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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 451/2024
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 28/02/2025, all'udienza tenuta da remoto dal Giudice Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 451/2024 R.G., promossa da:
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in Capo d'Orlando, via
[...]
A. Volta 100, legittimato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c;
– ATTORE –
CONTRO
sito in Capo d'Orlando, Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_1
– CONVENUTO CONTUMACE –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
L'avv. Lorena La Galia, in sostituzione dell'Avv. precisa le conclusioni e si CP_1
riporta a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'AVV. sponeva di essere Controparte_1
creditore del in forza dell'ordinanza emessa Controparte_2
dal Tribunale di Patti in data 17.04.2023, repert. n. 510/2023 del 19.04.2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 585/2022 R.G.
Il ricorrente esplicitava di essersi adoperato per il recupero del credito, dapprima intraprendendo un'azione esecutiva di pignoramento presso terzi, nei confronti del condominio e, successivamente, all'esito del tentativo rivelatosi infruttuoso, notificando all'amministratore di condominio pro tempore, Parte_1
formale richiesta di accesso ai documenti della contabilità, al fine di poter conoscere:
1.- lo stato dei pagamenti di tutti i condomini, relativamente alle quote di ordinaria e straordinaria amministrazione con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
2.- l'esplicita indicazione dei condomini che hanno già provveduto al versamento delle quote di competenza e di quelli invece che, alla data odierna, risultano ancora morosi;
3.- le eventuali azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti di questi ultimi e gli incarichi conferiti agli avvocati per il recupero coattivo delle somme in questione.
Chiedeva, per i fatti e i motivi descritti in ricorso, la condanna del , in CP_2
persona dell'amministratore pro tempore, alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, nonché la condanna della medesima parte resistente al risarcimento dei danni in misura pari ad € 2.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e la fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., di una una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c.. ***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente nei cui CP_2
confronti la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza risultano regolarmente effettuati, a mezzo consegna a mani di persona qualificatasi come padre di amministratore pro tempore del resistente. Parte_1 CP_2
Il ricorso è fondato e la domanda dell'Avv. merita accoglimento. CP_1
L'art. art. 63 disp. att. c.c. prevede un obbligo in capo all'amministratore del condominio, il quale “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Secondo quanto affermato in giurisprudenza, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede un dovere sancito non soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle proprie ragioni, ma altresì degli stessi condomini virtuosi e, quindi, del stesso, affinchè possa eventualmente invocarsi il beneficio di escussione CP_2
(Corte d'Appello di Napoli 28 giugno 2022, n. 3015).
Secondo i principi codificati, per poter legittimamente richiedere il pagamento pro quota al condomino in regola con i pagamenti, il creditore deve preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso, nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede.
Pertanto, il creditore prima di aggredire il patrimonio del condomino in regola con i pagamenti dovrà dimostrare rigorosamente di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei confronti del moroso.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, risulta che il ricorrente ha notificato, in data 26.07.2023, al resistente, in persona dell'amministratore CP_2
p.t., l'ordinanza del 17.04.2023, repert. n. 510/2023 del 19.04.2023, emessa dal
Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 585/2022 R.G., unitamente all'atto di precetto, con cui veniva intimato il pagamento, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica medesima, della complessiva somma di € 7.185,70, oltre le successive occorrende (v. doc. all.to 2 fascicolo parte ricorrente). Risulta, altresì, che il ricorrente, con missiva datata 06.11.2023, inoltrata via pec a
[...]
, amministratore pro tempore del , ha diffidato Parte_1 CP_2
l'odierna parte resistente a fornire i nominativi dei condomini morosi ed ogni altro elemento utile alla determinazione del debito residuo, nonché le loro esatte generalità, concedendo un termine pari a quindici giorni per l'adempimento.
La missiva è rimasta, però, a quel che risulta - stante anche la contumacia del resistente - priva di riscontro, quanto meno fino al 26.09.2024 quando, in CP_2
corso di causa, il ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince che
[...]
ha comunicato, medio tempore, un documento denominato Parte_1
“elenco condomini morosi”, contenente l'indicazione di tre nominativi, rispettivamente associati a tre indirizzi con i relativi importi per i quali risultano morosi nei confronti del condominio.
La giurisprudenza di merito, che questo giudice ritiene condivisibile, è solita applicare il principio per il quale “Nelle ipotesi in cui alcuni condomini siano morosi, il (in persona dell'amministratore), oltre a fornire al creditore non soddisfatto i nomi e
l'importo dovuto dai singoli, deve rilasciare anche i dati fiscali e catastali necessari a consentire l'esatta individuazione dei debitori e degli immobili di loro proprietà”
(Tribunale S. Maria Capua, 01/07/2022, n.2850; ex multis Tribunale di Tivoli 21 aprile
2016; Tribunale di Siena 17 settembre 2024, n. 647).
L'art. 1129, comma 9, c.c., stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire e, quindi, ad attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c..
Sussiste dunque, in capo all'amministratore, un obbligo di cooperare con il terzo creditore per la salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione del terzo titolare di un diritto di credito derivante dalla gestione condominiale. Ne consegue che, nel caso di specie, l'inerzia dell'amministratore del , CP_2
tenuto a comunicare al creditore ricorrente i dati dei condomini morosi, ha precluso immotivatamente il tempestivo soddisfacimento della pretesa creditoria.
In tali casi il comportamento omissivo diviene censurabile, in quanto contrario al canone della buona fede oggettiva, dovendosi ritenere, a tal riguardo, la sussistenza di un dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Tribunale di Avezzano 1 marzo 2016; Tribunale di Pescara, 26 febbraio 2016).
Nel caso di specie, tra l'altro, alla richiesta del creditore non ostavano ragioni giustificative dell'inerzia, posto che l'accertamento, l'esercizio, e la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria può legittimare di per sé il trattamento persino di dati sensibili ai sensi dell'art. 9, lett. f) Reg. Ue 679/16.
Va osservato, dunque, che il comportamento dell'amministratore del CP_2
resistente ha sacrificato i diritti del creditore ricorrente, il quale avendo ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del , avrebbe potuto procedere CP_2
esecutivamente nei confronti dei singoli condomini entro i limiti della quota di ciascuno.
Secondo i principi generali, le obbligazioni assunte nell'interesse del si CP_2
imputano ai singoli componenti in proporzione delle rispettive quote “considerato che
l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro;
[…] che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del
, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, CP_2
delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, atteso che “le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite n. 9148/2008).
Per ragioni di opportunità, dunque, appare preferibile il criterio della parzialità, anche per i debitori, atteso che essi non vengano costretti ad anticipare somme, a volte rilevantissime, in funzione della scelta unilaterale del creditore. Allo stesso tempo, appare ragionevole evitare di posticipare la ripartizione del debito tra i condomini in sede di rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
Nel caso di specie, l'elenco comunicato, medio tempore, dall'amministratore di condominio , non appare comprensivo di tutti i dati necessari Parte_1
all'individuazione dei debitori da escutere, essendovi riportati solo i nominativi, gli indirizzi ed il debito accumulato nei confronti del condominio ed è stato ritenuto insufficiente dalla parte ricorrente.
Per tali motivazioni, l'amministratore pro tempore del resistente va CP_2
condannato a fornire a parte ricorrente l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, nonché dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno.
Inoltre, per l'atteggiamento omissivo, ingiustificatamente tenuto dall'amministratore del resistente, può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente ai CP_2
sensi dell'artt. 614-bis c.p.c., in tema di misure di coercizione indiretta, anche tenuto conto delle ragioni e dell'interesse del creditore ricorrente.
Va, pertanto, disposta la condanna al pagamento della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, somma determinata - in via equitativa – in misura inferiore rispetto alla richiesta della parte ricorrente, ritenuta eccessiva rispetto all'ammontare del credito e alle altre circostanze del caso concreto.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza di allegazioni idonee a provare che il ricorrente abbia subito specificatamente un danno causalmente riconducibile alla condotta dell'amministratore del resistente diverso dalla impossibilità di soddisfare CP_2
il credito in via immediata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- Condanna il a fornire al ricorrente, entro quindici giorni dalla Controparte_2
notificazione della presente sentenza, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo delle indicazioni esplicitate in parte motiva;
- condanna parte resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. comma 3, al pagamento della somma di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- rigetta le altre domande;
- condanna il resistente, in persona del rappresentante legale p.t., al CP_2
pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 264,00 per spese vive ed Euro
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A..
Così deciso telematicamente in data 28/02/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il 28/02/2025, all'udienza tenuta da remoto dal Giudice Concetta Alacqua, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio per il processo Giovanni Cipriano, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 451/2024 R.G., promossa da:
AVV. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in Capo d'Orlando, via
[...]
A. Volta 100, legittimato a stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c;
– ATTORE –
CONTRO
sito in Capo d'Orlando, Controparte_2 Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore;
P.IVA_1
– CONVENUTO CONTUMACE –
Sono comparsi da remoto, mediante applicativo Microsoft Teams:
L'avv. Lorena La Galia, in sostituzione dell'Avv. precisa le conclusioni e si CP_1
riporta a quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa;
chiede che la causa venga decisa.
All'odierna udienza da remoto, svolta ex art. 127-bis c.p.c.,
Il G.I.
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'AVV. sponeva di essere Controparte_1
creditore del in forza dell'ordinanza emessa Controparte_2
dal Tribunale di Patti in data 17.04.2023, repert. n. 510/2023 del 19.04.2023, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 585/2022 R.G.
Il ricorrente esplicitava di essersi adoperato per il recupero del credito, dapprima intraprendendo un'azione esecutiva di pignoramento presso terzi, nei confronti del condominio e, successivamente, all'esito del tentativo rivelatosi infruttuoso, notificando all'amministratore di condominio pro tempore, Parte_1
formale richiesta di accesso ai documenti della contabilità, al fine di poter conoscere:
1.- lo stato dei pagamenti di tutti i condomini, relativamente alle quote di ordinaria e straordinaria amministrazione con separata indicazione per ciascuna annualità di gestione;
2.- l'esplicita indicazione dei condomini che hanno già provveduto al versamento delle quote di competenza e di quelli invece che, alla data odierna, risultano ancora morosi;
3.- le eventuali azioni stragiudiziali o giudiziali intraprese nei confronti di questi ultimi e gli incarichi conferiti agli avvocati per il recupero coattivo delle somme in questione.
Chiedeva, per i fatti e i motivi descritti in ricorso, la condanna del , in CP_2
persona dell'amministratore pro tempore, alla consegna dell'elenco dei condomini morosi, nonché la condanna della medesima parte resistente al risarcimento dei danni in misura pari ad € 2.000,00 o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e la fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., di una una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna, pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_2
La causa veniva istruita mediante produzione documentale.
All'odierna udienza, svolta da remoto ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281-sexies c.p.c.. ***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente nei cui CP_2
confronti la notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza risultano regolarmente effettuati, a mezzo consegna a mani di persona qualificatasi come padre di amministratore pro tempore del resistente. Parte_1 CP_2
Il ricorso è fondato e la domanda dell'Avv. merita accoglimento. CP_1
L'art. art. 63 disp. att. c.c. prevede un obbligo in capo all'amministratore del condominio, il quale “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.
Secondo quanto affermato in giurisprudenza, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede un dovere sancito non soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle proprie ragioni, ma altresì degli stessi condomini virtuosi e, quindi, del stesso, affinchè possa eventualmente invocarsi il beneficio di escussione CP_2
(Corte d'Appello di Napoli 28 giugno 2022, n. 3015).
Secondo i principi codificati, per poter legittimamente richiedere il pagamento pro quota al condomino in regola con i pagamenti, il creditore deve preventivamente intraprendere tutte le procedure, anche esecutive (mobiliari, immobiliari e presso terzi), in danno del condomino moroso, nonché seguirle con la dovuta diligenza e buona fede.
Pertanto, il creditore prima di aggredire il patrimonio del condomino in regola con i pagamenti dovrà dimostrare rigorosamente di aver fatto tutto il possibile per soddisfare il proprio credito nei confronti del moroso.
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata in atti, risulta che il ricorrente ha notificato, in data 26.07.2023, al resistente, in persona dell'amministratore CP_2
p.t., l'ordinanza del 17.04.2023, repert. n. 510/2023 del 19.04.2023, emessa dal
Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 585/2022 R.G., unitamente all'atto di precetto, con cui veniva intimato il pagamento, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica medesima, della complessiva somma di € 7.185,70, oltre le successive occorrende (v. doc. all.to 2 fascicolo parte ricorrente). Risulta, altresì, che il ricorrente, con missiva datata 06.11.2023, inoltrata via pec a
[...]
, amministratore pro tempore del , ha diffidato Parte_1 CP_2
l'odierna parte resistente a fornire i nominativi dei condomini morosi ed ogni altro elemento utile alla determinazione del debito residuo, nonché le loro esatte generalità, concedendo un termine pari a quindici giorni per l'adempimento.
La missiva è rimasta, però, a quel che risulta - stante anche la contumacia del resistente - priva di riscontro, quanto meno fino al 26.09.2024 quando, in CP_2
corso di causa, il ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince che
[...]
ha comunicato, medio tempore, un documento denominato Parte_1
“elenco condomini morosi”, contenente l'indicazione di tre nominativi, rispettivamente associati a tre indirizzi con i relativi importi per i quali risultano morosi nei confronti del condominio.
La giurisprudenza di merito, che questo giudice ritiene condivisibile, è solita applicare il principio per il quale “Nelle ipotesi in cui alcuni condomini siano morosi, il (in persona dell'amministratore), oltre a fornire al creditore non soddisfatto i nomi e
l'importo dovuto dai singoli, deve rilasciare anche i dati fiscali e catastali necessari a consentire l'esatta individuazione dei debitori e degli immobili di loro proprietà”
(Tribunale S. Maria Capua, 01/07/2022, n.2850; ex multis Tribunale di Tivoli 21 aprile
2016; Tribunale di Siena 17 settembre 2024, n. 647).
L'art. 1129, comma 9, c.c., stabilisce che, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore di condominio è tenuto ad agire e, quindi, ad attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c..
Sussiste dunque, in capo all'amministratore, un obbligo di cooperare con il terzo creditore per la salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione del terzo titolare di un diritto di credito derivante dalla gestione condominiale. Ne consegue che, nel caso di specie, l'inerzia dell'amministratore del , CP_2
tenuto a comunicare al creditore ricorrente i dati dei condomini morosi, ha precluso immotivatamente il tempestivo soddisfacimento della pretesa creditoria.
In tali casi il comportamento omissivo diviene censurabile, in quanto contrario al canone della buona fede oggettiva, dovendosi ritenere, a tal riguardo, la sussistenza di un dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale che impone di mantenere un comportamento leale nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio (cfr. Tribunale di Avezzano 1 marzo 2016; Tribunale di Pescara, 26 febbraio 2016).
Nel caso di specie, tra l'altro, alla richiesta del creditore non ostavano ragioni giustificative dell'inerzia, posto che l'accertamento, l'esercizio, e la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria può legittimare di per sé il trattamento persino di dati sensibili ai sensi dell'art. 9, lett. f) Reg. Ue 679/16.
Va osservato, dunque, che il comportamento dell'amministratore del CP_2
resistente ha sacrificato i diritti del creditore ricorrente, il quale avendo ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del , avrebbe potuto procedere CP_2
esecutivamente nei confronti dei singoli condomini entro i limiti della quota di ciascuno.
Secondo i principi generali, le obbligazioni assunte nell'interesse del si CP_2
imputano ai singoli componenti in proporzione delle rispettive quote “considerato che
l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile, trattandosi di somma di danaro;
[…] che – in conformità con il difetto di struttura unitaria del
, la cui organizzazione non incide sulla titolarità individuale dei diritti, CP_2
delle obbligazioni e della relativa responsabilità – l'amministratore vincola i singoli nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote: tutto ciò premesso, le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà. Ai singoli si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza”, atteso che “le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie” (cfr. Cass.
Civ. Sez. Unite n. 9148/2008).
Per ragioni di opportunità, dunque, appare preferibile il criterio della parzialità, anche per i debitori, atteso che essi non vengano costretti ad anticipare somme, a volte rilevantissime, in funzione della scelta unilaterale del creditore. Allo stesso tempo, appare ragionevole evitare di posticipare la ripartizione del debito tra i condomini in sede di rivalsa, piuttosto che attuarla al momento dell'adempimento.
Nel caso di specie, l'elenco comunicato, medio tempore, dall'amministratore di condominio , non appare comprensivo di tutti i dati necessari Parte_1
all'individuazione dei debitori da escutere, essendovi riportati solo i nominativi, gli indirizzi ed il debito accumulato nei confronti del condominio ed è stato ritenuto insufficiente dalla parte ricorrente.
Per tali motivazioni, l'amministratore pro tempore del resistente va CP_2
condannato a fornire a parte ricorrente l'elenco nominativo dei condomini morosi completo di codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, nonché dell'indicazione dei millesimi di proprietà, della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno.
Inoltre, per l'atteggiamento omissivo, ingiustificatamente tenuto dall'amministratore del resistente, può essere accolta la richiesta formulata dal ricorrente ai CP_2
sensi dell'artt. 614-bis c.p.c., in tema di misure di coercizione indiretta, anche tenuto conto delle ragioni e dell'interesse del creditore ricorrente.
Va, pertanto, disposta la condanna al pagamento della somma di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, somma determinata - in via equitativa – in misura inferiore rispetto alla richiesta della parte ricorrente, ritenuta eccessiva rispetto all'ammontare del credito e alle altre circostanze del caso concreto.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza di allegazioni idonee a provare che il ricorrente abbia subito specificatamente un danno causalmente riconducibile alla condotta dell'amministratore del resistente diverso dalla impossibilità di soddisfare CP_2
il credito in via immediata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, così provvede:
- Condanna il a fornire al ricorrente, entro quindici giorni dalla Controparte_2
notificazione della presente sentenza, l'elenco nominativo dei condomini morosi completo delle indicazioni esplicitate in parte motiva;
- condanna parte resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. comma 3, al pagamento della somma di € 50,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- rigetta le altre domande;
- condanna il resistente, in persona del rappresentante legale p.t., al CP_2
pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 264,00 per spese vive ed Euro
1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A..
Così deciso telematicamente in data 28/02/2025.
Il Giudice
(Dr.ssa Concetta Alacqua)