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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10649/2024 promossa da assistita dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistita dagli avv.ti Alberto Pascucci e dall'avv. Sergio CP_1
Pecchini;
-PARTE CONVENUTA-
e
assistito dall'avv. Tommaso Parisi;
CP_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda della ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l come soccombente virtuale CP_2 ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse.
3. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_2 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
4. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto da parte della ricorrente, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15% in considerazione della concreta utilità delle stesse (soltanto link ai documenti).
1 5. Le spese di lite vengono invece compensate nei rapporti con CP_1 come da concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_2 Pt_1
delle spese di lite nell'importo di € 1769,00, oltre 15 % ai sensi
[...] dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
• dichiara compensate le spese di lite nei rapporti con CP_1
Torino, 12 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 10649/2024 promossa da assistita dall'avv. Roberto Carapelle Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistita dagli avv.ti Alberto Pascucci e dall'avv. Sergio CP_1
Pecchini;
-PARTE CONVENUTA-
e
assistito dall'avv. Tommaso Parisi;
CP_2
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc. CP_2
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, in quanto la domanda della ricorrente in corso di causa ha già trovato accoglimento in sede amministrativa e la prestazione è già stata altresì eseguita.
2. Il riconoscimento del diritto in epoca successiva alla presentazione del ricorso appare idoneo e sufficiente a far considerare l come soccombente virtuale CP_2 ai fini della decisione sulle spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse.
3. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_2 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
4. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto da parte della ricorrente, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato nella misura del 15% in considerazione della concreta utilità delle stesse (soltanto link ai documenti).
1 5. Le spese di lite vengono invece compensate nei rapporti con CP_1 come da concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_2 Pt_1
delle spese di lite nell'importo di € 1769,00, oltre 15 % ai sensi
[...] dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
• dichiara compensate le spese di lite nei rapporti con CP_1
Torino, 12 marzo 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
2