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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 19.11.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1555/2024 R.G.
promossa da nato ad [...] il [...], residente in [...]
Verde n.8, c.f.: rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco C.F._1
Silluzio, giusta procura in atti
CONTRO
, , con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania,
Piazza della Repubblica, 26, 95125, presso il sottoscritto procuratore avv. Maria
Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1 Con ricorso depositato il 13.02.2024 esponeva di avere chiesto il Parte_1
pagamento del REM (Reddito di Emergenza) e che in seguito all'accoglimento della domanda, percepiva il beneficio dal 01.06.2021 al 30.09.2021 per un importo totale pari ad euro 3.200, relativamente alla domanda prot. di cui, ad Controparte_2
oggi, non è stata recuperata nessuna somma.
Successivamente, a seguito di accertamenti, l' comunicava al ricorrente CP_1
l'accertamento delle somme indebitamente percepite, chiedendone la restituzione.
A sostegno della domanda, parte ricorrente chiedeva al Giudice di dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' e annullare l'indebito. CP_1
Ricorso e decreto sono stati notificati all' spiegava ampie difese e considerata CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso, ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviava per la decisione all'udienza del
19.11.2024 con termine per note conclusive.
La suddetta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
depositate le note da parte ricorrente il Giudice decide la causa con sentenza.
La domanda attorea non è fondata e pertanto non merita di essere accolta.
Il Reddito di Emergenza (REM) istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.
L'articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto-legge n.
Pag. 2 di 6 34/2020 il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari –in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.
Ai fini della concessione della mensilità del Rem, l'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 104/2020 sancisce che il beneficio verrà corrisposto ai nuclei che abbiano avuto un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.
Inoltre, il successivo comma 4 dello stesso articolo 23 prevede che, per quanto non previsto dal medesimo articolo, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, ove compatibile. Pertanto, in base a quanto previsto dalle
Part norme citate, l'ulteriore mensilità di è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
Le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda, relativamente al possesso dei requisiti e alla mancanza di situazioni di incompatibilità, saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la reiezione della domanda o, se la verifica è successiva all'accoglimento dell'istanza, la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. requisiti economici, individuati dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 04/2020, sono relativi all'intero nucleo familiare. Il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare
Pag. 3 di 6 del beneficio. Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa,
considerando tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di maggio 2020.
Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è
determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Alla luce di tali requisiti, il ricorrente, per il mese di aprile 2021, superava detti importi di euro 1.624 maggiore dell'importo mensile del REM di 800 euro.
Parte ricorrente in base ai criteri d ripartizione dell'onere probatorio deve provare l'irripetibilità dell'indebito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 4 agosto 2010 n. 18046 hanno composto il contrasto, sorto nella Sezione Lavoro, circa la distribuzione dell'onere probatorio nella controversia promossa dal pensionato al fine di ottenere la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito contestato dall'ente previdenziale. Le Sezioni
Unite, in accoglimento del ricorso proposto dall' e condividendo la tesi da esso CP_1
sostenuta, hanno affermato il principio per cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».Invero colui che agisce per la ripetizione chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce l'inesistenza del diritto della
Pag. 4 di 6 controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, donde incombe sull'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. In riferimento alle avverse deduzioni secondo cui il provvedimento di revoca sarebbe privo di motivazione va rimarcato che, come già evidenziato in punto di fatto, esso appaia chiaro nella causale, ossia per carenza dei requisiti previsti per legge.
Va ricordato, del resto, che secondo il consolidato orientamento della Corte «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione» (Cass. n. 2614 del 10/02/2016; Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018).
Nel caso in questione il ricorrente non ha fornito alcun mezzo di prova tendente a dimostrare il possesso delle condizioni legittimanti il diritto alla percezione del reddito di emergenza.
Pertanto il ricorso va rigettato.
In ordine alla spese processuali vengono compensate tra le parti tenuto conto della novità della questione scrutinata.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 IL Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
1555/2024 RG, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese;
Catania, li 31.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 19.11.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1555/2024 R.G.
promossa da nato ad [...] il [...], residente in [...]
Verde n.8, c.f.: rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco C.F._1
Silluzio, giusta procura in atti
CONTRO
, , con sede centrale in Roma, in Controparte_1
persona del presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania,
Piazza della Repubblica, 26, 95125, presso il sottoscritto procuratore avv. Maria
Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. N. 37590/7131 del 23/01/2023. Persona_1 Con ricorso depositato il 13.02.2024 esponeva di avere chiesto il Parte_1
pagamento del REM (Reddito di Emergenza) e che in seguito all'accoglimento della domanda, percepiva il beneficio dal 01.06.2021 al 30.09.2021 per un importo totale pari ad euro 3.200, relativamente alla domanda prot. di cui, ad Controparte_2
oggi, non è stata recuperata nessuna somma.
Successivamente, a seguito di accertamenti, l' comunicava al ricorrente CP_1
l'accertamento delle somme indebitamente percepite, chiedendone la restituzione.
A sostegno della domanda, parte ricorrente chiedeva al Giudice di dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste dall' e annullare l'indebito. CP_1
Ricorso e decreto sono stati notificati all' spiegava ampie difese e considerata CP_1
l'infondatezza dell'avverso ricorso, ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviava per la decisione all'udienza del
19.11.2024 con termine per note conclusive.
La suddetta udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
depositate le note da parte ricorrente il Giudice decide la causa con sentenza.
La domanda attorea non è fondata e pertanto non merita di essere accolta.
Il Reddito di Emergenza (REM) istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19, in possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.
L'articolo 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto-legge n.
Pag. 2 di 6 34/2020 il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Rem che verrà erogata ai nuclei familiari –in possesso dei requisiti di legge – che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall'avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020.
Ai fini della concessione della mensilità del Rem, l'articolo 23, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 104/2020 sancisce che il beneficio verrà corrisposto ai nuclei che abbiano avuto un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020.
Inoltre, il successivo comma 4 dello stesso articolo 23 prevede che, per quanto non previsto dal medesimo articolo, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020, ove compatibile. Pertanto, in base a quanto previsto dalle
Part norme citate, l'ulteriore mensilità di è riconosciuta ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.
Le dichiarazioni di responsabilità rese in domanda, relativamente al possesso dei requisiti e alla mancanza di situazioni di incompatibilità, saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la reiezione della domanda o, se la verifica è successiva all'accoglimento dell'istanza, la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. requisiti economici, individuati dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 04/2020, sono relativi all'intero nucleo familiare. Il nucleo è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda del Rem, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.Tanto premesso, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici. Un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all'ammontare
Pag. 3 di 6 del beneficio. Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa,
considerando tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di maggio 2020.
Per il mese di maggio 2020, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è
determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne (articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
Alla luce di tali requisiti, il ricorrente, per il mese di aprile 2021, superava detti importi di euro 1.624 maggiore dell'importo mensile del REM di 800 euro.
Parte ricorrente in base ai criteri d ripartizione dell'onere probatorio deve provare l'irripetibilità dell'indebito.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza 4 agosto 2010 n. 18046 hanno composto il contrasto, sorto nella Sezione Lavoro, circa la distribuzione dell'onere probatorio nella controversia promossa dal pensionato al fine di ottenere la dichiarazione di irripetibilità dell'indebito contestato dall'ente previdenziale. Le Sezioni
Unite, in accoglimento del ricorso proposto dall' e condividendo la tesi da esso CP_1
sostenuta, hanno affermato il principio per cui «in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicchè egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto».Invero colui che agisce per la ripetizione chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce l'inesistenza del diritto della
Pag. 4 di 6 controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, donde incombe sull'attore allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. In riferimento alle avverse deduzioni secondo cui il provvedimento di revoca sarebbe privo di motivazione va rimarcato che, come già evidenziato in punto di fatto, esso appaia chiaro nella causale, ossia per carenza dei requisiti previsti per legge.
Va ricordato, del resto, che secondo il consolidato orientamento della Corte «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione» (Cass. n. 2614 del 10/02/2016; Cass. n. 26683 del 18/12/2009; v. anche Cass. n. 24417 del 05/10/2018).
Nel caso in questione il ricorrente non ha fornito alcun mezzo di prova tendente a dimostrare il possesso delle condizioni legittimanti il diritto alla percezione del reddito di emergenza.
Pertanto il ricorso va rigettato.
In ordine alla spese processuali vengono compensate tra le parti tenuto conto della novità della questione scrutinata.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 IL Giudice Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n.
1555/2024 RG, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa le spese;
Catania, li 31.01.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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