Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1392/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 13.8.2020 al numero 1392/2020 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 476/2020 emessa dal Tribunale di
Pistoia il 23.6.2020 e pubblicata il 29.6.2020 pendente fra
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore e Parte_2 Pt_3
, nonchè (C.F. ) e
[...] Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. ) in proprio, e anche
[...] C.F._2 Parte_2 quale ex procuratore generale e speciale ed erede di tutti Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Defilippi (C.F. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
NT
(già
[...] Controparte_2
) (C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._4 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Montin
(C.F. ) e dall'avv. Salvatore Rizza (C.F. C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._6
Franco LA (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._7
PARTE APPELLATA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._8
Umberto Buiani (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._9 lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro tempore e per essa la mandataria (C.F. CP_6
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5 P.IVA_6 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._10
Fedele Paternostro, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA INTERVENUTA
(P.IVA , in Controparte_7 P.IVA_7 persona del legale rappresentante pro tempore
PARTE APPELLATA CONTUMACE
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello, tutte le istanze istruttorie reiterate In via preliminare e pregiudiziale 1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza n.
2 476/20 per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa esposizione della ragioni in fatto ed in diritto della decisione e la conseguente violazione degli artt. 112 c.p.c. e 132/2° comma n. 4) c.p.c. per i motivi esposti nel presente atto;
Nel merito 2. accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che il contratto di mutuo stipulato in data 6.8.2013 per la somma di € 360.000,00 (rogito atto notaio dott. (Rep. n. 96703 – Fasc. 43069) ed il Persona_2 contratto di mutuo stipulato in data 27.8.2014 per la somma di € 45.000,00 (rogito atto notaio dott. (Rep. 98366 – Fasc. n. 44072) tra la Persona_2
Controparte_8
(ora ) e
[...] NT la sono nulli per violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c. Parte_1
e degli artt. 38 e segg. T.U.B. in quanto contrari alla ratio ed alla funzione economico e sociale del mutuo fondiario e conseguentemente dichiarare improcedibile ed estinguere la presente procedura esecutiva anche nei confronti dei creditori intervenienti in persona del legale PA rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore;
3. accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che il contratto di mutuo stipulato in data 6.8.2013 per la somma di € 360.000,00 (rogito atto notaio dott. (Rep. n. 96703 – Persona_2
Fasc. 43069) tra la Controparte_8
(ora
[...] NT
) e la è nullo per violazione degli
[...] Parte_1 artt. 1175 - 1176 – 1374 – 1375 - 1343 e 1419 c.c. e conseguentemente dichiarare improcedibile ed estinguere la presente procedura esecutiva anche nei confronti dei creditori intervenienti in persona del legale PA rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore;
4. quale ulteriore effetto della dichiarazione di nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 6.8.2013, accertare e dichiarare la nullità ◦ concessione di ipoteca I° grado iscritta su lotti di terreno di proprietà di siti nel comune di Quarrata (PT) – località Valenzatico di cui al Parte_2
C.T. foglio 12 part. 94 – 59 – 22 – 169 e foglio 13 part. 40; ◦ contratti di fideiussione personale per un importo di Euro 432.000,00 sottoscritte dai Sigg.ri
e;
◦ contratto di fideiussione Parte_3 Persona_3 Persona_1 personale per Euro 720.000,00 di;
5. accertare e dichiarare, per Parte_2
i motivi esposti nel presente atto, che il contratto di mutuo stipulato in data
3 27.8.2014 per la somma di € 45.000,00 (rogito atto notaio dott. Persona_2
(Rep. 98366 – Fasc. n. 44072) tra la
[...] [...]
(ora Controparte_8 [...]
) e la è nullo NT Parte_1 per violazione degli artt. 1175 - 1176 – 1374 – 1375 - 1343 e 1419 c.c. e dichiarare improcedibile ed estinguere la procedura esecutiva introdotta con l'atto di intervento depositato dalla il 8.6.2016. Controparte_9
Inoltre, quale effetto della dichiarazione di invalidità del contratto del 27.8.2014, dichiarare la nullità di • concessione di ipoteca di II° grado iscritta su lotti di terreno di proprietà di siti nel comune di Quarrata (PT) – località Parte_2
Valenzatico di cui al C.T. foglio 12 part. 94 – 59 – 22 – 169 e foglio 13 part. 40; • contratto di fideiussione personale per euro 45.000,00 sottoscritto dai sig.ri Pt_3
, e;
• contratto di fideiussione personale per
[...] Persona_3 Persona_1
Euro 90.000,00 sottoscritto dal sig. ; • accertare e dichiarare che Parte_2 il contratto di mutuo stipulato in data 27.8.2014 (rogito atto notaio dott.
[...]
(Rep. 98367 – Fasc. n. 44073) tra la Persona_2 [...]
(ora Controparte_8 [...]
) e la NT CP_1 Parte_1
è nullo per violazione degli artt. 1175 - 1176 – 1374 – 1375 - 1343 e 1419
[...]
c.c.; 6. accertare e dichiarare inammissibile ed improcedibile, per i motivi esposti nel presente atto, l'azione esecutiva intrapresa dalla in PA persona del legale rappresentante pro tempore, con l'atto di intervento del
22.9.2017 nel processo RGE 267/15 in quanto depositato in pendenza del termine per l'iscrizione a ruolo del giudizio di riassunzione ex art. 616 c.p.c.; 7. accertare
e dichiarare l'applicazione di interessi usurari su tutti i rapporti contrattuali costituiti tra le parti ed indicati in atti e in applicazione dell'art. 1815/2° comma
c.c. imputare al capitale tutti i pagamenti effettuati dalla società agricola
[...]
a titolo di interessi ed epurare dal capitale le somme dovute per interessi Parte_1
e per ogni altro addebito, costo e titolo alla e, per l'effetto, NT ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta R.G.E.I. n. 267/15; 8. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi anatocistici in violazione degli articoli 1282-1283- 1284 ed 821/3° comma c.c. e per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento in capitalizzazione semplice, applicando il tasso legale vigente per il tempo nel corso del rapporto e quantificando le somme complessive risultanti dallo stesso piano a
4 titolo di capitale ed interesse e, quale ulteriore conseguenza, ridurre alla somma così determinata l'importo del credito per cui si procede nell'esecuzione iscritta
R.G.E.I. n. 267/15; con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti, onorari e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge di ambedue i gradi di giudizio e della precedente fase di sospensione dell'esecuzione ex art. 624/1° comma c.p.c.”.
Parte appellata : “Voglia NT
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare, - dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
e per i motivi esposti in narrativa;
nel
[...] Parte_2 Parte_3 merito, respingere l'appello proposto da Parte_1
e , confermando la sentenza n. 476/2020 emessa Parte_2 Parte_3 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Emanuele Venzo, pubblicata il 29.06.2020, ed in ogni caso, rigettare le domande ex adverso spiegate in quanto inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In ogni caso, ci si oppone fin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate da controparte, ed in particolare alla CTU tecnica poiché assolutamente superflua ed esplorativa per quanto esposto in narrativa. Riservata ogni ulteriore deduzione anche istruttoria”.
Parte appellata“Voglia l'Ecc.ma Corte PA
d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, 1) Nel merito: - confermare l'impugnata sentenza n. 476/2020 resa dal Tribunale di Pistoia in data 23/06/2020 e pubblicata il 29/06/2020, sub procedimento R.G. 3527/2017, per tutti i motivi esposti in narrativa nella comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare, in ogni caso, tutte le ulteriori domande e pretese formulate dagli attori appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) In via istruttoria: - respingere, se reiterate, le istanze istruttorie avversarie con riserva di essere ammessi a prova contraria nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria;
3) In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Parte appellata intervenuta “Voglia l'Ill.ma Corte Controparte_5
d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via preliminare -dichiarare, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. il proposto appello in quanto le ragioni in esso esposte appaiono palesemente infondate e non meritevoli di accoglimento;
- respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata
5 sentenza per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale respingere l'appello proposto dai signori e entrambi in proprio e quali Parte_2 Parte_3 legali rappresentanti pro tempore delle e dal sig. Parte_1
anche in qualità di procuratore generale, speciale ed erede della Parte_2 sig.ra perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, Persona_1 confermare la sentenza n. 476/2020 del 23/06/2020, pubblicata il 29/06/2020, anche in punto spese, per tutti motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, rigettare tutte le ulteriori domande avanzate dagli appellanti, in quanto infondate in fatto e diritto. In via istruttoria, respingere le istanze istruttorie avversarie ivi compresa la richiesta di ammissione di CTU contabile. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari d'entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata : “a.- dichiarare la mancanza di legittimazione CP_4 attiva e/o passiva e/o interesse ad agire della signora ed estrometterla CP_4 dal Giudizio in epigrafe;
b.- in ogni caso, respingere qualsiasi domanda nei confronti della signora Con vittoria di spese e onorari”. CP_4
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., la società agricola (nel Parte_1 proseguo, , e in proprio, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_2 anche quale procuratore generale di hanno introdotto, avanti
[...] Persona_1 al Tribunale di Pistoia, il giudizio di merito a seguito di ordinanza emessa in sede di opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., con la quale il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione immobiliare R.GE. n.
267/2015, introdotta da parte di NT
, già (nel
[...] Controparte_8
Cont proseguo, , e nell'ambito della quale erano intervenute ex art. 499 c.p.c. le società (nel prosieguo, e PA CP
(nel prosieguo, . Controparte_7 Controparte_7
Deducevano gli opponenti che la e Parte_1 Parte_2 intrattenevano, nel corso degli anni, rapporti di conto corrente ordinario e tecnico Cont con la in particolare, accendevano nel febbraio 1991 il conto corrente n.
4219,48, chiuso nel 2008 e sostituito nel 2003 dal conto corrente n. 160496, e il Cont c/c 4220,49; in data 6.8.2013, la stipulava con la il contratto Parte_1 di mutuo fondiario n. 811160 di € 360.000,00, previa concessione di ipoteche
6 volontarie e garanzie fideiussorie;
in data 27.8.2014, con atto di modifica di patti contrattuali del mutuo fondiario citato, veniva convenuto di variare la durata del suddetto dal 240 a 360 mesi;
sempre in data 27.8.2014 veniva sottoscritto, Cont sempre con la un nuovo mutuo fondiario n. 812332 di € 45.000,00, previa concessione di ipoteche volontarie e garanzie fideiussorie;
argomentavano che il mutuo fondiario n. 811160 del 6.8.2013 era stato concesso per coprire le passività della e di mentre il mutuo n.812332 del 27.8.2014 Parte_1 Parte_2 per coprire le nuove passività del c/c 160496, date anche dalle rate di quota interessi del primo mutuo scadute e non pagate;
esponevano che le perizie svolte dalle parti opponenti nel maggio 2016 accertavano la presenza di usura sui rapporti accesi presso l'istituto e cioè sul c/c 160496, già c/c 4219,48 sul c/c 4220,49 e sul mutuo fondiario n. 811160 del 06.08.2013. Cont Poichè la con lettera del 17.03.2015, aveva revocato la sospensione del pagamento dei ratei del mutuo n. 811160 del 6.8.2013 e dichiarato la decadenza ex art. 1186 c.c. dello stesso mutuo n. 811160 e n. 812332 del 27.8.2014, altresì dichiarando, con lettera del 4.5.2015, la risoluzione dei mutui e l'estinzione del c/c
160496, sul quale era stata erogata la somma di € 360.000,00, la Parte_1
Cont aveva notificato alla atto di citazione avanti al Tribunale di Pistoia (R.G. n.
1535/15) avente ad oggetto l'accertamento dell'applicazione da parte della banca di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni di massimo scoperto, costi e remunerazioni comunque non dovute sul conto corrente 160496; in data
1.6.2015 la introduceva domanda di sovraindebitamento ex L. 3/12 Parte_1 dinanzi al Tribunale di Pistoia.
Nell'esecuzione n. RGE 267/15 interveniva con atto depositato il 21.4.2017 la per un credito complessivo di € 11.896,23. CP
Con ricorso depositato il 20.7.2017, la ed i suoi soci si opponevano Parte_1 all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, c.p.c. chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione, che veniva rigetta dal Tribunale di Pistoia.
Le parti opponenti notificavano quindi atto di citazione per giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. avverso l'esecuzione nella quale erano intervenute anche la per un credito di € 25.219,45 e ancora la Controparte_7 CP per l'ulteriore credito di € 2.283,94 relativo alle competenze liquidate nell'ordinanza del 7.9.2017.
Le parti opponenti sostenevano la nullità del titolo esecutivo costituito dai contratti di mutuo del 6.8.2013 e del 27.8.2014, per violazione da parte della banca degli
7 artt. 1175, 1176, secondo comma, 1374, 1375 e 1343 c.c., per avere l'istituto di credito abusato della propria posizione di contraente forte, in quanto i suddetti mutui sarebbero stati sottoscritti per il ripianamento di posizioni affette da addebiti illegittimi e per assicurarsi nuove garanzie patrimoniali, reali e personali da escutere nei riguardi della società correntista insolvente;
evidenziavano che, a fronte di un credito complessivo di € 405.000,00, erogato con i mutui del 6.8.2013
e del 27.8.2013, erano state sottoscritte garanzie reali e personali per un totale di
€ 2.924.000,00.
Lamentavano, altresì, l'usurarietà dei tassi praticati dalla banca e censuravano l'ordinanza del G.E. del 7.9.2017 esponendo che la prassi della Banca d'Italia che si concreta nel maggiorare automaticamente di 2,1 punti percentuali il TEGM nella determinazione del tasso di mora fosse delegittimata da univoca giurisprudenza;
inoltre, le perizie prodotte erano da ritenersi analisi tecniche affidabili e comprovanti come la banca mutuante avesse applicato tassi illegittimi su tutti i rapporti accesi presso l'istituto.
Chiedevano inoltre dichiararsi l'estinzione delle procedure esecutive della e della in quanto la nullità del titolo CP Controparte_7
Cont esecutivo fatto valere dal creditore procedente avrebbe reso improcedibile l'azione esecutiva anche per gli intervenienti.
Deducevano inoltre l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva della intrapresa con l'intervento del 22.9.2017, in quanto l'efficacia CP esecutiva dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, da cui derivava il credito dell'intervenuta, non avrebbe avuto efficacia esecutiva in pendenza del termine per la riassunzione del giudizio ex art. 616 c.p.c.
Lamentavano, altresì, in applicazione dell'art. 1419, primo comma, c.c., la nullità dei contratti di mutuo del 6.8.2013, del 27.8.2014 e dei contratti di garanzia e di conto corrente, tutti collegati tra loro da un nesso teleologico volto alla finalità di aprire nuove linee di credito e di ampliare le garanzie patrimoniali e personali, con applicazione da parte della banca di interessi usurari, anatocistici e/o ultralegali ai singoli rapporti contrattuali che avrebbero contribuito all'indebitamento della Pt_1
ciò avrebbe comportato anche la nullità delle garanzie ipotecarie concesse.
[...]
Infine, chiedevano dichiararsi l'improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva in pendenza della procedura ex l. 27 gennaio 2012 n. 3 e la nullità del precetto per violazione dell'art. 13 d.l. 83/15 in ragione della mancanza dell'avviso per cui il debitore poteva porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento
8 concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Cont Si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto le domande avversarie ed eccependo, circa la nullità del mutuo fondiario n. 811160 del
6.8.2013, che non risultavano dedotte o provate le condotte della banca contrarie agli obblighi di buona fede e correttezza;
al contrario, era provato che la Pt_1 aveva chiesto la concessione del finanziamento fornendo alla banca una
[...] situazione patrimoniale artefatta, accompagnata dal programma di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione finanziaria mediante apposita relazione di professionisti;
inoltre, sia la fase precontrattuale che contrattuale erano state seguite personalmente anche da e , Parte_2 Parte_3 imprenditori agricoli, pienamente consapevoli del contenuto dei contratti sottoscritti. Eccepiva la non sussistenza di collegamento negoziale tra i contratti di mutuo ed i contratti di garanzia, della quale la parte opponente non aveva fornito alcuna prova. L'eccezione di nullità dei contratti di mutuo aventi causa illecita poiché finalizzati usati a ripianare pregresse passività era destituita da ogni fondamento, essendo riconosciuta la piena validità al mutuo per consolidamento;
inoltre il mutuo fondiario, per giurisprudenza costante, non costituisce un mutuo di scopo. Circa l'usurarietà dei tassi, eccepiva la mancanza di prova non essendo sufficienti allo scopo le perizie avversarie depositate. Eccepiva inoltre l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'opposizione circa la nullità dell'atto di precetto in quanto tardivamente proposta oltre il termine perentorio di 20 giorni;
in ogni caso l'atto di precetto era stato redatto il 29.5.2015 e quindi antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 83/2015. Anche l'eccezione di improcedibilità o estinzione della procedura esecutiva stante la pendenza della procedura di sovraindebitamento era destituita da ogni fondamento, in quanto non provata l'emissione di alcun decreto tale da inibire la prosecuzione dell'esecuzione forzata nei confronti del debitore.
Si costituiva in giudizio la deducendo di aver ottenuto, nei CP confronti della parte opponente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2248/2016 emesso dal Tribunale di Vicenza per il pagamento di € 9.501,00 in virtù del quale era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Pistoia RGE 267/2015 per un credito complessivo di €
11.896,23, e successivamente per l'ulteriore credito di € 2.283,94 quali spese legali liquidate in suo favore con l'ordinanza del 7.9.2017. Eccepiva che le
9 doglianze avanzate dalla parte opponente ai contratti di mutuo erano infondate e non provate, con la conseguenza che il titolo in possesso della banca era da ritenersi perfettamente efficace, così come la procedura esecutiva promossa dalla banca. Deduceva la piena ammissibilità dell'intervento fondato sull'ordinanza resa dal Tribunale di Pistoia in data 7.9.2017, munita di formula esecutiva in data
18.9.2017, in quanto immediatamente efficace al pari di tutte le sentenze di condanna.
Si costituiva in giudizio la deducendo di aver ottenuto, nei Controparte_7 confronti della parte opponente, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 742/2015 emesso dal Tribunale di Pistoia per il pagamento della somma di €
14.104,23, oltre interessi e spese, di aver notificato alla stessa precetto per la complessiva somma di € 19.347,62 all'esito del procedimento di opposizione, e di essere quindi intervenuta nella procedura esecutiva RGE 267/2015. Eccepivano che la richiesta di estinzione della procedura esecutiva per vizi dei titoli della procedente era infondata, in quanto la era comunque Controparte_7 munita di valido titolo esecutivo per poter proseguire l'esecuzione iniziata da altro creditore;
parimenti infondata la richiesta di estinzione dell'esecuzione conseguente all'introduzione della procedura di sovraindebitamento, atteso che nessun accordo era stato omologato, ed il provvedimento non era divenuto esecutivo.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n.476/2020 del 23.6.2020 pubblicata il
29.6.2020, così decideva: “Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta: -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, -condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore di
, delle spese di lite NT che si liquidano in euro 18.413,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
-condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite che PA si liquidano in euro 4.355,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite che si Controparte_7 liquidano in euro 4.355,00 per compensi professionali, oltre al 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.”.
Argomentava il primo giudice che l'atto di precetto era stato redatto dalla banca il
29.5.2015 e notificato il 14.7.2015, quindi in data antecedente l'entrata in vigore
10 della legge di conversione n. 132/2015, avvenuta in data 21.08.2015, e ciò era sufficiente ad escludere la violazione dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1, lett.
a), D.L. 83/2015. La doglianza degli opponenti relativa alla nullità del titolo esecutivo azionato dalla banca, rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del
6.8.2013, per violazione degli art. 1175, 1176 comma 2, 1374, 1375 e 1343 c.c. era infondata, in quanto, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto, e non anche la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, era suscettibile di determinarne la nullità, come da Cass. Sez. Un. 26724/2007.
Parimenti infondata veniva considerata l'eccezione relativa alla usurarietà dei tassi praticati dalla banca nel contratto di mutuo fondiario n. 811160 del 6.8.2013 e all'applicazione di interessi anatocistici. Premessa infatti l'assoluta genericità dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse applicati, mancando a tale proposito qualsiasi specifica indicazione in atti dei dati relativi al tasso effettivo applicato dalla banca e al tasso soglia di riferimento che si assumeva superato, anche dall'analisi della perizia contabile di parte doveva escludersi che il tasso di interesse effettivo ed il tasso convenzionale di mora fossero da reputarsi usurari;
la suddetta perizia, infatti, conteneva un errore di calcolo tale per cui veniva determinato il tasso complessivo applicato in misura pari al 9,67%, e quindi superiore al tasso soglia pari all' 8,60%, sommando, oltre ad oneri e spese collegate alla erogazione del credito, anche il tasso di mora, ponendosi in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria in materia;
inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.16303/2018, ripresa dalla successiva pronuncia n.26286/2019, avevano affermato che il c.d. tasso soglia di mora del semestre di riferimento dovesse essere determinato applicando la maggiorazione prevista dall' art. 2 comma 4 L. 108/1996 al valore risultante dalla rilevazione della Banca
d'Italia della media dei tassi convenzionali di mora. Infine, appariva comunque dirimente la circostanza per cui le parti avevano espressamente pattuito all'art. 3 del contratto di mutuo del 6.8.2013 una clausola di salvaguardia tale per cui, quantificato il tasso di mora in misura pari al 3,15 % precisava “il tutto in ogni caso entro i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di usura”; in assenza di contestazione da parte degli opponenti /clienti, la banca non poteva considerarsi gravata dall'onere di provare di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto.
Circa la questione, sollevata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, della illegittimità del piano di ammortamento alla francese del mutuo fondiario
11 riteneva il primo Giudice, con il conforto della giurisprudenza maggioritaria, che detta modalità di ammortamento non comportasse per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale e il tasso effettivo non è indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante.
Con riferimento all'eccezione di nullità del contratto di mutuo fondiario n. 811160 del 6.8.2013 in quanto negozialmente collegato con i contratti di conto corrente,
e dei successivi ulteriori negozi di mutuo del 27.8.2014 e di fideiussione, il
Tribunale riteneva che la finalizzazione dell'importo mutuato al ripianamento del debito fosse rimasta a livello di mero motivo, e in quanto tale non rilevante, senza assurgere a causa concreta del finanziamento, posto che non si era tradotta in alcuno specifico elemento contrattuale dotato di efficacia vincolante, dovendo così escludersi la sussistenza di un collegamento negoziale dei contratti successivi con il contratto di mutuo fondiario n. 811160 del 6.8.2013.
Venivano inoltre dichiarate infondate anche le eccezioni: di improcedibilità e/o estinzione della procedura esecutiva in pendenza della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012, in assenza di prova circa il deposito della proposta di accordo di composizione e l'emissione del decreto di sospensione delle azioni esecutive;
di improcedibilità e conseguente estinzione della esecuzione intrapresa dalle intervenienti società e in CP Controparte_7 quanto assorbita dal mancato accoglimento delle eccezioni in punto di nullità del contratto di mutuo;
di improcedibilità dell'esecuzione intrapresa dalla con atto di intervento del 22.9.2017, in quanto l'ordinanza resa CP nel procedimento RGE 267/2015 doveva considerarsi un titolo esecutivo legittimante l'intervento ex art. 499 c.p.c.; di improcedibilità dell'azione esecutiva della interveniente a seguito della sospensione da parte della CP
Corte di Appello di Venezia della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di
Vicenza, costituente titolo esecutivo della predetta società nella procedura esecutiva immobiliare avente R.G.E. n. 267/2015, in quanto tardivamente proposta in sede di memoria di replica dell'8.6.2020 e dunque non nella prima difesa utile successiva all'emissione dell'ordinanza del 7.10.2019.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 e in proprio, e NT1 Parte_2 Parte_3 Parte_2 anche quale procuratore generale di hanno appellato la
[...] Persona_1
12 sentenza ed hanno rassegnato le istanze, anche istruttorie, sopra trascritte, previa istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Hanno dedotto i seguenti motivi:
1) In via preliminare e pregiudiziale: violazione dell'art. 112 c.p.c. omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 132/2° comma n. 4) c.p.c. in relazione a: nullità dei titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo fondiario del 6.8.2013 e del 27.8.2014 per violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c. applicazione degli artt. 1418 – 1419 c.c..
Il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al motivo di opposizione all'esecuzione, proposto nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, ma rientrante nel thema decidendum della causa, relativo alla “Nullità dei titoli esecutivi per violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c.”, per avere la banca abusato della propria posizione di contraente forte procedendo a concedere credito alla società correntista già insolvente, peggiorando così le sue condizioni patrimoniali, al fine di assicurarsi nuove garanzie patrimoniali, reali e personali da escutere.
2) Violazione degli artt. 1325-1343 c.c. e degli artt. 38 e segg. T.U.B.
e conseguente nullità dei titoli esecutivi costituiti dai contratti di mutuo del 6.8.2013 e del 27.8.2014 in quanto contrari alla ratio ed alla funzione del mutuo fondiario. Applicazione degli artt. 1418 – 1419 c.c. illogicità manifesta.
La banca avrebbe agito in violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c., nonché dell'art. 38 e dei successivi articoli del T.U.B., da cui conseguirebbe la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa ai sensi dell'art. 1418, primo e secondo comma, c.c., e perché aventi causa illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c.; i mutui fondiari del 6.8.2013 e del 27.8.2014 sarebbero stati sottoscritti unicamente per il ripianamento di posizioni affette da addebiti risultati illegittimi con la finalità della banca di assicurarsi nuove garanzie patrimoniali, reali e personali da escutere, in violazione del principio della buona fede;
inoltre, nel caso di specie, sarebbero mancate le caratteristiche proprie del mutuo fondiario, in quanto la mancata disponibilità delle somme mutuate da parte della società sarebbe indice del fatto che la somma non ha dato sollievo alle sue finanze ma, al contrario, ha portato un peggioramento;
il contratto di mutuo stipulato, quindi sarebbe privo di causa, essendo mancante di funzione economica.
13 3) Violazione degli artt. 1175, 1176/2° comma, 1374, 1375 c.c. e conseguente nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 6.8.2013. Applicazione degli artt. 1218, 1343, 1344 e 2729
c.c.
La banca avrebbe violato l'obbligo di comportarsi secondo le regole della correttezza e con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 1175 e 1176 c.c.), con conseguente nullità del titolo esecutivo;
i mutui del 6.8.2013 e del 27.8.2014 sarebbero stati sottoscritti per il ripianamento di posizioni affette da addebiti illegittimi e la banca avrebbe aperto nuove linee di credito e richiesto la sottoscrizione di garanzie reali e personali per un totale di € 2.924.000,00, a fronte di un credito complessivo di € 405.000,00.
4) Violazione degli artt. 1815/2° comma c.c. e 644 c.p. usurarietà dei tassi praticati dalla (ora Controparte_8 Controparte_8
). Illogicità NT manifesta.
Il primo giudice avrebbe errato laddove ha escluso che il rispetto del tasso soglia vada verificato sommando gli interessi moratori a quelli corrispettivi, ribadendo che le perizie prodotte in atti sarebbero analisi tecniche affidabili che dimostrerebbero come la banca mutuante avesse applicato tassi illegittimi su tutti i rapporti accesi presso l'istituto; inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia, la parte appellante avrebbe fin dall'atto introduttivo del primo grado contestato l'usurarietà dei tassi, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto fornire la prova di non aver applicato, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore rispetto a quella massima consentita per legge, e a tale scopo sarebbe necessaria CTU contabile diretta ad accertare l'applicazione di interessi usurari.
5) Violazione degli artt. 1282, 1283,1284 e 821/3° comma c.c. per
l'applicazione di interessi anatocistici.
Sarebbe errato il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, dell'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese quando, al contrario, transitando i pagamenti delle rate di mutuo sul conto corrente, si verificherebbe un anatocismo su anatocismo, ovvero una capitalizzazione composta e di per sé anatocistica, e la ricapitalizzazione della rata nel rapporto di conto corrente;
pertanto, gli interessi sul contratto di mutuo produrrebbero interessi
(capitalizzazione composta) e poi ancora interessi una volta ribaltati sul conto
14 corrente;
sarebbe dunque necessaria CTU contabile al fine del ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti al netto dell'effetto anatocistico.
6) Violazione dell'art. 1419/1° comma c.c. nullità dei contratti di mutuo del 6.8.2013 e del 27.8.2014 e dei contratti di garanzia per collegamento negoziale.
Secondo la parte appellante, la nullità del contratto di mutuo del 6.8.2013 per contrarietà alle norme sulla causa del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. e sulla buona fede e sulla correttezza, produrrebbe la nullità anche dei mutui ad esso collegati stipulati il 27.8.2014, nonché dei conti correnti e delle ipoteche e fideiussioni personali sottoscritte, con conseguente estinzione della procedura esecutiva;
infatti, tutti i suddetti contratti sopra indicati sarebbero collegati da un nesso teleologico volto alla finalità di aprire nuove linee di credito e di ampliare le garanzie patrimoniali e personali e dalla volontà delle parti di rifinanziare l'azienda in sofferenza.
7) Violazione delle norme in precedenza indicate in relazione alla nullità dei mutui. Estinzione delle procedure esecutive della
e della CP Controparte_7
Alla luce della fondatezza delle doglianze formulate con l'atto di appello, sarebbe altresì fondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva anche per gli intervenienti, con estinzione delle rispettive procedure.
8) Inammissibilità ed improcedibilità dell'azione esecutiva della con l'intervento del 22.9.2017. CP
Il credito per cui agisce sarebbe fondato su un titolo privo di CP efficacia esecutiva in pendenza del termine per la riassunzione del giudizio ex art. 616 c.p.c.; l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione decorrerebbe infatti dalla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo della riassunzione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c. in relazione all'intervento della del 22.9.2017. CP
Cont 2.2 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta con la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e di respingere l'istanza di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante e rassegnando le conclusioni sopra riportate. In ordine ai singoli motivi di impugnazione:
15 - ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo, poiché fondato su un'eccezione nuova tardivamente proposta solamente in sede di comparsa conclusionale di primo grado, e poiché infondata, dal momento che il primo giudice aveva ampiamente argomentato in ordine alla questione dell'asserito difetto di causa del mutuo fondiario;
ha ribadito, comunque, che nei contatti di mutuo non emergeva l'esistenza di alcuna pattuizione in ordine alle modalità di utilizzo della somma ovvero alle specifiche finalità e che, comunque, in ordine all'illiceità della causa dei contratti poiché destinati al ripianamento di pregresse situazioni debitorie, la giurisprudenza era ormai tesa ad escludere ogni profilo di nullità;
- ha precisato che fossero da considerarsi inammissibili, infondate e non provate le censure mosse sulla nullità del mutuo del 2013 per presunti comportamenti contrari agli obblighi di buona fede e correttezza posti in essere dalla banca, riportandosi a quanto dedotto in primo grado;
- circa la censura relativa all'usurarietà dei tassi, ha eccepito che la parte appellante non aveva allegato alcunché in merito all'applicazione di tassi oltre soglia e che, correttamente, il primo giudice aveva applicato il principio dell'autonomia dei tassi di interesse convenzionale e moratorio;
ha altresì dedotto la tardiva proposizione in appello dell'eccezione relativa alla validità della clausola di salvaguardia, comunque infondata perché formulata in modo generico senza eccepire alcunché in ordine all'eventuale violazione dell'obbligazione contrattuale della citata clausola di salvaguardia da parte della banca;
- in merito alle censure mosse in ordine all'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese, ha ribadito la tardività ed inammissibilità della nuova domanda proposta da parte attrice solo in sede di comparsa conclusionale del primo grado e ne ha dedotto l'infondatezza, alla luce della giurisprudenza in materia univoca nel ritenere che l'ammortamento alla francese non implichi alcun fenomeno di anatocismo;
ha sottolineato che doveva ritenersi infondato e non provato anche il motivo riguardante la nullità dei rapporti per collegamento negoziale, ribadendo la non configurabilità del mutuo fondiario come mutuo di scopo.
2.3 In corso di causa si è costituita in giudizio e per Controparte_5 essa in qualità di mandataria , quale successore a titolo particolare ex CP_6 Cont art. 105 e 111 c.p.c. di in virtù di contratto di cessione dei crediti pecuniari, tra cui quello oggetto di causa, come da avviso pubblicato nella G.U. n.143 del 5 dicembre 2019, precisando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a
16 eventuali pretese risarcitorie e restitutorie generati da atti, fatti e comportamenti tenuti dall'originaria titolare del credito;
ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e di respingere l'istanza di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante, rassegnando le conclusioni sopra riportate e facendo proprie Cont tutte le difese svolte da dinanzi al Tribunale.
Circa il primo motivo di appello, ha eccepito la tardività della richiesta di dichiarazione di nullità dei titoli esecutivi per violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c.
e la pronuncia in merito del primo giudice, pienamente condivisibile in punto di liceità del mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 D.lgs. n.
385/1993, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.
Circa la violazione degli artt. 1175 e 1176 II comma, 1374 e 1375 c.c. e la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 6.8.2013, ha dedotto che la suddetta eccezione non risultava provata e che, comunque, la violazione di norme riguardanti il comportamento dei contraenti non determinasse la nullità del contratto ma fosse solo fonte di responsabilità.
Circa la nullità dei contatti di conto corrente e di mutuo per collegamento negoziale, ha dedotto che l'eccezione era rimasta sfornita di prova e comunque infondata.
Ha eccepito altresì l'infondatezza e la mancanza di prova in ordine all'usurarietà dei tassi ed all'applicazione di interessi anatocistici, nonché in ordine alla nullità del piano di ammortamento alla francese, condividendo le argomentazioni del primo giudice supportante dalla giurisprudenza maggioritaria in materia.
2.4 Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e CP risposta con la quale ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e di respingere l'istanza di sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie reiterate dalla parte appellante, rassegnando le conclusioni sopra riportate e riproponendo le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
Premessa la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi tra la banca e gli appellanti, quanto al primo motivo di impugnazione relativo alla omessa pronuncia del primo giudice con riferimento alla richiesta dichiarazione di nullità dei titoli
17 esecutivi della banca per violazione degli artt. 1325 e 1343 c.c., ne ha dedotto la tardività in quanto la doglianza era stata formulata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale del primo grado, nonchè l'infondatezza, in quanto il
Tribunale aveva precisamente argomentato escludendo la nullità del contratto e concludendo per la piena efficacia dei titoli.
Ha dedotto che l'eccezione di violazione della normativa antiusura era rimasta sfornita di prova e ha contestato che l'eventuale pattuizione di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia comporterebbe la nullità dell'intero contratto.
Ha rilevato la tardività e dunque inammissibilità della domanda relativa alla nullità del mutuo del 6.8.2013 per anatocismo derivante dall'ammortamento alla francese alla luce della maggioritaria giurisprudenza in materia, con conseguente piena efficacia della procedura esecutiva RGE 267/2015.
Ha dedotto la legittimità del proprio secondo intervento, in quanto fondato sull'ordinanza resa dal Tribunale di Pistoia in data 7.9.2017, munita di formula esecutiva in data 18.9.2017, e quindi provvisoriamente esecutiva con riferimento al capo contenente la condanna alle spese di lite.
Infine, ha rilevato la tardività e dunque inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva della interveniente in CP ragione della sopravvenuta sospensione da parte della Corte di Appello di Venezia della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 883/19, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2248/16, in quanto dedotta solamente in sede di memorie di replica e non nella prima difesa utile (udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2020).
2.5 La Corte, con ordinanza del 24.1.2023, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed ha disatteso la richiesta di CTU. Con successiva ordinanza del 22.5.2024, ha concesso termine alla parte appellante per il deposito della documentazione attestante la notifica o per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di erede unitamente CP_4
a di fideiussore ed ex socia della Parte_2 Persona_1 Parte_1 si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, CP_4 evidenziando di aver rinunciato all'eredità e chiedendo di dichiarare la propria mancanza di legittimazione passiva ed attiva e di interesse ad agire, con estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 19.11.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di dichiarando assorbita ogni altra istanza, con riserva di Controparte_7
18 provvedere in sede decisionale anche sulla richiesta di estromissione della parte appellata e trattenendo la causa in decisione con assegnazione dei CP_4 termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
3. Sull'istanza di inibitoria la Corte ha già provveduto con ordinanza del
24.1.12023; in ogni caso, tale questione resta assorbita dalla presente decisione. Cont L'eccezione sollevata dalle parti appellate e Controparte_5 di inammissibilità dell'appello non risulta fondata. CP
Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte “gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017); nello specifico, l'appellante, ha argomentato in ordine alle questioni e ai punti contestati della sentenza impugnata, per cui risulta sufficientemente apprezzabile la specificità delle censure articolate.
La circostanza, poi, che questa Corte abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo implicitamente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., rende detta decisione non ulteriormente sindacabile (cfr. Cassazione civile, Sezione III, 15.04.2019 n.
10422).
L'appello va rigettato.
3.1 Il primo ed il secondo motivo sono infondati.
La censura contenuta nel primo motivo di appello ha ad oggetto la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa e/o per causa illecita, avendo la banca abusato della propria posizione di contraente forte procedendo a concedere credito alla società correntista già insolvente, peggiorando così le sue condizioni
19 patrimoniali, al fine di assicurarsi nuove garanzie patrimoniali, reali e personali da escutere.
La suddetta doglianza appare non condivisibile: in primo luogo perché tardiva, essendo stata proposta, nella specifica formulazione sopra riportata, solamente nella comparsa conclusionale del primo grado;
in secondo luogo perché inerente un profilo comunque correttamente esaminato dal primo giudice nell'ampia motivazione della sentenza impugnata, oltre che in parte coincidente con le doglianze contenute nel secondo motivo di appello avente ad oggetto la asserita nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa e/o per causa illecita in quanto la mancata disponibilità delle somme mutuate da parte della società sarebbe indice del fatto che la somma non avrebbe dato sollievo alle finanze della società ma, al contrario, ne avrebbe comportato un peggioramento.
Il Giudice di primo grado, con argomentazione condivisa da questa Corte, ha precisato che ”il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli art. 38 ss.
d.lgs. 385/1993, non è mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità” (pag.10 Sentenza primo grado).
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.33719/2022 nella quale si chiarisce che il mutuo fondiario ordinario, a differenza del mutuo edilizio, “non è un mutuo di scopo, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità pubbliche (cfr. Cass. sez. III n. 9511 del 2007, sez.
I n. 4792 del 2012, sez. I n. 28662 del 2013), venendo meno l'eventuale interesse pubblico connesso allo scopo …. Il mutuo fondiario, inoltre, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cfr. Cass. sez. I n. 28662 del 2013, sez. III n.
19282 del 2014, sez. III n. 37654 del 2021, sez. III n. 23149 del 2022)”.
Pertanto, per la validità del mutuo fondiario, non è necessario che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani,
a garanzia ipotecaria.
Inoltre, la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che il perfezionamento del contratto di mutuo si verifica nel momento in cui la somma mutuata, anche se non consegnata, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario con l'accredito sul
20 conto corrente, e che il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante debba considerarsi lecito.
Sul punto si sono espresse definitivamente le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 5841/2025, secondo cui: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, pertanto, entrambi i motivi di appello risultano dunque infondati.
3.2 Il terzo motivo è infondato.
La censura inerente la violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede da parte della banca in sede di concessione del mutuo non appare adeguatamente provata in termini di specifici comportamenti illeciti posti in essere dall'istituto di credito, non essendo sufficiente allo scopo la sola deduzione della circostanza per cui il mutuo sarebbe stato erogato per ripianare posizioni debitorie preesistenti.
Osserva la Corte che comunque, sul punto, appare condivisibile la decisione del primo giudice che, con specifico richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n.26724/2007, ha evidenziato come l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, ovvero nel corso della sua esecuzione, non ne determina la nullità, ciò indipendentemente dalla natura delle norme con le quali vi sia contrasto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge;
la violazione degli obblighi di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto, responsabilità che tuttavia, nel caso di specie, non è stata invocata dalla parte
21 appellante, che si è limitata a richiedere l'accertamento e la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo.
3.3 Il quarto motivo è infondato.
La parte appellante censura la sentenza di primo grado laddove non riconosce l'usurarietà dei tassi praticati dall'istituto di credito, insistendo sulla bontà della perizia di parte e del calcolo del tasso complessivo applicato, elaborato sulla base della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora;
inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia, si duole del mancato assolvimento da parte della banca della prova in merito all'applicazione di interessi sotto soglia per tutta la durata del rapporto.
Osserva la Corte che il primo Giudice ha, invece, fatto buon uso dei principi che regolano la materia: infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, se è confermato che l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n.
5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003), tuttavia il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato.
Pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria:
“In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma
4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. civ. 9201/2024; nello stesso senso: Cass. civ. n.14472/2022; Cass. 31615/2021; Cass. 26286/2019; cfr. anche
Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
22 Come correttamente rilevato dal Tribunale, ciò determina l'erroneità dei calcoli elaborati nella perizia di parte prodotta dalla parte appellante, laddove è stata effettuata la sommatoria tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio;
sottraendo dal tasso complessivo calcolato nella perizia di parte, pari al 9,67%,
l'interesse moratorio del 3,15%, il tasso di interesse complessivo risulta essere pari al 6,52%, e quindi inferiore al tasso soglia pari all'8,60%.
Appare inoltre condivisibile l'osservazione del primo giudice laddove evidenzia che la parte appellante ha dedotto l'usurarietà dei tassi di interesse applicati in modo del tutto generico e privo dell'indicazione dei dati relativi al tasso effettivo applicato dalla banca ed al tasso soglia di riferimento.
L'appellante, inoltre, non ha dimostrato né l'addebito al mutuatario degli interessi di mora da parte dell'istituto di credito, né di averne effettuato il pagamento, totale o parziale.
Il mancato assolvimento dell'onere della prova sul punto è tutt'altro che irrilevante, dal momento che con la sentenza n.19597/2020, le Sezioni Unite della
Cassazione hanno statuito che, verificatosi l'inadempimento, ciò che rileva è unicamente il tasso che, in concreto, sia stato richiesto ed applicato dalla banca, mentre rimane priva di rilievo la statuizione inerente al tasso in astratto pattuito e mai applicato: “Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Nei contratti conclusi con il consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lg. n. 206/2005, già art.
1469-bis e 1469-quinquies c.c.. L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (conf. Cass. civ.
Ordinanza n. 26525/2024, Cass. civ. n.35012/2023).
23 In conclusione, affermano le Sezioni Unite, ciò che rileva in ipotesi di inadempimento, come nella fattispecie in oggetto, è il tasso moratorio in concreto applicato, che deve essere specificatamente provato dal finanziato, il quale dovrà allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi;
tutte le suddette circostanze non sono state né allegate, nè provate dalla parte appellante.
Infine, ad ulteriore conforto dell'esclusione dell'usurarietà del tasso di interesse, vi è la circostanza della previsione, nel contratto di mutuo, della clausola di salvaguardia, che impedisce che il meccanismo di calcolo degli interessi possa comportare il superamento del tasso soglia;
secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte: “In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del
1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore
a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità “ex contractu”, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cass., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286 e, da ultimo, Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144).
Nel caso di specie, si ripete, parte appellante non ha provato l'effettivo addebito di interessi moratori usurari e neppure ha eccepito alcunché in ordine ad una eventuale violazione dell'obbligazione contrattuale della citata clausola di salvaguardia da parte della banca, con la conseguenza che l'istituto di credito non può ritenersi gravato da alcun onere probatorio in tal senso.
3.4 Il quinto motivo, è infondato.
La parte appellante lamenta che il regime di ammortamento alla francese determinerebbe un fenomeno anatocistico non consentito.
La Corte osserva che il Giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia, così come ampiamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e condivisi da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'invalidità dei piani di ammortamento alla francese.
24 Infatti, con riferimento alle denunciate conseguenze 'anatocistiche' dell'ammortamento alla francese (fattispecie in cui gli interessi producono, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi), le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.15130/2024, hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 c.c.” (conf. v.
Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 34677/2022; Cass. n.
13144/2023; Cass. n. 27823/2023).
Deve dunque escludersi che nell'ammortamento alla francese la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo: “è, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Anche con riferimento all'espressione interesse “composto” - ossia che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime “composto” -, la Suprema
Corte fa propri i precedenti di legittimità secondo cui “nessuna contraddizione può essere ravvisata fra l'utilizzo dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo" (Cass. n.
34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n.
27823/2023).
Dello stesso avviso, la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione
n.1168/2025: “In tema di trattamento degli interessi nel caso di ammortamento
"alla francese" nel contesto dei contratti di mutuo con restituzione frazionata del capitale, non si verifica un effetto anatocistico vietato dalla legge se si considera la natura ordinaria del rapporto di mutuo, il cui divieto di anatocismo si riferisce invece alle situazioni patologiche, ovvero alla maturazione di interessi su interessi
25 scaduti e non pagati alla loro scadenza. La formula di ammortamento alla francese rappresenta una legittima pattuizione contrattuale che rispecchia interessi adeguatamente tutelati dall'ordinamento, tra cui la possibilità che gli interessi siano esigibili anche se il capitale su cui essi maturano non è ancora dovuto o pagato in toto, come evidenziato dall'art. 1820 c.c. Quest'ultimo articolo ammette esplicitamente la risoluzione di un contratto di mutuo in caso di mancato pagamento degli interessi, dimostrando che la scadenza degli interessi è distinta e indipendente da quella del capitale”.
3.5 Il sesto ed il settimo motivo sono assorbiti.
Con il sesto motivo di appello, l'appellante ritiene che la nullità del contratto di mutuo del 6.8.2013 per contrarietà alle norme sulla causa del mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B., e sulla buona fede e sulla correttezza, produca la nullità anche dei mutui ad esso collegati stipulati il 27.8.2014, nonché dei conti correnti e delle ipoteche e fideiussioni personali sottoscritte, con conseguente estinzione della procedura esecutiva;
nella prospettazione della mutuataria, infatti, tutti i suddetti contratti sarebbero collegati “da un nesso teleologico volto alla finalità di aprire nuove linee di credito e di ampliare le garanzie patrimoniali e personali e dalla volontà delle parti di rifinanziare l'azienda in sofferenza” (pag. 24 atto di appello).
Con il settimo motivo di appello, l'appellante ripropone l'eccezione di improcedibilità dell'azione esecutiva anche per gli intervenienti, con estinzione delle rispettive procedure, alla luce di tutte le doglianze formulate nell'atto di appello relative alla nullità dei mutui e dei negozi collegati.
Con riferimento ad entrambe le doglianze è sufficiente osservare che, trattandosi di censure strettamente connesse alla dedotta nullità dei mutui e dei negozi collegati, il rigetto dei precedenti motivi di appello, per non essere i mutui fondiari nulli per illiceità della causa, né per l'illegittimità della condotta tenuta dall'istituto di credito nel corso delle trattative per la formazione del contratto, o nella sua esecuzione, riveste una valenza decisiva assorbendo le conseguenti questioni sollevate dagli appellanti.
3.6 L'ottavo motivo, è infondato.
L'appellante lamenta che l'ulteriore credito per cui ha agito CP_12 ovvero le spese legali portate dall'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione emessa dal Tribunale di Pistoia nel procedimento RGE 267/2015, si fonderebbe su un titolo che non può avere efficacia esecutiva in pendenza del termine per la riassunzione del giudizio ex art. 616 c.p.c.
26 Il motivo non appare fondato, alla luce della natura condannatoria del capo dell'ordinanza de qua relativo alle spese legali, al quale deve essre riconosciuta immediata efficacia esecutiva: “L'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch'essa di provvisoria esecutività. Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività” (Cass. civ. n.9363/2010; nello stesso senso: Cass. civ. n.
21367/2004).
Il principio può essere applicato anche all'ordinanza resa a definizione della fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che la stessa può essere considerata valido titolo esecutivo legittimante l'intervento ex art. 499
c.p.c. di nella procedura esecutiva. PA
3.7 La richiesta di estromissione dell'intervenuta è fondata. CP_4
Unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta, ha CP_4 depositato in giudizio, quale doc. A), l'atto pubblico di rinuncia all'eredità di del 1.7.2019 redatta avanti al Notaio;
Persona_1 Persona_4 [...] deve essere quindi dichiarata priva di legittimazione attiva e passiva e di CP_4 interesse ad agire nel presente giudizio, e dunque deve essere estromessa.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio - seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre vanno compensate tra la parte appellante, e le parti CP_4 non costituite
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
476/2020 emessa dal Tribunale di Pistoia il 23.6.2020 e pubblicata il 29.6.2020;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, CP_4 ne dichiara l'estromissione dal presente giudizio;
3. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di NT
e liquidate, per ciascuna di esse, in € 14.239,00 per
[...] Controparte_5
27 compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
4. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio, liquidate in € PA
3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
5. compensa per intero le spese di lite tra le parti appellanti, e le CP_4 parti non costituite.
7. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
D.ssa Alessandra Guerrieri
IL PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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