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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 8666/2024, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dalle Parte_1 Parte_2 avv.te Margherita Messere e Matilde Paparo, presso il cui studio in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 33, sono elettivamente costituite;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la consigliera delegata Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luigi Ciccarelli, presso il cui studio in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri, nn. 3-5, è elettivamente costituita;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “CONCLUDONO perché l'adito Giudice Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere: a) Accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti hanno diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto. b) Condannare conseguentemente la resistente in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1
– c.a.p. 80133 - C.F. . al pagamento in favore dei ricorrenti della P.IVA_1 complessiva somma di euro 951,90 ciascuno, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. d) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”;
Per la società convenuta: “Voglia l'adita Giustizia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Rigettare la domanda ex adverso proposte con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire in favore dell' ”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della agenzia di sviluppo a decorrere dal 7.4.2015, data CP_1 in cui trovava applicazione il verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società anch'essa partecipata dalla Parte_3 [...]
lamentavano il mancato riconoscimento degli scatti di Parte_4 anzianità maturati da gennaio 2022.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che, essendo stati assunti ex novo dalla e non in forza di un trasferimento d'azienda, ed essendo inquadrati al CP_1 livello D2 del CCNL Industria metalmeccanica privata ed installazione di impianti, gli competessero 951,90 euro a titolo di differenze retributive per il periodo trascorso tra gennaio 2022 e febbraio 2024, in virtù degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.
In senso contrario, la società convenuta, regolarmente costituita, opponeva che i ricorrenti avessero già conseguito il quinto livello anche per effetto degli scatti maturati già alle dipendenze della e che, pertanto, non potessero pretendere ulteriori Parte_3 aumenti retributivi.
All'udienza del 19.6.2025 le parti davano atto del pagamento da parte della società datrice di lavoro delle somme capitali formanti oggetto di causa, con ciò chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In aggiunta, le parti ricorrenti chiedevano liquidarsi in sede giudiziale gli importi accessori, tenuto conto della natura del credito fatto valere in giudizio e del pregiudizio patito dai ricorrenti per il tempo intercorso prima dell'adempimento.
Alla stessa udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Alla luce dell'intervenuto pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quantomeno con riguardo alla sorta capitale. Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso in esame, però, deve notarsi che il pagamento soddisfa solo parzialmente l'interesse dei ricorrenti, i quali agivano in giudizio al fine di conseguire il pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'arco di tempo conchiuso tra il gennaio 2022 ed il febbraio 2024, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, la cui liquidazione è demandata al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. al precipuo fine di tenere indenne il lavoratore dai pregiudizi derivanti dalla mancata o intempestiva erogazione degli emolumenti a questi dovuti a titolo di corrispettivo della attività lavorativa prestata.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può investire soltanto la sorta capitale, rendendosi, comunque, necessaria la condanna dell' al CP_1 pagamento degli accessori di diritto spettanti al lavoratore.
A sostegno di una simile conclusione milita la giurisprudenza che in via costante traccia l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'inquadramento dei lavoratori assunti in forza dell'accordo sindacale del 31 marzo 2015, e che all'evidenza ha indotto la società convenuta al pagamento, appurato che nel caso di specie non si sia realizzato un trasferimento d'azienda quanto, piuttosto, una mera cessione di lavoratori assunti ex novo dalla società convenuta ed, in quanto tali, titolati al riconoscimento di tutti e cinque gli scatti spettanti ai sensi della disciplina contrattuale.
D'altronde, la fondatezza delle pretese dei ricorrenti è tutt'altro che confutata dal pagamento in corso di causa delle sorte capitali richieste, cui, in mancanza di alcun accordo transattivo, deve far seguito il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza quali i lavoratori non potrebbero ricollocarsi sulla c.d. curva di indifferenza all'illecito della controparte, quale è l'adempimento tardivo.
Pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale, CP_1 deve essere condannata al pagamento degli interessi maturati dalla data di scadenza dei singoli crediti e tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere circa la debenza della sorta capitale delle differenze retributive maturate tra i mesi di gennaio 2022 e di febbraio 2024 a titolo di scatti di anzianità, comprese le tredicesime mensilità degli anni 2022 e 2023;
- Condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_1 monetaria maturati sulle somme corrisposte in corso di causa dalla data della scadenza dei crediti al saldo alla data del loro pagamento;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di CP_1 euro 1.278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all' udienza del 19.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio recante il n. R. G. 8666/2024, vertente
TRA
e rappresentati e difesi dalle Parte_1 Parte_2 avv.te Margherita Messere e Matilde Paparo, presso il cui studio in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 33, sono elettivamente costituite;
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la consigliera delegata Dott.ssa rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Luigi Ciccarelli, presso il cui studio in Villaricca (NA) alla via Dante Alighieri, nn. 3-5, è elettivamente costituita;
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “CONCLUDONO perché l'adito Giudice Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro in accoglimento del presente ricorso voglia così provvedere: a) Accertare e dichiarare che i ricorrenti tutti hanno diritto a percepire lo scatto di anzianità relativi al periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 ( comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto. b) Condannare conseguentemente la resistente in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella sede legale della società sita in NAPOLI ALLA PIAZZA MATTEOTTI N.1
– c.a.p. 80133 - C.F. . al pagamento in favore dei ricorrenti della P.IVA_1 complessiva somma di euro 951,90 ciascuno, a titolo di scatti maturati e non corrisposti per il periodo Gennaio 2022 – Dicembre 2023 (comprensivi di 13ma mensilità anno 2022 e 13ma 2023) e nel periodo Gennaio e Febbraio 2024, e così di mese in mese fino alla maturazione dell'ulteriore scatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione dei rispettivi crediti fino all'effettivo soddisfo. c) condannare la resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo. d) dichiarare, come per legge, la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva”;
Per la società convenuta: “Voglia l'adita Giustizia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: Rigettare la domanda ex adverso proposte con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire in favore dell' ”. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 i ricorrenti in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della agenzia di sviluppo a decorrere dal 7.4.2015, data CP_1 in cui trovava applicazione il verbale di accordo sindacale con il quale venivano riallocati i dipendenti della società anch'essa partecipata dalla Parte_3 [...]
lamentavano il mancato riconoscimento degli scatti di Parte_4 anzianità maturati da gennaio 2022.
In particolare, i ricorrenti argomentavano che, essendo stati assunti ex novo dalla e non in forza di un trasferimento d'azienda, ed essendo inquadrati al CP_1 livello D2 del CCNL Industria metalmeccanica privata ed installazione di impianti, gli competessero 951,90 euro a titolo di differenze retributive per il periodo trascorso tra gennaio 2022 e febbraio 2024, in virtù degli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.
In senso contrario, la società convenuta, regolarmente costituita, opponeva che i ricorrenti avessero già conseguito il quinto livello anche per effetto degli scatti maturati già alle dipendenze della e che, pertanto, non potessero pretendere ulteriori Parte_3 aumenti retributivi.
All'udienza del 19.6.2025 le parti davano atto del pagamento da parte della società datrice di lavoro delle somme capitali formanti oggetto di causa, con ciò chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In aggiunta, le parti ricorrenti chiedevano liquidarsi in sede giudiziale gli importi accessori, tenuto conto della natura del credito fatto valere in giudizio e del pregiudizio patito dai ricorrenti per il tempo intercorso prima dell'adempimento.
Alla stessa udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
Alla luce dell'intervenuto pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere quantomeno con riguardo alla sorta capitale. Invero, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso in esame, però, deve notarsi che il pagamento soddisfa solo parzialmente l'interesse dei ricorrenti, i quali agivano in giudizio al fine di conseguire il pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento degli scatti di anzianità maturati nell'arco di tempo conchiuso tra il gennaio 2022 ed il febbraio 2024, oltre al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, la cui liquidazione è demandata al Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c. al precipuo fine di tenere indenne il lavoratore dai pregiudizi derivanti dalla mancata o intempestiva erogazione degli emolumenti a questi dovuti a titolo di corrispettivo della attività lavorativa prestata.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere può investire soltanto la sorta capitale, rendendosi, comunque, necessaria la condanna dell' al CP_1 pagamento degli accessori di diritto spettanti al lavoratore.
A sostegno di una simile conclusione milita la giurisprudenza che in via costante traccia l'infondatezza delle deduzioni di parte resistente in ordine all'inquadramento dei lavoratori assunti in forza dell'accordo sindacale del 31 marzo 2015, e che all'evidenza ha indotto la società convenuta al pagamento, appurato che nel caso di specie non si sia realizzato un trasferimento d'azienda quanto, piuttosto, una mera cessione di lavoratori assunti ex novo dalla società convenuta ed, in quanto tali, titolati al riconoscimento di tutti e cinque gli scatti spettanti ai sensi della disciplina contrattuale.
D'altronde, la fondatezza delle pretese dei ricorrenti è tutt'altro che confutata dal pagamento in corso di causa delle sorte capitali richieste, cui, in mancanza di alcun accordo transattivo, deve far seguito il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza quali i lavoratori non potrebbero ricollocarsi sulla c.d. curva di indifferenza all'illecito della controparte, quale è l'adempimento tardivo.
Pertanto, cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale, CP_1 deve essere condannata al pagamento degli interessi maturati dalla data di scadenza dei singoli crediti e tenuto conto della rivalutazione monetaria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nell'intestata composizione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere circa la debenza della sorta capitale delle differenze retributive maturate tra i mesi di gennaio 2022 e di febbraio 2024 a titolo di scatti di anzianità, comprese le tredicesime mensilità degli anni 2022 e 2023;
- Condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione CP_1 monetaria maturati sulle somme corrisposte in corso di causa dalla data della scadenza dei crediti al saldo alla data del loro pagamento;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di CP_1 euro 1.278,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella
La presente sentenza è stata redatta con il contributo del Dott. Giacomo Cammarano.