Art. 11. (Riconoscimento di enti ecclesiastici) 1. Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale dell'UCEBI, ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 19 , sono riconosciute come enti ecclesiastici le Chiese costituite in ente nell'ordinamento battista, ai sensi dell'articolo 22 del Patto costitutivo, aventi sede in Italia. Il riconoscimento e' concesso su domanda del Presidente dell'UCEBI, che allega la delibera motivata dall'Assemblea generale unitamente allo statuto della Chiesa come documenti idonei a dar titolo al riconoscimento.
2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
5. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Possono essere altresi' riconosciute come enti ecclesiastici le istituzioni costituite in ente nell'ordinamento battista, con sede in italia, che abbiano fine di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione o assistenza.
3. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attivita' di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
b) attivita' diverse da quelle di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
4. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalita' giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai fini dell'ente si propone.
5. Il riconoscimento e' concesso con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato.