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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/07/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1318/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], c. f. , ed elettivamente domiciliato in Cuneo, via C.F._1 Savigliano 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c. f. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro corrente in Cuneo, piazzale della Repubblica 2, c. Controparte_1 f./p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 16.648,82, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, a titolo di
Pag. 1 a 5 retribuzioni non corrisposte ovvero differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 03/11/2023 e scadente al 31/07/2024, come da contratto a tempo determinato 22/01/2024, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
b) In via di stretto subordine: dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 5.870,19, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro prestato dal 03/11/2023 al 11/02/2024, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
2) Con rivalutazione e interessi.
3) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società (d'ora in poi “la Controparte_1 parte resistente) dal 3.11.2023 al 5.3.2024 nell'ambito di una successione di due contratti a termine, il primo dei quali con decorrenza dal 3.11.2023 ed il secondo con decorrenza dal 23.1 al 31.7.2024; di aver svolto mansioni di muratore/manovale; di essere stato inquadrato nel livello 1 del vigente CCNL Edilizia, applicabile ed applicato nella fattispecie in esame;
di aver lavorato in Cuneo, nel cantiere in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica); di aver osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
di non aver percepito alcun emolumento per il periodo di lavoro effettivamente prestato (dal 3.11.2024 all'11.2.2024), nemmeno quello riportato nell'unico cedolino stipendio che gli è stato consegnato, riguardante la mensilità di novembre 2023; di essersi dimesso per giusta causa il 5.3.2024, stante la perdurante mancata corresponsione delle retribuzioni.
La questione giuridica controversa
Dalle allegazioni prospettate dal ricorrente si evince che questi ha agito in giudizio per chiedere la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni non corrisposte ovvero delle differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024, come da contratto a tempo determinato del 22.1.2024; in via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 5.870,19, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro prestato dal 3.11.2023 all'11.2.2024.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in
Pag. 2 a 5
giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Inoltre, la contumacia del datore di lavoro, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (così ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410).
Pertanto, anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione (così ex plurimis Cass. Civ. sez. lav. 12.6.1987 n. 5170, nonché Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 1990 n. 1898).
In altri termini, resta fermo che - alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"- la parte che invochi il riconoscimento di diritti ha l'onere di provarne la sussistenza.
Occorre altresì considerare che qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sul lavoratore stesso, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria,
Pag. 3 a 5 delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha assolto l'onere probatorio in questione, in quanto ha provato per testi le seguenti circostanze di fatto oggetto del ricorso, ossia: di aver svolto mansioni di muratore/manovale; di aver lavorato in Cuneo, nel cantiere in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica); di aver osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
di non essere mai stato pagato (cfr. al riguardo testimonianza di teste di parte Testimone_1 ricorrente e suo ex collega di lavoro, il quale ha così dichiarato: “il sig. era Pt_1 muratore e anche manovale presso;
il ricorrente ha lavorato per la CP_1 ristrutturazione del palazzo di Santa Croce;
il sig lavorava 8 ore al giorno;
Pt_1 faceva la pausa pranzo, anche se non so quanto durasse;
lui lavorava lì per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, mentre la domenica no;
preciso che non siamo mai stati pagati dal datore di lavoro”; testimonianza di altro teste di parte Tes_2 ricorrente e suo ex collega di lavoro, che ha così risposto: “il sig. ha lavorato Pt_1 con me press;
lui faceva sia il muratore che il manovale;
lui ha lavorato CP_1 per la ristrutturazione del palazzo di Santa Croce e anche per la ristrutturazione della Questura di Cuneo;
lui lavorava 8/9 ore al giorno press , dal lunedì CP_1 al venerdì; qualche volta lavorava anche di sabato;
è capitato che lui lavorasse lì anche di domenica;
il sig faceva un'ora di pausa pranzo;
preciso ch Pt_1 CP_1
non mi ha mai pagato;
nemmeno il sig è stato mai pagato d
[...] Pt_1 CP_1
”.).
[...]
Conclusioni
In conclusione, si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024 l'importo complessivo lordo di euro 16.648,82, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di ragionevolezza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Pag. 4 a 5
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024, l'importo complessivo lordo di euro 16.648,82; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.1318/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...], c. f. , ed elettivamente domiciliato in Cuneo, via C.F._1 Savigliano 37, presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c. f. ; pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, Email_1
RICORRENTE
Contro corrente in Cuneo, piazzale della Repubblica 2, c. Controparte_1 f./p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“IN PRINCIPALITA' E NEL MERITO
1) Dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 16.648,82, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, a titolo di
Pag. 1 a 5 retribuzioni non corrisposte ovvero differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 03/11/2023 e scadente al 31/07/2024, come da contratto a tempo determinato 22/01/2024, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
b) In via di stretto subordine: dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 5.870,19, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro prestato dal 03/11/2023 al 11/02/2024, per i motivi di cui al ricorso, come risulta dal conteggio notificato unitamente al presente atto.
2) Con rivalutazione e interessi.
3) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione a favore del difensore antistatario.”.
La parte resistente non si è invece costituita nel presente giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive della parte ricorrente
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della società (d'ora in poi “la Controparte_1 parte resistente) dal 3.11.2023 al 5.3.2024 nell'ambito di una successione di due contratti a termine, il primo dei quali con decorrenza dal 3.11.2023 ed il secondo con decorrenza dal 23.1 al 31.7.2024; di aver svolto mansioni di muratore/manovale; di essere stato inquadrato nel livello 1 del vigente CCNL Edilizia, applicabile ed applicato nella fattispecie in esame;
di aver lavorato in Cuneo, nel cantiere in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica); di aver osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
di non aver percepito alcun emolumento per il periodo di lavoro effettivamente prestato (dal 3.11.2024 all'11.2.2024), nemmeno quello riportato nell'unico cedolino stipendio che gli è stato consegnato, riguardante la mensilità di novembre 2023; di essersi dimesso per giusta causa il 5.3.2024, stante la perdurante mancata corresponsione delle retribuzioni.
La questione giuridica controversa
Dalle allegazioni prospettate dal ricorrente si evince che questi ha agito in giudizio per chiedere la condanna della parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle retribuzioni non corrisposte ovvero delle differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024, come da contratto a tempo determinato del 22.1.2024; in via subordinata, la parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda in sorte capitale di euro 5.870,19, o altra somma veriore accertanda in corso di causa, per il lavoro prestato dal 3.11.2023 all'11.2.2024.
Ebbene, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in
Pag. 2 a 5
giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Inoltre, la contumacia del datore di lavoro, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova (così ex plurimis Cass. Civ. Sez. lav. 11 aprile 1985 n. 2410).
Pertanto, anche nel rito del lavoro la contumacia del convenuto e, quindi, il mancato rispetto degli oneri previsti dall'art. 416 c.p.c., non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della domanda, atteso che la contumacia medesima costituisce solo un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione (così ex plurimis Cass. Civ. sez. lav. 12.6.1987 n. 5170, nonché Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 1990 n. 1898).
In altri termini, resta fermo che - alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dall'art. 2697 c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda"- la parte che invochi il riconoscimento di diritti ha l'onere di provarne la sussistenza.
Occorre altresì considerare che qualora il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa incombe, ex art. 2697 c.c., sul lavoratore stesso, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria,
Pag. 3 a 5 delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte -che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha assolto l'onere probatorio in questione, in quanto ha provato per testi le seguenti circostanze di fatto oggetto del ricorso, ossia: di aver svolto mansioni di muratore/manovale; di aver lavorato in Cuneo, nel cantiere in via Santa Croce 6 (ristrutturazione del Palazzo Santa Croce per successiva adibizione a biblioteca civica); di aver osservato un orario di lavoro di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato;
di non essere mai stato pagato (cfr. al riguardo testimonianza di teste di parte Testimone_1 ricorrente e suo ex collega di lavoro, il quale ha così dichiarato: “il sig. era Pt_1 muratore e anche manovale presso;
il ricorrente ha lavorato per la CP_1 ristrutturazione del palazzo di Santa Croce;
il sig lavorava 8 ore al giorno;
Pt_1 faceva la pausa pranzo, anche se non so quanto durasse;
lui lavorava lì per 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, mentre la domenica no;
preciso che non siamo mai stati pagati dal datore di lavoro”; testimonianza di altro teste di parte Tes_2 ricorrente e suo ex collega di lavoro, che ha così risposto: “il sig. ha lavorato Pt_1 con me press;
lui faceva sia il muratore che il manovale;
lui ha lavorato CP_1 per la ristrutturazione del palazzo di Santa Croce e anche per la ristrutturazione della Questura di Cuneo;
lui lavorava 8/9 ore al giorno press , dal lunedì CP_1 al venerdì; qualche volta lavorava anche di sabato;
è capitato che lui lavorasse lì anche di domenica;
il sig faceva un'ora di pausa pranzo;
preciso ch Pt_1 CP_1
non mi ha mai pagato;
nemmeno il sig è stato mai pagato d
[...] Pt_1 CP_1
”.).
[...]
Conclusioni
In conclusione, si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto con conseguente condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024 l'importo complessivo lordo di euro 16.648,82, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice intende aderire in quanto redatti conformemente ai criteri di logicità, di ragionevolezza e di completezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Pag. 4 a 5
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive dovute per il rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 3.11.2023 e scadente al 31.7.2024, l'importo complessivo lordo di euro 16.648,82; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 8.7.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 5 a 5