Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] in [...]), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PARISE ROBERTO c/o il cui studio in Cariati, alla Via Salvo D'Acquisto, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto presso la Sede dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento, la pensione ex L.
118/71 nonché l'handicap grave a causa delle pluripatologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento delle dette provvidenze.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta la rinnovazione della ctu con il Dott. all'esito delle operazioni peritali veniva Persona_1 depositata la relazione.
Alla odierna udienza le Parti presenti – come da verbale – discutevano la causa riportandosi agli atti.
La causa è matura per la decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte ricorrente.
Infatti emerge documentalmente come il decreto di conclusione delle operazioni peritali risulti essere stato notificato al procuratore di parte ricorrente in data 14.11.2023 laddove l'atto di dissenso risulta essere stato depositato in Cancelleria il successivo 13.12.2023 ossia entro il 30° giorno per come prescrive la norma (IV comma dell'art. 445 bis CPC).
L'opposizione risulta essere introdotta entro il termine di cui al VI° comma dell'art. 445 bis CPC essendo il ricorso stato iscritto il 12.01.2024.
CP_ Va pure disattesa l'eccezione di decadenza dal termine semestrale sollevata dall' atteso che le visite presso la competente Commissione Medica sono state espletate in data 03.05.2022 laddove il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo risulta iscritto l'08.07.2022.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP precedentemente introdotta avente
RG 3470/22, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione ex L. 118/71 ed all'handicap grave in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”. Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Ai sensi della L. 118/71 ha diritto a percepire la pensione colui al quale venga riconosciuta una invalidità civile nella misura del 100%.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
Il CTU nominato nella relazione scritta depositata, a seguito dell'esame del periziando e della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo a parte ricorrente i presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento delle invocate provvidenze essendo stato accertato un grado di invalidità pari all'80% e l'insussistenza dell'accompagno e dell'handicap in situazione di gravità; ciò con valutazione perfettamente sovrapponibile a quella della dott.ssa che espletò la relazione Persona_2 medica nel corso della pregressa fase di Accertamento Tecnico Preventivo.
L'elaborato appare motivato, condivisibile, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti non avendo peraltro le Parti mosso alcuna contestazione al riguardo né, in particolare, parte ricorrente ha dedotto e documentato un aggravamento nelle condizioni di salute tali da consigliare un ulteriore accertamento medico-legale. Il ricorso, va, pertanto, rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite della presente fase stante la dichiarazione di non soccombenza resa dalla Parte;
per le medesime ragioni quelle di ctu, liquidate con separato provvedimento, restano a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con Parte_1 CP_ ricorso iscritto a seguito di ATP (n. 3470/22 RG) e sulla domanda da questo proposta nei confronti dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione, e per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando l'insussistenza in capo al sig. del presupposto di natura sanitaria afferente: Parte_1
a) alla indennità di accompagnamento;
b) alla pensione ex L. 118/71;
c) all'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3°, L. 104/92;
- Nulla sulle spese di lite;
- Pone a carico di parte resistente le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 26 Maggio 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo