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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4996/2017 RGAC,
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'Avv. R. Parte_1 Parte_2
Grasselli, giusta procura in atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. L. Magnini, giusta procura in atti CP_1
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA ILLECITO. RICONVENZIONALE
ACCERTAMENTO SERVITU'.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 21.11.2024, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il Sig. , loro confinante, per sentir accertare CP_1
pagina 1 di 9 il compimento di una serie di atti illeciti in danno degli stessi, con condanna al relativo risarcimento.
Assumevano gli attori che il convenuto, proprietario di un fondo sovrastante quello di loro proprietà, aveva omesso adeguate opere di regimentazione delle acque;
avrebbe acconsentito al pascolo e sosta di cavalli presso il suo fondo;
avrebbe utilizzato in maniera difforme al titolo la strada interpoderale (sui cui il vantava servitù di passaggio); avrebbe illegittimamente apposto, CP_1 all'interno della proprietà attorea, un manufatto in cemento con sovrastante paletto in ferro, con ciò impedendone, ovvero rendendone molto più gravoso, ovvero impossibile, l'accesso carrabile.
Tutti i descritti comportamenti avevano provocato consistenti danni alla proprietà attorea e costretto gli attori a sostenere numerose spese il cui rimborso richiedevano a titolo di risarcimento danni.
In particolare, essi e rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi sopra esposti:
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. relativamente ai danni CP_1 patiti dalla proprietà immobiliare dei sig.ri e e, Parte_1 Parte_2 segnatamente, di quelli subiti dal muro posto a confine tra le proprietà degli stessi nonché quelli subiti dall'edificio di proprietà degli odierni attori sito in N.C.E.U. del
Comune di Assisi, Foglio n. 60, part.lla n. 402, comunque meglio identificato in premessa
e a titolo di refusione delle spese sostenute per la realizzazione dei manufatti destinati al convogliamento dell'acqua piovana proveniente dalla proprietà del convenuto e, per
l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dei sigg.ri e della Parte_1 Pt_2 complessiva somma di € 6.492,00.
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nel danno arrecato alla CP_1 strada, meglio individuata in premessa, di proprietà degli attori e gravata dalla servitù di passaggio in favore dello stesso convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento nei confronti dei sigg.ri e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 2.850,00 a titolo di refusione del danno e in ragione delle spese necessarie al ripristino della sede stradale danneggiata, anche ai sensi dell'art. 1069 c.c..
Accertare e dichiarare l'illegittimo posizionamento del manufatto in cemento sormontato da paletto in ferro, meglio descritto in premessa, in quanto realizzato all'interno della pagina 2 di 9 proprietà degli odierni attori e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della somma complessiva di € 4.294,40 di cui € 1.152,90 per la verifica degli esatti confini, €
1.921,50 per la redazione del progetto in variante nonché € 1.220,00 per la realizzazione dell'ingresso carrabile in altra sede rispetto quella originaria.
Quindi, per tutte le ragioni suesposte, voglia condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 13.636,40, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, comunque nei limiti del valore del relativo scaglione.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado del giudizio”.
Si costituiva tempestivamente il che contestava estensivamente la CP_1 domanda attorea.
Il convenuto, in particolare, premessa la ricostruzione delle vicende che avevano portato ad un crescente clima di dissapore ed astio tra i confinanti, evidenziava come la domanda attorea fosse destituita di fondamento sia in fatto che diritto.
Incontestato il fatto che il fondo del convenuto fosse sovrastante rispetto a quello attoreo, richiamava il disposto dell'art. 913 c.c. che, applicato correttamente alla fattispecie come agitata dagli attori, ne sanciva la infondatezza, sul presupposto che gli attori avevano contestato al un mero comportamento omissivo;
CP_1 peraltro, esponeva che l'acquisto del compendio immobiliare da parte del convenuto risaliva al 2010 e nessun intervento egli aveva, da allora, destinato al fondo in questione (p.lla131); in ordine all'abusivo utilizzo dei cavalli, con le asserite (dannose) conseguenze a carico degli attori, evidenziava come avesse dato immediata esecuzione all'ordinanza contingibile ed urgente del CP_2
come documentalmente dimostrato proprio dal rapporto informativo del
[...]
18.10.2013.
In merito ai presunti danni procurati alla strada interpoderale, rilevava come, da un lato, la strada interpoderale era sempre stata “sterrata” ed utilizzata per il transito dei mezzi meccanici e, dall'altro, che la consistenza della stessa strada era stata modificata dal dopo che lo stesso aveva compiuto opere di Parte_1 abbassamento del livello del proprio fondo;
sicché risultava indimostrata, ed infondata, la tesi per la quale il convenuto avesse aggravato il peso della servitù
e/o che fosse tenuto a sopportarne, annualmente, i costi per la manutenzione, resasi invero necessaria solo per la scelta, improduttiva di utilità per il fondo pagina 3 di 9 dominante, di modificare la naturale conformazione, composizione e consistenza della strada medesima.
Sul punto, inoltre, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale per la declaratoria dell'ampliamento coattivo della servitù medesima, come conseguenza delle modifiche tecnologiche intervenute nel corso del tempo e per la sempre maggiore dimensione dei mezzi agricoli (domanda, di poi, espressamente rinunciata).
Quanto al preteso ristoro dei danni conseguenti ad un abusivo posizionamento di un manufatto in cemento e sovrastante paletto in ferro, il convenuto rilevava come la domanda fosse improcedibile (vertendosi in materia di diritti reali ed essendo, quindi, necessario l'esperimento della mediazione obbligatoria) e comunque infondata, sul presupposto che quel manufatto rappresentava l'unico reale termine di confine tra i fondi delle parti in causa e che non era mai stato spostato dal convenuto.
Infine, per ciascuna delle voci di danno richiesta da parte attrice, il CP_1 espressamente ne contestava l'ammontare, la mancanza di prova e la non riferibilità ad alcuna attività lesiva dallo stesso posta in essere.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Trbunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio, in quanto contenente domanda avente ad oggetto diritti reali e soggetta, quindi, alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n.
28/2010. NEL MERITO: rigettare integralmente l'avversa citazione e tutte le domande ivi formulate da controparte in quanto destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, per tutti i motivi espressi in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare, in favore del IG l'intervenuto acquisto del diritto di servitù CP_1 di passaggio con ogni mezzo per usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1158 c.c., su quell'area agricola di cui alla particella n. 536 del Foglio n. 60 del Catasto
Terreni che superi la larghezza di mt. 3 indicativamente prevista nel titolo costitutivo, da sempre utilizzata per il passaggio di tutti i mezzi agricoli, di qualsivoglia grandezza e larghezza, impiegati per la coltivazione, produttività e manutenzione del fondo dominante;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio con ogni mezzo,
pagina 4 di 9 costituita in favore del convenuto IG , per quell'area di cui alla CP_1 particella n. 536 del Foglio n. 60 del Catasto Terreni che eccede la larghezza di mt. 3 indicativamente prevista nel titolo costitutivo, e necessitata dal passaggio di tutti i mezzi agricoli, di qualsivoglia grandezza e larghezza, impiegati per la coltivazione, produttività
e manutenzione del fondo dominante.
IN OGNI CASO, CONDANNARE i IGi e alla Parte_1 Parte_2 refusione delle anticipazioni e del compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, C.A.P. ed IVA come per legge;
ed altresì CONDANNARE gli attori, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 96, u.c., c.p.c., al pagamento, in favore del IG di una somma equitativamente determinata a titolo CP_1 sanzionatorio, per i motivi espressi in narrativa.
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 03.12.2019, veniva preliminarmente disposta la comparizione personale delle parti, anche al fine del tentativo di conciliazione;
sul mancato accordo il Tribunale formulava proposta conciliativa che veniva accetta da parte attrice e rifiutata da parte convenuta.
Finanche la mediazione delegata, disposta dal Tribunale non sortiva effetti positivi.
Venivano così ammessi i mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza del
07.10.2022, all'esito del cui espletamento, la causa, precisate definitivamente le conclusioni all'udienza del 21.11.2024, era dunque assegnata in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
Seguendo l'ordine delle varie domande articolate da parte attrice, si osserva quanto segue.
Danni da presunto ruscellamento delle acque piovane.
Secondo gli attori, all'incirca dalla metà del 2013 e fino all'inizio del 2014, a causa di abbondanti piogge, ed in assenza di interventi di regimentazione delle acque, dal fondo del convenuto sarebbero tracimate verso il fondo attoreo ingenti quantità di acqua che avrebbero causato l'ammaloramento del muro di pagina 5 di 9 contenimento e l'allagamento di alcuni vani dell'immobile posto in prossimità del confine.
In particolare, gli attori assumevano che tale fenomeno fosse stato aggravato
(ovvero determinato) dal fatto che la naturale destinazione del fondo superiore era stata trasformata a causa dell'allevamento di equini, con conseguente inaridimento ed eliminazione della naturale cotica erbosa idonea a fare da filtro ed evitare il fenomeno descritto.
Sovviene, come rettamente indicato dalla difesa del convenuto, il disposto dell'art. 913 c.c., che espressamente prevede, ritenendolo legittimo, il ricevimento delle acque provenienti dal fondo superiore, prescrivendo che il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo e che il proprietario del fondo superiore non può renderlo più gravoso.
Orbene, è pacifico che i fondi in questione siano posti a livello diverso (irrilevante la circostanza che il dislivello sia pari ad un metro piuttosto che a tre metri), con il fondo del convenuto posto in alto rispetto a quello degli attori;
circostanza confermata anche dal teste escusso, oltre che mai contestata da nessuna delle parti.
Rebus sic stantibus, in mancanza di allegazione e dimostrazione che il CP_1 abbia modificato in maniera significativa la conformazione del proprio fondo, nessuna responsabilità è allo stesso ascrivibile.
La (asserita) modifica delle modalità di utilizzo del fondo non può certo qualificarsi come aggravamento delle condizioni;
sicché se sul fondo superiore, siano stati tenuti (peraltro per un breve periodo) alcuni cavalli, ciò non può indurre a ritenere che, per ciò solo, il convenuto abbia posto in essere opere o comportamenti idonei ad aggravare il naturale scolo delle acque;
inoltre, è per tabulas che il convenuto, dopo solo 4 giorni dall'ordinanza municipale abbia effettivamente ripulito l'area a monte ed abbia trasferito i cavalli altrove.
Manca, dunque, il nesso eziologico tra un asserito comportamento illecito del convenuto ed i danni al muro di contenimento e/o ai vani dell'immobile adiacente, destinato ad agriturismo.
pagina 6 di 9 L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità. (Cass. Civ., II^ sez., ord. n. 30239/2019).
Danni da presunto abuso della strada interpoderale.
Gli attori hanno dedotto, sul punto, che il convenuto, titolare di servitù di passaggio con mezzi agricoli su una strada interpoderale, avrebbe abusato del diritto, danneggiando sistematicamente e periodicamente la strada medesima, con una condotta di guida imprudente e spericolata tale da danneggiare il fondo stradale.
Secondo la prospettazione del convenuto, in disparte che la strada era utilizzata anche da altri proprietari frontisti, tutti litisconsorti necessari e pretermessi,
l'utilizzo della strada era invece sempre stata conforme alle modalità naturali ed al passaggio di mezzi agricoli.
Peraltro, nessuna prova parte attrice offre in relazione alle spese sostenute per il ripristino della sede stradale, né che la stessa fosse stata effettivamente danneggiata, né, ancora, che fosse stato proprio il , e solo il , a CP_1 CP_1 procurare i detti danni.
Finanche la somma richiesta a tale titolo si basa solo su una previsione indicata dal CT di parte attrice, di per sé inidonea a fungere da prova del danno.
E' appena il caso di aggiungere che, come si evince dalla relazione del CT Ing. del 05.05.2017, la modifica della sede stradale (con aggiunta di materiale Per_1 inerte e compattato), è stata effettuata su iniziativa esclusiva degli attori, senza mai coinvolgere il convenuto, ovvero altri soggetti titolati a frequentare la strada interpoderale;
sicché, eventuali spese per il ripristino non possono certo gravare sul convenuto (nemmeno in proporzione all'utilizzo).
pagina 7 di 9 Finanche il passaggio su un tratto di poco superiore ai tre metri previsti dal titolo notarile è da ritenersi ammissibile, in considerazione del normale aumento delle dimensioni dei mezzi agricoli rispetto a quelli esistenti al momento della costituzione della servitù; la "tolleranza" nell'uso della servitù di passaggio con mezzi agricoli inerisce alla possibilità di esercitare il diritto di passaggio anche in modo non strettamente conforme a quanto previsto dal titolo, ma in modo comunque funzionale alla coltivazione del fondo e al suo utilizzo. L'art. 1065 c.c. stabilisce che il titolare della servitù deve usarla in modo conforme al titolo o al possesso. Questo significa che il passaggio deve essere esercitato nel modo e con i mezzi previsti dal contratto o dalla situazione di fatto esistente.
E' appena il caso di evidenziare che nessuna prova dell'abuso asseritamente perpetrato dal convenuto (passaggio con mezzi agricoli su una superficie superiore ai tre metri) è stata offerta.
Danni da presunto ed abusivo posizionamento del manufatto in cemento.
Anche su tale questione, la domanda non può essere accolta.
Manca, invero, la prova del fatto che il manufatto fosse stato posizionato -nel punto indicato- dal , come manca la prova che lo stesso fosse stato CP_1 posizionato in un punto non corrispondente al confine tra i predi finitimi.
Nell'uno e nell'altro caso, ed in disparte ogni considerazione sulla procedibilità della domanda (per mancato esperimento della mediazione obbligatoria), mal si comprende il nesso tra tale eventuale attività e la necessità di richiedere, progettare e realizzare un diverso accesso carrabile e, soprattutto, in che rapporto di conseguenzialità si trovi tale attività unilaterale del con Parte_1
l'obbligo del di risarcire i danni (ovvero rimborsare le spese dal primo CP_1 sostenute)
La mera apposizione del manufatto, se per certo ricondotta al , ed ove CP_1 fosse stato dimostrato il suo posizionamento all'interno della proprietà attorea, al massimo avrebbe comportato, all'esito di un accertamento giudiziale, all'eliminazione del manufatto ed al ristoro del danno (tutto da dimostrare); danno che certamente non può ricollegarsi all'incarico dato ad un tecnico per la progettazione di un nuovo accesso carrabile;
si vuol dire che l'eliminazione del pagina 8 di 9 termine in cemento con sovrastante paletto, sarebbe stato sufficiente (ove rappresentasse un impedimento in tal senso) a ripristinare la normale utilizzabilità dell'accesso carrabile esistente;
ne consegue che la scelta di progettare e realizzare un nuovo accesso non è certo conseguenza inevitabile della presenza del manufatto che, peraltro, come da documentazione in atti, risultava già divelto.
E ciò, in particolare, mancando, come correttamente sostenuto dalla difesa del
, il minimo coinvolgimento del convenuto in ordine alla esatta CP_1 delimitazione del confine tra i rispettivi fondi, da individuare, evidentemente, nel contraddittorio tra le parti.
Peraltro, nessuna prova è offerta in ordine al fatto, irrilevante per quanto esposto, che fosse stato proprio il a posizionare il manufatto in quel determinato CP_1 punto, né che quel punto non corrispondesse al confine tra i fondi.
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...] Parte_2
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese e funzioni di lite, che liquida, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, in €. 3.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 10.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4996/2017 RGAC,
TRA
e , rapp.ti e difesi dall'Avv. R. Parte_1 Parte_2
Grasselli, giusta procura in atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. L. Magnini, giusta procura in atti CP_1
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA ILLECITO. RICONVENZIONALE
ACCERTAMENTO SERVITU'.
***
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 21.11.2024, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio il Sig. , loro confinante, per sentir accertare CP_1
pagina 1 di 9 il compimento di una serie di atti illeciti in danno degli stessi, con condanna al relativo risarcimento.
Assumevano gli attori che il convenuto, proprietario di un fondo sovrastante quello di loro proprietà, aveva omesso adeguate opere di regimentazione delle acque;
avrebbe acconsentito al pascolo e sosta di cavalli presso il suo fondo;
avrebbe utilizzato in maniera difforme al titolo la strada interpoderale (sui cui il vantava servitù di passaggio); avrebbe illegittimamente apposto, CP_1 all'interno della proprietà attorea, un manufatto in cemento con sovrastante paletto in ferro, con ciò impedendone, ovvero rendendone molto più gravoso, ovvero impossibile, l'accesso carrabile.
Tutti i descritti comportamenti avevano provocato consistenti danni alla proprietà attorea e costretto gli attori a sostenere numerose spese il cui rimborso richiedevano a titolo di risarcimento danni.
In particolare, essi e rassegnavano le seguenti conclusioni: Parte_1 Pt_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, per tutti i motivi sopra esposti:
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. relativamente ai danni CP_1 patiti dalla proprietà immobiliare dei sig.ri e e, Parte_1 Parte_2 segnatamente, di quelli subiti dal muro posto a confine tra le proprietà degli stessi nonché quelli subiti dall'edificio di proprietà degli odierni attori sito in N.C.E.U. del
Comune di Assisi, Foglio n. 60, part.lla n. 402, comunque meglio identificato in premessa
e a titolo di refusione delle spese sostenute per la realizzazione dei manufatti destinati al convogliamento dell'acqua piovana proveniente dalla proprietà del convenuto e, per
l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dei sigg.ri e della Parte_1 Pt_2 complessiva somma di € 6.492,00.
Accertare e dichiarare la responsabilità del sig. nel danno arrecato alla CP_1 strada, meglio individuata in premessa, di proprietà degli attori e gravata dalla servitù di passaggio in favore dello stesso convenuto e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento nei confronti dei sigg.ri e della Parte_1 Parte_2 complessiva somma di € 2.850,00 a titolo di refusione del danno e in ragione delle spese necessarie al ripristino della sede stradale danneggiata, anche ai sensi dell'art. 1069 c.c..
Accertare e dichiarare l'illegittimo posizionamento del manufatto in cemento sormontato da paletto in ferro, meglio descritto in premessa, in quanto realizzato all'interno della pagina 2 di 9 proprietà degli odierni attori e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento della somma complessiva di € 4.294,40 di cui € 1.152,90 per la verifica degli esatti confini, €
1.921,50 per la redazione del progetto in variante nonché € 1.220,00 per la realizzazione dell'ingresso carrabile in altra sede rispetto quella originaria.
Quindi, per tutte le ragioni suesposte, voglia condannare il convenuto al pagamento della complessiva somma di € 13.636,40, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, comunque nei limiti del valore del relativo scaglione.
Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente grado del giudizio”.
Si costituiva tempestivamente il che contestava estensivamente la CP_1 domanda attorea.
Il convenuto, in particolare, premessa la ricostruzione delle vicende che avevano portato ad un crescente clima di dissapore ed astio tra i confinanti, evidenziava come la domanda attorea fosse destituita di fondamento sia in fatto che diritto.
Incontestato il fatto che il fondo del convenuto fosse sovrastante rispetto a quello attoreo, richiamava il disposto dell'art. 913 c.c. che, applicato correttamente alla fattispecie come agitata dagli attori, ne sanciva la infondatezza, sul presupposto che gli attori avevano contestato al un mero comportamento omissivo;
CP_1 peraltro, esponeva che l'acquisto del compendio immobiliare da parte del convenuto risaliva al 2010 e nessun intervento egli aveva, da allora, destinato al fondo in questione (p.lla131); in ordine all'abusivo utilizzo dei cavalli, con le asserite (dannose) conseguenze a carico degli attori, evidenziava come avesse dato immediata esecuzione all'ordinanza contingibile ed urgente del CP_2
come documentalmente dimostrato proprio dal rapporto informativo del
[...]
18.10.2013.
In merito ai presunti danni procurati alla strada interpoderale, rilevava come, da un lato, la strada interpoderale era sempre stata “sterrata” ed utilizzata per il transito dei mezzi meccanici e, dall'altro, che la consistenza della stessa strada era stata modificata dal dopo che lo stesso aveva compiuto opere di Parte_1 abbassamento del livello del proprio fondo;
sicché risultava indimostrata, ed infondata, la tesi per la quale il convenuto avesse aggravato il peso della servitù
e/o che fosse tenuto a sopportarne, annualmente, i costi per la manutenzione, resasi invero necessaria solo per la scelta, improduttiva di utilità per il fondo pagina 3 di 9 dominante, di modificare la naturale conformazione, composizione e consistenza della strada medesima.
Sul punto, inoltre, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale per la declaratoria dell'ampliamento coattivo della servitù medesima, come conseguenza delle modifiche tecnologiche intervenute nel corso del tempo e per la sempre maggiore dimensione dei mezzi agricoli (domanda, di poi, espressamente rinunciata).
Quanto al preteso ristoro dei danni conseguenti ad un abusivo posizionamento di un manufatto in cemento e sovrastante paletto in ferro, il convenuto rilevava come la domanda fosse improcedibile (vertendosi in materia di diritti reali ed essendo, quindi, necessario l'esperimento della mediazione obbligatoria) e comunque infondata, sul presupposto che quel manufatto rappresentava l'unico reale termine di confine tra i fondi delle parti in causa e che non era mai stato spostato dal convenuto.
Infine, per ciascuna delle voci di danno richiesta da parte attrice, il CP_1 espressamente ne contestava l'ammontare, la mancanza di prova e la non riferibilità ad alcuna attività lesiva dallo stesso posta in essere.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Trbunale adìto, contrariis reiectis, in via preliminare: disporre la sospensione del presente giudizio, in quanto contenente domanda avente ad oggetto diritti reali e soggetta, quindi, alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n.
28/2010. NEL MERITO: rigettare integralmente l'avversa citazione e tutte le domande ivi formulate da controparte in quanto destituite di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, per tutti i motivi espressi in narrativa. IN VIA RICONVENZIONALE: - accertare e dichiarare, in favore del IG l'intervenuto acquisto del diritto di servitù CP_1 di passaggio con ogni mezzo per usucapione ventennale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1158 c.c., su quell'area agricola di cui alla particella n. 536 del Foglio n. 60 del Catasto
Terreni che superi la larghezza di mt. 3 indicativamente prevista nel titolo costitutivo, da sempre utilizzata per il passaggio di tutti i mezzi agricoli, di qualsivoglia grandezza e larghezza, impiegati per la coltivazione, produttività e manutenzione del fondo dominante;
ovvero, in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1051 c.c., l'ampliamento coattivo della servitù di passaggio con ogni mezzo,
pagina 4 di 9 costituita in favore del convenuto IG , per quell'area di cui alla CP_1 particella n. 536 del Foglio n. 60 del Catasto Terreni che eccede la larghezza di mt. 3 indicativamente prevista nel titolo costitutivo, e necessitata dal passaggio di tutti i mezzi agricoli, di qualsivoglia grandezza e larghezza, impiegati per la coltivazione, produttività
e manutenzione del fondo dominante.
IN OGNI CASO, CONDANNARE i IGi e alla Parte_1 Parte_2 refusione delle anticipazioni e del compenso professionale, oltre rimborso forfettario al
15%, C.A.P. ed IVA come per legge;
ed altresì CONDANNARE gli attori, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 91 e 96, u.c., c.p.c., al pagamento, in favore del IG di una somma equitativamente determinata a titolo CP_1 sanzionatorio, per i motivi espressi in narrativa.
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 03.12.2019, veniva preliminarmente disposta la comparizione personale delle parti, anche al fine del tentativo di conciliazione;
sul mancato accordo il Tribunale formulava proposta conciliativa che veniva accetta da parte attrice e rifiutata da parte convenuta.
Finanche la mediazione delegata, disposta dal Tribunale non sortiva effetti positivi.
Venivano così ammessi i mezzi istruttori nei limiti di cui all'ordinanza del
07.10.2022, all'esito del cui espletamento, la causa, precisate definitivamente le conclusioni all'udienza del 21.11.2024, era dunque assegnata in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
Seguendo l'ordine delle varie domande articolate da parte attrice, si osserva quanto segue.
Danni da presunto ruscellamento delle acque piovane.
Secondo gli attori, all'incirca dalla metà del 2013 e fino all'inizio del 2014, a causa di abbondanti piogge, ed in assenza di interventi di regimentazione delle acque, dal fondo del convenuto sarebbero tracimate verso il fondo attoreo ingenti quantità di acqua che avrebbero causato l'ammaloramento del muro di pagina 5 di 9 contenimento e l'allagamento di alcuni vani dell'immobile posto in prossimità del confine.
In particolare, gli attori assumevano che tale fenomeno fosse stato aggravato
(ovvero determinato) dal fatto che la naturale destinazione del fondo superiore era stata trasformata a causa dell'allevamento di equini, con conseguente inaridimento ed eliminazione della naturale cotica erbosa idonea a fare da filtro ed evitare il fenomeno descritto.
Sovviene, come rettamente indicato dalla difesa del convenuto, il disposto dell'art. 913 c.c., che espressamente prevede, ritenendolo legittimo, il ricevimento delle acque provenienti dal fondo superiore, prescrivendo che il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo e che il proprietario del fondo superiore non può renderlo più gravoso.
Orbene, è pacifico che i fondi in questione siano posti a livello diverso (irrilevante la circostanza che il dislivello sia pari ad un metro piuttosto che a tre metri), con il fondo del convenuto posto in alto rispetto a quello degli attori;
circostanza confermata anche dal teste escusso, oltre che mai contestata da nessuna delle parti.
Rebus sic stantibus, in mancanza di allegazione e dimostrazione che il CP_1 abbia modificato in maniera significativa la conformazione del proprio fondo, nessuna responsabilità è allo stesso ascrivibile.
La (asserita) modifica delle modalità di utilizzo del fondo non può certo qualificarsi come aggravamento delle condizioni;
sicché se sul fondo superiore, siano stati tenuti (peraltro per un breve periodo) alcuni cavalli, ciò non può indurre a ritenere che, per ciò solo, il convenuto abbia posto in essere opere o comportamenti idonei ad aggravare il naturale scolo delle acque;
inoltre, è per tabulas che il convenuto, dopo solo 4 giorni dall'ordinanza municipale abbia effettivamente ripulito l'area a monte ed abbia trasferito i cavalli altrove.
Manca, dunque, il nesso eziologico tra un asserito comportamento illecito del convenuto ed i danni al muro di contenimento e/o ai vani dell'immobile adiacente, destinato ad agriturismo.
pagina 6 di 9 L'art. 913 c.c., in tema di scolo delle acque, ponendo a carico dei proprietari, sia del fondo inferiore che superiore, l'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che, se adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, non è censurabile in sede di legittimità. (Cass. Civ., II^ sez., ord. n. 30239/2019).
Danni da presunto abuso della strada interpoderale.
Gli attori hanno dedotto, sul punto, che il convenuto, titolare di servitù di passaggio con mezzi agricoli su una strada interpoderale, avrebbe abusato del diritto, danneggiando sistematicamente e periodicamente la strada medesima, con una condotta di guida imprudente e spericolata tale da danneggiare il fondo stradale.
Secondo la prospettazione del convenuto, in disparte che la strada era utilizzata anche da altri proprietari frontisti, tutti litisconsorti necessari e pretermessi,
l'utilizzo della strada era invece sempre stata conforme alle modalità naturali ed al passaggio di mezzi agricoli.
Peraltro, nessuna prova parte attrice offre in relazione alle spese sostenute per il ripristino della sede stradale, né che la stessa fosse stata effettivamente danneggiata, né, ancora, che fosse stato proprio il , e solo il , a CP_1 CP_1 procurare i detti danni.
Finanche la somma richiesta a tale titolo si basa solo su una previsione indicata dal CT di parte attrice, di per sé inidonea a fungere da prova del danno.
E' appena il caso di aggiungere che, come si evince dalla relazione del CT Ing. del 05.05.2017, la modifica della sede stradale (con aggiunta di materiale Per_1 inerte e compattato), è stata effettuata su iniziativa esclusiva degli attori, senza mai coinvolgere il convenuto, ovvero altri soggetti titolati a frequentare la strada interpoderale;
sicché, eventuali spese per il ripristino non possono certo gravare sul convenuto (nemmeno in proporzione all'utilizzo).
pagina 7 di 9 Finanche il passaggio su un tratto di poco superiore ai tre metri previsti dal titolo notarile è da ritenersi ammissibile, in considerazione del normale aumento delle dimensioni dei mezzi agricoli rispetto a quelli esistenti al momento della costituzione della servitù; la "tolleranza" nell'uso della servitù di passaggio con mezzi agricoli inerisce alla possibilità di esercitare il diritto di passaggio anche in modo non strettamente conforme a quanto previsto dal titolo, ma in modo comunque funzionale alla coltivazione del fondo e al suo utilizzo. L'art. 1065 c.c. stabilisce che il titolare della servitù deve usarla in modo conforme al titolo o al possesso. Questo significa che il passaggio deve essere esercitato nel modo e con i mezzi previsti dal contratto o dalla situazione di fatto esistente.
E' appena il caso di evidenziare che nessuna prova dell'abuso asseritamente perpetrato dal convenuto (passaggio con mezzi agricoli su una superficie superiore ai tre metri) è stata offerta.
Danni da presunto ed abusivo posizionamento del manufatto in cemento.
Anche su tale questione, la domanda non può essere accolta.
Manca, invero, la prova del fatto che il manufatto fosse stato posizionato -nel punto indicato- dal , come manca la prova che lo stesso fosse stato CP_1 posizionato in un punto non corrispondente al confine tra i predi finitimi.
Nell'uno e nell'altro caso, ed in disparte ogni considerazione sulla procedibilità della domanda (per mancato esperimento della mediazione obbligatoria), mal si comprende il nesso tra tale eventuale attività e la necessità di richiedere, progettare e realizzare un diverso accesso carrabile e, soprattutto, in che rapporto di conseguenzialità si trovi tale attività unilaterale del con Parte_1
l'obbligo del di risarcire i danni (ovvero rimborsare le spese dal primo CP_1 sostenute)
La mera apposizione del manufatto, se per certo ricondotta al , ed ove CP_1 fosse stato dimostrato il suo posizionamento all'interno della proprietà attorea, al massimo avrebbe comportato, all'esito di un accertamento giudiziale, all'eliminazione del manufatto ed al ristoro del danno (tutto da dimostrare); danno che certamente non può ricollegarsi all'incarico dato ad un tecnico per la progettazione di un nuovo accesso carrabile;
si vuol dire che l'eliminazione del pagina 8 di 9 termine in cemento con sovrastante paletto, sarebbe stato sufficiente (ove rappresentasse un impedimento in tal senso) a ripristinare la normale utilizzabilità dell'accesso carrabile esistente;
ne consegue che la scelta di progettare e realizzare un nuovo accesso non è certo conseguenza inevitabile della presenza del manufatto che, peraltro, come da documentazione in atti, risultava già divelto.
E ciò, in particolare, mancando, come correttamente sostenuto dalla difesa del
, il minimo coinvolgimento del convenuto in ordine alla esatta CP_1 delimitazione del confine tra i rispettivi fondi, da individuare, evidentemente, nel contraddittorio tra le parti.
Peraltro, nessuna prova è offerta in ordine al fatto, irrilevante per quanto esposto, che fosse stato proprio il a posizionare il manufatto in quel determinato CP_1 punto, né che quel punto non corrispondesse al confine tra i fondi.
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...] Parte_2
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna gli attori al pagamento delle spese e funzioni di lite, che liquida, in considerazione dell'assenza di attività istruttoria, in €. 3.500,00, oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 10.06.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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