Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
14 settembre 1975
14 settembre 1975
Art. 2772.
((Crediti per tributi indiretti.)) ((Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonche' quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilita' solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si puo' neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, ne' ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede))
((Crediti per tributi indiretti.)) ((Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonche' quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce.
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilita' solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si puo' esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si puo' neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, ne' ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede))
Commentari • 22
- 1. Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)https://www.brocardi.it/ · 246.19125
[…] Articoli correlati a "Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)" Art. 2758 Codice Civile - Crediti per tributi indiretti Art. 2772 Codice Civile - Crediti per tributi indiretti
Leggi di più…
Giurisprudenza • 156
- 1. Trib. La Spezia, sentenza 06/12/2022, n. 19Provvedimento: […] • indicava come privilegiata ex art. 2772 c.c. la somma di euro 5.686,20 correlata a multe e sanzioni relative a tributi indiretti: tuttavia la prelazione invocata non può tuttavia essere riconosciuta in relazione all'importo in questione atteso che l'art. 2772 comma 1 c.c. garantisce il privilegio unicamente al tributo e non alle sanzioni;Leggi di più...
- cessione del quinto dello stipendio·
- comunicazione creditori·
- pubblicazione piano·
- omologazione piano ristrutturazione debiti·
- art. 2772 c.c.·
- privilegio creditizio·
- OCC (Organismo di Composizione della Crisi)·
- revoca disposizione pagamento·
- art. 70 CCII