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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 42/2020 R.G.,
promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Siviglia;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
Co tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano. P.IVA_1
convenuta
, residente a[...]). Controparte_3
convenuta contumace
, nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_4
Cislago (Varese), via Cesare Battisti, 693.
convenuto contumace
pagina 1 di 13
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 14-15
gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2019 nei confronti della società
e rinotificato nei confronti di Controparte_5 CP_3
e , rispettivamente, in data 7.05.2021 e 3.01.2022,
[...] Controparte_4
conveniva in giudizio i menzionati convenuti al fine di dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità del sig. in relazione al sinistro verificatosi Controparte_4
in data 28/07/2015 e, conseguentemente, condannare i convenuti - in solido tra loro - al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro de quo, indicati e quantificati in complessivi
€ 138.306,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Secondo la prospettazione attorea, in data 28/07/2015, verso le ore 13:30, Pt_1
percorreva alla guida della sua bicicletta via Gramsci a Melito di Porto Salvo, direzione mare – monte e, giunto all'intersezione con via F. Turati, veniva colpito alla ruota posteriore dall'autovettura IA PA, targata BE960ZB, di proprietà di CP_3
e condotta da più precisamente, l'autovettura
[...] Controparte_4
medesima, nel tentativo di svoltare a destra, colpiva la ruota posteriore della bicicletta condotta dal sig. il quale cadeva sul marciapiede. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società di assicurazione, contestando la dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso di causalità con le lesioni subite da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda attrice.
pagina 2 di 13 La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali;
veniva, altresì, disposta
CTU medico-legale sulla persona del danneggiato, effettuata dalla Dott.ssa Persona_1
[...]
Con ordinanza depositata in data 11.03.2025 il giudice riservava la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2) Sulla dinamica del sinistro.
Come noto, per costante giurisprudenza, la responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie viene presunta e, ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 2054, 1° comma c.c.; tuttavia, la stessa può essere esclusa allorché l'investitore fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e nei casi in cui risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era nessuna possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente.
Afferma, difatti, la Suprema Corte di Cassazione che “La norma (di cui all'art. 2054,
1° comma c.c.) va, infatti, interpretata nel senso che pone una presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (ex multis, Cassazione civile sez. III,
15/11/2016 n.23214).
Alla luce di tale principio di diritto devono esaminarsi le emergenze istruttorie.
La teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto, proprio all'ora dell'occorso incidente, indicata verso le 13:30 del 28 luglio, la medesima si trovava a passeggiare sul corso in ragione della necessità di portare suo figlio disabile a fare una passeggiata.
La teste ha narrato che, mentre percorreva via Gramsci, in direzione monte-mare, dovendo girare a destra per portare suo figlio sul corso, si ritrovava davanti la IA PA
che percorreva la direzione opposta, ad alta velocità e che, nell'atto di girare a sinistra, prendendo la curva un po' più larga, urtava una bicicletta;
il ciclista veniva colpito dalla parte anteriore della macchina, lato conducente.
pagina 3 di 13 La teste successivamente ha chiarito che il lato di svolta della bicicletta era probabilmente quello destro.
Subito dopo l'urto la IA PA si fermava e il conducente della bicicletta finiva sul cofano anteriore della macchina.
In riferimento al conducente della IA PA, la teste ha affermato che non gli sembrava fosse “italiano”.
Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa poiché, il Testimone_2 giorno dell'occorso incidente, si trovava nei pressi di una macelleria, oggi chiusa;
ha dichiarato di trovarsi dall'altro lato della strada rispetto all'incidente e di ricordare come il quel giorno, percorresse una via, verosimilmente chiamata via Gramsci, in Pt_1
direzione mare verso monte;
dietro di lui viaggiava la IA PA che svoltava a destra verso il Corso Garibaldi e colpiva la bicicletta del il quale prima finiva sul cofano Pt_1
della macchina e, successivamente, cadeva sul marciapiede.
Il teste ha precisato come la bicicletta non dovesse svoltare da alcuna parte, mentre la
IA PA a destra;
ha proseguito affermando che il conducente della bicicletta era rimasto a terra, lamentandosi per dolori vari ed aggiungendo che, fin tanto che rimaneva sul posto, non interveniva alcuna ambulanza.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ha Controparte_5
contestato l'attendibilità delle testimonianze acquisite in ragione della ritenuta contraddittorietà delle medesime (evidenziando le divergenze inerenti alla descrizione del conducente, alla dinamica dell'incidente nonché alla contraddittorietà interna della deposizione resa dalla teste . Testimone_1
In materia è utile richiamare affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone
al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti,
dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali
pagina 4 di 13 elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Il giudice deve impegnarsi in un'attenta comparazione delle dichiarazioni, basandosi su una serie di criteri sia soggettivi che oggettivi. Tra questi, spiccano:
- la qualità dei testimoni: la valutazione della personalità dei testimoni, del lavoro svolto, la conoscenza dei fatti possono fornire indicazioni preziose sulla loro affidabilità;
- la prossimità alle parti: il grado di vicinanza emotiva, familiare o di interesse nei confronti di chi è parte in causa può influenzare la percezione e la narrazione dei fatti;
- la coerenza intrinseca delle dichiarazioni: l'armonia e la logica interna del racconto testimoniale sono elementi chiave per valutarne la credibilità. Il testimone potrebbe contraddire sé stesso dinanzi alla stessa domanda formulata in modo diverso;
- la corrispondenza con altre prove: l'eventuale allineamento delle testimonianze con prove documentali o altri indizi può rafforzare o indebolire la fiducia nelle dichiarazioni dei testimoni.
Ancora la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare: “In materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a
determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non sussista un rapporto di causalità necessaria o
l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro” (Cass. civ. n.
10347/2016).
Nel caso di specie, le testimonianze rese confermano entrambe l'essenza del fatto storico, ossia il tamponamento dell'autovettura IA PA nei confronti della bicicletta condotta dal sig. più precisamente, se da un lato la testimonianza resa dalla teste Pt_1 risulta contraddittoria in alcuni punti, dall'altro lato occorre rimarcare Testimone_1 sia l'ampia distanza temporale tra la data dei fatti e la deposizione, sia come la medesima pagina 5 di 13 si fosse allontanata repentinamente dal luogo dell'incidente (“siccome mio figlio quando
c'è confusione si innervosisce, io me ne sono andata”).
Le testimonianze, in ogni caso, risultano congruenti circa il narrato sui caratteri essenziali del sinistro, ossia che l'autovettura IA PA, procedendo ad alta velocità e prendendo la curva in maniera più larga rispetto a quanto usuale per un conducente di media diligenza, tamponava la bicicletta condotta dal il quale cadeva in un primo Pt_1
momento sul cofano e, successivamente, sul marciapiede.
Per ciò che concerne la riferibilità dell'incidente al sig. , oltre Controparte_4
alla testimonianza del teste (che fornisce una descrizione del conducente Tes_2 dell'autovettura compatibile con quella del citato convenuto), viene in rilievo anche il modulo CAI, sottoscritto dal e dal Pt_1 CP_4
Avuto riguardo al valore probatorio del modulo CAI, si riporta quanto, di recente, ricostruito dai giudici di legittimità: “L'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La
presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo
scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a
carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto,
tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).
pagina 6 di 13 L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il
danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i
conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare.” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431).
Nel caso di specie, pur non venendo in rilievo un incidente tra veicoli a motore e, quindi, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 143 d.lgs. 209 del 7
settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private), limitata, sulla base di un'interpretazione letterale, ai soli incidenti tra veicoli a motore, si deve ritenere, in via analogica, che il medesimo valga come elemento indiziario, in quanto dotato dei requisiti di gravità e precisione.
La giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette come anche una sola presunzione possa venire posta a fondamento di responsabilità, purché dotata dei requisiti della gravità e precisione: afferma, difatti, la Suprema Corte di Cassazione che “L'art.
2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il
punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella
sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da
quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi” (Cass. civ. n. 2482/2019).
pagina 7 di 13 Nel caso di specie, il modulo CAI è sottoscritto dal sig. che ivi Controparte_4 ammette “tamponavo la bici, non avendola vista”. Lo stesso, peraltro, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale che gli era deferito, né ha addotto alcun tipo di impedimento.
Non costituendosi in giudizio, inoltre, ha rinunciato a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, di aver adottato tutte le cautele possibili nella situazione concreta in cui si trovava, al fine di evitare il verificarsi del sinistro.
Né elementi di prova in tal senso sono stati offerti dalla società di assicurazione.
Le descritte risultanze processuali complessivamente vagliate dimostrano, pertanto, la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, con conseguente responsabilità solidale dei convenuti.
3) Sui danni risarcibili.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza medico legale, sulla persona di
, effettuata dalla CTU dott.ssa Parte_1 Persona_1
Ad avviso dell'ausiliaria del Tribunale “Il sig. a seguito dell'incidente subito, Pt_1
ha riportato danni fisici che hanno comportato una prima fase di assoluta inabilità
(decubito obbligato a letto e ridotta mobilità) relativa al dolore post operatorio ed alla
riduzione della efficienza fisica e della propria autonomia che hanno compromesso anche la vita di relazione. La fase successiva è stata caratterizzata da inabilità relativa con lenta
ripresa funzionale, sino al raggiungimento di una situazione di stabilizzazione delle
condizioni cliniche e di ripresa della propria autonomia. Dopo un periodo di ricovero di
17 giorni durante il quale ha subito un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale,
il paziente è stato dimesso con indicazione a riposo assoluto per 30 gg, nei successivi 30 giorni è stato concesso il carico e la deambulazione con corsetto a 3 punti. Nel corso
della convalescenza il periziando ha mostrato un progressivo miglioramento clinico, seppur intervallato da sintomatologia parestesica agli arti inferiori e da episodi di
limitazione antalgica lombare, sino a riappropriarsi nelle fasi finali della convalescenza
pagina 8 di 13 della propria autonomia nello svolgimento delle attività attinenti la sfera quotidiana e la
vita di relazione. La malattia ha avuto una durata di 197 (centonovantasette) giorni.
-L'inabilità temporanea assoluta o totale al 100% è stimata in 47 giorni di cui 17 gg
di ricovero e 30 gg di assoluto riposo funzionale (acuzie post trauma, decubito supino
obbligato).
-L'inabilità temporanea parziale al 75% è stimata in 30 gg relativi alla ripresa del
carico e della deambulazione con uso di corsetto (iniziale ripresa funzionale).
-L'inabilità temporanea al 50% è stimata in 60 giorni (svezzamento progressivo da
corsetto)
-L'inabilità temporanea al 25% è stimata in 60 giorni (ripresa dell'autonomia gestionale e completo recupero funzionale e degli aspetti dinamico relazionali)” (pagg. 10
e 11 relazione CTU).
Inoltre, l'esperta riporta che “Le lesioni post traumatiche sofferte dal sign a Pt_1
seguito di incidente stradale occorso in data 28/07/2015, hanno determinato una inabilità temporanea ed una compromissione dell'integrità psicofisica globale. Sulla base delle tabelle di valutazione medico legale dell'invalidità permanente si configurano lesioni pari al 15%: -esiti di frattura del corpo vertebrale di D12 con residua cuneizzazione e con interessamento del muro posteriore” (pag. 12 CTU).
La consulente ha, altresì, ritenuto “la dinamica del trauma compatibile con la patologia sofferta dal paziente e documentata dagli accertamenti clinici e strumentali”
(pag. 10 relazione CTU) e non ha riscontrato “al momento del trauma alcuna menomazione o condizione patologia sistemica (fragilità ossea) preesistente concorrente all'incremento del danno causato dal trauma” (pag. 10 relazione CTU), di tal che deve ritenersi che “il pregresso grave politrauma” riportato in anamnesi nella relazione ospedaliera di dimissioni (fascicolo di parte attrice) non abbia avuto alcun rilievo sui postumi invalidanti accertati dal CTU.
Nei confronti dell'elaborato peritale non sono state presentate osservazioni.
pagina 9 di 13 Le conclusioni a cui è giunta l'esperta nominata dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui si ritiene che le stesse debbano essere poste a fondamento della decisione.
Viene in rilievo, per quanto esposto, un'invalidità c.d. macro-permanente e, nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trovano applicazione, in considerazione dell'epoca di verificazione del sinistro, le Tabelle di
Milano (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 12408/2011).
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di 54 anni (ovvero al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017 e Sentenza n. 10303 del 21/06/2012), gli spettano:
- il risarcimento del danno permanente all'integrità psicofisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina in € 35.407,00 in moneta attuale;
- il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 13.167,50. È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico temporaneo) per un giorno di inabilità temporanea assoluta è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = €
115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle 2024).
L'istante nell'atto introduttivo del giudizio ha incluso nella quantificazione proposta
“danno morale e personalizzazione”, senza offrire alcuna allegazione a supporto.
pagina 10 di 13 È indubbio, quindi, che nessun'altra somma sia dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, non può essere valutato e/o riconosciuto alcun incremento per sofferenza soggettiva ulteriore rispetto a quella compresa nel , né alcun aumento per la personalizzazione del danno poiché nell'atto di citazione non è contenuta alcuna specifica allegazione al riguardo.
Infine, spetta al danneggiato il risarcimento delle spese mediche sostenute e documentate, le quali sono state ritenute, dalla consulente tecnica d'ufficio, congrue e necessarie rispetto alle lesioni dal medesimo subite e al conseguente decorso post traumatico: “Gli esiti post traumatici del periziando hanno inevitabilmente richiesto
l'utilizzo di dispositivi medici (corsetto a tre punti, ecc.) e l'esecuzione di terapie ed accertamenti sia clinici che strumentali a cui il signor si è dovuto sottoporre per Pt_1 la gestione del periodo di malattia e per monitorare l'evoluzione della guarigione clinica
e radiologica della patologia di cui affetto. A tal proposito si ritengono congrue e necessarie le spese mediche occorse e documentate” (pag.12 relazione CTU); di conseguenza, al danneggiato spetta il risarcimento delle spese mediche sostenute pari ad €
1.242,00, somma che, in moneta attuale ed in via di ragionevole approssimazione, equivale ad € 1.510,00.
In definitiva, il danno complessivamente subito dal sig. ammonta Parte_1 dunque ad € 50.084,50 (48.574,50 + 1.510,00) in moneta attuale.
Sulle somme come sopra determinate vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
In applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015
della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano, al tasso pagina 11 di 13 legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (28 luglio 2015) e, successivamente, rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione.
4) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e - liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum – si pongono, in solido, a carico delle parti convenute soccombenti;
queste ultime dovranno eseguire il pagamento in favore dello
Stato (ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) poiché la parte vittoriosa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto emesso in corso di causa, si pongono a carico della società di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di per l'incidente Controparte_4 occorso all'attore in data 28/07/2015;
b) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali,, della somma complessiva di €
50.084,50, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolarsi, dal
28/07/2015 fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata;
c) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nelle misure di legge, disponendo che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato (ex art. 133 T.U. spese di giustizia).
pagina 12 di 13 d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico della società di assicurazione.
Reggio Calabria, 09/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot in tirocinio, dott. Giuseppe Monteleone
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 42/2020 R.G.,
promossa da
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mario Siviglia;
attore
contro
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
Co tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano. P.IVA_1
convenuta
, residente a[...]). Controparte_3
convenuta contumace
, nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_4
Cislago (Varese), via Cesare Battisti, 693.
convenuto contumace
pagina 1 di 13
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 14-15
gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Le domande ed eccezioni delle parti.
Con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2019 nei confronti della società
e rinotificato nei confronti di Controparte_5 CP_3
e , rispettivamente, in data 7.05.2021 e 3.01.2022,
[...] Controparte_4
conveniva in giudizio i menzionati convenuti al fine di dichiarare Parte_1
l'esclusiva responsabilità del sig. in relazione al sinistro verificatosi Controparte_4
in data 28/07/2015 e, conseguentemente, condannare i convenuti - in solido tra loro - al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro de quo, indicati e quantificati in complessivi
€ 138.306,00, oltre interessi legali e rivalutazione.
Secondo la prospettazione attorea, in data 28/07/2015, verso le ore 13:30, Pt_1
percorreva alla guida della sua bicicletta via Gramsci a Melito di Porto Salvo, direzione mare – monte e, giunto all'intersezione con via F. Turati, veniva colpito alla ruota posteriore dall'autovettura IA PA, targata BE960ZB, di proprietà di CP_3
e condotta da più precisamente, l'autovettura
[...] Controparte_4
medesima, nel tentativo di svoltare a destra, colpiva la ruota posteriore della bicicletta condotta dal sig. il quale cadeva sul marciapiede. Pt_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società di assicurazione, contestando la dinamica del sinistro e l'esistenza del nesso di causalità con le lesioni subite da parte attrice e concludendo per il rigetto della domanda attrice.
pagina 2 di 13 La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali;
veniva, altresì, disposta
CTU medico-legale sulla persona del danneggiato, effettuata dalla Dott.ssa Persona_1
[...]
Con ordinanza depositata in data 11.03.2025 il giudice riservava la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2) Sulla dinamica del sinistro.
Come noto, per costante giurisprudenza, la responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie viene presunta e, ciò, sulla base del disposto di cui all'art. 2054, 1° comma c.c.; tuttavia, la stessa può essere esclusa allorché l'investitore fornisca la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e nei casi in cui risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era nessuna possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente.
Afferma, difatti, la Suprema Corte di Cassazione che “La norma (di cui all'art. 2054,
1° comma c.c.) va, infatti, interpretata nel senso che pone una presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (ex multis, Cassazione civile sez. III,
15/11/2016 n.23214).
Alla luce di tale principio di diritto devono esaminarsi le emergenze istruttorie.
La teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_1 quanto, proprio all'ora dell'occorso incidente, indicata verso le 13:30 del 28 luglio, la medesima si trovava a passeggiare sul corso in ragione della necessità di portare suo figlio disabile a fare una passeggiata.
La teste ha narrato che, mentre percorreva via Gramsci, in direzione monte-mare, dovendo girare a destra per portare suo figlio sul corso, si ritrovava davanti la IA PA
che percorreva la direzione opposta, ad alta velocità e che, nell'atto di girare a sinistra, prendendo la curva un po' più larga, urtava una bicicletta;
il ciclista veniva colpito dalla parte anteriore della macchina, lato conducente.
pagina 3 di 13 La teste successivamente ha chiarito che il lato di svolta della bicicletta era probabilmente quello destro.
Subito dopo l'urto la IA PA si fermava e il conducente della bicicletta finiva sul cofano anteriore della macchina.
In riferimento al conducente della IA PA, la teste ha affermato che non gli sembrava fosse “italiano”.
Il teste ha riferito di essere a conoscenza dei fatti di causa poiché, il Testimone_2 giorno dell'occorso incidente, si trovava nei pressi di una macelleria, oggi chiusa;
ha dichiarato di trovarsi dall'altro lato della strada rispetto all'incidente e di ricordare come il quel giorno, percorresse una via, verosimilmente chiamata via Gramsci, in Pt_1
direzione mare verso monte;
dietro di lui viaggiava la IA PA che svoltava a destra verso il Corso Garibaldi e colpiva la bicicletta del il quale prima finiva sul cofano Pt_1
della macchina e, successivamente, cadeva sul marciapiede.
Il teste ha precisato come la bicicletta non dovesse svoltare da alcuna parte, mentre la
IA PA a destra;
ha proseguito affermando che il conducente della bicicletta era rimasto a terra, lamentandosi per dolori vari ed aggiungendo che, fin tanto che rimaneva sul posto, non interveniva alcuna ambulanza.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ha Controparte_5
contestato l'attendibilità delle testimonianze acquisite in ragione della ritenuta contraddittorietà delle medesime (evidenziando le divergenze inerenti alla descrizione del conducente, alla dinamica dell'incidente nonché alla contraddittorietà interna della deposizione resa dalla teste . Testimone_1
In materia è utile richiamare affermato dalla Corte di Cassazione “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone
al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti,
dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali
pagina 4 di 13 elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe”
(Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
Il giudice deve impegnarsi in un'attenta comparazione delle dichiarazioni, basandosi su una serie di criteri sia soggettivi che oggettivi. Tra questi, spiccano:
- la qualità dei testimoni: la valutazione della personalità dei testimoni, del lavoro svolto, la conoscenza dei fatti possono fornire indicazioni preziose sulla loro affidabilità;
- la prossimità alle parti: il grado di vicinanza emotiva, familiare o di interesse nei confronti di chi è parte in causa può influenzare la percezione e la narrazione dei fatti;
- la coerenza intrinseca delle dichiarazioni: l'armonia e la logica interna del racconto testimoniale sono elementi chiave per valutarne la credibilità. Il testimone potrebbe contraddire sé stesso dinanzi alla stessa domanda formulata in modo diverso;
- la corrispondenza con altre prove: l'eventuale allineamento delle testimonianze con prove documentali o altri indizi può rafforzare o indebolire la fiducia nelle dichiarazioni dei testimoni.
Ancora la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare: “In materia di prova testimoniale, la deposizione può essere ritenuta attendibile anche limitatamente a
determinati contenuti, a condizione che, tra la parte del narrato ritenuta inattendibile ed il resto ritenuto meritevole di credito, non sussista un rapporto di causalità necessaria o
l'una non costituisca un imprescindibile antecedente logico dell'altro” (Cass. civ. n.
10347/2016).
Nel caso di specie, le testimonianze rese confermano entrambe l'essenza del fatto storico, ossia il tamponamento dell'autovettura IA PA nei confronti della bicicletta condotta dal sig. più precisamente, se da un lato la testimonianza resa dalla teste Pt_1 risulta contraddittoria in alcuni punti, dall'altro lato occorre rimarcare Testimone_1 sia l'ampia distanza temporale tra la data dei fatti e la deposizione, sia come la medesima pagina 5 di 13 si fosse allontanata repentinamente dal luogo dell'incidente (“siccome mio figlio quando
c'è confusione si innervosisce, io me ne sono andata”).
Le testimonianze, in ogni caso, risultano congruenti circa il narrato sui caratteri essenziali del sinistro, ossia che l'autovettura IA PA, procedendo ad alta velocità e prendendo la curva in maniera più larga rispetto a quanto usuale per un conducente di media diligenza, tamponava la bicicletta condotta dal il quale cadeva in un primo Pt_1
momento sul cofano e, successivamente, sul marciapiede.
Per ciò che concerne la riferibilità dell'incidente al sig. , oltre Controparte_4
alla testimonianza del teste (che fornisce una descrizione del conducente Tes_2 dell'autovettura compatibile con quella del citato convenuto), viene in rilievo anche il modulo CAI, sottoscritto dal e dal Pt_1 CP_4
Avuto riguardo al valore probatorio del modulo CAI, si riporta quanto, di recente, ricostruito dai giudici di legittimità: “L'art. 143, comma 2, del D.Lgs. n. 209 del 2005 è chiaro nell'affermare che la C.A.I. sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Non si tratta, in proposito, di una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. La
presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo
scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a
carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto,
tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato, come invece l'impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame (v. in argomento, tra le altre, l'ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29146).
pagina 6 di 13 L'affermazione sul valore confessorio della C.A.I. come atto liberamente apprezzabile dal giudice in quanto confessione proveniente da un litisconsorte necessario si iscrive, quindi, nel contesto particolare di quella decisione, intesa a chiarire l'impossibilità di un esito decisorio diverso per la domanda rivolta contro l'assicuratore e contro il
danneggiante. Ne consegue che il principio del libero apprezzamento non è in contrasto con le suindicate norme di legge che conferiscono al modello C.A.I., firmato da entrambi i
conducenti, il valore di una presunzione iuris tantum che l'assicuratore è ammesso a superare.” (Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431).
Nel caso di specie, pur non venendo in rilievo un incidente tra veicoli a motore e, quindi, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 143 d.lgs. 209 del 7
settembre 2005 (Codice delle assicurazioni private), limitata, sulla base di un'interpretazione letterale, ai soli incidenti tra veicoli a motore, si deve ritenere, in via analogica, che il medesimo valga come elemento indiziario, in quanto dotato dei requisiti di gravità e precisione.
La giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette come anche una sola presunzione possa venire posta a fondamento di responsabilità, purché dotata dei requisiti della gravità e precisione: afferma, difatti, la Suprema Corte di Cassazione che “L'art.
2729 c.c. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto (indizio) che costituisce il
punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella
sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da
quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza, dovendosi tuttavia precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi” (Cass. civ. n. 2482/2019).
pagina 7 di 13 Nel caso di specie, il modulo CAI è sottoscritto dal sig. che ivi Controparte_4 ammette “tamponavo la bici, non avendola vista”. Lo stesso, peraltro, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale che gli era deferito, né ha addotto alcun tipo di impedimento.
Non costituendosi in giudizio, inoltre, ha rinunciato a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quindi, di aver adottato tutte le cautele possibili nella situazione concreta in cui si trovava, al fine di evitare il verificarsi del sinistro.
Né elementi di prova in tal senso sono stati offerti dalla società di assicurazione.
Le descritte risultanze processuali complessivamente vagliate dimostrano, pertanto, la verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, con conseguente responsabilità solidale dei convenuti.
3) Sui danni risarcibili.
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza medico legale, sulla persona di
, effettuata dalla CTU dott.ssa Parte_1 Persona_1
Ad avviso dell'ausiliaria del Tribunale “Il sig. a seguito dell'incidente subito, Pt_1
ha riportato danni fisici che hanno comportato una prima fase di assoluta inabilità
(decubito obbligato a letto e ridotta mobilità) relativa al dolore post operatorio ed alla
riduzione della efficienza fisica e della propria autonomia che hanno compromesso anche la vita di relazione. La fase successiva è stata caratterizzata da inabilità relativa con lenta
ripresa funzionale, sino al raggiungimento di una situazione di stabilizzazione delle
condizioni cliniche e di ripresa della propria autonomia. Dopo un periodo di ricovero di
17 giorni durante il quale ha subito un intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale,
il paziente è stato dimesso con indicazione a riposo assoluto per 30 gg, nei successivi 30 giorni è stato concesso il carico e la deambulazione con corsetto a 3 punti. Nel corso
della convalescenza il periziando ha mostrato un progressivo miglioramento clinico, seppur intervallato da sintomatologia parestesica agli arti inferiori e da episodi di
limitazione antalgica lombare, sino a riappropriarsi nelle fasi finali della convalescenza
pagina 8 di 13 della propria autonomia nello svolgimento delle attività attinenti la sfera quotidiana e la
vita di relazione. La malattia ha avuto una durata di 197 (centonovantasette) giorni.
-L'inabilità temporanea assoluta o totale al 100% è stimata in 47 giorni di cui 17 gg
di ricovero e 30 gg di assoluto riposo funzionale (acuzie post trauma, decubito supino
obbligato).
-L'inabilità temporanea parziale al 75% è stimata in 30 gg relativi alla ripresa del
carico e della deambulazione con uso di corsetto (iniziale ripresa funzionale).
-L'inabilità temporanea al 50% è stimata in 60 giorni (svezzamento progressivo da
corsetto)
-L'inabilità temporanea al 25% è stimata in 60 giorni (ripresa dell'autonomia gestionale e completo recupero funzionale e degli aspetti dinamico relazionali)” (pagg. 10
e 11 relazione CTU).
Inoltre, l'esperta riporta che “Le lesioni post traumatiche sofferte dal sign a Pt_1
seguito di incidente stradale occorso in data 28/07/2015, hanno determinato una inabilità temporanea ed una compromissione dell'integrità psicofisica globale. Sulla base delle tabelle di valutazione medico legale dell'invalidità permanente si configurano lesioni pari al 15%: -esiti di frattura del corpo vertebrale di D12 con residua cuneizzazione e con interessamento del muro posteriore” (pag. 12 CTU).
La consulente ha, altresì, ritenuto “la dinamica del trauma compatibile con la patologia sofferta dal paziente e documentata dagli accertamenti clinici e strumentali”
(pag. 10 relazione CTU) e non ha riscontrato “al momento del trauma alcuna menomazione o condizione patologia sistemica (fragilità ossea) preesistente concorrente all'incremento del danno causato dal trauma” (pag. 10 relazione CTU), di tal che deve ritenersi che “il pregresso grave politrauma” riportato in anamnesi nella relazione ospedaliera di dimissioni (fascicolo di parte attrice) non abbia avuto alcun rilievo sui postumi invalidanti accertati dal CTU.
Nei confronti dell'elaborato peritale non sono state presentate osservazioni.
pagina 9 di 13 Le conclusioni a cui è giunta l'esperta nominata dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico, per cui si ritiene che le stesse debbano essere poste a fondamento della decisione.
Viene in rilievo, per quanto esposto, un'invalidità c.d. macro-permanente e, nella liquidazione della somma da attribuire al danneggiato per il danno biologico, trovano applicazione, in considerazione dell'epoca di verificazione del sinistro, le Tabelle di
Milano (2024). Esse, difatti, “costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e sono idonee ad uniformare la misura del risarcimento del danno alla persona sul territorio nazionale (cfr. ex multis Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza n. 25485/2016; Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 12408/2011).
Ciò posto, poiché al momento del consolidarsi del danno biologico il danneggiato aveva un'età di 54 anni (ovvero al momento di cessazione dell'invalidità temporanea;
v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3121 del 07/02/2017 e Sentenza n. 10303 del 21/06/2012), gli spettano:
- il risarcimento del danno permanente all'integrità psicofisica che, sulla base del criterio innanzi indicato, si determina in € 35.407,00 in moneta attuale;
- il risarcimento del danno biologico temporaneo che si liquida, per ciascun giorno di inabilità assoluta, in € 115,00 e, per ciascun giorno di inabilità temporanea inferiore al
100%, in misura proporzionalmente ridotta, per un totale di € 13.167,50. È utile aggiungere che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale (biologico temporaneo) per un giorno di inabilità temporanea assoluta è comprensivo sia della componente per danno biologico/dinamico-relazionale, sia della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media ragionevolmente presumibile (€ 84,00 + € 31,00 = €
115,00; confronta introduzione alle cc.dd. Tabelle 2024).
L'istante nell'atto introduttivo del giudizio ha incluso nella quantificazione proposta
“danno morale e personalizzazione”, senza offrire alcuna allegazione a supporto.
pagina 10 di 13 È indubbio, quindi, che nessun'altra somma sia dovuta a titolo di danno non patrimoniale.
In particolare, non può essere valutato e/o riconosciuto alcun incremento per sofferenza soggettiva ulteriore rispetto a quella compresa nel , né alcun aumento per la personalizzazione del danno poiché nell'atto di citazione non è contenuta alcuna specifica allegazione al riguardo.
Infine, spetta al danneggiato il risarcimento delle spese mediche sostenute e documentate, le quali sono state ritenute, dalla consulente tecnica d'ufficio, congrue e necessarie rispetto alle lesioni dal medesimo subite e al conseguente decorso post traumatico: “Gli esiti post traumatici del periziando hanno inevitabilmente richiesto
l'utilizzo di dispositivi medici (corsetto a tre punti, ecc.) e l'esecuzione di terapie ed accertamenti sia clinici che strumentali a cui il signor si è dovuto sottoporre per Pt_1 la gestione del periodo di malattia e per monitorare l'evoluzione della guarigione clinica
e radiologica della patologia di cui affetto. A tal proposito si ritengono congrue e necessarie le spese mediche occorse e documentate” (pag.12 relazione CTU); di conseguenza, al danneggiato spetta il risarcimento delle spese mediche sostenute pari ad €
1.242,00, somma che, in moneta attuale ed in via di ragionevole approssimazione, equivale ad € 1.510,00.
In definitiva, il danno complessivamente subito dal sig. ammonta Parte_1 dunque ad € 50.084,50 (48.574,50 + 1.510,00) in moneta attuale.
Sulle somme come sopra determinate vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
In applicazione dei principi sanciti da Cass., sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712 e del criterio di calcolo applicato dalla locale Corte di Appello (ex multis, sentenza n. 118/2015
della Corte di Appello di Reggio Calabria) gli interessi compensativi si calcolano, al tasso pagina 11 di 13 legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (28 luglio 2015) e, successivamente, rivalutata anno per anno fino alla data della odierna decisione.
4) Sulle spese del giudizio.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità e - liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum – si pongono, in solido, a carico delle parti convenute soccombenti;
queste ultime dovranno eseguire il pagamento in favore dello
Stato (ex art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) poiché la parte vittoriosa risulta ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto emesso in corso di causa, si pongono a carico della società di assicurazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la responsabilità esclusiva di per l'incidente Controparte_4 occorso all'attore in data 28/07/2015;
b) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali,, della somma complessiva di €
50.084,50, già rivalutata alla data odierna, oltre interessi legali da calcolarsi, dal
28/07/2015 fino al soddisfo, sulla somma devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata;
c) condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.200,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, se ed in quanto dovute nelle misure di legge, disponendo che il pagamento delle spese processuali sia eseguito in favore dello Stato (ex art. 133 T.U. spese di giustizia).
pagina 12 di 13 d) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa, a carico della società di assicurazione.
Reggio Calabria, 09/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del mot in tirocinio, dott. Giuseppe Monteleone
pagina 13 di 13