TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2267/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALDO Parte_1 C.F._1
BISCEGLIE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla VIA VIA NAPOLI, N. 67, in
FOGGIA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, P.IVA_1 domiciliataria presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO, S.N.C., L'AQUILA OPPOSTA nonché contro
(C.F. , rappresentata e difesa ex Controparte_2 P.IVA_2 lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, domiciliataria presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO, S.N.C., L
[...]
CP_3
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'Opponente ha chiesto che: “il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Medica Parte_1
Patrizia, contraiis reiectis, voglia così provvedere:
- accogliere la spiegata opposizione, fondata in fatto e diritto, e, per l'effetto,
- rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione per difetto di condizioni dell'azione sollevata ex adverso;
- revocare l'atto impugnato per inesistenza della notifica ovvero per vizio insanabile;
- revocare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza d'imposizione creditoria stante la pendenza dei giudizi di opposizione ai titoli per i quali si pretendono le indennità;
- condannare le parti opposte al pagamento delle spese e competenze di causa”.
pagina 1 di 6 L'OS : “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via pregiudiziale, dichiarare il Controparte_1 proprio difetto di giurisdizione, con ogni provvedimento consequenziale;
in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità della domanda, per difetto di condizioni dell'azione; nel merito, previamente respinta
l'istanza cautelare, rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata. Vinte le spese del giudizio”.
L'OS “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via Controparte_2 pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con ogni provvedimento consequenziale;
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda, per difetto di condizioni dell'azione; nel merito, previamente respinta l'istanza cautelare, rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata.
Vinte le spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato e depositato il 26.06.2023, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Pescara l' (di seguito, per brevità, Controparte_1 Cont
) e l' (di seguito, per brevità, ), al fine di ottenere, in Controparte_2 CP_5 via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, in via principale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifica e per carenza di imposizione creditoria.
2. L'opponente esponeva che l' , a mezzo del servizio postale con raccomandata n. CP_5
69536781465-5, gli aveva inviato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'importo di € 224.636,23 per proventi beni del Demanio dell'anno 2021, per l'utilizzo, senza titolo, dell'immobile ad uso abitazione sito in Termoli, alla località Passo San Rocco n. 14, di proprietà del . A sostegno della domanda formulata, eccepiva l'inesistenza e/o Controparte_6
l'inefficacia giuridica della notificazione (avvenuta mediante raccomandata postale, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973) e la carenza di imposizione creditoria, stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Pescara di giudizi di opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., promossi Cont dall'opponente contro l' e l' , iscritti ai nn. R.G. 4109 e 4111 del 2022, tendenti CP_5 all'annullamento delle cartelle esattoriali costituenti i titoli legittimanti l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria. Cont 3. In data 22.11.2023 si costituivano in giudizio l' e l' eccependo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario e per difetto di condizioni dell'azione (essendo la tutela richiesta dall'opponente non idonea a soddisfare l'interesse leso). Nel merito, previamente respinta l'istanza cautelare, chiedevano il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, stante la regolarità della notifica e la legittimità ad intimare l'iscrizione ipotecaria, considerato l'andamento dei processi pendenti.
4. Con decreto depositato il 14.12.2023 rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, era stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
5. Con ordinanza depositata il 27.03.2024, considerata la natura del credito posto alla base della pagina 2 di 6 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione (pagamento canoni di locazione di immobile di proprietà demaniale) e la natura documentale della controversia, la causa era stata rinviata per decisione all'udienza del 14.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
6. Va preliminarmente confermata la giurisdizione del giudice ordinario, considerata la natura del credito posto alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione (pagamento canoni di locazione di immobile di proprietà demaniale).
Può quindi scrutinarsi, nel merito, la domanda formulata dall'opponente.
A. SUL DIFETTO DI CONDIZIONI DELL'AZIONE
In via preliminare, le Amministrazioni opposte hanno eccepito il difetto delle condizioni dell'azione, poiché la tutela richiesta dall'opponente non sarebbe idonea a soddisfare l'interesse leso, non potendo la condanna ad un dare colmare lo iato tra il risultato pratico che la parte ricorrente persegue e la illegittimità del titolo su cui la pretesa tributaria si fonda, non oggetto di contestazione.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto in senso ampio e consistente nel danno che l'attore soffrirebbe senza il processo e l'esercizio della giurisdizione.
L'interesse ad agire deve quindi avere, necessariamente, carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza.
Resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. civ., Sez. II, 08.05.2024, n. 12532).
Nel caso di specie, poiché l'opponente ha lamentato un danno attuale, ovviabile mediante l'esperimento di un'azione giudiziale nei confronti della quale ha dimostrato di avere interesse,
l'eccezione di inammissibilità per difetto di condizioni dell'azione deve essere respinta, anche alla luce delle pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui la domanda del ricorrente che, opponendosi alla iscrizione ipotecaria, lamenti di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è ammissibile ed integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. (Trib., Catania, Sez. Lav., 12.10.2016, n. 3746).
B. SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
b.1 Il principale motivo di doglianza, formulato dall'opponente, attiene alla nullità dell'atto per inesistenza e/o inefficacia giuridica della notificazione, avvenuta mediante raccomandata postale, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o pagina 3 di 6 dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica
l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. […] Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui
l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Ciò posto, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 4556/2020), la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
(come avvenuto nella fattispecie in esame).
In questo caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata, come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. Sez. 6-5, ord. 13/6/2016, n. 12083; Cass. Sez. 6-5, ord. 5/12/2017, n.
29022).
Invero, il citato art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagina 4 di 6 pagamento, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario e all'ufficio postale, in via alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati.
Ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata (Cass. Sez. 6-5, ord. 3/4/2018, n. 8086) rispondendo tale soluzione alle previsioni del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. Sez. 6-5, ord. 24/7/2014, n.
16949).
La doglianza dell'opponente non può pertanto trovare accoglimento.
b.2 L'opponente ha altresì eccepito la carenza di un titolo legittimante l'imposizione creditoria, considerata la pendenza, dinanzi al Tribunale di Pescara, di giudizi di opposizione ex art. 615, Cont comma 1 c.p.c., promossi contro l' e l' , iscritti ai nn. R.G. 4109 e 4111 del 2022, CP_5 tendenti all'annullamento delle cartelle esattoriali costituenti i titoli legittimanti l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria.
In merito al giudizio n. R.G. 4109/2022 occorre constatare che non risulta più pendente, essendo stato definito con sentenza n. 858/2024 del 26.06.2024, che ha rigettato la domanda formulata dall'odierno opponente.
In relazione al giudizio n. R.G. 4111/2022, tuttora pendente, ne va rilevata l'irrilevanza in relazione ai presupposti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo la stessa basata anche sulla cartella di pagamento n. 02720150000159490000 (di importo pari ad € 29.588,86), oggetto di separato contenzioso dinanzi al Tribunale di Pescara, definito con sentenza di rigetto n.
117/2017 del 02.02.2017, passata in giudicato in quanto non impugnata, con conseguente definitiva esecutività della cartella.
La domanda formulata dall'opponente va quindi rigettata.
C. SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la linearità, la natura documentale della controversia ed il numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2267/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la giurisdizione del giudice ordinario e l'interesse ad agire dell'opponente,
RIGETTA la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le causali di pagina 5 di 6 cui in motivazione.
CONDANNA
al rimborso, in favore dell' e dell' Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida per ciascuna Controparte_1 parte in € 9.167,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2267/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ALDO Parte_1 C.F._1
BISCEGLIE, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, alla VIA VIA NAPOLI, N. 67, in
FOGGIA
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, P.IVA_1 domiciliataria presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO, S.N.C., L'AQUILA OPPOSTA nonché contro
(C.F. , rappresentata e difesa ex Controparte_2 P.IVA_2 lege dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI L'AQUILA, domiciliataria presso il COMPLESSO MONUMENTALE DI S. DOMENICO, VIA BUCCIO DI RANALLO, S.N.C., L
[...]
CP_3
CONCLUSIONI
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 14.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
l'Opponente ha chiesto che: “il Giudice del Tribunale di Pescara, dott.ssa Medica Parte_1
Patrizia, contraiis reiectis, voglia così provvedere:
- accogliere la spiegata opposizione, fondata in fatto e diritto, e, per l'effetto,
- rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione per difetto di condizioni dell'azione sollevata ex adverso;
- revocare l'atto impugnato per inesistenza della notifica ovvero per vizio insanabile;
- revocare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per carenza d'imposizione creditoria stante la pendenza dei giudizi di opposizione ai titoli per i quali si pretendono le indennità;
- condannare le parti opposte al pagamento delle spese e competenze di causa”.
pagina 1 di 6 L'OS : “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via pregiudiziale, dichiarare il Controparte_1 proprio difetto di giurisdizione, con ogni provvedimento consequenziale;
in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità della domanda, per difetto di condizioni dell'azione; nel merito, previamente respinta
l'istanza cautelare, rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata. Vinte le spese del giudizio”.
L'OS “Voglia l'On.le Tribunale adito, in via Controparte_2 pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, con ogni provvedimento consequenziale;
in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda, per difetto di condizioni dell'azione; nel merito, previamente respinta l'istanza cautelare, rigettare l'avversa opposizione, in quanto infondata.
Vinte le spese del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ritualmente notificato e depositato il 26.06.2023, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Pescara l' (di seguito, per brevità, Controparte_1 Cont
) e l' (di seguito, per brevità, ), al fine di ottenere, in Controparte_2 CP_5 via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e, in via principale, l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della notifica e per carenza di imposizione creditoria.
2. L'opponente esponeva che l' , a mezzo del servizio postale con raccomandata n. CP_5
69536781465-5, gli aveva inviato comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'importo di € 224.636,23 per proventi beni del Demanio dell'anno 2021, per l'utilizzo, senza titolo, dell'immobile ad uso abitazione sito in Termoli, alla località Passo San Rocco n. 14, di proprietà del . A sostegno della domanda formulata, eccepiva l'inesistenza e/o Controparte_6
l'inefficacia giuridica della notificazione (avvenuta mediante raccomandata postale, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973) e la carenza di imposizione creditoria, stante la pendenza dinanzi al Tribunale di Pescara di giudizi di opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c., promossi Cont dall'opponente contro l' e l' , iscritti ai nn. R.G. 4109 e 4111 del 2022, tendenti CP_5 all'annullamento delle cartelle esattoriali costituenti i titoli legittimanti l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria. Cont 3. In data 22.11.2023 si costituivano in giudizio l' e l' eccependo, in via preliminare, CP_5
l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione in favore del Giudice tributario e per difetto di condizioni dell'azione (essendo la tutela richiesta dall'opponente non idonea a soddisfare l'interesse leso). Nel merito, previamente respinta l'istanza cautelare, chiedevano il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, stante la regolarità della notifica e la legittimità ad intimare l'iscrizione ipotecaria, considerato l'andamento dei processi pendenti.
4. Con decreto depositato il 14.12.2023 rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, era stata rigettata la richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
5. Con ordinanza depositata il 27.03.2024, considerata la natura del credito posto alla base della pagina 2 di 6 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione (pagamento canoni di locazione di immobile di proprietà demaniale) e la natura documentale della controversia, la causa era stata rinviata per decisione all'udienza del 14.5.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
6. Va preliminarmente confermata la giurisdizione del giudice ordinario, considerata la natura del credito posto alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione (pagamento canoni di locazione di immobile di proprietà demaniale).
Può quindi scrutinarsi, nel merito, la domanda formulata dall'opponente.
A. SUL DIFETTO DI CONDIZIONI DELL'AZIONE
In via preliminare, le Amministrazioni opposte hanno eccepito il difetto delle condizioni dell'azione, poiché la tutela richiesta dall'opponente non sarebbe idonea a soddisfare l'interesse leso, non potendo la condanna ad un dare colmare lo iato tra il risultato pratico che la parte ricorrente persegue e la illegittimità del titolo su cui la pretesa tributaria si fonda, non oggetto di contestazione.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto in senso ampio e consistente nel danno che l'attore soffrirebbe senza il processo e l'esercizio della giurisdizione.
L'interesse ad agire deve quindi avere, necessariamente, carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza.
Resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto, in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. civ., Sez. II, 08.05.2024, n. 12532).
Nel caso di specie, poiché l'opponente ha lamentato un danno attuale, ovviabile mediante l'esperimento di un'azione giudiziale nei confronti della quale ha dimostrato di avere interesse,
l'eccezione di inammissibilità per difetto di condizioni dell'azione deve essere respinta, anche alla luce delle pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui la domanda del ricorrente che, opponendosi alla iscrizione ipotecaria, lamenti di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è ammissibile ed integra una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. (Trib., Catania, Sez. Lav., 12.10.2016, n. 3746).
B. SULL'INFONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
b.1 Il principale motivo di doglianza, formulato dall'opponente, attiene alla nullità dell'atto per inesistenza e/o inefficacia giuridica della notificazione, avvenuta mediante raccomandata postale, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o pagina 3 di 6 dagli agenti della polizia municipale;
in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica
l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. […] Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui
l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto;
per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Ciò posto, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. 4556/2020), la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento
(come avvenuto nella fattispecie in esame).
In questo caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata, come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ribadendo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. Sez. 6-5, ord. 13/6/2016, n. 12083; Cass. Sez. 6-5, ord. 5/12/2017, n.
29022).
Invero, il citato art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, per la notifica della cartella di pagina 4 di 6 pagamento, nella seconda parte, contempla tale modalità di notificazione, affidata al concessionario e all'ufficio postale, in via alternativa a quella prevista nella prima parte della stessa disposizione e rimessa ai soggetti ivi indicati.
Ne deriva che detta notifica si perfeziona con la ricezione dell'atto alla data risultante dall'avviso di ricevimento, nel quale l'ufficiale postale ne garantisce l'esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell'atto, senza che sia pertanto necessaria un'apposita relata (Cass. Sez. 6-5, ord. 3/4/2018, n. 8086) rispondendo tale soluzione alle previsioni del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Cass. Sez. 6-5, ord. 24/7/2014, n.
16949).
La doglianza dell'opponente non può pertanto trovare accoglimento.
b.2 L'opponente ha altresì eccepito la carenza di un titolo legittimante l'imposizione creditoria, considerata la pendenza, dinanzi al Tribunale di Pescara, di giudizi di opposizione ex art. 615, Cont comma 1 c.p.c., promossi contro l' e l' , iscritti ai nn. R.G. 4109 e 4111 del 2022, CP_5 tendenti all'annullamento delle cartelle esattoriali costituenti i titoli legittimanti l'impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria.
In merito al giudizio n. R.G. 4109/2022 occorre constatare che non risulta più pendente, essendo stato definito con sentenza n. 858/2024 del 26.06.2024, che ha rigettato la domanda formulata dall'odierno opponente.
In relazione al giudizio n. R.G. 4111/2022, tuttora pendente, ne va rilevata l'irrilevanza in relazione ai presupposti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, essendo la stessa basata anche sulla cartella di pagamento n. 02720150000159490000 (di importo pari ad € 29.588,86), oggetto di separato contenzioso dinanzi al Tribunale di Pescara, definito con sentenza di rigetto n.
117/2017 del 02.02.2017, passata in giudicato in quanto non impugnata, con conseguente definitiva esecutività della cartella.
La domanda formulata dall'opponente va quindi rigettata.
C. SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, considerata la linearità, la natura documentale della controversia ed il numero delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G.
n. 2267/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
ACCERTATA la giurisdizione del giudice ordinario e l'interesse ad agire dell'opponente,
RIGETTA la domanda di annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per le causali di pagina 5 di 6 cui in motivazione.
CONDANNA
al rimborso, in favore dell' e dell' Parte_1 Controparte_2 [...]
delle spese processuali che liquida per ciascuna Controparte_1 parte in € 9.167,60 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 06.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Mattia Liberatore, funzionario addetto all'Ufficio per il processo del Tribunale di Pescara.
pagina 6 di 6