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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15157/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15157/2022
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Grasso.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Grasso precisa le conclusioni come da citazione e rileva che per quanto concerne l'ammontare del risarcimento richiesto si insiste nel riconoscimento di tutte le spese di ripristino documentate nelle proprie difese e produzioni, unitamente alle spese per potatura di forma delle piante;
si richiama a tal fine anche il contenuto delle osservazioni alla CTU;
insiste in subordine nel richiamo del CTU perché effettui una nuova valutazione delle suddette osservazioni e dei luoghi;
discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 15157/2022 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. CRISTINA GRASSO in VIA TORRISI 7, ACIREALE
contro
) contumace Controparte_1 P.IVA_1
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta da dev'essere accolta per i motivi e nei limiti di Parte_1
seguito illustrati.
1.1. L'attore ha esposto di essere proprietario di un terreno agricolo coltivato a limoni, confinante con un'area abbandonata di proprietà del convenuto , ricca di sterpaglie e rovi. In Controparte_1
data 4 agosto 2022, un incendio propagatosi da tale area, ha danneggiato il terreno dell'attore, distruggendo, secondo tale prospettazione dei fatti, circa 150 piante di limoni e l'annesso impianto di irrigazione.
L'intervento dei Vigili del Fuoco ha confermato l'origine dell'incendio nella proprietà comunale ed il pessimo stato di manutenzione del fondo.
Il ha così invocato la responsabilità del quale custode del terreno ex art. 2051 c.c. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 All'udienza del 16 gennaio 2024 è stato escusso il testimone il quale ha Testimone_1
dichiarato di aver visto, all'epoca dei fatti, fiamme alte provenienti dal terreno del Controparte_1
che hanno interessato anche altre aree limitrofe, oltre al terreno del Pt_1
È stata pertanto disposta una consulenza tecnica d'ufficio onde quantificare i costi di reinnesto delle piante in luogo di quelle andate perdute, i costi di ripristino dell'attrezzatura danneggiata ed il valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio.
Indi l'attore ha concluso come da comparsa conclusionale agli atti del procedimento.
1.2. Ciò premesso, in ordine al fatto storico ed alla fondatezza della domanda, si osserva quanto segue.
Risulta accertato che l'attore, titolare del diritto di proprietà in forza dell'atto di donazione del 27 maggio 2021 sul terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di e identificato al CP_1
N.C.E.T. del medesimo Comune al foglio 11, particelle 177-29-176-100-178-179 sia confinante con una vasta area incolta di proprietà dell'ente comunale convenuto (e censita al foglio 11, particelle 45-
155-131).
È stato inoltre provato che in data 4 agosto 2022, intorno alle ore 11:00 circa, nell'area di proprietà comunale scaturì e da lì, poi, si propagò un incendio che attinse gli alberi di limone presenti sul terreno di parte attrice.
Tali circostanze risultano confermate dalla detta prova per testi, dal rapporto dei vigili del fuoco e
- ove tutto ciò non bastasse - anche dagli accertamenti peritali disposti.
In particolare, dalla relazione di servizio del detto corpo di pubblica sicurezza, la quale fa fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 C.C. in ordine agli accertamenti dei fatti avvenuti in loro presenza e da loro compiuti, emerge con certezza il verificarsi dell'incendio.
Secondo quanto relazionato dai pubblici ufficiali, in particolare, questi, giunti intorno alle ore
14:35, si adoperavano sino alle ore 17.32 per domare l'incendio sorto nell'area comunale e propagatosi sino all'area attrice.
pagina 3 di 9 Il testimone ha confermato il medesimo racconto ed ha riferito che gli alberi di Testimone_1
limone del situati lungo il confine con il terreno del sono andati bruciati, almeno Pt_1 CP_1
quelli posti nelle vicinanze del confine con il limitrofo terreno comunale.
Il teste, infine, ha affermato che il terreno del era abbandonato ed incolto, Controparte_1
mentre quello di era ben curato, ed ha ricordato che in passato si erano verificati altri incendi Pt_1
nel terreno del che avevano raggiunto il medesimo fondo per cui è causa. CP_1
Peraltro, sulla base di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, dallo stato dei fondi al momento dell'incendio deve ritenersi provata, secondo il canone del “più probabile che non”, la propagazione delle fiamme dal fondo del verso il terreno dell'attore. Controparte_1
Il perito d'ufficio ha infatti evidenziato una condizione di grave difetto di cura e manutenzione del terreno, da tempo invaso da vegetazione spontanea che, all'epoca dei fatti, doveva comunque essere più o meno secca (data la stagione estiva) e capace, quindi, di generare ed agevolare, bruciando, incendi di considerevole intensità: del resto, le tracce dell'incendio per cui è causa si estendevano, senza soluzione di continuità dalla suddetta vegetazione spontanea, che occupa il terreno del Comune di , al fondo dell'odierno attore. CP_1
Il consulente ha quindi concluso osservando che, nell'insieme, lo stato dei luoghi lasciava intendere, con buona approssimazione, che le fiamme si fossero effettivamente propagate dall'area di proprietà comunale in direzione del fondo di parte attrice.
Ne consegue l'obbligo, in capo alla parte convenuta, di risarcimento del danno patito dal Pt_1
Secondo l'art. 2051 c.c., infatti, il proprietario o custode ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni e accorgimenti idonei ad evitare che la cosa sotto la sua custodia rechi pericolo ad altri.
Siffatto obbligo si applica anche alla pubblica amministrazione, che deve vigilare e manutenere i beni demaniali, onde scongiurare eventuali danni a terzi.
Il proprietario o possessore di un bene immobile, infatti, si presume - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - responsabile dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della bene stesso, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. civ. n.
7763/2007; Cass. n. 2308/2007; Cass. n. 8157/2009; Cass. n. 24529/2009; Cass. n. 6537/2011; Cass. n.
pagina 4 di 9 21508/2011; Cass. n. 3253/2012; Cass. n. 8935/2013; Cass. n. 23919/2013; Cass. n. 15761/2016; Cass.
n. 6703/2018).
Poste tali premesse, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Esulano pertanto la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il fatto che la cosa ha avuto, in concreto, un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno (Cass. n. 37059/2022), secondo i criteri della causalità adeguata, tenendo a mente, peraltro, che
"la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita"
(Cass. n. 16034/2023).
Specificatamente, in tema di incendi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un fondo, dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento delle fiamme (Cass. 2962/2011). Il proprietario del fondo da cui si è propagato un incendio è sempre responsabile dei danni, anche se il fuoco non si è originato sul suo terreno, salvo che non provi il caso fortuito. È necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto abbia, per il rapporto con la stessa cosa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedirne danni a terzi (Cass. 17471/2007).
Alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti del processo, può affermarsi, con ragionevole grado di certezza, che i danni causati al terreno del dall'incendio per cui è causa siano stati Pt_1
favoriti, o comunque maggiormente accresciuti, dalla presenza di rovi e sterpaglie all'interno dell'area comunale.
1.3. Si procede ora alla stima del risarcimento del danno.
Per insegnamento costante della Suprema Corte, occorre provare l'entità concreta del credito con una prova specifica, che richiede di quantificare analiticamente sia l'ammontare del danno subito, sia in termini di danno emergente, sia in termini di lucro cessante.
pagina 5 di 9 La parte che aspira, pertanto, ad una prestazione economica in suo favore, deve allegare le prove effettive del materiale esborso effettuato o del mancato guadagno, poiché non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza del credito risarcitorio o il suo ammontare.
È necessario, in definitiva, fornire dettagli circostanziati e pertinenti che permettano al giudice di formare il proprio convincimento.
Orbene, nel caso di specie, l'attore, nel suo atto introduttivo, ha affermato che il danno subito ascende a complessivi € 38.993,00. Tale danno è stato specificatamente indicato nel computo metrico estimativo elaborato dal consulente di parte attrice, riprodotto in citazione, il quale ha avanzato richieste economiche per (a) l'acquisto e la piantumazione di nuovi agrumi (12 piante di agrumi: €
120,00; estirpazione delle piante danneggiate e smaltimento: € 600,00; messa a dimora delle nuove piante: € 60,00; concimazione: € 15,60; acquisto di pali tutori: € 24,00; trasporto delle piante: € 12,00);
(b) gli interventi sul sistema idrico (acquisto della vasca di raccolta acqua in vetroresina: € 700,00; ripristino dell'impianto di irrigazione: € 2.752,00); (c) la potatura straordinaria e smaltimento residui (€
3.209,40); (d) perdite di produzione (danno alla produzione corrente: perdita su 150 piante, stimata in
7.500 kg di limoni a € 0,70/kg: € 5.250,00; perdite produttive future:
7.500 kg x 5 anni = € 26.250,00).
Il perito d'ufficio, recatosi sui luoghi, come documentato dalle fotografie accluse alla propria perizia e come testimoniato nel verbale di sopralluogo del 5 marzo 2024, con argomentazioni logiche, razionali e condivisibili, ha verificato che, diversamente da quanto indicato in citazione, allorché sono state indicate n. 12 piante da ripristinare, ovvero da reimpiantare, per un importo pari ad € 831,60, durante l'accesso peritale non sono state riscontrate piante "tagliate" e, conseguentemente, ripristinate,
e non sono state trovate piante da "reinnestare": pertanto, in ordine a tale presunta posta passiva, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l'assenza di qualsivoglia danno in capo all'attore.
In ordine ai costi di ripristino dell'attrezzatura asseritamente danneggiata, l'ausiliario ha verificato che non è stata riscontrata sui luoghi la vasca di raccolta per l'acqua indicata in citazione, per cui correttamente non ha computato l'importo richiesto.
Sempre in tale contesto, non sono stati trovati gruppi aspergenti ripristinati, né versati in atti erano presenti elementi contabili (fatture e/o D.D.T.) che comprovassero l'acquisto delle tubazioni in polietilene, né in loco sono state riscontrate tubazioni con l'indicazione della data, che potesse pagina 6 di 9 giustificare l'acquisto immediatamente successivo all'evento, per cui non anche tale importo, pur richiesto in domanda, non è stato computato dal perito d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'opposto, ha riscontrato la presenza di n. 62 piante di limone, che erano state oggetto di potatura di riforma, e, avendo trovato tutte le piante ormai riprese e con la vegetazione ben sviluppata, si è potuto verificare che la potatura di riforma era stata eseguita ed aveva avuto esito positivo.
Per calcolare i costi relativi alla potatura di riforma, il perito ha fatto correttamente riferimento alla voce W.
3.4.3 del Prezzario Regionale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, che riporta in € 10,92 il costo relativo alla potatura di riforma o di ricostituzione per gli agrumi.
Inoltre, durante le operazioni peritali, il consulente ha potuto constatare che l'intervento di potatura di ricostituzione è avvenuto non in tutta la chioma, ma solamente in una porzione di essa, per circa il 50%: conseguentemente, il consulente tecnico d'ufficio ha ridotto del 50% il detto valore di
10,92 euro e, così, lo ha determinato in € 327,60.
In ordine al valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, il C.T.U. si è discostato anche in questo caso dalla valutazione attorea.
Segnatamente, nel computo metrico estimativo di parte attrice, è stato indicato un importo pari ad
€ 5.250,00 relativo alla perdita di produzione sulle 150 piante (indicate in atti) oggetto di potatura di riforma, e di ulteriori € 26.250,00, relativi alla perdita di produzione per cinque anni successivi alle operazioni di potatura di riforma.
L'ausiliario, di contro, alla luce delle verifiche e delle risultanze scaturite dalle operazioni peritali, ha effettuato il conteggio richiesto in mandato considerando i seguenti valori medi produttivi per le piante di limone riscontrate nell'appezzamento di proprietà del Pt_1
• piante su cui effettuare i conteggi della perdita di produzione: 62 (cfr. punto 3-2);
• produzione media: kg 50/pianta, al 50% (cfr. punto 3-2) = kg 25/pianta;
• prezzo medio dei limoni: € 0,50/kg;
• anni necessari al ripristino della potenzialità produttiva: 3;
• costi relativi alla coltivazione (comprensivi di tasse): il 60% della P.L.V. (Produzione
Lorda Vendibile).
pagina 7 di 9 Pertanto, il valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio, è stato determinato in € 310,00, e conseguentemente, in € 930,00 per i successivi tre anni.
Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che l'importo complessivo relativo al valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio, è pari ad € 1.240,00 (= € 310,00 + € 930,00) e l'ammontare complessivo di tutte le voci di danno (potatura di riforma di n. 62 piante di limone, perdita frutto pendente, mancati redditi per n. 3 anni) corrisponde ad € 1.567,60 (= € 327,60 + € 310,00 + € 930,00).
La suddetta somma dev'essere poi de-valutata dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (4 giugno 2024) alla data di insorgenza del danno (4 agosto 2022), per conseguenti €
1.484,47; su tale ultimo importo devono essere infine calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dal 4 agosto 2022, per complessivi € 1.725,18.
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, deve condannarsi il al Controparte_1
risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € 1.725,18, oltre interessi legali Parte_1
maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 8 di 9 1. condanna il al risarcimento, a favore di del danno Controparte_1 Parte_1
che si liquida in € 1.725,18, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il al rimborso a favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
e di negoziazione assistita, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e € 3.119,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del CP_1
.
[...]
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice Onorario di Pace in tirocinio dott. Gabriele Melfi.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15157/2022
Oggi 18 aprile 2025 ad ore 09:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Grasso.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Grasso precisa le conclusioni come da citazione e rileva che per quanto concerne l'ammontare del risarcimento richiesto si insiste nel riconoscimento di tutte le spese di ripristino documentate nelle proprie difese e produzioni, unitamente alle spese per potatura di forma delle piante;
si richiama a tal fine anche il contenuto delle osservazioni alla CTU;
insiste in subordine nel richiamo del CTU perché effettui una nuova valutazione delle suddette osservazioni e dei luoghi;
discute oralmente la causa come da difese in atti.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott. Gabriele Gulletta sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 15157/2022 promossa da:
rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. CRISTINA GRASSO in VIA TORRISI 7, ACIREALE
contro
) contumace Controparte_1 P.IVA_1
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. La domanda proposta da dev'essere accolta per i motivi e nei limiti di Parte_1
seguito illustrati.
1.1. L'attore ha esposto di essere proprietario di un terreno agricolo coltivato a limoni, confinante con un'area abbandonata di proprietà del convenuto , ricca di sterpaglie e rovi. In Controparte_1
data 4 agosto 2022, un incendio propagatosi da tale area, ha danneggiato il terreno dell'attore, distruggendo, secondo tale prospettazione dei fatti, circa 150 piante di limoni e l'annesso impianto di irrigazione.
L'intervento dei Vigili del Fuoco ha confermato l'origine dell'incendio nella proprietà comunale ed il pessimo stato di manutenzione del fondo.
Il ha così invocato la responsabilità del quale custode del terreno ex art. 2051 c.c. Pt_1 CP_1
pagina 2 di 9 All'udienza del 16 gennaio 2024 è stato escusso il testimone il quale ha Testimone_1
dichiarato di aver visto, all'epoca dei fatti, fiamme alte provenienti dal terreno del Controparte_1
che hanno interessato anche altre aree limitrofe, oltre al terreno del Pt_1
È stata pertanto disposta una consulenza tecnica d'ufficio onde quantificare i costi di reinnesto delle piante in luogo di quelle andate perdute, i costi di ripristino dell'attrezzatura danneggiata ed il valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio.
Indi l'attore ha concluso come da comparsa conclusionale agli atti del procedimento.
1.2. Ciò premesso, in ordine al fatto storico ed alla fondatezza della domanda, si osserva quanto segue.
Risulta accertato che l'attore, titolare del diritto di proprietà in forza dell'atto di donazione del 27 maggio 2021 sul terreno agricolo ubicato nel territorio del Comune di e identificato al CP_1
N.C.E.T. del medesimo Comune al foglio 11, particelle 177-29-176-100-178-179 sia confinante con una vasta area incolta di proprietà dell'ente comunale convenuto (e censita al foglio 11, particelle 45-
155-131).
È stato inoltre provato che in data 4 agosto 2022, intorno alle ore 11:00 circa, nell'area di proprietà comunale scaturì e da lì, poi, si propagò un incendio che attinse gli alberi di limone presenti sul terreno di parte attrice.
Tali circostanze risultano confermate dalla detta prova per testi, dal rapporto dei vigili del fuoco e
- ove tutto ciò non bastasse - anche dagli accertamenti peritali disposti.
In particolare, dalla relazione di servizio del detto corpo di pubblica sicurezza, la quale fa fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 C.C. in ordine agli accertamenti dei fatti avvenuti in loro presenza e da loro compiuti, emerge con certezza il verificarsi dell'incendio.
Secondo quanto relazionato dai pubblici ufficiali, in particolare, questi, giunti intorno alle ore
14:35, si adoperavano sino alle ore 17.32 per domare l'incendio sorto nell'area comunale e propagatosi sino all'area attrice.
pagina 3 di 9 Il testimone ha confermato il medesimo racconto ed ha riferito che gli alberi di Testimone_1
limone del situati lungo il confine con il terreno del sono andati bruciati, almeno Pt_1 CP_1
quelli posti nelle vicinanze del confine con il limitrofo terreno comunale.
Il teste, infine, ha affermato che il terreno del era abbandonato ed incolto, Controparte_1
mentre quello di era ben curato, ed ha ricordato che in passato si erano verificati altri incendi Pt_1
nel terreno del che avevano raggiunto il medesimo fondo per cui è causa. CP_1
Peraltro, sulla base di quanto evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio, dallo stato dei fondi al momento dell'incendio deve ritenersi provata, secondo il canone del “più probabile che non”, la propagazione delle fiamme dal fondo del verso il terreno dell'attore. Controparte_1
Il perito d'ufficio ha infatti evidenziato una condizione di grave difetto di cura e manutenzione del terreno, da tempo invaso da vegetazione spontanea che, all'epoca dei fatti, doveva comunque essere più o meno secca (data la stagione estiva) e capace, quindi, di generare ed agevolare, bruciando, incendi di considerevole intensità: del resto, le tracce dell'incendio per cui è causa si estendevano, senza soluzione di continuità dalla suddetta vegetazione spontanea, che occupa il terreno del Comune di , al fondo dell'odierno attore. CP_1
Il consulente ha quindi concluso osservando che, nell'insieme, lo stato dei luoghi lasciava intendere, con buona approssimazione, che le fiamme si fossero effettivamente propagate dall'area di proprietà comunale in direzione del fondo di parte attrice.
Ne consegue l'obbligo, in capo alla parte convenuta, di risarcimento del danno patito dal Pt_1
Secondo l'art. 2051 c.c., infatti, il proprietario o custode ha l'obbligo di adottare tutte le precauzioni e accorgimenti idonei ad evitare che la cosa sotto la sua custodia rechi pericolo ad altri.
Siffatto obbligo si applica anche alla pubblica amministrazione, che deve vigilare e manutenere i beni demaniali, onde scongiurare eventuali danni a terzi.
Il proprietario o possessore di un bene immobile, infatti, si presume - ai sensi dell'art. 2051 c.c. - responsabile dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della bene stesso, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era prevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. civ. n.
7763/2007; Cass. n. 2308/2007; Cass. n. 8157/2009; Cass. n. 24529/2009; Cass. n. 6537/2011; Cass. n.
pagina 4 di 9 21508/2011; Cass. n. 3253/2012; Cass. n. 8935/2013; Cass. n. 23919/2013; Cass. n. 15761/2016; Cass.
n. 6703/2018).
Poste tali premesse, i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
Esulano pertanto la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, rilevando piuttosto il fatto che la cosa ha avuto, in concreto, un'incidenza causale nella produzione dell'evento di danno (Cass. n. 37059/2022), secondo i criteri della causalità adeguata, tenendo a mente, peraltro, che
"la cosa non ha un rilievo autonomo nella produzione del danno, ma lo assume solo perché custodita"
(Cass. n. 16034/2023).
Specificatamente, in tema di incendi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che il proprietario di un fondo, dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito;
assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento delle fiamme (Cass. 2962/2011). Il proprietario del fondo da cui si è propagato un incendio è sempre responsabile dei danni, anche se il fuoco non si è originato sul suo terreno, salvo che non provi il caso fortuito. È necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto abbia, per il rapporto con la stessa cosa, l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, onde impedirne danni a terzi (Cass. 17471/2007).
Alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti del processo, può affermarsi, con ragionevole grado di certezza, che i danni causati al terreno del dall'incendio per cui è causa siano stati Pt_1
favoriti, o comunque maggiormente accresciuti, dalla presenza di rovi e sterpaglie all'interno dell'area comunale.
1.3. Si procede ora alla stima del risarcimento del danno.
Per insegnamento costante della Suprema Corte, occorre provare l'entità concreta del credito con una prova specifica, che richiede di quantificare analiticamente sia l'ammontare del danno subito, sia in termini di danno emergente, sia in termini di lucro cessante.
pagina 5 di 9 La parte che aspira, pertanto, ad una prestazione economica in suo favore, deve allegare le prove effettive del materiale esborso effettuato o del mancato guadagno, poiché non è sufficiente affermare genericamente l'esistenza del credito risarcitorio o il suo ammontare.
È necessario, in definitiva, fornire dettagli circostanziati e pertinenti che permettano al giudice di formare il proprio convincimento.
Orbene, nel caso di specie, l'attore, nel suo atto introduttivo, ha affermato che il danno subito ascende a complessivi € 38.993,00. Tale danno è stato specificatamente indicato nel computo metrico estimativo elaborato dal consulente di parte attrice, riprodotto in citazione, il quale ha avanzato richieste economiche per (a) l'acquisto e la piantumazione di nuovi agrumi (12 piante di agrumi: €
120,00; estirpazione delle piante danneggiate e smaltimento: € 600,00; messa a dimora delle nuove piante: € 60,00; concimazione: € 15,60; acquisto di pali tutori: € 24,00; trasporto delle piante: € 12,00);
(b) gli interventi sul sistema idrico (acquisto della vasca di raccolta acqua in vetroresina: € 700,00; ripristino dell'impianto di irrigazione: € 2.752,00); (c) la potatura straordinaria e smaltimento residui (€
3.209,40); (d) perdite di produzione (danno alla produzione corrente: perdita su 150 piante, stimata in
7.500 kg di limoni a € 0,70/kg: € 5.250,00; perdite produttive future:
7.500 kg x 5 anni = € 26.250,00).
Il perito d'ufficio, recatosi sui luoghi, come documentato dalle fotografie accluse alla propria perizia e come testimoniato nel verbale di sopralluogo del 5 marzo 2024, con argomentazioni logiche, razionali e condivisibili, ha verificato che, diversamente da quanto indicato in citazione, allorché sono state indicate n. 12 piante da ripristinare, ovvero da reimpiantare, per un importo pari ad € 831,60, durante l'accesso peritale non sono state riscontrate piante "tagliate" e, conseguentemente, ripristinate,
e non sono state trovate piante da "reinnestare": pertanto, in ordine a tale presunta posta passiva, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l'assenza di qualsivoglia danno in capo all'attore.
In ordine ai costi di ripristino dell'attrezzatura asseritamente danneggiata, l'ausiliario ha verificato che non è stata riscontrata sui luoghi la vasca di raccolta per l'acqua indicata in citazione, per cui correttamente non ha computato l'importo richiesto.
Sempre in tale contesto, non sono stati trovati gruppi aspergenti ripristinati, né versati in atti erano presenti elementi contabili (fatture e/o D.D.T.) che comprovassero l'acquisto delle tubazioni in polietilene, né in loco sono state riscontrate tubazioni con l'indicazione della data, che potesse pagina 6 di 9 giustificare l'acquisto immediatamente successivo all'evento, per cui non anche tale importo, pur richiesto in domanda, non è stato computato dal perito d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'opposto, ha riscontrato la presenza di n. 62 piante di limone, che erano state oggetto di potatura di riforma, e, avendo trovato tutte le piante ormai riprese e con la vegetazione ben sviluppata, si è potuto verificare che la potatura di riforma era stata eseguita ed aveva avuto esito positivo.
Per calcolare i costi relativi alla potatura di riforma, il perito ha fatto correttamente riferimento alla voce W.
3.4.3 del Prezzario Regionale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, che riporta in € 10,92 il costo relativo alla potatura di riforma o di ricostituzione per gli agrumi.
Inoltre, durante le operazioni peritali, il consulente ha potuto constatare che l'intervento di potatura di ricostituzione è avvenuto non in tutta la chioma, ma solamente in una porzione di essa, per circa il 50%: conseguentemente, il consulente tecnico d'ufficio ha ridotto del 50% il detto valore di
10,92 euro e, così, lo ha determinato in € 327,60.
In ordine al valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, il C.T.U. si è discostato anche in questo caso dalla valutazione attorea.
Segnatamente, nel computo metrico estimativo di parte attrice, è stato indicato un importo pari ad
€ 5.250,00 relativo alla perdita di produzione sulle 150 piante (indicate in atti) oggetto di potatura di riforma, e di ulteriori € 26.250,00, relativi alla perdita di produzione per cinque anni successivi alle operazioni di potatura di riforma.
L'ausiliario, di contro, alla luce delle verifiche e delle risultanze scaturite dalle operazioni peritali, ha effettuato il conteggio richiesto in mandato considerando i seguenti valori medi produttivi per le piante di limone riscontrate nell'appezzamento di proprietà del Pt_1
• piante su cui effettuare i conteggi della perdita di produzione: 62 (cfr. punto 3-2);
• produzione media: kg 50/pianta, al 50% (cfr. punto 3-2) = kg 25/pianta;
• prezzo medio dei limoni: € 0,50/kg;
• anni necessari al ripristino della potenzialità produttiva: 3;
• costi relativi alla coltivazione (comprensivi di tasse): il 60% della P.L.V. (Produzione
Lorda Vendibile).
pagina 7 di 9 Pertanto, il valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio, è stato determinato in € 310,00, e conseguentemente, in € 930,00 per i successivi tre anni.
Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che l'importo complessivo relativo al valore economico delle perdite fatte registrare dal terreno sotto il profilo produttivo, a seguito del suddetto incendio, è pari ad € 1.240,00 (= € 310,00 + € 930,00) e l'ammontare complessivo di tutte le voci di danno (potatura di riforma di n. 62 piante di limone, perdita frutto pendente, mancati redditi per n. 3 anni) corrisponde ad € 1.567,60 (= € 327,60 + € 310,00 + € 930,00).
La suddetta somma dev'essere poi de-valutata dalla data di deposito della consulenza tecnica d'ufficio (4 giugno 2024) alla data di insorgenza del danno (4 agosto 2022), per conseguenti €
1.484,47; su tale ultimo importo devono essere infine calcolati rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far tempo dal 4 agosto 2022, per complessivi € 1.725,18.
In conclusione, alla luce delle superiori motivazioni, deve condannarsi il al Controparte_1
risarcimento, a favore di del danno che si liquida in € 1.725,18, oltre interessi legali Parte_1
maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2. Le spese di lite e di negoziazione assistita seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al D.M. 55/2014.
La soccombenza regola anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, le quali sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
pagina 8 di 9 1. condanna il al risarcimento, a favore di del danno Controparte_1 Parte_1
che si liquida in € 1.725,18, oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2. condanna il al rimborso a favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
e di negoziazione assistita, che si liquidano in € 545,00 per esborsi e € 3.119,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del CP_1
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[...]
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 18 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Giudice Onorario di Pace in tirocinio dott. Gabriele Melfi.
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