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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/12/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.60/2025
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 19.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che l'attore ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
con Sede Sociale in Roma e per essa con sede legale in Parte_1 CP_1
Milano, in forza di procura conferita, con atto a rogito del notaio di Milano in data Per_1
14 marzo 2022, rep. 12566, racc. 7533 (cfr. doc. 01), da Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido
[...]
Gargani
Contro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
, nata a [...] il [...] e nato CP_2 Controparte_3
a San VI Lo AP (TP) l'11 aprile 1975;
convenuti contumaci conclusione come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo, ex art. 281 undecies c.p.c., la deduceva di aver Parte_1 acquistato pro soluto da con efficacia giuridica rispettivamente dalle date Controparte_4
18 novembre 2021, 17 novembre 2021, e 17 dicembre 2021, un portafoglio di crediti deteriorati ed in sofferenza vantati verso diversi debitori;
ciò in virtù di tre distinti contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico, stipulati alle date 9 novembre 2021, 16 novembre 2021 e 16 dicembre 2021, evidenziava che Pt_1 Parte_1 delle cessioni suddette e delle caratteristiche dei crediti e dei rapporti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 140 del 25 novembre 2021 e n. 152 del 23 dicembre 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B; grazie alle cessioni citate la ricorrente è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente, tra cui quello originariamente vantato da Banco di Sicilia S.p.a. (poi CP_4
nei confronti di il quale risulta mutuatario in virtù
[...] Persona_2 dell'atto stipulato a rogito del notaio dott. di Trapani, dell'08 novembre Persona_3
2007, rep. 35048, racc. 17434 con il quale il Banco di Sicilia S.p.a. concedeva al sig. CP_3 un mutuo fondiario di euro 70.000,00, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n.
[...]
385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi previsti nel contratto medesimo;
che con il medesimo atto, a garanzia del rimborso del mutuo suddetto e dei relativi interessi, anche moratori, i sigg. e hanno Persona_2 CP_2 consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 10 novembre 2007, per l'importo di euro
105.000,00, a favore di (già Banco di Sicilia S.p.a.), sugli immobili di loro Controparte_4 proprietà indivisa e precisamente nel Comune di San VI Lo AP (TP), Parte_3 abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U. al foglio 11, particella 510, sub. 4 (ex p.lla 510), magazzino (C/2) censito al N.C.E.U. al foglio 11, particella 510, sub. 5 (ex p.lla 510), con annesso B.C.N.C. sub. 2.
Affermava quindi che il nato a [...] il 13 Persona_2 giugno 1949 (cod. fisc. ) è ivi deceduto il 14 febbraio 2023 lasciando C.F._1 quali chiamati all'eredità la moglie, sig.ra , nata a [...] il 27 CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
settembre 1952 (cod. fisc.: ), la figlia, sig.ra nata a [...] C.F._2 Parte_4
VI Lo AP (TP) il 26 maggio 1977 (cod. fisc. ), il figlio, sig. C.F._3 nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: Controparte_3
); la figlia, sig.ra nata a [...] il 17 C.F._4 Parte_5 gennaio 1988 (cod. fisc. e la figlia, sig.ra nata a C.F._5 Parte_6
IC (TP) il 12 ottobre 1991 (cod. fisc. ; di questi solo sigg. C.F._6 CP_2
e hanno dichiarato di accettare l'eredità del de cuius nel
[...] Controparte_3 procedimento R.G.V.G. 36/2024 innanzi a questo Tribunale, così come risultava dalla comparsa di costituzione in atti allegata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che i sigg. e CP_2 CP_3 hanno accettato l'eredità del sig.
[...] Persona_2
I convenuti si astenevano dal costituirsi in giudizio e in questa sede ne viene dichiarata la loro contumacia.
La causa matura per la decisione veniva rinviata per conclusione e discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note al 19.12.2025.
Si osserva che il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi di avendo acquisito nel proprio patrimonio l'eredità Persona_2 ricevuta a seguito del decesso del proprio genitore. Si rientra pertanto nell'ipotesi di accettazione espressa ex art.475 cc che definisce espressa, l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede. Risulta inoltre dalla lettura della comparsa allegata dal ricorrente, che l'accettazione è stata unica, priva di condizioni o termini, e inserita in un atto formale.
Recentemente la suprema Corte ha così affermato.: “Nel contesto dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, la semplice denuncia di successione e la trascrizione di essa non sono sufficienti per configurare un'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell'erede, realizzata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 475 c.c.” (Cass. civ. n. 5474/2025).
Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, pertanto, si può affermare che i resistenti contumaci, e hanno accettato l'eredità del sig. CP_2 Controparte_3 [...] espressamente con decorrenza dal momento dell'apertura della Persona_2 successione.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo della volontà di accettazione l'eredità, sia sotto il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
profilo della sua qualifica di “chiamato all'eredità”, stante la prova documentale allegata dal ricorrente. Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in solido tra i convenuti e vengono liquidate ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto- sulla base della dichiarazione di valore indicato e riconoscendo solo tre fasi del giudizio - a favore della parte attrice in complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €. 518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di giudice unico ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_3
dichiara altresì che e sono eredi in morte del Signor CP_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
) è ivi deceduto il 14 febbraio 2023 per effetto dell'accettazione ex art. C.F._1
475;
condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice liquidate complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €. 518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
ordina la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso i convenuti.
Così deciso in Trapani, in data 22/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.60/2025
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 19.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa dato atto, altresì, che l'attore ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni che, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 60 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
con Sede Sociale in Roma e per essa con sede legale in Parte_1 CP_1
Milano, in forza di procura conferita, con atto a rogito del notaio di Milano in data Per_1
14 marzo 2022, rep. 12566, racc. 7533 (cfr. doc. 01), da Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido
[...]
Gargani
Contro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
, nata a [...] il [...] e nato CP_2 Controparte_3
a San VI Lo AP (TP) l'11 aprile 1975;
convenuti contumaci conclusione come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo, ex art. 281 undecies c.p.c., la deduceva di aver Parte_1 acquistato pro soluto da con efficacia giuridica rispettivamente dalle date Controparte_4
18 novembre 2021, 17 novembre 2021, e 17 dicembre 2021, un portafoglio di crediti deteriorati ed in sofferenza vantati verso diversi debitori;
ciò in virtù di tre distinti contratti di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico, stipulati alle date 9 novembre 2021, 16 novembre 2021 e 16 dicembre 2021, evidenziava che Pt_1 Parte_1 delle cessioni suddette e delle caratteristiche dei crediti e dei rapporti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 140 del 25 novembre 2021 e n. 152 del 23 dicembre 2021 – Parte Seconda – Foglio delle Inserzioni, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B; grazie alle cessioni citate la ricorrente è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente, tra cui quello originariamente vantato da Banco di Sicilia S.p.a. (poi CP_4
nei confronti di il quale risulta mutuatario in virtù
[...] Persona_2 dell'atto stipulato a rogito del notaio dott. di Trapani, dell'08 novembre Persona_3
2007, rep. 35048, racc. 17434 con il quale il Banco di Sicilia S.p.a. concedeva al sig. CP_3 un mutuo fondiario di euro 70.000,00, ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D.Lgs. n.
[...]
385/1993, da rimborsare ratealmente alle condizioni e con gli interessi previsti nel contratto medesimo;
che con il medesimo atto, a garanzia del rimborso del mutuo suddetto e dei relativi interessi, anche moratori, i sigg. e hanno Persona_2 CP_2 consentito l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 10 novembre 2007, per l'importo di euro
105.000,00, a favore di (già Banco di Sicilia S.p.a.), sugli immobili di loro Controparte_4 proprietà indivisa e precisamente nel Comune di San VI Lo AP (TP), Parte_3 abitazione in villini (A/7) censita al N.C.E.U. al foglio 11, particella 510, sub. 4 (ex p.lla 510), magazzino (C/2) censito al N.C.E.U. al foglio 11, particella 510, sub. 5 (ex p.lla 510), con annesso B.C.N.C. sub. 2.
Affermava quindi che il nato a [...] il 13 Persona_2 giugno 1949 (cod. fisc. ) è ivi deceduto il 14 febbraio 2023 lasciando C.F._1 quali chiamati all'eredità la moglie, sig.ra , nata a [...] il 27 CP_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
settembre 1952 (cod. fisc.: ), la figlia, sig.ra nata a [...] C.F._2 Parte_4
VI Lo AP (TP) il 26 maggio 1977 (cod. fisc. ), il figlio, sig. C.F._3 nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: Controparte_3
); la figlia, sig.ra nata a [...] il 17 C.F._4 Parte_5 gennaio 1988 (cod. fisc. e la figlia, sig.ra nata a C.F._5 Parte_6
IC (TP) il 12 ottobre 1991 (cod. fisc. ; di questi solo sigg. C.F._6 CP_2
e hanno dichiarato di accettare l'eredità del de cuius nel
[...] Controparte_3 procedimento R.G.V.G. 36/2024 innanzi a questo Tribunale, così come risultava dalla comparsa di costituzione in atti allegata.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare che i sigg. e CP_2 CP_3 hanno accettato l'eredità del sig.
[...] Persona_2
I convenuti si astenevano dal costituirsi in giudizio e in questa sede ne viene dichiarata la loro contumacia.
La causa matura per la decisione veniva rinviata per conclusione e discussione ex art.281 sexies cpc con termine per note al 19.12.2025.
Si osserva che il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi di avendo acquisito nel proprio patrimonio l'eredità Persona_2 ricevuta a seguito del decesso del proprio genitore. Si rientra pertanto nell'ipotesi di accettazione espressa ex art.475 cc che definisce espressa, l'accettazione che risulti da una dichiarazione scritta del chiamato in cui vi sia la manifestazione della volontà di accettare l'eredità, assumendo il titolo di erede. Risulta inoltre dalla lettura della comparsa allegata dal ricorrente, che l'accettazione è stata unica, priva di condizioni o termini, e inserita in un atto formale.
Recentemente la suprema Corte ha così affermato.: “Nel contesto dell'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità, la semplice denuncia di successione e la trascrizione di essa non sono sufficienti per configurare un'accettazione espressa o tacita dell'eredità. È necessaria una manifestazione di volontà inequivocabile da parte dell'erede, realizzata attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come richiesto dall'art. 475 c.c.” (Cass. civ. n. 5474/2025).
Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso di specie, pertanto, si può affermare che i resistenti contumaci, e hanno accettato l'eredità del sig. CP_2 Controparte_3 [...] espressamente con decorrenza dal momento dell'apertura della Persona_2 successione.
Orbene, alla luce di tali circostanze fattuali, provate per tabulas, i requisiti per accogliere la domanda con riferimento sia al profilo della volontà di accettazione l'eredità, sia sotto il
Tribunale di Trapani Sezione Civile
profilo della sua qualifica di “chiamato all'eredità”, stante la prova documentale allegata dal ricorrente. Alla luce di quanto precede la domanda attorea risulta fondata e deve essere accolta, con declaratoria come da dispositivo, unitamente alla domanda diretta a disporsi la trascrizione della presente sentenza, a mente dell'art. 2648 co. 3 cc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in solido tra i convenuti e vengono liquidate ex artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 aggiornate dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, considerando il valore del giudizio e i valori minimi stante l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto- sulla base della dichiarazione di valore indicato e riconoscendo solo tre fasi del giudizio - a favore della parte attrice in complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €. 518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani in funzione di giudice unico ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
dichiara la contumacia di e CP_2 Controparte_3
dichiara altresì che e sono eredi in morte del Signor CP_2 Controparte_3
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Persona_2
) è ivi deceduto il 14 febbraio 2023 per effetto dell'accettazione ex art. C.F._1
475;
condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice liquidate complessivi euro 2.906,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge, spese borsuali pari a €. 518,00 e rimborso per spese generali al 15%.
ordina la trascrizione ex art. 2648 cc della presente sentenza, a cura e spese di parte ricorrente, salvo rivalsa verso i convenuti.
Così deciso in Trapani, in data 22/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile