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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
TROIANI RUGGERO, OR
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH00974 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01003 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00929 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00929 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Ricorrente_3 s.a.s. di Ricorrente_1 & C. aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 con il quale era stato recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di €. 67.846,00.- sollevando varie eccezioni.
I soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avevano altresì impugnato gli avvisi di accertamento notificati nei loro confronti con i quali erano state recuperate le imposte dirette riconducibili al reddito da partecipazione accertato in capo alla società e la socia di minoranza Ricorrente_2 lamentava inoltre l'erronea attribuzione del valore della quota di partecipazione alla stessa imputata.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, aveva ribadito la legittimità dei recuperi operati e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza adita, ha respinto i ricorsi riuniti con condanna alle spese.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza hanno proposto appello la società Ricorrente_3 s.a.s. e i soci ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità della notifica. Errore e falsa motivazione in parte qua della sentenza impugnata.
2) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza del potere accertativo ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 per carenza nella motivazione.
3) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del DPR 600/73.
4) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 33 DPR 600/73 e n. 12 della legge 212/00.
5) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 600/73.
6) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata riferibilità dei conti dei soci ad operazioni poste in essere dalla società. Violazione di legge (art. 32 DPR 600/73).
7) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in presenza di prove contrarie fornite dal contribuente.
8) Illegittimità della sentenza appellata laddove respinge il ricorso relativamente all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso per violazione dell'art. 39 DPR 600/73. Errore e violazione di legge.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza appellata, annullare l'avviso di accertamento per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i due gradi di giudizi.”.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto e inoltre ha proposto appello incidentale sollevando in via preliminare e procedurale eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto.
Parte appellata ha assunto le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 38 del Dl.gs. 546/1992 e 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022 n. 197; in via principale: respingere in toto l'appello di controparte e pienamente confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di oneri e spese di giudizio come da nota allegata.”.
La causa all'udienza del 2 dicembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'eccezione preliminare e procedurale di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione deve essere accolta.
Si deve infatti sottolineare che la sentenza impugnata è stata depositata il 12/07/2022 e non essendo stata notificata il termine per proporre appello scadeva il 13/02/2023 già tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Peraltro va altresì sottolineato che nel caso di specie va applicata la normativa disposta per favorire le
“definizioni agevolate per le controversie tributarie” dalla legge n. 197/2022 art. 1, comma 199, così come modificata dal D.L. n. 34/2023 relativa a tutti i procedimenti per i quale i termini di impugnazione scadevano nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Il periodo di sospensione che è stato definitivamente determinato dal Legislatore in undici mesi a partire dall'1 gennaio 2023 con la conseguenza che i termini d'impugnazione per la presente causa, tenuto conto del periodo già trascorso, venivano a scadere il 13 gennaio 2024 ed essendo tale giorno un sabato venivano automaticamente rinviati al successivo lunedì 15 gennaio 2024.
L'appello è stato proposto solo in data 26/02/2024 e quindi deve ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate a favore di parte appellata in €. 4.000,00.- oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, respinge l'appello dichiarandolo inammissibile. Condanna gli appellanti a rifondere in via tra loro solidale a parte appellata le spese e competenze del presente grado che si liquidano in €. 4.000,00.- oltre accessori se e in quanto dovuti.
Venezia, 2 dicembre 2025
Il OR Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Giovanni Minelli
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MINELLI GIOVANNI, Presidente
TROIANI RUGGERO, OR
CASAGRANDA FRANCESCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 228/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 272/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VICENZA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH00974 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6501MH01003 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00929 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6502MH00929 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
29/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
La Ricorrente_3 s.a.s. di Ricorrente_1 & C. aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2015 con il quale era stato recuperato a tassazione un maggior reddito d'impresa di €. 67.846,00.- sollevando varie eccezioni.
I soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avevano altresì impugnato gli avvisi di accertamento notificati nei loro confronti con i quali erano state recuperate le imposte dirette riconducibili al reddito da partecipazione accertato in capo alla società e la socia di minoranza Ricorrente_2 lamentava inoltre l'erronea attribuzione del valore della quota di partecipazione alla stessa imputata.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, aveva ribadito la legittimità dei recuperi operati e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza adita, ha respinto i ricorsi riuniti con condanna alle spese.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza hanno proposto appello la società Ricorrente_3 s.a.s. e i soci ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e sollevando i seguenti motivi di gravame:
1) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per irregolarità della notifica. Errore e falsa motivazione in parte qua della sentenza impugnata.
2) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per decadenza del potere accertativo ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 per carenza nella motivazione.
3) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 42, primo comma del DPR 600/73.
4) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 33 DPR 600/73 e n. 12 della legge 212/00.
5) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 600/73.
6) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento per mancata riferibilità dei conti dei soci ad operazioni poste in essere dalla società. Violazione di legge (art. 32 DPR 600/73).
7) Illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui respinge il ricorso relativamente all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso in presenza di prove contrarie fornite dal contribuente.
8) Illegittimità della sentenza appellata laddove respinge il ricorso relativamente all'eccepita illegittimità dell'avviso di accertamento emesso per violazione dell'art. 39 DPR 600/73. Errore e violazione di legge.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza appellata, annullare l'avviso di accertamento per palese violazione di legge, oltre che per infondatezza nel merito, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i due gradi di giudizi.”.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ha contestato quanto ex adverso dedotto e inoltre ha proposto appello incidentale sollevando in via preliminare e procedurale eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto.
Parte appellata ha assunto le seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 38 del Dl.gs. 546/1992 e 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022 n. 197; in via principale: respingere in toto l'appello di controparte e pienamente confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di oneri e spese di giudizio come da nota allegata.”.
La causa all'udienza del 2 dicembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'eccezione preliminare e procedurale di inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione deve essere accolta.
Si deve infatti sottolineare che la sentenza impugnata è stata depositata il 12/07/2022 e non essendo stata notificata il termine per proporre appello scadeva il 13/02/2023 già tenuto conto del periodo di sospensione feriale.
Peraltro va altresì sottolineato che nel caso di specie va applicata la normativa disposta per favorire le
“definizioni agevolate per le controversie tributarie” dalla legge n. 197/2022 art. 1, comma 199, così come modificata dal D.L. n. 34/2023 relativa a tutti i procedimenti per i quale i termini di impugnazione scadevano nel periodo ricompreso tra l'1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
Il periodo di sospensione che è stato definitivamente determinato dal Legislatore in undici mesi a partire dall'1 gennaio 2023 con la conseguenza che i termini d'impugnazione per la presente causa, tenuto conto del periodo già trascorso, venivano a scadere il 13 gennaio 2024 ed essendo tale giorno un sabato venivano automaticamente rinviati al successivo lunedì 15 gennaio 2024.
L'appello è stato proposto solo in data 26/02/2024 e quindi deve ritenersi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono determinate a favore di parte appellata in €. 4.000,00.- oltre accessori di legge se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, respinge l'appello dichiarandolo inammissibile. Condanna gli appellanti a rifondere in via tra loro solidale a parte appellata le spese e competenze del presente grado che si liquidano in €. 4.000,00.- oltre accessori se e in quanto dovuti.
Venezia, 2 dicembre 2025
Il OR Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Giovanni Minelli