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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15625/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA presso cui hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o
[...] Parte_4 in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 12.12.2024 parti ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da disturbo “neuro cognitivo maggiore Controparte_1 ed espressione prevalentemente e con disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Certificato AOU Città della Salute e della Scienza di Torino del 3.08.2024,
20.12.2021, 2.09.2021, 15.06.2021).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse Controparte_1 ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi
pagina 2 di 3 alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda , l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il [...] e residente a Controparte_1
Torino, via Torrazza Piemonte 5/B;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15625/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. PRIZZI BRUNA FRANCA presso cui hanno eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per le parti ricorrenti
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Nulla oppone.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/09/2024, , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o
[...] Parte_4 in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda, ed all'esito, nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 12.12.2024 parti ricorrenti depositavano note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetta da disturbo “neuro cognitivo maggiore Controparte_1 ed espressione prevalentemente e con disturbi comportamentali”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Certificato AOU Città della Salute e della Scienza di Torino del 3.08.2024,
20.12.2021, 2.09.2021, 15.06.2021).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse Controparte_1 ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi
pagina 2 di 3 alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda , l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nata a [...], il [...] e residente a Controparte_1
Torino, via Torrazza Piemonte 5/B;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3