante
[...] P.IVA_3
ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti nella sua disponibilità: I. Controparte_3
Copia del database degli utenti registrati sul portale KYC fornito da alla Parte_1
Fondazione quadrans ricollegabile al contratto prodotto sub. 3 (31.10.2019 sottoscritto con codice identificativo Rif. . Parte_3 Persona_1
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, la adiva l'intestato Ufficio Parte_3
chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della per il pagamento della complessiva somma di € 52.728,40, oltre interessi al Parte_1
tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c. ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., questi ultimi a decorrere dalla domanda giudiziale, per l'attività prestata a favore della stessa e relativa a
“Progettazione elettronica: fornitura di schematici e Gerber per produzione di scheda elettronica”, “Progettazione meccanica: progettazione meccanica a servizio della progettazione elettronica per posizionamento componenti e dimensionali scheda”, “Piattaforma KYC B2B/B2C sino al 31/12/2022: Set-Up piattaforma IDOnBoarding Video-Selfie e Transazioni di on boarding (max.5000)”, “Studio e analisi: studio e analisi per progettazione meccanica "collare bovini" in funzione degli ingombri scheda e caratteristiche ambientali” e “Prototipazione
Scheda: n. 3 schede montate e acquisto componenti per n. 2 schede”, il tutto come da fatture n.
1, 2 e 3 del 2023 (cfr. all. 1, 4 e 5 al ricorso monitorio).
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva proposta rituale opposizione da parte della con atto di citazione notificato alla Parte_1
controparte a mezzo PEC in data 6.08.2023.
Per quanto qui rileva, contestava in particolare l'opponente di aver beneficiato delle prestazioni indicate dalla controparte, che non trovavano sufficiente riscontro negli atti di causa, non potendo la documentazione contabile essere utilizzata come prova scritta del rapporto in ragione del collegamento esistente tra le due società; precisava, infatti, che l'amministratore della Pt_3
aveva in passato ricoperto il ruolo di amministratore delegato della
[...] Parte_4
e si era reso responsabile di una serie di irregolarità nella gestione, violando gli Parte_1
obblighi di trasparenza. Opponeva, inoltre, la violazione dell'art. 2427, primo comma, n. 22-bis)
c.c. e contestava la congruità del compenso richiesto dalla controparte rispetto alle prestazioni che la stessa avrebbe, a suo dire, svolto.
Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Parte_3
eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per via della tardiva notifica pagina 6 di 14 dell'atto di citazione, avvenuta il giorno 6.08.2023, di domenica e in pieno periodo di sospensione feriale allorché l'attività giudiziaria non era ammessa.
Sollevava, inoltre, eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente determinazione degli elementi costitutivi della domanda giudiziale ex art. 164 c.p.c.
Nel merito, concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, avendo la controparte genericamente contestato i fatti allegati nel ricorso e, comunque, non avendo la stessa fornito prova del presunto conflitto di interessi tra essa e l'allora legale rappresentante della società, . Parte_1 Parte_4
Né poteva applicarsi la disciplina di cui all'art. 2427, primo comma, n. 22-bis) c.c., in materia di operazioni con parti correlate, siccome dettata con esclusivo riguardo alle società di capitali quotate nei mercati regolamentate e sottoposte al controllo della CONSOB.
Infine, proponeva domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le prestazioni comunque rese a favore della Parte_1
Espletate le verifiche preliminari, la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'esito della prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, con ordinanza del 19.04.2024, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che non veniva accettata da parte opposta. La causa veniva, quindi, successivamente istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e con l'esame dei testi di parte opposta, e Testimone_1 [...]
, sentiti all'udienza del 24.09.2024, nonché, in prova contraria, con l'esame dei testi Tes_2
e indicati da parte opponente. Tes_3 Testimone_4
Respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa subiva quindi rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, devono innanzitutto essere respinte le eccezioni pregiudiziali di rito, sollevate da parte opposta e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione, va detto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 26.06.2023, sicché, considerando il periodo di sospensione pagina 7 di 14 feriale, il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. era destinato a scadere in data 5.09.2025; a fronte di ciò, deve ritenersi del tutto tempestiva la notifica dell'atto di citazione, pacificamente effettuata a mezzo PEC in data 6.08.2025.
Né rileva che la stessa sia stata effettuata nella giornata di domenica o nel pieno del periodo di sospensione feriale, giacché la circostanza rileva unicamente ai fini della proroga dei termini processuali, non già come causa di nullità dell'atto.
Sul punto, occorre d'altra parte rammentare che, in materia di nullità processuali, vige il fondamentale principio di tassatività delle ipotesi di nullità di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità può essere pronunciata nei soli casi previsti dalla legge, salva l'ipotesi in cui l'atto manchi dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie, non solo difetta una previsione di legge che sancisca espressamente la nullità degli atti processuali compiuti di domenica e nel periodo di sospensione delle attività di udienza, ma neppure lo stesso potrebbe essere elevato a requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo, considerato che l'opposta ha beneficiato per intero del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. e ha potuto costituirsi tempestivamente in giudizio, avanzando peraltro una domanda riconvenzionale.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta ex art. 164 c.p.c., avuto riguardo alla mancanza dei requisiti della editio actionis e, in particolare, degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Occorre infatti rammentare che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase a cognizione piena che segue la notifica del provvedimento monitorio costituisce un ordinario processo sulla fondatezza della pretesa creditoria, in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo)
a decidere sulla validità dell'ingiunzione, cioè sulla sussistenza dei presupposti per provvedere alla relativa emissione, quanto piuttosto a decidere sul merito del rapporto obbligatorio sottostante. Infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927). pagina 8 di 14 Salvo il caso in cui l'opponente avanzi, a propria volta, domanda riconvenzionale, l'esaustiva allegazione degli elementi costitutivi della domanda non va pertanto riferita all'atto di citazione, bensì al ricorso monitorio, che segna l'atto introduttivo della lite.
Nel caso di specie, risulta da una piana lettura dell'atto di citazione che la si è Parte_1 limitata a resistere all'avversa domanda di condanna contestando i fatti posti dalla controparte a fondamento della richiesta di ingiunzione, il tutto senza proporre a sua volta alcuna domanda riconvenzionale e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Non ricorre, dunque, alcuna ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del processo.
3. Venendo al merito della causa, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dai richiamati principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare dal fatto che la stessa non è altro che un ordinario processo di cognizione che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, si ricava infatti ciò, che le regole di riparto dell'onere della prova non mutano nonostante la formale inversione dell'iniziativa processuale.
Nonostante la parte opposta sia convenuta in giudizio, mantiene dunque il suo ruolo di attore in senso sostanziale ed è tenuta a dimostrare, in materia di inadempimento delle obbligazioni, il titolo negoziale o legale posto a fondamento della sua pretesa creditoria, mentre è onere dell'opponente provare l'esatto adempimento quale fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio dalla controparte (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Svolta tale premessa, si osserva che la ha chiesto il pagamento di un compenso di € Parte_3
52.728,40, per asserite prestazioni che la stessa avrebbe reso a beneficio della Parte_1
descritte “Progettazione elettronica: fornitura di schematici e Gerber per produzione di scheda elettronica”, “Progettazione meccanica: progettazione meccanica a servizio della progettazione elettronica per posizionamento componenti e dimensionali scheda”, “Piattaforma KYC B2B/B2C sino al 31/12/2022: Set-Up piattaforma IDOnBoarding Video-Selfie e Transazioni di on boarding (max.5000)”, “Studio e analisi: studio e analisi per progettazione meccanica "collare bovini" in funzione degli ingombri scheda e caratteristiche ambientali” e “Prototipazione
Scheda: n. 3 schede montate e acquisto componenti per n. 2 schede”. A fronte delle contestazioni svolte dall'opponente in citazione, la cui specificità va necessariamente parametrata all'estrema genericità delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., sul tema, Cass., sez.
pagina 9 di 14 III, 22 settembre 2017, n. 22055, così massimata: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”), era dunque onere dell'opposta dimostrare l'esistenza tra le parti di un contratto d'opera o di altro titolo negoziale, in virtù del quale la avrebbe reso le citate Parte_3
prestazioni.
Tale dimostrazione non è, tuttavia, emersa nel corso del processo.
La prova dell'esistenza del contratto non può certamente essere integrata dalle fatture depositate in fase monitoria, in quanto secondo consolidata giurisprudenza, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831; nello stesso sensi, v. anche Cass., sez. II, 12 gennaio 2016,
n. 299; Cass., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383).
Né potrebbe aversi riguardo alla restante documentazione contabile delle società coinvolte, ancorché elevata dall'art. 2710 c.c. al rango di prova del credito nei rapporti tra imprenditori, e alle risultanze dei gestionali interni, giacché non pienamente attendibili. È infatti pacifico tra le parti che il precedente amministratore delegato della prima della sua revoca, Parte_1
era , che conserva il ruolo di amministratore della Parte_4 Parte_3
La documentazione in questione non appare dunque attendibile sul piano probatorio.
Infine, l'esistenza del contratto non è certamente emersa dalla prova orale assunta nel corso del giudizio;
sia il legale rappresentante di parte opponente, sentito in sede di interrogatorio formale, che i testimoni indicati da entrambe le parti hanno infatti riferito di attività effettuate dalla a beneficio di terzi, non già di prestazioni rese dalla Parte_1 Parte_3
pagina 10 di 14 In particolare, il ha ammesso di essere stato coinvolto nella realizzazione del Testimone_1
portale INVYD, fornito da una società denominata AliasLab oppure Amigdalab e destinato al portale della Fondazione Quadrans, ma nulla ha riferito sui rapporti in essere con la Parte_3
e sulle prestazioni che quest'ultima avrebbe reso a favore dell'opponente, essendogli stato,
l'incarico, conferito da nella sua qualità di amministratore delegato della Parte_4 Parte_1
(cfr. quanto riferito dal predetto testimone, sentito all'udienza del 24.09.2024, sul cap. I
[...]
della memoria istruttoria di parte opposta: “Posso dire che il gestionale di cui mi si chiede si chiamava INVYD ed è fornito da una società il cui nome è oppure Amigdalab, non CP_3
ricordo con precisione in quanto si trattava di due entità riconducibili alla medesima persona,
. Questo gestionale serviva all'identificazione degli utenti che si avvalevano del Persona_2
portale di Quadrans, che si chiamava Token Holder Portal. Posso dire che io e ES abbiamo lavorato entrambi a questo portale. La prima call risale più o meno all'estate del 2019, ma ricordo che abbiamo lavorato prevalentemente alla fine del 2019. Personalmente, io ho svolto l'attività di strutturazione del Portale, curando in particolare la grafica e le pagine di atterraggio degli utenti dopo il login. Invece il si è occupato dell'integrazione dell'INVYD ES cioè del software fornito da all'interno del portale. Complessivamente l'attività è CP_3
durata all'incirca un mese ma non abbiamo lavorato a tempo pieno al progetto anche perché dovevamo aspettare la risoluzione di alcuni problemi tecnici relativi all'integrazione. Ricordo che il compito di svolgere tale attività mi è stato impartito da che all'epoca dei Parte_4
fatti era il mio amministratore di e nello stesso periodo era presidente della Parte_1 fondazione Quadrans”).
Allo stesso modo, il teste ha riferito di aver preso parte alla realizzazione di Testimone_2
una scheda tecnica per il tracciamento dei bovini, verosimilmente destinata al Progetto
Agrin4Graze, ma ha precisato di aver sempre intrattenuto rapporti con il nella sua qualità Pt_4
di amministratore delegato di senza nulla riferire sui rapporti intercorsi tra le Parte_1 parti e sulle prestazioni che la avrebbe reso a favore dell'odierna parte opponente Parte_3
(cfr. quanto riferito da detto testimone, sentito anch'egli all'udienza del 24.09.2023, sul cap. III della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opposta: “Non conosco il progetto di cui mi si chiede, ma posso dire di aver partecipato ai test per una scheda destinata al tracciamento di
pagina 11 di 14 bovini, dove per tracciamento si intende posizione e altri parametri, che doveva essere inserita nel collare degli animali. Preciso che l'incarico mi è stato dato da , che io sapevo Parte_4
essere l'amministratore di ”; ADR: “Ricordo che la scheda era fornita da Parte_1 Pt_4
”).
[...]
Né si ricavano indicazioni di segno contrario dalla prova per interrogatorio formale, avendo il legale rappresentante dell'opponente omesso di rendere dichiarazioni di carattere confessorio
(cfr. quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 24.09.2023, sul cap. I della memoria istruttoria di parte opposta: “Posso dire che il progetto KYC è stato messo a disposizione da a CP_3
favore di Quadrans. Posso dire anche che alcuni dipendenti di , che sono anche Parte_1
membri della Fondazione Quadrans, hanno prestato attività per lo sviluppo del progetto KYC, questo su iniziativa del precedente amministratore di , Mi riferisco in Parte_1 Parte_4
particolare ai dipendenti e Preciso che il progetto KYC attiene alla Testimone_1 ES
predisposizione di un software che serve alla identificazione degli utenti che accedono ad un sito internet tramite riconoscimento facciale e documento di identità. Nel caso specifico questo software è stato installato nel sito della società Quadrans. I dipendenti di che ho Parte_1
sopra indicato hanno lavorato alla scrittura dei codici dei programmi ma non posso essere più preciso, né so se abbiano svolto tali attività in orario lavorativo o al di fuori di esso. Preciso che nel periodo di cui sto parlando ero consigliere di amministrazione della ma mi recavo Parte_1 raramente in ufficio. Inoltre, io non ero d'accordo con questo tipo di attività e avevo manifestato il mio dissenso a quando quest'ultimo me ne aveva parlato”; sul cap. III: “Quanto al Pt_4
progetto Agrin4Graze, posso dire poco in quanto non ero a conoscenza della commessa e ho appreso della circostanza solo nelle fasi finali. Posso dire però che la scheda hardware è stata fornita da fornitori storici della Foodchain Paolo ZZ e MA SNC. SI tratta di un progetto finalizzato alla predisposizione di una scheda elettronica da inserire nei collari dei bovini e dei relativi software che serve a monitorare il benessere dell'animale e a verificare che lo stesso non esca dal recinto”) o dalla prova contraria assunta su richiesta dell'opponente.
Circa il progetto Agrin4Graze, il teste ha infatti precisato di essersi sempre Testimone_4
interfacciato con e di non avere mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la Parte_1
(cfr. le dichiarazioni rese dal predetto testimone, escusso all'udienza del 30.10.2024, Parte_3
pagina 12 di 14 sul cap. 18 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente: “Agrin4Graze S.r.l. è una società di cui io sono amministratore e socio. Posso dire che la stessa si è rivolta, in passato,
a per sviluppare un progetto che serviva a tracciare il movimento dei bovini. Non mi Parte_1
risulta che la scheda sia stata fornita da io mi sono sempre relazionato con ”). Pt_3 Parte_1
Allo stesso modo, la teste si è limitata a riferire dei rapporti intercorrenti tra la Tes_3
e la Fondazione Quadrans, che non hanno alcuna rilevanza nel caso di specie Parte_1
(cfr. quanto riferito dalla citata testimone all'udienza del 30.10.2024, sul cap. 16 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente: “Preciso che sono stata dipendente della fondazione Quadrans. È stata la fondazione Quadrans e non anche a sviluppare il Parte_1
progetto KYC Quadrans, quindi mi sento di escludere che il gestionale AliasLab sia stato utilizzato da per il suddetto progetto. Voglio precisare che il gestionale AliasLab Parte_1 serviva ad una raccolta di dati finalizzata ad un'attività di validazione che è stata svolta da
Quadrans. Altro non so dire su AliasLab, né posso escludere che lo stesso sia stato comunque utilizzato da per altro scopo. Non ricordo precisamente, visto il tempo trascorso”. Parte_1
ADR: “Io ho smesso di lavorare per Quadrans nel 2020, subito prima che scoppiasse la pandemia. Finché ho lavorato lì, la tecnologia utilizzata è rimasta sempre la stessa. Non so cosa sia accaduto dopo e se la stessa sia stata in seguito abbandonata”).
Insomma, difetta la prova del titolo negoziale individuato da parte opposta a sostegno della sua domanda di condanna con l'originario ricorso monitorio.
Né le citate carenze probatorie potrebbero essere supplite ammettendo l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta, che presenta un evidente carattere esplorativo in quanto si riferisce all'intera documentazione contabile della controparte e a documenti privi di immediata rilevanza ai fini della decisione, non rispettando dunque i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 210
c.p.c. e dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
Segue, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dall'intestato Ufficio a favore della in ciò assorbita ogni ulteriore Parte_3
questione.
4. Infine, merita di essere respinta la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avanzata da parte opposta in comparsa.
pagina 13 di 14 Non solo, infatti, quest'ultima ha omesso di dimostrare l'esistenza del titolo negoziale, ma neppure vi è prova che le prestazioni sopra elencate siano state effettivamente rese a favore della non vi è dunque prova che l'opposta abbia subito una qualche forma di Parte_1
impoverimento, con arricchimento della controparte.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, considerato che il valore della causa è prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento, ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Va infine respinta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità processuale ex art. 96, terzo comma, c.p.c., avanzata da parte opponente, giacché, in disparte ogni considerazione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova, non vi è prova che l'opposta abbia chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore istanza assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla nei confronti della e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, emesso dal Tribunale di Como;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Parte_3
Parte_1
3) Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_3 Parte_1
che liquida in € 406,90 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dalla nei confronti della Parte_1 Parte_3
Così deciso in Como, all'udienza del 24 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 25/03/2025, sono presenti:
per l'avv. Mauro Rotunno nonché il legale rappresentante della società Parte_1
opponente, Parte_2
per l'avv. Alessandro Benvegnù, nonché il legale rappresentante della società Parte_3
opposta, . Parte_4
L'avv. Benvegnù precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte depositate per l'odierna udienza. Precisa che dalla documentazione in atti è emerso che il Software AliasLab, di cui alla prima fattura, è stato predisposto da e non da Pt_3
altri fornitori, a differenza di quanto dedotto dalla controparte, e l'istruttoria orale ha dato riscontro a tale circostanza;
quanto alla realizzazione dell'hardware di cui alla terza fattura, vi è prova che la stessa è stata effettuata da come risulta dalla corrispondenza e-mail e non è Pt_3
emerso il contrario dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
L'avv. Rotunno precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai precedenti scritti difensivi e alle note depositate per l'odierna udienza. In replica a quanto dedotto dalla controparte, osserva che la ha ceduto il ramo di azienda afferente alla realizzazione di Pt_3 prodotti tecnici a favore della e questo comporta l'inesistenza delle prestazioni Parte_1
sottostanti alle fatture invocate dalla controparte. Precisa che vi è prova della manomissione del programma gestionale di da parte del e che, esattamente come parte opponente, Parte_1 Pt_4
neppure parte opposta ha dimostrato di aver pagato i suoi fornitori.
Il giudice pagina 1 di 14 Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 14 R.G.N. 2792/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2792/2024 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pier Lombardo n. 30, presso lo studio dell'avv.
Mario Rotunno, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Torino, via Luigi Giuseppe Passalacqua n. 10, presso lo studio dell'avv. Alessandro Benvegnù, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta -
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nonché previa ogni ed eventuale ed opportuna pronuncia e declaratoria, sia di rito che
pagina 3 di 14 di merito, così provvedere: in via pregiudiziale di rito: - accertare la tardività del deposito delle memorie integrative nn. 1 e 2 ex art. 171-ter c.p.c. da parte di eseguito oltre il termine Parte_3
perentorio del 21 febbraio 2024 e del 12 marzo 2024 (calcolato a ritroso rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e, per l'effetto, dichiarare
l'inammissibilità e/o nullità di tutte le produzioni documentali, richieste, istanze, eccezioni e deduzioni in esse contenute;
in via principale, nel merito: - dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare ogni eventuale ulteriore domanda formulata dalla convenuta opposta;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e con condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”;
Per l'opposta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso,
IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO ➢ DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA dell'opposizione per violazione dell'art. 155 c.p.c. e conseguentemente accertare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto IN VIA PREGIUDIZIALE IN RITO IN SUBORDINE
➢ DICHIARARE LA NULLITÀ DELL'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 164 C.P.C. per mancata esplicita, analitica indicazione dei motivi in fatto e in diritto dell'atto di opposizione IN VIA
PRELIMINARE NEL MERITO ➢ DICHIARARE INAPPLICABILE L'ART. 2391 BIS E IL
REGOLAMENTO E CONSOB 17221/2010 A in quanto non ha azioni Parte_1
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e non ha emesso azioni o altri strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE RESPINGERE L'OPPOSIZIONE in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo Opposto IN SUBORDINE ACCERTARE QUANTO
EFFETTIVAMENTE DOVUTO AL CREDITORE OPPOSTO secondo quanto verrà effettivamente provato in giudizio, revocare se del caso il decreto ingiuntivo opposto e per
l'effetto condannare al pagamento del credito dovuto per le prestazioni oggetto Parte_1
delle fatture poste alla base della fase monitoria. IN VIA RICONVENZIONALE -IN
SUBORDINE AL RIGETTO DELLE DOMANDE PRINCIPALI NEL MERITO ACCERTARE
pagina 4 di 14 QUANTO EFFETTIVAMENTE DOVUTO AL CREDITORE OPPOSTO IN BASE ALL'ART.
2041 C.C. secondo quanto verrà effettivamente provato in giudizio, revocare se del caso il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto CONDANNARE al pagamento Parte_1
dell'indennità per ingiustificato arricchimento secondo i parametri indicati nella parte in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese legali, oltre rimborso forfetario ex lege, oltre IVA, C.P.A.
RICHIESTE IN VIA ISTRUTTORIA A PROVA DIRETTA Vengono riproposte le richieste istruttorie disattese da questo giudice che pertanto non si ritengono rinunciate ORDINARE a
ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti nella sua disponibilità: Parte_1
Part I. Fattura 55/2021 relativa al pagamento della commessa posta alla base del decreto CP_1
ingiuntivo opposto II. Documentazione integrale relativa al progetto KYC quadrans, incluso il
P.P.P. con l'università di Trento e le fatture di acquisto di servizi presso terzi inerenti III.
Estratto dei libri obbligatori ex art. 2214 c.c. al fine di verificare la registrazione delle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto IV. Fatture 26/2022 e 35/2022 relative al pagamento del progetto AGRIN4Graze S.r.l. V. Prova digitale attendibile ex norme iso 27037 delle del progetto 280_attività quadrans estratta dal gestionale Team Leader ORDINARE alla
Fondazione Quadrans (Quadrans Stiftung) (Fondation Quadrans) (Quadrans Foundation), in
Mendrisio, , Via alla Torre 2, 6850 Mendrisio, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione C.F._1
dei seguenti documenti nella sua disponibilità: I. L'elenco degli utenti registrati sul portale di registrazione KYC fornito da dal 2019 al 2024 ORDINARE a Parte_1 CP_2
P.I. Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU), quale società incorporante
[...] P.IVA_3
ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti nella sua disponibilità: I. Controparte_3
Copia del database degli utenti registrati sul portale KYC fornito da alla Parte_1
Fondazione quadrans ricollegabile al contratto prodotto sub. 3 (31.10.2019 sottoscritto con codice identificativo Rif. . Parte_3 Persona_1
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, la adiva l'intestato Ufficio Parte_3
chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della per il pagamento della complessiva somma di € 52.728,40, oltre interessi al Parte_1
tasso legale ex art. 1284, primo comma, c.c. ed ex art. 1284, quarto comma, c.c., questi ultimi a decorrere dalla domanda giudiziale, per l'attività prestata a favore della stessa e relativa a
“Progettazione elettronica: fornitura di schematici e Gerber per produzione di scheda elettronica”, “Progettazione meccanica: progettazione meccanica a servizio della progettazione elettronica per posizionamento componenti e dimensionali scheda”, “Piattaforma KYC B2B/B2C sino al 31/12/2022: Set-Up piattaforma IDOnBoarding Video-Selfie e Transazioni di on boarding (max.5000)”, “Studio e analisi: studio e analisi per progettazione meccanica "collare bovini" in funzione degli ingombri scheda e caratteristiche ambientali” e “Prototipazione
Scheda: n. 3 schede montate e acquisto componenti per n. 2 schede”, il tutto come da fatture n.
1, 2 e 3 del 2023 (cfr. all. 1, 4 e 5 al ricorso monitorio).
Emesso il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, dichiarato provvisoriamente esecutivo, veniva proposta rituale opposizione da parte della con atto di citazione notificato alla Parte_1
controparte a mezzo PEC in data 6.08.2023.
Per quanto qui rileva, contestava in particolare l'opponente di aver beneficiato delle prestazioni indicate dalla controparte, che non trovavano sufficiente riscontro negli atti di causa, non potendo la documentazione contabile essere utilizzata come prova scritta del rapporto in ragione del collegamento esistente tra le due società; precisava, infatti, che l'amministratore della Pt_3
aveva in passato ricoperto il ruolo di amministratore delegato della
[...] Parte_4
e si era reso responsabile di una serie di irregolarità nella gestione, violando gli Parte_1
obblighi di trasparenza. Opponeva, inoltre, la violazione dell'art. 2427, primo comma, n. 22-bis)
c.c. e contestava la congruità del compenso richiesto dalla controparte rispetto alle prestazioni che la stessa avrebbe, a suo dire, svolto.
Concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della sua provvisoria esecutività.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la Parte_3
eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione per via della tardiva notifica pagina 6 di 14 dell'atto di citazione, avvenuta il giorno 6.08.2023, di domenica e in pieno periodo di sospensione feriale allorché l'attività giudiziaria non era ammessa.
Sollevava, inoltre, eccezione di nullità dell'atto di citazione per carente determinazione degli elementi costitutivi della domanda giudiziale ex art. 164 c.p.c.
Nel merito, concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, avendo la controparte genericamente contestato i fatti allegati nel ricorso e, comunque, non avendo la stessa fornito prova del presunto conflitto di interessi tra essa e l'allora legale rappresentante della società, . Parte_1 Parte_4
Né poteva applicarsi la disciplina di cui all'art. 2427, primo comma, n. 22-bis) c.c., in materia di operazioni con parti correlate, siccome dettata con esclusivo riguardo alle società di capitali quotate nei mercati regolamentate e sottoposte al controllo della CONSOB.
Infine, proponeva domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le prestazioni comunque rese a favore della Parte_1
Espletate le verifiche preliminari, la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
All'esito della prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, con ordinanza del 19.04.2024, veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., che non veniva accettata da parte opposta. La causa veniva, quindi, successivamente istruita con l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opponente e con l'esame dei testi di parte opposta, e Testimone_1 [...]
, sentiti all'udienza del 24.09.2024, nonché, in prova contraria, con l'esame dei testi Tes_2
e indicati da parte opponente. Tes_3 Testimone_4
Respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa subiva quindi rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale ex art. 281-sexies
c.p.c., al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, devono innanzitutto essere respinte le eccezioni pregiudiziali di rito, sollevate da parte opposta e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione, va detto il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 26.06.2023, sicché, considerando il periodo di sospensione pagina 7 di 14 feriale, il termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. era destinato a scadere in data 5.09.2025; a fronte di ciò, deve ritenersi del tutto tempestiva la notifica dell'atto di citazione, pacificamente effettuata a mezzo PEC in data 6.08.2025.
Né rileva che la stessa sia stata effettuata nella giornata di domenica o nel pieno del periodo di sospensione feriale, giacché la circostanza rileva unicamente ai fini della proroga dei termini processuali, non già come causa di nullità dell'atto.
Sul punto, occorre d'altra parte rammentare che, in materia di nullità processuali, vige il fondamentale principio di tassatività delle ipotesi di nullità di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità può essere pronunciata nei soli casi previsti dalla legge, salva l'ipotesi in cui l'atto manchi dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Nel caso di specie, non solo difetta una previsione di legge che sancisca espressamente la nullità degli atti processuali compiuti di domenica e nel periodo di sospensione delle attività di udienza, ma neppure lo stesso potrebbe essere elevato a requisito essenziale per il raggiungimento dello scopo, considerato che l'opposta ha beneficiato per intero del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c. e ha potuto costituirsi tempestivamente in giudizio, avanzando peraltro una domanda riconvenzionale.
Né può trovare accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte opposta ex art. 164 c.p.c., avuto riguardo alla mancanza dei requisiti della editio actionis e, in particolare, degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda.
Occorre infatti rammentare che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, la fase a cognizione piena che segue la notifica del provvedimento monitorio costituisce un ordinario processo sulla fondatezza della pretesa creditoria, in cui il giudice è tenuto non tanto (e non solo)
a decidere sulla validità dell'ingiunzione, cioè sulla sussistenza dei presupposti per provvedere alla relativa emissione, quanto piuttosto a decidere sul merito del rapporto obbligatorio sottostante. Infatti, “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (cfr. Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927). pagina 8 di 14 Salvo il caso in cui l'opponente avanzi, a propria volta, domanda riconvenzionale, l'esaustiva allegazione degli elementi costitutivi della domanda non va pertanto riferita all'atto di citazione, bensì al ricorso monitorio, che segna l'atto introduttivo della lite.
Nel caso di specie, risulta da una piana lettura dell'atto di citazione che la si è Parte_1 limitata a resistere all'avversa domanda di condanna contestando i fatti posti dalla controparte a fondamento della richiesta di ingiunzione, il tutto senza proporre a sua volta alcuna domanda riconvenzionale e concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Non ricorre, dunque, alcuna ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del processo.
3. Venendo al merito della causa, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dai richiamati principi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, in particolare dal fatto che la stessa non è altro che un ordinario processo di cognizione che si svolge in prosecuzione del giudizio monitorio, si ricava infatti ciò, che le regole di riparto dell'onere della prova non mutano nonostante la formale inversione dell'iniziativa processuale.
Nonostante la parte opposta sia convenuta in giudizio, mantiene dunque il suo ruolo di attore in senso sostanziale ed è tenuta a dimostrare, in materia di inadempimento delle obbligazioni, il titolo negoziale o legale posto a fondamento della sua pretesa creditoria, mentre è onere dell'opponente provare l'esatto adempimento quale fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio dalla controparte (cfr. Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685).
Svolta tale premessa, si osserva che la ha chiesto il pagamento di un compenso di € Parte_3
52.728,40, per asserite prestazioni che la stessa avrebbe reso a beneficio della Parte_1
descritte “Progettazione elettronica: fornitura di schematici e Gerber per produzione di scheda elettronica”, “Progettazione meccanica: progettazione meccanica a servizio della progettazione elettronica per posizionamento componenti e dimensionali scheda”, “Piattaforma KYC B2B/B2C sino al 31/12/2022: Set-Up piattaforma IDOnBoarding Video-Selfie e Transazioni di on boarding (max.5000)”, “Studio e analisi: studio e analisi per progettazione meccanica "collare bovini" in funzione degli ingombri scheda e caratteristiche ambientali” e “Prototipazione
Scheda: n. 3 schede montate e acquisto componenti per n. 2 schede”. A fronte delle contestazioni svolte dall'opponente in citazione, la cui specificità va necessariamente parametrata all'estrema genericità delle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr., sul tema, Cass., sez.
pagina 9 di 14 III, 22 settembre 2017, n. 22055, così massimata: “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi”), era dunque onere dell'opposta dimostrare l'esistenza tra le parti di un contratto d'opera o di altro titolo negoziale, in virtù del quale la avrebbe reso le citate Parte_3
prestazioni.
Tale dimostrazione non è, tuttavia, emersa nel corso del processo.
La prova dell'esistenza del contratto non può certamente essere integrata dalle fatture depositate in fase monitoria, in quanto secondo consolidata giurisprudenza, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr. ex multis Cass., sez. III, 29 dicembre 2024, n. 34831; nello stesso sensi, v. anche Cass., sez. II, 12 gennaio 2016,
n. 299; Cass., sez. III, 28 giugno 2010, n. 15383).
Né potrebbe aversi riguardo alla restante documentazione contabile delle società coinvolte, ancorché elevata dall'art. 2710 c.c. al rango di prova del credito nei rapporti tra imprenditori, e alle risultanze dei gestionali interni, giacché non pienamente attendibili. È infatti pacifico tra le parti che il precedente amministratore delegato della prima della sua revoca, Parte_1
era , che conserva il ruolo di amministratore della Parte_4 Parte_3
La documentazione in questione non appare dunque attendibile sul piano probatorio.
Infine, l'esistenza del contratto non è certamente emersa dalla prova orale assunta nel corso del giudizio;
sia il legale rappresentante di parte opponente, sentito in sede di interrogatorio formale, che i testimoni indicati da entrambe le parti hanno infatti riferito di attività effettuate dalla a beneficio di terzi, non già di prestazioni rese dalla Parte_1 Parte_3
pagina 10 di 14 In particolare, il ha ammesso di essere stato coinvolto nella realizzazione del Testimone_1
portale INVYD, fornito da una società denominata AliasLab oppure Amigdalab e destinato al portale della Fondazione Quadrans, ma nulla ha riferito sui rapporti in essere con la Parte_3
e sulle prestazioni che quest'ultima avrebbe reso a favore dell'opponente, essendogli stato,
l'incarico, conferito da nella sua qualità di amministratore delegato della Parte_4 Parte_1
(cfr. quanto riferito dal predetto testimone, sentito all'udienza del 24.09.2024, sul cap. I
[...]
della memoria istruttoria di parte opposta: “Posso dire che il gestionale di cui mi si chiede si chiamava INVYD ed è fornito da una società il cui nome è oppure Amigdalab, non CP_3
ricordo con precisione in quanto si trattava di due entità riconducibili alla medesima persona,
. Questo gestionale serviva all'identificazione degli utenti che si avvalevano del Persona_2
portale di Quadrans, che si chiamava Token Holder Portal. Posso dire che io e ES abbiamo lavorato entrambi a questo portale. La prima call risale più o meno all'estate del 2019, ma ricordo che abbiamo lavorato prevalentemente alla fine del 2019. Personalmente, io ho svolto l'attività di strutturazione del Portale, curando in particolare la grafica e le pagine di atterraggio degli utenti dopo il login. Invece il si è occupato dell'integrazione dell'INVYD ES cioè del software fornito da all'interno del portale. Complessivamente l'attività è CP_3
durata all'incirca un mese ma non abbiamo lavorato a tempo pieno al progetto anche perché dovevamo aspettare la risoluzione di alcuni problemi tecnici relativi all'integrazione. Ricordo che il compito di svolgere tale attività mi è stato impartito da che all'epoca dei Parte_4
fatti era il mio amministratore di e nello stesso periodo era presidente della Parte_1 fondazione Quadrans”).
Allo stesso modo, il teste ha riferito di aver preso parte alla realizzazione di Testimone_2
una scheda tecnica per il tracciamento dei bovini, verosimilmente destinata al Progetto
Agrin4Graze, ma ha precisato di aver sempre intrattenuto rapporti con il nella sua qualità Pt_4
di amministratore delegato di senza nulla riferire sui rapporti intercorsi tra le Parte_1 parti e sulle prestazioni che la avrebbe reso a favore dell'odierna parte opponente Parte_3
(cfr. quanto riferito da detto testimone, sentito anch'egli all'udienza del 24.09.2023, sul cap. III della seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opposta: “Non conosco il progetto di cui mi si chiede, ma posso dire di aver partecipato ai test per una scheda destinata al tracciamento di
pagina 11 di 14 bovini, dove per tracciamento si intende posizione e altri parametri, che doveva essere inserita nel collare degli animali. Preciso che l'incarico mi è stato dato da , che io sapevo Parte_4
essere l'amministratore di ”; ADR: “Ricordo che la scheda era fornita da Parte_1 Pt_4
”).
[...]
Né si ricavano indicazioni di segno contrario dalla prova per interrogatorio formale, avendo il legale rappresentante dell'opponente omesso di rendere dichiarazioni di carattere confessorio
(cfr. quanto dallo stesso dichiarato all'udienza del 24.09.2023, sul cap. I della memoria istruttoria di parte opposta: “Posso dire che il progetto KYC è stato messo a disposizione da a CP_3
favore di Quadrans. Posso dire anche che alcuni dipendenti di , che sono anche Parte_1
membri della Fondazione Quadrans, hanno prestato attività per lo sviluppo del progetto KYC, questo su iniziativa del precedente amministratore di , Mi riferisco in Parte_1 Parte_4
particolare ai dipendenti e Preciso che il progetto KYC attiene alla Testimone_1 ES
predisposizione di un software che serve alla identificazione degli utenti che accedono ad un sito internet tramite riconoscimento facciale e documento di identità. Nel caso specifico questo software è stato installato nel sito della società Quadrans. I dipendenti di che ho Parte_1
sopra indicato hanno lavorato alla scrittura dei codici dei programmi ma non posso essere più preciso, né so se abbiano svolto tali attività in orario lavorativo o al di fuori di esso. Preciso che nel periodo di cui sto parlando ero consigliere di amministrazione della ma mi recavo Parte_1 raramente in ufficio. Inoltre, io non ero d'accordo con questo tipo di attività e avevo manifestato il mio dissenso a quando quest'ultimo me ne aveva parlato”; sul cap. III: “Quanto al Pt_4
progetto Agrin4Graze, posso dire poco in quanto non ero a conoscenza della commessa e ho appreso della circostanza solo nelle fasi finali. Posso dire però che la scheda hardware è stata fornita da fornitori storici della Foodchain Paolo ZZ e MA SNC. SI tratta di un progetto finalizzato alla predisposizione di una scheda elettronica da inserire nei collari dei bovini e dei relativi software che serve a monitorare il benessere dell'animale e a verificare che lo stesso non esca dal recinto”) o dalla prova contraria assunta su richiesta dell'opponente.
Circa il progetto Agrin4Graze, il teste ha infatti precisato di essersi sempre Testimone_4
interfacciato con e di non avere mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con la Parte_1
(cfr. le dichiarazioni rese dal predetto testimone, escusso all'udienza del 30.10.2024, Parte_3
pagina 12 di 14 sul cap. 18 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente: “Agrin4Graze S.r.l. è una società di cui io sono amministratore e socio. Posso dire che la stessa si è rivolta, in passato,
a per sviluppare un progetto che serviva a tracciare il movimento dei bovini. Non mi Parte_1
risulta che la scheda sia stata fornita da io mi sono sempre relazionato con ”). Pt_3 Parte_1
Allo stesso modo, la teste si è limitata a riferire dei rapporti intercorrenti tra la Tes_3
e la Fondazione Quadrans, che non hanno alcuna rilevanza nel caso di specie Parte_1
(cfr. quanto riferito dalla citata testimone all'udienza del 30.10.2024, sul cap. 16 della terza memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte opponente: “Preciso che sono stata dipendente della fondazione Quadrans. È stata la fondazione Quadrans e non anche a sviluppare il Parte_1
progetto KYC Quadrans, quindi mi sento di escludere che il gestionale AliasLab sia stato utilizzato da per il suddetto progetto. Voglio precisare che il gestionale AliasLab Parte_1 serviva ad una raccolta di dati finalizzata ad un'attività di validazione che è stata svolta da
Quadrans. Altro non so dire su AliasLab, né posso escludere che lo stesso sia stato comunque utilizzato da per altro scopo. Non ricordo precisamente, visto il tempo trascorso”. Parte_1
ADR: “Io ho smesso di lavorare per Quadrans nel 2020, subito prima che scoppiasse la pandemia. Finché ho lavorato lì, la tecnologia utilizzata è rimasta sempre la stessa. Non so cosa sia accaduto dopo e se la stessa sia stata in seguito abbandonata”).
Insomma, difetta la prova del titolo negoziale individuato da parte opposta a sostegno della sua domanda di condanna con l'originario ricorso monitorio.
Né le citate carenze probatorie potrebbero essere supplite ammettendo l'ordine di esibizione richiesto da parte opposta, che presenta un evidente carattere esplorativo in quanto si riferisce all'intera documentazione contabile della controparte e a documenti privi di immediata rilevanza ai fini della decisione, non rispettando dunque i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 210
c.p.c. e dall'art. 94 disp. att. c.p.c.
Segue, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla la revoca del decreto Parte_1 ingiuntivo emesso dall'intestato Ufficio a favore della in ciò assorbita ogni ulteriore Parte_3
questione.
4. Infine, merita di essere respinta la domanda riconvenzionale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., avanzata da parte opposta in comparsa.
pagina 13 di 14 Non solo, infatti, quest'ultima ha omesso di dimostrare l'esistenza del titolo negoziale, ma neppure vi è prova che le prestazioni sopra elencate siano state effettivamente rese a favore della non vi è dunque prova che l'opposta abbia subito una qualche forma di Parte_1
impoverimento, con arricchimento della controparte.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del processo, considerato che il valore della causa è prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento, ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00.
Va infine respinta la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità processuale ex art. 96, terzo comma, c.p.c., avanzata da parte opponente, giacché, in disparte ogni considerazione relativa al mancato assolvimento dell'onere della prova, non vi è prova che l'opposta abbia chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore istanza assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla nei confronti della e Parte_1 Parte_3
revoca il decreto ingiuntivo n. 1078/2023, emesso dal Tribunale di Como;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Parte_3
Parte_1
3) Condanna la alla refusione delle spese processuali in favore della Parte_3 Parte_1
che liquida in € 406,90 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali
[...]
al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta dalla nei confronti della Parte_1 Parte_3
Così deciso in Como, all'udienza del 24 marzo 2025 Il giudice dott. Paolo Bertollini
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