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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18577 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
OMA (RM), 05/09/1981), con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti RIZZELLI ALFEO, RIZZELLI ANDREA, CAMPILONGO
ARCANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANNILLI NOEMI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 20/07/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015), esponeva che con decreto del 22/10/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
onere di ambo le parti di provvedere in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 600,00 mensili complessivi per i figli e previsione dell'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, avendo il CP_1 3
ripetutamente ostacolato una reale condivisione della responsabilità
genitoriale, strumentalizzato i figli e financo minacciato l'istante di fronte ai medesimi, oltre a non aver corrisposto regolarmente le spese extra.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15941/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattesa l'istanza del di modifica del collocamento abitativo della CP_1
figlia , giusta ordinanza del 16/4/2024, all'udienza del 2/7/2024 il g.i. Per_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non avendo alcuna parte formulato domanda di assegno divorzile, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento dei due figli minori delle parti e reputa al riguardo di dovere e potere confermare le vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed 4
extrascolastici dei due ragazzi.
Non sono emersi, infatti, elementi di pregiudizio tali da indurre il collegio ad applicare un regime di affidamento derogatorio rispetto a quello ordinario, considerato che il padre vede e frequenta regolarmente e con ampi tempi i figli, né, d'altra parte, può trovare accoglimento la domanda di cambio di collocamento della figlia per tutte le motivazioni esplicitate Per_1
dal giudice istruttore nel corso del giudizio e condivise dal collegio, cambio che peraltro condurrebbe alla divisione della fratria.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento e rilevato, preliminarmente, che ambo le parti hanno omesso di depositare in vista della decisione della causa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata come richiesto dal giudice istruttore, essendosi limitate a depositare il CUD 2024, devono essere, del pari, confermate le vigenti statuizioni in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 450,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2017, tenuto conto la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.800,00 su dodici mensilità,
superiore rispetto a quello dichiarato all'udienza presidenziale del
21/3/2022, pari ad euro 1.150,00 mensili, e a quello considerato in separazione, pari ad euro 1.200,00 mensili oltre tredicesima mensilità,
mentre il resistente nello stesso anno d'imposta ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 860,00, di poco inferiore a quello considerato in sede di separazione, pari ad euro 900,00 mensili, e di poco superiore a quello dichiarato all'udienza presidenziale del presente giudizio (euro
619,00); il , inoltre, è tenuto al pagamento del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto dell'abitazione ove si è trasferito successivamente alla 5
separazione e dopo aver vissuto presso la di lui madre che lo sta sostenendo economicamente.
Indimostrata è rimasta, infine, la circostanza afferente lo svolgimento non in regola di un secondo lavoro da parte del , ex adverso dedotta, CP_1
né vi è prova degli introiti percepiti dal resistente in forza di tale ulteriore attività.
Resta fermo l'onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015) in modo condiviso ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza pressoi la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b)
nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre dal 6
martedì pomeriggio al giovedì mattina e nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno dei minori;
e) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma complessiva mensile di euro
450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2017, e condanna il al versamento, in favore della CP_1 [...]
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi Pt_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
OMA (RM), 05/09/1981), con il patrocinio degli Parte_1
avv.ti RIZZELLI ALFEO, RIZZELLI ANDREA, CAMPILONGO
ARCANGELA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 23/09/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. IANNILLI NOEMI giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 20/07/2008 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione nascevano i figli (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015), esponeva che con decreto del 22/10/2018 il Tribunale di Roma
omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali i figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, assegnataria della casa familiare,
disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo mensile di euro 450,00
onere di ambo le parti di provvedere in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i figli;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'assegno di mantenimento ad euro 600,00 mensili complessivi per i figli e previsione dell'affidamento esclusivo degli stessi alla madre, avendo il CP_1 3
ripetutamente ostacolato una reale condivisione della responsabilità
genitoriale, strumentalizzato i figli e financo minacciato l'istante di fronte ai medesimi, oltre a non aver corrisposto regolarmente le spese extra.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni separative e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15941/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti e disattesa l'istanza del di modifica del collocamento abitativo della CP_1
figlia , giusta ordinanza del 16/4/2024, all'udienza del 2/7/2024 il g.i. Per_1
rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non avendo alcuna parte formulato domanda di assegno divorzile, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti l'affidamento e il mantenimento dei due figli minori delle parti e reputa al riguardo di dovere e potere confermare le vigenti statuizioni, salva e impregiudicata la possibilità delle parti di accordarsi diversamente in ordine ai tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, tenuto anche conto degli impegni scolastici ed 4
extrascolastici dei due ragazzi.
Non sono emersi, infatti, elementi di pregiudizio tali da indurre il collegio ad applicare un regime di affidamento derogatorio rispetto a quello ordinario, considerato che il padre vede e frequenta regolarmente e con ampi tempi i figli, né, d'altra parte, può trovare accoglimento la domanda di cambio di collocamento della figlia per tutte le motivazioni esplicitate Per_1
dal giudice istruttore nel corso del giudizio e condivise dal collegio, cambio che peraltro condurrebbe alla divisione della fratria.
In ordine alla misura dell'assegno perequativo di mantenimento e rilevato, preliminarmente, che ambo le parti hanno omesso di depositare in vista della decisione della causa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata come richiesto dal giudice istruttore, essendosi limitate a depositare il CUD 2024, devono essere, del pari, confermate le vigenti statuizioni in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'importo mensile di euro 450,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con base novembre 2017, tenuto conto la ricorrente ha percepito nel 2023 un reddito netto mensile di euro 1.800,00 su dodici mensilità,
superiore rispetto a quello dichiarato all'udienza presidenziale del
21/3/2022, pari ad euro 1.150,00 mensili, e a quello considerato in separazione, pari ad euro 1.200,00 mensili oltre tredicesima mensilità,
mentre il resistente nello stesso anno d'imposta ha percepito un reddito netto mensile pari a circa euro 860,00, di poco inferiore a quello considerato in sede di separazione, pari ad euro 900,00 mensili, e di poco superiore a quello dichiarato all'udienza presidenziale del presente giudizio (euro
619,00); il , inoltre, è tenuto al pagamento del mutuo contratto per CP_1
l'acquisto dell'abitazione ove si è trasferito successivamente alla 5
separazione e dopo aver vissuto presso la di lui madre che lo sta sostenendo economicamente.
Indimostrata è rimasta, infine, la circostanza afferente lo svolgimento non in regola di un secondo lavoro da parte del , ex adverso dedotta, CP_1
né vi è prova degli introiti percepiti dal resistente in forza di tale ulteriore attività.
Resta fermo l'onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72542/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida i figli minori (Roma, 9/12/2009) e (Roma, Per_1 Pt_1
13/8/2015) in modo condiviso ad entrambi i genitori in modo condiviso con residenza pressoi la madre, esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé i figli:
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
b)
nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con la madre dal 6
martedì pomeriggio al giovedì mattina e nelle settimane in cui i figli trascorrono il finesettimana con il padre dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali, in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali e il compleanno dei minori;
e) per quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di aprile di ciascun anno e a condizione di reciprocità
con la stessa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma complessiva mensile di euro
450,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2017, e condanna il al versamento, in favore della CP_1 [...]
ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi Pt_1
delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi