CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 780/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. CINQUEPALMI LORENZO Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 12 25100 BRESCIA presso il difensore avv. CINQUEPALMI LORENZO
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
tutti con il patrocinio dell'avv. BARABASCHI CHIARA , elettivamente
[...] domiciliato in VIA ZACCARIA DEL MAINO 13 26100 CREMONA presso il difensore avv. BARABASCHI CHIARA
pagina 1 di 17 PARTE APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024 avente ad oggetto:
Titoli di credito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescua pubblicata in data
09/07/2020 con il n. 1365/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'insussistenza della legittimazione in capo ai Sigg.
[...]
e ad azionare il credito per cui è CP_1 Controparte_2 Controparte_3
causa, nella misura azionata;
in ogni caso dichiarare l'insussistenza del credito in capo agli istanti, quantomeno nella misura azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e Cassa. In via istruttoria: depositare le ordinare ai procedenti di scritture contabili della relative agli anni 2014-2015-2016; con Controparte_4
riserva di chiedere accertamento peritale all'esame.
Dell'appellato
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1365/2020 emessa dal Tribunale di Brescia in data
09.07.2020, poiché infondata in fatto ed in diritto.
➢ In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello pagina 2 di 17 proposto dalla avverso la sentenza n. 1365/2020 emessa in Parte_1
data 09.07.2020 dal Tribunale di Brescia e, per l'effetto, confermare integralmente la ridetta sentenza.
➢ In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio a favore di parte appellata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.7.2016 otteneva dal tribunale di Brescia decreto Controparte_4
ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 67.696,52 nei confronti di Parte_1
decreto che, in assenza di opposizione, diveniva definitivo. Successivamente, il
[...]
13.02.2017, veniva cancellata dal registro delle imprese. Gli Controparte_4
ex soci della società estinta, invocando, in relazione al predetto credito, un fenomeno successorio a loro favore, notificavano alla debitrice, in data 17.5.2017, atto di precetto per la complessiva somma di € 76.422,10. In assenza di pagamento gli odierni attori attivavano la procedura esecutiva presso terzi n. 2876/2017 trib.
Brescia, nell'ambito della quale depositava, in data 30.01.2018, Parte_1
ricorso in opposizione all'esecuzione. Il 22.05.2018 il g.e. sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 9 luglio 2020, il Tribunale Ordinario di Brescia pronunciava sentenza di rigetto avverso l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
condannandola alla rifusione ad e Controparte_3 Controparte_1 [...]
in solido, delle spese di lite e generali, oltre degli accessori di legge. CP_2 pagina 3 di 17 Il giudice di prime cure confermava - infatti – il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, divenuto definitivo, ancora prima della cancellazione della società
[...]
dal registro delle imprese, e dunque antecedentemente Controparte_4
rispetto l'insaturazione del giudizio di opposizione. Facendo proprio l'orientamento consolidato nascente della sentenza Cass. Civ., SS.UU., 12.3.2013, n. 6070, e rilevando che «la mancata liquidazione comporta in ogni caso che al venir meno della società si instauri su di essi ed in favore dei soci un regime di contitolarità o comunione indivisa» (Trib. Brescia, Sent n. 1365/2020), il giudice di prime cure riteneva che la mancata indicazione nel bilancio di liquidazione del credito litigioso non potesse ritenersi di per se stessa elemento indiziario sufficiente per ritenerne dimostrata in via presuntiva la volontà di rinunciarvi.
Con sentenza n. 1365/2020 in data 9 luglio 2020 il Tribunale di Brescia così statuiva:
<< Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o
assorbita, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
condanna a rifondere ad e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
in solido, le spese di lite liquidate in € 7.795,00 a titolo di Controparte_2
compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e
agli accessori di legge.>>
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la Parte_1
chiedendo che in riforma della stessa venga accertata l'insussistenza del credito monitoriamente azionato ed in ogni caso l'insussistenza della legittimazione in capo pagina 4 di 17 ai signori e di tale diritto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della relativa azione.
Gli appellati, costituendosi, hanno chiesto respingersi il gravame avversario.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, il deposito della comparsa conclusionale di parte appellata risulta esser stato effettuato non entro il termine assegnato per causa non imputabile alla parte che ha proceduto a tale deposito non appena possibile
(vedi scritti difensivi 19/12/2024), ritiene il collegio non dover dichiarare l'inammissibilità per tardività di tale comparsa.
***
Il giudice di prime cure è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione ex art.645 cpc confermando la sussistenza in capo ai ricorrenti Controparte_1
e del credito monitoriamente azionato, Controparte_2 Controparte_3
derivante per successione dal medesimo credito già precedentemente proprio della società venuta ad estinzione a seguito di cancellazione dal Controparte_4
registro delle imprese, sulla base delle considerazioni di seguito testualmente riportate.
<In merito ai residui attivi non liquidati e alle sopravvenienze attive della
pagina 5 di 17 liquidazione di una società cancellata dal registro delle imprese, la giurisprudenza
della Corte di cassazione, a partire dalle pronunce a sezioni unite del 2013, è …
ormai univoca nel prospettare la seguente distinzione: con riguardo a tutte le attività
che non avrebbero potuto essere iscritte nel bilancio finale di liquidazione, in quanto
costituite da beni in relazione ai quali la società vantava una mera pretesa ovvero da
crediti controversi o illiquidi, la scelta del liquidatore di procedere alla
cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in mancanza della loro
liquidazione, può essere interpretata quale rinuncia a far valere la pretesa ovvero a
rendere liquido il credito al fine di agevolare la procedura di estinzione;
con
riguardo ai cespiti patrimoniali che avrebbero potuto figurare nel bilancio finale di
liquidazione e che non sono stati oggetto della procedura liquidativa, si determina
invece un meccanismo successorio a favore degli ex soci.
Nello specifico “se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo
contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei
beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è
ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti
residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della
società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di
quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito
tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai
quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione
indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità
o della comunione” (Cass. civ., SS.UU., 12.3.2013, n. 6070).
pagina 6 di 17 Deve dunque ritenersi irrilevante che i predetti cespiti siano stati concretamente
indicati, o meno, nel bilancio finale di liquidazione: la loro mancata liquidazione
comporta in ogni caso che al venir meno della società s'instauri su di essi ed in
favore dei soci un regime di contitolarità o comunione indivisa.
Nel caso in esame il credito fatto valere è stato consacrato in un titolo esecutivo
divenuto definitivo.
Non trattandosi di mera pretesa o di credito incerto o illiquido, sulla scorta
dell'insegnamento delle Sezioni Unite dovrà pertanto concludersi che il diritto della
società estinta si sia trasferito ai soci e che lo stesso sia stato da questi ultimi
legittimamente azionato.
La convenuta, per contestare l'importo azionato, ha inoltre evidenziato come nel
bilancio il credito sia riportato per la minor somma di € 19.483,00.
La circostanza non pare tuttavia rilevante non solo perchè la riconducibilità di detta
somma al credito de quo è quantomeno dubbia, ma anche e soprattutto in quanto non
si ritiene condivisibile l'assunto per cui le risultanze del bilancio siano, di per sè
sole, idonee a dimostrare una sorta di rinuncia (parziale) alla pretesa creditoria.
Deve pertanto affermarsi il diritto degli attori di procedere esecutivamente per
l'intero importo precettato.>>
***
Col primo articolato motivo di gravame l'appellante lamenta errata interpretazione e/o applicazione della sentenza n. 6070 del 12.03.2013, SS.UU.
pagina 7 di 17 Corte di Cassazione e riafferma la propria tesi secondo cui non CP_4
riportando nel bilancio di liquidazione l'importo iniziale del credito verso pari a € 63.163,00, ma soltanto la minor somma di € Parte_1
19.483,00, avrebbe con ciò inteso rinunciare all'importo residuo.
L'appellante sostiene che le SS.UU. con la predetta pronuncia si sarebbero limitate ad affermare – per quanto qui rileva - che la cancellazione della società
dal registro delle imprese determina il passaggio ai soci degli eventuali rapporti attivi non liquidati, che residuano all'estinzione ex ar.2495 cpv cc della società; ed a tal fine distingue tra rapporti conosciuti al momento della liquidazione (residui non liquidati) e sopravvenienze scoperte successivamente alla liquidazione, così che il credito riferibile ai primi dovrebbe presumersi rinunciato se non ripreso e confermato nel bilancio finale di liquidazione,
mentre quello riferibile ai secondi, non essendo in alcun modo inciso dal procedimento di liquidazione, si trasferirebbe automaticamente dalla società
estinta ai soggetti già soci al momento della cancellazione.
Nella specie il credito per cui è causa, noto agli amministratori, in quanto iscritto a bilancio nel 2015 per un importo pari a €. 63.163,00, non potrebbe pertanto essere ricondotto alle sopravvenienze, in quanto non insorto in epoca successiva all'estinzione della società, ed in ogni caso potrebbe neppure qualificarsi come residuo non liquidato, per la parte eccedente € 19.483,00,
importo quest'ultimo iscritto nel bilancio di liquidazione, data l'evidente pagina 8 di 17 consapevolezza in capo ai soci ed al liquidatore, anch'egli socio, circa la maggior consistenza del credito così come originariamente vantato e risultante dal titolo. In tale prospettiva la redazione del bilancio finale di liquidazione con indicazione del credito nell'anzidetto minor importo di € 19.483,00
assumerebbe valenza confessoria dell'insussistenza di alcun ulteriore credito verso la controparte.
L'importo eccedente la predetta somma di € 19.483,00 avrebbe pertanto da intendersi come implicitamente rinunciato, in conformità del resto al prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. 23269/2016, Cass. 24
dicembre 2015, n. 25974; Cass. 29 luglio 2016, n. 15782; Cass., 19 luglio
2018, n. 19302., Cass., 19 giugno 2019, n. 16.511., Cass. 12 ottobre 2012, n.
17500) secondo il quale dalla cancellazione di una società discende la volontà
tacita di rinunciare ai diritti litigiosi od illiquidi. Anche l'orientamento minoritario, sarebbe errato presumere sempre ed automaticamente che la cancellazione della società comporti la rinunzia al credito per cui è pendente un azione giudiziaria (Cass, n. 9464/2020) non perverrebbe all'opposta conclusione della permanenza del credito transitato ai soci bensì a quella della necessità della verifica caso per caso alla ricostruzione della volontà della società, e per essa dai suoi soci e dal liquidatore, al fine di accertarne l'intento totalmente o parzialmente abdicativo, oppure no.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omesso pagina 9 di 17 accoglimento dei mezzi di prova dedotti e nelle sue conclusioni chiede ordinarsi ai procedenti il deposito delle scritture contabili della
[...]
relativi agli anni 2014-2015-2016, con riserva di chiedere Controparte_4
accertamento peritale.
***
L'acquisizione agli atti dei documenti dei quali la parte appellante chiede ordinarsi l'esibizione appare superflua, non essendovi specifica contestazione in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, posto che a divergere è non il succedersi degli eventi – ed in particolare il ricorso monitorio di nei confronti di ed il Controparte_4 Parte_1
conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex artt.647 e 656 cpc perché non opposto nel termine di cui all'art.641 cpc, l'iscrizione in bilancio dell'importo ingiunto, di €.67.696,52 oltre interessi e oneri di legge, così come risultante dal predetto titolo, e la successiva iscrizione nel bilancio finale di liquidazione per la minor somma di € 19.483,00 – bensì le conseguenza che sub specie juris debbano trarsi dalle predette circostanze, assumendosi da una parte che l'iscrizione a bilancio di tale minor somma, ad opera di soggetti certamente consapevoli del maggior importo del credito, costituirebbe chiara dimostrazione del loro intento di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa, ed invece dall'altra che, stante il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, e, quindi, alla sua estinzione, ed atteso pagina 10 di 17 il consolidarsi del credito monitoriamente azionato, l'indicazione nel bilancio finale di liquidazione di un minor importo rispetto a quello ingiunto, non potrebbe assumere alcuna valenza abdicativa quanto all'eccedenza, trattandosi non già di mera pretesa bensì di credito già definitivamente accertato.
***
Le Sezioni Unite della SC di Cassazione, nella citata sentenza n.6070/2013,
affermano, per quanto qui rileva, essere sì senz'altro <
della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass.
16 luglio 2010, n. 16758)>>, con la precisazione che <
agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione.>> e con l'ulteriore precisazione che <
conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali>>: ciò perchè <
pagina 11 di 17 simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido)
privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo>>.
Le Sezioni Unite, tuttavia, nel contempo chiariscono che <
di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti),
un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata>>, ragion per cui << non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive>>.
In tale prospettiva il Supremo Collegio afferma che <
debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno,
suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo
Co successorio>>: la osserva che <
patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità
dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale>>, così che <
sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico pagina 12 di 17 sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società,
s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione>>
Sulla base di tali premesse le Sezioni Unite concludono affermando – per quanto qui rileva – il seguente principio di diritto:
"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i
diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma
non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti
di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
In senso conforme a tale indirizzo si è del resto pronunciata la Cassazione,
affermando, con ordinanza n.21071 del 18/07/2023, della sezione terza, che <
seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle pagina 13 di 17 imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo>>, ricavandosene che la presunzione di tacita rinuncia può ritenersi operante soltanto i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, non quindi per quelli, come il presente,
definitivamente accertati prima del verificarsi dell'evento estintivo.
Co Conclusione, quest'ultima, coerente con quanto affermato dalla stessa ,
la quale, con ordinanza n.28439 del 14/12/2020 (sezione terza) ha affermato che <
esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale;
ne consegue che i crediti di una società
commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale pagina 14 di 17 omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.>>
Tanto premesso, venendo al caso di specie, al momento della cancellazione della società il procedimento monitorio era già Controparte_4
terminato, e vi era già un titolo esecutivo, definitivo, non quindi una mera pretesa, ovvero la rivendicazione di un diritto di credito non ancora accertato, o liquidato. L'accertamento determinato dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, non opposto nel termine di legge, non può
esser caducato in ragione delle diverse indicazioni espresse nel bilancio finale di liquidazione, non potendosi presumere, per quanto sopra esposta,
che dette indicazioni siano univocamente dirette ad implicitamente manifestare la volontà della parte creditrice di rimettere alla controparte il debito, o parte di esso.
Per le anzidette considerazioni l'impugnazione non può trovare accoglimento così
che la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Con la precisazione che le vicende riferite nella conclusionale di parte appellata e relative ai procedimenti esecutivi conseguenti alla sentenza di primo grado non possono essere ritenute di rilievo in questa sede.
pagina 15 di 17 ***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00, valori medi quanto a fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1365/2020 del Tribunale di
Brescia
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro
1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di pagina 16 di 17 trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 780/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. CINQUEPALMI LORENZO Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA SILVIO PELLICO 12 25100 BRESCIA presso il difensore avv. CINQUEPALMI LORENZO
PARTE APPELLANTE
c o n t r o
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
tutti con il patrocinio dell'avv. BARABASCHI CHIARA , elettivamente
[...] domiciliato in VIA ZACCARIA DEL MAINO 13 26100 CREMONA presso il difensore avv. BARABASCHI CHIARA
pagina 1 di 17 PARTE APPELLATA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024 avente ad oggetto:
Titoli di credito
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescua pubblicata in data
09/07/2020 con il n. 1365/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale: Respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare l'insussistenza della legittimazione in capo ai Sigg.
[...]
e ad azionare il credito per cui è CP_1 Controparte_2 Controparte_3
causa, nella misura azionata;
in ogni caso dichiarare l'insussistenza del credito in capo agli istanti, quantomeno nella misura azionata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e Cassa. In via istruttoria: depositare le ordinare ai procedenti di scritture contabili della relative agli anni 2014-2015-2016; con Controparte_4
riserva di chiedere accertamento peritale all'esame.
Dell'appellato
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 1365/2020 emessa dal Tribunale di Brescia in data
09.07.2020, poiché infondata in fatto ed in diritto.
➢ In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello pagina 2 di 17 proposto dalla avverso la sentenza n. 1365/2020 emessa in Parte_1
data 09.07.2020 dal Tribunale di Brescia e, per l'effetto, confermare integralmente la ridetta sentenza.
➢ In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio a favore di parte appellata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14.7.2016 otteneva dal tribunale di Brescia decreto Controparte_4
ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 67.696,52 nei confronti di Parte_1
decreto che, in assenza di opposizione, diveniva definitivo. Successivamente, il
[...]
13.02.2017, veniva cancellata dal registro delle imprese. Gli Controparte_4
ex soci della società estinta, invocando, in relazione al predetto credito, un fenomeno successorio a loro favore, notificavano alla debitrice, in data 17.5.2017, atto di precetto per la complessiva somma di € 76.422,10. In assenza di pagamento gli odierni attori attivavano la procedura esecutiva presso terzi n. 2876/2017 trib.
Brescia, nell'ambito della quale depositava, in data 30.01.2018, Parte_1
ricorso in opposizione all'esecuzione. Il 22.05.2018 il g.e. sospendeva la procedura esecutiva ed assegnava termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
In data 9 luglio 2020, il Tribunale Ordinario di Brescia pronunciava sentenza di rigetto avverso l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
condannandola alla rifusione ad e Controparte_3 Controparte_1 [...]
in solido, delle spese di lite e generali, oltre degli accessori di legge. CP_2 pagina 3 di 17 Il giudice di prime cure confermava - infatti – il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, divenuto definitivo, ancora prima della cancellazione della società
[...]
dal registro delle imprese, e dunque antecedentemente Controparte_4
rispetto l'insaturazione del giudizio di opposizione. Facendo proprio l'orientamento consolidato nascente della sentenza Cass. Civ., SS.UU., 12.3.2013, n. 6070, e rilevando che «la mancata liquidazione comporta in ogni caso che al venir meno della società si instauri su di essi ed in favore dei soci un regime di contitolarità o comunione indivisa» (Trib. Brescia, Sent n. 1365/2020), il giudice di prime cure riteneva che la mancata indicazione nel bilancio di liquidazione del credito litigioso non potesse ritenersi di per se stessa elemento indiziario sufficiente per ritenerne dimostrata in via presuntiva la volontà di rinunciarvi.
Con sentenza n. 1365/2020 in data 9 luglio 2020 il Tribunale di Brescia così statuiva:
<< Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o
assorbita, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
condanna a rifondere ad e Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
in solido, le spese di lite liquidate in € 7.795,00 a titolo di Controparte_2
compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e
agli accessori di legge.>>
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello la Parte_1
chiedendo che in riforma della stessa venga accertata l'insussistenza del credito monitoriamente azionato ed in ogni caso l'insussistenza della legittimazione in capo pagina 4 di 17 ai signori e di tale diritto Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e della relativa azione.
Gli appellati, costituendosi, hanno chiesto respingersi il gravame avversario.
Respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza la causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 17/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, il deposito della comparsa conclusionale di parte appellata risulta esser stato effettuato non entro il termine assegnato per causa non imputabile alla parte che ha proceduto a tale deposito non appena possibile
(vedi scritti difensivi 19/12/2024), ritiene il collegio non dover dichiarare l'inammissibilità per tardività di tale comparsa.
***
Il giudice di prime cure è pervenuto alla decisione di respingere l'opposizione ex art.645 cpc confermando la sussistenza in capo ai ricorrenti Controparte_1
e del credito monitoriamente azionato, Controparte_2 Controparte_3
derivante per successione dal medesimo credito già precedentemente proprio della società venuta ad estinzione a seguito di cancellazione dal Controparte_4
registro delle imprese, sulla base delle considerazioni di seguito testualmente riportate.
<In merito ai residui attivi non liquidati e alle sopravvenienze attive della
pagina 5 di 17 liquidazione di una società cancellata dal registro delle imprese, la giurisprudenza
della Corte di cassazione, a partire dalle pronunce a sezioni unite del 2013, è …
ormai univoca nel prospettare la seguente distinzione: con riguardo a tutte le attività
che non avrebbero potuto essere iscritte nel bilancio finale di liquidazione, in quanto
costituite da beni in relazione ai quali la società vantava una mera pretesa ovvero da
crediti controversi o illiquidi, la scelta del liquidatore di procedere alla
cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in mancanza della loro
liquidazione, può essere interpretata quale rinuncia a far valere la pretesa ovvero a
rendere liquido il credito al fine di agevolare la procedura di estinzione;
con
riguardo ai cespiti patrimoniali che avrebbero potuto figurare nel bilancio finale di
liquidazione e che non sono stati oggetto della procedura liquidativa, si determina
invece un meccanismo successorio a favore degli ex soci.
Nello specifico “se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo
contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei
beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è
ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti
residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della
società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di
quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito
tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai
quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione
indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità
o della comunione” (Cass. civ., SS.UU., 12.3.2013, n. 6070).
pagina 6 di 17 Deve dunque ritenersi irrilevante che i predetti cespiti siano stati concretamente
indicati, o meno, nel bilancio finale di liquidazione: la loro mancata liquidazione
comporta in ogni caso che al venir meno della società s'instauri su di essi ed in
favore dei soci un regime di contitolarità o comunione indivisa.
Nel caso in esame il credito fatto valere è stato consacrato in un titolo esecutivo
divenuto definitivo.
Non trattandosi di mera pretesa o di credito incerto o illiquido, sulla scorta
dell'insegnamento delle Sezioni Unite dovrà pertanto concludersi che il diritto della
società estinta si sia trasferito ai soci e che lo stesso sia stato da questi ultimi
legittimamente azionato.
La convenuta, per contestare l'importo azionato, ha inoltre evidenziato come nel
bilancio il credito sia riportato per la minor somma di € 19.483,00.
La circostanza non pare tuttavia rilevante non solo perchè la riconducibilità di detta
somma al credito de quo è quantomeno dubbia, ma anche e soprattutto in quanto non
si ritiene condivisibile l'assunto per cui le risultanze del bilancio siano, di per sè
sole, idonee a dimostrare una sorta di rinuncia (parziale) alla pretesa creditoria.
Deve pertanto affermarsi il diritto degli attori di procedere esecutivamente per
l'intero importo precettato.>>
***
Col primo articolato motivo di gravame l'appellante lamenta errata interpretazione e/o applicazione della sentenza n. 6070 del 12.03.2013, SS.UU.
pagina 7 di 17 Corte di Cassazione e riafferma la propria tesi secondo cui non CP_4
riportando nel bilancio di liquidazione l'importo iniziale del credito verso pari a € 63.163,00, ma soltanto la minor somma di € Parte_1
19.483,00, avrebbe con ciò inteso rinunciare all'importo residuo.
L'appellante sostiene che le SS.UU. con la predetta pronuncia si sarebbero limitate ad affermare – per quanto qui rileva - che la cancellazione della società
dal registro delle imprese determina il passaggio ai soci degli eventuali rapporti attivi non liquidati, che residuano all'estinzione ex ar.2495 cpv cc della società; ed a tal fine distingue tra rapporti conosciuti al momento della liquidazione (residui non liquidati) e sopravvenienze scoperte successivamente alla liquidazione, così che il credito riferibile ai primi dovrebbe presumersi rinunciato se non ripreso e confermato nel bilancio finale di liquidazione,
mentre quello riferibile ai secondi, non essendo in alcun modo inciso dal procedimento di liquidazione, si trasferirebbe automaticamente dalla società
estinta ai soggetti già soci al momento della cancellazione.
Nella specie il credito per cui è causa, noto agli amministratori, in quanto iscritto a bilancio nel 2015 per un importo pari a €. 63.163,00, non potrebbe pertanto essere ricondotto alle sopravvenienze, in quanto non insorto in epoca successiva all'estinzione della società, ed in ogni caso potrebbe neppure qualificarsi come residuo non liquidato, per la parte eccedente € 19.483,00,
importo quest'ultimo iscritto nel bilancio di liquidazione, data l'evidente pagina 8 di 17 consapevolezza in capo ai soci ed al liquidatore, anch'egli socio, circa la maggior consistenza del credito così come originariamente vantato e risultante dal titolo. In tale prospettiva la redazione del bilancio finale di liquidazione con indicazione del credito nell'anzidetto minor importo di € 19.483,00
assumerebbe valenza confessoria dell'insussistenza di alcun ulteriore credito verso la controparte.
L'importo eccedente la predetta somma di € 19.483,00 avrebbe pertanto da intendersi come implicitamente rinunciato, in conformità del resto al prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. 23269/2016, Cass. 24
dicembre 2015, n. 25974; Cass. 29 luglio 2016, n. 15782; Cass., 19 luglio
2018, n. 19302., Cass., 19 giugno 2019, n. 16.511., Cass. 12 ottobre 2012, n.
17500) secondo il quale dalla cancellazione di una società discende la volontà
tacita di rinunciare ai diritti litigiosi od illiquidi. Anche l'orientamento minoritario, sarebbe errato presumere sempre ed automaticamente che la cancellazione della società comporti la rinunzia al credito per cui è pendente un azione giudiziaria (Cass, n. 9464/2020) non perverrebbe all'opposta conclusione della permanenza del credito transitato ai soci bensì a quella della necessità della verifica caso per caso alla ricostruzione della volontà della società, e per essa dai suoi soci e dal liquidatore, al fine di accertarne l'intento totalmente o parzialmente abdicativo, oppure no.
Col secondo motivo di gravame l'appellante si duole dell'omesso pagina 9 di 17 accoglimento dei mezzi di prova dedotti e nelle sue conclusioni chiede ordinarsi ai procedenti il deposito delle scritture contabili della
[...]
relativi agli anni 2014-2015-2016, con riserva di chiedere Controparte_4
accertamento peritale.
***
L'acquisizione agli atti dei documenti dei quali la parte appellante chiede ordinarsi l'esibizione appare superflua, non essendovi specifica contestazione in ordine alla ricostruzione in fatto della vicenda per cui è causa, posto che a divergere è non il succedersi degli eventi – ed in particolare il ricorso monitorio di nei confronti di ed il Controparte_4 Parte_1
conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ex artt.647 e 656 cpc perché non opposto nel termine di cui all'art.641 cpc, l'iscrizione in bilancio dell'importo ingiunto, di €.67.696,52 oltre interessi e oneri di legge, così come risultante dal predetto titolo, e la successiva iscrizione nel bilancio finale di liquidazione per la minor somma di € 19.483,00 – bensì le conseguenza che sub specie juris debbano trarsi dalle predette circostanze, assumendosi da una parte che l'iscrizione a bilancio di tale minor somma, ad opera di soggetti certamente consapevoli del maggior importo del credito, costituirebbe chiara dimostrazione del loro intento di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa, ed invece dall'altra che, stante il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, e, quindi, alla sua estinzione, ed atteso pagina 10 di 17 il consolidarsi del credito monitoriamente azionato, l'indicazione nel bilancio finale di liquidazione di un minor importo rispetto a quello ingiunto, non potrebbe assumere alcuna valenza abdicativa quanto all'eccedenza, trattandosi non già di mera pretesa bensì di credito già definitivamente accertato.
***
Le Sezioni Unite della SC di Cassazione, nella citata sentenza n.6070/2013,
affermano, per quanto qui rileva, essere sì senz'altro <
della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass.
16 luglio 2010, n. 16758)>>, con la precisazione che <
agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione.>> e con l'ulteriore precisazione che <
conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali>>: ciò perchè <
pagina 11 di 17 simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido)
privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo>>.
Le Sezioni Unite, tuttavia, nel contempo chiariscono che <
di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti),
un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata>>, ragion per cui << non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive>>.
In tale prospettiva il Supremo Collegio afferma che <
debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno,
suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo
Co successorio>>: la osserva che <
patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità
dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale>>, così che <
sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico pagina 12 di 17 sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società,
s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione>>
Sulla base di tali premesse le Sezioni Unite concludono affermando – per quanto qui rileva – il seguente principio di diritto:
"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) si
trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i
diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma
non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti
di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe
richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato".
In senso conforme a tale indirizzo si è del resto pronunciata la Cassazione,
affermando, con ordinanza n.21071 del 18/07/2023, della sezione terza, che <
seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle pagina 13 di 17 imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo>>, ricavandosene che la presunzione di tacita rinuncia può ritenersi operante soltanto i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, non quindi per quelli, come il presente,
definitivamente accertati prima del verificarsi dell'evento estintivo.
Co Conclusione, quest'ultima, coerente con quanto affermato dalla stessa ,
la quale, con ordinanza n.28439 del 14/12/2020 (sezione terza) ha affermato che <
esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale;
ne consegue che i crediti di una società
commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale pagina 14 di 17 omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.>>
Tanto premesso, venendo al caso di specie, al momento della cancellazione della società il procedimento monitorio era già Controparte_4
terminato, e vi era già un titolo esecutivo, definitivo, non quindi una mera pretesa, ovvero la rivendicazione di un diritto di credito non ancora accertato, o liquidato. L'accertamento determinato dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, non opposto nel termine di legge, non può
esser caducato in ragione delle diverse indicazioni espresse nel bilancio finale di liquidazione, non potendosi presumere, per quanto sopra esposta,
che dette indicazioni siano univocamente dirette ad implicitamente manifestare la volontà della parte creditrice di rimettere alla controparte il debito, o parte di esso.
Per le anzidette considerazioni l'impugnazione non può trovare accoglimento così
che la sentenza di primo grado va interamente confermata.
Con la precisazione che le vicende riferite nella conclusionale di parte appellata e relative ai procedimenti esecutivi conseguenti alla sentenza di primo grado non possono essere ritenute di rilievo in questa sede.
pagina 15 di 17 ***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00, valori medi quanto a fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1365/2020 del Tribunale di
Brescia
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro
1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di pagina 16 di 17 trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17