Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Renier e Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
• della Nota prot. -OMISSIS--Asp. di prot., datata -OMISSIS- e successivamente notificata in data 2 marzo 2021;
• ove occorra, in parte qua , della Direttiva del Ministero della Difesa n. 5000 del 9 marzo 2007 avente ad oggetto “Direttiva sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio del competente Ufficiale Medico (D.S.S.), della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e della Commissione Medica di 2^ istanza (C.M. di 2^ Istanza), qualora interpretata nel senso contestato alla P.A. resistente;
• ove occorra, in parte qua , della Circolare n. 757 del 26 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e Finanze, qualora interpretata nel senso contestato alla P.A. resistente;
• ove occorra, in parte qua , della Circolare del Ministero della Difesa prot. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014 avente ad oggetto “Disposizione in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari”, qualora interpretata nel senso contestato alla P.A. resistente;
• di tutti altri e provvedimenti, antecedenti e successivi, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - appuntato scelto in servizio presso la Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- - impugna, per chiederne l’annullamento, la nota del Comando della Legione Carabinieri “Toscana”, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale, nelle more della definizione del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, egli è stato collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 905 del d.lgs. n. 66/2010, per il periodo intercorrente tra il 15 febbraio 2020 e il 6 gennaio 2021, per un totale di 327 giorni, interamente computabili ai fini del raggiungimento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.
Con un’unica articolata censura egli evidenzia che, pur potendo ritenersi guarito già dal 5 ottobre 2020 (come da certificazione del medico curante), gli è stato consentito di riprendere il servizio soltanto in data 7 gennaio 2021, a causa di ritardi nello svolgimento del procedimento finalizzato a consentirne il rientro, imputabili esclusivamente all’Amministrazione.
Lo stesso ritiene, pertanto, che nel conteggio dell’aspettativa non dovrebbero essere computati i 93 giorni intercorrenti tra il 5 ottobre 2020, data della scadenza del periodo di convalescenza riconosciuto dal medico curante, e il 7 gennaio 2021, data di effettuazione della visita presso la commissione medica di verifica che lo ha dichiarato nuovamente idoneo e ne ha consentito il rientro in servizio.
Il ricorrente precisa, a tal riguardo, che l’ingiustificato prolungamento del procedimento e il conseguente conteggio “sovrabbondante” dei giorni di aspettativa fruiti contrasterebbero con l’art. 905, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010 - in base al quale “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari” - e con le disposizioni contenute nelle circolari emanate dall’Amministrazione centrale, che invitano espressamente al rispetto di tempistiche stringenti.
L’errato computo dei giorni di aspettativa, osserva ancora il ricorrente, inciderebbe negativamente sul calcolo del periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio (al termine del quale è previsto il congedo dell’interessato) e sulle voci del trattamento economico da calcolare annualmente in base ai giorni di effettiva presenza in servizio.
Il ricorrente lamenta, in ultimo, che non gli sarebbe stata inviata la comunicazione di cui al par. 10 lett. b) della Circolare del Ministero della Difesa del 17 gennaio 2014, “attestante la data iniziale del periodo di aspettativa”, che gli avrebbe consentito di chiedere la licenza ordinaria maturata prima di essere collocato in aspettativa.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
In via preliminare, l’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, giacché, nelle more del giudizio, con atto del 15 marzo 2022, a seguito del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il provvedimento impugnato è stato revocato; il ricorrente, pertanto, nel periodo dal 15 febbraio 2020 al 6 gennaio 2021 (per un totale di 327 giorni), è stato collocato nella diversa condizione di “aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio”, non computabile ai fini del raggiungimento del limite massimo spettante nel quinquennio.
E’ stata inoltre eccepita l’incompetenza del T.A.R. della Toscana, a favore del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 13, comma 3 c.p.a., poiché con il ricorso si sono impugnate anche le circolari ministeriali che regolano l’istituto dell’aspettativa, atti aventi efficacia generale.
Nel merito, il Ministero ha ribadito la correttezza dei calcoli effettuati, dal momento che i giorni di aspettativa conteggiati corrispondono a quelli di effettiva assenza dal servizio, durante i quali il ricorrente risultava temporaneamente inidoneo al servizio.
3. Con memoria depositata il 14 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, stante la revoca del provvedimento impugnato e l’intervenuto riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Egli insiste, tuttavia, per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, secondo il principio della soccombenza virtuale.
4. All’udienza pubblica del 17 aprile 2024 sono stati ascoltati i difensori delle parti che hanno dato e preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e insistito, entrambi, per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
5. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Per quanto attiene alla soccombenza virtuale, il ricorso non può ritenersi fondato.
Difatti - anche a volersi prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dall’Amministrazione resistente di incompetenza del T.A.R. Toscana, a favore di quella del T.A.R. Lazio, per l’impugnazione di tre circolari ministeriali aventi portata generale - va evidenziato che in data 15 marzo 2022, non appena concluso il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, è stato revocato il provvedimento impugnato e si è regolata in via definitiva la posizione del ricorrente.
Ebbene, con il nuovo provvedimento, da un lato, si è preso atto della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e si è conseguentemente esclusa la computabilità del periodo di aspettativa fruito dal ricorrente dal limite massimo nel quinquennio previsto dalla legge. Dall’altro lato, si è confermato che l’aspettativa, come già stabilito nel primo provvedimento, copriva l’intero arco temporale intercorrente tra il 15 febbraio 2020 e il 6 gennaio 2021, per un totale di 327 giorni, coincidenti con i giorni di effettiva assenza del ricorrente e di accertata inidoneità al servizio. Il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione nei riguardi del nuovo provvedimento: né in merito al suo collocamento in aspettativa, né in ordine al nuovo e identico conteggio dei giorni, che deve pertanto ritenersi corretto.
D’altra parte, i giorni di aspettativa conteggiati nel primo e nel secondo provvedimento coincidono con quelli di assenza del ricorrente dal servizio, effettivamente protrattasi dal 15 febbraio 2020 al 6 gennaio 2021, per un totale di 327 giorni, durante i quali egli risultava temporaneamente inidoneo al servizio. E comunque, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, le tempistiche di svolgimento degli accertamenti sanitari disposti nei riguardi del sig. -OMISSIS- non risultano, nel loro complesso, palesemente abnormi, soprattutto se si tiene conto del fatto che le disposizioni invocate dal ricorrente impongono che gli stessi siano svolti in modo tempestivo, senza tuttavia dettare termini specifici, tanto meno di natura perentoria. Né dagli atti risulta che il ricorrente abbia mai sollecitato la fissazione della visita presso la commissione medica di verifica.
7. Alla luce delle circostanze appena evidenziate, le spese del ricorso vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore delle Amministrazioni resistenti, liquidandole in complessivi € 2.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.