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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
Parte_1
(CF: con il patrocinio dell'Avv. BARACHINI FRANCESCO (CF: P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MERLINI TIZIANA (CF ) e dell'Avv. DIARA MARTINA (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATO avverso la sentenza n. 718/2024 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze il
20/2/2024 e pubblicata il 4/3/2024
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 19.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
A) In via istruttoria, il Dott. non in proprio, bensì in qualità di CP_2
Curatore del Fallimento della società “ , Parte_1 insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, e pertanto:
− con riferimento alla CTU della Dott.ssa , insiste – per le Persona_1 ragioni tutte indicate nelle proprie note di trattazione scritta depositate in data 9 gennaio 2023 nonché nelle osservazioni del proprio CTP, Dott. – Persona_2 nella richiesta di integrazione della CTU con riferimento alle altre operazioni poste in essere dalla società durante l'esercizio 2012 – con particolare riferimento al trasferimento a delle somme concesse a Controparte_3 Parte_1
dalla con il mutuo del 27 settembre 2012
[...] Parte_2 ed alla complessiva voce “Crediti” presente nel Bilancio 2012 – che avrebbero dovuto essere oggetto di vaglio critico da parte del revisore nel proprio giudizio sul Bilancio 2012 ed in relazione alla quantificazione del danno sofferto da per effetto dell'inadempimento del Revisore Dott. Parte_1
CP_1
− insiste inoltre nelle istanze di ammissione: (a) della prova testimoniale (teste sig. e (b) dell'interrogatorio formale del Dott. Testimone_1 Controparte_1 formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
− si oppone infine alle istanze istruttorie avversarie, come meglio dedotto nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
B) Nel merito, il Dott. non in proprio, bensì in qualità di Curatore CP_2 del Fallimento della società “ , come in Parte_1 atti rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis:
(a) accogliere integralmente l'appello interposto dal Dott. non in CP_2 proprio, bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società “ Parte_1
pagina 2 di 35 , avverso la sentenza n. 718/2024 (repertorio n. Parte_1
1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, in ragione dei motivi di impugnazione tutti indicati nei propri scritti difensivi e con ogni consequenziale pronuncia;
(b) per effetto della riforma della sentenza n. 718/2024 (repertorio n. 1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dal Dott. non in proprio, CP_2 bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società Parte_1
, nel giudizio di primo grado, e segnatamente:
[...]
(b.1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 15 d.lgs. 39/2010 e/o a qualsivoglia altro titolo del Dott. Controparte_1 nella sua qualità di Revisore legale di Cooperativa Edilizia AR, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, per i fatti e in forza dei titoli indicati negli scritti difensivi e per le ragioni tutte ivi esposte, con ogni consequenziale pronuncia;
(b.2) conseguentemente, per l'effetto, condannare il Dott. a Controparte_1 corrispondere al Dott. non in proprio ma quale Curatore del CP_2
Fallimento di Cooperativa Edilizia AR, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, la somma di euro 990.203,00, o quella, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa e/o sarà determinata, anche in via equitativa, dall'Ecc.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
(b.3) con vittoria di spese e onorari del giudizio;
(c) per effetto della riforma della sentenza n. 718/2024 (repertorio n. 1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, condannare il Dott. alla restituzione in favore del Dott. non in Controparte_1 CP_2 proprio, bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società “
[...]
, della somma di euro 20.890,61, maggiorata degli Parte_1 interessi sino al saldo, per le ragioni tutte indicate nei propri scritti difensivi e con ogni consequenziale pronuncia;
(d) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 3 di 35 Per la parte appellata: ll Dr. si riporta a tutto quanto argomentato e dedotto nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta e insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze-Sezione Specializzata per le imprese, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione,
a) respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal Parte_3 con atto notificato in data 28
[...] Parte_1 marzo 2024;
b) con vittoria nelle competenze e spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 718/2024 pubblicata il 20/02/2024, il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la CP_4 Parte_1
[.. alla rifusione, in favore del dott. delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 14.598,00, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- pone in via definitiva a carico della Curatela attrice le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Tale sentenza è stata emessa sulla azione di responsabilità, promossa dalla
Curatela del Fallimento ai sensi Parte_1 dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 15 D. Lgs. n. 39/2010, nei confronti del dott.
[...]
- già incaricato dell'ufficio di revisore unico della società fallita, CP_1 quando questa era in bonis, in forza di contratto di assistenza e consulenza, dal
14/07/2008 al 12/03/2014 – sulla base della pretesa violazione, da parte del medesimo, con riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, dei doveri di diligenza professionale nello svolgimento delle funzioni tipiche del revisore.
pagina 4 di 35 Il T.I. ha sostanzialmente ritenuto infondata l'azione di responsabilità promossa dalla predetta , per l'assenza di allegazione di elementi che CP_4 dimostrassero l'esistenza del danno-conseguenza che sarebbe stato prodotto dalla violazione, da parte del dei propri obblighi professionali. Pt_4
Aveva dedotto il Parte_1
a fondamento della domanda risarcitoria proposta, che nel
[...] suddetto bilancio vi erano alcuni errori significativi dovuti a illecite condotte gestorie, asseritamente compiuti in relazione all'avvenuta iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, di crediti verso consorzi e cooperative per finanziamenti infruttiferi complessivamente pari a € 2.450.608,29, senza indicazione, nella nota integrativa, dei titoli fondanti le relative erogazioni e con esposizione delle poste ad un errato presumibile valore di realizzo, comportante per il patrimonio sociale un danno quantificato in € 990.203,00.
Si era costituito in giudizio il eccependo: CP_1
- in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale delle Imprese in favore del Collegio Arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello
Statuto della società fallita;
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda o, comunque, la sua infondatezza, in ragione della già avvenuta insinuazione al passivo del del credito da egli vantato per le spettanze relative Parte_1 all'opera professionale svolta, senza riserve o eccezioni di inadempimento, con provvedimento ormai dotato di efficacia di giudicato endo-fallimentare;
- sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avverso credito risarcitorio, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 39/10, stante il decorso di sette anni tra la data del deposito del Bilancio 2012 - a cui si riferiscono le condotte contestate - e la data di notifica dell'atto introduttivo.
pagina 5 di 35 Nel merito, il convenuto aveva contestato gli assunti attorei, una volta ribadita l'esorbitanza dai limiti dell'incarico di revisore dei conti - non comprensivo del controllo e della vigilanza sulla gestione, né del controllo di rispondenza alla realtà dei fatti annotati nelle scritture contabili - delle prestazioni di assistenza e consulenza e ripercorso il contenuto dell'attività demandata al revisore.
A fronte del rigetto dell'azione di responsabilità sopra indicata, con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito solo o anche
[...] CP_5 CP_4
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche REVISORE o APPELLATO) proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
l'inadempimento da parte del revisore dei propri doveri professionali non sia causa efficiente dello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dalla differenza tra il valore contabile e quello reale della società revisionata;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la
Curatela non avesse adempiuto all'onere di allegazione tempestiva di circostanze idonee ad integrare quello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dall'aggravamento del dissesto;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile costituisca una domanda nuova, inammissibile se articolata in fase di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 35 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 19.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il mancato adempimento, da parte del REVISORE, dei propri doveri professionali non fosse causa efficiente dello specifico pregiudizio patrimoniale patito dalla Pt_1 Parte_1
(di seguito solo o COOPERATIVA o
[...] Pt_1 CP_6
), costituito dalla differenza tra il valore contabile e quello reale della
[...] medesima.
I Capi della sentenza impugnati sono i seguenti:
– «nessuno degli inadempimenti allegati risulta astrattamente idoneo rispetto alla produzione dello specifico pregiudizio patrimoniale in concreto lamentato, che parte attrice assume corrispondente all'intera perdita di un valore pari all'importo dei crediti oggetto delle annotazioni relative alle due operazioni IL e
[...]
(importo la cui epurazione dal bilancio avrebbe determinato CP_3
pagina 7 di 35 l'emersione di uno stato di conclamato dissesto)» (pp. 15-16 della sentenza impugnata);
– «la divergenza tra valori di poste risultanti dal bilancio e valore effettivo delle medesime poste, risolventesi in un mero effetto contabile dell'allegato errore professionale, è idonea a rilevare esclusivamente sotto il profilo del danno- evento, e non anche sotto quello del danno-conseguenza inteso come deminutio patrimonii, tale non essendo, di per sé, la mera sopravvalutazione di poste creditorie: posto, infatti, che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, e che da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, deriva la perdita patrimoniale, non è configurabile già in via astratta e di principio alcun effettivo depauperamento per la società in conseguenza della sola erronea appostazione di una voce non diligentemente rilevata in sede di revisione (SSUU n. 9100/15); donde, […] ben può condividersi l'affermazione del
S.C. per cui la violazione di obblighi contabili e, in particolare, l'irregolarità contabile, e finanche la falsa prospettazione di poste attive in bilancio con
l'occultamento di perdite e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori (o comunque dei soggetti responsabili del controllo della correttezza formale del bilancio) nei confronti della società, ove non si alleghi (prima) e dimostri
(successivamente) che esse sono state causa di una menomazione effettiva al relativo patrimonio (Cass. 3652/97; n. 3652/97), tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita del periodo di gestione, o in quello della posta erroneamente o falsamente contabilizzata (Cass. n. 5876/11 e n. 7606/11)» (p. 17 della sentenza impugnata).
pagina 8 di 35 Deduce il che le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, in ordine Parte_1 al criterio di quantificazione del danno risarcibile da esso prescelto (consistente, per l'appunto, nella «differenza tra il valore attribuito alla società revisionata e quello reale che sarebbe risultato applicando i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio»: cfr. l'atto di citazione nel giudizio di primo grado, p. 22) non sarebbero condivisibili, essendo pacifico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza che il pregiudizio che il revisore legale arreca alla società revisionata, in conseguenza dell'inadempimento dei suoi obblighi professionali e, segnatamente, dell'emissione di giudizi positivi in ordine a bilanci palesemente inveritieri (circostanza pacifica nel caso di specie, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) consiste proprio nella differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale.
A detta dell'APPELLANTE, dunque, al avrebbe dovuto essere Pt_4 addebitata, a titolo di risarcimento del danno, l'intera differenza tra l'importo delle poste contabili iscritte in bilancio, essendo stati provati la sopravvalutazione delle medesime ed il corrispondente reale valore delle pretese economiche sottostanti, da calcolarsi in una prospettiva di presumibile (ma, nel caso di specie, del tutto improbabile) realizzazione.
Inoltre, sempre secondo il : Parte_1
• la condotta palesemente negligente del (compiutamente CP_1 accertata anche in primo grado) avrebbe consentito la persistenza, nella contabilità sociale, di valori sovradimensionati, con ciò precludendo, in radice, eventuali iniziative di recupero o, quale extrema ratio, l'immediato azzeramento delle relative voci contabili, cosa che, secondo la giurisprudenza – costituirebbe presupposto sufficiente per quantificare il danno cagionato al patrimonio sociale in misura pari all'intero valore dei crediti dispersi;
pagina 9 di 35 • contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (cfr. p. 18), non vi sarebbe, quindi, alcuna contraddizione logica tra una simile ricostruzione del nesso causale e del danno risarcibile, in quanto nulla escluderebbe che, a fronte di una voce di bilancio di cui si impone prudenzialmente la svalutazione, sarebbe comunque prospettabile una pur limitata realizzazione della pretesa economica sottostante, non dovendosi confondere l'appostazione contabile di una somma, con la prospettiva sostanziale di un suo possibile recupero. Piuttosto sarebbe stato, preciso onere dell'organo gestorio quello di attivarsi per tale recupero e del revisore contabile quello di segnalare - e non occultare (come è invece accaduto nel caso di specie) - possibili indici di anomalia.
L'APPELLANTE aggiunge, infine, di aver specificato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che le «somme che, pur non essendo destinate ad essere rimborsate, avrebbero potuto essere ancora coattivamente recuperate alla data di scioglimento della società, sono successivamente risultate definitivamente perdute» coinciderebbero «anche con la differenza tra il valore di Parte_1
così come risultante dal Bilancio 2012, revisionato dal Dott. e
[...] CP_1 quello che sarebbe stato il suo effettivo valore a tale data».
Replica il rimarcando la legittimità del proprio operato, per come CP_1 rilevata dal primo Giudice, non potendo confondersi il proprio ruolo, con quello dei membri del Collegio Sindacale e deducendo, in particolare:
• di non aver ravvisato l'insorgenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2545 duodecies c.c., in ragione della propria ritenuta insussistenza, al
31.12.2012, della perdita integrale del patrimonio netto della e, Pt_1 quindi, di non aver ritenuto di effettuare specifiche segnalazioni nella propria relazione al bilancio, atte ad indurre i soci a valutare la decisione di porre in liquidazione la stessa;
Parte_1
pagina 10 di 35 • di aver avuto, in epoca successiva al 31.12.2012, accesso, soltanto parziale, alle scritture contabili e alla documentazione amministrativa e di non aver più ricevuto alcuna documentazione contabile a decorrere dall'anno 2014, non essendo stato, quindi, in grado di verificare l'evoluzione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della predetta e, Parte_1 conseguentemente, di effettuare le opportune segnalazioni all'assemblea dei soci.
Ciò posto, rileva il Collegio che nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio il ha allegato il “danno causato alla società dall'inadempimento del Parte_1
Dott. al proprio incarico professionale di revisore legale, secondo Controparte_1 quanto previsto dalla legge e dai principi contabili applicabili al caso di specie” identificandolo “nella la differenza tra il valore attribuito alla società revisionata e quello reale - che sarebbe risultato applicando correttamente i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio”, da quantificare
“nella misura che risulterà in corso di causa e/o sarà determinata dall'Ecc.mo
Tribunale adito – in ragione del ridotto valore di realizzo dei surrichiamati crediti di per finanziamenti infruttiferi nei confronti di consorzi e , Pt_1 Parte_1 che già avrebbe dovuto essere rilevato in sede di Bilancio 2012 – e comunque in
€ 990.203,00, pari al complessivo importo degli insussistenti crediti di Pt_1 per finanziamenti infruttiferi nei confronti di Consorzio IL (€ 314.453,00) e di (€ 675.750,00)”. Controparte_3
In particolare, il , in tale atto, aveva precisato che: Parte_1
a) il valore del credito della nei confronti del Consorzio IL, Pt_1 iscritto in bilancio per € 314.453,00, come risulterebbe anche dalla Nota
Integrativa, avrebbe dovuto essere azzerato, in quanto, già al momento della revisione del Bilancio 2012, non sussistevano possibilità di realizzo;
b) il valore del credito della nei confronti di , pari Pt_1 Controparte_3 ad € 675.750,00, ricompreso anch'esso nella voce “Crediti” dell'attivo circolante pagina 11 di 35 dello stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere parimenti azzerato, in quanto sarebbe il frutto di una condotta illecita, perfezionatasi tra il mese di settembre ed il mese di ottobre 2012 e costituita dalla richiesta di un ingente finanziamento e dal successivo illecito ed ingiustificato trasferimento del relativo retratto, dalla a . Pt_1 Controparte_3
I. a) Rileva la Corte che il ha incentrato la propria attenzione Parte_1 essenzialmente sul fatto costitutivo dell'illecito contrattuale ascritto al rappresentato dal mancato rilievo da parte del medesimo delle poste CP_1 in esame rappresentative di crediti della del tutto inesistenti. Parte_1
Di per sé, tale allegazione è comprovata, posto che il REVISORE nella propria relazione in data 05.06.2013 - redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) D.
Lgs n. 39/2010 sul bilancio chiuso al 31.12.2012 - ha, in particolare, dichiarato:
“d) per ciò che attiene ai crediti, pari a € 2.484.147,81, si ritiene corretta la stima effettuata secondo il criterio del presumibile realizzo e non si ritiene necessario, allo stato, procedere a svalutazione degli stessi. I crediti verso clienti ammontano ad € 11.245,30 e sono prevalentemente costituiti da crediti nei confronti dei prenotatari a titolo di rivalsa degli oneri sostenuti dalla cooperativa e da interessi passivi che dovranno essere rimborsati dagli assegnatari degli alloggi. I crediti tributari, pari a € 22.294,22, sono costituti da crediti per Euro 15.817,08 e CP_7 da ritenute d'acconto subite ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 per Euro
6.475,83. Sussistono, inoltre, crediti diversi per complessivi € 2.450.608,29 costituiti prevalentemente da crediti verso consorzi e cooperative per finanziamenti infruttiferi, crediti verso soci e da un credito verso il Consorzio
IL pari ad € 314.453,00”.
Il REVISORE ha, infine, concluso nella sua relazione del 05.06.2013, non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012,
pagina 12 di 35 mentre invece come accertato dal CTU, i rilievi che il medesimo avrebbe dovuto, invece, effettuare sono relativi:
a) per quanto riguarda i bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a crediti di importo consistente, riportati anno dopo anno, senza alcun incasso e senza alcuna previsione di un loro possibile realizzo e quindi senza loro svalutazione, nonché ai versamenti effettuati (ma anche ricevuti) da cooperative e consorzi edilizi e/o alla valorizzazione delle “rimanenze” a fine esercizio;
b) per quanto concerne in particolare, l'anno 2011, ai debiti verso l'Erario ed in particolare al debito a titolo di IVA, in quanto il bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle Imprese non concorda con le schede contabili (cfr. doc.21), e neppure con la situazione contabile (cfr. doc. 22) ed inoltre, le verifiche periodiche dell'anno 2011 erano ferme al 14/07/2011 (cfr. doc. 26c);
c) per quanto concerne l'esercizio 2012, alla stipula del nuovo contratto di finanziamento fondiario, in data 27/09/2012, nonché alla iscrizione, in data
31.12.2012, nel bilancio del 2012, in violazione del principio di revisione n. 200, della posta , imputata ad “altri proventi straordinari” per € Parte_5
314.453,00, con descrizione “Addebiti ad IL” e consistente, per l'appunto, in un credito verso il Consorzio IL di pari importo, in riferimento al quale il
REVISORE avrebbe dovuto esprimere quantomeno un giudizio con rilievi.
Concorda la Corte con le valutazioni espresse dal CTU, in quanto coerenti e logiche ed immuni da vizi di ordine tecnico-giuridico.
Appare evidente, infatti, per quanto esposto dall'Ausiliario sub a), che le vicende dei vari crediti riportati in più esercizi di bilancio avrebbero dovuto indurre da un lato, l'organo gestorio ad una loro svalutazione, data la scarsa possibilità di un loro realizzo e dall'altro, il REVISORE a non formulare un giudizio positivo sul bilancio 2012, nonché, per quanto esposto b), che l'effettiva gestione aziendale pagina 13 di 35 della relativa all'esercizio del 2011 – quale risultante dalle schede Parte_1 contabili (cfr. doc.21) e dalla situazione contabile (cfr. doc. 22) del medesimo anno - non sia coerente con le risultanze del bilancio del medesimo esercizio.
Inoltre, con particolare riguardo al punto sub c), l'annotazione in data
31.12.2012, della posta relativa al credito di € 314.453,00 nei confronti del
Consorzio IL inserita nel Conto Economico del bilancio 2012 fra i “proventi straordinari”, avrebbe dovuto comportare un giudizio negativo sul bilancio stesso, alla stregua del principio di revisione n. 200 che prevede:
• al comma 2, che “l'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento”;
• al comma 6, che “il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto che possono esistere circostanze tali da causare errori significativi nel bilancio” e che “l'atteggiamento di scetticismo professionale richiede che il revisore effettui una valutazione critica interrogandosi sulla validità degli elementi probativi acquisiti e prestando particolare attenzione a quegli elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l'attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione”.
La medesima annotazione risulta, infatti, succintamente motivata nella Nota
Integrativa come segue: “Il saldo (ndr. dei crediti) accoglie anche un credito verso il Consorzio IL pari ad euro 314.453” e risulta, quindi, assolutamente inconsistente come segnalazione, posto che, come rilevato dal CTU, “i principi di revisione stabiliscono che senza un'adeguata informativa di bilancio, in caso di incertezza significativa, si debba procedere all'emissione perlomeno di un giudizio con rilievi”.
pagina 14 di 35 Lo stesso CTU ha precisato, da un lato, che “per quanto riguarda la genesi della sua rilevazione in bilancio, la contabilizzazione di operazioni di notevole importo a fine esercizio, con la caratteristica della straordinarietà, è considerata nei principi di revisione fra quelle che possono indicare rischi di errore (vedi appendice 3
Principio n. 315) se non addirittura la possibile esistenza di frodi (vedi appendice
3 Principio n. 240)” e dall'altro che, nella fattispecie, è plausibile che la “conferma esterna” dell'esistenza del credito avrebbe potuto essere acquisita direttamente dal in quanto, al contempo, (circostanza pacifica tra le parti) revisore CP_1 anche del Consorzio IL.
Sul punto il FALLIMENTO nell'atto di citazione del primo grado aveva allegato che
“tra le più comuni tipologie di minacce all'indipendenza ed imparzialità del
Revisore, si annovera proprio quella rinvenibile nella fattispecie de qua, ovvero il rischio di “auto - riesame” che “si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare” (doc.
15)” e che “non c'è chi non veda come, nel caso di specie, con riferimento ai rapporti di debito/credito tra e Consorzio IL, Parte_1 la corretta verifica della regolare tenuta della contabilità sociale nell'una o nell'altra società, non poteva che comportare, per il Dott. l'auto Controparte_1
- riesame del corretto adempimento dei propri doveri di verifica con riferimento all'una o all'altra società”.
Ne deriva che essendo stato in grado di accertare l'inesistenza di quanto asserito nel bilancio al 31.12.2012, il avrebbe dovuto astenersi dall'esprimere CP_1 un giudizio positivo su quest'ultimo.
Per contro, in presenza di tali operazioni anomale, il nella sua CP_1 relazione ha poi affermato che “non risultano elementi che possano mettere in dubbio la sussistenza del presupposto di continuità aziendale”, che “il sopra
pagina 15 di 35 menzionato bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria” e che “il risultato economico della per l'esercizio Parte_1 chiuso al 31 dicembre 2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio”.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il REVISORE non fosse stato in grado di accertare l'esistenza della suddetta posta straordinaria di bilancio, iscritta il
31.12.2012 e non fosse a conoscenza dei rapporti di debito-credito tra la ed il Consorzio IL, lo stesso avrebbe dovuto, quantomeno, Pt_1 affermare di essere nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, avendo, invece, espresso un giudizio positivo.
Infatti, il CTU ha, sul punto, evidenziato che la registrazione contabile de qua - effettuata in data 31/12/2012 (e riscostruita sulla base di quanto risulta dalle schede contabili, nn. 29008 e 75012 del 2012 di cui allegato doc. 23) - rappresenti, sostanzialmente, una inesistente o, comunque, inadeguata informativa di bilancio, in presenza della quale i principi di revisione stabiliscono che, in caso di incertezza significativa, si debba procedere all'emissione, da parte del revisore contabile, perlomeno di un giudizio con rilievi.
In particolare, nel replicare alle osservazioni mosse dal CTP del circa CP_1
l'applicabilità del principio contabile OIC 15 – in quanto non sarebbero ravvisabili i presupposti per la svalutazione del credito de quo, poiché totalmente inesigibile, avendo il Consorzio IL presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo soltanto nel mese di dicembre del 2015 – il CTU ha precisato che “indipendentemente da quanto previsto da OIC 15 che è un principio contabile e non di revisione, questo credito, applicando correttamente i principi di revisione, andava considerato con scetticismo professionale e conseguentemente trattato. In particolare, secondo i principi di revisione,
pagina 16 di 35 trattandosi di un importo significativo, questa posta di bilancio andava specificamente analizzata con cautela (vedi il principio n. 240 allegato)”.
L'Ausiliario inoltre ha evidenziato che “nell'emissione del giudizio sul bilancio il revisore aveva tre possibilità:
− ottenere la prova certa dell'esistenza del credito;
in questo caso forse avrebbe dovuto comunque emettere un giudizio con rilievi per carenza di informativa;
− senza prova certa, concludere per l'impossibilità di emettere un giudizio;
− emettere un giudizio negativo se a conoscenza della inesistenza del credito.
Seconda osservazione, sul quesito n. 2, relativa alla (presunta) mancata dimostrazione sull'inesigibiltà del credito in atti ci sono documenti che ne attestano l'inesistenza: allegato 11 di parte attrice con il quale il Consorzio
IL nega l'esistenza del debito nei confronti di e la Parte_1 contabilità anno 2012 del Consorzio IL depositata in atti e nella quale non vi è traccia di rilevazione del relativo debito. A questo proposito, in qualità di revisore anche del Consorzio IL, ci sarebbe stata l'opportunità di avere conoscenza della fondatezza del credito iscritto in bilancio sa Coop. Edilizia
AR, prima della stesura della Relazione di revisione, semplicemente chiedendo “la conferma esterna” direttamente al Consorzio. Il giudizio negativo ha come conseguenza di dover valutare la continuità aziendale da parte del revisore e se la direzione non si pronuncia su questo proposito, dare un giudizio sulla stessa”.
L'inesigibilità del credito de quo verso il Consorzio IL e la necessità di una integrale svalutazione sono, peraltro, confermate anche dalle dichiarazioni rese al riguardo dal Presidente della alla , come si legge nella Pt_1 CP_4 relazione ex art. 33 L.F., in cui si afferma essere il predetto credito riferito “a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012”.
pagina 17 di 35 Ciò detto quanto al credito di verso il , analoghe Pt_1 Controparte_8 considerazioni vanno svolte quanto alla posta di € 675.750,00, relativa al credito di nei confronti di , ugualmente ricompreso nella voce Pt_1 Controparte_3
“Crediti” dell'attivo circolante dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2012.
Il CTU sul punto ha dichiarato che “anche la stipula del nuovo contratto di finanziamento fondiario in data 27/09/2012 (doc. 6), deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 26/09/2012 (doc. 8), con la seguente motivazione
“Nell'ambito di operazioni di carattere ordinario e volte alla trasformazione di liquidità del patrimonio immobiliare”, che non sia stato neppure parzialmente destinato ad alcuno dei consueti utilizzi quali i pagamento di fornitori, la copertura di debiti erariali, il ripianamento degli scoperti di conto corrente, solleva qualche interrogativo sul comportamento tenuto dalla direzione. Obiettivo della revisione contabile non è, se non indirettamente, un giudizio sull'operato della direzione ma, secondo quanto previsto del Principio di Revisione n. 200 (doc. 12)”.
Effettivamente il trasferimento di ingenti somme alla , attraverso Controparte_3 due distinte disposizioni bancarie denominate “Girofondi”, la prima del
17.09.2012 di € 160.750,00 e la seconda del 19.09.2012 di € 515.000,00, per un totale di € 675.780,00, avrebbe dovuto destare un sospetto di qualche anomalia, in capo al proprio in considerazione del fatto che in data 27.12.2012 Pt_4 la aveva contratto un mutuo di € 700.000,00 erogato in più tranches, Pt_1 senza destinarlo, come rilevato dal CTU, ad alcuno dei consueti utilizzi.
In particolare, l'iscrizione tra i crediti verso della posta di € Controparte_3
675.750,00 - oltre a quella di € 314.453,00 nei confronti di IL - ha determinato la consistente lievitazione dei crediti come segue:
pagina 18 di 35 Infatti, da un lato, il Principio di revisione n. 540, al punto 8, prevede che “il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi per poter accertare se le stime contabili siano ragionevoli nelle specifiche circostanze e, se necessario, che di esse sia fornita un'adeguata informazione in bilancio. In genere, gli elementi probativi di supporto disponibili per le stime contabili sono più difficili da ottenere e meno conclusivi rispetto agli elementi probativi di supporto disponibili per le altre voci di bilancio” e, dall'altro, il Principio di
Revisione n. 315, al punto 110, dispone che “i rischi significativi hanno spesso attinenza con operazioni non di routine significative e con materie soggette a valutazioni. Le operazioni non di routine sono operazioni inusuali per portata o per natura, che non avvengono di frequente. Le materie soggette a valutazione implicano la formulazione di stime contabili in cui sussiste un significativo grado di incertezza”.
Altro elemento di sospetto è il fatto che fosse Presidente di Testimone_1 entrambe le Cooperative e che la seppure fosse stata dichiarata Controparte_3 fallita il 18.11.2015, non aveva depositato i bilanci dal 2010 e che quelli dal 2005 al 2009 fossero stati depositati tutti insieme in data 17.01.2011, come si evince dalla visura CCIAA agli atti.
I. b) Tanto premesso circa la condotta illecita tenuta dal a giudizio CP_1 del Collegio non risulta né allegato, né tantomeno provato, il nesso causale tra detta condotta ed il danno patrimoniale che la avrebbe patito a Parte_1 seguito di tale condotta del REVISORE ed il danno stesso.
La Corte rileva, in generale, che l'espressione, da parte di un revisore contabile, di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di pagina 19 di 35 responsabilità, in presenza di un fatto proprio colposo o doloso del medesimo, commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile, in violazione dei doveri a lui imposti dalla legge, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione, a fronte:
• del pregiudizio economico conseguente al conseguente mancato rilievo della mancata corrispondenza tra la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e quella rappresentata nel bilancio;
• del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico immediato e diretto.
Ebbene, in presenza di un bilancio contenente poste non veritiere, oltre alla responsabilità dell'amministratore è ravvisabile la responsabilità solidale del revisore per fatto proprio, ove quest'ultimo non rilevi il dato non veritiero ovvero la difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico- patrimoniale e finanziaria della società e non lo segnali all'assemblea dei soci.
Tuttavia, il danno patrimoniale che consegue ad una tale condotta omissiva del revisore non può essere ravvisato tout court nella mera difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società costituendo essa un danno evento, a meno che:
1. sia stata occultata una operazione distrattiva di somme di denaro o siano stati, comunque, effettuati uno o più pagamenti indebiti, imputabili a responsabilità dell'amministratore per mala gestio, con relativa errata rappresentazione contabile, che il revisore, seppure estraneo a tale condotta, è tenuto a far emergere, ai fini di una successiva “proficua” e certa attività di recupero delle somme distratte o indebitamente pagate, esprimendo un giudizio negativo sul bilancio;
pagina 20 di 35 2. sia stata occultata una perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale della società, tale da comportarne l'immediato scioglimento (in difetto di ricapitalizzazione, previo azzeramento del capitale sociale), circostanza che, ugualmente il revisore deve far emergere, formulando un giudizio negativo sul bilancio, al fine di evitare l'aggravamento del dissesto della società.
In tali casi, infatti, la società patisce un vero e proprio danno impattante sul proprio patrimonio e sul proprio capitale sociale.
Nella fattispecie, il ha riproposto la domanda di accertamento della Parte_1 responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e/o 15 D.Lgs. 39/2010 e/o a qualsivoglia altro titolo del Dott. nella sua qualità di Revisore Controparte_1 legale di e quella di condanna del al pagamento della Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 990.203,00, pari all'intero importo degli insussistenti crediti restitutori della per finanziamenti infruttiferi nei confronti di Pt_1 [...]
(€ 675.750,00) e del Consorzio IL (€ 314.453,00), CP_3 sostenendo che il valore totale della voce “Crediti” nell'Attivo circolante dello
Stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere rideterminato al ribasso, in considerazione del fatto che:
• il valore del credito di nei confronti del Consorzio IL, Pt_1 iscritto in bilancio per € 314.453,00, come risulta anche dalla Nota Integrativa, avrebbe dovuto essere azzerato, in quanto già al momento della revisione del
Bilancio 2012, non sussistevano possibilità di realizzo, come confermato al
Curatore dal Dott. legale rappresentante di il quale Testimone_1 Pt_1 ha dichiarato di ritenere che “lo stesso si riferisca a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012” (doc. 2);
• il valore del credito di nei confronti di , pari ad Pt_1 Controparte_3
€ 675.750,00, ricompreso nella voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere parimenti azzerato, in quanto è il frutto di pagina 21 di 35 una condotta illecita perfezionatasi tra il mese di settembre ed il mese di ottobre
2012 e costituita dalla richiesta di un ingente finanziamento e dal successivo illecito ed ingiustificato trasferimento di tali risorse da a Pt_1 CP_3
.
[...]
Il CTU rispondendo ai quesiti, per quanto qui d'interesse, ha concluso come segue:
“1) primo punto, esiste un credito nei confronti del Consorzio IL che per la sua genesi, la mancanza di informativa e la significatività dell'importo avrebbe dovuto portare ad un'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio o meglio ad un giudizio negativo, data la possibilità del Dr. in qualità di revisore CP_1 del Consorzio IL, di verificare l'esistenza del credito;
2) sul secondo punto (“se il giudizio negativo da parte del Dott. sul CP_1
Bilancio 2012 di o comunque se una Parte_1 valutazione di tale documento con rilievi sui crediti appostati in Bilancio avrebbe portato all'accertamento dell'avvenuta erosione integrale del capitale sociale della cooperativa, nel corso dell'esercizio 2012, imponendo lo scioglimento della società
e l'attivazione di tempestive azioni per il recupero coattivo delle somme di denaro trasferite sine titulo, in particolare a , a Consorzio IL, a Controparte_3
ed a ed appostate invece nel Controparte_9 Controparte_10
Bilancio 2012, per l'intero ammontare, alla voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato Patrimoniale”) il giudizio negativo sul bilancio oppure l'impossibilità di esprimere un giudizio in relazione ad una voce di bilancio di importo significativo avrebbe fatto emergere la perdita totale del capitale sociale della cooperativa, motivo previsto all'art. 2545-duodecies c.c. come causa di scioglimento.
Il CTU ha sostanzialmente affermato che la revisione del Bilancio 2012, applicando correttamente i Principi di Revisione, avrebbe dovuto essere conclusa, data la significatività degli importi in verifica, con l'impossibilità di esprimere un pagina 22 di 35 giudizio oppure con un giudizio negativo, che avrebbe fatto emergere la perdita totale del capitale sociale e l'attivazione di tempestive azioni per il recupero coattivo delle somme di denaro trasferite sine titulo a Consorzio IL ed a ed appostate invece nel Bilancio 2012, per l'intero ammontare, Controparte_3 alla voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato Patrimoniale.
Rileva la Corte che anche se nella fattispecie, la abbia fatto esplicito CP_4 riferimento agli “insussistenti crediti di l'allegazione del nesso causale Pt_1 rispetto al danno de quo, come sopra inteso sub 1) debba, invece, ritenersi confinata alla mera rappresentazione contabile, non potendo essere riferita alla preclusa attività di recupero delle somme illegittimamente appostate nel bilancio al 31.12.2012, corrispondenti a crediti in realtà insussistenti, ove si consideri che pur dovendo la rappresentazione contabile delle voci di bilancio in forza del principio di veridicità riprodurre in cifre l'effettiva situazione economico- patrimoniale finanziaria di una società, nessuna allegazione in termini di certo recupero delle somme “distratte” è stata effettuata dal . Parte_1
Quest'ultimo, in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva, infatti, precisato soltanto che:
• in relazione alla INESISTENZA DEL CREDITO VERSO IL CONSORZIO
EDILPORTO, “i profili di responsabilità ravvisabili in capo al Dott. Controparte_1 sono ancora più evidenti, in quanto i dati risultanti dal Bilancio al 31.12.2012 sono doppiamente inveritieri: a) da una parte, infatti, risulta registrato come credito tout court un trasferimento di denaro sine titulo verso il Consorzio
IL di € 314.453,00 e b) dall'altra parte, non risulta in Bilancio un debito verso Consorzio IL di € 222.489,53, che invece si ricava dalla contabilità di quest'ultimo ed in ordine al quale sussistono altresì i relativi titoli” e che il predetto Consorzio, in risposta ad una propria richiesta di chiarimento aveva dichiarato a mezzo PEC del 14.12.2016, che “allo scrivente Consorzio non risulta
pagina 23 di 35 nessun debito nei confronti della e che “sentito in Parte_1 ordine al predetto credito, il dott. nella sua qualità di Presidente Testimone_1 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Parte_1
“con riferimento al credito verso la IL, citato espressamente sia nella nota integrativa che dal revisore legale nella sua relazione, il sig. ritiene che lo Tes_1 stesso si riferisca a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012. Dai mastrini consegnati alla Curatela, si evince che detta posta era in essere almeno a partire dal Bilancio 2011”;
• con riguardo ai “GIROFONDI A ”, “l'omessa e/o errata Controparte_3 applicazione, da parte del Dott. dei principi di revisione (art. 11 d.lgs CP_1
39/2010) ha fatto sì, invece, che quest'ultimo giudicasse positivamente un
Bilancio che non forniva – al contrario - una rappresentazione veritiera e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenuto conto che in esso risultava un credito per € 675.750,00 – registrato tra i crediti dell'Attivo circolante - che doveva invece ritenersi inesistente, con conseguente decremento dell'attivo e consequenziale valore negativo del patrimonio netto (che in base al Bilancio al 31.12.2012 risultava invece avere un valore positivo di €
25.298,00)”.
Ebbene, l'onere di allegazione del danno conseguenza, seppure con le precisazioni effettuate in prima memoria ex art. 183 c.p.c., non può ritenersi assolto dal
. Anche se la natura indebita dei pagamenti effettuati può ritenersi Parte_1 provata, quali finanziamenti infruttiferi sine titulo, posto che nella richiesta in data
09.07.2015, di fallimento della e della stessa (doc. 24 Pt_1 Controparte_3 di parte APPELLANTE) il P.M. aveva evidenziato:
pagina 24 di 35 e lo stesso P.M. aveva dedotto che tale operazione avesse determinato:
tuttavia, nessuna specifica allegazione e tantomeno nessuna prova è stata fornita in ordine alla concreta possibilità di “immediato” recupero del credito in oggetto verso non potendo essa desumersi dall'anomalia delle due Controparte_3 distinte disposizioni bancarie denominate “Girofondi”, dalla alla Pt_1 [...]
- la prima del 17.09.2012 di € 160.750,00 e la seconda del CP_3
19.09.2012 di € 515.000,00, per un totale di € 675.780,00 - e dalla mancanza di un possibile riscontro della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della medesima.
Lo stesso dicasi per il credito restitutorio vantato nei confronti del Consorzio
IL anch'esso derivante sostanzialmente da un finanziamento infruttifero sine titulo.
Non è dato sapere, infatti, non avendo il allegato alcuna circostanza Parte_1 in tal senso, se e come la avrebbe potuto recuperare i crediti de Parte_1 quibus, ove la stessa si fosse prontamente attività a seguito dei dovuti rilievi da parte del REVISORE al bilancio al 31.12.2012, di talché il fatto che il CP_1 stesso non abbia rilevato l'errata appostazione in bilancio dei medesimi e che diversamente sarebbe emersa una più consistente perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale sociale, è insufficiente per ritenere assolto da parte della
, l'onere di allegazione e quello probatorio nei termini indicati. CP_4
pagina 25 di 35 Il fatto che il - stando alla sentenza impugnata - nell'allegare che le Parte_1 medesime poste creditorie, iscritte al valore di realizzo, avrebbero invece dovuto essere svalutate sino all'azzeramento, in quanto già non recuperabili alla data di stesura del bilancio 2012, siccome oggetto di erogazioni sine titulo, pur non esprimendo una allegazione contraddittoria (stando solo a significare che le medesime hanno riprodotto operazioni in nuce dannose per la società e che una volta iscritte avrebbero dovuto essere appostate al nullo valore di realizzo), è comunque insufficiente per ritenere esistente un danno patrimoniale in capo alla società.
Tale danno patrimoniale, è infatti, rappresentato dalla certa attività di recupero di quelle somme che il col suo giudizio avrebbe impedito di effettuare con Pt_4 esisto positivo, ma come detto non è stato né allegato, né provato, non essendo stato fatto alcun cenno alla possibilità delle società accipientes di provvedere e, in caso positivo, in quanto tempo, al rimborso di quanto a loro favore indebitamente pagato dalla Pt_1
Pertanto, reputa il Collegio che il danno in questione non possa essere ravvisato in quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio, per il solo fatto della perfetta coincidenza tra le voci de quibus, appostate nel bilancio al 31.12.2012 ed il ridotto valore patrimoniale della . Parte_1
Ne consegue che al non può imputarsi il danno corrispondente alla CP_1 differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale, come sostenuto dall'APPELLANTE, trattandosi di un danno meramente contabile.
Neppure il criterio prospettato dalla risulta idoneo a determinare il CP_4 danno in caso di bilancio non veritiero, potendo equipararsi tout court a quello da sbilancio fallimentare, pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, che può essere “utilizzato solo quale parametro per
pagina 26 di 35 una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile
e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).
Neppure può trovare applicazione il criterio di liquidazione del danno cagionato Parte dagli amministratori ad una per il mancato compimento di atti conservativi dettato dall'art. 2486 comma 3 c.c. presupponendo lo stesso un danno da aggravio del dissesto che si verifica dopo la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e per le cooperative dopo l'azzeramento del patrimonio sociale, conseguente al mancato compimento di atti non conservativi ed al compimento, invece, di nuove operazioni, il quale non risulta, peraltro, neppure allegato, per quanto esposto in ordine al secondo motivo di gravame.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è anch'essa infondata.
Col secondo secondo di gravame, l'APPELLANTE denuncia erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che esso non avesse adempiuto all'onere di tempestiva allegazione di circostanze idonee ad integrare quello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dall'aggravamento del dissesto.
Sostiene il di aver, invece, allegato oltre al danno evento, ravvisato Parte_1 dallo stesso giudice di prime cure, anche il c.d. danno conseguenza, laddove ha evidenziato l'idoneità causale della condotta inadempiente del Dott. a CP_1 produrre non soltanto – in prima battuta – un danno pari all'intero minor valore dei crediti iscritti in bilancio (quale criterio di quantificazione suggerito in via principale), ma anche quell'ulteriore pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata adozione tempestiva dei provvedimenti conseguenti alla perdita pagina 27 di 35 integrale del capitale sociale: una voce di danno, quest'ultima, che coinciderebbe o – in via principale – proprio con tale minor valore.
Il replica affermando che l'APPELLANTE non solo non sarebbe stato in CP_1 alcun modo in grado di individuare l'inadempimento a lui imputato, ma avrebbe errato anche nella individuazione dell'eventuale danno che sarebbe derivato alla procedura dal lamentato inadempimento nonché del nesso causale fra l'inadempimento ed il danno, avendo trattato tali profili in maniera superficiale ed erronea.
II. a) Ciò posto, condivide la Corte le valutazioni espresse dal Tribunale con riguardo alla ritenuta mancata allegazione del danno correlato all'aggravamento del dissesto, ove si consideri che nell'atto di citazione di primo grado, il ha dichiarato soltanto che “l'inadempimento del Revisore, Parte_1 determinando il contenuto del giudizio sul Bilancio 2012 di così come Pt_1 espresso nella Relazione di revisione, ha causato un grave danno ex art. 1223 c.c. alla società ed ai terzi, in quanto per effetto del predetto Pt_1 inadempimento non è stata tempestivamente rilevata la situazione di insolvenza della società e le sue cause e non sono stati adottati i rimedi previsti dall'ordinamento”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo in sede di osservazioni del CTP della al CTU, è stato dato risalto al fatto che CP_4 quest'ultimo fosse stato, comunque, in grado di determinare “l'aggravio finanziario/patrimoniale sofferto dalla per effetto della prosecuzione Parte_1 dell'attività post integrazione fattispecie perdita capitale. E l'aggravio finanziario/patrimoniale, da determinare come sopra indicato, dovrà essere sommato all'aggravio economico (“danno economico: maggiori oneri finanziari e perdite valore beni di proprietà della ”: fra euro 195.480= ad euro Parte_1
271.535=), sulla cui quantificazione operata dalla CTU, lo scrivente concorda”.
pagina 28 di 35 Inoltre, il ha concluso sempre affermando soltanto che la Parte_1
“rideterminazione dei valori iscritti in bilancio, avrebbe naturalmente condotto all'accertamento, nel bilancio di esercizio, della erosione integrale del capitale sociale, con conseguente necessaria adozione delle conseguenze di legge, oltre alla percezione, con circa due anni di anticipo, della situazione di insolvenza della società”, il che sta ad indicare solo che l'omesso rilievo da parte del di Pt_4 poste illegittime iscritte nel bilancio del 2012 - tali da occultare la perdita integrale del capitale sociale - ha comportato un ritardo nell'adozione dei rimedi previsti dall'ordinamento in presenza di una perdita totalmente erosiva del capitale sociale.
Tuttavia, nessun cenno è stato fatto alle nuove operazioni che la CP_6
avrebbe fatto successivamente all'insorgenza di tale perdita ed alla
[...] conseguente integrale erosione del capitale sociale ed all'aggravamento del dissesto che le stesse avrebbero provocato, quantomeno nel periodo dal
31.12.2012 al 29.11.2013, data della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2012, non potendo costituire un aggravamento del dissesto le poste di bilancio esaminate in relazione al motivo che precede, essendo la stesse, piuttosto, espressione di una condotta di mala gestio dell'organo gestorio, posta in essere prima della perdita erosiva del capitale sociale che ha contribuito a determinare.
Il fatto che lo stesso abbia poi quantificato in citazione il danno in Parte_1 misura corrispondente alla differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale, non costituisce al riguardo, solo l'indicazione di uno dei possibili criteri di liquidazione del danno, essendo tale prospettazione esattamente correlata all'allegazione delle poste illegittimamente iscritte nel bilancio in questione corrispondenti a crediti inesistenti da recuperare e che il aveva omesso di segnalare. Pt_4
pagina 29 di 35 Per contro, ad avviso del Collegio, il - ove avesse inteso ottenere il Parte_1 risarcimento del danno dal mancato compimento di atti conservativi in presenza di una perdita totalmente erosiva del capitale sociale, imputandone al REVISORE il mancato rilievo - avrebbe dovuto specificamente allegare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della e il successivo compimento CP_11 di nuovi atti negoziali da parte del CdA e quindi la illegittima prosecuzione dell'attività sociale.
Ben avrebbe potuto, dunque, la stessa allegare, quali nuove CP_4 operazioni, che in data 03.10.2013 la aveva acquistato da Pt_1 [...]
immobili per l'importo di € 580.613,00 (IVA inclusa) ed aveva CP_12 contemporaneamente richiesto un ulteriore mutuo alla
[...] per l'importo di € 580.612,50 (esatto importo Controparte_13 della fattura di acquisto).
Inoltre, il fatto che tali nuove operazioni siano state individuate dal CTU – avendo il medesimo rispondendo al terzo quesito postogli dal G.I., accertato che “in una situazione di affaticamento finanziario, la Coop. DL AR ha proceduto ad acquistare, ad ottobre 2013; da , immobili per l'importo di Controparte_12
€ 580.613,00 (IVA inclusa) richiedendo un ulteriore mutuo alla
[...] per l'importo di € 580.612,50 (esatto importo Controparte_13 della fattura di acquisto) che la banca ha “congelato”, non permettendo di attingervi, aggravando la situazione finanziaria/patrimoniale oltre all'emersione di nuovi costi e perdite” - non consente di ritenere in tal modo colmato l'onere di allegazione di tali fatti costitutivi non assolto dalla , posto che la CP_4 consulenza contabile ex art. 198 c.p.c., può comportare una attenuazione dei tale onere, in ragione della sua complessità tecnica, solo nel caso in cui l'esame di documenti, che seppure afferenti alla prova di fatti principali, le parti –
pagina 30 di 35 diversamente dal caso in esame - non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente.
Neppure può soccorrere la risposta data dal CTU al quesito n. 4 a lui posto volto a sentir quantificare il danno cagionato alla dal “per Parte_1 CP_1 effetto dell'inadempimento di quest'ultimo ai doveri del revisore legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 d. lgs 39/2010 e dell'art. 1218 c.c.” secondo la quale il danno cagionato potrebbe essere calcolato, come indicato nella relazione, in un intervallo fra euro centonovantacinquemilaquattrocentottanta (€ 195.480,00) ed euro duecentosettantunocinquecentotrentacinque (€ 271,535,00).
Tale stima, infatti, si ricollega alle due nuove operazioni sopra indicate, a cui, tuttavia, il non ha fatto alcun cenno e quindi non può colmare Parte_1
l'onere di allegazione spettante al medesimo, quale attore in azione di responsabilità del Pt_4
Infatti, nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il aveva fatto riferimento – producendo documentazione a supporto – Parte_1 esclusivamente al mutuo ipotecario concluso dalla in data 27.09.2012 Pt_1
(con atto ai rogiti del Notaio Dott. di - rep. 20870 e raccolta Per_3 CP_3
7600), con la per l'ingente Controparte_13 importo di € 700.000,00 (docc. 6 e 7) che avrebbe dovuto essere finalizzato - in base alla delibera di autorizzazione del C.d.A. del 26.09.2012 - alla non meglio specificata “trasformazione di liquidità del patrimonio immobiliare della società”
(doc. 8).
Tale mutuo - seppure erogato in più tranches (la prima di € 100.000,00 all'atto della stipula del 27.09.2012, la seconda di € 66.000,00 in data 17.10.2012 e la terza di € 534.000,00, in data 18.10.2012, quest'ultima destinata alla erogazione a favore della della somma di € 515.000,00) – è infatti diverso Controparte_3 da quello indicato dal CTU – chiesto sempre alla di Controparte_13
pagina 31 di 35 - pari ad € 580.612,50 (esatto importo della fattura di Controparte_13 acquisto) relativo all'acquisto in data 03/10/2013 da parte della CP_6
, da di immobili per l'importo di € 580.613,00 (IVA
[...] Controparte_12 inclusa).
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile – quello derivante dall'aggravamento del dissesto - costituisca una domanda nuova, inammissibile in quanto articolata in fase di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio
Deduce il che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove ha Parte_1 applicato le preclusioni erette dal codice di rito rispetto all'introduzione in giudizio di domande nuove, in quanto la relativa regola processuale non sarebbe in alcun modo applicabile alla mera prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile, quale è – nel caso di specie – il riferimento non solo alla differenza di valore del patrimonio della società revisionata, ma anche alla misurazione dell'aggravamento del dissesto sociale derivante dalla mancata rilevazione di un'irregolarità contabile e dal conseguente ritardo nell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita integrale del capitale sociale.
A detta della , il riferimento al danno da aggravamento del dissesto non CP_4 avrebbe, quindi, comportato – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – alcun ampliamento del thema decidendum o, in altre parole, «la verifica di fatti storici nuovi e l'ampliamento dell'oggetto dell'indagine» (cfr. la sentenza impugnata, p. 20), atteso che tutti gli elementi a partire dai quali era possibile quantificare l'importo delle spese e dei maggiori oneri sostenuti dalla pagina 32 di 35 società successivamente alla perdita del capitale sociale sarebbero stati già presenti agli atti del giudizio, essendo stati tempestivamente allegati e provati dalla nell'atto di citazione e a mezzo delle produzioni documentali e CP_4 delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
Va, inoltre, osservato che il thema probandum deve conformarsi al thema decidendum, di talché in difetto di allegazione di nuove operazioni poste in essere dopo il momento in cui la avrebbe dovuto essere sciolta, le prove Parte_1 al riguardo dedotte sono inidonee al colmare il deficit assertivo dell'APPELLANTE.
La sentenza appellata merita, quindi, sul punto di essere confermata.
IV. SULLE DOMANDE DELLA CURATELA
Oltre alla domanda di risarcimento danni che per quanto detto non merita di essere accolta dovendo sul punto essere integralmente confermata la sentenza impugnata, il ha chiesto la condanna del Dott. Parte_1 Controparte_1 alla restituzione in proprio favore, della somma di € 20.890,61, maggiorata degli interessi sino al saldo, in adempimento spontaneo del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata e relativo alla rifusione delle spese di lite.
Dovendo la essere ritenuta parte soccombente per le argomentazioni CP_4 svolte nel paragrafo seguente, tale domanda deve essere respinta.
V. SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede il sostanzialmente vittorioso in CP_1 relazione alle domande svolte e qui riproposte dalla nei suoi confronti) CP_4 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico pagina 33 di 35 del , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, Parte_1 in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite […]” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti in capo all'APPELLANTE di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 718/2024 emessa dal Controparte_1
Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 20/02/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata e respinge le domande del;
Parte_1
2. CONDANNA quest'ultimo alla rifusione in favore del delle spese CP_1 del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 18.511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
pagina 34 di 35 Firenze, camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
Parte_1
(CF: con il patrocinio dell'Avv. BARACHINI FRANCESCO (CF: P.IVA_1
) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MERLINI TIZIANA (CF ) e dell'Avv. DIARA MARTINA (CF C.F._3
) C.F._4
APPELLATO avverso la sentenza n. 718/2024 emessa dal Tribunale delle Imprese di Firenze il
20/2/2024 e pubblicata il 4/3/2024
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 19.02.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
A) In via istruttoria, il Dott. non in proprio, bensì in qualità di CP_2
Curatore del Fallimento della società “ , Parte_1 insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, e pertanto:
− con riferimento alla CTU della Dott.ssa , insiste – per le Persona_1 ragioni tutte indicate nelle proprie note di trattazione scritta depositate in data 9 gennaio 2023 nonché nelle osservazioni del proprio CTP, Dott. – Persona_2 nella richiesta di integrazione della CTU con riferimento alle altre operazioni poste in essere dalla società durante l'esercizio 2012 – con particolare riferimento al trasferimento a delle somme concesse a Controparte_3 Parte_1
dalla con il mutuo del 27 settembre 2012
[...] Parte_2 ed alla complessiva voce “Crediti” presente nel Bilancio 2012 – che avrebbero dovuto essere oggetto di vaglio critico da parte del revisore nel proprio giudizio sul Bilancio 2012 ed in relazione alla quantificazione del danno sofferto da per effetto dell'inadempimento del Revisore Dott. Parte_1
CP_1
− insiste inoltre nelle istanze di ammissione: (a) della prova testimoniale (teste sig. e (b) dell'interrogatorio formale del Dott. Testimone_1 Controparte_1 formulate nella seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
− si oppone infine alle istanze istruttorie avversarie, come meglio dedotto nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
B) Nel merito, il Dott. non in proprio, bensì in qualità di Curatore CP_2 del Fallimento della società “ , come in Parte_1 atti rappresentato, difeso e domiciliato, insiste per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, contrariis reiectis:
(a) accogliere integralmente l'appello interposto dal Dott. non in CP_2 proprio, bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società “ Parte_1
pagina 2 di 35 , avverso la sentenza n. 718/2024 (repertorio n. Parte_1
1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, in ragione dei motivi di impugnazione tutti indicati nei propri scritti difensivi e con ogni consequenziale pronuncia;
(b) per effetto della riforma della sentenza n. 718/2024 (repertorio n. 1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, accogliere le conclusioni rassegnate dal Dott. non in proprio, CP_2 bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società Parte_1
, nel giudizio di primo grado, e segnatamente:
[...]
(b.1) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o ex art. 15 d.lgs. 39/2010 e/o a qualsivoglia altro titolo del Dott. Controparte_1 nella sua qualità di Revisore legale di Cooperativa Edilizia AR, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, per i fatti e in forza dei titoli indicati negli scritti difensivi e per le ragioni tutte ivi esposte, con ogni consequenziale pronuncia;
(b.2) conseguentemente, per l'effetto, condannare il Dott. a Controparte_1 corrispondere al Dott. non in proprio ma quale Curatore del CP_2
Fallimento di Cooperativa Edilizia AR, Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, la somma di euro 990.203,00, o quella, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa e/o sarà determinata, anche in via equitativa, dall'Ecc.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le ragioni tutte indicate negli scritti difensivi, con ogni consequenziale pronuncia;
(b.3) con vittoria di spese e onorari del giudizio;
(c) per effetto della riforma della sentenza n. 718/2024 (repertorio n. 1289/2024) del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20 febbraio 2024 e pubblicata e notificata in data 4 marzo 2024, condannare il Dott. alla restituzione in favore del Dott. non in Controparte_1 CP_2 proprio, bensì in qualità di Curatore del Fallimento della società “
[...]
, della somma di euro 20.890,61, maggiorata degli Parte_1 interessi sino al saldo, per le ragioni tutte indicate nei propri scritti difensivi e con ogni consequenziale pronuncia;
(d) con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 3 di 35 Per la parte appellata: ll Dr. si riporta a tutto quanto argomentato e dedotto nella Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta e insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze-Sezione Specializzata per le imprese, respinta ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione,
a) respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dal Parte_3 con atto notificato in data 28
[...] Parte_1 marzo 2024;
b) con vittoria nelle competenze e spese del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 718/2024 pubblicata il 20/02/2024, il Tribunale delle Imprese di
Firenze ha così deciso:
- rigetta le domande attoree;
- condanna la CP_4 Parte_1
[.. alla rifusione, in favore del dott. delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in euro 14.598,00, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- pone in via definitiva a carico della Curatela attrice le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Tale sentenza è stata emessa sulla azione di responsabilità, promossa dalla
Curatela del Fallimento ai sensi Parte_1 dell'art. 1218 c.c. e dell'art. 15 D. Lgs. n. 39/2010, nei confronti del dott.
[...]
- già incaricato dell'ufficio di revisore unico della società fallita, CP_1 quando questa era in bonis, in forza di contratto di assistenza e consulenza, dal
14/07/2008 al 12/03/2014 – sulla base della pretesa violazione, da parte del medesimo, con riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, dei doveri di diligenza professionale nello svolgimento delle funzioni tipiche del revisore.
pagina 4 di 35 Il T.I. ha sostanzialmente ritenuto infondata l'azione di responsabilità promossa dalla predetta , per l'assenza di allegazione di elementi che CP_4 dimostrassero l'esistenza del danno-conseguenza che sarebbe stato prodotto dalla violazione, da parte del dei propri obblighi professionali. Pt_4
Aveva dedotto il Parte_1
a fondamento della domanda risarcitoria proposta, che nel
[...] suddetto bilancio vi erano alcuni errori significativi dovuti a illecite condotte gestorie, asseritamente compiuti in relazione all'avvenuta iscrizione, nell'attivo dello stato patrimoniale, di crediti verso consorzi e cooperative per finanziamenti infruttiferi complessivamente pari a € 2.450.608,29, senza indicazione, nella nota integrativa, dei titoli fondanti le relative erogazioni e con esposizione delle poste ad un errato presumibile valore di realizzo, comportante per il patrimonio sociale un danno quantificato in € 990.203,00.
Si era costituito in giudizio il eccependo: CP_1
- in via pregiudiziale, l'incompetenza dell'adito Tribunale delle Imprese in favore del Collegio Arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello
Statuto della società fallita;
- in via preliminare, l'improcedibilità della domanda o, comunque, la sua infondatezza, in ragione della già avvenuta insinuazione al passivo del del credito da egli vantato per le spettanze relative Parte_1 all'opera professionale svolta, senza riserve o eccezioni di inadempimento, con provvedimento ormai dotato di efficacia di giudicato endo-fallimentare;
- sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avverso credito risarcitorio, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 39/10, stante il decorso di sette anni tra la data del deposito del Bilancio 2012 - a cui si riferiscono le condotte contestate - e la data di notifica dell'atto introduttivo.
pagina 5 di 35 Nel merito, il convenuto aveva contestato gli assunti attorei, una volta ribadita l'esorbitanza dai limiti dell'incarico di revisore dei conti - non comprensivo del controllo e della vigilanza sulla gestione, né del controllo di rispondenza alla realtà dei fatti annotati nelle scritture contabili - delle prestazioni di assistenza e consulenza e ripercorso il contenuto dell'attività demandata al revisore.
A fronte del rigetto dell'azione di responsabilità sopra indicata, con atto di citazione, regolarmente notificato, il Parte_1
(di seguito solo o anche
[...] CP_5 CP_4
APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche REVISORE o APPELLATO) proponendo Controparte_1 gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
l'inadempimento da parte del revisore dei propri doveri professionali non sia causa efficiente dello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dalla differenza tra il valore contabile e quello reale della società revisionata;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la
Curatela non avesse adempiuto all'onere di allegazione tempestiva di circostanze idonee ad integrare quello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dall'aggravamento del dissesto;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile costituisca una domanda nuova, inammissibile se articolata in fase di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 6 di 35 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 19.02.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, l'APPELLANTE denuncia l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il mancato adempimento, da parte del REVISORE, dei propri doveri professionali non fosse causa efficiente dello specifico pregiudizio patrimoniale patito dalla Pt_1 Parte_1
(di seguito solo o COOPERATIVA o
[...] Pt_1 CP_6
), costituito dalla differenza tra il valore contabile e quello reale della
[...] medesima.
I Capi della sentenza impugnati sono i seguenti:
– «nessuno degli inadempimenti allegati risulta astrattamente idoneo rispetto alla produzione dello specifico pregiudizio patrimoniale in concreto lamentato, che parte attrice assume corrispondente all'intera perdita di un valore pari all'importo dei crediti oggetto delle annotazioni relative alle due operazioni IL e
[...]
(importo la cui epurazione dal bilancio avrebbe determinato CP_3
pagina 7 di 35 l'emersione di uno stato di conclamato dissesto)» (pp. 15-16 della sentenza impugnata);
– «la divergenza tra valori di poste risultanti dal bilancio e valore effettivo delle medesime poste, risolventesi in un mero effetto contabile dell'allegato errore professionale, è idonea a rilevare esclusivamente sotto il profilo del danno- evento, e non anche sotto quello del danno-conseguenza inteso come deminutio patrimonii, tale non essendo, di per sé, la mera sopravvalutazione di poste creditorie: posto, infatti, che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, e che da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, deriva la perdita patrimoniale, non è configurabile già in via astratta e di principio alcun effettivo depauperamento per la società in conseguenza della sola erronea appostazione di una voce non diligentemente rilevata in sede di revisione (SSUU n. 9100/15); donde, […] ben può condividersi l'affermazione del
S.C. per cui la violazione di obblighi contabili e, in particolare, l'irregolarità contabile, e finanche la falsa prospettazione di poste attive in bilancio con
l'occultamento di perdite e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria a carico degli amministratori (o comunque dei soggetti responsabili del controllo della correttezza formale del bilancio) nei confronti della società, ove non si alleghi (prima) e dimostri
(successivamente) che esse sono state causa di una menomazione effettiva al relativo patrimonio (Cass. 3652/97; n. 3652/97), tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita del periodo di gestione, o in quello della posta erroneamente o falsamente contabilizzata (Cass. n. 5876/11 e n. 7606/11)» (p. 17 della sentenza impugnata).
pagina 8 di 35 Deduce il che le conclusioni a cui è pervenuto il Tribunale, in ordine Parte_1 al criterio di quantificazione del danno risarcibile da esso prescelto (consistente, per l'appunto, nella «differenza tra il valore attribuito alla società revisionata e quello reale che sarebbe risultato applicando i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio»: cfr. l'atto di citazione nel giudizio di primo grado, p. 22) non sarebbero condivisibili, essendo pacifico tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza che il pregiudizio che il revisore legale arreca alla società revisionata, in conseguenza dell'inadempimento dei suoi obblighi professionali e, segnatamente, dell'emissione di giudizi positivi in ordine a bilanci palesemente inveritieri (circostanza pacifica nel caso di specie, come riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) consiste proprio nella differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale.
A detta dell'APPELLANTE, dunque, al avrebbe dovuto essere Pt_4 addebitata, a titolo di risarcimento del danno, l'intera differenza tra l'importo delle poste contabili iscritte in bilancio, essendo stati provati la sopravvalutazione delle medesime ed il corrispondente reale valore delle pretese economiche sottostanti, da calcolarsi in una prospettiva di presumibile (ma, nel caso di specie, del tutto improbabile) realizzazione.
Inoltre, sempre secondo il : Parte_1
• la condotta palesemente negligente del (compiutamente CP_1 accertata anche in primo grado) avrebbe consentito la persistenza, nella contabilità sociale, di valori sovradimensionati, con ciò precludendo, in radice, eventuali iniziative di recupero o, quale extrema ratio, l'immediato azzeramento delle relative voci contabili, cosa che, secondo la giurisprudenza – costituirebbe presupposto sufficiente per quantificare il danno cagionato al patrimonio sociale in misura pari all'intero valore dei crediti dispersi;
pagina 9 di 35 • contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata (cfr. p. 18), non vi sarebbe, quindi, alcuna contraddizione logica tra una simile ricostruzione del nesso causale e del danno risarcibile, in quanto nulla escluderebbe che, a fronte di una voce di bilancio di cui si impone prudenzialmente la svalutazione, sarebbe comunque prospettabile una pur limitata realizzazione della pretesa economica sottostante, non dovendosi confondere l'appostazione contabile di una somma, con la prospettiva sostanziale di un suo possibile recupero. Piuttosto sarebbe stato, preciso onere dell'organo gestorio quello di attivarsi per tale recupero e del revisore contabile quello di segnalare - e non occultare (come è invece accaduto nel caso di specie) - possibili indici di anomalia.
L'APPELLANTE aggiunge, infine, di aver specificato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. che le «somme che, pur non essendo destinate ad essere rimborsate, avrebbero potuto essere ancora coattivamente recuperate alla data di scioglimento della società, sono successivamente risultate definitivamente perdute» coinciderebbero «anche con la differenza tra il valore di Parte_1
così come risultante dal Bilancio 2012, revisionato dal Dott. e
[...] CP_1 quello che sarebbe stato il suo effettivo valore a tale data».
Replica il rimarcando la legittimità del proprio operato, per come CP_1 rilevata dal primo Giudice, non potendo confondersi il proprio ruolo, con quello dei membri del Collegio Sindacale e deducendo, in particolare:
• di non aver ravvisato l'insorgenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2545 duodecies c.c., in ragione della propria ritenuta insussistenza, al
31.12.2012, della perdita integrale del patrimonio netto della e, Pt_1 quindi, di non aver ritenuto di effettuare specifiche segnalazioni nella propria relazione al bilancio, atte ad indurre i soci a valutare la decisione di porre in liquidazione la stessa;
Parte_1
pagina 10 di 35 • di aver avuto, in epoca successiva al 31.12.2012, accesso, soltanto parziale, alle scritture contabili e alla documentazione amministrativa e di non aver più ricevuto alcuna documentazione contabile a decorrere dall'anno 2014, non essendo stato, quindi, in grado di verificare l'evoluzione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale della predetta e, Parte_1 conseguentemente, di effettuare le opportune segnalazioni all'assemblea dei soci.
Ciò posto, rileva il Collegio che nell'atto introduttivo del primo grado del giudizio il ha allegato il “danno causato alla società dall'inadempimento del Parte_1
Dott. al proprio incarico professionale di revisore legale, secondo Controparte_1 quanto previsto dalla legge e dai principi contabili applicabili al caso di specie” identificandolo “nella la differenza tra il valore attribuito alla società revisionata e quello reale - che sarebbe risultato applicando correttamente i principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio”, da quantificare
“nella misura che risulterà in corso di causa e/o sarà determinata dall'Ecc.mo
Tribunale adito – in ragione del ridotto valore di realizzo dei surrichiamati crediti di per finanziamenti infruttiferi nei confronti di consorzi e , Pt_1 Parte_1 che già avrebbe dovuto essere rilevato in sede di Bilancio 2012 – e comunque in
€ 990.203,00, pari al complessivo importo degli insussistenti crediti di Pt_1 per finanziamenti infruttiferi nei confronti di Consorzio IL (€ 314.453,00) e di (€ 675.750,00)”. Controparte_3
In particolare, il , in tale atto, aveva precisato che: Parte_1
a) il valore del credito della nei confronti del Consorzio IL, Pt_1 iscritto in bilancio per € 314.453,00, come risulterebbe anche dalla Nota
Integrativa, avrebbe dovuto essere azzerato, in quanto, già al momento della revisione del Bilancio 2012, non sussistevano possibilità di realizzo;
b) il valore del credito della nei confronti di , pari Pt_1 Controparte_3 ad € 675.750,00, ricompreso anch'esso nella voce “Crediti” dell'attivo circolante pagina 11 di 35 dello stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere parimenti azzerato, in quanto sarebbe il frutto di una condotta illecita, perfezionatasi tra il mese di settembre ed il mese di ottobre 2012 e costituita dalla richiesta di un ingente finanziamento e dal successivo illecito ed ingiustificato trasferimento del relativo retratto, dalla a . Pt_1 Controparte_3
I. a) Rileva la Corte che il ha incentrato la propria attenzione Parte_1 essenzialmente sul fatto costitutivo dell'illecito contrattuale ascritto al rappresentato dal mancato rilievo da parte del medesimo delle poste CP_1 in esame rappresentative di crediti della del tutto inesistenti. Parte_1
Di per sé, tale allegazione è comprovata, posto che il REVISORE nella propria relazione in data 05.06.2013 - redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera a) D.
Lgs n. 39/2010 sul bilancio chiuso al 31.12.2012 - ha, in particolare, dichiarato:
“d) per ciò che attiene ai crediti, pari a € 2.484.147,81, si ritiene corretta la stima effettuata secondo il criterio del presumibile realizzo e non si ritiene necessario, allo stato, procedere a svalutazione degli stessi. I crediti verso clienti ammontano ad € 11.245,30 e sono prevalentemente costituiti da crediti nei confronti dei prenotatari a titolo di rivalsa degli oneri sostenuti dalla cooperativa e da interessi passivi che dovranno essere rimborsati dagli assegnatari degli alloggi. I crediti tributari, pari a € 22.294,22, sono costituti da crediti per Euro 15.817,08 e CP_7 da ritenute d'acconto subite ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 per Euro
6.475,83. Sussistono, inoltre, crediti diversi per complessivi € 2.450.608,29 costituiti prevalentemente da crediti verso consorzi e cooperative per finanziamenti infruttiferi, crediti verso soci e da un credito verso il Consorzio
IL pari ad € 314.453,00”.
Il REVISORE ha, infine, concluso nella sua relazione del 05.06.2013, non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2012,
pagina 12 di 35 mentre invece come accertato dal CTU, i rilievi che il medesimo avrebbe dovuto, invece, effettuare sono relativi:
a) per quanto riguarda i bilanci relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a crediti di importo consistente, riportati anno dopo anno, senza alcun incasso e senza alcuna previsione di un loro possibile realizzo e quindi senza loro svalutazione, nonché ai versamenti effettuati (ma anche ricevuti) da cooperative e consorzi edilizi e/o alla valorizzazione delle “rimanenze” a fine esercizio;
b) per quanto concerne in particolare, l'anno 2011, ai debiti verso l'Erario ed in particolare al debito a titolo di IVA, in quanto il bilancio d'esercizio depositato presso il Registro delle Imprese non concorda con le schede contabili (cfr. doc.21), e neppure con la situazione contabile (cfr. doc. 22) ed inoltre, le verifiche periodiche dell'anno 2011 erano ferme al 14/07/2011 (cfr. doc. 26c);
c) per quanto concerne l'esercizio 2012, alla stipula del nuovo contratto di finanziamento fondiario, in data 27/09/2012, nonché alla iscrizione, in data
31.12.2012, nel bilancio del 2012, in violazione del principio di revisione n. 200, della posta , imputata ad “altri proventi straordinari” per € Parte_5
314.453,00, con descrizione “Addebiti ad IL” e consistente, per l'appunto, in un credito verso il Consorzio IL di pari importo, in riferimento al quale il
REVISORE avrebbe dovuto esprimere quantomeno un giudizio con rilievi.
Concorda la Corte con le valutazioni espresse dal CTU, in quanto coerenti e logiche ed immuni da vizi di ordine tecnico-giuridico.
Appare evidente, infatti, per quanto esposto dall'Ausiliario sub a), che le vicende dei vari crediti riportati in più esercizi di bilancio avrebbero dovuto indurre da un lato, l'organo gestorio ad una loro svalutazione, data la scarsa possibilità di un loro realizzo e dall'altro, il REVISORE a non formulare un giudizio positivo sul bilancio 2012, nonché, per quanto esposto b), che l'effettiva gestione aziendale pagina 13 di 35 della relativa all'esercizio del 2011 – quale risultante dalle schede Parte_1 contabili (cfr. doc.21) e dalla situazione contabile (cfr. doc. 22) del medesimo anno - non sia coerente con le risultanze del bilancio del medesimo esercizio.
Inoltre, con particolare riguardo al punto sub c), l'annotazione in data
31.12.2012, della posta relativa al credito di € 314.453,00 nei confronti del
Consorzio IL inserita nel Conto Economico del bilancio 2012 fra i “proventi straordinari”, avrebbe dovuto comportare un giudizio negativo sul bilancio stesso, alla stregua del principio di revisione n. 200 che prevede:
• al comma 2, che “l'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento”;
• al comma 6, che “il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenuto conto che possono esistere circostanze tali da causare errori significativi nel bilancio” e che “l'atteggiamento di scetticismo professionale richiede che il revisore effettui una valutazione critica interrogandosi sulla validità degli elementi probativi acquisiti e prestando particolare attenzione a quegli elementi probativi che contraddicono o mettono in discussione l'attendibilità della documentazione esaminata o delle attestazioni della direzione”.
La medesima annotazione risulta, infatti, succintamente motivata nella Nota
Integrativa come segue: “Il saldo (ndr. dei crediti) accoglie anche un credito verso il Consorzio IL pari ad euro 314.453” e risulta, quindi, assolutamente inconsistente come segnalazione, posto che, come rilevato dal CTU, “i principi di revisione stabiliscono che senza un'adeguata informativa di bilancio, in caso di incertezza significativa, si debba procedere all'emissione perlomeno di un giudizio con rilievi”.
pagina 14 di 35 Lo stesso CTU ha precisato, da un lato, che “per quanto riguarda la genesi della sua rilevazione in bilancio, la contabilizzazione di operazioni di notevole importo a fine esercizio, con la caratteristica della straordinarietà, è considerata nei principi di revisione fra quelle che possono indicare rischi di errore (vedi appendice 3
Principio n. 315) se non addirittura la possibile esistenza di frodi (vedi appendice
3 Principio n. 240)” e dall'altro che, nella fattispecie, è plausibile che la “conferma esterna” dell'esistenza del credito avrebbe potuto essere acquisita direttamente dal in quanto, al contempo, (circostanza pacifica tra le parti) revisore CP_1 anche del Consorzio IL.
Sul punto il FALLIMENTO nell'atto di citazione del primo grado aveva allegato che
“tra le più comuni tipologie di minacce all'indipendenza ed imparzialità del
Revisore, si annovera proprio quella rinvenibile nella fattispecie de qua, ovvero il rischio di “auto - riesame” che “si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare” (doc.
15)” e che “non c'è chi non veda come, nel caso di specie, con riferimento ai rapporti di debito/credito tra e Consorzio IL, Parte_1 la corretta verifica della regolare tenuta della contabilità sociale nell'una o nell'altra società, non poteva che comportare, per il Dott. l'auto Controparte_1
- riesame del corretto adempimento dei propri doveri di verifica con riferimento all'una o all'altra società”.
Ne deriva che essendo stato in grado di accertare l'inesistenza di quanto asserito nel bilancio al 31.12.2012, il avrebbe dovuto astenersi dall'esprimere CP_1 un giudizio positivo su quest'ultimo.
Per contro, in presenza di tali operazioni anomale, il nella sua CP_1 relazione ha poi affermato che “non risultano elementi che possano mettere in dubbio la sussistenza del presupposto di continuità aziendale”, che “il sopra
pagina 15 di 35 menzionato bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria” e che “il risultato economico della per l'esercizio Parte_1 chiuso al 31 dicembre 2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio”.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che il REVISORE non fosse stato in grado di accertare l'esistenza della suddetta posta straordinaria di bilancio, iscritta il
31.12.2012 e non fosse a conoscenza dei rapporti di debito-credito tra la ed il Consorzio IL, lo stesso avrebbe dovuto, quantomeno, Pt_1 affermare di essere nell'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, avendo, invece, espresso un giudizio positivo.
Infatti, il CTU ha, sul punto, evidenziato che la registrazione contabile de qua - effettuata in data 31/12/2012 (e riscostruita sulla base di quanto risulta dalle schede contabili, nn. 29008 e 75012 del 2012 di cui allegato doc. 23) - rappresenti, sostanzialmente, una inesistente o, comunque, inadeguata informativa di bilancio, in presenza della quale i principi di revisione stabiliscono che, in caso di incertezza significativa, si debba procedere all'emissione, da parte del revisore contabile, perlomeno di un giudizio con rilievi.
In particolare, nel replicare alle osservazioni mosse dal CTP del circa CP_1
l'applicabilità del principio contabile OIC 15 – in quanto non sarebbero ravvisabili i presupposti per la svalutazione del credito de quo, poiché totalmente inesigibile, avendo il Consorzio IL presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo soltanto nel mese di dicembre del 2015 – il CTU ha precisato che “indipendentemente da quanto previsto da OIC 15 che è un principio contabile e non di revisione, questo credito, applicando correttamente i principi di revisione, andava considerato con scetticismo professionale e conseguentemente trattato. In particolare, secondo i principi di revisione,
pagina 16 di 35 trattandosi di un importo significativo, questa posta di bilancio andava specificamente analizzata con cautela (vedi il principio n. 240 allegato)”.
L'Ausiliario inoltre ha evidenziato che “nell'emissione del giudizio sul bilancio il revisore aveva tre possibilità:
− ottenere la prova certa dell'esistenza del credito;
in questo caso forse avrebbe dovuto comunque emettere un giudizio con rilievi per carenza di informativa;
− senza prova certa, concludere per l'impossibilità di emettere un giudizio;
− emettere un giudizio negativo se a conoscenza della inesistenza del credito.
Seconda osservazione, sul quesito n. 2, relativa alla (presunta) mancata dimostrazione sull'inesigibiltà del credito in atti ci sono documenti che ne attestano l'inesistenza: allegato 11 di parte attrice con il quale il Consorzio
IL nega l'esistenza del debito nei confronti di e la Parte_1 contabilità anno 2012 del Consorzio IL depositata in atti e nella quale non vi è traccia di rilevazione del relativo debito. A questo proposito, in qualità di revisore anche del Consorzio IL, ci sarebbe stata l'opportunità di avere conoscenza della fondatezza del credito iscritto in bilancio sa Coop. Edilizia
AR, prima della stesura della Relazione di revisione, semplicemente chiedendo “la conferma esterna” direttamente al Consorzio. Il giudizio negativo ha come conseguenza di dover valutare la continuità aziendale da parte del revisore e se la direzione non si pronuncia su questo proposito, dare un giudizio sulla stessa”.
L'inesigibilità del credito de quo verso il Consorzio IL e la necessità di una integrale svalutazione sono, peraltro, confermate anche dalle dichiarazioni rese al riguardo dal Presidente della alla , come si legge nella Pt_1 CP_4 relazione ex art. 33 L.F., in cui si afferma essere il predetto credito riferito “a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012”.
pagina 17 di 35 Ciò detto quanto al credito di verso il , analoghe Pt_1 Controparte_8 considerazioni vanno svolte quanto alla posta di € 675.750,00, relativa al credito di nei confronti di , ugualmente ricompreso nella voce Pt_1 Controparte_3
“Crediti” dell'attivo circolante dello stato patrimoniale del bilancio al 31.12.2012.
Il CTU sul punto ha dichiarato che “anche la stipula del nuovo contratto di finanziamento fondiario in data 27/09/2012 (doc. 6), deliberato dal Consiglio di
Amministrazione in data 26/09/2012 (doc. 8), con la seguente motivazione
“Nell'ambito di operazioni di carattere ordinario e volte alla trasformazione di liquidità del patrimonio immobiliare”, che non sia stato neppure parzialmente destinato ad alcuno dei consueti utilizzi quali i pagamento di fornitori, la copertura di debiti erariali, il ripianamento degli scoperti di conto corrente, solleva qualche interrogativo sul comportamento tenuto dalla direzione. Obiettivo della revisione contabile non è, se non indirettamente, un giudizio sull'operato della direzione ma, secondo quanto previsto del Principio di Revisione n. 200 (doc. 12)”.
Effettivamente il trasferimento di ingenti somme alla , attraverso Controparte_3 due distinte disposizioni bancarie denominate “Girofondi”, la prima del
17.09.2012 di € 160.750,00 e la seconda del 19.09.2012 di € 515.000,00, per un totale di € 675.780,00, avrebbe dovuto destare un sospetto di qualche anomalia, in capo al proprio in considerazione del fatto che in data 27.12.2012 Pt_4 la aveva contratto un mutuo di € 700.000,00 erogato in più tranches, Pt_1 senza destinarlo, come rilevato dal CTU, ad alcuno dei consueti utilizzi.
In particolare, l'iscrizione tra i crediti verso della posta di € Controparte_3
675.750,00 - oltre a quella di € 314.453,00 nei confronti di IL - ha determinato la consistente lievitazione dei crediti come segue:
pagina 18 di 35 Infatti, da un lato, il Principio di revisione n. 540, al punto 8, prevede che “il revisore deve acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi per poter accertare se le stime contabili siano ragionevoli nelle specifiche circostanze e, se necessario, che di esse sia fornita un'adeguata informazione in bilancio. In genere, gli elementi probativi di supporto disponibili per le stime contabili sono più difficili da ottenere e meno conclusivi rispetto agli elementi probativi di supporto disponibili per le altre voci di bilancio” e, dall'altro, il Principio di
Revisione n. 315, al punto 110, dispone che “i rischi significativi hanno spesso attinenza con operazioni non di routine significative e con materie soggette a valutazioni. Le operazioni non di routine sono operazioni inusuali per portata o per natura, che non avvengono di frequente. Le materie soggette a valutazione implicano la formulazione di stime contabili in cui sussiste un significativo grado di incertezza”.
Altro elemento di sospetto è il fatto che fosse Presidente di Testimone_1 entrambe le Cooperative e che la seppure fosse stata dichiarata Controparte_3 fallita il 18.11.2015, non aveva depositato i bilanci dal 2010 e che quelli dal 2005 al 2009 fossero stati depositati tutti insieme in data 17.01.2011, come si evince dalla visura CCIAA agli atti.
I. b) Tanto premesso circa la condotta illecita tenuta dal a giudizio CP_1 del Collegio non risulta né allegato, né tantomeno provato, il nesso causale tra detta condotta ed il danno patrimoniale che la avrebbe patito a Parte_1 seguito di tale condotta del REVISORE ed il danno stesso.
La Corte rileva, in generale, che l'espressione, da parte di un revisore contabile, di un giudizio positivo su un bilancio censurabile può essere fonte di pagina 19 di 35 responsabilità, in presenza di un fatto proprio colposo o doloso del medesimo, commesso nell'esercizio dell'attività di controllo contabile, in violazione dei doveri a lui imposti dalla legge, oltre che delle comuni regole di diligenza e prudenza nell'accertamento della corrispondenza alla realtà della rappresentazione contabile dei fatti di gestione, a fronte:
• del pregiudizio economico conseguente al conseguente mancato rilievo della mancata corrispondenza tra la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e quella rappresentata nel bilancio;
• del nesso causale tra la condotta illecita ed il pregiudizio economico immediato e diretto.
Ebbene, in presenza di un bilancio contenente poste non veritiere, oltre alla responsabilità dell'amministratore è ravvisabile la responsabilità solidale del revisore per fatto proprio, ove quest'ultimo non rilevi il dato non veritiero ovvero la difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico- patrimoniale e finanziaria della società e non lo segnali all'assemblea dei soci.
Tuttavia, il danno patrimoniale che consegue ad una tale condotta omissiva del revisore non può essere ravvisato tout court nella mera difformità della rappresentazione contabile alla reale situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società costituendo essa un danno evento, a meno che:
1. sia stata occultata una operazione distrattiva di somme di denaro o siano stati, comunque, effettuati uno o più pagamenti indebiti, imputabili a responsabilità dell'amministratore per mala gestio, con relativa errata rappresentazione contabile, che il revisore, seppure estraneo a tale condotta, è tenuto a far emergere, ai fini di una successiva “proficua” e certa attività di recupero delle somme distratte o indebitamente pagate, esprimendo un giudizio negativo sul bilancio;
pagina 20 di 35 2. sia stata occultata una perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale della società, tale da comportarne l'immediato scioglimento (in difetto di ricapitalizzazione, previo azzeramento del capitale sociale), circostanza che, ugualmente il revisore deve far emergere, formulando un giudizio negativo sul bilancio, al fine di evitare l'aggravamento del dissesto della società.
In tali casi, infatti, la società patisce un vero e proprio danno impattante sul proprio patrimonio e sul proprio capitale sociale.
Nella fattispecie, il ha riproposto la domanda di accertamento della Parte_1 responsabilità contrattuale ex artt. 1218 c.c. e/o 15 D.Lgs. 39/2010 e/o a qualsivoglia altro titolo del Dott. nella sua qualità di Revisore Controparte_1 legale di e quella di condanna del al pagamento della Parte_1 CP_1 somma complessiva di € 990.203,00, pari all'intero importo degli insussistenti crediti restitutori della per finanziamenti infruttiferi nei confronti di Pt_1 [...]
(€ 675.750,00) e del Consorzio IL (€ 314.453,00), CP_3 sostenendo che il valore totale della voce “Crediti” nell'Attivo circolante dello
Stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere rideterminato al ribasso, in considerazione del fatto che:
• il valore del credito di nei confronti del Consorzio IL, Pt_1 iscritto in bilancio per € 314.453,00, come risulta anche dalla Nota Integrativa, avrebbe dovuto essere azzerato, in quanto già al momento della revisione del
Bilancio 2012, non sussistevano possibilità di realizzo, come confermato al
Curatore dal Dott. legale rappresentante di il quale Testimone_1 Pt_1 ha dichiarato di ritenere che “lo stesso si riferisca a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012” (doc. 2);
• il valore del credito di nei confronti di , pari ad Pt_1 Controparte_3
€ 675.750,00, ricompreso nella voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato patrimoniale, avrebbe dovuto essere parimenti azzerato, in quanto è il frutto di pagina 21 di 35 una condotta illecita perfezionatasi tra il mese di settembre ed il mese di ottobre
2012 e costituita dalla richiesta di un ingente finanziamento e dal successivo illecito ed ingiustificato trasferimento di tali risorse da a Pt_1 CP_3
.
[...]
Il CTU rispondendo ai quesiti, per quanto qui d'interesse, ha concluso come segue:
“1) primo punto, esiste un credito nei confronti del Consorzio IL che per la sua genesi, la mancanza di informativa e la significatività dell'importo avrebbe dovuto portare ad un'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio o meglio ad un giudizio negativo, data la possibilità del Dr. in qualità di revisore CP_1 del Consorzio IL, di verificare l'esistenza del credito;
2) sul secondo punto (“se il giudizio negativo da parte del Dott. sul CP_1
Bilancio 2012 di o comunque se una Parte_1 valutazione di tale documento con rilievi sui crediti appostati in Bilancio avrebbe portato all'accertamento dell'avvenuta erosione integrale del capitale sociale della cooperativa, nel corso dell'esercizio 2012, imponendo lo scioglimento della società
e l'attivazione di tempestive azioni per il recupero coattivo delle somme di denaro trasferite sine titulo, in particolare a , a Consorzio IL, a Controparte_3
ed a ed appostate invece nel Controparte_9 Controparte_10
Bilancio 2012, per l'intero ammontare, alla voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato Patrimoniale”) il giudizio negativo sul bilancio oppure l'impossibilità di esprimere un giudizio in relazione ad una voce di bilancio di importo significativo avrebbe fatto emergere la perdita totale del capitale sociale della cooperativa, motivo previsto all'art. 2545-duodecies c.c. come causa di scioglimento.
Il CTU ha sostanzialmente affermato che la revisione del Bilancio 2012, applicando correttamente i Principi di Revisione, avrebbe dovuto essere conclusa, data la significatività degli importi in verifica, con l'impossibilità di esprimere un pagina 22 di 35 giudizio oppure con un giudizio negativo, che avrebbe fatto emergere la perdita totale del capitale sociale e l'attivazione di tempestive azioni per il recupero coattivo delle somme di denaro trasferite sine titulo a Consorzio IL ed a ed appostate invece nel Bilancio 2012, per l'intero ammontare, Controparte_3 alla voce “Crediti” dell'Attivo circolante dello Stato Patrimoniale.
Rileva la Corte che anche se nella fattispecie, la abbia fatto esplicito CP_4 riferimento agli “insussistenti crediti di l'allegazione del nesso causale Pt_1 rispetto al danno de quo, come sopra inteso sub 1) debba, invece, ritenersi confinata alla mera rappresentazione contabile, non potendo essere riferita alla preclusa attività di recupero delle somme illegittimamente appostate nel bilancio al 31.12.2012, corrispondenti a crediti in realtà insussistenti, ove si consideri che pur dovendo la rappresentazione contabile delle voci di bilancio in forza del principio di veridicità riprodurre in cifre l'effettiva situazione economico- patrimoniale finanziaria di una società, nessuna allegazione in termini di certo recupero delle somme “distratte” è stata effettuata dal . Parte_1
Quest'ultimo, in prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva, infatti, precisato soltanto che:
• in relazione alla INESISTENZA DEL CREDITO VERSO IL CONSORZIO
EDILPORTO, “i profili di responsabilità ravvisabili in capo al Dott. Controparte_1 sono ancora più evidenti, in quanto i dati risultanti dal Bilancio al 31.12.2012 sono doppiamente inveritieri: a) da una parte, infatti, risulta registrato come credito tout court un trasferimento di denaro sine titulo verso il Consorzio
IL di € 314.453,00 e b) dall'altra parte, non risulta in Bilancio un debito verso Consorzio IL di € 222.489,53, che invece si ricava dalla contabilità di quest'ultimo ed in ordine al quale sussistono altresì i relativi titoli” e che il predetto Consorzio, in risposta ad una propria richiesta di chiarimento aveva dichiarato a mezzo PEC del 14.12.2016, che “allo scrivente Consorzio non risulta
pagina 23 di 35 nessun debito nei confronti della e che “sentito in Parte_1 ordine al predetto credito, il dott. nella sua qualità di Presidente Testimone_1 del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di Parte_1
“con riferimento al credito verso la IL, citato espressamente sia nella nota integrativa che dal revisore legale nella sua relazione, il sig. ritiene che lo Tes_1 stesso si riferisca a trasferimenti di denaro senza causa, avvenuti negli anni precedenti il 2012. Dai mastrini consegnati alla Curatela, si evince che detta posta era in essere almeno a partire dal Bilancio 2011”;
• con riguardo ai “GIROFONDI A ”, “l'omessa e/o errata Controparte_3 applicazione, da parte del Dott. dei principi di revisione (art. 11 d.lgs CP_1
39/2010) ha fatto sì, invece, che quest'ultimo giudicasse positivamente un
Bilancio che non forniva – al contrario - una rappresentazione veritiera e fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenuto conto che in esso risultava un credito per € 675.750,00 – registrato tra i crediti dell'Attivo circolante - che doveva invece ritenersi inesistente, con conseguente decremento dell'attivo e consequenziale valore negativo del patrimonio netto (che in base al Bilancio al 31.12.2012 risultava invece avere un valore positivo di €
25.298,00)”.
Ebbene, l'onere di allegazione del danno conseguenza, seppure con le precisazioni effettuate in prima memoria ex art. 183 c.p.c., non può ritenersi assolto dal
. Anche se la natura indebita dei pagamenti effettuati può ritenersi Parte_1 provata, quali finanziamenti infruttiferi sine titulo, posto che nella richiesta in data
09.07.2015, di fallimento della e della stessa (doc. 24 Pt_1 Controparte_3 di parte APPELLANTE) il P.M. aveva evidenziato:
pagina 24 di 35 e lo stesso P.M. aveva dedotto che tale operazione avesse determinato:
tuttavia, nessuna specifica allegazione e tantomeno nessuna prova è stata fornita in ordine alla concreta possibilità di “immediato” recupero del credito in oggetto verso non potendo essa desumersi dall'anomalia delle due Controparte_3 distinte disposizioni bancarie denominate “Girofondi”, dalla alla Pt_1 [...]
- la prima del 17.09.2012 di € 160.750,00 e la seconda del CP_3
19.09.2012 di € 515.000,00, per un totale di € 675.780,00 - e dalla mancanza di un possibile riscontro della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della medesima.
Lo stesso dicasi per il credito restitutorio vantato nei confronti del Consorzio
IL anch'esso derivante sostanzialmente da un finanziamento infruttifero sine titulo.
Non è dato sapere, infatti, non avendo il allegato alcuna circostanza Parte_1 in tal senso, se e come la avrebbe potuto recuperare i crediti de Parte_1 quibus, ove la stessa si fosse prontamente attività a seguito dei dovuti rilievi da parte del REVISORE al bilancio al 31.12.2012, di talché il fatto che il CP_1 stesso non abbia rilevato l'errata appostazione in bilancio dei medesimi e che diversamente sarebbe emersa una più consistente perdita di bilancio totalmente erosiva del capitale sociale, è insufficiente per ritenere assolto da parte della
, l'onere di allegazione e quello probatorio nei termini indicati. CP_4
pagina 25 di 35 Il fatto che il - stando alla sentenza impugnata - nell'allegare che le Parte_1 medesime poste creditorie, iscritte al valore di realizzo, avrebbero invece dovuto essere svalutate sino all'azzeramento, in quanto già non recuperabili alla data di stesura del bilancio 2012, siccome oggetto di erogazioni sine titulo, pur non esprimendo una allegazione contraddittoria (stando solo a significare che le medesime hanno riprodotto operazioni in nuce dannose per la società e che una volta iscritte avrebbero dovuto essere appostate al nullo valore di realizzo), è comunque insufficiente per ritenere esistente un danno patrimoniale in capo alla società.
Tale danno patrimoniale, è infatti, rappresentato dalla certa attività di recupero di quelle somme che il col suo giudizio avrebbe impedito di effettuare con Pt_4 esisto positivo, ma come detto non è stato né allegato, né provato, non essendo stato fatto alcun cenno alla possibilità delle società accipientes di provvedere e, in caso positivo, in quanto tempo, al rimborso di quanto a loro favore indebitamente pagato dalla Pt_1
Pertanto, reputa il Collegio che il danno in questione non possa essere ravvisato in quello prospettato nell'atto introduttivo del giudizio, per il solo fatto della perfetta coincidenza tra le voci de quibus, appostate nel bilancio al 31.12.2012 ed il ridotto valore patrimoniale della . Parte_1
Ne consegue che al non può imputarsi il danno corrispondente alla CP_1 differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale, come sostenuto dall'APPELLANTE, trattandosi di un danno meramente contabile.
Neppure il criterio prospettato dalla risulta idoneo a determinare il CP_4 danno in caso di bilancio non veritiero, potendo equipararsi tout court a quello da sbilancio fallimentare, pari alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, che può essere “utilizzato solo quale parametro per
pagina 26 di 35 una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile
e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo” (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015).
Neppure può trovare applicazione il criterio di liquidazione del danno cagionato Parte dagli amministratori ad una per il mancato compimento di atti conservativi dettato dall'art. 2486 comma 3 c.c. presupponendo lo stesso un danno da aggravio del dissesto che si verifica dopo la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e per le cooperative dopo l'azzeramento del patrimonio sociale, conseguente al mancato compimento di atti non conservativi ed al compimento, invece, di nuove operazioni, il quale non risulta, peraltro, neppure allegato, per quanto esposto in ordine al secondo motivo di gravame.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è anch'essa infondata.
Col secondo secondo di gravame, l'APPELLANTE denuncia erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che esso non avesse adempiuto all'onere di tempestiva allegazione di circostanze idonee ad integrare quello specifico pregiudizio patrimoniale costituito dall'aggravamento del dissesto.
Sostiene il di aver, invece, allegato oltre al danno evento, ravvisato Parte_1 dallo stesso giudice di prime cure, anche il c.d. danno conseguenza, laddove ha evidenziato l'idoneità causale della condotta inadempiente del Dott. a CP_1 produrre non soltanto – in prima battuta – un danno pari all'intero minor valore dei crediti iscritti in bilancio (quale criterio di quantificazione suggerito in via principale), ma anche quell'ulteriore pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata adozione tempestiva dei provvedimenti conseguenti alla perdita pagina 27 di 35 integrale del capitale sociale: una voce di danno, quest'ultima, che coinciderebbe o – in via principale – proprio con tale minor valore.
Il replica affermando che l'APPELLANTE non solo non sarebbe stato in CP_1 alcun modo in grado di individuare l'inadempimento a lui imputato, ma avrebbe errato anche nella individuazione dell'eventuale danno che sarebbe derivato alla procedura dal lamentato inadempimento nonché del nesso causale fra l'inadempimento ed il danno, avendo trattato tali profili in maniera superficiale ed erronea.
II. a) Ciò posto, condivide la Corte le valutazioni espresse dal Tribunale con riguardo alla ritenuta mancata allegazione del danno correlato all'aggravamento del dissesto, ove si consideri che nell'atto di citazione di primo grado, il ha dichiarato soltanto che “l'inadempimento del Revisore, Parte_1 determinando il contenuto del giudizio sul Bilancio 2012 di così come Pt_1 espresso nella Relazione di revisione, ha causato un grave danno ex art. 1223 c.c. alla società ed ai terzi, in quanto per effetto del predetto Pt_1 inadempimento non è stata tempestivamente rilevata la situazione di insolvenza della società e le sue cause e non sono stati adottati i rimedi previsti dall'ordinamento”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, solo in sede di osservazioni del CTP della al CTU, è stato dato risalto al fatto che CP_4 quest'ultimo fosse stato, comunque, in grado di determinare “l'aggravio finanziario/patrimoniale sofferto dalla per effetto della prosecuzione Parte_1 dell'attività post integrazione fattispecie perdita capitale. E l'aggravio finanziario/patrimoniale, da determinare come sopra indicato, dovrà essere sommato all'aggravio economico (“danno economico: maggiori oneri finanziari e perdite valore beni di proprietà della ”: fra euro 195.480= ad euro Parte_1
271.535=), sulla cui quantificazione operata dalla CTU, lo scrivente concorda”.
pagina 28 di 35 Inoltre, il ha concluso sempre affermando soltanto che la Parte_1
“rideterminazione dei valori iscritti in bilancio, avrebbe naturalmente condotto all'accertamento, nel bilancio di esercizio, della erosione integrale del capitale sociale, con conseguente necessaria adozione delle conseguenze di legge, oltre alla percezione, con circa due anni di anticipo, della situazione di insolvenza della società”, il che sta ad indicare solo che l'omesso rilievo da parte del di Pt_4 poste illegittime iscritte nel bilancio del 2012 - tali da occultare la perdita integrale del capitale sociale - ha comportato un ritardo nell'adozione dei rimedi previsti dall'ordinamento in presenza di una perdita totalmente erosiva del capitale sociale.
Tuttavia, nessun cenno è stato fatto alle nuove operazioni che la CP_6
avrebbe fatto successivamente all'insorgenza di tale perdita ed alla
[...] conseguente integrale erosione del capitale sociale ed all'aggravamento del dissesto che le stesse avrebbero provocato, quantomeno nel periodo dal
31.12.2012 al 29.11.2013, data della delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2012, non potendo costituire un aggravamento del dissesto le poste di bilancio esaminate in relazione al motivo che precede, essendo la stesse, piuttosto, espressione di una condotta di mala gestio dell'organo gestorio, posta in essere prima della perdita erosiva del capitale sociale che ha contribuito a determinare.
Il fatto che lo stesso abbia poi quantificato in citazione il danno in Parte_1 misura corrispondente alla differenza tra il valore attribuito alla società revisionata nella contabilità sociale e il suo valore reale, non costituisce al riguardo, solo l'indicazione di uno dei possibili criteri di liquidazione del danno, essendo tale prospettazione esattamente correlata all'allegazione delle poste illegittimamente iscritte nel bilancio in questione corrispondenti a crediti inesistenti da recuperare e che il aveva omesso di segnalare. Pt_4
pagina 29 di 35 Per contro, ad avviso del Collegio, il - ove avesse inteso ottenere il Parte_1 risarcimento del danno dal mancato compimento di atti conservativi in presenza di una perdita totalmente erosiva del capitale sociale, imputandone al REVISORE il mancato rilievo - avrebbe dovuto specificamente allegare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della e il successivo compimento CP_11 di nuovi atti negoziali da parte del CdA e quindi la illegittima prosecuzione dell'attività sociale.
Ben avrebbe potuto, dunque, la stessa allegare, quali nuove CP_4 operazioni, che in data 03.10.2013 la aveva acquistato da Pt_1 [...]
immobili per l'importo di € 580.613,00 (IVA inclusa) ed aveva CP_12 contemporaneamente richiesto un ulteriore mutuo alla
[...] per l'importo di € 580.612,50 (esatto importo Controparte_13 della fattura di acquisto).
Inoltre, il fatto che tali nuove operazioni siano state individuate dal CTU – avendo il medesimo rispondendo al terzo quesito postogli dal G.I., accertato che “in una situazione di affaticamento finanziario, la Coop. DL AR ha proceduto ad acquistare, ad ottobre 2013; da , immobili per l'importo di Controparte_12
€ 580.613,00 (IVA inclusa) richiedendo un ulteriore mutuo alla
[...] per l'importo di € 580.612,50 (esatto importo Controparte_13 della fattura di acquisto) che la banca ha “congelato”, non permettendo di attingervi, aggravando la situazione finanziaria/patrimoniale oltre all'emersione di nuovi costi e perdite” - non consente di ritenere in tal modo colmato l'onere di allegazione di tali fatti costitutivi non assolto dalla , posto che la CP_4 consulenza contabile ex art. 198 c.p.c., può comportare una attenuazione dei tale onere, in ragione della sua complessità tecnica, solo nel caso in cui l'esame di documenti, che seppure afferenti alla prova di fatti principali, le parti –
pagina 30 di 35 diversamente dal caso in esame - non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente.
Neppure può soccorrere la risposta data dal CTU al quesito n. 4 a lui posto volto a sentir quantificare il danno cagionato alla dal “per Parte_1 CP_1 effetto dell'inadempimento di quest'ultimo ai doveri del revisore legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 d. lgs 39/2010 e dell'art. 1218 c.c.” secondo la quale il danno cagionato potrebbe essere calcolato, come indicato nella relazione, in un intervallo fra euro centonovantacinquemilaquattrocentottanta (€ 195.480,00) ed euro duecentosettantunocinquecentotrentacinque (€ 271,535,00).
Tale stima, infatti, si ricollega alle due nuove operazioni sopra indicate, a cui, tuttavia, il non ha fatto alcun cenno e quindi non può colmare Parte_1
l'onere di allegazione spettante al medesimo, quale attore in azione di responsabilità del Pt_4
Infatti, nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. il aveva fatto riferimento – producendo documentazione a supporto – Parte_1 esclusivamente al mutuo ipotecario concluso dalla in data 27.09.2012 Pt_1
(con atto ai rogiti del Notaio Dott. di - rep. 20870 e raccolta Per_3 CP_3
7600), con la per l'ingente Controparte_13 importo di € 700.000,00 (docc. 6 e 7) che avrebbe dovuto essere finalizzato - in base alla delibera di autorizzazione del C.d.A. del 26.09.2012 - alla non meglio specificata “trasformazione di liquidità del patrimonio immobiliare della società”
(doc. 8).
Tale mutuo - seppure erogato in più tranches (la prima di € 100.000,00 all'atto della stipula del 27.09.2012, la seconda di € 66.000,00 in data 17.10.2012 e la terza di € 534.000,00, in data 18.10.2012, quest'ultima destinata alla erogazione a favore della della somma di € 515.000,00) – è infatti diverso Controparte_3 da quello indicato dal CTU – chiesto sempre alla di Controparte_13
pagina 31 di 35 - pari ad € 580.612,50 (esatto importo della fattura di Controparte_13 acquisto) relativo all'acquisto in data 03/10/2013 da parte della CP_6
, da di immobili per l'importo di € 580.613,00 (IVA
[...] Controparte_12 inclusa).
La sentenza impugnata va, dunque, sul punto confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame l'APPELLANTE denuncia erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile – quello derivante dall'aggravamento del dissesto - costituisca una domanda nuova, inammissibile in quanto articolata in fase di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio
Deduce il che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove ha Parte_1 applicato le preclusioni erette dal codice di rito rispetto all'introduzione in giudizio di domande nuove, in quanto la relativa regola processuale non sarebbe in alcun modo applicabile alla mera prospettazione di un diverso criterio di quantificazione del danno risarcibile, quale è – nel caso di specie – il riferimento non solo alla differenza di valore del patrimonio della società revisionata, ma anche alla misurazione dell'aggravamento del dissesto sociale derivante dalla mancata rilevazione di un'irregolarità contabile e dal conseguente ritardo nell'adozione dei provvedimenti conseguenti alla perdita integrale del capitale sociale.
A detta della , il riferimento al danno da aggravamento del dissesto non CP_4 avrebbe, quindi, comportato – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado – alcun ampliamento del thema decidendum o, in altre parole, «la verifica di fatti storici nuovi e l'ampliamento dell'oggetto dell'indagine» (cfr. la sentenza impugnata, p. 20), atteso che tutti gli elementi a partire dai quali era possibile quantificare l'importo delle spese e dei maggiori oneri sostenuti dalla pagina 32 di 35 società successivamente alla perdita del capitale sociale sarebbero stati già presenti agli atti del giudizio, essendo stati tempestivamente allegati e provati dalla nell'atto di citazione e a mezzo delle produzioni documentali e CP_4 delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2),
c.p.c.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni svolte in ordine al motivo che precede.
Va, inoltre, osservato che il thema probandum deve conformarsi al thema decidendum, di talché in difetto di allegazione di nuove operazioni poste in essere dopo il momento in cui la avrebbe dovuto essere sciolta, le prove Parte_1 al riguardo dedotte sono inidonee al colmare il deficit assertivo dell'APPELLANTE.
La sentenza appellata merita, quindi, sul punto di essere confermata.
IV. SULLE DOMANDE DELLA CURATELA
Oltre alla domanda di risarcimento danni che per quanto detto non merita di essere accolta dovendo sul punto essere integralmente confermata la sentenza impugnata, il ha chiesto la condanna del Dott. Parte_1 Controparte_1 alla restituzione in proprio favore, della somma di € 20.890,61, maggiorata degli interessi sino al saldo, in adempimento spontaneo del capo di condanna contenuto nella sentenza impugnata e relativo alla rifusione delle spese di lite.
Dovendo la essere ritenuta parte soccombente per le argomentazioni CP_4 svolte nel paragrafo seguente, tale domanda deve essere respinta.
V. SULLE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede il sostanzialmente vittorioso in CP_1 relazione alle domande svolte e qui riproposte dalla nei suoi confronti) CP_4 le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico pagina 33 di 35 del , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, Parte_1 in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Infatti, “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere
d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite […]” (Cass.
Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 ed in senso conforme Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
Va dato atto della sussistenza dei presupposti in capo all'APPELLANTE di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza n. 718/2024 emessa dal Controparte_1
Tribunale delle Imprese di Firenze e pubblicata il 20/02/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata e respinge le domande del;
Parte_1
2. CONDANNA quest'ultimo alla rifusione in favore del delle spese CP_1 del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 18.511,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
pagina 34 di 35 Firenze, camera di consiglio del 31.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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