Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2355/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
Consiglieredott.ssa Giulia Conte
Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 22/10/2018 al n. 2355/2018 r.g.
promossa da:
ARte_1 (P.I. P.IVA_1 ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VITTORIO FIDOLINI e rappresentata e difesa dall'avv. MARIO SANTONI e avv.
GIULIO FRANCESCONI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
(C.F. CP_2 (C.F. Controparte_1 C.F. 1
Controparte_3 (C.F. C.F. 2 e C.F. 3
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO LUCIANI, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE-
avverso la sentenza n. 796/2018 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
26/07/2018; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025, comunicata dalla Cancelleria il 20.02.25, all'esito dell'udienza cartolare del 04.02.2025 sulle seguenti conclusioni:
Ing. CP 4 ed Ing. Per_2 ancora in via istruttoria, chiede che siano ammessi tutti i mezzi di prova, indicati nella narrativa dell'atto d'appello, al capoverso intitolato "sui mezzi istruttori" (pagg. 35 e 36); nel merito, come nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio d'appello, respinta ogni contraria e diversa domanda ed eccezione. (n.d.r.:
"voglia, in via preliminare, la Corte d'Appello di Firenze, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 cpc, per i motivi di cui in narrativa.
Voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: respingere integralmente la domanda riconvenzionale, svolta dai convenuti in primo grado;
accertata l'illegittimità della realizzazione, da parte dei convenuti o con il loro concorso o su loro committenza, e comunque accertata l'illegittimità della permanenza delle opere nel resede di pertinenza del fabbricato di proprietà di questi ultimi, della modifica dello stato dei luoghi, in particolare della deviazione di acque, del convogliamento delle acque verso il fabbricato di ARte_1 anche in violazione di
/
quanto espressamente previsto in sede di concessione edilizia, rilasciata dal Comune di
Arezzo e relativi elaborati tecnici, anche per inosservanza di quanto prescritto nella
Relazione Igienico Sanitaria, dalle norme sul Regolamento di Salvaguardia, del piano
Strutturale del Comune di Arezzo, delle prescrizioni dei Geologi Dott. CP_5 e Dott.
ARte_2 per tutte le motivazioni di cui agli atti di causa, condannare i convenuti ad eseguire, nel proprio resede, a proprie cure e spese, la rimodellazione del terreno come era in origine o come verrà ritenuta opportuna (almeno nella zona di rispetto di 5 metri dalla costruzione) e le canalizzazioni necessarie, per garantire il deflusso delle acque superficiali, in modo da preservare il fondo vicino (quello dell'attrice) da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Ciò con le modalità indicate al termo motivo d'appello, comunque con le modalità che saranno ritenute dalla corte d'Appello di Firenze. Voglia accogliere le predette domande qualificandole come proposte ex art. 2043 c.c., o, in subordine, o in alternativa, qualificandole come proposte ex art. 2051 c.c., comunque qualificandole, avendo riguardo anche al contenuto sostanziale della pretesa di parte attrice ed alla effettività volontà di quest'ultima, tenendo conto delle finalità che essa ha inteso perseguire e del provvedimento richiesto in concreto. Voglia condannare i convenuti al risarcimento, in solido tra loro, in favore di dei danni e ARte_1
pregiudizi da quest'ultima patiti, nell'entità emersa in corso di causa, o in quella maggiore o minore, che anche in mediante valutazione equitativa, la Corte d'Appello adita riterrà di giustizia. Voglia condannare Controparte_3 CP_2 e [...]
a restituire la somma di € 11.916,54 (€ 3.972,18 ciascuno) a loro corrisposta CP_1 Parte_1 in adempimento della sentenza di primo grado"). Con vittoria di dalla spese e competenze di primo e secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali
(15%)";
Per la parte appellata: "Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, nel rito rigettare tutte le istanze istruttorie, rigettare la istanza di nuova CTU e/o chiamata a chiarimenti del
CTU, nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nel presente atto (N.d.A atto introduttivo), confermare la sentenza impugnata, tutto con vittoria di spese ed onorari della presente fase (N.d.A. ivi comprese le spese per la nuova CTU nonché quelle sostenute per il CTP Ing. Per_3, nonché liquidare i compensi del sub procedimento ex art. 351 c.p.c. promosso dall'appellante e definito con ordinanza di rigetto".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva davanti alla Con atto di citazione ritualmente notificato ARte_1
proponendoCorte di Appello di Firenze Controparte_3 Controparte_1 e CP_2
appello avverso la sentenza n. 796/2018 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva, respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, sia in forma specifica (consistenti nella richiesta di interventi emendativi di rimodellazione del terreno e di canalizzazione delle acque), sia per equivalente, asseritamente causati all'immobile di sua proprietà a seguito dell'alterazione dello stato dei luoghi determinato dalla costruzione realizzata dai convenuti nel lotto di terreno confinante. In particolare il primo giudice, qualificata la domanda ex art. 2043 c.c. ed escluso che parte attrice avesse in alcun modo allegato e dedotto alcun elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., sulla base delle risultanze della CTU, ha ricondotto tutte le problematiche denunciate da [...]
Pt_1 a cause non dipendenti dalla condotta dei convenuti o per essere attribuibili alla stessa parte danneggiata, o per risultare riconducibili a condotte di soggetti terzi rimasti estranei al giudizio. Con particolare riferimento alla inidoneità della condotta fognaria di smaltimento della acque piovane superficiali nei resedi dei convenuti, il Tribunale specificava che parte attrice, oltre a non aver allegato i fatti costitutivi della responsabilità ex art. 2051 c.c., neppure aveva dedotto elementi per configurare in capo ai convenuti alcuna responsabilità ex art. 2049 c.c., trattandosi comunque di opere realizzate da ditte appaltatrici rimaste estranee al giudizio. Aggiungeva il primo giudice che, quanto invece agli altri due fattori posti dal CTU alla base del fenomeno infiltrativo, si trattava di fatti tutti ascrivibili alla stessa ARte 1 Anche con riferimento alle ulteriori doglianze di parte attrice (ovvero la presenza di umidità nell'intercapedine e la presenza di acqua nella parete in c.a. posta sul confine tra i due lotti), il Tribunale escludeva la responsabilità dei convenuti evidenziando trattarsi di fenomeni attribuibili in parte agli appaltatori, della cui attività non potevano rispondere i committenti ex art. 2043 c.c., in altra parte riconducibili alla condotta della stessa parte danneggiata.
Aggiungeva in tal senso il primo giudice che era risultato che i lavori strutturali posti in essere dalla società ARte_1 erano comunque stati svolti successivamente rispetto a quelli già terminati dai convenuti, i quali dopo la realizzazione dell'immobile della società attrice avevano posto in essere solo installazioni di gazebi e barbecue prefabbricato, senza dunque eseguire alcuna opera di escavazione, né dunque di modifica strutturale dei loro terreni. Evidenziava il Tribunale l'infondatezza anche della domanda qualificata nella memoria di replica in termini di negatoria servitutis, non vertendosi in ambito di iura in re aliena. Con la medesima pronuncia il primo giudice accoglieva invece parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, condannando ARte_1 ad eseguire tutti i lavori di rispristino dello stato dei luoghi alterati dai lavori dalla stessa posti in essere. Respingeva invece la parte di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni arrecati da tali interventi alla proprietà dei convenuti, che sulla base della CTU erano ritenuti insussistenti. Il
Tribunale poneva infine le spese di lite e CTU a carico di parte attrice.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nella parte in cui non si era tenuto conto che i convenuti, mai fino alla comparsa conclusionale - dunque tardivamente - avevano contestato di essere gli autori delle opere edilizie realizzate nel lotto 5; conseguente errore nella parte in cui si era respinta la domanda ex art. 2043
c.c. ritenendo che le opere nel lotto 5 fossero state realizzate da terzi estranei al giudizio de quo, ovvero dalle imprese appaltatrici dei lavori incaricate dal convenuti- nonostante che questi, fino al deposito delle comparse conclusionali, non avessero mai contestato di essere gli autori o comunque i committenti delle suddette opere edilizie;
errore nel non aver ritenuto i convenuti responsabili anche per la condotta omissiva consistente nell'essere rimasti inerti di fronte alle richieste dell'attrice di fare quanto necessario per evitare che l'acqua fluisse dal lotto 5 al lotto 6;
2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; errore nella parte in cui si era stato affermato che i fatti dedotti dall'attrice e le richieste formulate nell'atto introduttivo non consentivano di qualificare la domanda attorea come "negatoria servitutis" ex art. 949 c.c. o in subordine ex art. 913 c.c., nè ex art. 2051
c.c.; omessa considerazione del contenuto sostanziale dell'atto introduttivo;
3) errore nell'aver fondato la decisione sugli errati rilievi del CTU, non considerando le osservazioni critiche di parte attrice e del proprio ctp;
nello specifico sono stati rilevati i seguenti errori: contrariamente a quanto argomentato dal ctu nel proprio elaborato, secondo cui non era possibile "ripristinare" lo stato dei luoghi perché non era possibile ricostruire quali fosse la pendenza originaria tra i due lotti prima degli interventi edilizi, sussisterebbe una serie di documenti (variante al progetto per la costruzione degli alloggi di cui al lotto 5 depositata dall'impresa costruttrice presso gli uffici tecnici del
Comune di Arezzo sub all. 5 alla relazione di ctu;
figura 5 allegata alle osservazioni del ctp dell'attrice, ing. CP_4 raffigurante la planimetria del Piano Regolatore;
le Tavole
A06 del 17/09/1999 e A06 del 22/02/1999 presentate dall'impresa appaltatrice Pompei
Snc per la realizzazione degli alloggi del lotto 6 e depositate presso gli Uffici Tecnici del
Comune di Arezzo;
fotografie del muro di confine fra i lotti, preesistente ai lavori del lotto 6 allegate come doc. n. 22 del fascicolo di parte attrice e pag. 13 e 16 ctu) dai quali poter evincere che la pendenza originaria dei terreni fosse dal lotto 6 di parte attrice, posto a quota superiore per circa 20-40 cm, al lotto 5 di parte convenuta, con la conseguenza che mai le acque, presenti nel lotto 5, avrebbero potuto scorrere verso il lotto 6; conclusione a cui sarebbe giunto anche il ctu se, sulla scorta dei poteri conferitigli con l'ordinanza 19.05.16 di conferimento dell'incarico, avesse consultato i documenti giacenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Arezzo;
dalla relazione di progetto dei convenuti, a firma del geologo ARte 2 relativa al lotto 5 (doc. 16 fascicolo parte attrice) e dall'ortografia (depositata in appello sub.
2.e, ma già prodotta dal ctu alla pag. 22 della perizia d'ufficio) si evince come originariamente fosse prevista una regimentazione delle acque superficiali a monte attraverso fossi campestri situati nel lotto 5, con scarico a valle senza interessamento del lotto 6, che secondo il progetto doveva essere implementata, razionalizzando ulteriormente i deflussi idrici;
opere di drenaggio e di regimazione delle acque che il ctu avrebbe colpevolmente presunto che fossero state eseguite, senza una reale verifica, avendo riscontrato la presenza di una fognatura interrata nel lotto 5, distante dal lotto 6 (ctu pag 8, linea gialla) ma senza riuscire a "rilevare il punto di intercettazione delle acque" (pag. 7 ctu) e senza rispondere al quesito postogli dal Giudice circa l'eventuale alterazione del sistema di deflusso delle acque per effetto delle costruzioni nel lotto 5 dei convenuti;
errore del ctu nell'aver affermato che il "muretto basso" ortogonale interno che suddivide il giardino centrale da quello a monte nel lotto 5, la cui presenza sarebbe una delle concause delle infiltrazioni e degli allagamenti del lotto 6, fosse stato realizzato in conformità al progetto concessionato, quando invece quest'ultimo prevedeva soltanto una struttura atta a sostenere il terreno a monte, che non si elevava oltre il piano di quest'ultimo; sarebbero del tutto erronee le soluzioni tecniche proposte dal ctu per evitare l'afflusso di acque verso il lotto 6. Al riguardo, l'appellante ha prospettato la propria soluzione per risolvere la problematica dell'eccessivo deflusso di acque da monte al lotto 6, proponendo d'invertire l'attuale pendenza fra i terreni con l'asportazione di terra dal lotto 5 in modo tale da realizzare un compluvio che faccia scaricare le acque nella tubazione già individuata dal ctu e di conseguenza scaricarle nel fosso ancora esistente e già destinatario delle acque di monte (disegno sub 2.f, prodotto in primo grado con la comparsa a nuovo difensore depositata il 22.11.17);
4) fraintendimento ed errata valutazione delle risultanze della c.t.u. nella parte in cui pur dichiarandosi di aderire a tali risultanze, si era poi deciso in maniera sostanzialmente difforme, condannando ARte_1 a realizzare le opere emendative nonostante la ctu avesse attribuito la responsabilità del deflusso delle acque verso il lotto della società attrice a fattori correlati al lotto 5 di proprietà dei convenuti, ovvero all'omessa realizzazione di una fognatura idonea allo smaltimento dell'acqua piovana, per scorrimento superficiale, dai giardini del lotto 5 in direzione del lotto 6, l'accentuata pendenza del lotto 5, il foro presente nel giardino del sig. CP_1 a confine con il fabbricato del lotto 6, nonché la presenza del muro divisorio interno ai giardini dei convenuti che comportava un aggravio allo scolo delle acque;
mancata considerazione della parte in cui il CTU aveva indicato anche opere di ripristino da realizzarsi a cura dei convenuti, ponendole invece tutte indifferentemente a carico di ARte_1 senza peraltro che le controparti avessero fatto domanda in tal senso, dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte e, in via istruttoria, chiedeva disporsi il rinnovo della ctu, previa sostituzione del consulente, o comunque la chiamata CP del Ctu Arch. a rendere tutti i chiarimenti e a svolgere gli ulteriori accertamenti indicati nel terzo motivo di appello, nonché l'ammissione delle prove testimoniali formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
e non ammesse dal primo Giudice. Evidenziava, infine, di aver corrisposto ai convenuti, in parziale esecuzione della sentenza ivi impugnata, le seguenti somme a titolo di spese processuali (vd. doc. n. 1 allegato all'atto di appello): € 3.972,18 in favore di [...] € 3.972,18 in favore di CP_2 ed € 3.972,18 in favore di CP_1 CP_3
[...] .
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. Evidenziava, infine, di aver corrisposto ai convenuti, in parziale esecuzione della sentenza ivi impugnata, le seguenti somme a titolo di spese processuali (vd. doc. n. 1 allegato all'atto di appello): €
3.972,18 in favore di Controparte_3 € 3.972,18 in favore di ed € CP_2
3.972,18 in favore di Controparte_1
Previo ricorso di parte appellante ex art. 351 c.p.c., all'udienza collegiale del 16.05.2019 veniva respinta l'istanza di sospensiva ritenendo non sussistere ad un sommario esame degli atti di causa, né la ricorrenza dei gravi e fondati motivi, né il periculum in mora.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano Controparte_1 CP_2 e [...]
CP_3 che contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano la conferma, opponendosi alle reiterate istanze istruttorie ed alla rinnovazione della CTU.
L'appellante, con le note scritte per l'udienza del 06.11.2020 depositava copia integrale del fascicolo del procedimento per l'esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., promosso dai tre convenuti successivamente all'introduzione del presente giudizio d'appello, rubricato al n. 385/2019 RGE del Tribunale di Arezzo: l'esecuzione forzata dell'obbligo di fare veniva portata a compimento in data 31.01.2020 come risulta dal processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario all'uopo nominato Dr.ssa Persona_4
[...] e il procedimento si concludeva con il provvedimento di estinzione del
14.10.2020 e con l'ingiunzione di pagamento, emessa in pari data nei confronti della
ARte_1 per l'importo di € 29.529,55, oltre interessi, competenze per € 2.430,00
e spese per € 219,74 ed accessori.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, fallito il tentativo di mediazione disposta dalla Corte di Appello con ordinanza del 15.03.2021, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza in data 15.03.2021 e rimessa sul ruolo con ordinanza del 23.03.2023 con la quale era ritenuto necessario un rinnovo della CTU, anche al fine di colmare le incertezze non ben chiarite dall'ausiliario del giudice (in tema di presenza o meno di adeguata regimazione delle acque nel lotto
5 dei convenuti, lo stato originario dei luoghi e le immutazioni intervenute, il quadro degli obblighi dei lottizzanti del comparto, se lo sbancamento più profondo del concesso nel lotto 6 sia stato definitivo o solo temporaneo per la realizzazione di garage seminterrato, ecc.) e lo stato attuale dei luoghi dopo l'ultimazione dei lavori di oltre un anno fa posti a carico esclusivo di 'nominando quale collegio peritale ARte_1
l'Ing. Idraulico Persona_1 e l'Arch. Persona_5
Successivamente, avuta notizia dal ctu arch. Per_5 della volontà di dimettersi dall'incarico per problemi di coordinamento con il secondo ctu in relazione al procedere delle operazioni e della stesura della bozza di elaborato, con ordinanza del 12.07.2023
il precedente Consigliere delegato all'istruttoria disponeva la sospensione delle operazioni peritali, richiedendo a ciascuno dei ctu il deposito di una relazione sulle attività svolte, nonché all'ing. Per_6 se fosse ingegnere specializzato in idraulica, come da dichiarazione contenuta nella scheda personale nell'albo telematico dei CTU presso il Tribunale di Firenze;
l'Ing. Per_6 depositava la propria relazione in data 23.07.2023 specificando altresì di aver lavorato, in ambito idraulico, presso l'Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana (di Arezzo, Prato e Firenze) con incarico di Responsabile Unità
Operativa Organica (successivamente denominata Posizione Organizzativa) Idraulica e
Servizio di Piena dal giugno 1994 a marzo 2011 e successivamente nel Settore Tutela
e Gestione Risorse Idriche (Regione Toscana) fino al febbraio 2016; anche l'Arch.
Per_5 in data 05.09.2023, depositava la propria relazione tecnica sulle operazioni e '
attività svolta sino a quel momento, dichiarando di “aver compiutamente e svolto l'incarico ricevuto solo in parte". Veniva, quindi, fissata l'udienza telematica del
07.12.2023 all'esito della quale, con ordinanza del 15.12.2023, il Collegio accoglieva le dimissioni dell'arch. Per 5 dall'incarico di ctu e invitava l'ing. Per_1 a proseguire celermente le operazioni per quanto di sua spettanza in modo di depositare l'elaborato finale corredato delle osservazioni dei ctp/difensori entro il 15.03.2024, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.04.2024. La relazione definitiva veniva depositata dal Ctu in data 07.03.24.
La causa veniva quindi nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter
c.p.c. del 12.04.2024 ma poi rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 19.12.2024 stante il sopravvenuto impedimento del Consigliere nominato relatore.
Era quindi fissata l'udienza collegiale del 04.02.2025, svoltasi in forma cartolare, all'esito della quale, con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 19.02.2025, comunicata dalla Cancelleria il 20.02.2025, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con nuovo relatore, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Non è contestato e risulta dalla 1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione ha realizzato nel lotto 6 - facente parte documentazione in atti che ARte_1 del piano particolareggiato del comparto di lottizzazione denominato C12 di Tregozzano
(AR) - un fabbricato composto da un piano seminterrato - comprendente autorimesse e cantine e due piani fuori terra suddivisi in otto unità abitative, in forza della concessione edilizia n° 62503 e della successiva concessione n° 786/04 rilasciata dal
Comune di Arezzo il 27.10.2004, contestualmente all'attestazione di conformità in sanatoria n° 172 con cui veniva sanata l'escavazione abusiva del terreno per la creazione di vani seminterrati. I relativi lavori di costruzione, iniziati il 7.03.2005
andavano avanti con due varianti in corso d'opera (la 251/05 e la 536/05) fino alla variante finale, con la conclusione dei lavori il 28.02.2008.
Del pari non è contestato che il detto lotto 6, ove insiste la proprietà di ARte_1 (di cui alla part. 427 foglio 24), è confinante con il lotto 5, dove, in forza delle concessioni edilizie n° 546 n° 276, rilasciate dal Comune di Arezzo a Pompei Controparte_7 e
Consorzio Edile Vallate Aretine, rispettivamente il 2.06.2000 e il 16.05.2001, è stato realizzato un fabbricato avente forma ad U aperta verso via Beneduci, composto da un piano seminterrato adibito ad autorimesse e due piani fuori terra suddivisi in complessive 19 unità abitative. I relativi lavori di realizzazione del complesso immobiliare risultano essere stati terminati nel novembre 2002.
Nel suddetto muro in c.a. compendio edilizio si h.1.70
trovano le tre abitazioni acquistate da Controparte_3 ' percorso interno seminterrato
LOTTO 5 e Controparte_1 accesso
CP_2 LOTTO 6 accesso alloggi accesso collocate, per come ricostruito dal CTU accesso accesso alloggi nominato in primo grado, al piano accesso garages accesso garages rialzato del придел
fabbricato, con il lato costituito dai rispettivi giardini pertinenziali, frontistanti gli appartamenti, confinante con il lotto 6 di ARte_1
In corrispondenza del lato di confine tra i due lotti, dunque per tutta la lunghezza dei giardini dei convenuti, risulta realizzato un muretto di altezza di circa 20 cm, sovrastato da una rete metallica con una siepe. Sul confine tra i due lotti si trova anche uno dei che lati del locale seminterrato facente parte del fabbricato realizzato da ARte_1 '
funge anche da muro di contenimento del terrapieno costituito dai sovrastanti giardini del medesimo lotto 6. Il locale seminterrato facente parte del lotto 6 ( Parte_1 ) e confinante per un lato con il piano sottostante i giardini del lotto 5 (convenuti) si trova pacificamente ad una quota di calpestio più bassa di circa mt 2,70 rispetto agli adiacenti giardini.
confine
LOTTO 6 LOTTO 5
Risulta dunque per tabulas che al momento in cui iniziavano i lavori di realizzazione del fabbricato di ARte_1 (nel 2005) erano già da tempo terminati i lavori di costruzione del fabbricato di cui fanno parte le tre abitazioni dei convenuti (terminati nel 2002).
Questi ultimi risultano aver posto in essere successivamente all'inizio dei lavori di costruzione di ARte_1 nel lotto adiacente, unicamente interventi di realizzazione di due gazebi e installazione di barbecue prefabbricato (come da denuncia di inizio attività
n° 732/05 dell'8.03.2005 e n° 2054/2011 del 13.05.2011). 2013 Gruge
Lotto 5 Lotto 6
Giardini lotto 5
Sa
ASTICAVETRO LATTINE
Ciò posto, la controversia si incentra sulla verificazione di una alterazione dello stato dei luoghi con particolare riferimento all'assetto idrogeologico del terreno con conseguente danneggiamento delle abitazioni delle parti. In particolare si discute a quale intervento edilizio sia attribuibile la suddetta modifica consistente in una alterazione delle pendenze dei terreni e dunque chi ne sia responsabile e a che titolo.
Nella sostanza, le parti si addebitano reciprocamente di avere alterato lo stato dei luoghi, così interferendo con il sistema di deflusso delle acque meteoriche: i convenuti e odierni appellati, a dire dell'attrice odierna appellante, mediante variazione delle pendenze naturali;
e l'appellante, secondo la ricostruzione dei convenuti odierni appellati, sposata dal primo giudice, eseguendo sbancamenti e ostruendo le bocche di uscita dell'acqua sul muro di contenimento.
Con riferimento all'appello di ARte_1 questo ha nello specifico attribuito ai convenuti le seguenti alterazioni dei luoghi: a)risagomatura del loro terreno, con eliminazione della originaria pendenza da est a ovest (da monte a valle) ed inversione della pendenza da sud a nord, cui sarebbe conseguita la concentrazione di tutte le acque piovane verso il fabbricato di Parte_1 ; b)realizzazione di un muro in cemento armato che impedisce il normale deflusso delle acque da monte a valle facendole ristagnare in prossimità del fabbricato di ARte_1 interessato da infiltrazioni sia nelle fondamenta e nella relativa intercapedine tra il magrone ed il solaio, sia in corrispondenza della parete interrata;
c) mancata creazione nei relativi resedi di un sistema di canalizzazione delle acque piovane, le quali, non defluendo nel sistema fognario pubblico e risultando bloccate a valle dal muro in cemento armato, finiscono in caso di piogge copiose per traboccare nel fondo di Parte_1 determinando l'allagamento dei garage;
d)mancata manutenzione del muro a monte della proprietà, che dunque non impedisce adeguatamente la regimazione delle acque provenienti dalla scarpata lato monte.
I convenuti, oltre a dedurre l'attribuibilità dei danni lamentati dall'attore alle modifiche dei luoghi da quest'ultimo poste in essere, in via riconvenzionale, hanno lamentato a loro volta i danni conseguenti all'avere ARte_1 ostruito i fori di drenaggio del muro di contenimento posto a monte della sua proprietà, con ciò determinando l'effetto 'di orientare l'acqua proveniente dalla collina verso la proprietà dei convenuti, aggravandone lo sversamento...' Chiedevano conseguentemente il risarcimento dei danni sia in forma specifica (mediante ripristino dei luoghi con eliminazione di detta ostruzione dei fori) sia per equivalente con riferimento ai danni arrecati al loro immobile.
Con particolare riferimento ai danni alle costruzioni si evidenzia come non sia oggetto di motivi di appello e debba dunque ritenersi coperto da giudicato il rigetto del risarcimento per equivalente dei danni subiti dal fabbricato dei convenuti.
Del pari nessuno dei motivi di appello proposti da ARte_1 riguarda il rigetto del risarcimento dei danni per equivalente al proprio immobile (ovvero il ristoro dei danni già verificatisi nel fabbricato): nonostante che in sede di precisazione delle conclusione parte appellante abbia riproposto anche detta forma di risarcimento, in mancanza di specifico motivo di appello sul punto, il relativo rigetto deve essere ritenuto coperto da giudicato.
La questione risarcitoria pertiene dunque unicamente il risarcimento in forma specifica avente ad oggetto gli interventi necessari a ripristinare l'originario stato dei luoghi
(ovvero l'esecuzione di opere emendative) sia con riferimento a quello richiesto da [...]
Pt 1 e respinto dal Tribunale, sia con riferimento a quello richiesto dai convenuti ed accolto dal primo giudice.
2. Il primo motivo di appello: il principio di non contestazione Con il primo motivo di appello si censura la parte della sentenza impugnata nella quale il primo giudice, qualificata la domanda attrice ex art. 2043 c.c., l'ha respinta deducendo che delle attività riconducibili al fenomeno di infiltrazione delle acque nella proprietà di [...]
Pt 1 , due sarebbero riconducibili ad attività poste in essere da quest'ultima ed una ad opere realizzate dall'originario costruttore del fabbricato in cui insistono le proprietà dei convenuti e non dunque direttamente da questi ultimi.
In particolare il primo giudice dopo aver affermato, sulla scorta della CTU espletata in primo grado, che la parete di confine del locale seminterrato di Parte_1 era interessata da 'lievi infiltrazioni', condividendo le conclusioni del consulente dell'Ufficio
ne ha individuato le cause in tre fattori tra loro concomitanti, ovvero: '1) un eccessivo scorrimento dell'acqua piovana dal loto 5 al lotto 6: ciò, a sua volta, dipende dalla mancata realizzazione di una idonea fognatura di smaltimento delle acque da parte dell'impresa costruttrice sul lotto 5 o da parte dei convenuti, se intervenuti successivamente;
2) un maggiore afflusso di acqua piovana superficiale dal lotto 5 per la chiusura dei fori di drenaggio della parete di cemento armato a monte;
3) degrado e mancata manutenzione dell'impermeabilizzazione nella testata della parete esterna del fabbricato del lotto 6'. Il Tribunale ha quindi ritenuto che, mentre i fattori di cui ai punti sub 2) e sub 3) erano manifestatamente ascrivibili -ed ascritti dal CTU- a ARte_1 '
quanto alla causa indicata sub 1) la stessa non era comunque attribuibile ai convenuti, così argomentando: 'come infatti ben osserva la difesa resistente, le opere furono eseguite da imprese appaltatrici ( Controparte_8 e Consorzio Edile Vallate
Aretine: rel., pag. 10), rispetto alle quali nulla può, sulla base degli atti disponibili, imputarsi ai convenuti, tenuto conto che, dopo l'ultimazione del fabbricato dei resistenti, risultano solo tre interventi edilizi, due nel 2005 del CP_3 (installazione di un gazebo e realizzazione di un bagno) e uno del CP_2 nel 2011 (installazione di un gazebo), nessuno dei quali attinente a modifica delle pendenze o del sistema di deflusso delle acque piovane (vds elenco a pag. 10 della relazione)'.
Lo stesso tipo di argomentazione risulta riproposta dal Tribunale anche per escludere la responsabilità dei convenuti con riferimento all'acqua nell'intercapedine tra piano di calpestio del seminterrato e soletta di magrone: 'Risponde al vero, secondo l'accertamento del c.t.u., che, come denunciato dai convenuti, la stessa ARte_1 ha eseguito rilevanti sbancamenti sul proprio lotto: «[...] La superficie sbancata è pari a circa mq. 450 per una profondità media di circa m. 2,80 rispetto all'originario profilo del terreno del lotto (all. 14). Il percorso carrabile retrostante al fabbricato testimonia che l'escavazione è stata svolta per tutta la larghezza del lotto. La quota di calpestio della strada interna è costantemente più bassa rispetto alla strada di circa m. 1,20, e di circa m. 5,60 rispetto ai terreni agricoli soprastanti [...]» (rel., pag. 16; vds foto esplicativa ivi riprodotta). Del tutto conseguente, quindi, la conclusione che «[...] la presenza di umidità o di acqua nell'intercapedine è da ricondursi prevalentemente all'infiltrazione naturale dell'acqua piovana proveniente parzialmente dai giardini di valle del lotto 6, da tutti i terreni confinanti ed in modo più cospicuo dai terreni agricoli posizionati a monte
[...] e che ciò, come ovvio, sia imputabile a ARte_1 che, tenuto conto della situazione originaria e degli sbancamenti eseguiti, «[...] avrebbe dovuto predisporre un'adeguata ed idonea fognatura di drenaggio e di smaltimento [...]» (rel., pag. 17). È stato anche individuato un parziale quantitativo di acqua superficiale che giunge dai giardini del lotto 5, da ascrivere «[...] a coloro che hanno svolto i lavori di giacitura finale dei giardini del lotto 5, non essendosi fatti carico di aver predisposto un'adeguata regimentazione delle acque di scorrimento superficiali [...]» Non si può qui che ribadire che questo ultimo profilo, che chiama in gioco, sul piano causale, il lotto 5, non è però idoneo a generare in capo ai convenuti alcuna responsabilità rispetto all'azione intentata da Parte_1 Si tratta, infatti, anche in questo caso di condotte poste in essere dagli appaltatori, così che non si può che ribadire che non ne possono rispondere ex art. 2043
c.c. i convenuti, perché non sono gli autori degli interventi, non è stata dedotta una loro responsabilità ex art. 2049 c.c..."
L'appellante ha a tale proposito censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui
'non ha tenuto in alcun conto la circostanza che i convenuti, mai per tutto il corso del giudizio, fino al deposito delle comparse conclusionali, abbiano contestato di essere gli autori delle opere edilizie realizzate sul lotto 5', rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto considerare non contestata ex art. 115 c.p.c. la circostanza che i convenuti erano gli autori e/o i committenti dell'opera in questione.
Il motivo è infondato nei termini di seguito specificati.
Il primo giudice non ha infatti ritenuto le opere di canalizzazioni realizzate nel lotto 5 estranee alle proprietà dei convenuti che costituendosi hanno contestato la relativa
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efficacia causale rispetto al lamentato fenomeno infiltrativo deducendo altresì di non aver posto in essere alcuna condotta correlabile ai danni lamentati da parte attrice ma ha ritenuto tale fattore non attribuibile ai convenuti in relazione alla qualificazione della responsabilità nei loro confronti ex art. 2043 c.c. Continuando ad esaminare la motivazione della sentenza sul punto, si legge infatti: 'Si noti che parte attrice ha addebitato direttamente a CP_3 CP_2 e CP_1 le condotte, non chiamandoli a rispondere del fatto di altri (a es., ex art. 2049 c.c.: e costituirebbe violazione dell'art. 112 c.c. un intervento correttivo del giudice, dal momento che la modifica dell'autore della condotta lesiva determina, pur sempre, un mutamento del fatto storico sul quale si è difeso il convenuto;
oltre che una diversa disciplina legale, essendo differenti i presupposti dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2049 c.c., pur se sempre in ambito extracontrattuale)'.
Il Tribunale non ha dunque violato il principio di cui all'art. 115 c.p.c., rilevando che la domanda nei confronti dei convenuti sarebbe stata proposta solo ex art 2043 c.c., senza poter essere estesa - in mancanza delle relative allegazioni - alla responsabilità per il fatto di eventuali terzi incaricati dai convenuti, ex art. 2049 c.c. A tale proposito deve evidenziarsi che i convenuti costituendosi hanno contestato la sussistenza di 'nesso eziologico tra gli asseriti danni e la condotta dei comparenti, che nessuna opera e/o intervento hanno posto in essere con effetto di modifica della naturale conformazione del terreno di loro proprietà'.
Con riferimento poi all'inquadramento di dette condotte ex art. 2049 c.c. ed alla non riconducibilità di tale fattispecie alla domanda come proposta da parte attrice, deve rilevarsi che tale ultimo aspetto non è stato investito da motivi di appello per cui va ritenuto passato in giudicato (considerato che come si vedrà infra la parte appellante si
è limitata a contestare la mancata qualificazione della domanda sub specie di negatoria servitutis e di art 2051 c.c. non anche con riferimento al dedotto art 2049 c.c.), mentre la contestata violazione dell'art. 115 c.p.c. deve, per quanto detto, essere ritenuta infondata, con rigetto del relativo motivo di gravame.
-La3.Il secondo motivo di appello: le differenti qualificazioni della domanda ulteriore questione da affrontare nell'ordine risulta quella della qualificazione giuridica della domanda, a cui parametrare poi gli elementi di fatto necessari alla costituzione della fattispecie.
In proposito il primo giudice ha qualificato la domanda di parte attrice e odierna appellante ex art. 2043 c.c. così argomentando: 'va affermato fin d'ora, onde evitare fraintendimenti, che sono esperite mere azioni ex art. 2043 c.c., non anche quella specifica ex art. 2051 c.c.: infatti non solo non v'è negli atti introduttivi menzione della norma, ma quel che più conta, non v'è deduzione di un danno derivante da una cosa
(della quale debba rispondere il suo custode); bensì di un danno derivante da ben precise azioni illecite (delle quali deve rispondere, secondo la regola generale, chi le ha commesse)'.
Ancora di seguito il Tribunale ha ribadito la non riferibilità delle domande svolte dall'attrice all'art 2051 c.c., aggiungendo che l'azione proposta neppure potrebbe essere inquadrata nell'ambito di una negatoria servitutis, come invece evidenziato da [...]
Pt_1 nella sua memoria di replica: 'semmai notato che, soprattutto nella memoria di replica, Parte_1 pare fare riferimento alla propria domanda come a una negatoria servitutis;
ovvero, in subordine, a un'azione ex art. 2051 c.c. Entrambi i profili paiono, almeno al giudice, fuorvianti. L'azione proposta non è una negatoria servitutis, per il semplice fatto che non si è dedotto che i convenuti accampino propri iura in re aliena a detrimento della attrice, bensì che essi abbiano eseguito opere e lavori che, in violazione di norme a difesa della proprietà, nonché integranti reato, e dunque in ogni caso fatti illeciti anche civili, hanno alterato i luoghi e cagionato danni;
e, in conseguenza, non si
è chiesto che sia dichiarata inesistente una qualche servitù; ma che sia emessa condanna risarcitoria in forma specifica (ripristinazione) e per equivalente (per i nocumenti già sedimentati). L'azione proposta da ARte_1 non solo non è una negatoria servitutis (perché nessuna servitù è mai venuta in gioco), ma neppure è, se questo era comunque lo spunto difensivo, un'azione reale fondata sugli artt. 890 c.c. e
908 c.c., norme esplicitamente dedotte nell'atto di citazione (quinta pagina non numerata). Infatti, Parte_1 come risulta dal petitum immediato, non vuole far valere le prerogative e le facoltà che quegli articoli le riconoscono quale proprietaria del lotto 6, ma vuole reagire a condotte altrui, asseritamente estrinsecatesi in opere e alterazioni dei luoghi, che violano norme sulla proprietà e che, pertanto, sono illecite, come tali rispondenti al paradigma generale dell'art. 2043 c.c.- L'azione, quindi, è tipicamente personale e, si ribadisce, fondata su ben precise condotte ascritte in via diretta e immediata ai convenuti;
e se ne ha una riconferma ulteriore dalla pure espressa menzione nell'atto di citazione della violazione di norme costituenti reato, fattispecie che, in campo civilistico, pare assomigliare più all'illecito aquiliano che non a un'azione reale. Sull'art. 2051 c.c. si è già motivato: nell'atto di citazione non si fa mai riferimento a un rapporto di custodia dei convenuti rispetto alla loro proprietà, ma sempre e solo ai convenuti quali autori di atti illeciti;
né si è dedotto un danno da cosa a cosa, ma da un'attività antropica alla proprietà di ARte_1 Il giudice non ignora che «La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l'art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell'art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall'atto introduttivo consentivano la sussunzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c..» (Cass. sez. 3^ civ. 22.12.2017 n. 30920 rv 647122), ma, per l'appunto, osserva che nella presente fattispecie i fatti enunciati nell'atto introduttivo non consentono affatto di sussumere la fattispecie sotto l'art. 2051 c.c.- Il potere dovere di qualificare la domanda significa che compete al giudice dare la giusta veste giuridica ai di-ritti e alle domande delle parti, ma, come ovvio, nello stretto limite dei fatti allegati e delle richieste proposte, altrimenti avendosi un'indebita lesione dell'art. 112 c.p.c. e del principio dispositivo. Il giudice, in-somma, può affermare che i fatti allegati da chi agisce, in relazione alle sue richieste, debbano essere qualificati in modo diverso da come de-dotto; ma non può, interferendo sulla prospettazione attorea, valutare una domanda non proposta sol perché, in ipotesi, più conveniente alla parte.
In questo specifico processo, ciò che osta a una diversa qualificazione è, si torna a ribadire, la mancanza di qualsiasi deduzione di un rapporto di custodia fra i convenuti e i loro manufatti;
e, al contempo, l'avere costantemente rimarcato non tanto l'esistenza di un danno derivante dalla cosa altrui (che sostanzia l'art. 2051 c.c.), bensì di un nocumento frutto delle condotte avversarie (ciò che risponde alla figura dell'art. 2043
C.C.)'.
L'appellante ha chiesto che la propria domanda sia qualificata anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero degli artt. 913, 949 c.c., lamentando che il Tribunale, negando tale possibilità, non avrebbe tenuto in debito conto il contenuto sostanziale dell'atto di citazione.
Tanto premesso, secondo un ormai consolidato principio giurisprudenziale, il giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione (cfr. da ultimo Cass n° 32932/2024; conforme Cass., n. 5153 del
21/02/2019: 'il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda O delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti'; sempre nel medesimo senso Cass. n. 36272 del 28/12/2023: «il giudice d'appello ha il potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta da quest'ultimo si sia formato il giudicato interno e a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza, con quelli allegati nell'atto introduttivo'; sempre nello stesso senso Cass. n. 10402 del 17/04/2024: 'il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata).
ARtendo dalla invocata qualificabilità della domanda in termini di negatoria servitutis, il relativo punto del motivo di appello deve essere ritenuto infondato, atteso che, come correttamente osservato dal primo giudice, i fatti costitutivi della suddetta azione reale mai sono stati allegati dall'attrice né nell'atto introduttivo e neppure risultano essere stati tempestivamente dedotti nel corso del giudizio.
In atto introduttivo parte attrice e odierna appellante ha chiesto il risarcimento dei danni, sia per equivalente, sia in forma specifica, arrecati al proprio immobile dalla condotta dei convenuti che avevano alterato lo stato dei luoghi, in particolare l'assetto idrogeologico 'apportando modifiche alle originarie pendenze del terreno confinante con il fabbricato di nonché realizzando 'muri in cemento armato che ARte_1
impediscono il normale deflusso delle acque piovane (da monte a valle)', ed infine omettendo di realizzare nel proprio resede 'un sistema di canalizzazione per il regolare deflusso delle acque piovane in eccesso...'. Lamentava quindi che in conseguenza di tutti i suddetti fattori si sarebbe creato nel proprio fondo un eccessivo convogliamento di acque piovane, tale da provocare fenomeni di ristagno, infiltrazioni, umidità nella proprietà attrice, con particolare riferimento al locale seminterrato. Evidenziava inoltre l'attore che l'edificazione degli immobili dei convenuti era stato realizzato in violazione di principi urbanistici ed edificatori ed aggiungeva infine 'il piano di lottizzazione, così come approvato in prima istanza dai lottizzanti implicava automaticamente il sorgere di diritti e doveri per tutti i comproprietari nella trasformazione del proprio lotto. Il particolare, per ciò che concerne le costruzioni sul confine, caratterizzanti una servitù reciproca di lottizzazione, implica il dovere del confinante proprietario del fondo servente di attuare quegli accorgimenti tecnici necessari e quelle opere essenziali all'edificazione del fabbricato sul fondo dominante. Quindi anche se il terreno del fondo servente avesse avuto ad origine una pendenza come quella impostata dai signori CP_2 CP_3 e
CP_1 sarebbe stato dovere dei proprietari di questo fondo eseguire quelle opere necessarie ad evitare che questa pendenza potesse recare danni, pericoli o fastidi al fondo dominante. E così reciprocamente'.
ARte attrice affermava inoltre che 'come ampiamente rappresentato le acque meteoriche a causa degli illeciti, inadempienze, errori di cui sopra, convogliano verso il fabbricato Parte_1 determinando, soprattutto in coincidenza dei periodi più piovosi, il riempimento dell'intercapedine tra magrone ed il solaio di fondazione del fabbricato ed in caso di piogge eccezionali il traboccamento delle acque meteoriche di superficie nel lotto della ARte_1 Veniva quindi formulata la domanda di condanna dei convenuti a 'provvedere ad eseguire le necessarie opere di pristini del fondo, del proprio loto e della sua messa in sicurezza, a proprie spese e nelle modalità che verranno accertate in corso di causa...'.
In sede di memoria ex art. 183 co VI n° 1 c.p.c. parte attrice riprendeva le sopradette argomentazioni esponendo: 'L'inosservanza ed il mancato rispetto sia del progetto di lottizzazione, di cui alla concessione edilizia, sia dello stato dei luoghi antecedente l'intervento, sia delle buone regole del costruire, ha inesorabilmente determinato, e determina ancora ad oggi, un anomalo e non conforme convogliamento delle acque verso il fabbricato di proprietà di aggravando lo scolo delle acque di ARte_1
filtrazione, provocando in caso di piogge insistenti il traboccamento delle acque meteoriche di superficie nel lotto con fenomeni di allagamento, ed il ARte_1
riempimento dell'intercapedine tra il magrone ed il solaio di fondazione del fabbricato sino a raggiunge il solaio di calpestio dei locali sovrastanti...'
Tanto premesso, appare all'evidenza che l'attore e odierno appellante ha richiesto il risarcimento di un danno ponendo alla base della sua domanda una serie di condotte illecite attribuite ai convenuti. Mai sono stati dunque tempestivamente allegati gli elementi costitutivi di una azione di negatoria servitutis, che in quanto tale ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile dell'attore, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass. n° 31382/2018).
È vero che il Giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, ma
è altrettanto vero che nel dare la giusta veste giuridica alla domanda delle parti egli non può sostituire la domanda proposta con una diversa, oppure eccedere i limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio, incorrendo altrimenti nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione.
In tal senso, la Corte di Cassazione (di recente con la sentenza n. 26421 del 10 ottobre
2024) ha chiarito che "il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass.12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione in ultra ovvero extrapetizione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
11629/2017)" (in senso conforme anche Cass. n. 7467/2020).
Deve quindi essere ritenuto infondato il punto del motivo di appello con il quale si invoca la riqualificazione della domanda in termini di negatoria servitutis.
Quanto all'ulteriore parte del motivo di appello in cui si afferma l'erroneità della pronuncia con cui il Tribunale ha escluso la qualificabilità della domanda nella fattispecie ex art. 2051 c.C., si osserva quanto segue.
Il primo giudice ha configurato la domanda in termini di responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., rilevando che la parte attrice - che in atto introduttivo non ha inserito alcuna specifica qualificazione della domanda proposta aveva imputato il danno non
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alla condizione della res e al contegno dei convenuti, mai qualificati come custodi, ma alla condotta negligente di questi ultimi, salvo respingerla ritenendo le condotte in parte attribuibili alla stessa parte danneggiata, in parte poste in essere da terzi, senza che la domanda contenesse gli estremi dell'estensione della responsabilità ex art. 2049 c.c.
(come sopra già specificato).
In tal senso l'appellante ha sostenuto che già nella domanda di primo grado fossero stati allegati gli elementi costitutivi anche per configurare un danno da cosa, avendo il
Tribunale errato nell'escludere la qualificabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. sul presupposto della mancata menzione della qualità di custode e valorizzando unicamente la riconducibilità dei lamentati danni ad una condotta illecita attribuita ai convenuti, piuttosto che ad uno stato della loro res.
Tanto premesso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed azione di responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c., l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni ex art. 2051 c.c., dal profilo del comportamento della parte, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.C., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 c.c. la responsabilità del custode
è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la dimostrazione del fortuito.
Si tratta, dunque, di due differenti domande caratterizzate da una distinta causa petendi, con la conseguenza che, una volta che l'attore, con la domanda introduttiva del giudizio, ha prospettato una responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non può, successivamente (nel prosieguo del giudizio ovvero in sede di appello) invocare la diversa fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. In tal caso, difatti, verrebbe a determinarsi un inammissibile mutamento della causa petendi. Tale principio trova, tuttavia, un giusto contemperamento allorquando l'attore abbia, sin dall'atto introduttivo del giudizio, allegato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto sussumibili sia sotto la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. 4591/2008; Cass. 18609/2013; Cass.
30902/2017; Cass. 21244/2006) che sotto quella di cui all'art. 2043 c.c. Infatti, quando per un medesimo fatto concorra una duplice ipotesi di responsabilità (sia ex art. 2043
c.c. sia ex art. 2051 c.c.) e l'esposizione dei fatti consenta la sussunzione della vicenda sotto entrambi i profili di responsabilità si pone unicamente un problema di qualificazione giuridica della domanda che, in quanto tale, rientra nell'esercizio dei poteri ufficiosi del Giudice e non comporta una violazione del principio della rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. da ultimo Cass n° 29232/24).
Nel caso in esame, l'allegazione, come fonte del danno, di una condotta di alterazione delle pendenze del terreno, accompagnata dalla realizzazione di un muro e dall'omissione di un adeguato sistema di smaltimento delle acque da parte dei convenuti, il tutto connotato dalla negligenza declinata da parte attrice nella violazione di varie norme, finanche amministrative, integra chiaramente una forma di responsabilità da violazione del neminem laedere ex art. 2043 c.c. Deve pertanto ritenersi condivisibile la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha escluso la possibilità di esaminare la domanda anche sotto il profilo dell'art 2051 c.c. per non aver la parte attrice allegato tempestivamente gli elementi costitutivi della responsabilità del custode. Dunque deve essere respinta anche la parte del motivo di appello in cui si invoca la qualificazione della responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c., per non aver parte attrice tempestivamente allegato i relativi elementi costitutivi.
4.Il terzo ed il quarto motivo di appello: la ricostruzione dei fatti e le risultanze delle CTU - Il terzo e quarto motivo di appello meritano trattazione congiunta in quanto entrambi pertinenti alle risultanze della CTU trasfuse nella sentenza impugnata, con riferimento sia alle cause delle problematiche lamentate da ARte_1 sia ai rimedi '
per eliminarle.
In particolare con il terzo motivo si lamenta il recepimento da parte del Tribunale delle deduzioni fatte dal CTU da ritenere erronee sia con riferimento allo stato dei luoghi accertato, sia con riferimento alle soluzioni prospettate, considerate idonee ad incrementare i problemi di solidità e salubrità dello stabile di parte attrice e odierna appellante, anziché risolverli. In particolare, l'appellante ha in tal senso contestato: a)la dedotta impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi non essendo nota la pendenza dei terreni anteriore agli interventi: al contrario dalle planimetrie in atti sarebbe possibile ricavare che originariamente il lotto 5 era più in basso rispetto al lotto 6, al contrario di quanto invece risulta attualmente;
b) la mancata spiegazione del perché non sarebbe possibile ripristinare lo stato dei luoghi;
c) la mancata acquisizione della documentazione presente presso la PA sulla base della quale sarebbe stato possibile ricostruire la pendenza dei terreni anteriore alla costruzione dei convenuti;
d) omessa considerazione della sussistenza di fossi campestri e canalette di scolo delle acque, da monte a valle, che attraversavano il lotto 5 precedentemente alle costruzioni dei convenuti, su cui ricadeva quindi interamente il problema della nuova regimazione delle acque;
e) mancata verifica della effettiva realizzazione di opere di regimazione delle acque nel lotto 5; f) mancato rilievo della illegittimità del muretto a monte del giardino dei convenuti;
g) non corretta individuazione della soluzione tecnica da ritenere peggiorativa delle problematiche infiltrative della proprietà dell'appellante.
L'appellante ha quindi lamentato, oltre all'erroneità delle parti di CTU recepite dal giudice e trasfuse nella sentenza, anche la non corretta interpretazione da parte del
Tribunale di altri aspetti dell'elaborato peritale e specificamente: erronea individuazione dello sbancamento posto in essere da ARte_1 e dalla mancata realizzazione di un adeguato sistema fognario da parte di quest'ultimo, quale causa del fenomeno infiltrativo, anziché considerare in tal senso la illegittima pendenza data al terreno dei convenuti, come invece si ricaverebbe da una lettura complessiva della CTU;
la mancata considerazione delle opere di drenaggio presenti nell'intercapedine delle fondazioni la cui presenza era invece evincibile dalla CTU;
la mancata considerazione, nella sentenza impugnata, della parte di consulenza in cui il CTU aveva indicato anche opere di ripristino da realizzarsi a cura dei convenuti, ponendole invece tutte indifferentemente a carico di ARte_1 senza peraltro che le controparti avessero fatto domanda in tal '
senso, dunque in violazione dell'art. 112 c.p.c..
L'appellante chiedeva quindi l'espletamento di prove testimoniali e la rinnovazione della
CTU.
ARtendo da tali ultimi aspetti si osserva che le richieste prove testimoniali concernono capitoli in cui si chiede di riferire circa il contenuto di documenti aventi valenza tecnica,
ovvero su circostanze concernenti lo stato dei luoghi, tutti aspetti meglio rimessi al CTU.
A tale ultimo proposito questa Corte ha in precedenza provveduto a espletare nuova
CTU di cui si dirà nel corso dell'illustrazione dei motivi di gravame in esame.
Per chiarezza espositiva vanno brevemente ripercorsi quelli che sono i danni che l'odierna appellante attribuisce agli appellati:
1- Formazione di chiazze di umidità nella parete interna del locale seminterrato
(fabbricato ARte_1 ) posta a confine con il lotto 6; più esattamente con i giardini soprastanti di proprietà CP_3 CP_2_CP_1 In atti è stata allegata una foto (doc.
6 di parte attrice) dalla quale si evidenziano sulla parete 2 chiazze di umidità circolari del diametro di circa 10-15 cm. poste ad un'altezza di circa m.1,20 dal pavimento.
2- Presenza e accumulo di acqua nello spazio intercapedine fra la soletta di magrone ed il solaio di calpestio del piano seminterrato. In atti è stata allegata una foto ( doc. 7 di parte attrice) dalla quale si evidenzia, tramite un pozzetto d'ispezione presente nel locale seminterrato, un certo quantitativo di acqua che lambisce l'intradosso del solaio.
3- Traboccamento di acqua proveniente dai resedi di parte convenuta dalla parete in c.a. di confine, in particolare nel tratto confinante con il percorso interno di accesso a tutti i locali seminterrati.
ARti convenute e odierne appellate, in primo grado hanno in via riconvenzionale denunciato il danneggiamento dei propri giardini a causa dell'acqua superficiale proveniente dal confine del monte tra il lotto 5 ed il 6, conseguente alla chiusura dei fori del muro a monte della proprietà dell'appellante.
Con riferimento al primo punto di doglianza di parte appellante il primo giudice, sulla scorta della CTU espletata in primo grado, ha dato atto che nella parete del locale seminterrato a confine con il lotto 5 (e dunque con i sovrastanti giardini dei convenuti) erano presenti solo lievi infiltrazioni, costituite da piccole macchie di umidità
(specificamente il CTU ha descritto la presenza di due macchie di umidità aventi diametri di circa 10, 15 cm ed altezza dal piano di calpestio di circa mt 1,20). Circa le cause del fenomeno il primo giudice ha così argomentato: 'Le cause sono state individuate in tre fattori concorrenti: 1) un eccessivo scorrimento dell'acqua piovana dal loto 5 al lotto 6: ciò, a sua volta, dipende dalla mancata realizzazione di una idonea fognatura di smaltimento delle acque da parte dell'impresa costruttrice sul lotto 5 o da parte dei convenuti, se intervenuti successivamente;
2) un maggiore afflusso di acqua piovana superficiale dal lotto 5 per la chiusura dei fori di drenaggio della parete di cemento armato a monte;
3) degrado e mancata manutenzione dell'impermeabilizzazione nella testata della parete esterna del fabbricato del lotto 6'.
Con riferimento alla causa di cui al punto 1 di cui si è detto nel paragrafo precedente, la stessa è stata ascritta alle ditte costruttrici, con esclusione della responsabilità dei convenuti stante la mancata proposizione nei loro confronti di domanda anche ex art. 2049 c.c., punto che,, come si è detto non è stato oggetto di specifica impugnazione e dunque è passato in giudicato. Quanto agli altri due punti gli stessi risultano coincidere con condotte poste in essere dalla stessa parte appellante Parte_1
In relazione al secondo aspetto, relativo all'accumulo di acqua nell'intercapedine tra il solaio di calpestio del seminterrato e la soletta di magrone, anche a tale proposito il
Tribunale ha respinto la domanda dell'appellante ritenendo le cause in parti attribuibili a Parte_1 in parte agli originari costruttori degli edifici del lotto 5, con esclusione '
anche in questo caso della responsabilità dei convenuti non qualificabile ex art. 2049
c.c., come già indicato nel paragrafo che precede.
Con riferimento infine al terzo punto di doglianza dell'appellante, relativo alle striature di acqua sulla parete in c.a. sul confine tra i giardini del lotto 5 ed il sottostante camminamento che conduce ai locali seminterrati il Tribunale, riprendendo la CTU, ha così argomentato: 'Sulla suddetta parete esistono striature, sia recenti, sia risalenti, che attestano l'infiltrazione d'acqua (rel., pag. 17). La causa prioritaria è la caduta diretta dell'acqua piovana sulla superficie verticale e con maggiore consistenza quella ricadente sulla testata orizzontale del muro, larga circa 30 cm: la responsabilità, come ovvio, è di
ARte_1 che «[...] avrebbe dovuto realizzare una scossalina in rame provvista di
/
sgocciolatoio da collocare sulla testata del muro [...] Solo in caso di piogge al contempo fortissime per intensità e continuative nel tempo possono verificarsi traboccamenti di acqua dai giardini del lotto 5 al lotto 6, superandosi il muretto di dieci centimetri esistente. Il c.t.u. richiama quanto ha già osservato in punto di chiusura dei fori di drenaggio della parete di cemento armato a monte (fatto ascrivibile a ARte_1 ) e di mancata realizzazione di una idonea fognatura di smaltimento delle acque da parte dell'impresa costruttrice sul lotto 5 o da parte dei convenuti, se intervenuti successivamente (e si richiama quindi qui quanto già argomentato sull'impossibilità, rispetto al tipo di domanda formulata, di attribuire concorsi di colpa ai convenuti)". Su tali presupposti il primo giudice, dopo aver dato conto della corretta instaurazione del contraddittorio tra CTU e CTP, ha quindi così concluso: 'È quindi conclamato che i lavori di Parte_1 sono posteriori a quelli sul lotto 5: ciò fornisce un supporto logico molto forte alla tesi dei convenuti che l'unico soggetto ad avere interferito con lo stato dei luoghi sia stato proprio ARte_1 ipotesi questa che si rafforza nel notare che la società ebbe a eseguire una escavazione abusiva di terreno del lotto fino all'attuale piano di calpestio del piano seminterrato, tanto da dover chiedere attestazione di conformità in sanatoria (n. 172)'.
Ciò detto, con riferimento alla doglianza dell'appellante relativa alla mancata indicazione delle esatte pendenze dei terreni e delle relative modifiche, nella CTU su cui risulta essersi fondata la sentenza impugnata risultano ricostruite le pendenze dei terreni dei giardini dei convenuti di cui al lotto 5 nei seguenti termini: il giardino di valle ha una pendenza di circa il 2% verso via Beneduci, mentre dall'abitazione verso il confine del lotto 6 una pendenza di circa il 6%-7%. - il giardino di centro ha una pendenza di circa il 2% verso valle, mentre dall'abitazione verso il confine del lotto 6, una pendenza iniziale di circa il 4%, per poi passare verso gli ultimi metri ad una pendenza di circa il
7%. - il giardino più interno ha una pendenza iniziale di circa 1%-2% verso valle, mentre a partire da pochi metri dal fabbricato verso il confine del lotto 6, le pendenze variano dal 6% al 7% circa'. Nello specifico le pendenze dal lotto 5 al lotto 6 è dunque stata individuata dal CTU di primo grado nel 2% per un primo tratto (quello più vicino alle abitazioni dei convenuti, ndr) di circa 3 mt, mentre per la restante parte fino al confine
(con il lotto 6, ndr) la pendenza è stata rilevata tra il 4% ed il 7%; il dislivello tra la quota in prossimità delle abitazioni dei convenuti e quella più bassa in prossimità del confine con il lotto 6 è stata misurata dal CTU in circa cm. 50. La quota di calpestio dei giardini del lotto 6 è stata individuata al livello di quella dei giardini 'a monte del fabbricato del lotto 5'.
Contrariamente a quanto lamentato da parte appellante il CTU nominato dal Tribunale risulta aver analizzato anche le pratiche amministrative relative agli immobili per cercare di ricostruire compiutamente il dislivello dei terreni anteriore alle edificazioni, spiegando in proposito: L'ultima Concessione di variante prevedeva che la giacitura del terreno dal fabbricato del lotto 5 scendesse verso il confine del lotto 6 con una modesta pendenza tanto da creare un dislivello finale di circa cm. 20. Tale valore non essendo presenti quotazioni numeriche nei disegni concessi è stato tratto graficamente dalla tavola delle sezioni ed in particolare dalla sezione contrassegnata con il numero 01/A06
(all. 11). Quindi nel confine la quota è più bassa di circa cm. 30 rispetto a quella prevista nel progetto'. Di seguito il CTU ha quindi specificato che, rispetto alla concessione edilizia, si riscontra una maggiore pendenza dei giardini dei convenuti verso il lotto 6, spiegando: 'La pendenza concessa era di circa il 2%, quella realizzata, se pur variabile, può ritenersi nell'ordine medio di circa il 4,5%'.
Ciò detto, il CTU nominato in primo grado, pur avendo ritenuto che i costruttori del lotto
5 avessero alterato la pendenza rispetto allo stato anteriore ed in particolare rispetto a quanto oggetto della relativa concessione edilizia, non ha posto il ripristino della originaria pendenza alla base della soluzione del problema infiltrativo, puntando invece sul sistema di smaltimento delle acque superficiali dei giardini dei convenuti. Ciò è stato determinato sulla base di una serie di argomentazioni per come di seguito: 'il ripristino della giacitura dei terreni dei giardini del lotto 5, così come previsto dal progetto di concessione, comporterebbe un rialzamento del terreno che non risolverebbe il convogliamento dell'acqua superficiale dai giardini verso il lotto 6, per i seguenti motivi:
- la pendenza se pur minore farebbe comunque confluire l'acqua superficiale verso il
- confine del lotto 6; la maggiore altezza di terreno soprattutto lungo il confine
-
determinerebbe un ristretto cunicolo fra il muretto di recinzione e il fabbricato del lotto
6, creando un ulteriore aggravio per ristagno di acqua ed umidità, oltre all' accumulo di detriti e sporcizia. Ne consegue che occorrono opere di regimentazione delle acque superficiali tramite la realizzazione di una canaletta esterna di raccolta che corra lungo tutto il confine dei 2 lotti, fino al convogliamento delle acque nel pozzetto esistente a valle del lotto 5'. Le suddette argomentazioni appaiono condivisibili se si considera che il ripristino di precedenti pendenze non può non fare i conti con le intervenute radicali modifiche dei luoghi costituite dalle due lottizzazioni edilizie con necessità di ponderare i minimi benefici apportati da una riduzione della pendenza dal lotto 5 al 6 (che comunque non potrebbe essere annullata del tutto, considerato che di una minima pendenza si teneva conto nelle stesse concessioni edilizie, come spiegato dal primo
CTU), con la determinazione di tutta una serie di ulteriori problematiche che si andrebbero ad aggiungere. Né in tale contesto appare che a tale riduzione della pendenza potrebbe pervenirsi, come vorrebbe parte appellante, mediante la creazione di uno sbancamento di terreno, che si collocherebbe in prossimità di un fabbricato già realizzato conformemente alla relativa concessione, come indicato dal CTU. A tali argomentazioni va aggiunta la oggettiva difficoltà di una puntuale ricostruzione delle originarie pendenze dei terreni anteriormente alle costruzioni, che oltre ad essere circostanza che non può non tenere conto dei fabbricati ormai realizzati, non appare oggettivamente suscettibile di essere accertata con precisione, neppure attingendo a documentazione ulteriore rispetto a quella in un primo momento analizzata dal CTU CP arch Quest'ultimo rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice (odierna appellante) nella parte in cui invitava il consulente dell'ufficio a ricostruire le originarie pendenze consultando tutta la ulteriore documentazione reperibile, ha osservato come, dall'esame dei suddetti documenti (ovvero planimetria della Regione Toscana, planimetria del piano regolatore, planimetria del piano quotato concesso urbanisticamente), si rilevava che in ciascuna delle planimetrie esaminate le quote del terreno ante costruzioni, pur misurate in zone limitrofe, riportavano valori differenti e cioè: nella planimetria del piano regolatore di riferimento è indicata nella zona centrale del lotto 5 la quota del terreno di m. 267,70, mentre sullo stesso rettifilo ma in prossimità del confine del lotto 6, la quota è di m. 267,90, con conseguente dislivello di cm. 20 e una pendenza dello 0,5% dal lotto 6 al 5 su una distanza di circa ml. 40. Nella
planimetria della Regione Toscana risulta riportata per la zona di interesse una quota di m. 269,80 (a monte del lotto 5) e una quota di m. 267,5 però molto distante dal lotto
6. Infine nella planimetria del piano 'concesso urbanisticamente' risulta che sul confine tra i due lotti, in prossimità di via Beneduci il lotto 5 ha una quota di m. 267,74, mentre il lotto 6 ha una quota di m. 267,93 (una differenza di cm. 20), con pendenza dal lotto
6 al lotto 5; tuttavia nella medesima planimetria, a circa metà del lotto 6 la quota è di m. 268,29, mentre sullo stesso rettifilo in zona sottostante all'attuale alloggio di la quota è di m. 267,95, dunque con una pendenza del 1,3% dal lotto 6 verso CP_3
il lotto 5. Sempre nella medesima planimetria nella zona di monte del lotto 6, la pendenza è ancora differente, considerato che in prossimità del confine la quota è di m.
268,98, mentre sullo stesso rettifilo sull'attuale giardino CP_1 la quota è di m. 269,36, con una pendenza del 1,25% dal lotto 5 verso il lotto 6; oltre il confine del lotto 5 la quota è invece di m. 268,82 e ancora più a monte di m. 271,58.
E' dunque un dato di fatto che il CTU ha esaminato nel dettaglio la documentazione sottopostagli, rilevando insanabili contrasti tra le varie planimetrie nella parte in cui sono state rappresentate le pendenze dei terreni di cui è causa anteriormente alla realizzazione delle costruzioni.
Il CTU nominato dalla Corte ing. Persona_1 tornando su detta questione, è andato ad esaminare i progetti strutturali depositati presso il Genio Civile ricavando dagli stessi le preesistenti pendenze dei terreni ed affermando che dalle relative tavole risultavano orientate dal lotto 6 verso il lotto 5. Tuttavia il medesimo CTU ha di seguito dichiarato
CP comunque di condividere quanto affermato dal primo CTU arch relativamente al fatto che 'oggi esistono numerosi dubbi relativi alla possibilità di ricostruzione certa delle quote', aggiungendo che la proposta di ripristinare la pendenza del terreno ante costruzioni, sarebbe comunque non opportuna.
In proposito si deve reiterare l'ammissibilità della ulteriore documentazione esaminata dal CTU nominato dalla Corte, così come già disposto con l'ordinanza collegiale del
23.03.2023, laddove si era osservato che in parte si trattava di documenti venuti in rilievo sotto il profilo dell'esecuzione della sentenza di primo grado, in altra parte di documenti rientranti nel potere di acquisizione del CTU, considerato che già in primo grado il consulente dell'Ufficio, senza alcuna opposizione delle parti, era stato autorizzato ad acquisire presso la PA la documentazione amministrativa di riferimento relativa agli immobili per cui è causa. In tale medesima direzione risultano essere avvenute le ulteriori acquisizioni, costituenti completamento di quelle fatte dal primo
CTU e comunque integranti fatti 'secondari' rispetto alle domande delle parti.
Con riferimento alla ulteriore doglianza dell'appellante circa la mancata compiuta ricostruzione da parte del CTU del sistema di raccolta delle acque anteriore alla realizzazione delle costruzioni, anche la stessa deve essere ritenuta infondata. CP Il CTU arch ha rilevato come il fabbricato di cui al lotto 5 sia dotato di un regolare impianto fognario, evidenziando che le tubazioni dei pluviali discendenti della copertura, così come previsto nel progetto della concessione edilizia n. 610 del 4/11/2002 raccolgono le acque sulla fognatura interrata che corre in prossimità del fabbricato e convoglia le acque verso il collettore fognante comunale di via Beneduci. Inoltre l'arch
CP ha dato atto di aver rilevato in sede di sopralluogo una fognatura interrata distante qualche metro dal confine con il lotto 6 che parte dal confine a monte (dove è stato rilevato il relativo pozzetto), fino alla fognatura di via Beneduci. Il CTU ha rilevato trattarsi di una fognatura realizzata per raccogliere le acque provenienti dai terreni a monte, posti sopra i giardini dei convenuti, anche se ha evidenziato di non aver potuto rilevare il punto di intercettazione delle acque. Il primo CTU ha dato atto dell'impossibilità di ricostruire nel dettaglio tutto il sistema di scolo delle acque provenienti da monte, evidenziando come le ortofoto prodotte in atti mostrino come 'da molti anni (sicuramente da più decenni), anche per incuria delle manutenzioni ordinarie fatte dai vecchi agricoltori o per il cambio di tipo o modalità di coltivazioni, le acque piovane di superficie dei terreni agricoli affluiscono verso valle distribuendosi su vaste superfici o per rigagnoli sparsi in caso di forti piogge'. Ha tuttavia esposto, a riprova della sussistenza di opere di regimazione delle acque nei lotti in esame, che nelle parti interrate di entrambi i fabbricati non sono state rilevate sulle murature né presenza di infiltrazione di acque, nè consistenti tracce di umidità, segno che opere di drenaggio e fognatura sono state eseguite. Ha quindi di seguito osservato che 'nello stesso lotto 5, sui giardini è presente una grossa fognatura di drenaggio, mentre al piano interrato sono presenti sul pavimento bocchettoni di raccolta delle acque ( per la pulizia delle superficie) e griglie ( all'ingresso carrabile) testimonianza di una fognatura di smaltimento verso via Beneduci, posta al di sotto del solaio'.
Tale ricostruzione non risulta sostanzialmente contraddetta dalla CTU espletata dall'ing
Per_1 che ha affrontato la questione dal punto di vista della sistemazione complessiva di tutto il sistema di raccolta delle acque superficiali provenienti dai terreni sovrastanti gli immobili per cui è causa (facenti tuttavia capo a soggetti non convenuti in giudizio da alcuno ed a problematiche comunque mai allegate dalle parti).
Al fine di far meglio comprendere, da un punto di vista idraulico, il contesto e i luoghi in cui si sono verificati i fatti in causa, il ctu ing. Per_1 ha, in primo luogo, premesso che "per comprendere la situazione, è necessario osservare non solo i due lotti edificati in questione, ma anche il terreno a monte con pendenza verso i lotti 5 e 6 e valutare il percorso dell'acqua piovana da monte verso valle. Quindi, da un punto di vista idraulico, interessa focalizzare l'attenzione su un piccolo sotto bacino (agli atti risulta complessivamente di circa 27 ettari, quindi circa 0,27 km², ma solo in parte afferente agli edifici in questione), costituito da terreni e viabilità con case sparse, a monte di un nucleo urbanizzato (via Beneduci) in cui sono ubicati i due edifici in questione (costruiti, in base ai documenti relativi alle strutture edili agli atti del Genio Civile di Arezzo, dal
7/2000 al 6/2002 il lotto 5, ora abitato da CP_3 e altri, e dal 9/2004 al 1/2007 il lotto 6 di proprietà In particolare, subito a monte degli edifici in ARte_1 "
questione, è presente un terreno di circa 4 ettari con naturale pendenza verso la lottizzazione, delimitato superiormente dalla viabilità interna non asfaltata denominata
Beneduci C. Sorti;
le acque piovane afferenti al terreno suddetto, per quanto risulta
-
agli atti, confluivano in un fossetto/scolina di campo. Prima dell'edificazione che ci interessa (lotti 5 e 6), il fossetto transitava attraverso il terreno del lotto 5, ora proprietà dei Signori CP_3 e altri condomini, proseguendo verso valle. Con l'edificazione, al posto del tratto di fosso nel lotto 5 è stato realizzato un condotto interrato DN500 con l'obiettivo di sostituire il tratto di fosso precedentemente a cielo aperto mantenendo la continuità di deflusso. A valle dei due edifici, oltre via Beneduci, il condotto DN500
sbocca nel tratto successivo dello stesso fossetto a cielo aperto e continua il suo percorso verso valle in direzione del torrente La Chiassa" (pag.
4-5 ctu).
Tale premessa, come si vedrà nel prosieguo, risulta strettamente connessa con quella che il ctu nominato dalla Corte ha indicato quale causa principale della presenza d'acqua CP_2 e CP_3 convogliatanel resede del lotto 5, di proprietà dei sig.ri CP_1
verso il confinante lotto 6 di proprietà della ARte_1
Invero, dopo aver affermato che, per quanto accertato in occasione dei sopralluoghi effettuati nel maggio e giugno 2023 e per quanto riferito dalla parte nel corso della riunione del 25 gennaio 2024, la parete interrata interna all'appartamento dell'edificio del lotto 6, a suo tempo origine della causa in questione, non presenta macchie di umidità, l'Ing. Per_1 è passato poi, in risposta al quesito n. 3, ad analizzare e confrontarsi con la relazione di ctu espletata nel pregresso grado di giudizio dall'arch. CP rilevando quanto segue (cfr. pag. 23 e ss.): CP "Il CTU Arch. individua tre cause per le modeste infiltrazioni riscontrate nella parete interna del seminterrato del lotto 6 al confine tra i due lotti:
acqua dai giardini del lotto 5 convogliata verso il lotto 6 con maggiore pendenza
-
(dal 2 al 4,5 %) rispetto alla Concessione edilizia determinando un avvallamento e un foro nel terreno che facilitava la dispersione sotterranea maggior afflusso di acqua piovana da monte dei giardini del lotto 5 a causa della chiusura dei fori di drenaggio del muro a monte del lotto 6 insufficiente o parziale degrado dell'impermeabilizzazione della testa della parete
-
esterna del lotto 6.
Relativamente alla presenza di umidità e/o accumulo d'acqua tra la soletta di magrone e il solaio di calpestio del seminterrato, il CTU fa presente che non è disponibile una documentazione certa che dettagli i particolari costruttivi e gli accorgimenti adottati in fase di costruzione per contrastare passaggi di acqua: pertanto ritiene che l'umido nell'intercapedine sia attribuibile all'infiltrazione naturale di acqua dai terreni limitrofi.
Il fabbricato non evidenzia dissesti statici, né fessurazioni, cedimenti o danni anche parziali alle strutture portanti.
Infine il CTU indica una serie di interventi per risolvere il problema:
- nel lotto 5, una canaletta di raccolta acque superficiali lungo il confine tra i due lotti, alla base della parete in questione del lotto 6: la canaletta deve raccogliere le acque superficiali dal lotto 6 e dai fori di drenaggio dalla scarpata a monte eliminare l'effetto piscina nel resede del lotto 5 nel lotto 6, il ripristino dell'impermeabilizzazione in testa del muro del fabbricato a confine tra i lotti;
l'apertura dei fori di drenaggio del muro in c.a. a monte;
una scossalina in rame in testa al muro di retta a confine tra lotto 5 e percorso interno lotto 6." Dopo aver riportato le considerazioni del consulente d'ufficio nominato dal Tribunale, il
CTU Per 6 ha affermato che, a suo avviso, la causa principale della presenza d'acqua nel resede del lotto 5 a confine con il lotto 6 sia, invece, da individuarsi nel "mancato funzionamento (non essendo più in essere il fosso di raccolta nel terreno a monte) del condotto interrato DN500 nel lotto 5: infatti le acque da monte avrebbero dovuto essere convogliate verso il condotto interrato e scaricare a valle di Via Beneduci invece che superare il muro in c.a. a monte e poi riversarsi nel resede a confine tra i lotti." (pag.
25).
Il CTU ing Per_1 ha infatti rilevato che all'epoca dei lavori di urbanizzazione, in base alla documentazione agli atti, fu stabilito tra l'Impresa Pompei e l'Ing. Per_7 del Comune di Arezzo di installare un condotto interrato DN500 (al posto del tratto precedentemente a cielo aperto) con l'obiettivo di convogliare attraverso il lotto 5 le acque superficiali provenienti da monte, evidentemente afferenti al punto di inizio del condotto tramite un fosso già esistente. Ha quindi osservato come la sezione a monte del realizzato condotto DN500 risulti ridotta in presenza di accumuli di terra per carente manutenzione, aggiungendo che non risultava visibile il fosso di raccolta delle acque provenienti da monte in modo da collegarle alla suddetta condotta che attraversa il lotto
5 e termina il suo percorso a valle, scaricando in un fossetto in via Beneduci. L'ing.
Per 1 ha quindi posto in correlazione i fenomeni infiltrativi lamentati dall'appellante con una carente regimazione delle acque dei fondi a monte, non adeguatamente convogliate nella condotta realizzata attraverso il lotto 5.
Quanto alla proposta di soluzione, il ctu Per_1 ha evidenziato quanto segue (pag. 38-
39): Persona_8"In conclusione la soluzione proposta dal sottoscritto Ing. sarebbe stata CP diversa da quella proposta dal CTU Arch. che non appare focalizzata nel risolvere i motivi primari che causano la presenza eccessiva di acqua superficiale da monte.
A parere del sottoscritto, la proposta ad oggi dovrebbe tendere ai seguenti obiettivi: con questa CTU, ricostituire la soluzione progettuale iniziale (opere di urbanizzazione) che risultava sostanzialmente approvata (progetto approvato con prescrizioni riportate nella Convenzione), o più precisamente non contestata, dal Comune di Arezzo e, per le competenze di depurazione, dal Gestore del
Servizio Idrico Integrato;
l'obiettivo primario è il già evidenziato trasferimento dell'acqua piovana da monte, tramite il condotto interrato DN500, a valle dei lotti evitando che la stessa possa defluire senza regimazione nel resede tra i lotti;
in altra sede, dal momento che esula dalla presente causa, concludere l'iter tecnico amministrativo delle Convenzioni ed inoltre verificare/progettare l'adeguamento dell'intero corso del fosso e più in generale del sistema idraulico di superficie e fognario dell'abitato.
Concludendo, valutato il caso particolare e il contesto generale, con l'obiettivo primario di trasferire le acque superficiali da monte a valle dei lotti (quindi recapitandola nel condotto interrato DN500 invece di lasciarla defluire verso il fronte del muro in c.a.), il sottoscritto avrebbe approfondito nella prima CTU i seguenti punti: permettere il trasferimento delle acque meteoriche da monte attraverso il condotto interrato DN500 evitando di interessare il resede del lotto 5 e del lotto
6. A tal fine ricostituire/realizzare un fosso a monte, parallelo ai muri in c.a. dei lotti, in grado di recapitare le acque all'inizio del condotto DN500 evitando quindi l'accumulo e il sormonto del muro in c.a.; inoltre realizzare una vasca di recapito per agevolare il passaggio dell'acqua dal nuovo fosso al condotto interrato già descritto nella risposta al quesito n. 3; manutenzione del condotto DN500; evitare l'accumulo di acqua con "effetto piscina" nei tre resedi del lotto 5, praticando fori alla base dei muretti (ad esempio di diametro 5-6 cm ogni 100 cm) che sono realizzati con quota superiore al piano di campagna (oppure eliminandoli del tutto) al fine di ottenere la trasparenza idraulica;
effettuare manutenzione alla canaletta con pulizia, ricarico e compattamento di terreno dove necessario;
segnalare inoltre l'opportunità, che va oltre l'oggetto della presente causa, di completare l'iter tecnico e amministrativo già previsto nelle Convenzioni tra Comune e CP_9 (collaudi, presa in carico opere da parte del Comune, ecc.)
e successivamente approfondire lo studio del complesso idraulico dell'abitato.
Infine, in risposta al quesito n. 8 formulato da questa Corte ("...descrivere, quantificandone anche i costi e i tempi, gli interventi conformi alla normativa generale e particolare ed allo stato dei luoghi che possano consentire la soddisfazione delle esigenze reciproche di salubrità dei rispettivi lotti"), ha specificato quanto segue (pag.
41 e ss.):
"Ad oggi, i lavori potranno sommariamente consistere in:
Installazione di cantiere e successivo finale smantellamento;
Rilievo topografico;
Realizzazione di un fosso, tramite scavo a sezione ristretta, di sezione trapezia aperta di circa 1-1,5 m², profondità fino a 1,5 m, per una lunghezza di circa 90-
100 m parallelamente al muro in c.a. a monte dei lotti;
successivo inerbimento
Realizzazione (tra inizio condotto DN500 e fosso) di una vasca di carico in c.a.
(eventualmente rivestita in pietrame) con base di circa 2 m per 2 m, altezza 1
m, spessore 20 cm con innesti e raccordi con il fossetto e il condotto DN500 ed incluso telo bentonitico sotto vasca e nei raccordi;
manutenzione all'imbocco del condotto liberandolo dalle ostruzioni;
Manutenzione alla canaletta con pulizia, ricarico e compattamento di terreno in
-
adiacenza;
Saturazione dei fori di drenaggio in prossimità della testa del muro in c.a. (aperti
-
post Sentenza di Primo Grado);
Realizzazione di fori alla base dei muretti nei resede del lotto 5 (ad esempio di
-
diametro 5-6 cm ogni 100 cm) che sono esistenti con quota superiore al piano di campagna al fine di evitare (trasparenza idraulica) l'effetto piscina.
Le attività che sono proposte dal CTU ing Per_1 quale soluzione del problema lamentato da parte appellante comportano all'evidenza interventi in terreni di soggetti terzi e attività da parte di titolari di fondi rimasti estranei al giudizio (e anche alle allegazioni delle parti), oltre ad implicare contestazioni ulteriori e differenti rispetto a quelle avanzate dalle parti della controversia in esame, limitate a doglianze relative ad intervenute alterazioni del sistema idrogeologico dei lotti 5 e 6.
A pagina 39 del propri elaborato il Ctu ing Per_1 scrive "Per quanto sopra, le indicazioni che seguono sono da considerarsi sommarie sotto tutti gli aspetti (dimensionamento, costi, tempi) e orientate a permettere il deflusso delle acque piovane che scendono da monte, attraverso il condotto interrato DN500, fino a valle dei lotti in questione e tutto il sistema di fognatura) con l'obiettivo di ripristinare quanto presumibilmente previsto dalla Convenzione Comune Arezzo Impresa Pompei.", e ancora a pagina 43 "La suddetta regimazione idraulica superficiale di monte, cioè prima dell'imbocco del condotto DN500, non può che essere realizzata nel terreno a monte: la realtà del territorio prescinde dal confine catastale o dal proprietario del terreno."
La ulteriore CTU redatta in secondo grado dall'arch Persona_5 (si è detto sopra come nonostante i due CTU nominati dalla Corte avessero ricevuto un incarico collegiale, non hanno proceduto in tal senso e le dimissioni date dall'arch Per_5 hanno costretto il giudice delegato all'istruttoria a richiedere a ciascuno di depositare la propria relazione sulle attività espletate), dopo aver spiegato che i lotti 5 e 6, entrambi facenti parte del medesimo piano particolareggiato, sono stati affidati il primo al PEP (piano edilizia popolare) ed il secondo alla gestione del La CTU ha quindi ARte_3
confermato che il fabbricato ricadente nel lotto 5 'ha le tubazioni dei pluviali discendenti della copertura, così come previsto nel progetto della concessione edilizia n. 610 del
4/11/2002 ( all. 5) raccolgono le acque sulla fognatura interrata che corre in prossimità del fabbricato e convoglia le acque verso il collettore fognante comunale di via
Beneduci'. Ha quindi proceduto ad esaminare anch'essa il locale seminterrato facente parte del lotto 6, osservando che lo stesso è posto rispetto ai giardini dello stesso lotto ad una quota di calpestio più bassa di circa m. 2,70' e che il muro di cui è causa, svolgente anche una funzione di contenimento dei giardini soprastanti 'non ha nessuno segno di umidità ne attuale ne passata'.
La CTU Per 5 spiegava quindi che per quanto concerneva le fognature relative alla raccolta delle acque piovane del letto 6 le stesse risultavano essere dimensionate rispetto al comparto di riferimento. Dopo aver detto che dalle ortofoto che rappresentano i luoghi prima e dopo le lottizzazioni sembrerebbe che il lotto 5 sia l'unico in cui non è stato lasciato libero 'il passaggio alla via naturale del deflusso delle acque', afferma tuttavia che 'Il lavoro all'interno del lotto 5 sembrerebbe sia stato fatto correttamente attraversandolo trasversalmente con un fognolo che riceve le acque di un fosso campestre che esisteva sin da prima della lottizzazione e scarica su fosso campestre immediatamente a valle'. L'arch Per_5 afferma quindi di ritenere che
'qualora fosse stata necessaria un'operazione di far confluire tutte le acque da monte, che avevano già naturalmente la loro via di deflusso si sarebbe dovuto attraversare il lotto senza interferire con il sistema di deflusso delle acque piovane della lottizzazione e tantomeno convogliare il reticolo di scolo nella fogna nuova. IL terreno dilavato, i residui, le erbe e gli altri materiali dei fossi campestri avrebbero in poco tempo intasato il nuovo sistema fognante'.
Quanto alla censura relativa alla abusiva e/o difforme realizzazione del muretto a monte
CP del lotto 5 (con riferimento al quale l'arch aveva rilevato una imprecisione nella indicazione dell'altezza nelle tavole della concessione, risultando lo stesso un po' più alto rispetto alla concessione, ma sottolineando non sussistere disegni particolareggiati) nulla in proposito è stato evidenziato neppure nelle due distinte CTU espletate in secondo grado. A ciò deve aggiungersi come non è neppure emersa alcuna correlazione causale tra la dedotta difformità e i denunciati fenomeni infiltrativi nel lotto 6.
Passando ad esaminare la doglianza relativa all'errore interpretativo della CTU dell'arch CP attribuito al primo giudice, con riferimento alla valorizzazione, sul piano causale - rispetto all'accumulo di acqua nell'intercapedine tra il solaio di calpestio del seminterrato e la soletta di magrone e al percolamento di acqua nel muro adiacente al camminamento seminterrato, dello sbancamento realizzato da ARte_1 per costruire il locale seminterrato e della mancanza di un adeguato sistema fognario nel lotto 6, si osserva quanto segue.
CP
Il Tribunale risulta aver correttamente valorizzato quelle parti della CTU dell'arch in cui lo stesso ha rilevato come fabbricato del Lotto 6 è stato costruito quando i lavori del
Lotto 5 erano ormai ultimati, osservando come l'immobile così come previsto dalla
Concessione è stato realizzato in aderenza con il confine del Lotto 5. L'intera parete del locale e del porticato del seminterrato oggetto di contenzioso è a ridosso del terreno per tutta la sua altezza, (quota di calpestio dei giardini di parte convenuta). Lo stesso dicasi della parete esterna che chiude il percorso carrabile al piano seminterrato'.
■ Posizione circa la futura parete del locale seminterrato I
Posizione circa la futura parete in c.a. del fine percorso interno
Fabbricato lotto 5
Giardini lotto 5
Confine lotto 5-6
ARte di terreno franata
ARte_1Il fatto che per realizzare il seminterrato, abbia a suo tempo effettuato uno sbancamento di circa 450 mq, costruendo uno dei muri di contenimento in aderenza al confine con il lotto 5, risulta essere stato correttamente valorizzato sul presupposto, spiegato dal CTU, che 'considerata la differenza di quota rispetto ai lotti edificati si conviene che al di sotto dei solai del piano seminterrato ci sia un forte quantitativo di umidità per infiltrazioni o risalita per capillarità di acqua;
se a questi si aggiunge la differenza di quota di circa m. 6,00 dai terreni agricoli di monte, non è da escludere anche un contenuto passaggio e/o il ristagno di acqua in presenza di forti e/o continuative piogge'. Considerato che al momento della costruzione di tale seminterrato le costruzioni insistenti nel lotto 5 erano già terminate si sarebbe dunque dovuto tenere in debita considerazione il contesto in cui si andava ad incidere, andando, con lo scavo,
ad aumentare considerevolmente il dislivello rispetto ai terreni a monte dei lotti in CP questione. In tal senso il CTU arch ha evidenziato come, al contrario, nella costruzione del seminterrato non siano stati tenuti in conto tutta una serie di accorgimenti costruttivi necessari nella costruzione di piani interrati per evitare l'umidità come: realizzare una intercapedine di almeno 30 cm tra soletta di fondazione e l'intradosso del solaio;
apporre guaine impermeabili nei punti di appoggio del solaio;
realizzazione di fognature di drenaggio e/o convogliamento delle acque verso la fognatura comunale (tutte circostanze non smentite da parte appellante che attribuisce tali mancanze a limiti tecnici derivati dai rapporti con il proprietario dell'altro fondo confinante e con la ditta costruttrice). In mancanza di tali interventi il Tribunale, sulla scorta di una corretta lettura della CTU, ha quindi attribuito un ruolo causale nella manifestazione di infiltrazioni e percolazioni di acqua alle mancanze costruttive del seminterrato, oltre che del muro di delimitazione del camminamento interrato di accesso alle autorimesse, privo di adeguate guaine protettive. In tal senso il CTU ha infatti ravvisato la prevalente responsabilità per la presenza di umidità nell'intercapedine della ditta costruttrice del lotto 6 'che valutata la posizione del fabbricato rispetto al contesto circostante, avrebbe dovuto predisporre un'adeguata ed idonea fognatura di drenaggio e di smaltimento'. Sempre alla ditta costruttrice del lotto CP 6 è stata attribuita dall'arch la responsabilità per le percolature di acqua nel muro esterno che delimita il camminamento seminterrato di accesso ai garage, evidenziando che una buona tecnica costruttiva avrebbe implicato l'utilizzo di una scossalina in rame provvista di sgocciolatoio da collocare sulla testata del muro.
Ciò detto, è vero che il CTU ha evidenziato come un contributo causale nella verificazione di detti fenomeni fosse da attribuire anche alla mancata adeguata regimazione delle acque superficiali di scorrimento lungo i giardini dei convenuti.
A tale proposito il primo giudice non ha omesso come sostiene l'appellante di
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considerare tali parti dell'elaborato sfavorevoli agli odierni appellati, ma ha, come detto sopra, ritenuto tali condotte attribuibili ai costruttori del fabbricato insistente nel lotto
5, con conseguente esclusione della responsabilità dei convenuti, chiamati a rispondere ex art. 2043 c.c. per condotte a loro attribuibili, tali non potendo essere considerate le opere di realizzazione del complesso immobiliare che, come si ricava dall'esame delle pratiche edilizie di riferimento, sono state costruite da soggetti terzi rispetto al presente giudizio. In tal senso il Tribunale ha infatti affermato come la domanda fosse stata proposta nei confronti dei convenuti non allegando gli elementi per poterla qualificare in termini di art. 2049 c.c., con statuizione peraltro non oggetto di specifica impugnazione e dunque passata in giudicato.
Ciò detto e ritenuto pertanto infondati i motivi di appello concernenti l'esclusione della responsabilità del convenuti per i problemi infiltrativi lamentati da parte attrice e odierna appellante, deve analizzarsi la parte di appello relativo al risarcimento in forma specifica consistente nell'individuazione della soluzione tecnica necessaria all'eliminazione dei problemi, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei medesimi convenuti.
A tale proposito l'appellante lamenta di essere stato condannato, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, all'esecuzione di interventi mai richiesti da questi ultimi in funzione della loro domanda riconvenzionale, con evidente violazione dell'art. 112 c.p.c.
ARtendo dalla contestata violazione dell'art 112 c.p.c. i convenuti in via riconvenzionale avevano chiesto la condanna di ARte_1 'al ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alla tamponatura dei fori di drenaggio del muro di contenimento posto a monte della relativa proprietà e deflusso delle acque meteoriche, nonché al risarcimento dei danni derivanti da tale intervento per effetto dell'abbassamento del terreno sul confine, dell'apertura di fessurazioni e dei conseguenti versamenti ed infiltrazioni verso i giardini degli odierni comparenti'.
Il Tribunale ha escluso che il fondo dei convenuti avesse subito danni provocati dal limitrofo fondo di CP_10 ed ha condannato invece l'attore 'a eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori di ripristino meglio descritti al punto 4.A (pagg. 18-20) della relazione di c.t.u. depositata dall'arch. Persona 9 il 10.2.2017'.
Nel punto dell'elaborato richiamato dal primo giudice, il CTU, dopo aver esaminato le cause dei fenomeni infiltrativi lamentati da ARte_1 ed escluso la possibilità di ripristinare le pendenze dei terreni ante costruzioni, ha affermato: 'We consegue che occorrono opere di regimentazione delle acque superficiali tramite la realizzazione di una canaletta esterna di raccolta, che corra lungo tutto il confine dei 2 lotti, fino al convogliamento delle acque nel pozzetto esistente a valle del lotto 5. Occorre aggiungere la raccolta delle acque di superficie provenienti dalla scarpata di monte. Si dovrà pertanto realizzare sulla parete in c.a di confine dei fori di drenaggio e alla base del muro delle canalette esterne di raccolta che trasporti l'acqua verso il pozzetto posto in prossimità.
Le opere edilizie sono le seguenti.
- escavazione di terreno a sezione obbligata per una profondità di circa cm. 35 larghezza cm.50,
lunghezza di circa ml. 60, compreso demolizione di una parte di muretto e compreso carico su mezzo meccanico del materiale di risulta e trasporto in pubblica discarica.
A corpo €. 750,00
- massetto di calcestruzzo con rete metallica elettrosaldata mm. 6, maglia 10x10, per uno spessore di circa cm. 10 a basamento delle canalette.
Mq. 30 x €. 35,00= €.1.050,00
- fornitura e posa in opera di canalette di raccolta prefabbricate in calcestruzzo delle dimensioni interne cm. 15x cm. 20, compreso griglia soprastante in acciaio zincato, muratura ed ogni altro onere per renderle finite.
ml. 60 x €.60,00= €. 3.600,00
- tubazione di raccordo fra le canalette di raccolta con il pozzetto di valle e quello di monte compreso scavi, idoneo foro, ed ogni altra rifinitura.
A corpo €. 300,00
-10 fori di drenaggio nel muro in c.a di monte del lotto 5
A corpo €. 300,00
Totale €. 6.000,00
Per il lotto 6.
Ripristino dell'impermeabilizzazione sulla testa del muro del fabbricato a confine con il lotto 5 e 6.
ml.16 x €. 10,00= €. 160,00
Ripristino dei fori di drenaggio del muro di monte del lotto 6. Si comprende l'apertura dei fori della parete in cemento armato di retta della scarpata di monte del lotto 6, compreso ponteggio provvisorio ed ogni altro onere.
A corpo €. 200,00
Inoltre fornitura e posa di scossaline metallica in rame provvista di sgocciolatoio nella testata del muro di retta a confine lotto 5 e percorso interno lotto 6. ml. 4 x €. 50,00= €. 200,00
Totale €. 560,00'.
Il relativo punto del motivo di appello appare fondato, atteso che da quanto sopra appare che ARte_1 è stato condannato, come conseguenza del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, a porre in essere le opere necessarie ad eliminare le cause dei fenomeni infiltrativi nella sua stessa proprietà, non già i danni alla proprietà dei convenuti, risultati assenti.
A fronte della verificazione del fatto che alla base dei danni lamentati dall'attore vi erano condotte da lui stesso poste in essere, ovvero condotte giuridicamente non attribuibili ai convenuti (per come sopra specificato), al rigetto della domanda attrice non avrebbe dovuto seguire quello che nella sostanza è stata la condanna dell'attore ad eliminare dalla sua proprietà i danni di cui si era lamentato, con esecuzione in forma specifica di interventi anche nei fondi dei convenuti.
Nell'emettere la suddetta condanna il Tribunale ha dunque violato l'art. 112 c.p.c. avendo condannato Parte_1 ad eseguire tutte le opere indicate nella prima CTU che erano state evidentemente individuate dal tecnico per garantire una migliore regimentazione delle acque meteoriche provenienti da monte, nell'interesse di entrambi i lotti, quando però i convenuti ciò non avevano affatto richiesto, essendosi limitati a chiedere la riapertura dei fori di drenaggio presenti sul muro a monte della proprietà AR;
quindi la condanna al facere è stata pronunciata illegittimamente, anche con riferimento all'ordine di chiusura dei fori di drenaggio, in quanto tale domanda era stata svolta dai convenuti in evidente collegamento con i conseguenti asseriti danni alla loro proprietà, che tuttavia non sono stati riconosciuti.
Quanto infine a tutte le ulteriori doglianze inerenti l'inutilità e/o dannosità degli adempimenti indicati dal primo CTU (questione di fatto non risolta con I seconda CTU che in entrambi gli elaborati depositato ha indicato diverse soluzioni - diverse non solo rispetto alla prima CTU ma anche tra loro ma tutte tali da coinvolgere soggetti terzi rispetto alla causa), le relative questioni sono da ritenere assorbite dal rigetto dei punti dei motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità dei convenuti, con conseguente esclusione di una loro condanna al risarcimento di danni in forma specifica.
5.Le spese di lite - La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione della pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della
Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3-,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931
- 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza
n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23226 del
-
14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783
- 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 -01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, all'esito del giudizio di appello è risultata la conferma del rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante, il cui gravame è stato accolto limitatamente alla violazione dell'art. 112 c.p.c. della condanna dell'attore, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, ad eseguire opere da questi ultimi mai richieste e comunque non funzionali alla spiegata domanda risarcitoria dei convenuti stessi.
Deve pertanto ritenersi configurabile una parziale reciproca soccombenza nella misura di 2; con condanna dell'odierna parte appellante a rifondere agli appellati la restante metà delle spese di lite dei due gradi (ivi compresa la fase dell'inibitoria) in ragione della prevalente soccombenza. Sulla base dei medesimi presupposti le spese di tutte le CTU, liquidate come in atti, devono essere poste a carico di entrambe le parti in misura di 1/2 ciascuna.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione di valore indeterminato medio da euro 26.000 ad euro 52.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello accerta la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui l'attore e odierno appellante è stato condannato ad eseguire opere non richieste dai convenuti in funzione della loro spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto dichiara l'illegittimità della relativa condanna;
2) respinge nel resto l'appello;
3) dichiara le spese di lite di entrambi i gradi compensate in ragione della metà; condanna parte ARte_1 a rifondere agli appellati la restante metà delle spese di lite che si liquidano (quanto alla suddetta metà): quanto al primo grado in euro 3808,00 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, per il procedimento di inibitoria euro 1614,00 per compenso professionale da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
per la causa di merito euro 4995,50 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di tutte le espletate CTU, liquidate come in atti, a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.05.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni