Art. 10. Variazioni alle quietanze di entrata 1. Le richieste di rettifiche di imputazione dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato sono presentate dagli interessati al competente ufficio del sistema delle Ragionerie, che, effettuate le necessarie verifiche, invia le variazioni alla Banca d'Italia con disposizioni informatiche.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilita' speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.
4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.
2. Le variazioni di cui al comma 1 sono inviate alla Banca d'Italia fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione della quietanza di entrata al bilancio dello Stato. Le variazioni sono eseguite entro i termini di chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario, stabiliti con l'apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le variazioni ai dati descrittivi delle quietanze di entrata relative a versamenti acquisiti nelle contabilita' speciali e nei conti correnti di tesoreria, nonche' nei conti correnti di tesoreria unica sono inviate alla Banca d'Italia dai rispettivi titolari, con disposizioni informatiche entro il termine di cui al comma 2. Le predette variazioni possono essere eseguite fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione dei versamenti.
4. Le rettifiche che comportano la riduzione dell'importo di un documento di entrata, ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui al presente articolo, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si e' resa disponibile. Il reimpiego delle somme rese disponibili puo' essere fatto nell'ambito del bilancio dello Stato e, nei casi espressamente autorizzati dal competente ufficio di controllo del sistema delle Ragionerie, in conti di tesoreria o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti.