Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1122/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato — ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., a seguito dello scambio di note scritte disposto ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025 — la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1122 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.07.1991, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Guagliardo
Francesco Paolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– attore –
CONTRO
, cod. fisc. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.08.1965, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Seminara
Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuta –
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025;
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
la madre, adducendo la responsabilità della stessa per averlo Controparte_1
ingiustificatamente privato, sin dall'infanzia, del rapporto materno, sotto il profilo sia affettivo che materiale, con conseguente richiesta di condanna della stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa.
L'attore, affetto da schizofrenia paranoide a decorso cronico, ha asserito che tale patologia si sarebbe sviluppata quale effetto diretto del costante disinteresse manifestato dalla madre nei suoi confronti, a partire dalla separazione dei genitori e dal successivo divorzio, avvenuto nell'anno 2004, quando egli aveva appena tredici anni e, insieme al fratello venne affidato al padre. Da tale evento Per_1
sarebbe conseguita, secondo la prospettazione attorea, una radicale cesura nei rapporti con la madre, e in particolare, un totale abbandono morale e materiale da parte da parte di quest'ultima.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta del 28.07.2021, la convenuta ha contestato integralmente le domande proposte, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto. Ha, in particolare, rappresentato come la narrazione attorea abbia omesso la reale e complessa dinamica familiare pregressa, segnata da una lunga convivenza con un coniuge violento, il quale ha reso difficile ogni tentativo di garantire un ambiente familiare sereno e stabile ai figli. La convenuta ha altresì
evidenziato di essersi a lungo occupata del figlio , sia prima che dopo Pt_1
l'affidamento al padre, e di aver sempre cercato, pur tra difficoltà oggettive e crescenti problematiche comportamentali del figlio, di assicurargli sostegno materiale, affettivo ed educativo, sopperendo anche alla totale assenza della figura paterna.
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In tale contesto disfunzionale, la ha affermato di essersi adoperata, da sola e CP_1
con l'aiuto dei propri genitori, per garantire ai figli un minimo di stabilità morale ed economica. Tuttavia, nonostante tali sforzi, l'attore, crescendo, avrebbe manifestato una personalità estremamente complessa e oppositiva, arrivando progressivamente a replicare le condotte disfunzionali già poste in essere dal padre,
quali aggressività verbale e fisica, rifiuto delle regole, richieste ossessive di denaro e minacce nei confronti della madre. La convenuta ha infatti affermato che, sin dall'età adolescenziale, il figlio era solito aggredire verbalmente e Pt_1
fisicamente i familiari, distruggere oggetti in casa, usare un linguaggio violento e blasfemo, e presentare atteggiamenti di totale rifiuto verso l'autorità materna e scolastica, tanto da rendere necessario, in alcune fasi, l'intervento di specialisti.
Ha riferito, inoltre, di essersi rivolta ai Carabinieri per segnalare la gravità della situazione, pur senza formalizzare denuncia nei confronti del figlio. Sarebbe stato lo stesso comandante della locale stazione dei Carabinieri a suggerire il trasferimento del giovane presso il padre, in coerenza con quanto stabilito nell'accordo di divorzio. Dopo tali episodi, la convenuta ha affermato di essere stata costretta a seguire le vicende del figlio da una posizione di maggiore distanza, senza tuttavia interrompere il proprio sostegno economico e morale.
In particolare — all'indomani del rimpatrio forzoso dell'attore dalla Germania,
dove si era trasferito e da cui fu costretto a rientrare per ragioni non meglio precisate
— la convenuta ha dichiarato di essersi nuovamente attivata per offrire al figlio un sostegno concreto. Avrebbe reperito per il figlio un'abitazione in locazione, assumendosi personalmente l'onere del pagamento dei primi sei canoni mensili.
Inoltre, si sarebbe adoperata per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro:
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iniziativa che, tuttavia, ebbe esito negativo, in quanto il rapporto lavorativo si interruppe dopo breve tempo.
Negli anni seguenti, ha affermato di non essere più riuscita ad avere contatti diretti con il figlio, ricevendo unicamente notizie indirette attraverso l'altro figlio,
che l'avrebbe aggiornata sulle condizioni del fratello. Per_1
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta, nonché tramite l'escussione dei testi richiesti dalle parti (v. verbali d'udienza del
28.10.2022, dell'1.03.2023, del 3.04.2024 e del 29.01.2025).
Da ultimo, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa mediante il deposito di note conclusive, cui ha fatto seguito il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del
30.04.2025.
DIRITTO
La relazione tra genitore e figlio (o, in senso speculare, tra figlio e genitore)
rappresenta, per ogni bambino, il primo spazio simbolico in cui si forma l'identità della persona: un luogo immateriale in cui l'essere umano inizia a riconoscersi non solo come individuo, ma come parte viva di un legame originario e, poi, di una comunità — la prima di tutte — quale è quella familiare.
Quando tale legame viene negato, trascurato o profondamente compromesso si genera una frattura invisibile che attraversa gli anni e imprime, nell'animo, una traccia sottile ma persistente di smarrimento. Si tratta di un disagio profondo,
talvolta latente, che si insinua nel processo di sviluppo affettivo e relazionale della persona, alterandone l'orizzonte emotivo, incrinando la fiducia verso gli altri e intaccando la capacità di costruire relazioni significative, fino a distorcere la percezione di sé.
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Come attestato dalla più avveduta letteratura scientifica in materia, il danno che ne deriva non si manifesta sempre in modo immediato, né si presta a una facile identificazione. Esso si compone di gesti mancati, di parole non dette, di attese prolungate e promesse infrante. È, sovente, un dolore che matura nel silenzio e che solo il tempo rende visibile, quando l'età adulta offre la forza e il coraggio di guardarsi dentro, di interrogare le proprie ferite e di dare finalmente un nome alle proprie inquietudini.
Orbene, così inquadrata la dimensione affettiva e identitaria del legame genitori-
figli, bisogna adesso soffermarsi sull'istituto del c.d. danno endofamiliare.
La violazione dei doveri di mantenimento, accudimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v., sul punto, Cass. n. 5652/2012).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti della prole — con conseguente lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, i quali trovano negli articoli 2
e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela — integra gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dal figlio (v., ex plurimis, Cass. n. 3079/2015).
Il c.d. illecito endofamiliare può configurarsi come illecito istantaneo o permanente.
Nel primo caso, la violazione degli obblighi genitoriali si sostanzia in una singola
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condotta inadempiente, la cui natura, omissiva o commissiva, è di portata così
significativa da attingere da sola a disvalore a livello costituzionale. Nel secondo caso, invece, il genitore si estranea per un periodo protratto e significativo dalla vita della prole ed è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse un tempo limitato, e fosse tale da potersi definire episodica, integrerebbe soltanto una violazione degli obblighi che regolano i rapporti di famiglia (v., da ultimo, Cass. n.
375/2025).
Tale forma di illecito produce principalmente un danno non patrimoniale, sia nella dimensione interiore del danneggiato (c.d. danno morale, sub specie del dolore,
della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) sia sul piano dinamico-relazionale, nell'ambito delle relazioni di vita esterne.
Tuttavia — sebbene, in astratto, l'inosservanza dei doveri genitoriali possa ben integrare una fattispecie di responsabilità civile — non ogni vuoto affettivo si traduce giuridicamente in un danno, e non ogni mancanza, per quanto esecrabile,
fonda di per sé un obbligo di riparazione.
Non può esservi alcun automatismo risarcitorio — in re ipsa — tra la condotta inadempiente del genitore e il riconoscimento del danno non patrimoniale, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento (o, perfino, la prova di tale inadempimento) per fondare la pretesa risarcitoria.
L'illecito endofamiliare resta pur sempre un illecito civile, soggetto alle stesse regole che presiedono la responsabilità aquiliana, prime fra tutte quelle di cui agli artt. 2043 e 2697 c.c., che impongono a chi agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare ogni elemento essenziale della propria pretesa.
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In primo luogo, dovrà essere provata la sussistenza di una condotta antigiuridica del genitore convenuto, intesa come violazione degli obblighi che l'ordinamento fa discendere dal rapporto di filiazione, tale — per costanza, intensità e durata — da considerarsi lesiva di diritti costituzionalmente protetti.
In secondo luogo, è necessario dimostrare l'elemento soggettivo, ossia il dolo o la colpa del genitore, che assume rilievo specifico nella misura in cui evidenzi una volontaria o comunque ingiustificata sottrazione dal ruolo genitoriale.
A ciò deve aggiungersi l'allegazione e la prova dell'esistenza di un danno ingiusto,
che non può consistere, di per sé solo, nella mera assenza del genitore (sebbene essa rappresenti certamente un indice presuntivo delle sue conseguenze), ma che deve concretamente assumere il rilievo di una lesione di beni giuridici costituzionalmente tutelati, quali, ad esempio, la dignità personale, lo sviluppo equilibrato della propria personalità, il diritto alla salute psico-fisica, etc..
Infine, deve essere dimostrato il nesso eziologico tra la condotta omissiva o commissiva del genitore e il danno, richiedendosi che il comportamento del genitore sia stato condizione necessaria e causa (o concausa) efficiente della lesione lamentata.
Tali elementi ben possono essere rintracciati facendo ricorso a presunzioni semplici
(ex art. 2729 c.c.), sulla base della comune esperienza, purché esse si fondino su elementi concreti e circostanziati, idonei a confermare l'effettiva esistenza del danno e la sua derivazione causale dal comportamento inadempiente del genitore.
Tornando alla vicenda che qui ci occupa, è un fatto pacifico ed incontestato che la convenuta si sia occupata dell'attore, con il quale ha convissuto, per tutto il CP_1
periodo compreso tra la separazione personale dal coniuge (anno 1998) e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (anno 2004).
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A partire da tale periodo, in conformità agli accordi pattuiti dai genitori all'epoca del divorzio, l'attore avrebbe dovuto trasferirsi presso l'abitazione del padre (cfr.
doc. 2 accluso alla comparsa di costituzione e risposta) ma, dal raffronto delle dichiarazioni rese dai testi escussi ( , Testimone_1 Testimone_2 [...]
e , è emerso che l'attore ha continuato ad abitare con la Tes_3 Testimone_4
madre anche dopo la pronuncia di divorzio, quantomeno sino all'anno 2005 (v. verbali d'udienza del 28.10.2022, dell'1.03.2023, del 3.04.2024 e del 29.01.2025).
Parimenti, risulta comprovato che le difficoltà comportamentali e relazionali manifestatesi nell'attore affondano le proprie radici già nel periodo della convivenza con la madre. In tal senso, rilevano le dichiarazioni del teste Tes_2
, all'epoca Comandante della Stazione dei Carabinieri di Casteldaccia, il
[...]
quale ha riferito che la si rivolse più volte alle forze dell'ordine, anche nel CP_1
corso del 2006, per ottenere un supporto volto a gestire la difficile condizione conflittuale del figlio.
Infine, deve ritenersi non contestata — almeno entro i limiti temporali stabiliti per le preclusioni assertive — l'ulteriore circostanza, affermata dalla convenuta,
secondo cui ella, anche successivamente al trasferimento del figlio presso l'abitazione paterna, continuò ad occuparsi del medesimo, accogliendolo nell'anno
2008 presso l'abitazione dei nonni materni.
Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie, non è stata fornita prova idonea e convincente dell'allegato abbandono da parte della , né può in alcun modo CP_1
ritenersi dimostrato un suo colpevole allontanamento, sotto il profilo affettivo e materiale, dal figlio.
La ricostruzione dei fatti, così come delineatasi nel corso dell'istruttoria, restituisce,
piuttosto, un complessivo rapporto familiare disfunzionale e progressivamente
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deteriorato, nel quale l'allontanamento della madre si inserisce in una dinamica relazionale segnata da tensioni persistenti e da gravi difficoltà comportamentali del figlio. Né può essere sottaciuto che l'attore, nel corso del giudizio, non ha mai smentito le aggressioni verbali e fisiche che gli sono state attribuite dalla madre:
condotte che, anzi, trovano riscontro nel ripetuto coinvolgimento delle forze dell'ordine, come testimoniato dal Comandante della locale stazione dei
Carabinieri, escusso nel corso dell'istruttoria.
Il protrarsi della convivenza oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ospitalità offerta al figlio presso l'abitazione dei nonni materni nell'anno 2008, e il ricorso a figure istituzionali e professionali per fronteggiare le criticità educative e relazionali insorte, costituiscono elementi oggettivi che si pongono in aperta contraddizione con la rappresentazione, offerta dall'attore, di una madre del tutto assente e indifferente. Al contrario, tali circostanze documentano l'esistenza di una volontà — pur faticosa, e forse non sempre assidua — di essere presente e partecipe, malgrado un contesto familiare certamente disfunzionale.
È dunque evidente che la distanza relazionale che si è venuta a determinare sia da attribuire, almeno in parte significativa, alle oggettive difficoltà caratteriali dell'attore. In tale scenario, il comportamento della si configura come una CP_1
risposta adattiva — verosimilmente segnata da stanchezza, fragilità personale o rassegnazione — a una dinamica familiare divenuta per lei insostenibile.
Ciò che emerge, in definitiva, non è un colpevole disimpegno da parte della madre, bensì l'evoluzione complessa di un rapporto familiare progressivamente indebolito da tensioni profonde, da difficoltà caratteriali reciproche e da una comunicazione sempre più compromessa.
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In tale cornice relazionale, dunque, non può individuarsi una responsabilità univoca o rigidamente ascrivibile alla madre, ma, piuttosto, una rete di fattori interdipendenti, di cui va tenuto conto nell'apprezzamento complessivo della vicenda.
L'attore, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova idonea a sostenere in modo concreto la propria ricostruzione dei fatti, limitandosi a mere allegazioni generiche e petizioni di principio, prive di riscontri oggettivi, senza mai confrontarsi in maniera effettiva e puntuale con le articolate deduzioni difensive della convenuta.
A fronte del dettagliato quadro fattuale offerto da quest'ultima — fondato su riferimenti puntuali a condotte specifiche — il silenzio dell'attore su elementi tanto rilevanti finisce per assumere un peso non trascurabile.
In assenza di smentite, chiarimenti o elementi di indagine ulteriori, la ricostruzione fornita dalla madre appare non solo plausibile, ma risulta, per larga parte, attendibile e coerente con le risultanze istruttorie.
Ad ogni modo — e prescindendo da ogni ulteriore valutazione in ordine alla raggiunta prova dell'asserito abbandono da parte della madre, di cui l'attore si duole
— occorre rilevare che la domanda risarcitoria formulata dall'attore si fonda su deduzioni vaghe, approssimative e, soprattutto, non supportate da un adeguato supporto probatorio anche con riguardo al c.d. danno conseguenza e al nesso eziologico.
L'attore, infatti, non ha dimostrato, neppure in via presuntiva, l'effettiva esistenza del danno endofamiliare lamentato (morale e dinamico-relazionale), né tantomeno ha fornito elementi utili a ricostruire un nesso causale tra la condotta addebitata alla convenuta e l'insorgenza della patologia psichiatrica di cui risulta affetto. A tal proposito, la documentazione sanitaria prodotta in giudizio — ossia la sola
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certificazione rilasciata dall'ASP di Palermo in data 15.12.2020 — si limita ad attestare la presa in carico dell'attore, a partire dal 29.05.2018, da parte del
Dipartimento di Salute Mentale, con diagnosi di “schizofrenia paranoide a decorso cronico”.
Tale documento risulta inidoneo a fondare qualsivoglia ricostruzione causale,
essendo emerso, peraltro, che i problemi comportamentali dell'attore si erano manifestati già in epoca antecedente alla rottura dell'unità familiare e durante la convivenza con la madre. Significativo, in tal senso, è il fatto che la , ben CP_1
prima del supposto abbandono, si sia rivolta a figure istituzionali e professionali,
quali un terapeuta e il Comandante della Stazione dei Carabinieri, per cercare un supporto nel gestire la crescente difficoltà del figlio. Tali iniziative, lungi dal corroborare la tesi dell'indifferenza o del disinteresse, dimostrano un atteggiamento di vigilanza e preoccupazione, e attestano, indubbiamente, l'esistenza di un disagio personale dell'attore in epoca antecedente all'ipotizzato allontanamento materno, e pertanto, non riconducibile, né sul piano logico né su quello cronologico, alla condotta della convenuta.
Va altresì evidenziato come parte attrice non abbia in alcun modo ricostruito il percorso evolutivo del proprio disturbo psichico in relazione alle vicende familiari,
né abbia offerto una narrazione compiuta della propria vita personale e sociale nel tempo, tale da consentire l'individuazione di eventi, contesti, scelte o difficoltà tali da far desumere, anche solo in via presuntiva, l'esistenza del danno conseguenza e del nesso eziologico. A sostegno della domanda risarcitoria non è stato offerto alcun elemento concreto, che vada oltre la generica allegazione di un preteso abbandono,
peraltro non dimostrato nei suoi tratti qualificanti e nella sua incidenza effettiva sull'equilibrio psichico e sullo sviluppo esistenziale dell'attore.
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Né, peraltro, sarebbe stato possibile colmare tali lacune probatorie attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio di natura psichiatrica, la cui finalità si sarebbe inevitabilmente tradotta in un'indagine esplorativa, preordinata a supplire all'onere della prova gravante sull'attore. Com'è noto, infatti, la consulenza tecnica non può essere utilizzata per sopperire a deficienze probatorie delle parti o per acquisire elementi di prova in luogo delle stesse, ma si limita a fornire un ausilio tecnico al giudice nella valutazione di fatti già adeguatamente allegati e dimostrati in causa.
Nel caso di specie, in assenza di un quadro probatorio minimamente delineato circa l'esistenza e la natura del danno, e il nesso causale con le condotte addebitate alla convenuta, la richiesta di accertamento tecnico risulta inammissibile, oltre che priva di utilità ai fini decisori.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attorea risulta del tutto sprovvista di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
In base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. l'attore deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (medi per tutte le fasi, in considerazione dell'impegno professionale richiesto) e del valore indeterminabile della lite (rientrante nello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto
Decreto ministeriale).
A tal riguardo, giova osservare che, a norma dell'art. 5, comma 6, del menzionato
D.M., la causa — ai fini dell'individuazione dello scaglione applicabile — deve considerarsi di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
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Da ciò consegue che gli scaglioni astrattamente applicabili sono tre.
Il primo scaglione — da € 5.200,01 a € 26.000,00 — è riservato alle cause più
semplici, che comportano un impegno professionale modesto in termini di tempo,
complessità tecnica e consistenza degli atti processuali. Tale scaglione si applica in quanto il giudice, esplicitamente o implicitamente, può attribuire alla causa un valore esattamente pari ad € 26.000,00. La locuzione utilizzata dall'art. 5, comma
6, cit. “non inferiore a euro 26.000,00”, infatti, implica che il valore minimo attribuibile a una causa di valore indeterminabile è pari, e non superiore, ad €
26.000,00. L'assenza di qualsiasi riferimento alla soglia successiva (€ 26.000,01)
— la quale segna l'ingresso nello scaglione immediatamente superiore — consente di escludere che quest'ultimo debba trovare applicazione in via automatica ogniqualvolta venga in rilievo una causa di valore indeterminabile, di complessità
bassa. Al contrario, la disposizione, per come formulata, è chiaramente volta a conferire al giudice un margine di flessibilità valutativa, affinché possa calibrare la liquidazione del compenso in modo proporzionato alla reale portata dell'attività
svolta, alla difficoltà delle questioni trattate e alla concreta incidenza dello sforzo difensivo richiesto. Stabilire una soglia minima pari a € 26.000,00 consente così di ricondurre le controversie meno complesse nello scaglione inferiore, pur assicurando un compenso professionale congruo e adeguato.
In altri termini, la previsione in parola valorizza la discrezionalità giudiziale e rende possibile un'applicazione ragionevole dei parametri tariffari, nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale interpretazione è stata peraltro confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “lo scaglione tariffario
per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello
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compreso tra Euro 5.201,00-26.000,00” (Cass., Sez. III, 4.05.2023, n. 11684; in senso conforme v. anche Cass., Sez. VI, 18.11.2019, n. 29821).
Il secondo scaglione — da € 26.000,01 a € 52.000,00 — è applicabile alle cause di media difficoltà, caratterizzate da una complessità e un livello di impegno professionale che rientrano nella normalità dei casi relativi a quella specifica materia.
Infine, il terzo scaglione — da € 52.000,01 a € 260.000,00 — è destinato a ricomprendere le controversie particolarmente complesse, che richiedono un notevole impegno tecnico-giuridico e una significativa attività difensiva, anche in ragione della delicatezza o dell'importanza delle questioni trattate.
Ebbene, nel caso in esame, trattandosi di procedimento di complessità ridotta, con un'unica questione dirimente, lo scaglione applicabile è quello da € 5.200,01 a €
26.000,00, che meglio riflette l'impegno professionale richiesto.
Dal momento che parte convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le suddette spese devono essere versate in favore dell'Erario a norma dell'art. 133
D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della
parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello
Stato” (Cass., n. 4003/2023; Cass. n. 4216/2020, Cass. n. 15817/2019, Cass. n.
5824/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
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RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
CP_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, Parte_1
che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Così deciso in Termini Imerese, in data 30/05/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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