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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/11/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa BR Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1997/2023 promossa da:
(Piva: ) con il patrocinio degli Avv.ti CARLO ANNUNZIATA e Parte_1 P.IVA_1
OB NI NA e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Salerno, Via
NC NZ n. 38
-ATTORE OPPONENTE-
contro
(Piva: ) con il patrocinio degli Avv.ti ELIA ON e CP_1 P.IVA_2
UE ON e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Pesaro, Corso XI
Settembre n. 129
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: Altri contratti atipici - Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni, depositate telematicamente in data 8.07.2025, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui per comodità si riportano: A. IN VIA ISTRUTTORIA: revocare/modificare l'ordinanza istruttoria del 21.11.2024 (e, quindi, i provvedimenti del 22.1.2025, del 28.5.2025 e del 24.6.2025) nella parte in cui l'intestata Autorità, nell'ammettere l'interrogatorio formale e la prova testi articolata dall'opponente, escludeva i “… capp: a), c), d), e) f), h), i) j), k) perché verificabili documentalmente, b) perché valutativo (decideva),
m) nella seconda parte perché valutativa (stimava..), o) nell'ultima parte, valutativa (assicurava la disponibilità..) …” e limitava “… i testi delle parti a massimo 2 per capitolo …” e, per l'effetto:
i. ammettere tutti i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. epurati di eventuali valutazioni nonché ammettere l'audizione, su tutti i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., quale testimone il legale rappresentante p.t. di IT S.r.L.
Signor ; Testimone_1
ii. come già richiesto all'udienza del 28.5.2025 e del 18.6.2025, disporre CTU con mandato all'Ausiliario di rispondere ai seguenti quesiti: - accertare se l'opposta ha realizzato le attività progettuali e i servizi a canone nonché le prestazioni riconducibili ai cd. altri servizi di cui al contratto inter partes, di cui al progetto trasmesso da a il 4.11.2022 Controparte_1 Parte_1
e di cui al cronoprogramma trasmesso da a in data 15.11.22 Controparte_1 Parte_1 verificandone altresì la conformità rispetto a quanto convenuto;
- quantificare il tempo in ore per il compimento delle attività, dei servizi a canone e delle prestazioni riconducibili ai cd. altri servizi effettivamente svolte dall'opposta; in ogni caso:
B. IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
i. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art.13 del contratto inter partes, l'incompetenza per territorio ex artt. 19 e 20 c.p.c. nonché ex art. 1182 co. 4° c.c. del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 - R.G. n. 1420/2023 essendo competente in via esclusiva a decidere la domanda monitoria il Tribunale di Lecco o alternativamente il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ii. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 D.L. n. 132/2014, l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da e, per l'effetto, annullare e revocare o, comunque, Controparte_1 dichiarare nullo, illegittimo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n.
491/2023 - R.G. n. 1420/2023;
C. NEL MERITO:
i. in via principale e per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di alle obbligazioni su di essa gravanti Controparte_1 in virtù del contratto inter partes e, per l'effetto: - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c. la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i titoli di cui all'istanza di Parte_1 Controparte_1 ingiunzione e, quindi, annullare e revocare o, comunque, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, infondato sia in fatto sia in diritto il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 - R.G. n.
1420/2023;
ii. in via subordinata e per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di alle obbligazioni su di essa gravanti Controparte_1 in virtù del contratto inter partes e, per l'effetto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i titoli di cui Parte_1 Controparte_1 all'istanza di ingiunzione e, quindi, annullare e revocare o, comunque, dichiarare nullo, illegittimo
e, comunque, infondato sia in fatto sia in diritto il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 -
R.G. n. 1420/2023;
D. IN OGNI CASO, condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, cnpa ed iva.”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da atto depositato telematicamente il 2.07.2025, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, contrariis reiectis,
In via principale
- Rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
In subordine
- Condannare comunque la società in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 sede legale in (23887) AT LG (LC) Via al Lavatoio n. 1 P. Iva al pagamento P.IVA_1 dell'importo di € 40.260,00 oltre interessi nella misura prevista dal D.lgs 231/02 dai termini di pagamento previsti nelle singole fatture al saldo effettivo, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di esborsi e compensi”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23.10.2023 la società
[...] proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 491/2023 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale nel procedimento R.G. n. 1420/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 40.260,00 oltre interessi CP_1 come da domanda e spese di procedura come liquidate.
In particolare, parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del giudice adito: deduceva, al riguardo, l'invalidità dell'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti (che stabiliva quale Foro competente quello di Pesaro), posto che tale clausola non veniva specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.; indicava, quindi, quale giudice competente il
Tribunale di Lecco (nel cui circondario si trova la sede legale della società opponente) o, alternativamente, del Tribunale di Salerno (nel cui circondario vi è sede operativa della stessa), in applicazione del criterio generale ex art. 19 c.p.c. Al riguardo, deduceva la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1182 c.c. terzo comma, deducendo che il credito oggetto di causa non fosse né certo né liquido.
Sempre in via preliminare, veniva eccepita, inoltre, l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione dell'art. 3 Dl 132/2014, non avendo invitato a stipulare una CP_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito, l'opponente deduceva di non aver mai ricevuto le prestazioni da nella qualità CP_1
e quantità descritte nel ricorso monitorio, evidenziando come l'opposta non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento dei servizi prestati in favore della ovvero, in particolare, Parte_1 del contenuto e del prezzo degli stessi, rendendo, così, illegittima l'ingiunzione di pagamento concessa alla stessa.
In via subordinata, deduceva come la non svolgeva in favore della attività CP_1 Parte_1 progettuali e servizi contrattualmente previsti e che, successivamente alla comunicazione di risoluzione del contratto del 23.05.2023, non assicurava la disponibilità del monte ore stabilito, ciò delineando un grave inadempimento della stessa: chiedeva, quindi, la dichiarazione di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. e che nulla fosse dovuto da all'opposta. Parte_1
L'opponente, infine, a fronte delle dedotte inadempienze di avanzava eccezione di CP_1 inadempimento ex art. 1460 c.c.
In data 27.03.2024 si costituiva l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e nel merito, il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto opposto e, in via di subordine, la condanna di al pagamento di € Pt_1
40.260,00 oltre interessi.
In particolare, in punto alla competenza del Tribunale adito, l'opposta deduceva la piena applicabilità della clausola di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto dalle parti;
deduceva, ad ogni modo, l'applicabilità del criterio del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. ed art. 1182 terzo comma c.c., essendo liquido il credito di cui è causa.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, stante quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 DL 132/2014 e considerata, ad ogni modo, la possibilità di attuarla eventualmente anche in corso di giudizio.
Nel merito, l'opposta deduceva come non vi sia stato alcun inadempimento da parte di CP_1
e che, ad ogni modo, le doglianze sul punto di parte opponente sarebbero comunque irrilevanti in relazione al pagamento del servizio, contrattualmente stabilito, del cd “monte ore”, di cui alla fattura azionata nel monitorio.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., si teneva udienza di prima comparizione parti in data 3.07.2024 e, con successiva ordinanza del 6.07.2024, veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, con rinvio all'udienza del 20.11.2024 per tentativo di conciliazione e per eventuale decisione istruttoria. Sciolta la riserva presa all'esito di detta udienza, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.11.2024 si ammettevano le prove orali richieste dalle parti. La causa veniva, quindi, istruita mediante escussione testi ed interrogatorio formale.
Con successiva ordinanza del 25.06.2025, venivano respinte le istanze sollevate dall'opponente in punto alla modifica dell'ordinanza istruttoria del 21.11.2024 e del precedente provvedimento del
22.01.2025 (reso in sede di udienza) e si rinviava la causa all'udienza cartolare dell'8.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c. e con termine sino a 2 gg. prima per note di trattazione scritta. Depositate dalle parti note di trattazione scritta per tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alle istanze istruttorie avanzate e reiterate dall'opponente, si conferma quanto disposto con ordinanza del 25.06.2025, a cui integralmente ci si riporta.
Si conferma, altresì, quanto disposto con ordinanza del 5.07.2024 (depositata il 6.07.2024) in relazione alle eccezioni sollevate in via preliminare dall'opponente.
Si ribadisce, dunque, come sia da disattendere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Lecco o, alternativamente, del Tribunale di Salerno.
La clausola di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti è stata, infatti, oggetto di doppia sottoscrizione da parte della contraente Parte_1
Nello specifico, la sottoscrizione è stata apposta in calce ad un richiamo operato non a tutte le clausole contrattuali (rimanendo escluse dalla doppia sottoscrizione le clausole di cui ai numeri 1 – 2 – 3, come peraltro dedotto dalla stessa opponente). Inoltre, in aggiunta al richiamo numerico delle singole clausole, si evidenzia come vi sia, nel caso di specie, un'indicazione, seppure sintetica, del contenuto delle clausole medesime.
Si ritiene, pertanto, rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c. (si confronti al riguardo
Cass. Ord. n. n. 4126/2024; Ord. n. 17939/2018).
Ad ogni modo, è comunque da disattendere quanto rilevato da parte opponente circa l'impossibilità, nel caso di specie, di applicare il criterio del foro alternativo di cui all'art. 1182 terzo comma c.c..
Nel caso di specie, la domanda si sostanzia nella richiesta di pagamento di una determinata somma di denaro che risulta dal contratto stipulato tra e alla voce “Altri servizi – Monte CP_1 Pt_1 ore”. Pertanto, la somma di denaro richiesta in monitorio è da ritenersi liquida, essendo indicata la somma precisa ed il contratto in base a cui tale somma viene richiesta.
Al riguardo: “L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza” (Cass. Civile Ord. n. 1387 del 15/01/2024); ed ancora, più nello specifico: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente
"ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o
l'ammontare” (Cass. Civile Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021).
Da disattendere, altresì, l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
A mente dell'art.
3.3 della L. 162/2014, infatti, i procedimenti per ingiunzione non rientrano tra quelli per i quali l'avvio della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità.
Posto quanto sopra, l'opposizione proposta da è da rigettare. Parte_1
A fondamento della richiesta monitoria, la depositava contratto sottoscritto con CP_1 [...] del 18.11.2022, contratto non oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente. Parte_1
La fattura n. FV23000920 del 18.04.2023, azionata nel monitorio, è relativa a “addebito monte ore da 600 ore” di cui al menzionato contratto.
Per ciò che qui rileva, dalla lettura dello stesso emerge che: -il monte ore non ha scadenza temporale ed agisce con logica “a consumo”, terminando quando le ore pre-acquistate si esauriscono (art. 4.1);
-la fatturazione del monte ore avviene per l'intero importo all'attivazione del servizio, che non è revocabile e non sono previste forme di rimborso e gli importi già fatturati sono comunque dovuti dal committente (art. 5.2);
-la fatturazione ore è prevista, come da annotazione integrativa al contratto, al 31.12.2022 con Pt_2 pagamento mediante bonifico a 30 gg dalla fattura (art. 14.1 punto 3).
Considerato quanto sopra, la fattura azionata nel monitorio risulta emessa in conformità a quanto stabilito nel contratto.
Di contro, non paiono rilevanti né debitamente provate le doglianze di parte opponente.
In particolare, risulta del tutto inconferente quanto dedotto dall'opponente circa la quantificazione delle ore effettivamente utilizzate del monte ore e sulla conseguente decurtazione del valore delle stesse dall'ammontare della somma ingiunta.
Come emerge dal contratto, le cui parti rilevanti si sono già evidenziate sopra, la fatturazione del servizio denominato monte ore avviene “per l'intero importo” ed il servizio stesso agisce con “logica
a consumo, terminando quando le ore pre-acquistate si esauriscono”.
Di contro, non emerge dal testo contrattuale (né da ulteriori documenti versati in atti) la possibilità di un pagamento scorporato delle effettive ore utilizzate del monte ore (pre-acquistato), né è indicato il prezzo per una singola ora.
Parimenti, non trova pregio quanto dedotto da parte opponente circa la non debenza di quanto richiesto da per l'attività svolta nei mesi di giugno e luglio 2023, pari alla complessiva CP_1 somma di € 26.841,34, posto che a far data dal 23.05.2023 il contratto era da intendersi cessato, come da comunicazione via pec di cui al doc. 3 di parte opponente.
Al riguardo, come già rilevato sopra ed emergente dal testo contrattuale, si evidenzia che il monte ore
è un servizio offerto in modo unitario che viene pre-acquistato rispetto all'effettivo utilizzo delle ore in esso indicate e la cui fatturazione, conseguentemente, è relativa al servizio così considerato.
La fattura azionata è, dunque, relativa a quel servizio, risultando a ciò irrilevanti le scadenze dei pagamenti ivi indicati (ed a cui fa impropriamente riferimento parte opponente) di giugno e luglio.
Inoltre, la fattura di cui al monitorio è del 18.04.2023. Come si legge dal contratto, “gli importi già fatturati saranno comunque dovuti dal Committente, qualunque sia il lasso di tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e l'eventuale recesso” (art. 5 del contratto).
Dunque, del tutto irrilevante risulta, al riguardo, l'avvenuta cessazione del rapporto avutasi a maggio
2023, considerato che trattasi di un servizio che, come contrattualmente previsto, una volta acquistato può essere fruito fino ad esaurimento delle ore di cui al monte ore concordato. Tale ultima circostanza risulta, peraltro, confermata dai testi (escusso all'udienza del 22.01.2025) e (ud. Tes_2 Tes_3 del 28.05.2025).
Risulta, inoltre, smentito documentalmente quanto dedotto dall'opponente circa la mancata messa a disposizione del monte ore da parte di in favore di successivamente al CP_1 Parte_1
23.05.2023: si consideri, sul punto, quanto emergente dalla comunicazione dell'11.07.2023
(conversazione di cui al n. 9 del doc. 3 di parte opponente), che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, in cui offre esplicitamente la propria disponibilità all'utilizzo del monte ore CP_1 per ulteriori servizi. Messa a disposizione che è stata confermata anche in sede di escussione testi: si veda quanto dichiarato dal teste in risposta al capitolo c di parte opposta (“...io, anche dopo Tes_2 maggio 2023, ero a supporto del cliente per ogni richiesta di consulenza, ma non mi è stata richiesta alcuna attività”).
Sotto altro aspetto, non pare rilevante quanto dedotto da parte opponente circa gli asseriti inadempimenti da parte di CP_1
Si rileva, in primis, come nei documenti in atti non si rinvengono puntuali contestazioni di Parte_1 sull'operato di Non si rinvengono, neppure, specifiche rimostranze circa ritardi
[...] CP_1 nell'adempimento. In particolare, le asserite doglianze non emergono dalla copiosa corrispondenza avutasi tra e versata in atti dalle parti. Pt_1 CP_1
La stessa comunicazione di cessazione del contratto del 23.05.2023 non contiene alcuna specifica contestazione all'attività svolta dall'opposta.
Invero, quanto emerge dagli atti è che si sia effettivamente compiuto un continuo scambio di aggiornamenti tra le parti sull'attività svolta ed una pianificazione sull'attività da svolgere ed il lavoro da compiersi. Pianificazione, peraltro, oggetto di esplicita approvazione da parte della Parte_1 come da mail del 4.04.2023, con cui la dava il proprio consenso alla presa in carico del sito Pt_1 da parte della scalando dal Monte ore attivo un totale di ore previsto da 75 a 84 (docc. 6 e CP_1
7 di cui alla memoria di parte opposta).
L'attività di cui allo scambio di mail è stata, inoltre, confermata dai testi di parte opposta e, relativamente all'effettuazione di un PowerPoint ed un progetto grafico di un pieghevole, anche dal teste di parte opponente (ud. 28.05.2025). Tes_4
Di contro, le prove testimoniali non hanno sopperito alle rilevate carenze probatorie in punto delle asserite inadempienze di CP_1
Il teste di parte opponente, , sentito all'udienza del 22.01.2025, nulla riferisce di Testimone_5 rilevante sulla questione che qui ci occupa. In particolare: viene fatto riferimento alle attività di cui al primo step della proposta d'ordine (e dunque non specificamente relative alla voce monte ore); vengono in rilievo rapporti tra la e la IT (società terza rispetto alla presente causa, il CP_1 cui coinvolgimento in tale sede non è rilevante); le dichiarazioni risultano generiche e non specificatamente riferite all'utilizzo del monte ore;
quanto, infine, dichiarato in risposta al capitolo m della memoria di parte opponente risulta in contrasto con quanto risultante documentalmente (si vedano i docc. 6 e 7 della memoria istruttoria di parte opposta, già citati sopra).
Dalle dichiarazioni del teste di parte opponente (escusso all'udienza del Testimone_6
28.05.2025) emerge che “l'assistenza nella fase progettuale c'è stata”; non emerge, invero, nulla di rilevante sul monte ore (di cui il teste non ha saputo riferire); altre dichiarazioni sono, invece, riferite ad attività altre rispetto a quelle oggetto di fatturazione.
Tanto premesso, deve ritenersi assolto da parte dell'opposta l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in via monitoria.
Di contro, l'opponente non ha fornito in giudizio prove idonee a dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi/estintivi del credito vantato dall'ingiungente.
Né dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso alcun elemento a sostegno delle doglianze avanzate dall'opponente.
Non meritano, pertanto, accoglimento le domande spiegate da sia in via principale che Parte_1 in via di subordine, non essendo stato provato l'asserito inadempimento della CP_1 nell'esecuzione dell'opera di cui al contratto sottoscritto tra le parti ed in relazione alla fattura azionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa BR Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 491/2023 emesso nella causa RG 1420/2023;
condanna a rifondere in favore di le spese di lite della presente procedura Parte_1 CP_1 che liquida complessivamente in € 7616,00 di cui € 1701,00 per la fase di studio,1204,00 euro per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen.
Così deciso in data 7.11.25 Il Giudice
Dott.ssa BR Carbini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa BR Carbini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 1997/2023 promossa da:
(Piva: ) con il patrocinio degli Avv.ti CARLO ANNUNZIATA e Parte_1 P.IVA_1
OB NI NA e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Salerno, Via
NC NZ n. 38
-ATTORE OPPONENTE-
contro
(Piva: ) con il patrocinio degli Avv.ti ELIA ON e CP_1 P.IVA_2
UE ON e con elezione di domicilio presso il di loro studio in Pesaro, Corso XI
Settembre n. 129
-CONVENUTO OPPOSTO-
Oggetto: Altri contratti atipici - Opposizione a Decreto Ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per parte opponente, conclusioni come da note di precisazione delle conclusioni, depositate telematicamente in data 8.07.2025, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accogliere le conclusioni già rassegnate, che qui per comodità si riportano: A. IN VIA ISTRUTTORIA: revocare/modificare l'ordinanza istruttoria del 21.11.2024 (e, quindi, i provvedimenti del 22.1.2025, del 28.5.2025 e del 24.6.2025) nella parte in cui l'intestata Autorità, nell'ammettere l'interrogatorio formale e la prova testi articolata dall'opponente, escludeva i “… capp: a), c), d), e) f), h), i) j), k) perché verificabili documentalmente, b) perché valutativo (decideva),
m) nella seconda parte perché valutativa (stimava..), o) nell'ultima parte, valutativa (assicurava la disponibilità..) …” e limitava “… i testi delle parti a massimo 2 per capitolo …” e, per l'effetto:
i. ammettere tutti i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. epurati di eventuali valutazioni nonché ammettere l'audizione, su tutti i capitoli di prova formulati con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c., quale testimone il legale rappresentante p.t. di IT S.r.L.
Signor ; Testimone_1
ii. come già richiesto all'udienza del 28.5.2025 e del 18.6.2025, disporre CTU con mandato all'Ausiliario di rispondere ai seguenti quesiti: - accertare se l'opposta ha realizzato le attività progettuali e i servizi a canone nonché le prestazioni riconducibili ai cd. altri servizi di cui al contratto inter partes, di cui al progetto trasmesso da a il 4.11.2022 Controparte_1 Parte_1
e di cui al cronoprogramma trasmesso da a in data 15.11.22 Controparte_1 Parte_1 verificandone altresì la conformità rispetto a quanto convenuto;
- quantificare il tempo in ore per il compimento delle attività, dei servizi a canone e delle prestazioni riconducibili ai cd. altri servizi effettivamente svolte dall'opposta; in ogni caso:
B. IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
i. accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia dell'art.13 del contratto inter partes, l'incompetenza per territorio ex artt. 19 e 20 c.p.c. nonché ex art. 1182 co. 4° c.c. del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 - R.G. n. 1420/2023 essendo competente in via esclusiva a decidere la domanda monitoria il Tribunale di Lecco o alternativamente il Tribunale di Salerno e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
ii. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 D.L. n. 132/2014, l'improcedibilità della domanda monitoria proposta da e, per l'effetto, annullare e revocare o, comunque, Controparte_1 dichiarare nullo, illegittimo e comunque privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n.
491/2023 - R.G. n. 1420/2023;
C. NEL MERITO:
i. in via principale e per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di alle obbligazioni su di essa gravanti Controparte_1 in virtù del contratto inter partes e, per l'effetto: - accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c. la risoluzione per inadempimento del contratto inter partes;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i titoli di cui all'istanza di Parte_1 Controparte_1 ingiunzione e, quindi, annullare e revocare o, comunque, dichiarare nullo, illegittimo e, comunque, infondato sia in fatto sia in diritto il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 - R.G. n.
1420/2023;
ii. in via subordinata e per tutti i motivi di cui ai precedenti scritti difensivi e verbali d'udienza, accertare e dichiarare i gravi inadempimenti di alle obbligazioni su di essa gravanti Controparte_1 in virtù del contratto inter partes e, per l'effetto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per i titoli di cui Parte_1 Controparte_1 all'istanza di ingiunzione e, quindi, annullare e revocare o, comunque, dichiarare nullo, illegittimo
e, comunque, infondato sia in fatto sia in diritto il decreto ingiuntivo opposto R.D.I. n. 491/2023 -
R.G. n. 1420/2023;
D. IN OGNI CASO, condannare in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, cnpa ed iva.”.
Per parte convenuta opposta, conclusioni come da atto depositato telematicamente il 2.07.2025, in particolare:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, contrariis reiectis,
In via principale
- Rigettare le domande avversarie per le ragioni esposte e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
In subordine
- Condannare comunque la società in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 sede legale in (23887) AT LG (LC) Via al Lavatoio n. 1 P. Iva al pagamento P.IVA_1 dell'importo di € 40.260,00 oltre interessi nella misura prevista dal D.lgs 231/02 dai termini di pagamento previsti nelle singole fatture al saldo effettivo, o di quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di esborsi e compensi”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 23.10.2023 la società
[...] proponeva opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 491/2023 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale nel procedimento R.G. n. 1420/2023 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di entro 40 giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 40.260,00 oltre interessi CP_1 come da domanda e spese di procedura come liquidate.
In particolare, parte opponente eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio del giudice adito: deduceva, al riguardo, l'invalidità dell'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti (che stabiliva quale Foro competente quello di Pesaro), posto che tale clausola non veniva specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c.; indicava, quindi, quale giudice competente il
Tribunale di Lecco (nel cui circondario si trova la sede legale della società opponente) o, alternativamente, del Tribunale di Salerno (nel cui circondario vi è sede operativa della stessa), in applicazione del criterio generale ex art. 19 c.p.c. Al riguardo, deduceva la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1182 c.c. terzo comma, deducendo che il credito oggetto di causa non fosse né certo né liquido.
Sempre in via preliminare, veniva eccepita, inoltre, l'improcedibilità della domanda monitoria per violazione dell'art. 3 Dl 132/2014, non avendo invitato a stipulare una CP_1 CP_2 convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito, l'opponente deduceva di non aver mai ricevuto le prestazioni da nella qualità CP_1
e quantità descritte nel ricorso monitorio, evidenziando come l'opposta non abbia fornito alcuna prova dell'effettivo svolgimento dei servizi prestati in favore della ovvero, in particolare, Parte_1 del contenuto e del prezzo degli stessi, rendendo, così, illegittima l'ingiunzione di pagamento concessa alla stessa.
In via subordinata, deduceva come la non svolgeva in favore della attività CP_1 Parte_1 progettuali e servizi contrattualmente previsti e che, successivamente alla comunicazione di risoluzione del contratto del 23.05.2023, non assicurava la disponibilità del monte ore stabilito, ciò delineando un grave inadempimento della stessa: chiedeva, quindi, la dichiarazione di risoluzione del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. e che nulla fosse dovuto da all'opposta. Parte_1
L'opponente, infine, a fronte delle dedotte inadempienze di avanzava eccezione di CP_1 inadempimento ex art. 1460 c.c.
In data 27.03.2024 si costituiva l'opposta, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e nel merito, il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto opposto e, in via di subordine, la condanna di al pagamento di € Pt_1
40.260,00 oltre interessi.
In particolare, in punto alla competenza del Tribunale adito, l'opposta deduceva la piena applicabilità della clausola di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto dalle parti;
deduceva, ad ogni modo, l'applicabilità del criterio del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. ed art. 1182 terzo comma c.c., essendo liquido il credito di cui è causa.
Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente, stante quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 DL 132/2014 e considerata, ad ogni modo, la possibilità di attuarla eventualmente anche in corso di giudizio.
Nel merito, l'opposta deduceva come non vi sia stato alcun inadempimento da parte di CP_1
e che, ad ogni modo, le doglianze sul punto di parte opponente sarebbero comunque irrilevanti in relazione al pagamento del servizio, contrattualmente stabilito, del cd “monte ore”, di cui alla fattura azionata nel monitorio.
Depositate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., si teneva udienza di prima comparizione parti in data 3.07.2024 e, con successiva ordinanza del 6.07.2024, veniva concessa la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto, con rinvio all'udienza del 20.11.2024 per tentativo di conciliazione e per eventuale decisione istruttoria. Sciolta la riserva presa all'esito di detta udienza, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.11.2024 si ammettevano le prove orali richieste dalle parti. La causa veniva, quindi, istruita mediante escussione testi ed interrogatorio formale.
Con successiva ordinanza del 25.06.2025, venivano respinte le istanze sollevate dall'opponente in punto alla modifica dell'ordinanza istruttoria del 21.11.2024 e del precedente provvedimento del
22.01.2025 (reso in sede di udienza) e si rinviava la causa all'udienza cartolare dell'8.10.2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 281 quinquies c.p.c. e con termine sino a 2 gg. prima per note di trattazione scritta. Depositate dalle parti note di trattazione scritta per tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in relazione alle istanze istruttorie avanzate e reiterate dall'opponente, si conferma quanto disposto con ordinanza del 25.06.2025, a cui integralmente ci si riporta.
Si conferma, altresì, quanto disposto con ordinanza del 5.07.2024 (depositata il 6.07.2024) in relazione alle eccezioni sollevate in via preliminare dall'opponente.
Si ribadisce, dunque, come sia da disattendere l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Pesaro in favore del Tribunale di Lecco o, alternativamente, del Tribunale di Salerno.
La clausola di cui all'art. 13 del contratto sottoscritto tra le parti è stata, infatti, oggetto di doppia sottoscrizione da parte della contraente Parte_1
Nello specifico, la sottoscrizione è stata apposta in calce ad un richiamo operato non a tutte le clausole contrattuali (rimanendo escluse dalla doppia sottoscrizione le clausole di cui ai numeri 1 – 2 – 3, come peraltro dedotto dalla stessa opponente). Inoltre, in aggiunta al richiamo numerico delle singole clausole, si evidenzia come vi sia, nel caso di specie, un'indicazione, seppure sintetica, del contenuto delle clausole medesime.
Si ritiene, pertanto, rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c. (si confronti al riguardo
Cass. Ord. n. n. 4126/2024; Ord. n. 17939/2018).
Ad ogni modo, è comunque da disattendere quanto rilevato da parte opponente circa l'impossibilità, nel caso di specie, di applicare il criterio del foro alternativo di cui all'art. 1182 terzo comma c.c..
Nel caso di specie, la domanda si sostanzia nella richiesta di pagamento di una determinata somma di denaro che risulta dal contratto stipulato tra e alla voce “Altri servizi – Monte CP_1 Pt_1 ore”. Pertanto, la somma di denaro richiesta in monitorio è da ritenersi liquida, essendo indicata la somma precisa ed il contratto in base a cui tale somma viene richiesta.
Al riguardo: “L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza” (Cass. Civile Ord. n. 1387 del 15/01/2024); ed ancora, più nello specifico: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente
"ratione loci" è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o
l'ammontare” (Cass. Civile Ordinanza n. 4792 del 23/02/2021).
Da disattendere, altresì, l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
A mente dell'art.
3.3 della L. 162/2014, infatti, i procedimenti per ingiunzione non rientrano tra quelli per i quali l'avvio della negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità.
Posto quanto sopra, l'opposizione proposta da è da rigettare. Parte_1
A fondamento della richiesta monitoria, la depositava contratto sottoscritto con CP_1 [...] del 18.11.2022, contratto non oggetto di contestazione da parte dell'odierna opponente. Parte_1
La fattura n. FV23000920 del 18.04.2023, azionata nel monitorio, è relativa a “addebito monte ore da 600 ore” di cui al menzionato contratto.
Per ciò che qui rileva, dalla lettura dello stesso emerge che: -il monte ore non ha scadenza temporale ed agisce con logica “a consumo”, terminando quando le ore pre-acquistate si esauriscono (art. 4.1);
-la fatturazione del monte ore avviene per l'intero importo all'attivazione del servizio, che non è revocabile e non sono previste forme di rimborso e gli importi già fatturati sono comunque dovuti dal committente (art. 5.2);
-la fatturazione ore è prevista, come da annotazione integrativa al contratto, al 31.12.2022 con Pt_2 pagamento mediante bonifico a 30 gg dalla fattura (art. 14.1 punto 3).
Considerato quanto sopra, la fattura azionata nel monitorio risulta emessa in conformità a quanto stabilito nel contratto.
Di contro, non paiono rilevanti né debitamente provate le doglianze di parte opponente.
In particolare, risulta del tutto inconferente quanto dedotto dall'opponente circa la quantificazione delle ore effettivamente utilizzate del monte ore e sulla conseguente decurtazione del valore delle stesse dall'ammontare della somma ingiunta.
Come emerge dal contratto, le cui parti rilevanti si sono già evidenziate sopra, la fatturazione del servizio denominato monte ore avviene “per l'intero importo” ed il servizio stesso agisce con “logica
a consumo, terminando quando le ore pre-acquistate si esauriscono”.
Di contro, non emerge dal testo contrattuale (né da ulteriori documenti versati in atti) la possibilità di un pagamento scorporato delle effettive ore utilizzate del monte ore (pre-acquistato), né è indicato il prezzo per una singola ora.
Parimenti, non trova pregio quanto dedotto da parte opponente circa la non debenza di quanto richiesto da per l'attività svolta nei mesi di giugno e luglio 2023, pari alla complessiva CP_1 somma di € 26.841,34, posto che a far data dal 23.05.2023 il contratto era da intendersi cessato, come da comunicazione via pec di cui al doc. 3 di parte opponente.
Al riguardo, come già rilevato sopra ed emergente dal testo contrattuale, si evidenzia che il monte ore
è un servizio offerto in modo unitario che viene pre-acquistato rispetto all'effettivo utilizzo delle ore in esso indicate e la cui fatturazione, conseguentemente, è relativa al servizio così considerato.
La fattura azionata è, dunque, relativa a quel servizio, risultando a ciò irrilevanti le scadenze dei pagamenti ivi indicati (ed a cui fa impropriamente riferimento parte opponente) di giugno e luglio.
Inoltre, la fattura di cui al monitorio è del 18.04.2023. Come si legge dal contratto, “gli importi già fatturati saranno comunque dovuti dal Committente, qualunque sia il lasso di tempo trascorso tra la sottoscrizione del contratto e l'eventuale recesso” (art. 5 del contratto).
Dunque, del tutto irrilevante risulta, al riguardo, l'avvenuta cessazione del rapporto avutasi a maggio
2023, considerato che trattasi di un servizio che, come contrattualmente previsto, una volta acquistato può essere fruito fino ad esaurimento delle ore di cui al monte ore concordato. Tale ultima circostanza risulta, peraltro, confermata dai testi (escusso all'udienza del 22.01.2025) e (ud. Tes_2 Tes_3 del 28.05.2025).
Risulta, inoltre, smentito documentalmente quanto dedotto dall'opponente circa la mancata messa a disposizione del monte ore da parte di in favore di successivamente al CP_1 Parte_1
23.05.2023: si consideri, sul punto, quanto emergente dalla comunicazione dell'11.07.2023
(conversazione di cui al n. 9 del doc. 3 di parte opponente), che non ha formato oggetto di alcuna contestazione, in cui offre esplicitamente la propria disponibilità all'utilizzo del monte ore CP_1 per ulteriori servizi. Messa a disposizione che è stata confermata anche in sede di escussione testi: si veda quanto dichiarato dal teste in risposta al capitolo c di parte opposta (“...io, anche dopo Tes_2 maggio 2023, ero a supporto del cliente per ogni richiesta di consulenza, ma non mi è stata richiesta alcuna attività”).
Sotto altro aspetto, non pare rilevante quanto dedotto da parte opponente circa gli asseriti inadempimenti da parte di CP_1
Si rileva, in primis, come nei documenti in atti non si rinvengono puntuali contestazioni di Parte_1 sull'operato di Non si rinvengono, neppure, specifiche rimostranze circa ritardi
[...] CP_1 nell'adempimento. In particolare, le asserite doglianze non emergono dalla copiosa corrispondenza avutasi tra e versata in atti dalle parti. Pt_1 CP_1
La stessa comunicazione di cessazione del contratto del 23.05.2023 non contiene alcuna specifica contestazione all'attività svolta dall'opposta.
Invero, quanto emerge dagli atti è che si sia effettivamente compiuto un continuo scambio di aggiornamenti tra le parti sull'attività svolta ed una pianificazione sull'attività da svolgere ed il lavoro da compiersi. Pianificazione, peraltro, oggetto di esplicita approvazione da parte della Parte_1 come da mail del 4.04.2023, con cui la dava il proprio consenso alla presa in carico del sito Pt_1 da parte della scalando dal Monte ore attivo un totale di ore previsto da 75 a 84 (docc. 6 e CP_1
7 di cui alla memoria di parte opposta).
L'attività di cui allo scambio di mail è stata, inoltre, confermata dai testi di parte opposta e, relativamente all'effettuazione di un PowerPoint ed un progetto grafico di un pieghevole, anche dal teste di parte opponente (ud. 28.05.2025). Tes_4
Di contro, le prove testimoniali non hanno sopperito alle rilevate carenze probatorie in punto delle asserite inadempienze di CP_1
Il teste di parte opponente, , sentito all'udienza del 22.01.2025, nulla riferisce di Testimone_5 rilevante sulla questione che qui ci occupa. In particolare: viene fatto riferimento alle attività di cui al primo step della proposta d'ordine (e dunque non specificamente relative alla voce monte ore); vengono in rilievo rapporti tra la e la IT (società terza rispetto alla presente causa, il CP_1 cui coinvolgimento in tale sede non è rilevante); le dichiarazioni risultano generiche e non specificatamente riferite all'utilizzo del monte ore;
quanto, infine, dichiarato in risposta al capitolo m della memoria di parte opponente risulta in contrasto con quanto risultante documentalmente (si vedano i docc. 6 e 7 della memoria istruttoria di parte opposta, già citati sopra).
Dalle dichiarazioni del teste di parte opponente (escusso all'udienza del Testimone_6
28.05.2025) emerge che “l'assistenza nella fase progettuale c'è stata”; non emerge, invero, nulla di rilevante sul monte ore (di cui il teste non ha saputo riferire); altre dichiarazioni sono, invece, riferite ad attività altre rispetto a quelle oggetto di fatturazione.
Tanto premesso, deve ritenersi assolto da parte dell'opposta l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito azionato in via monitoria.
Di contro, l'opponente non ha fornito in giudizio prove idonee a dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi/estintivi del credito vantato dall'ingiungente.
Né dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso alcun elemento a sostegno delle doglianze avanzate dall'opponente.
Non meritano, pertanto, accoglimento le domande spiegate da sia in via principale che Parte_1 in via di subordine, non essendo stato provato l'asserito inadempimento della CP_1 nell'esecuzione dell'opera di cui al contratto sottoscritto tra le parti ed in relazione alla fattura azionata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice, Dott.ssa BR Carbini, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 491/2023 emesso nella causa RG 1420/2023;
condanna a rifondere in favore di le spese di lite della presente procedura Parte_1 CP_1 che liquida complessivamente in € 7616,00 di cui € 1701,00 per la fase di studio,1204,00 euro per la fase introduttiva, euro 1806,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria oltre iva cap e rimb. sp.gen.
Così deciso in data 7.11.25 Il Giudice
Dott.ssa BR Carbini