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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1205/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1205/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Centuripe (En) alla P.zza Lanuvio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Bonomo
(C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._3
NU (EN), via Virgilio n. 22, elettivamente domiciliato in Catania viale Jonio n. 21, presso lo pagina 1 di 11 studio delle avv.te Angela Bruno (c.f.: ) e (c.f.: C.F._4 Parte_2 [...]
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Centuripe, in data 18.09.1993, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, Anno 1993.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale erano nati i figli (nata il Per_1
6/07/1995) e (nato il [...]) entrambi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando che “il resistente ha Controparte_1
sempre imposto alla ricorrente di svolgere le mansioni di casalinga in quanto, secondo lo stesso, la donna sarebbe dovuta rimanere in casa ad accudire il marito e i figli, mentre al mantenimento della famiglia avrebbe provveduto il marito in via esclusiva” ( cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel corpo dell'atto introduttivo, la ricorrente ha riferito, inoltre, di presunte risalenti infedeltà coniugali del di lei marito: “…oltre 10 anni or sono, giungeva voce alla ricorrente di un tradimento da parte del marito il quale, smentendo ogni addebito, al fine di superare l'irrigidimento transitorio della moglie nei di Lui confronti, non ha esitato a richiamarLa, a mezzo proprio procuratore, all'adempimento ai propri doveri di moglie e, ove non si fosse conformata, avrebbe proceduto giudizialmente per la separazione;
”, cui ha fatto seguito, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, l'instaurazione di una più recente relazione sentimentale, asseritamente scoperta nel mese di giugno 2023, allorquando al telefono mobile del resistente giungevano “messaggi WhatsApp “affettuosi” da una signora di
NU ove si concordava orario e luogo per un “incontro” presso altra abitazione in uso e proprietà del resistente, sita in NU alla Via XXIV Maggio n. 107, “giunte sul luogo, la ricorrente e la figlia cercavano di aprire la porta dell'abitazione che, però, risultava chiusa dall'interno ragion per cui iniziavano a bussare insistentemente fino a quando il apriva la CP_1
pagina 2 di 11 porta ed usciva fuori in strada senza fare entrare la moglie e la figlia in casa e, solo dopo essersi barricato in detta abitazione e avere chiuso a chiave le stanze, faceva verificare alla moglie che non vi fosse nessuno nella prima stanza. Alla domanda della moglie di accedere anche alle altre reagiva spingendo energicamente fuori casa la ricorrente” (cfr. pag.
2-4 ricorso introduttivo).
Tanto premesso, la ricorrente ha dunque chiesto, previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, nonché di disporre a suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili, e/o nella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta conforme a Giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con provvedimento del 27.11.2023, lo scrivente Giudice relatore, delegato alla trattazione ed istruzione del procedimento, all'esito della lettura del ricorso, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili, atteso che “l'allegata non indipendenza economica, in mancanza di altri elementi dai quali desumere l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, allo stato, dispone in ogni caso di un'abitazione, non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto di operatività dell'art. 473-bis.15 c.p.c. per l'emissione di provvedimenti anteriormente alla instaurazione del contraddittorio”, tanto premesso, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 14 febbraio 2024.
In data 14 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. contestando Controparte_1
preliminarmente, in rito, la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta oltre il termine indicato nel decreto di fissazione, eccependo, dunque, la nullità del ricorso
“poiché carente del requisito minimo a comparire e ciò ne provoca la nullità”.
Nel merito il resistente ha rilevato la non corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che nonostante “l'affectio coniugalis non è venuta meno, non si oppone alla separazione, ma certamente si oppone alle condizioni dalla stessa richieste”.
A tal fine, il resistente ha rappresentato di essere affetto da asma cronica ostruttiva con esacerbazione acuta e insufficenza respiratoria acuta (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta) che lo ha costretto a essere ricoverato, per quasi due mesi (12.09.2023-8.11.2023), presso una struttura ospedaliera, senza, tuttavia, ricevere alcuna assistenza da parte della di lui moglie, la quale, settimanalmente, lo andava a pagina 3 di 11 visitare solo per chiedergli del denaro, circostanza idonea, secondo la prospettazione di parte resistente,
a fondare la fine del matrimonio per colpa esclusiva della ricorrente.
La violazione dei doveri assistenziali si sarebbe inoltre precedentemente concretizzata, altresì, nella notte del 16.09.2023, allorquando il sig. in preda a un grave attacco di asma non avrebbe CP_1
ricevuto alcun aiuto dalla di lui moglie, la quale si sarebbe rifiutata di somministrargli un farmaco salvavita, costringendo il resistente a chiedere aiuto a un amico infermiere, il quale, finito il turno di alvoro, lo avrebbe accompagnato in ospedale.
Con riferimento alle eccepite infedeltà, contestate dalla ricorrente, il ha contestato la CP_1
corrispondenza a verità delle condotte a lui attribuite dalla moglie.
Quanto agli aspetti economici, il ha negato di aver vietato alla moglie di lavorare, rilevando, CP_1
di contro, come la ricorrente avesse, dapprima lavorato in una mensa, e successivamente esercitato, seppur in nero e in maniera discontinua, la professione di addetta alle pulizie presso diverse abitazioni private.
Alla luce delle superiori premesse, il resistente, in considerazione della giovane età della ricorrente unitamente alla capacità lavorativa della stessa, si è opposto alla concessione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In data 25.01.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., nel corpo della quale ha preliminarmente rilevato l'infondatezza dell'eccepita “nullità” del ricorso per omesso rispetto del termine a comparire, indicato dal Tribunale in sede di decreto di fissazione di udienza, rappresentando di aver presentato gli atti per la notifica all' in data 29.11.2023, ossia due giorni Pt_3 dopo l'emissione del predetto decreto datato 27.11.2023; inoltre, parte ricorrente ha rilevato che “il resistente avrebbe potuto chiedere un differimento della prima udienza ove avesse ritenuto compromesso il proprio diritto di difesa ma, la stessa, si è astenuta da siffatta richiesta sanando così ogni eventuale irregolarità (che non sussiste) della notificazione. Immotivata è, dunque, l'eccezione di nullità”.
Nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente ha contestato la veridicità delle accuse mosse dal resistente in ordine all'asserita violazione dei doveri assistenziali, rilevando che il avrebbe CP_1 chiesto l'addebito della separazione “contestando due episodi (mai accaduti) asseritamente occorsi in data 16 e 18 settembre 2023, cioè allorquando i coniugi vivevano in stanze separate da oltre mesi in
pagina 4 di 11 esito alla scoperta del tradimento da parte del sig. con ultimo (di altri episodi) avvenuto in CP_1
data 27/06/2023” ( cfr. pag 1 memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c del 14.02.2024, resa all'esito dell'audizione delle parti ai sensi degli artt. 473-bis.21 c.p.c., lo scrivente Giudice relatore, in qualità di delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
posto in via provvisoria ed urgente, a carico del resistente un contributo economico, a titolo di mantenimento per la di lui moglie, pari ad € 300,00 e infine ha rigettato le richieste di mezzi istruttori fissando per il prosieguo l'udienza del giorno 16.10.2023.
In data 26.02.2024 parte ricorrente ha depositato un'istanza ex art. 473-bis 24 comma III c.p.c. rappresentando che all'esito della comunicazione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c, il resistente, aveva richiesto, con diffida inviata a mezzo pec, la corresponsione della metà delle somme dovute in relazione al mutuo acceso per la casa, oltre alla metà delle relative utenze.
Nel corpo della medesima istanza, parte ricorrente ha rappresentato che in data 21.02.2024 l'Agenzia delle Entrate, in riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dalla stessa, ha comunicato la sussistenza di rapporti attivi in capo al , tra i quali quelli intrattenuti presso Poste Italiane CP_1
S.p.A., ivi compresi dei buoni fruttiferi postali, non comunicati in sede di giudizio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di “modificare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. resa in data 14-15/02/2024 disponendo, in via provvisoria, obbligo del sig. di CP_1
corrispondere alla moglie un contributo economico di mantenimento di importo pari a quello richiesto in ricorso per separazione e/o nella diversa somma ritenuta conforme ad equità e giustizia e pur sempre maggiore all'importo di € 300,00 rivalutabili già statuiti dal Tribunale, e/o specificare che la somma già determinata deve essere valutata al netto dei costi di finanziamento e/o utenze per la casa coniugale.”.
Con memoria depositata in data 8 aprile 2024, il resistente ha rilevato che con riferimento al conto postale, lo stesso ha una giacenza media di importo pari a poche centinaia di euro, inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che lo stipendio del sig. , è gravato da rapporti CP_1
finanziari accesi per far fronte alle spese della famiglia (finanziarie Cordusio RM BS UCFIN, LIS PAY spa o DONEXT spa) oltre alle spese del mutuo.
Il resistente ha inoltre precisato che, dopo l'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ., lo stesso, in occasione del matrimonio del di lui figlio, ha dovuto contrarre un nuovo finanziamento pagina 5 di 11 (all. 7 comparsa depositata in data 8.04.2024), nonché far fronte alla richiesta di somme, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a € 2.665,48 (all. 8 comparsa depositata in data
8.04.2024).
Alla luce delle suesposte premesse, il resistente ha dunque chiesto “ 1) Il rigetto dell'istanza deposita il
26.2.2024 poiché nulla di nuovo c'è che il Giudice deve conoscere poiché la documentazione reddituale è stata ritualmente depositata e conosciuta dal Tribunale che ha emesso la sua ordinanza considerando egregiamente tutti i documenti e ponderando tutti i comportamenti delle parti;
2) alla luce dei gravi comportamenti della ricorrente, l'allontanamento urgente della sig.ra dal Parte_1
domicilio familiare ciò perché la coabitazione tra i coniugi per il comportamento della sig.ra
è pericoloso e deleterio per lo stato di salute del sig. come riferito dallo stesso Parte_4 CP_1 medico di famiglia che sconsiglia una coabitazione, ciò perché l'impatto psicologico di tale comportamento influenza innegabilmente la sua salute;
3) la revoca dell'assegno di mantenimento di €
300,00 proprio alla luce dell'aggravamento della situazione economica del sig. con il nuovo CP_1 finanziamento e l 'accertamento dell'agenzia delle entrate.”
Con ordinanza del 20.04.2024 il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2024, ritenuta l'assenza dei motivi d'urgenza che consentano di modificare quanto previsto in seno all'ordinanza del 14.02.2024, ha rigettato le istanze di modifica dell'ordinanza predetta, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 16.10.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 6 di 11 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Con specifico riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di Cassazione ha affermato che essa è una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si constati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. 917/2017; Cass. 16859/2015; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006).
Grava, dunque, sulla parte che richiede, l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012).
Orbene, premesso che nel caso di specie le infedeltà attribuite al resistente sono state solo labialmente riferite dalla moglie, rimanendo peraltro prive di riscontro oggettivo, la ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio ha rappresentato che “…oltre 10 anni or sono, giungeva voce alla ricorrente di un tradimento da parte del marito il quale, smentendo ogni addebito, al fine di superare
l'irrigidimento transitorio della moglie nei di Lui confronti, non ha esitato a richiamarLa, a mezzo
pagina 7 di 11 proprio procuratore, all'adempimento ai propri doveri di moglie e, ove non si fosse conformata, avrebbe proceduto giudizialmente per la separazione;
” ( cfr. pag. 2 ricorso introduttivo)
Tanto premesso, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti dalla a fondamento della domanda di addebito. Parte_1
Orbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. 16859/2015 in senso conforme Cass. Civ., n. 16270/2013).
Alla luce del suesposto principio, l'eventuale inosservanza dell'obbligo di fedeltà risulta irrilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione, laddove la predetta violazione intervenga in una crisi coniugale già in atto, nel caso di specie, la ricorrente ha riferito di una crisi coniugale esistente da diverso tempo: “negli anni, il comportamento del sig. non è sempre stato lineare CP_1 fomentando nella ricorrente il sospetto che il marito la tradisse” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Le dedotte e non provate violazioni dell'obbligo di fedeltà, di cui la più recente verificatasi nel mese di giugno 2023, si inseriscono pertanto nell'ambito di una preesistente crisi coniugale, sicché la domanda di addebito svolta dalla ricorrente va rigettata in quanto infondata.
Analogamente prive di riscontro sono rimaste le presunte violazioni degli obblighi assistenziali da parte della ricorrente, labialmente riferite dal e poste a fondamento della richiesta di addebito. CP_1
Invero, le predette violazioni, quale l'omessa somministrazione di un farmaco salvavita nonché le sporadiche visite della moglie durante il periodo di degenza ospedaliera del resistente, sono rimaste del tutto prive di riscontro e comunque temporalmente riferibili al periodo in cui i coniugi vivevano già, all'interno delle mura domestiche, una separazione di fatto, in forza della quale ciascuno occupava ambienti diversi, sicché anche la domanda di addebito svolta dal resistente va rigettata, in quanto, comunque, non sorrette da idonea prova del nesso eziologico.
pagina 8 di 11 In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi è emerso, che la ricorrente, oggi cinquantacinquenne, con un basso livello di scolarizzazione, è stata da sempre casalinga e solo sporadicamente ha svolto la professione di addetta alle pulizie.
La ricorrente è titolare insieme al di lei marito della casa familiare sita a NU in via Virgilio n.
22, su cui grava un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 566,00.
Il resistente è operatore ecologico e percepisce mensilmente una pensione di invalidità pari ad €
861,00; lo stesso ha prodotto, come da dichiarazioni dei redditi allegate in atti, un reddito complessivo lordo annuale pari a € 42.459,00 nell'anno 2022; € 38.874,00 nell'anno 2021 e infine € 26.608,00 nell'anno 2020, nella quale ultima, peraltro, non si rinvengono le somme percepite in forza della pensione di invalidità.
Dalla documentazione versata in allegato (all.5) all' istanza ex art. 473-bis 24 comma III c.p.c. è emerso altresì che il resistente è titolare di diversi buoni fruttiferi postali e specificatamente:
ID rapporto 971038805851912Y0920Q2341C0871KYISE0 € 2.500,00
ID rapporto 971038805851806G1220T0749U54760GEAN7 € 12.800,00
pagina 9 di 11 ID rapporto 971038805851806G1220T0749U54760GEAN6 € 12.800,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QR € 5.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QP € 10.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QO € 10.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QQ € 10.000,00
Occorre, altresì, precisare che dalla visura catastale, allegata in atti, emerge che il resistente è proprietario dei seguenti beni immobili:
- Proprietà per 1/1 NU (En) Via Xxiv Maggio n. 107 Piano T-1 - 2 - 3 5 135 Cat.A/4 02
4 vani euro: 117,75;
- Proprietà per 6/9 NU (En) Via Centuripe n. SNC Piano T 3 51 Cat.C/2 04 31 m2 euro: 86,45;
- Proprietà per 1/9 NU (En) Via Centuripe N. Snc Piano T 3 51 Cat.C/2 04 31 m2 euro:
86,45;
- Proprietà per 1/2 NU (En) Via Virgilio n. 12 Piano 1 5 1248 4 Cat.A/4 04 5,5 vani euro: 218,72;
- Proprietà per 1/2 NU (En) Via Virgilio n. 12 Piano 3 5 1233 10 Cat.F/5 39 m2;
- Proprietà per 1/9 NU (En) Via Dell'Immacolata n. 8-10-12 Piano T-1 foglio 5 p.lla
258 5 Cat.A/3 03 5 vani euro: 227,20.
che, per le quote di propria spettanza, sono idonei ad incidere sulla sua capacità patrimoniale del resistente.
Quanto alle poste passive del reddito, oltre alla quota di mutuo, il resistente in data 8.12.2023 ha contratto con Prestipay un finanziamento pari ad € 16.170,00 con rata mensile pari ad € 352,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste un'oggettiva disparità tra i coniugi e, in considerazione della natura dell'assegno di separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale, deve prevedersi a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento da quantificare, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. resa in data 14/02/2024, in € 600,00, da corrispondere, con decorrenza dalla presente pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
pagina 10 di 11 In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata ad [...] Parte_1
Sant'AN (CT) il 19/01/1970 (C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(En) il 26.03.1968, (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Centuripe al n. 15, parte II, Serie A, Anno 1993;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione svolte dalle parti;
- PONE a carico del l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1205/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
residente in [...], elettivamente C.F._1 domiciliata in Centuripe (En) alla P.zza Lanuvio n. 18 presso lo studio dell'Avv. Pasquale Bonomo
(C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), residente in Controparte_1 C.F._3
NU (EN), via Virgilio n. 22, elettivamente domiciliato in Catania viale Jonio n. 21, presso lo pagina 1 di 11 studio delle avv.te Angela Bruno (c.f.: ) e (c.f.: C.F._4 Parte_2 [...]
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti C.F._5
-RESISTENTE-
con l'intervento del pubblico ministero
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20 novembre 2023, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Centuripe, in data 18.09.1993, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 15, parte II, Serie A, Anno 1993.
La ricorrente, nel rappresentare che dalla predetta unione coniugale erano nati i figli (nata il Per_1
6/07/1995) e (nato il [...]) entrambi, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_2 ha dedotto il venir meno della “affectio maritalis”, rilevando che “il resistente ha Controparte_1
sempre imposto alla ricorrente di svolgere le mansioni di casalinga in quanto, secondo lo stesso, la donna sarebbe dovuta rimanere in casa ad accudire il marito e i figli, mentre al mantenimento della famiglia avrebbe provveduto il marito in via esclusiva” ( cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Nel corpo dell'atto introduttivo, la ricorrente ha riferito, inoltre, di presunte risalenti infedeltà coniugali del di lei marito: “…oltre 10 anni or sono, giungeva voce alla ricorrente di un tradimento da parte del marito il quale, smentendo ogni addebito, al fine di superare l'irrigidimento transitorio della moglie nei di Lui confronti, non ha esitato a richiamarLa, a mezzo proprio procuratore, all'adempimento ai propri doveri di moglie e, ove non si fosse conformata, avrebbe proceduto giudizialmente per la separazione;
”, cui ha fatto seguito, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, l'instaurazione di una più recente relazione sentimentale, asseritamente scoperta nel mese di giugno 2023, allorquando al telefono mobile del resistente giungevano “messaggi WhatsApp “affettuosi” da una signora di
NU ove si concordava orario e luogo per un “incontro” presso altra abitazione in uso e proprietà del resistente, sita in NU alla Via XXIV Maggio n. 107, “giunte sul luogo, la ricorrente e la figlia cercavano di aprire la porta dell'abitazione che, però, risultava chiusa dall'interno ragion per cui iniziavano a bussare insistentemente fino a quando il apriva la CP_1
pagina 2 di 11 porta ed usciva fuori in strada senza fare entrare la moglie e la figlia in casa e, solo dopo essersi barricato in detta abitazione e avere chiuso a chiave le stanze, faceva verificare alla moglie che non vi fosse nessuno nella prima stanza. Alla domanda della moglie di accedere anche alle altre reagiva spingendo energicamente fuori casa la ricorrente” (cfr. pag.
2-4 ricorso introduttivo).
Tanto premesso, la ricorrente ha dunque chiesto, previa adozione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del resistente, nonché di disporre a suo favore un assegno di mantenimento pari ad € 800,00 mensili, e/o nella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta conforme a Giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo indici ISTAT.
Con provvedimento del 27.11.2023, lo scrivente Giudice relatore, delegato alla trattazione ed istruzione del procedimento, all'esito della lettura del ricorso, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'emissione dei provvedimenti indifferibili, atteso che “l'allegata non indipendenza economica, in mancanza di altri elementi dai quali desumere l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, allo stato, dispone in ogni caso di un'abitazione, non è di per sé sufficiente ad integrare il presupposto di operatività dell'art. 473-bis.15 c.p.c. per l'emissione di provvedimenti anteriormente alla instaurazione del contraddittorio”, tanto premesso, ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 14 febbraio 2024.
In data 14 gennaio 2024, si è costituito in giudizio il sig. contestando Controparte_1
preliminarmente, in rito, la tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, avvenuta oltre il termine indicato nel decreto di fissazione, eccependo, dunque, la nullità del ricorso
“poiché carente del requisito minimo a comparire e ciò ne provoca la nullità”.
Nel merito il resistente ha rilevato la non corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che nonostante “l'affectio coniugalis non è venuta meno, non si oppone alla separazione, ma certamente si oppone alle condizioni dalla stessa richieste”.
A tal fine, il resistente ha rappresentato di essere affetto da asma cronica ostruttiva con esacerbazione acuta e insufficenza respiratoria acuta (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta) che lo ha costretto a essere ricoverato, per quasi due mesi (12.09.2023-8.11.2023), presso una struttura ospedaliera, senza, tuttavia, ricevere alcuna assistenza da parte della di lui moglie, la quale, settimanalmente, lo andava a pagina 3 di 11 visitare solo per chiedergli del denaro, circostanza idonea, secondo la prospettazione di parte resistente,
a fondare la fine del matrimonio per colpa esclusiva della ricorrente.
La violazione dei doveri assistenziali si sarebbe inoltre precedentemente concretizzata, altresì, nella notte del 16.09.2023, allorquando il sig. in preda a un grave attacco di asma non avrebbe CP_1
ricevuto alcun aiuto dalla di lui moglie, la quale si sarebbe rifiutata di somministrargli un farmaco salvavita, costringendo il resistente a chiedere aiuto a un amico infermiere, il quale, finito il turno di alvoro, lo avrebbe accompagnato in ospedale.
Con riferimento alle eccepite infedeltà, contestate dalla ricorrente, il ha contestato la CP_1
corrispondenza a verità delle condotte a lui attribuite dalla moglie.
Quanto agli aspetti economici, il ha negato di aver vietato alla moglie di lavorare, rilevando, CP_1
di contro, come la ricorrente avesse, dapprima lavorato in una mensa, e successivamente esercitato, seppur in nero e in maniera discontinua, la professione di addetta alle pulizie presso diverse abitazioni private.
Alla luce delle superiori premesse, il resistente, in considerazione della giovane età della ricorrente unitamente alla capacità lavorativa della stessa, si è opposto alla concessione di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
In data 25.01.2024 parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c., nel corpo della quale ha preliminarmente rilevato l'infondatezza dell'eccepita “nullità” del ricorso per omesso rispetto del termine a comparire, indicato dal Tribunale in sede di decreto di fissazione di udienza, rappresentando di aver presentato gli atti per la notifica all' in data 29.11.2023, ossia due giorni Pt_3 dopo l'emissione del predetto decreto datato 27.11.2023; inoltre, parte ricorrente ha rilevato che “il resistente avrebbe potuto chiedere un differimento della prima udienza ove avesse ritenuto compromesso il proprio diritto di difesa ma, la stessa, si è astenuta da siffatta richiesta sanando così ogni eventuale irregolarità (che non sussiste) della notificazione. Immotivata è, dunque, l'eccezione di nullità”.
Nel corpo della predetta memoria, parte ricorrente ha contestato la veridicità delle accuse mosse dal resistente in ordine all'asserita violazione dei doveri assistenziali, rilevando che il avrebbe CP_1 chiesto l'addebito della separazione “contestando due episodi (mai accaduti) asseritamente occorsi in data 16 e 18 settembre 2023, cioè allorquando i coniugi vivevano in stanze separate da oltre mesi in
pagina 4 di 11 esito alla scoperta del tradimento da parte del sig. con ultimo (di altri episodi) avvenuto in CP_1
data 27/06/2023” ( cfr. pag 1 memoria ex art. 473 bis. 17 c.p.c).
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c del 14.02.2024, resa all'esito dell'audizione delle parti ai sensi degli artt. 473-bis.21 c.p.c., lo scrivente Giudice relatore, in qualità di delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
posto in via provvisoria ed urgente, a carico del resistente un contributo economico, a titolo di mantenimento per la di lui moglie, pari ad € 300,00 e infine ha rigettato le richieste di mezzi istruttori fissando per il prosieguo l'udienza del giorno 16.10.2023.
In data 26.02.2024 parte ricorrente ha depositato un'istanza ex art. 473-bis 24 comma III c.p.c. rappresentando che all'esito della comunicazione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c, il resistente, aveva richiesto, con diffida inviata a mezzo pec, la corresponsione della metà delle somme dovute in relazione al mutuo acceso per la casa, oltre alla metà delle relative utenze.
Nel corpo della medesima istanza, parte ricorrente ha rappresentato che in data 21.02.2024 l'Agenzia delle Entrate, in riscontro alla richiesta di informazioni avanzata dalla stessa, ha comunicato la sussistenza di rapporti attivi in capo al , tra i quali quelli intrattenuti presso Poste Italiane CP_1
S.p.A., ivi compresi dei buoni fruttiferi postali, non comunicati in sede di giudizio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto di “modificare l'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. resa in data 14-15/02/2024 disponendo, in via provvisoria, obbligo del sig. di CP_1
corrispondere alla moglie un contributo economico di mantenimento di importo pari a quello richiesto in ricorso per separazione e/o nella diversa somma ritenuta conforme ad equità e giustizia e pur sempre maggiore all'importo di € 300,00 rivalutabili già statuiti dal Tribunale, e/o specificare che la somma già determinata deve essere valutata al netto dei costi di finanziamento e/o utenze per la casa coniugale.”.
Con memoria depositata in data 8 aprile 2024, il resistente ha rilevato che con riferimento al conto postale, lo stesso ha una giacenza media di importo pari a poche centinaia di euro, inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti emerge che lo stipendio del sig. , è gravato da rapporti CP_1
finanziari accesi per far fronte alle spese della famiglia (finanziarie Cordusio RM BS UCFIN, LIS PAY spa o DONEXT spa) oltre alle spese del mutuo.
Il resistente ha inoltre precisato che, dopo l'adozione dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ., lo stesso, in occasione del matrimonio del di lui figlio, ha dovuto contrarre un nuovo finanziamento pagina 5 di 11 (all. 7 comparsa depositata in data 8.04.2024), nonché far fronte alla richiesta di somme, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a € 2.665,48 (all. 8 comparsa depositata in data
8.04.2024).
Alla luce delle suesposte premesse, il resistente ha dunque chiesto “ 1) Il rigetto dell'istanza deposita il
26.2.2024 poiché nulla di nuovo c'è che il Giudice deve conoscere poiché la documentazione reddituale è stata ritualmente depositata e conosciuta dal Tribunale che ha emesso la sua ordinanza considerando egregiamente tutti i documenti e ponderando tutti i comportamenti delle parti;
2) alla luce dei gravi comportamenti della ricorrente, l'allontanamento urgente della sig.ra dal Parte_1
domicilio familiare ciò perché la coabitazione tra i coniugi per il comportamento della sig.ra
è pericoloso e deleterio per lo stato di salute del sig. come riferito dallo stesso Parte_4 CP_1 medico di famiglia che sconsiglia una coabitazione, ciò perché l'impatto psicologico di tale comportamento influenza innegabilmente la sua salute;
3) la revoca dell'assegno di mantenimento di €
300,00 proprio alla luce dell'aggravamento della situazione economica del sig. con il nuovo CP_1 finanziamento e l 'accertamento dell'agenzia delle entrate.”
Con ordinanza del 20.04.2024 il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.04.2024, ritenuta l'assenza dei motivi d'urgenza che consentano di modificare quanto previsto in seno all'ordinanza del 14.02.2024, ha rigettato le istanze di modifica dell'ordinanza predetta, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 16.10.2024, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
pagina 6 di 11 Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze, come riferite ed evidenziate dai coniugi nei rispettivi atti introduttivi, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle reciproche richieste di addebito della separazione, deve premettersi, in linea teorica, che in base all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ai fini della pronuncia sull'addebito della separazione non è sufficiente una condotta contraria ai doveri del matrimonio, occorrendo invece l'ulteriore accertamento che tale condotta abbia avuto efficienza causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale e non sia stata, invece, una mera conseguenza di una crisi già in atto (ex multis, Cass. civ. 18074/2014; Cass. 14042/2008; Cass. 2740/2008; Cass. 5283/2005).
La parte che promuove una tale domanda è onerata della prova tanto della condotta violativa dei doveri coniugali quanto del nesso eziologico.
Con specifico riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la Corte di Cassazione ha affermato che essa è una circostanza normalmente sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si constati la mancanza di nesso causale con la crisi coniugale, in quanto intervenuta in un contesto preesistente di disgregazione della comunione spirituale e materiale (in termini Cass. 917/2017; Cass. 16859/2015; Cass. 25618/2007; Cass. 8512/2006).
Grava, dunque, sulla parte che richiede, l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà, nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012).
Orbene, premesso che nel caso di specie le infedeltà attribuite al resistente sono state solo labialmente riferite dalla moglie, rimanendo peraltro prive di riscontro oggettivo, la ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo del presente giudizio ha rappresentato che “…oltre 10 anni or sono, giungeva voce alla ricorrente di un tradimento da parte del marito il quale, smentendo ogni addebito, al fine di superare
l'irrigidimento transitorio della moglie nei di Lui confronti, non ha esitato a richiamarLa, a mezzo
pagina 7 di 11 proprio procuratore, all'adempimento ai propri doveri di moglie e, ove non si fosse conformata, avrebbe proceduto giudizialmente per la separazione;
” ( cfr. pag. 2 ricorso introduttivo)
Tanto premesso, si può affermare con ragionevolezza che nel caso de quo la crisi coniugale è sorta ben prima degli avvenimenti dedotti dalla a fondamento della domanda di addebito. Parte_1
Orbene, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “In tema di separazione tra coniugi,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.” (Cass. 16859/2015 in senso conforme Cass. Civ., n. 16270/2013).
Alla luce del suesposto principio, l'eventuale inosservanza dell'obbligo di fedeltà risulta irrilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione, laddove la predetta violazione intervenga in una crisi coniugale già in atto, nel caso di specie, la ricorrente ha riferito di una crisi coniugale esistente da diverso tempo: “negli anni, il comportamento del sig. non è sempre stato lineare CP_1 fomentando nella ricorrente il sospetto che il marito la tradisse” (cfr. pag. 2 ricorso introduttivo).
Le dedotte e non provate violazioni dell'obbligo di fedeltà, di cui la più recente verificatasi nel mese di giugno 2023, si inseriscono pertanto nell'ambito di una preesistente crisi coniugale, sicché la domanda di addebito svolta dalla ricorrente va rigettata in quanto infondata.
Analogamente prive di riscontro sono rimaste le presunte violazioni degli obblighi assistenziali da parte della ricorrente, labialmente riferite dal e poste a fondamento della richiesta di addebito. CP_1
Invero, le predette violazioni, quale l'omessa somministrazione di un farmaco salvavita nonché le sporadiche visite della moglie durante il periodo di degenza ospedaliera del resistente, sono rimaste del tutto prive di riscontro e comunque temporalmente riferibili al periodo in cui i coniugi vivevano già, all'interno delle mura domestiche, una separazione di fatto, in forza della quale ciascuno occupava ambienti diversi, sicché anche la domanda di addebito svolta dal resistente va rigettata, in quanto, comunque, non sorrette da idonea prova del nesso eziologico.
pagina 8 di 11 In relazione alle richieste di natura economica, con riferimento alla domanda formulata dalla ricorrente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono non soltanto nella non addebitabilità della separazione ma anche nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, n. 5251 del 01.03.2017).
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ord. 16405/2018; Cass. Ord. 26084/2019) ha precisato che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste nel realizzare, anche dopo la separazione, il ripristino del tenore di vita goduto da entrambi i coniugi nel corso del rapporto, ma nell'assicurare un contributo che consenta al coniuge richiedente di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugi è emerso, che la ricorrente, oggi cinquantacinquenne, con un basso livello di scolarizzazione, è stata da sempre casalinga e solo sporadicamente ha svolto la professione di addetta alle pulizie.
La ricorrente è titolare insieme al di lei marito della casa familiare sita a NU in via Virgilio n.
22, su cui grava un mutuo la cui rata mensile è pari ad € 566,00.
Il resistente è operatore ecologico e percepisce mensilmente una pensione di invalidità pari ad €
861,00; lo stesso ha prodotto, come da dichiarazioni dei redditi allegate in atti, un reddito complessivo lordo annuale pari a € 42.459,00 nell'anno 2022; € 38.874,00 nell'anno 2021 e infine € 26.608,00 nell'anno 2020, nella quale ultima, peraltro, non si rinvengono le somme percepite in forza della pensione di invalidità.
Dalla documentazione versata in allegato (all.5) all' istanza ex art. 473-bis 24 comma III c.p.c. è emerso altresì che il resistente è titolare di diversi buoni fruttiferi postali e specificatamente:
ID rapporto 971038805851912Y0920Q2341C0871KYISE0 € 2.500,00
ID rapporto 971038805851806G1220T0749U54760GEAN7 € 12.800,00
pagina 9 di 11 ID rapporto 971038805851806G1220T0749U54760GEAN6 € 12.800,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QR € 5.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QP € 10.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QO € 10.000,00
ID rapporto 971038805851402Q1020F1516S4640PQ99QQ € 10.000,00
Occorre, altresì, precisare che dalla visura catastale, allegata in atti, emerge che il resistente è proprietario dei seguenti beni immobili:
- Proprietà per 1/1 NU (En) Via Xxiv Maggio n. 107 Piano T-1 - 2 - 3 5 135 Cat.A/4 02
4 vani euro: 117,75;
- Proprietà per 6/9 NU (En) Via Centuripe n. SNC Piano T 3 51 Cat.C/2 04 31 m2 euro: 86,45;
- Proprietà per 1/9 NU (En) Via Centuripe N. Snc Piano T 3 51 Cat.C/2 04 31 m2 euro:
86,45;
- Proprietà per 1/2 NU (En) Via Virgilio n. 12 Piano 1 5 1248 4 Cat.A/4 04 5,5 vani euro: 218,72;
- Proprietà per 1/2 NU (En) Via Virgilio n. 12 Piano 3 5 1233 10 Cat.F/5 39 m2;
- Proprietà per 1/9 NU (En) Via Dell'Immacolata n. 8-10-12 Piano T-1 foglio 5 p.lla
258 5 Cat.A/3 03 5 vani euro: 227,20.
che, per le quote di propria spettanza, sono idonei ad incidere sulla sua capacità patrimoniale del resistente.
Quanto alle poste passive del reddito, oltre alla quota di mutuo, il resistente in data 8.12.2023 ha contratto con Prestipay un finanziamento pari ad € 16.170,00 con rata mensile pari ad € 352,00.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussiste un'oggettiva disparità tra i coniugi e, in considerazione della natura dell'assegno di separazione che presuppone la permanenza del vincolo coniugale, deve prevedersi a carico del resistente l'obbligo di versare a favore della ricorrente un assegno mensile di mantenimento da quantificare, a parziale modifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 cod. proc. civ. resa in data 14/02/2024, in € 600,00, da corrispondere, con decorrenza dalla presente pronuncia, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta.
pagina 10 di 11 In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata ad [...] Parte_1
Sant'AN (CT) il 19/01/1970 (C.F.: e , nato a [...] C.F._1 Controparte_1
(En) il 26.03.1968, (C.F.: ); C.F._3
- ORDINA al competente Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Centuripe al n. 15, parte II, Serie A, Anno 1993;
- RIGETTA le reciproche domande di addebito della separazione svolte dalle parti;
- PONE a carico del l'obbligo di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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