Articolo 2 della Legge 9 agosto 1954, n. 652
Articolo 1
Versione
2 settembre 1954
Art. 2.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si fara' fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 "Pensioni ordinarie" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Entrata in vigore il 2 settembre 1954