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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4777 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Barbara D'Angelo del Foro di Udine, presso cui elettivamente domicilia in Udine alla via Nimis 5 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv.to Daniele Di Fenza presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli alla via S. Ignazio di Loyola, 250, come da procura alle liti in atti RESISTENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/07/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
proponeva azione per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e le statuizioni consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio con in data Controparte_1
10.12.1987 a Napoli (NA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1987, numero 140, parte 1, sezione S;
-che dalla loro unione coniugale sono nati, in data 09.05.1990, il figlio Per_1
e in data 08.08.1991 Gaia;
-che con sentenza nr 5117 del 9 aprile 2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al primo, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della moglie di euro 300,00 e dei figli di euro 600,00, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie;
- che atteso il suo attuale impiego lavorativo presso l'Aeronautica Militare nella base aerea di Rivolto, in provincia di Udine, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con partita iva per attività occasionale di fotografo, nonché la probabile ma non meglio precisata attività lavorativa della resistente, andava revocato l'assegno di mantenimento di cui sopra per moglie e figli, tranne che per il secondo figlio , all'epoca della domanda di Per_1
anni 30, essendosi l'altra figlia trasferita in Danimarca. Per_2
Si costituiva la resistente, invocando il rigetto delle domande di revoca avanzate dalla controparte, rappresentando il marcato e perseverato disinteresse del ricorrente verso i figli, per i quali da diverso tempo ormai versava un contributo ridotto al mantenimento degli stessi, senza alcuna partecipazione materiale alle spese straordinarie né affettiva e morale alla vita dei ragazzi. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca, sostenendo la non autosufficienza dei figli, il primo dei quali dedito al corso di laurea in lingue presso l'Orientale di Napoli, e ammettendo la circostanza di lavoretti occasionali che entrambi avevano svolto nel tempo per aiutare la madre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.06.2021, alcun provvedimento urgente di carattere diverso dalla disciplina in corso veniva assunto dal
Tribunale, che dopo aver rigettato le istanze istruttorie della parte resistente, in assenza di prove del ricorrente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per la mancata attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello sede che ha confermato la bontà della disciplina separativa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr
5117 del 9 aprile 2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di revoca del mantenimento per i figli maggiorenni.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9
L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone
e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
In particolare, com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI,
22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n.
13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Nel caso di specie, il figlio nato dal matrimonio, di ormai 35 anni di età, va ritenuto, per l'età che Per_1
ha raggiunto, in assenza di prova sul corso di studi, su percorsi formativi o altro effettuati, nei tempi ordinari, per l'inserimento nel mondo del lavoro, ormai in grado ed anzi in dovere di mantenersi da sé.
Anche per l'altra figlia ormai di 34 anni l'età raggiunta, unitamente alla Per_2
decisione, come emergente dagli atti in assenza di prova contraria, di trasferirsi all'estero già da alcuni anni, consentono di ritenere che la stessa abbia raggiunto la sua autonomia anche dal punto di vista economico.
Ne discende la revoca degli obblighi di contribuzione posti a carico del padre. Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr., ex multis,
Cass. civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile per la resistente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui
“per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018
(Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n.
24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe, a fronte della contestazione, come nel caso di specie, della controparte, sulla parte che propone la domanda allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi (cfr., inter alia, Cass. n. 10781 e 10782 del
2019).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è dipendente del Controparte_2
, attualmente presso l'Aeronautica Militare nella base aerea di Rivolto, in
[...]
provincia di Udine, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale ed ha assunto che la titolarità di partita iva a regime dei minimi, compatibile con le attività collaterali remunerative già vagliate in precedenti sedi di giudizio (fotografo per matrimoni ed eventi ed autore di canzoni), sia in realtà legata a prestazioni occasionali scarsamente retribuite. Intanto i redditi annuali che ha documentato fino al 14.02.23 si fermano all'annualità 2020, da cui risulta comunque un reddito annuale da lavoro dipendente di €.18.036,00. Ha poi dedotto l'autosufficienza economica della resistente, sostenendo in modo assolutamente generico che la ricorrente avrebbe un'occupazione lavorativa non meglio individuata.
A tale carenza non possono sopperire le indagini a cura della polizia tributaria, che possono essere disposte secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, 17 Giugno 2009 n.
14081), ma che non si atteggiano a strumento idoneo, in ragione delle preclusioni processuali applicabili a fronte di domande inerenti a diritti disponibili, a superare carenze nell'attività allegatoria ed asseverativa della parte su cui incombe l'onere probatorio. Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, a prescindere dal pregresso tenore di vita, e soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive.
Tenuto poi conto delle invariate condizioni economiche delle due parti, della durata della convivenza matrimoniale (di quasi 28 anni), valutate le scarse capacità e possibilità di lavoro della donna anche in ragione della sua non più giovane età (61 anni) a tali fini, la domanda de qua appare fondata, con decorrenza dalla domanda.
Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 300,00 mensili, oltre aggiornamento istat.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e dell'accoglimento delle rispettive domande, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 10/12/1987 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1987, numero 140, parte 1, sezione
S);
• revoca il contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente per i figli , nato il [...] e Persona_3
nata il [...]; Persona_4
• rigetta per il resto;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese la somma mensile di 300,00 (trecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• compensa le spese di lite tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4777 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to Barbara D'Angelo del Foro di Udine, presso cui elettivamente domicilia in Udine alla via Nimis 5 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv.to Daniele Di Fenza presso il cui studio elett.te domicilia in
Napoli alla via S. Ignazio di Loyola, 250, come da procura alle liti in atti RESISTENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11/07/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1
proponeva azione per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e le statuizioni consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio con in data Controparte_1
10.12.1987 a Napoli (NA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1987, numero 140, parte 1, sezione S;
-che dalla loro unione coniugale sono nati, in data 09.05.1990, il figlio Per_1
e in data 08.08.1991 Gaia;
-che con sentenza nr 5117 del 9 aprile 2015 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al primo, ponendo a carico dello stesso l'obbligo di versare un contributo al mantenimento della moglie di euro 300,00 e dei figli di euro 600,00, oltre aggiornamento Istat e spese straordinarie;
- che atteso il suo attuale impiego lavorativo presso l'Aeronautica Militare nella base aerea di Rivolto, in provincia di Udine, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con partita iva per attività occasionale di fotografo, nonché la probabile ma non meglio precisata attività lavorativa della resistente, andava revocato l'assegno di mantenimento di cui sopra per moglie e figli, tranne che per il secondo figlio , all'epoca della domanda di Per_1
anni 30, essendosi l'altra figlia trasferita in Danimarca. Per_2
Si costituiva la resistente, invocando il rigetto delle domande di revoca avanzate dalla controparte, rappresentando il marcato e perseverato disinteresse del ricorrente verso i figli, per i quali da diverso tempo ormai versava un contributo ridotto al mantenimento degli stessi, senza alcuna partecipazione materiale alle spese straordinarie né affettiva e morale alla vita dei ragazzi. Chiedeva il rigetto della domanda di revoca, sostenendo la non autosufficienza dei figli, il primo dei quali dedito al corso di laurea in lingue presso l'Orientale di Napoli, e ammettendo la circostanza di lavoretti occasionali che entrambi avevano svolto nel tempo per aiutare la madre.
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.06.2021, alcun provvedimento urgente di carattere diverso dalla disciplina in corso veniva assunto dal
Tribunale, che dopo aver rigettato le istanze istruttorie della parte resistente, in assenza di prove del ricorrente, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii per la mancata attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello sede che ha confermato la bontà della disciplina separativa, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr
5117 del 9 aprile 2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n.
74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di revoca del mantenimento per i figli maggiorenni.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell''art. 9
L. n. 898/70 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone
e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Alla stregua dei suddetti principi, visto quanto dedotto dalle parti e considerata la documentazione prodotta, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso.
In particolare, com'è noto, l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del figlio non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore onerato non provi che il figlio ha conseguito l'autosufficienza economica intesa come possesso di una idonea capacità di inserirsi nel mondo del lavoro o come costruzione di un proprio nucleo familiare, ovvero che lo stesso si rifiuti ingiustificatamente di cogliere le occasioni ordinarie per raggiungere la propria indipendenza (c.d. colpevole inerzia) (cfr. (Cass. civ., sez. I, 13/10/2021, n. 27904; Cass civ., sez. I, 17/02/2021, n. 4219; Cass. civ., sez. VI, 9/10/2020, n. 21752). L'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può, difatti, protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi, ovvero abbiano raggiunto piena autonomia cessando la convivenza con la famiglia d'origine con la costituzione di un proprio nucleo familiare (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477). Invero, l'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/08/2021, n. 23318). La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. VI,
22/07/2019, n. 19696). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. civ., sez. VI,
29/12/2020, n. 29779). I giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che l'autosufficienza economica del figlio deve ritenersi raggiunta in caso di svolgimento di una regolare attività lavorativa, sia pure con contratti a termine e guadagni contenuti (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2017, n.
13354). Del resto, l'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa
(cfr. Cass. civ., sez. VI, 12 aprile 2016, n. 7168). Nel caso di specie, il figlio nato dal matrimonio, di ormai 35 anni di età, va ritenuto, per l'età che Per_1
ha raggiunto, in assenza di prova sul corso di studi, su percorsi formativi o altro effettuati, nei tempi ordinari, per l'inserimento nel mondo del lavoro, ormai in grado ed anzi in dovere di mantenersi da sé.
Anche per l'altra figlia ormai di 34 anni l'età raggiunta, unitamente alla Per_2
decisione, come emergente dagli atti in assenza di prova contraria, di trasferirsi all'estero già da alcuni anni, consentono di ritenere che la stessa abbia raggiunto la sua autonomia anche dal punto di vista economico.
Ne discende la revoca degli obblighi di contribuzione posti a carico del padre. Quanto alla decorrenza della revoca, infatti, alla luce della nota e consolidata giurisprudenza di legittimità, la stessa non può essere anteriore alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr., ex multis,
Cass. civ. 283/2020, Cass. civ. n. 4224/2021 ove si legge: “la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo status genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione”).
Sulla domanda riconvenzionale di assegno divorzile per la resistente.
In relazione alla domanda di assegno divorzile, va premesso che questo
Collegio ritiene di far propri, e fare applicazione, dei principi di diritto espressi dalla Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, per cui "Ai sensi dell'art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Tali principi di diritto discendono da un'accurata ed analitica analisi del disposto legislativo, alla luce dei principi costituzionali e della necessità di attualizzare il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio anche in relazione agli standards europei e alla mutata realtà socioeconomica.
La legge n. 898 del 1970, all'art. 5, comma 6, com'è noto, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" e "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio. Inoltre, la nozione di adeguatezza è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, cioè in sostanza, dal cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e 11492 del 1990), ma tale orientamento, soggetto nel tempo a numerose e fondate critiche, deve ritenersi ormai superato con quello di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa, illustrato da Cass. n. 11504 del 2017, secondo cui
“per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, ne' bloccata alla soglia della pura sopravvivenza ne' eccedente il livello della normalità”. La Corte di cassazione ha persuasivamente argomentato che tale secondo condivisibile orientamento interpretativo non è stato sovvertito dalla sentenza delle SSUU del 2018
(Cass. n. 18287/2018), essendosi confermata “sia la finalità assistenziale dell'assegno, affermata dalle SU del 1990 e ribadita dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. n. 6386 del 2019), sia l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6. Le SU del 2018 hanno tuttavia evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno nei soli casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (cfr. Cass. n. 10781 e 10782 del 2019). Non varrebbe evocare in senso contrario la funzione (che si assume propria dell'assegno divorzile) "riequilibratrice" dei redditi degli ex coniugi, la quale invero non esiste come funzione autonoma, non trovando, tra l'altro, alcuna conferma letterale nella norma (art. 5, comma 6, cit.). Detta funzione era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro delle valutazioni in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno. Tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale operata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale, a determinate condizioni).” (cfr. Cass. 7/10/2019, n.
24932). Ordunque, l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico patrimoniale tra gli ex coniugi o dall'alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui "sostenibile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. L'assegno dev'essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che, dopo le S.U. del 2018, devono tenere conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. Inoltre, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell' assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. ord. 26.6.2019, n. 17098). - Alla luce dei surrichiamati principi di legittimità, dunque, incombe, a fronte della contestazione, come nel caso di specie, della controparte, sulla parte che propone la domanda allegare specificamente e dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge, con riferimento ai criteri indicati nell'art. 5, comma 6 della legge n. 898 del 1970, fornendo la prova che la parte sia colpita da impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive, nonché la prova, quale fatto costitutivo del diritto azionato, ove si valorizzi la finalità compensativa dell'assegno divorzile, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi (cfr., inter alia, Cass. n. 10781 e 10782 del
2019).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente è dipendente del Controparte_2
, attualmente presso l'Aeronautica Militare nella base aerea di Rivolto, in
[...]
provincia di Udine, sede della Pattuglia Acrobatica Nazionale ed ha assunto che la titolarità di partita iva a regime dei minimi, compatibile con le attività collaterali remunerative già vagliate in precedenti sedi di giudizio (fotografo per matrimoni ed eventi ed autore di canzoni), sia in realtà legata a prestazioni occasionali scarsamente retribuite. Intanto i redditi annuali che ha documentato fino al 14.02.23 si fermano all'annualità 2020, da cui risulta comunque un reddito annuale da lavoro dipendente di €.18.036,00. Ha poi dedotto l'autosufficienza economica della resistente, sostenendo in modo assolutamente generico che la ricorrente avrebbe un'occupazione lavorativa non meglio individuata.
A tale carenza non possono sopperire le indagini a cura della polizia tributaria, che possono essere disposte secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, (cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. I, 17 Giugno 2009 n.
14081), ma che non si atteggiano a strumento idoneo, in ragione delle preclusioni processuali applicabili a fronte di domande inerenti a diritti disponibili, a superare carenze nell'attività allegatoria ed asseverativa della parte su cui incombe l'onere probatorio. Orbene, applicati i condivisibili parametri delineati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile, ritiene il Collegio che possa sostenersi che sia emersa la oggettiva inadeguatezza della situazione economica della resistente, a prescindere dal pregresso tenore di vita, e soprattutto che sussista una impossibilità di procurarsi mezzi di sostentamento adeguati per ragioni oggettive.
Tenuto poi conto delle invariate condizioni economiche delle due parti, della durata della convivenza matrimoniale (di quasi 28 anni), valutate le scarse capacità e possibilità di lavoro della donna anche in ragione della sua non più giovane età (61 anni) a tali fini, la domanda de qua appare fondata, con decorrenza dalla domanda.
Il ricorrente va quindi obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di assegno divorzile la somma di euro 300,00 mensili, oltre aggiornamento istat.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e dell'accoglimento delle rispettive domande, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 10/12/1987 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 1987, numero 140, parte 1, sezione
S);
• revoca il contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore della resistente per i figli , nato il [...] e Persona_3
nata il [...]; Persona_4
• rigetta per il resto;
• accoglie la domanda riconvenzionale di assegno di divorzio della resistente e, per l'effetto, pone a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a entro e non oltre il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese la somma mensile di 300,00 (trecento/00). Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• compensa le spese di lite tra le parti;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler