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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente / Giudice Rel.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17622/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
, nato ad [...] il [...] CP_2
e nata ad [...] il [...] CP_3
Collegio del 04.07.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.10.2024
“Voglia, previo accertamento reddituale del SI. , CP_1
1 - disporre a carico del SI. il versamento diretto alla ricorrente dell'importo di € 500 CP_1 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli minori, e , o alla diversa CP_2 CP_3 somma, maggiore o veriore, ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e dalla ricorrente anticipate, con decorrenza da dicembre 2023, mese in cui il Tribunale per i minorenni ha autorizzato il rientro di entrambi i minori presso la madre.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.10.2024, la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 formulando richiesta di contributo al mantenimento dei figli minori e in CP_2 CP_3 capo a parte resistente, SI. In particolare, domandava il versamento diretto, a proprio CP_1 favore, dell'importo di € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, avendo i minori fatto rientro presso l'abitazione materna, a seguito di autorizzazione emessa dal Tribunale per i Minorenni.
Con decreto del 21.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 25.02.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi incaricati di trasmettere le opportune relazioni almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
In data 12.02.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale.
All'udienza del 25.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente, invece, precisava come da ricorso introduttivo. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.04.2025 il Tribunale, stante l'assenza delle conclusioni del P.m., rimetteva la causa in istruttoria, assegnandogli termine, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 05.05.2025 per le sue conclusioni.
Preso atto delle conclusioni del P.m., con ordinanza del 13.05.2025, il Giudice rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, da parte del resistente a favore dei figli minori è fondata e deve essere accolta.
Dal momento in cui il Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 12.12.2023 (cfr. all. doc. 1 ricorso) autorizzava il rientro dei figli presso la madre, dichiarando, al contempo, la decadenza
2 del padre dalla responsabilità genitoriale, entrambi i minori hanno vissuto unitamente alla donna presso un alloggio da quest'ultima locato in Piossasco, la quale si è fatta carico in via esclusiva del loro mantenimento. Dalla produzione in atti (cfr: all 1 e 2 ricorso ed all. 1 e 2 memoria 17.02.2025) si evince che il patrimonio di cui la SI.ra dispone è costituito dallo stipendio che Pt_1 percepisce quale lavoratrice dipendente a far data dal 01.03.2023 (pari a circa 12.000 € annui), avendo nei mesi precedenti percepito la nonché dall'erogazione dell'assegno unico, che percepisce Parte_2 integralmente, e che attualmente ammonta ad € 400,00 circa mensili per entrambi i minori. A carico della stessa grava, peraltro, mensilmente, il pagamento del canone di locazione dell'unità abitativa summenzionata, dell'importo di € 350,00 mensili oltre spese.
Parte resistente è rimasta contumace ma dalla relazione in atti redatta dal Ci. di S. di Orbassano
(cfr. doc. del 12.02.2025), che ha preso in carico il nucleo familiare già a far data dal mese di luglio
2020 e che tutt'ora svolge un regolare monitoraggio, emerge che costui ha avuto contatti telefonici con i Servizi Sociali. In tali occasioni, ha dichiarato di essere a conoscenza del presente procedimento e di vivere e lavorare a tempo pieno in Sardegna, ove effettivamente ha spostato da anni la propria residenza (cfr. all. 5 ricorso). Sicché, trova conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la propria completa ed esclusiva gestione della prole sul piano economico, nonostante per sua stessa ammissione l'uomo svolga regolare attività lavorativa. D'altra parte, non essendosi costituito nel presente giudizio, non vi sono notizie in ordine ai suoi effettivi redditi.
Peraltro, la decisione del Giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento dei figli ha effetti dichiarativi di un obbligo, direttamente connesso allo "status" genitoriale, che prescinde dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto “il genitore continua ad essere gravato dei compiti il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27171 del 21/10/2024).
Per la determinazione del quantum, occorre considerare, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, le capacità di entrambi i genitori, da valutarsi considerando le rispettive sostanze e la capacità di lavoro, professionale o casalingo che sia (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025), le esigenze attuali della prole (Cass., n. 4811 del 01/03/2018, Cass., n. 16739 del 06/08/2020 e Cass.,
n. 19299 del 16/09/2020), che, essendo correlate all'età, sono soggette a mutamento, nonché i tempi di permanenza di essa presso ciascun genitore.
Rileva il Tribunale come, a fronte di totale assenza di documentazione attestante la situazione Contr reddituale del SI. , può accogliersi la richiesta di parte ricorrente circa il versamento di un contributo al mantenimento per ciascun figlio pari ad € 250,00 mensili, per un totale di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Invero, trattasi di somma minima, astrattamente richiedibile ad un genitore lavoratore, del quale non si conoscano i redditi. E ciò in considerazione
3 dei criteri summenzionati, quali appunto la capacità economica delle parti, l'età adolescenziale dei minori e la permanenza esclusiva di entrambi presso la madre.
Peraltro, avendo la domanda di parte ricorrente ad oggetto unicamente il versamento diretto del contributo al mantenimento dei minori, seguendo un principio ormai consolidato in giurisprudenza la decorrenza di tale assegno va fatta risalire alla data della domanda. Contr Per quanto concerne il diritto di visite del SI. , decaduto dalla responsabilità genitoriale, già il T.M. dava atto, nel predetto provvedimento datato 12.12.2023, del ruolo del tutto marginale del padre nei confronti dei figli, che “sente sporadicamente e vede solo in occasione di ricorrenze o talvolta di vacanze estive” (cfr. all.1 ricorso), nonostante le evidenti criticità della madre in tale periodo ed il conseguente prolungato collocamento eterofamiliare di entrambi i figli. Ancor oggi, i
Servizi Sociali incaricati attestano che il resistente mantiene una condotta obiettivamente in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità genitoriale. Invero, nonostante siano stati registrati, di recente, alcuni, peraltro non regolari, contatti tra padre e figli, questi ultimi vivono quotidianamente in assenza della figura paterna, che resta per loro del tutto marginale.
Alla luce di ciò, considerato che la gestione dei minori è demandata in toto alla madre e stante la pronuncia di decadenza nei confronti del padre, si dispone l'affidamento cd. esclusivo “rafforzato” dei minori ex. art 337quater c.c. alla SI.ra , per effetto del quale a quest'ultima sarà Pt_1 attribuito, in via esclusiva, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Pertanto, le decisioni di maggior interesse per i figli verranno dalla stessa assunte senza preventiva consultazione del padre.
Costui mantiene, comunque, diritto di incontrare i minori, in mancanza di un pericolo di pregiudizio e tenendo in conto del loro superiore interesse. A tal proposito, si demanda ai Servizi attualmente incaricati del monitoraggio e supporto del nucleo la definizione degli interventi più opportuni al fine di supportare un futuro percorso di riallacciamento dei rapporti padre/figli.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono accollate alla parte convenuta, soccombente con riferimento alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone che il sig. contribuisca, con decorrenza dalla data della domanda, al CP_1 mantenimento dei minori e mediante il versamento di un contributo mensile CP_2 CP_3 alla SI.ra pari a € 500,00 (euro 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 Dispone l'affidamento cd. esclusivo “rafforzato” dei minori, ex. art 337quater c.c., alla SI.ra
, per effetto del quale a quest'ultima è attribuito, in via esclusiva, l'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale e le decisioni di maggior interesse per i figli verranno dalla stessa assunte senza preventiva consultazione del padre, il quale mantiene comunque diritto di incontrare i minori, in mancanza di un pericolo di pregiudizio e tenendo in conto del loro superiore interesse, demandando sul punto i Servizi già attualmente incaricati del monitoraggio e supporto del nucleo.
Condanna il SI. a rifondere la SI.ra delle spese di lite, spese CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 850,00 di cui € 230,00 per la fase di studio, € 195,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.07.2025.
Il Presidente / Giudice Relatore Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla M.O.T. Dott.ssa Giorgia Pintaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente / Giudice Rel.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 17622/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato a [...] il [...] CP_1 resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
, nato ad [...] il [...] CP_2
e nata ad [...] il [...] CP_3
Collegio del 04.07.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 10.10.2024
“Voglia, previo accertamento reddituale del SI. , CP_1
1 - disporre a carico del SI. il versamento diretto alla ricorrente dell'importo di € 500 CP_1 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli minori, e , o alla diversa CP_2 CP_3 somma, maggiore o veriore, ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate e dalla ricorrente anticipate, con decorrenza da dicembre 2023, mese in cui il Tribunale per i minorenni ha autorizzato il rientro di entrambi i minori presso la madre.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.: nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.10.2024, la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 formulando richiesta di contributo al mantenimento dei figli minori e in CP_2 CP_3 capo a parte resistente, SI. In particolare, domandava il versamento diretto, a proprio CP_1 favore, dell'importo di € 500,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di dicembre 2023, avendo i minori fatto rientro presso l'abitazione materna, a seguito di autorizzazione emessa dal Tribunale per i Minorenni.
Con decreto del 21.10.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 25.02.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di richiedere ai Servizi incaricati di trasmettere le opportune relazioni almeno dieci giorni prima dell'udienza così calendarizzata.
In data 12.02.2025, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale.
All'udienza del 25.2.2025, parte resistente non compariva e, pertanto, veniva dichiarata contumace. Parte ricorrente, invece, precisava come da ricorso introduttivo. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 16.04.2025 il Tribunale, stante l'assenza delle conclusioni del P.m., rimetteva la causa in istruttoria, assegnandogli termine, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 05.05.2025 per le sue conclusioni.
Preso atto delle conclusioni del P.m., con ordinanza del 13.05.2025, il Giudice rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, da parte del resistente a favore dei figli minori è fondata e deve essere accolta.
Dal momento in cui il Tribunale per i minorenni, con provvedimento del 12.12.2023 (cfr. all. doc. 1 ricorso) autorizzava il rientro dei figli presso la madre, dichiarando, al contempo, la decadenza
2 del padre dalla responsabilità genitoriale, entrambi i minori hanno vissuto unitamente alla donna presso un alloggio da quest'ultima locato in Piossasco, la quale si è fatta carico in via esclusiva del loro mantenimento. Dalla produzione in atti (cfr: all 1 e 2 ricorso ed all. 1 e 2 memoria 17.02.2025) si evince che il patrimonio di cui la SI.ra dispone è costituito dallo stipendio che Pt_1 percepisce quale lavoratrice dipendente a far data dal 01.03.2023 (pari a circa 12.000 € annui), avendo nei mesi precedenti percepito la nonché dall'erogazione dell'assegno unico, che percepisce Parte_2 integralmente, e che attualmente ammonta ad € 400,00 circa mensili per entrambi i minori. A carico della stessa grava, peraltro, mensilmente, il pagamento del canone di locazione dell'unità abitativa summenzionata, dell'importo di € 350,00 mensili oltre spese.
Parte resistente è rimasta contumace ma dalla relazione in atti redatta dal Ci. di S. di Orbassano
(cfr. doc. del 12.02.2025), che ha preso in carico il nucleo familiare già a far data dal mese di luglio
2020 e che tutt'ora svolge un regolare monitoraggio, emerge che costui ha avuto contatti telefonici con i Servizi Sociali. In tali occasioni, ha dichiarato di essere a conoscenza del presente procedimento e di vivere e lavorare a tempo pieno in Sardegna, ove effettivamente ha spostato da anni la propria residenza (cfr. all. 5 ricorso). Sicché, trova conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la propria completa ed esclusiva gestione della prole sul piano economico, nonostante per sua stessa ammissione l'uomo svolga regolare attività lavorativa. D'altra parte, non essendosi costituito nel presente giudizio, non vi sono notizie in ordine ai suoi effettivi redditi.
Peraltro, la decisione del Giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento dei figli ha effetti dichiarativi di un obbligo, direttamente connesso allo "status" genitoriale, che prescinde dalla decadenza dalla responsabilità genitoriale, in quanto “il genitore continua ad essere gravato dei compiti il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27171 del 21/10/2024).
Per la determinazione del quantum, occorre considerare, secondo pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, le capacità di entrambi i genitori, da valutarsi considerando le rispettive sostanze e la capacità di lavoro, professionale o casalingo che sia (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/03/2025), le esigenze attuali della prole (Cass., n. 4811 del 01/03/2018, Cass., n. 16739 del 06/08/2020 e Cass.,
n. 19299 del 16/09/2020), che, essendo correlate all'età, sono soggette a mutamento, nonché i tempi di permanenza di essa presso ciascun genitore.
Rileva il Tribunale come, a fronte di totale assenza di documentazione attestante la situazione Contr reddituale del SI. , può accogliersi la richiesta di parte ricorrente circa il versamento di un contributo al mantenimento per ciascun figlio pari ad € 250,00 mensili, per un totale di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Invero, trattasi di somma minima, astrattamente richiedibile ad un genitore lavoratore, del quale non si conoscano i redditi. E ciò in considerazione
3 dei criteri summenzionati, quali appunto la capacità economica delle parti, l'età adolescenziale dei minori e la permanenza esclusiva di entrambi presso la madre.
Peraltro, avendo la domanda di parte ricorrente ad oggetto unicamente il versamento diretto del contributo al mantenimento dei minori, seguendo un principio ormai consolidato in giurisprudenza la decorrenza di tale assegno va fatta risalire alla data della domanda. Contr Per quanto concerne il diritto di visite del SI. , decaduto dalla responsabilità genitoriale, già il T.M. dava atto, nel predetto provvedimento datato 12.12.2023, del ruolo del tutto marginale del padre nei confronti dei figli, che “sente sporadicamente e vede solo in occasione di ricorrenze o talvolta di vacanze estive” (cfr. all.1 ricorso), nonostante le evidenti criticità della madre in tale periodo ed il conseguente prolungato collocamento eterofamiliare di entrambi i figli. Ancor oggi, i
Servizi Sociali incaricati attestano che il resistente mantiene una condotta obiettivamente in contrasto con i doveri connessi alla responsabilità genitoriale. Invero, nonostante siano stati registrati, di recente, alcuni, peraltro non regolari, contatti tra padre e figli, questi ultimi vivono quotidianamente in assenza della figura paterna, che resta per loro del tutto marginale.
Alla luce di ciò, considerato che la gestione dei minori è demandata in toto alla madre e stante la pronuncia di decadenza nei confronti del padre, si dispone l'affidamento cd. esclusivo “rafforzato” dei minori ex. art 337quater c.c. alla SI.ra , per effetto del quale a quest'ultima sarà Pt_1 attribuito, in via esclusiva, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Pertanto, le decisioni di maggior interesse per i figli verranno dalla stessa assunte senza preventiva consultazione del padre.
Costui mantiene, comunque, diritto di incontrare i minori, in mancanza di un pericolo di pregiudizio e tenendo in conto del loro superiore interesse. A tal proposito, si demanda ai Servizi attualmente incaricati del monitoraggio e supporto del nucleo la definizione degli interventi più opportuni al fine di supportare un futuro percorso di riallacciamento dei rapporti padre/figli.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vengono accollate alla parte convenuta, soccombente con riferimento alla domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Dispone che il sig. contribuisca, con decorrenza dalla data della domanda, al CP_1 mantenimento dei minori e mediante il versamento di un contributo mensile CP_2 CP_3 alla SI.ra pari a € 500,00 (euro 250,00 a figlio), oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie, con espresso richiamo al Protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
4 Dispone l'affidamento cd. esclusivo “rafforzato” dei minori, ex. art 337quater c.c., alla SI.ra
, per effetto del quale a quest'ultima è attribuito, in via esclusiva, l'esercizio della Pt_1 responsabilità genitoriale e le decisioni di maggior interesse per i figli verranno dalla stessa assunte senza preventiva consultazione del padre, il quale mantiene comunque diritto di incontrare i minori, in mancanza di un pericolo di pregiudizio e tenendo in conto del loro superiore interesse, demandando sul punto i Servizi già attualmente incaricati del monitoraggio e supporto del nucleo.
Condanna il SI. a rifondere la SI.ra delle spese di lite, spese CP_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 850,00 di cui € 230,00 per la fase di studio, € 195,00 per la fase introduttiva ed € 425,00 per la fase decisoria, oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24.07.2025.
Il Presidente / Giudice Relatore Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
Minuta redatta dalla M.O.T. Dott.ssa Giorgia Pintaudi
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