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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/03/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7900/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7900/2020
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10:12 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Cappiello e il dott. Salvatore Privitera.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
L'avv. Cappiello precisa le conclusioni come da ricorso e discute oralmente la causa specificando che l'istruttoria processuale ha confermato la condotta negligente del locale Centro per l'Impiego nella trasmissione dei nominativi dei lavoratori disabili da assumere come da convenzioni precedentemente stipulate dalla società ricorrente;
rileva altresì che i conteggi effettuati dall'amministrazione relativamente ai lavoratori effettivamente assunti sono errati e ciò rileva anche ai fini dell'errata quantificazione della sanzione irrogata, che comunque si contesta in ordine alla sua debenza;
rileva altresì che deve essere tenuta in debita considerazione anche la condotta tenuta dall' precedentemente all'irrogazione della sanzione, quando venne chiarito alla società CP_1 ricorrente che l'istruttoria amministrativa (poi dilungatasi per oltre 5 anni) avrebbe sortito un esito confacente al legittimo affidamento riposto dalla stessa ricorrente. Il dott. Privitera ribadisce le difficoltà oggettive nelle quali è incorso il competente CP_2
nel reperire i profili professionali richiesti dalla società ricorrente per lo svolgimento di
[...] mansioni riguardanti i servizi di call-center; ribadisce che ogni condotta tenuta dall' in CP_1 pendenza dell'istruttoria amministrativa è stata in ogni caso finalizzata ad agevolare la società ricorrente nell'ottemperanza alla normativa oggetto di causa. L'avv. Cappiello replica che i profili professionali oggetto di ricerca da parte dei propri assistiti non attenevano a mansioni di procacciatori di affari bensì a quelle di meri centralinisti per la raccolta di prenotazioni sanitarie.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
7900/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. ANNALISA CAPPIELLO e dall'avv. C.F._1
ANTONIO AURILIO, elettivamente domiciliati in VIA DELLA MOSCOVA 3, MILANO
contro
( Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso il funzionario delegato dott.
SALVATORE PRIVITERA in VIA BATTELLO 29/B, CP_3
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
1. L'opposizione proposta da (d'ora innanzi, e Parte_1 Parte_1
da è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Parte_2
Con ordinanze-ingiunzione n. 20/0012 - prot. n. 7739 e n. 20/0012 - prot. 7740 del 22 aprile
2020 l' ha intimato a , nella qualità di Controparte_3 Parte_2
rappresentante legale della società ed a quest'ultima quale obbligata in solido ai Parte_1 sensi dell'art. 6 della l. 689 del 1981, di pagare la somma di € 128.490,60 (oltre € 34,40 relative alla notifica) per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. I della legge n. 68 del 1999.
La l. n. 68 del 1999 è deputata a promuovere l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, garantendo l'attuazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali, in primo luogo, il diritto al lavoro e la solidarietà sociale. Con l'introduzione della richiamata legge il legislatore ha voluto contemperare due interessi: da un lato, quello dei lavoratori diversamente abili a trovare un'occupazione lavorativa confacente alle proprie capacità professionali e, dall'altro quello dell'impresa ad un inserimento proficuo degli stessi nella compagine aziendale.
Nell'ottica del bilanciamento tra gli anzidetti interessi è stato introdotto il c.d. sistema di avviamento mirato, ove assumono rilievo tanto le attitudini e le concrete capacità lavorative del disabile, quanto le specifiche esigenze dell'impresa che formula la richiesta di avviamento.
Corollario di tali esigenze sono gli adempimenti gravanti sulle parti coinvolte nel procedimento, ossia l'impresa richiedente l'avviamento del disabile e l'ufficio della pubblica amministrazione preposto alla gestione del relativo procedimento.
In particolare, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della l. 68/1999 di assunzione dei lavoratori disabili, i datori di lavoro procedono alla relativa assunzione “facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni” (in questi termini, art. 7 della l. 68/1999).
Quanto agli obblighi gravanti sull'impresa richiedente, l'art. 9, co. I della l. 68/1999 statuisce che “i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”.
Nel caso in esame, i fatti oggetto di causa traggono origine dagli accessi ispettivi del 12 novembre 2013 e del 22 novembre 2013, rispettivamente presso le due sedi operative della società opponente in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 424 ed in Biancavilla, via dei Pini s.n.c. (cfr. doc. 3 allegato al ricorso e doc. 1 allegato alla memoria di costituzione).
Da qui, l'inizio dell'attività di accertamento espletata – per come evincibile dalla documentazione in atti – mediante l'acquisizione e l'esame di documenti.
All'esito di tale attività, con il verbale di accertamento e contestazione n. 15/828 del 5 ottobre 2015 – e con le successive ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate – l'ente opposto ha contestato alla società opponente e, per essa, al suo legale rappresentante, di non aver avviato al lavoro i soggetti disabili, per le unità di personale e per i periodi indicati nella convenzione redatta ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 in data 17 luglio 2012, e così pure nella seconda convenzione del 18 novembre 2013 (cfr. pag. 4 del verbale di accertamento - doc. 9 allegato al ricorso).
Osserva in merito il Tribunale che con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogante una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione; il giudice, pertanto, è chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogante la sanzione
(Cass. civ. 24691/2018; Cass. civ. 5095/1999). In tale giudizio, le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: per l'effetto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi costituitivi della sua pretesa, mentre grava sull'opponente la dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di essa.
Ora, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., si rileva che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, nella specie costituita dall'esame del motivo di cui al § d) del ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza delle contestazioni formulate dall' , attesa CP_1
l'impossibilità di adempiere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 nelle date del 19 luglio 2012 e del 18 novembre 2013 per effetto dell'inerzia ed omissioni dell'ufficio competente.
Ebbene, l'art. 11 della l. 68/1999, in conformità allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, ha previsto che “gli uffici competenti sentito l'organismo di cui all'art. 6, co.
III del d.lgs. 469/97, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazioni di cui alla presente legge”. In particolare, come previsto dal successivo co. II della disposizione citata, “nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”. Ed ancora, il co. V dell'art. 11 prevede che “gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1 co. I, lett. b) della l.
381/91, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della l. 266/91, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della l. 104/92, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge”.
La società opponente si occupa della gestione di call center e fornitura di servizi commerciali e di assistenza multilingue (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); in particolare, all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva acquisito dalla società Lombardia Call s.p.a., il ramo d'azienda “Call Parte_1
center Regionale per la prenotazione delle prestazioni specialistiche sanitarie”; quest'ultimo veniva costituito in Sicilia, nel 2004, nei comuni di Paternò e Biancavilla, nell'ambito di un progetto finalizzato anche al contrasto delle carenze occupazionali presso tali territori.
Trattandosi di impresa con oltre 50 dipendenti, al fine di adempiere agli obblighi di legge e di inserire nella compagine aziendale anche lavoratori disabili, ha negoziato e Parte_1 sottoscritto in data 19 luglio 2012, con l'Ufficio provinciale del Lavoro di , una prima CP_3 convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ed una seconda convenzione in data 18 novembre 2013 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
In particolare, tali convenzioni prevedevano l'obbligo per l'impresa di assumere n. 5 unità disabili con obbligo nominativo e n. 4 unità disabili con obbligo numerico ai sensi dell'art. 3 della l.
68/1999; in relazione a tale ultimo adempimento, chiedeva (ed otteneva) la Parte_1
trasformazione della quota numerica in nominativa. Le parti, inoltre, convenivano la realizzazione di un programma di assunzioni rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla l. 68/1999, entro un arco temporale compreso tra la data di stipula (19 luglio 2012) ed il 31 dicembre 2014, ivi prescrivendo anche le scadenze per l'inserimento dei n. 9 lavoratori disabili da assumere per l'espletamento della mansione di “operatore di call center per la prenotazione delle prestazioni specialistiche sanitarie”: n. 2 unità entro il 31 dicembre 2012; n. 2 unità entro il 31 luglio 2013; n. 2 unità entro il 31 dicembre 2013; n. 2 unità entro il 31 luglio 2014; n.1 unità entro il 31 dicembre
2014.
Le parti convenivano altresì che l'assunzione dei lavoratori disabili doveva avvenire con richiesta nominativa, tenuto conto della qualifica e previo tirocinio formativo.
Infine, al punto n. 15 della convenzione del 19 luglio 2012 si conveniva quanto segue: “[…]
i contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi,
l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di attuazione […]” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Ora, all'esito dell'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio, deve ritenersi fondata la tesi difensiva prospettata dalla parte ricorrente e relativa all'impossibilità, per la stessa, di ottemperare al piano di assunzione dei lavoratori disabili fissato nella convenzione del 19 luglio
2012 (e successivamente nella convenzione del 18 novembre 2013).
All'udienza del 14 dicembre 2022 il testimone ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“[…] conosco i fatti per cui è causa in quanto sono stato consulente della società ricorrente in materia di consulenza e gestione delle risorse umane e mi sono occupato in particolare dell'assunzione di disabili […] io fui delegato dalla società per la sottoscrizione della convenzione del 19 luglio 2012 e ricordo che già in quel momento erano già assunte alcune persone con disabilità […] nella convenzione era prevista l'assunzione di n. 9 soggetti disabili tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014 […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
In particolare, il teste ha confermato che la fase della selezione delle persone da assumere presentò da subito oggettive difficoltà: “[…] personalmente mi occupai di contattare i soggetti indicati dall' . Alcuni furono irrintracciabili, altri non si rendevano Controparte_3 disponibili. Faccio presente che molte persone, circa l'80% risultavano non idonei alle mansioni poiché l'operatore di call center non era un semplice centralinista ma si doveva occupare anche di verificare la correttezza delle richieste e di utilizzare tutti di dati necessari per la prenotazione di prestazioni specialistiche sanitarie;
ricordo che chiamai delle persone che erano decedute per come dettomi dai familiari […]”; il teste ha precisato quanto segue: “[…] io stesso seguii la vicenda
e circa ogni 40 giorni mi recavo all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro per risolvere i problemi insorti. Tali miei accessi erano dovuti anche ai continui solleciti della società ricorrente che voleva rispettare tutti gli obblighi di legge;
rappresento, altresì, che eventuali inadempimenti in materia di assunzione avrebbero comportato difficoltà nell'inserimento del mercato dei call center […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Il teste, inoltre, ha riferito che “[…] le difficoltà nell'assunzione dei candidati rimasero le stesse anche dopo la stipula di altre due convenzioni […] su 54 nominativi forniti dall'ufficio 32 sono stati inutilmente contattati […] ricordo che fu possibile assumere soltanto 13 dei nominativi forniti dal C.P.I. sia di Paternò sia di […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022). CP_3
Il testimone anch'egli escusso all'udienza del 14 dicembre 2022, ha Testimone_2 dichiarato che “[…] i nominativi forniti dal C.P.I. risultavano o non rintracciabili o non disponibili
o non idonei alle mansioni da svolgere che non sono quelle del semplice centralinista ma di operatore che deve acquisire le richieste di prenotazione di prestazioni sanitarie, verificarne la provenienza e dopo la richiesta provvedere a consultare i dati tramite video terminali […] le liste non erano aggiornate tant'è che abbiamo contattato familiari di persone che poi sono risultate decedute […] preciso di non poter ricordare con precisione dati e numeri indicati nell'articolo, posso dire però che le situazioni richiamate erano ricorrenti e che alla fine furono pochissimi i disabili assunti per ragioni non imputabili a nostre scelte […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Peraltro, entrambi i testimoni hanno confermato la circostanza di cui all'articolato di prova n. 22 secondo cui “[…] si è anche attivata in proprio per cercare persone con disabilità Pt_1
che fossero interessate e idonee al lavoro offerto, anche se non ancora iscritte negli appositi elenchi pubblici” (cfr. pag. 7 del ricorso): sul punto, il teste ha precisato che “[…] è Testimone_1
Vero. Ricordo che noi comunicammo più nominativi al C.P.I. perché avevamo necessità del loro nulla osta per assumerli. Anche tale attività fu di difficile esecuzione perché il C.P.I. doveva effettuare le visite mediche […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022); il teste Tes_2
ha confermato quanto sopra: “[…] è vero, noi avevamo tutto l'interesse ad assumere
[...]
soggetti anche disabili perché la nostra società opera su tutto il territorio nazionale e deve rispettare le norme sull'assunzione di disabili perché, in caso contrario, non poteva partecipare ad alcuni bandi di gara che richiedono questi specifici requisiti […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Quanto all'attendibilità dei testi escussi, quest'ultimi possono essere ritenuti pienamente credibili, perché trattasi di soggetti (a) preposti allo svolgimento e/o al controllo dell'attività di ricerca dei lavoratori disabili – avendo ricoperto il ruolo di consulente della società in materia di gestione delle risorse umane (Secondo Conti) e di direttore delle risorse umane ( ; Testimone_2
(b) entrambi disinteressati all'esito del giudizio, i quali (c) hanno riportato una narrazione dei fatti intrinsecamente coerente e concorde, e che (d) collima con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, alla lista dei n. 78 nominativi forniti dall'ufficio competente (cfr. doc.
5 allegato al ricorso), ai risultati della selezione (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), alla lista di n. 52 nominativi forniti dall'ufficio competente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) ed ai risultati della selezione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
Ebbene, sul fronte degli obblighi gravanti sugli uffici della pubblica amministrazione preposti a realizzare un efficace avviamento al lavoro del disabile, l'art. 9, co. II della l. 68/1999 prescrive che “in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'art. 12”. In tal modo, pertanto, come ha anche chiarito la giurisprudenza di legittimità, anche nella formulazione della legge all'epoca della violazione (e, quindi, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 151/2015), incombe(va) sulla pubblica amministrazione “[…] lo svolgimento di azioni positive, il cui difetto è suscettibile di rilevare in termini di omissioni giuridicamente rilevanti, poiché è richiesto che l'avviamento del disabile sia disposto sulla base della qualifica richiesta dal datore di lavoro, ovvero di altra concordata con il medesimo;
in caso diverso, l'avviamento deve avvenire sulla base di qualifiche simili previo addestramento o tirocinio.
In tale assetto normativo assume un ruolo centrale il Centro per l'impiego, in quanto la richiesta di una specifica qualifica impone alla parte pubblica di verificare la presenza tra gli iscritti di un soggetto avente i requisiti (qualifica) richiesta dal datore di lavoro o, in mancanza, di concordare con il datore richiedente un'altra qualifica compatibile con le ridotte capacità lavorative del disabile individuato e con le esigenze dell'impresa; è prescritto, difatti, ai fini dell'inserimento mirato, un percorso nel quale l'ufficio pubblico e il datore di lavoro congiuntamente valutano le varie possibilità alternative, tra le quali la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quelle richieste e, in questo caso, è prescritto un previo addestramento o tirocinio […]”
(Cass. civ. 9953/2018).
A ciò deve aggiungersi inoltre che l' non ha fornito ulteriori elementi di prova in CP_1 ordine all'asserito (ed indimostrato) inadempimento dell'opponente all'obbligo, in qualità di datore di lavoro, di attivarsi autonomamente per la ricerca di lavoratori disabili da assumere.
Di contro, il materiale probatorio in atti, come corroborato all'esito dell'istruttoria processuale, ha evidenziato, da un lato, la condotta positiva della società opponente nella ricerca di lavoratori disabili da poter utilmente assumere e, dall'altro, l'assenza di riscontro da parte dell' e dagli uffici preposti ai fini dell'utile espletamento della Controparte_3
procedura di avviamento al lavoro e di inquadramento dei disabili nell'organico aziendale della società attrice.
Pertanto, alla luce di quanto sin ora esposto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni in questa sede impugnate.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio e con aumento del compenso nella misura del 20% ex art. 4, co. VIII del suddetto decreto, stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0012 - prot. n. 7739 e l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0012 - prot. 7740 del 22 aprile 2020; 2. condanna l' al rimborso, in favore di Controparte_3
e di , delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Parte_2 786,00 per anticipazioni ed € 16.923,60 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7900/2020
Oggi 18 marzo 2025 ad ore 10:12 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Cappiello e il dott. Salvatore Privitera.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
L'avv. Cappiello precisa le conclusioni come da ricorso e discute oralmente la causa specificando che l'istruttoria processuale ha confermato la condotta negligente del locale Centro per l'Impiego nella trasmissione dei nominativi dei lavoratori disabili da assumere come da convenzioni precedentemente stipulate dalla società ricorrente;
rileva altresì che i conteggi effettuati dall'amministrazione relativamente ai lavoratori effettivamente assunti sono errati e ciò rileva anche ai fini dell'errata quantificazione della sanzione irrogata, che comunque si contesta in ordine alla sua debenza;
rileva altresì che deve essere tenuta in debita considerazione anche la condotta tenuta dall' precedentemente all'irrogazione della sanzione, quando venne chiarito alla società CP_1 ricorrente che l'istruttoria amministrativa (poi dilungatasi per oltre 5 anni) avrebbe sortito un esito confacente al legittimo affidamento riposto dalla stessa ricorrente. Il dott. Privitera ribadisce le difficoltà oggettive nelle quali è incorso il competente CP_2
nel reperire i profili professionali richiesti dalla società ricorrente per lo svolgimento di
[...] mansioni riguardanti i servizi di call-center; ribadisce che ogni condotta tenuta dall' in CP_1 pendenza dell'istruttoria amministrativa è stata in ogni caso finalizzata ad agevolare la società ricorrente nell'ottemperanza alla normativa oggetto di causa. L'avv. Cappiello replica che i profili professionali oggetto di ricerca da parte dei propri assistiti non attenevano a mansioni di procacciatori di affari bensì a quelle di meri centralinisti per la raccolta di prenotazioni sanitarie.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
7900/2020 promossa da:
( ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. ANNALISA CAPPIELLO e dall'avv. C.F._1
ANTONIO AURILIO, elettivamente domiciliati in VIA DELLA MOSCOVA 3, MILANO
contro
( Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso il funzionario delegato dott.
SALVATORE PRIVITERA in VIA BATTELLO 29/B, CP_3
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
1. L'opposizione proposta da (d'ora innanzi, e Parte_1 Parte_1
da è fondata per le motivazioni di seguito esposte. Parte_2
Con ordinanze-ingiunzione n. 20/0012 - prot. n. 7739 e n. 20/0012 - prot. 7740 del 22 aprile
2020 l' ha intimato a , nella qualità di Controparte_3 Parte_2
rappresentante legale della società ed a quest'ultima quale obbligata in solido ai Parte_1 sensi dell'art. 6 della l. 689 del 1981, di pagare la somma di € 128.490,60 (oltre € 34,40 relative alla notifica) per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 9, co. I della legge n. 68 del 1999.
La l. n. 68 del 1999 è deputata a promuovere l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, garantendo l'attuazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali, in primo luogo, il diritto al lavoro e la solidarietà sociale. Con l'introduzione della richiamata legge il legislatore ha voluto contemperare due interessi: da un lato, quello dei lavoratori diversamente abili a trovare un'occupazione lavorativa confacente alle proprie capacità professionali e, dall'altro quello dell'impresa ad un inserimento proficuo degli stessi nella compagine aziendale.
Nell'ottica del bilanciamento tra gli anzidetti interessi è stato introdotto il c.d. sistema di avviamento mirato, ove assumono rilievo tanto le attitudini e le concrete capacità lavorative del disabile, quanto le specifiche esigenze dell'impresa che formula la richiesta di avviamento.
Corollario di tali esigenze sono gli adempimenti gravanti sulle parti coinvolte nel procedimento, ossia l'impresa richiedente l'avviamento del disabile e l'ufficio della pubblica amministrazione preposto alla gestione del relativo procedimento.
In particolare, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della l. 68/1999 di assunzione dei lavoratori disabili, i datori di lavoro procedono alla relativa assunzione “facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni” (in questi termini, art. 7 della l. 68/1999).
Quanto agli obblighi gravanti sull'impresa richiedente, l'art. 9, co. I della l. 68/1999 statuisce che “i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”.
Nel caso in esame, i fatti oggetto di causa traggono origine dagli accessi ispettivi del 12 novembre 2013 e del 22 novembre 2013, rispettivamente presso le due sedi operative della società opponente in Paternò, via Vittorio Emanuele n. 424 ed in Biancavilla, via dei Pini s.n.c. (cfr. doc. 3 allegato al ricorso e doc. 1 allegato alla memoria di costituzione).
Da qui, l'inizio dell'attività di accertamento espletata – per come evincibile dalla documentazione in atti – mediante l'acquisizione e l'esame di documenti.
All'esito di tale attività, con il verbale di accertamento e contestazione n. 15/828 del 5 ottobre 2015 – e con le successive ordinanze ingiunzione in questa sede impugnate – l'ente opposto ha contestato alla società opponente e, per essa, al suo legale rappresentante, di non aver avviato al lavoro i soggetti disabili, per le unità di personale e per i periodi indicati nella convenzione redatta ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 in data 17 luglio 2012, e così pure nella seconda convenzione del 18 novembre 2013 (cfr. pag. 4 del verbale di accertamento - doc. 9 allegato al ricorso).
Osserva in merito il Tribunale che con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogante una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione; il giudice, pertanto, è chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogante la sanzione
(Cass. civ. 24691/2018; Cass. civ. 5095/1999). In tale giudizio, le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente: per l'effetto, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'amministrazione l'onere di provare gli elementi costituitivi della sua pretesa, mentre grava sull'opponente la dimostrazione dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di essa.
Ora, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., si rileva che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, nella specie costituita dall'esame del motivo di cui al § d) del ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto l'infondatezza delle contestazioni formulate dall' , attesa CP_1
l'impossibilità di adempiere alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 nelle date del 19 luglio 2012 e del 18 novembre 2013 per effetto dell'inerzia ed omissioni dell'ufficio competente.
Ebbene, l'art. 11 della l. 68/1999, in conformità allo scopo di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, ha previsto che “gli uffici competenti sentito l'organismo di cui all'art. 6, co.
III del d.lgs. 469/97, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazioni di cui alla presente legge”. In particolare, come previsto dal successivo co. II della disposizione citata, “nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”. Ed ancora, il co. V dell'art. 11 prevede che “gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1 co. I, lett. b) della l.
381/91, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della l. 266/91, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della l. 104/92, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei
a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge”.
La società opponente si occupa della gestione di call center e fornitura di servizi commerciali e di assistenza multilingue (cfr. doc. 1 allegato al ricorso); in particolare, all'epoca dei fatti per cui è causa, aveva acquisito dalla società Lombardia Call s.p.a., il ramo d'azienda “Call Parte_1
center Regionale per la prenotazione delle prestazioni specialistiche sanitarie”; quest'ultimo veniva costituito in Sicilia, nel 2004, nei comuni di Paternò e Biancavilla, nell'ambito di un progetto finalizzato anche al contrasto delle carenze occupazionali presso tali territori.
Trattandosi di impresa con oltre 50 dipendenti, al fine di adempiere agli obblighi di legge e di inserire nella compagine aziendale anche lavoratori disabili, ha negoziato e Parte_1 sottoscritto in data 19 luglio 2012, con l'Ufficio provinciale del Lavoro di , una prima CP_3 convenzione ai sensi dell'art. 11 della l. 68/1999 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) ed una seconda convenzione in data 18 novembre 2013 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
In particolare, tali convenzioni prevedevano l'obbligo per l'impresa di assumere n. 5 unità disabili con obbligo nominativo e n. 4 unità disabili con obbligo numerico ai sensi dell'art. 3 della l.
68/1999; in relazione a tale ultimo adempimento, chiedeva (ed otteneva) la Parte_1
trasformazione della quota numerica in nominativa. Le parti, inoltre, convenivano la realizzazione di un programma di assunzioni rivolto a soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui alla l. 68/1999, entro un arco temporale compreso tra la data di stipula (19 luglio 2012) ed il 31 dicembre 2014, ivi prescrivendo anche le scadenze per l'inserimento dei n. 9 lavoratori disabili da assumere per l'espletamento della mansione di “operatore di call center per la prenotazione delle prestazioni specialistiche sanitarie”: n. 2 unità entro il 31 dicembre 2012; n. 2 unità entro il 31 luglio 2013; n. 2 unità entro il 31 dicembre 2013; n. 2 unità entro il 31 luglio 2014; n.1 unità entro il 31 dicembre
2014.
Le parti convenivano altresì che l'assunzione dei lavoratori disabili doveva avvenire con richiesta nominativa, tenuto conto della qualifica e previo tirocinio formativo.
Infine, al punto n. 15 della convenzione del 19 luglio 2012 si conveniva quanto segue: “[…]
i contenuti della presente convenzione potranno essere rivisti d'intesa tra le parti, qualora nel corso dell'esecuzione venga a modificarsi la consistenza della quota d'obbligo, o, comunque, le condizioni giuridiche e/o di fatto, esistenti all'atto della stipula. In ogni caso l'efficacia e, quindi,
l'esecuzione della presente convenzione si intenderanno sospese, qualora durante l'arco di validità della stessa dovessero verificarsi circostanze che determinino la sospensione degli obblighi di attuazione […]” (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Ora, all'esito dell'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio, deve ritenersi fondata la tesi difensiva prospettata dalla parte ricorrente e relativa all'impossibilità, per la stessa, di ottemperare al piano di assunzione dei lavoratori disabili fissato nella convenzione del 19 luglio
2012 (e successivamente nella convenzione del 18 novembre 2013).
All'udienza del 14 dicembre 2022 il testimone ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“[…] conosco i fatti per cui è causa in quanto sono stato consulente della società ricorrente in materia di consulenza e gestione delle risorse umane e mi sono occupato in particolare dell'assunzione di disabili […] io fui delegato dalla società per la sottoscrizione della convenzione del 19 luglio 2012 e ricordo che già in quel momento erano già assunte alcune persone con disabilità […] nella convenzione era prevista l'assunzione di n. 9 soggetti disabili tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014 […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
In particolare, il teste ha confermato che la fase della selezione delle persone da assumere presentò da subito oggettive difficoltà: “[…] personalmente mi occupai di contattare i soggetti indicati dall' . Alcuni furono irrintracciabili, altri non si rendevano Controparte_3 disponibili. Faccio presente che molte persone, circa l'80% risultavano non idonei alle mansioni poiché l'operatore di call center non era un semplice centralinista ma si doveva occupare anche di verificare la correttezza delle richieste e di utilizzare tutti di dati necessari per la prenotazione di prestazioni specialistiche sanitarie;
ricordo che chiamai delle persone che erano decedute per come dettomi dai familiari […]”; il teste ha precisato quanto segue: “[…] io stesso seguii la vicenda
e circa ogni 40 giorni mi recavo all'ufficio dell'Ispettorato del lavoro per risolvere i problemi insorti. Tali miei accessi erano dovuti anche ai continui solleciti della società ricorrente che voleva rispettare tutti gli obblighi di legge;
rappresento, altresì, che eventuali inadempimenti in materia di assunzione avrebbero comportato difficoltà nell'inserimento del mercato dei call center […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Il teste, inoltre, ha riferito che “[…] le difficoltà nell'assunzione dei candidati rimasero le stesse anche dopo la stipula di altre due convenzioni […] su 54 nominativi forniti dall'ufficio 32 sono stati inutilmente contattati […] ricordo che fu possibile assumere soltanto 13 dei nominativi forniti dal C.P.I. sia di Paternò sia di […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022). CP_3
Il testimone anch'egli escusso all'udienza del 14 dicembre 2022, ha Testimone_2 dichiarato che “[…] i nominativi forniti dal C.P.I. risultavano o non rintracciabili o non disponibili
o non idonei alle mansioni da svolgere che non sono quelle del semplice centralinista ma di operatore che deve acquisire le richieste di prenotazione di prestazioni sanitarie, verificarne la provenienza e dopo la richiesta provvedere a consultare i dati tramite video terminali […] le liste non erano aggiornate tant'è che abbiamo contattato familiari di persone che poi sono risultate decedute […] preciso di non poter ricordare con precisione dati e numeri indicati nell'articolo, posso dire però che le situazioni richiamate erano ricorrenti e che alla fine furono pochissimi i disabili assunti per ragioni non imputabili a nostre scelte […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Peraltro, entrambi i testimoni hanno confermato la circostanza di cui all'articolato di prova n. 22 secondo cui “[…] si è anche attivata in proprio per cercare persone con disabilità Pt_1
che fossero interessate e idonee al lavoro offerto, anche se non ancora iscritte negli appositi elenchi pubblici” (cfr. pag. 7 del ricorso): sul punto, il teste ha precisato che “[…] è Testimone_1
Vero. Ricordo che noi comunicammo più nominativi al C.P.I. perché avevamo necessità del loro nulla osta per assumerli. Anche tale attività fu di difficile esecuzione perché il C.P.I. doveva effettuare le visite mediche […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022); il teste Tes_2
ha confermato quanto sopra: “[…] è vero, noi avevamo tutto l'interesse ad assumere
[...]
soggetti anche disabili perché la nostra società opera su tutto il territorio nazionale e deve rispettare le norme sull'assunzione di disabili perché, in caso contrario, non poteva partecipare ad alcuni bandi di gara che richiedono questi specifici requisiti […]” (cfr. verbale di udienza del 14 dicembre 2022).
Quanto all'attendibilità dei testi escussi, quest'ultimi possono essere ritenuti pienamente credibili, perché trattasi di soggetti (a) preposti allo svolgimento e/o al controllo dell'attività di ricerca dei lavoratori disabili – avendo ricoperto il ruolo di consulente della società in materia di gestione delle risorse umane (Secondo Conti) e di direttore delle risorse umane ( ; Testimone_2
(b) entrambi disinteressati all'esito del giudizio, i quali (c) hanno riportato una narrazione dei fatti intrinsecamente coerente e concorde, e che (d) collima con la documentazione in atti prodotta - il riferimento va, in particolare, alla lista dei n. 78 nominativi forniti dall'ufficio competente (cfr. doc.
5 allegato al ricorso), ai risultati della selezione (cfr. doc. 6 allegato al ricorso), alla lista di n. 52 nominativi forniti dall'ufficio competente (cfr. doc. 7 allegato al ricorso) ed ai risultati della selezione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso).
Ebbene, sul fronte degli obblighi gravanti sugli uffici della pubblica amministrazione preposti a realizzare un efficace avviamento al lavoro del disabile, l'art. 9, co. II della l. 68/1999 prescrive che “in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'art. 12”. In tal modo, pertanto, come ha anche chiarito la giurisprudenza di legittimità, anche nella formulazione della legge all'epoca della violazione (e, quindi, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 151/2015), incombe(va) sulla pubblica amministrazione “[…] lo svolgimento di azioni positive, il cui difetto è suscettibile di rilevare in termini di omissioni giuridicamente rilevanti, poiché è richiesto che l'avviamento del disabile sia disposto sulla base della qualifica richiesta dal datore di lavoro, ovvero di altra concordata con il medesimo;
in caso diverso, l'avviamento deve avvenire sulla base di qualifiche simili previo addestramento o tirocinio.
In tale assetto normativo assume un ruolo centrale il Centro per l'impiego, in quanto la richiesta di una specifica qualifica impone alla parte pubblica di verificare la presenza tra gli iscritti di un soggetto avente i requisiti (qualifica) richiesta dal datore di lavoro o, in mancanza, di concordare con il datore richiedente un'altra qualifica compatibile con le ridotte capacità lavorative del disabile individuato e con le esigenze dell'impresa; è prescritto, difatti, ai fini dell'inserimento mirato, un percorso nel quale l'ufficio pubblico e il datore di lavoro congiuntamente valutano le varie possibilità alternative, tra le quali la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quelle richieste e, in questo caso, è prescritto un previo addestramento o tirocinio […]”
(Cass. civ. 9953/2018).
A ciò deve aggiungersi inoltre che l' non ha fornito ulteriori elementi di prova in CP_1 ordine all'asserito (ed indimostrato) inadempimento dell'opponente all'obbligo, in qualità di datore di lavoro, di attivarsi autonomamente per la ricerca di lavoratori disabili da assumere.
Di contro, il materiale probatorio in atti, come corroborato all'esito dell'istruttoria processuale, ha evidenziato, da un lato, la condotta positiva della società opponente nella ricerca di lavoratori disabili da poter utilmente assumere e, dall'altro, l'assenza di riscontro da parte dell' e dagli uffici preposti ai fini dell'utile espletamento della Controparte_3
procedura di avviamento al lavoro e di inquadramento dei disabili nell'organico aziendale della società attrice.
Pertanto, alla luce di quanto sin ora esposto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente annullamento delle ordinanze-ingiunzioni in questa sede impugnate.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n. 55, avuto riguardo ai parametri medi per tutte le fasi del giudizio e con aumento del compenso nella misura del 20% ex art. 4, co. VIII del suddetto decreto, stante la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
1. annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0012 - prot. n. 7739 e l'ordinanza-ingiunzione n. 20/0012 - prot. 7740 del 22 aprile 2020; 2. condanna l' al rimborso, in favore di Controparte_3
e di , delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1 Parte_2 786,00 per anticipazioni ed € 16.923,60 per compenso, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 18 marzo 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo