Sentenza 7 aprile 2022
Massime • 1
La responsabilità per "mala gestio" dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex art. 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale; la responsabilità per "mala gestio" c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici "petitum" e "causa petendi", postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la "mala gestio", sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso "petitum" e "causa petendi".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/04/2022, n. 11319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11319 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |