Provvedimento: […] Tuttavia, occorre precisare, che l'ordinanza impugnata, nell'ingiungere la “demolizione delle opere”, deve essere interpretata secondo i noti canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1361 c.c., i quali impongono interpretare l'atto secondo criteri sostanziali che trascendono il mero significato letterale delle parole utilizzate, e quindi nella fattispecie, nel senso che la parte ricorrente è semplicemente obbligata a ripristinare la destinazione d'uso originaria, nonché a convertire nuovamente il locale WC in ripostiglio, poiché nel caso in esame non sono state realizzate opere - fatta esclusione per il modesto intervento relativo al ripostiglio - che possano giustificare una vera e propria demolizione di interventi edilizi abusivi o addirittura dell'intero immobile.
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