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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 9276/2025 R.G.L. promossa da con l'avv. RUTA RUTA CA Parte_1
c o n t r o
CP_1
All'udienza del 08/10/2025 ore 13:25, alla presenza del giudice LA NO, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente in sost. dell'avv. RUTA
RUTA CA l'avv. LA MANNA MICHELA che, avendo prodotto provvedimento in autotutela dell' pervenuto a fine settembre scorso, chiede CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell alla rifusione delle CP_1
spese di lite con distrazione.
Per parte convenuta nessuno CP_1
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 13:28
Successivamente, alle ore 16:08 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 16:13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
LA NO nella causa iscritta al n. 9276/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. RUTA RUTA Parte_2
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace-
All'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_1
dichiarata, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RUTA RUTA CA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo “Con provvedimento datato 18/08/2024, l ha CP_1 CP_1
contestato alla sig.ra un indebito di € 3.161,60 a titolo indennità di emergenza covid-19 Pt_1
n 830002/2015 percepita per il periodo 01/01/2015 – 17/06/2015. Posta l'erroneità del provvedimento suddetto, la sig.ra proponeva ricorso al Comitato provinciale dell in Pt_1 CP_1
data 08/11/2024. In relazione a quanto precede, poiché si sono esauriti i mezzi di tutela esperibili in sede amministrativa, la stessa si vede costretta, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, a portare la questione alla conoscenza del Signor Giudice del lavoro. Premesso quanto sopra, si ricorre avverso il provvedimento citato in premessa per i seguenti motivi.
Nel provvedimento oggi impugnato si legge testualmente: “…E' stata percepita l'indennita' per emergenza Covid in favore di liberi professionisti o collaboratori coordinati e continuativi (prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e dall'art. 84, co. 2 e
3, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n.77/2020) non spettante …” Al riguardo va rilevato che la pretesa dell' è assolutamente infondata atteso che la sig.ra non ha CP_1 Pt_1
mai richiesto né tantomeno mai percepito l'indennità per emergenza COVID-19.”.
Chiedeva, quindi, “ritenere e dichiarare, in favore della ricorrente, insussistente l'indebito contestato con il provvedimento datato 18/08/2024; ritenere e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme eventualmente trattenute alla stessa nelle more del giudizio dall' o allo stesso corrisposte per le causali in questione;
condannare l alla CP_1 CP_1
restituzione, in favore della ricorrente, delle somme eventualmente corrisposte e/o trattenute alla stessa nelle more del giudizio;
alle spese ed ai compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
ad ogni altra conseguenza di legge.”.
Non si costituiva, invece, in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela, prodotto in atti da parte ricorrente, parte ricorrente medesima ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite (cfr. CP_2
Provvedimento di annullamento in autotutela del 10/09/2025, comunicato alla parte il 20/09/2025).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, verificato l'annullamento in autotutela dell'indebito.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 08/10/2025
LA GIUDICE - LA NO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 9276/2025 R.G.L. promossa da con l'avv. RUTA RUTA CA Parte_1
c o n t r o
CP_1
All'udienza del 08/10/2025 ore 13:25, alla presenza del giudice LA NO, assistito dal
Cancelliere Roberto Di Stefano, sono presenti per parte ricorrente in sost. dell'avv. RUTA
RUTA CA l'avv. LA MANNA MICHELA che, avendo prodotto provvedimento in autotutela dell' pervenuto a fine settembre scorso, chiede CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell alla rifusione delle CP_1
spese di lite con distrazione.
Per parte convenuta nessuno CP_1
LA GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio alle ore 13:28
Successivamente, alle ore 16:08 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 16:13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
LA NO nella causa iscritta al n. 9276/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. RUTA RUTA Parte_2
CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_2
persona del legale rappresentate pro tempore,
- convenuto contumace-
All'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
S E N T E N Z A
Mediante lettura di quanto segue:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell qui CP_1
dichiarata, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. RUTA RUTA CA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/06/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' deducendo “Con provvedimento datato 18/08/2024, l ha CP_1 CP_1
contestato alla sig.ra un indebito di € 3.161,60 a titolo indennità di emergenza covid-19 Pt_1
n 830002/2015 percepita per il periodo 01/01/2015 – 17/06/2015. Posta l'erroneità del provvedimento suddetto, la sig.ra proponeva ricorso al Comitato provinciale dell in Pt_1 CP_1
data 08/11/2024. In relazione a quanto precede, poiché si sono esauriti i mezzi di tutela esperibili in sede amministrativa, la stessa si vede costretta, per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, a portare la questione alla conoscenza del Signor Giudice del lavoro. Premesso quanto sopra, si ricorre avverso il provvedimento citato in premessa per i seguenti motivi.
Nel provvedimento oggi impugnato si legge testualmente: “…E' stata percepita l'indennita' per emergenza Covid in favore di liberi professionisti o collaboratori coordinati e continuativi (prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, e dall'art. 84, co. 2 e
3, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n.77/2020) non spettante …” Al riguardo va rilevato che la pretesa dell' è assolutamente infondata atteso che la sig.ra non ha CP_1 Pt_1
mai richiesto né tantomeno mai percepito l'indennità per emergenza COVID-19.”.
Chiedeva, quindi, “ritenere e dichiarare, in favore della ricorrente, insussistente l'indebito contestato con il provvedimento datato 18/08/2024; ritenere e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme eventualmente trattenute alla stessa nelle more del giudizio dall' o allo stesso corrisposte per le causali in questione;
condannare l alla CP_1 CP_1
restituzione, in favore della ricorrente, delle somme eventualmente corrisposte e/o trattenute alla stessa nelle more del giudizio;
alle spese ed ai compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
ad ogni altra conseguenza di legge.”.
Non si costituiva, invece, in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza odierna, stante l'annullamento in autotutela, prodotto in atti da parte ricorrente, parte ricorrente medesima ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' alla rifusione delle spese di lite (cfr. CP_2
Provvedimento di annullamento in autotutela del 10/09/2025, comunicato alla parte il 20/09/2025).
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, verificato l'annullamento in autotutela dell'indebito.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
il riconoscimento delle ragioni della ricorrente è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 08/10/2025
LA GIUDICE - LA NO