CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConIGliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2132/2019 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di Persona_1
Avv. Maurizio Colangelo (C.F. ) C.F._2
Avv. Andrea Prosperi (C.F. C.F._3
Avv. Perciaccante Stefano (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLANTE
E (P.IVA Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Gianluigi Lallini (C.F ) C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1850/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1850/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
aveva agito nei confronti dell' Controparte_2
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 912.771,50 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del coniuge avvenuto in data 9 ottobre 2012, durante il periodo di degenza presso la struttura, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che Persona_1
seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza della Sentenza n.1850/2019 pubbl. il 25.01.019 RG n.
61865/2013 - Tribunale di Roma – Sezione XIII - Giudice Paola Larosa e notificata in data 19.02.2019:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità dell' in ordine alla produzione della Controparte_1
morte di e, per l'effetto, condannare la stessa Persona_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti da nella seguente
[...] Parte_1
misura:
Danno di natura patrimoniale – danno biologico iure successionis Quanto alla IG.ra , che al momento della morte del marito aveva 59 Parte_1
anni, euro 269.265,00
Danno di natura non patrimoniale – danno morale iure successionis
Quanto alla IG.ra , che al momento della morte del marito aveva 59 Parte_1
anni, euro 130.688,50;
Danno di natura non patrimoniale – danno morale iure proprio
Quanto alla IG.ra : euro 203.874,00, in subordine se ne chiede la Parte_1
liquidazione in via equitativa.
Danno esistenziale
La cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice.
Danno c.d. “da agonia”
Quanto alla IG.ra : euro 100.000,00 Parte_1
Danno c.d. riflesso
Quanto alla IG.ra : euro 200.000,00 Parte_1
Danno di natura patrimoniale – Danno emergente – spese certificate
Spese conseguenti dalla verificazione dell'evento mortale, come le spese funerarie, così come indicate in premessa, per un ammontare di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo.
Per un totale complessivo di euro 912.771,50 oltre la quantificazione del danno esistenziale o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto a quella del soddisfo. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito.” Instaurato il contraddittorio, l' Controparte_3
, rimasta inizialmente contumace, si è in seguito costituita e ha chiesto
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… che l'Illustrissima Corte di appello adita respinga l'atto di appello de quo, il quale non ha alcun effetto devolutivo dal momento che vengono ribadite le stesse censure già mosse, in punto di fatto, in primo grado e si ha, quale unico “bersaglio”, il comportamento tenuto dal CTU durante le operazioni peritali, senza entrare nel merito di ciò che ha statuito la sentenza del Giudice di Primo Grado, censurandone i punti non ritenuti conformi a Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta del 10 ottobre
2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, che ha agito in primo grado nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa
[...]
del decesso del coniuge avvenuto per arresto cardio circolatorio Persona_1
durante il periodo di degenza presso la struttura;
secondo quanto ritenuto dall'attrice, la morte del congiunto era derivata dalla condotta colposa omissiva tenuta dai sanitari i quali, a fronte della corretta diagnosi di aneurisma formulata al momento del ricovero, non avevano tempestivamente sottoposto il paziente al trattamento chirurgico d'urgenza.
Il Tribunale, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha respinto la domanda, in quanto non erano emersi profili di responsabilità colposa dei sanitari né era stato provato il nesso di causalità tra la dedotta condotta omissiva e il decesso del e ha Per_1
compensato le spese di lite. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed è, comunque, infondato nel merito, cosicché l'impugnazione va, in ogni caso, respinta.
Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - non contiene la formulazione di censure specifiche al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado né illustra in alcun modo le pretese risarcitorie avanzate, limitandosi ad una mera elencazione delle singole poste nell'ambito delle sole conclusioni, senza alcun accenno - anche minimo
- nel corpo dell'atto.
Esaminando, comunque, nel merito la vicenda oggetto di causa, la condotta tenuta dai sanitari che hanno avuto in cura appare esente da censure. Persona_1
L'unica doglianza formulata dall'appellante, che lamenta “l'illegittimità della sentenza per la violazione dell'art. 116 c.p.c.; erronea applicazione delle risultanze probatorie con conseguente errata ricostruzione e valutazione dei fatti e della documentazione in atti” e che muove dall'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente recepito la Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, senza tenere conto dei rilievi dei Consulenti di parte, va disattesa.
Al riguardo, va rammentato il consolidato principio dettato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive “(Cass. 33742/22). Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. Per_2
ha ricostruito, in modo puntuale e accurato, la vicenda di
[...] Persona_1
dando conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte e giungendo a motivate conclusioni che non vi è motivo di disattendere, in quanto frutto di un lavoro analitico e supportato da ampia letteratura internazionale.
In particolare, il C.t.u. - pur dando atto della carenza delle annotazioni riportate nella cartella clinica - ha così compiutamente ricostruito i passaggi che hanno condotto al decesso di in data 6 ottobre 2012 il paziente - all'epoca dei fatti Persona_1
sessantanovenne - si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_1
a causa di dolori al torace e, dopo essere stato sottoposto ai controlli clinici
[...]
del caso (tra cui emocromo, TC toracica, ECG, Rx torace, angioTC toraco-addominale)
è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare con diagnosi “Dolore toracico in paziente con aneurisma dell'aorta discendente”; il 7 ottobre 2012 i sanitari hanno annotato nel diario clinico "Ieri sera ricovero per dolore toracico in AT. Lieve riduzione della sintomatologia dolorosa”; in data 8 ottobre 2012 nella cartella viene registrato
“ATA in studio. Al momento assenza di dolore”; alle ore 23:00 il paziente è entrato in stato di shock e, dopo 25 minuti, in arresto cardio-circolatorio; alle ore 23:46 il Per_1
è stato sottoposto a visita cardiologica urgente;
alle ore 23:50 dopo una ripresa dell'attività cardiaca spontanea i sanitari hanno eseguito una TC;
alle ore 00.45 del 09 ottobre 2012 all'esito della TC, che ha confermato la rottura dell'aneurisma aortico toracico addominale, il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza e alle ore 01:15 i sanitari ne hanno constatato il decesso.
Ora, dalla documentazione in atti, risulta pacifica la correttezza della diagnosi formulata dai sanitari;
secondo quanto riportato nella Consulenza tecnica d'ufficio,
“trattavasi di paziente con aneurisma dell'aorta toraco addominale di II tipo, presentatosi in Ospedale con sintomatologia dolorosa inducente il sospetto di rottura dell'aneurisma che, peraltro, sulla base degli accertamenti eseguiti in urgenza, non si rivelò tale. I sanitari comunque ricoverarono il paziente al fine di definire ulteriormente il quadro patologico e impostare una terapia chirurgica in elezione”.
La parte appellante assume che i medici, a fronte di una diagnosi corretta, hanno tenuto, tuttavia, una condotta omissiva colposa, consistita nella mancanza di un'attività di monitoraggio clinico e di un tempestivo trattamento chirurgico d'urgenza.
In realtà, alla luce del complessivo quadro clinico del paziente che, sia al momento del ricovero che nei giorni successivi non aveva manifestato segni di rottura dell'aneurisma toraco-addominale, la scelta dei sanitari di sottoporre il ad un Per_1
trattamento ipotensivo e di programmare l'intervento chirurgico in elezione è risultata la più adeguata.
Si legge, infatti, nella Consulenza tecnica d'ufficio che “la mortalità dovuta a rottura di un aneurisma aortico toraco addominale rimane molto alta…” e che “nel caso in questione due soluzioni terapeutiche si ponevano alla valutazione dei sanitari: intervento in urgenza o in elezione. L'intervento chirurgico in urgenza su un aneurisma dell'aorta toraco addominale di II tipo rotto (o in fase di rottura) sarebbe stato necessariamente effettuato per via tradizionale con un rischio elevatissimo di mortalità
(quasi del 100%): nel caso specifico il paziente sarebbe stato operato sulla base esclusiva di un sospetto clinico di probabile prossima rottura dell'aneurisma (non avvalorato dai dati clinici e strumentali effettuati immediatamente al P.S. e in ricovero). Pertanto, pur se non motivata da annotazioni particolareggiate in cartella clinica durante la degenza (vedi punto 1), appare congrua la decisione dei sanitari di predisporre per il paziente un intervento in elezione (con minor rischio di mortalità): ciò, peraltro, necessitava dei tempi tecnici legati alla metodica endovascolare (protesi custom made, su misura, non disponibile, da ordinare dopo accurate misurazioni e valutazioni dell'aneurisma). La scelta dei sanitari, non facile, è stata quindi la seconda: verosimilmente condizionata dalla situazione di stabilità clinica del paziente
e dall'intento di garantire un minor rischio di mortalità. Purtroppo, gli eventi sono precipitati verso la rottura e, come quasi sempre accade in tali casi, non vi è stato il tempo di intervenire neanche con un atto chirurgico d'urgenza.”
La decisione dei sanitari di optare per un intervento chirurgico in elezione non si presta, dunque, a censure in quanto finalizzata a esporre il paziente al minor rischio di mortalità, tanto più che “la sintomatologia dolorosa era regredita, gli esami del sangue non confermavano perdite in atto, la pressione arteriosa era sostanzialmente stabile e, essenziale, l'esame angio-TC non mostrava segni di rottura dell'aorta…”.
Alla luce delle suindicate risultanze deve, peraltro, ritenersi, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, che non sussista prova alcuna che, ove i sanitari avessero eseguito un intervento chirurgico in urgenza, il decesso del non si sarebbe verificato, fermo restando che, anche laddove si volessero Per_1
ipotizzare margini di incertezza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
Non si ravvisano, quindi, i presupposti per disporre l'invocato rinnovo dell'accertamento peritale, apparendo esaustive le motivate conclusioni cui è pervenuto il dr. Per_2
Quanto ai rilievi mossi in sede di gravame in merito alla violazione del consenso informato, è pacifico che il paziente non ha sottoscritto il relativo modulo predisposto per eventuali trattamenti sanitari, ma tale profilo non si è tradotto in alcuna domanda risarcitoria cosicché non è suscettibile di esame da parte della Corte.
L'appello va, dunque, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, attese la complessità della vicenda trattata, la non completa compilazione della cartella clinica del paziente e l'eIGenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di conIGlio del 20 febbraio 2025
La ConIGliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConIGliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2132/2019 R.G., posta in deliberazione all'udienza del 10 ottobre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1
di Persona_1
Avv. Maurizio Colangelo (C.F. ) C.F._2
Avv. Andrea Prosperi (C.F. C.F._3
Avv. Perciaccante Stefano (C.F. ) C.F._4
PARTE APPELLANTE
E (P.IVA Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Gianluigi Lallini (C.F ) C.F._5
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.1850/2019 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1850/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da che, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
aveva agito nei confronti dell' Controparte_2
per ottenere la condanna al pagamento della somma di € 912.771,50 a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del coniuge avvenuto in data 9 ottobre 2012, durante il periodo di degenza presso la struttura, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la citata sentenza , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1
ha proposto appello e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni che Persona_1
seguono: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza della Sentenza n.1850/2019 pubbl. il 25.01.019 RG n.
61865/2013 - Tribunale di Roma – Sezione XIII - Giudice Paola Larosa e notificata in data 19.02.2019:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità dell' in ordine alla produzione della Controparte_1
morte di e, per l'effetto, condannare la stessa Persona_1 Controparte_1
al risarcimento dei danni subiti da nella seguente
[...] Parte_1
misura:
Danno di natura patrimoniale – danno biologico iure successionis Quanto alla IG.ra , che al momento della morte del marito aveva 59 Parte_1
anni, euro 269.265,00
Danno di natura non patrimoniale – danno morale iure successionis
Quanto alla IG.ra , che al momento della morte del marito aveva 59 Parte_1
anni, euro 130.688,50;
Danno di natura non patrimoniale – danno morale iure proprio
Quanto alla IG.ra : euro 203.874,00, in subordine se ne chiede la Parte_1
liquidazione in via equitativa.
Danno esistenziale
La cui liquidazione ci si rimette all'equo apprezzamento del Giudice.
Danno c.d. “da agonia”
Quanto alla IG.ra : euro 100.000,00 Parte_1
Danno c.d. riflesso
Quanto alla IG.ra : euro 200.000,00 Parte_1
Danno di natura patrimoniale – Danno emergente – spese certificate
Spese conseguenti dalla verificazione dell'evento mortale, come le spese funerarie, così come indicate in premessa, per un ammontare di euro 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo.
Per un totale complessivo di euro 912.771,50 oltre la quantificazione del danno esistenziale o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del fatto a quella del soddisfo. Il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito.” Instaurato il contraddittorio, l' Controparte_3
, rimasta inizialmente contumace, si è in seguito costituita e ha chiesto
[...]
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“… che l'Illustrissima Corte di appello adita respinga l'atto di appello de quo, il quale non ha alcun effetto devolutivo dal momento che vengono ribadite le stesse censure già mosse, in punto di fatto, in primo grado e si ha, quale unico “bersaglio”, il comportamento tenuto dal CTU durante le operazioni peritali, senza entrare nel merito di ciò che ha statuito la sentenza del Giudice di Primo Grado, censurandone i punti non ritenuti conformi a Legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta del 10 ottobre
2024, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, che ha agito in primo grado nei confronti dell' Pt_1 Controparte_1
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa
[...]
del decesso del coniuge avvenuto per arresto cardio circolatorio Persona_1
durante il periodo di degenza presso la struttura;
secondo quanto ritenuto dall'attrice, la morte del congiunto era derivata dalla condotta colposa omissiva tenuta dai sanitari i quali, a fronte della corretta diagnosi di aneurisma formulata al momento del ricovero, non avevano tempestivamente sottoposto il paziente al trattamento chirurgico d'urgenza.
Il Tribunale, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha respinto la domanda, in quanto non erano emersi profili di responsabilità colposa dei sanitari né era stato provato il nesso di causalità tra la dedotta condotta omissiva e il decesso del e ha Per_1
compensato le spese di lite. L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. ed è, comunque, infondato nel merito, cosicché l'impugnazione va, in ogni caso, respinta.
Invero, l'atto introduttivo del presente giudizio - pur ripercorrendo compiutamente la vicenda processuale - non contiene la formulazione di censure specifiche al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado né illustra in alcun modo le pretese risarcitorie avanzate, limitandosi ad una mera elencazione delle singole poste nell'ambito delle sole conclusioni, senza alcun accenno - anche minimo
- nel corpo dell'atto.
Esaminando, comunque, nel merito la vicenda oggetto di causa, la condotta tenuta dai sanitari che hanno avuto in cura appare esente da censure. Persona_1
L'unica doglianza formulata dall'appellante, che lamenta “l'illegittimità della sentenza per la violazione dell'art. 116 c.p.c.; erronea applicazione delle risultanze probatorie con conseguente errata ricostruzione e valutazione dei fatti e della documentazione in atti” e che muove dall'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente recepito la Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, senza tenere conto dei rilievi dei Consulenti di parte, va disattesa.
Al riguardo, va rammentato il consolidato principio dettato dalla Corte di
Cassazione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive “(Cass. 33742/22). Nel caso in esame, la Consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dr. Per_2
ha ricostruito, in modo puntuale e accurato, la vicenda di
[...] Persona_1
dando conto di tutti i rilievi mossi dai Consulenti di parte e giungendo a motivate conclusioni che non vi è motivo di disattendere, in quanto frutto di un lavoro analitico e supportato da ampia letteratura internazionale.
In particolare, il C.t.u. - pur dando atto della carenza delle annotazioni riportate nella cartella clinica - ha così compiutamente ricostruito i passaggi che hanno condotto al decesso di in data 6 ottobre 2012 il paziente - all'epoca dei fatti Persona_1
sessantanovenne - si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_1
a causa di dolori al torace e, dopo essere stato sottoposto ai controlli clinici
[...]
del caso (tra cui emocromo, TC toracica, ECG, Rx torace, angioTC toraco-addominale)
è stato ricoverato presso il reparto di chirurgia vascolare con diagnosi “Dolore toracico in paziente con aneurisma dell'aorta discendente”; il 7 ottobre 2012 i sanitari hanno annotato nel diario clinico "Ieri sera ricovero per dolore toracico in AT. Lieve riduzione della sintomatologia dolorosa”; in data 8 ottobre 2012 nella cartella viene registrato
“ATA in studio. Al momento assenza di dolore”; alle ore 23:00 il paziente è entrato in stato di shock e, dopo 25 minuti, in arresto cardio-circolatorio; alle ore 23:46 il Per_1
è stato sottoposto a visita cardiologica urgente;
alle ore 23:50 dopo una ripresa dell'attività cardiaca spontanea i sanitari hanno eseguito una TC;
alle ore 00.45 del 09 ottobre 2012 all'esito della TC, che ha confermato la rottura dell'aneurisma aortico toracico addominale, il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza e alle ore 01:15 i sanitari ne hanno constatato il decesso.
Ora, dalla documentazione in atti, risulta pacifica la correttezza della diagnosi formulata dai sanitari;
secondo quanto riportato nella Consulenza tecnica d'ufficio,
“trattavasi di paziente con aneurisma dell'aorta toraco addominale di II tipo, presentatosi in Ospedale con sintomatologia dolorosa inducente il sospetto di rottura dell'aneurisma che, peraltro, sulla base degli accertamenti eseguiti in urgenza, non si rivelò tale. I sanitari comunque ricoverarono il paziente al fine di definire ulteriormente il quadro patologico e impostare una terapia chirurgica in elezione”.
La parte appellante assume che i medici, a fronte di una diagnosi corretta, hanno tenuto, tuttavia, una condotta omissiva colposa, consistita nella mancanza di un'attività di monitoraggio clinico e di un tempestivo trattamento chirurgico d'urgenza.
In realtà, alla luce del complessivo quadro clinico del paziente che, sia al momento del ricovero che nei giorni successivi non aveva manifestato segni di rottura dell'aneurisma toraco-addominale, la scelta dei sanitari di sottoporre il ad un Per_1
trattamento ipotensivo e di programmare l'intervento chirurgico in elezione è risultata la più adeguata.
Si legge, infatti, nella Consulenza tecnica d'ufficio che “la mortalità dovuta a rottura di un aneurisma aortico toraco addominale rimane molto alta…” e che “nel caso in questione due soluzioni terapeutiche si ponevano alla valutazione dei sanitari: intervento in urgenza o in elezione. L'intervento chirurgico in urgenza su un aneurisma dell'aorta toraco addominale di II tipo rotto (o in fase di rottura) sarebbe stato necessariamente effettuato per via tradizionale con un rischio elevatissimo di mortalità
(quasi del 100%): nel caso specifico il paziente sarebbe stato operato sulla base esclusiva di un sospetto clinico di probabile prossima rottura dell'aneurisma (non avvalorato dai dati clinici e strumentali effettuati immediatamente al P.S. e in ricovero). Pertanto, pur se non motivata da annotazioni particolareggiate in cartella clinica durante la degenza (vedi punto 1), appare congrua la decisione dei sanitari di predisporre per il paziente un intervento in elezione (con minor rischio di mortalità): ciò, peraltro, necessitava dei tempi tecnici legati alla metodica endovascolare (protesi custom made, su misura, non disponibile, da ordinare dopo accurate misurazioni e valutazioni dell'aneurisma). La scelta dei sanitari, non facile, è stata quindi la seconda: verosimilmente condizionata dalla situazione di stabilità clinica del paziente
e dall'intento di garantire un minor rischio di mortalità. Purtroppo, gli eventi sono precipitati verso la rottura e, come quasi sempre accade in tali casi, non vi è stato il tempo di intervenire neanche con un atto chirurgico d'urgenza.”
La decisione dei sanitari di optare per un intervento chirurgico in elezione non si presta, dunque, a censure in quanto finalizzata a esporre il paziente al minor rischio di mortalità, tanto più che “la sintomatologia dolorosa era regredita, gli esami del sangue non confermavano perdite in atto, la pressione arteriosa era sostanzialmente stabile e, essenziale, l'esame angio-TC non mostrava segni di rottura dell'aorta…”.
Alla luce delle suindicate risultanze deve, peraltro, ritenersi, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, che non sussista prova alcuna che, ove i sanitari avessero eseguito un intervento chirurgico in urgenza, il decesso del non si sarebbe verificato, fermo restando che, anche laddove si volessero Per_1
ipotizzare margini di incertezza, “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 3704/18).
Non si ravvisano, quindi, i presupposti per disporre l'invocato rinnovo dell'accertamento peritale, apparendo esaustive le motivate conclusioni cui è pervenuto il dr. Per_2
Quanto ai rilievi mossi in sede di gravame in merito alla violazione del consenso informato, è pacifico che il paziente non ha sottoscritto il relativo modulo predisposto per eventuali trattamenti sanitari, ma tale profilo non si è tradotto in alcuna domanda risarcitoria cosicché non è suscettibile di esame da parte della Corte.
L'appello va, dunque, respinto.
In continuità con la linea seguita dal giudice di primo grado, attese la complessità della vicenda trattata, la non completa compilazione della cartella clinica del paziente e l'eIGenza che la regolamentazione delle spese di lite obbedisca anche a criteri di giustizia sostanziale, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite della fase di gravame.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di conIGlio del 20 febbraio 2025
La ConIGliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino