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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SI IA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759000 IRAP 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759 ICI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n. 29880202500001490000 notificato il 4.2.2025 limitatamente alla cartella di pagamento N. 298 2016
0020760759 per Irpef e Iva 2013 eccependo la mancata notifica della cartella ed in ogni caso la decadenza della notifica, il difetto di motivazione e nel merito contestando la pretesa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdE evidenziando che il preavviso di fermo era stato notificato per moltissime cartelle ed avvisi e che la ricorrente, con il presente ricorso, aveva impugnato il fermo eccependo la mancata notifica solo della cartella 298 2016 0020760759 per € 2.686,40 ; contestava le eccezioni proposte atteso che, prima della notifica del fermo, alla ricorrente (titolare del centro estetica Nominativo_1) erano stati notificati in data 4.7.24 due pignoramenti presso terzi in cui era inserita la suddetta cartella ed in data 31.1.25 una iscrizione ipotecaria, tutti atti notificati via pec e non opposti .
All'udienza del 6.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato per un importo complessivo di
€ 289.371,52 per diverse cartelle ed avvisi, ma limitatamente alla cartella n. 298 2016 0020760759 eccependo la mancata notifica della stessa e quindi la mancata conoscenza del relativo debito tributario.
In merito osserva questo Giudice che parte resistente ha prodotto in atti prova documentale della notifica via pec alla ricorrente (titolare di un centro estetico) di due atti di pignoramento presso terzi in data 4.7.24 in cui era inserita la cartella in oggetto e mai opposti, così come una comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 31.1.25 sempre comprensiva della cartella de qua, smentendo quindi l'assunto della mancata conoscenza della pretesa tributaria.
Con una recente sentenza la Suprema Corte ha ribadito il principio che.: “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs.
n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”, dando così continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Nel caso in esame l'avvenuta notifica via pec di pignoramenti presso terzi e comunicazione di iscrizione ipotecaria mai opposti, in cui era inserita la cartella in oggetto, rende inammissibile qualsiasi contestazione circa la mancata notifica della stessa, l'eventuale decadenza della sua notifica, il difetto di motivazione o altro, ritenuta la definitività della pretesa. Peraltro tutte le sentenze citate a supporto della fondatezza delle ragioni del ricorso appaiono quanto mai datate e i principi enunciati superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità mentre le eccezioni appaiono generiche e prive di supporto probatorio .
Attesa quindi la infondatezza del ricorso, avendo avuto la ricorrente conoscenza della esistenza della pretesa tributaria attraverso la notifica di atti prodromici mai opposti, va rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1200,00 oltre accessori .
Siracusa, 6.2.2026
IL GIUDICE UNICO
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SI IA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 726/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759000 IRAP 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759 ICI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020760759 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.4.2025 Ricorrente_1 impugnava il preavviso di fermo n. 29880202500001490000 notificato il 4.2.2025 limitatamente alla cartella di pagamento N. 298 2016
0020760759 per Irpef e Iva 2013 eccependo la mancata notifica della cartella ed in ogni caso la decadenza della notifica, il difetto di motivazione e nel merito contestando la pretesa.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto.
Si costituiva l'AdE evidenziando che il preavviso di fermo era stato notificato per moltissime cartelle ed avvisi e che la ricorrente, con il presente ricorso, aveva impugnato il fermo eccependo la mancata notifica solo della cartella 298 2016 0020760759 per € 2.686,40 ; contestava le eccezioni proposte atteso che, prima della notifica del fermo, alla ricorrente (titolare del centro estetica Nominativo_1) erano stati notificati in data 4.7.24 due pignoramenti presso terzi in cui era inserita la suddetta cartella ed in data 31.1.25 una iscrizione ipotecaria, tutti atti notificati via pec e non opposti .
All'udienza del 6.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato per un importo complessivo di
€ 289.371,52 per diverse cartelle ed avvisi, ma limitatamente alla cartella n. 298 2016 0020760759 eccependo la mancata notifica della stessa e quindi la mancata conoscenza del relativo debito tributario.
In merito osserva questo Giudice che parte resistente ha prodotto in atti prova documentale della notifica via pec alla ricorrente (titolare di un centro estetico) di due atti di pignoramento presso terzi in data 4.7.24 in cui era inserita la cartella in oggetto e mai opposti, così come una comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 31.1.25 sempre comprensiva della cartella de qua, smentendo quindi l'assunto della mancata conoscenza della pretesa tributaria.
Con una recente sentenza la Suprema Corte ha ribadito il principio che.: “in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 DPR cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), DLgs.
n. 546/92, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”, dando così continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Nel caso in esame l'avvenuta notifica via pec di pignoramenti presso terzi e comunicazione di iscrizione ipotecaria mai opposti, in cui era inserita la cartella in oggetto, rende inammissibile qualsiasi contestazione circa la mancata notifica della stessa, l'eventuale decadenza della sua notifica, il difetto di motivazione o altro, ritenuta la definitività della pretesa. Peraltro tutte le sentenze citate a supporto della fondatezza delle ragioni del ricorso appaiono quanto mai datate e i principi enunciati superati dalla più recente giurisprudenza di legittimità mentre le eccezioni appaiono generiche e prive di supporto probatorio .
Attesa quindi la infondatezza del ricorso, avendo avuto la ricorrente conoscenza della esistenza della pretesa tributaria attraverso la notifica di atti prodromici mai opposti, va rigettato il ricorso con conseguente condanna al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1200,00 oltre accessori .
Siracusa, 6.2.2026
IL GIUDICE UNICO
dott. Adriana Puglisi