Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9686
CASS
Sentenza 22 aprile 2013

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Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.

Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 1917, comma quarto, cod. civ., i fatti che provocano l'interruzione o l'estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla domanda di risarcimento, e viceversa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/04/2013, n. 9686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9686
Data del deposito : 22 aprile 2013

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