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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 918/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GELMINI MASSIMO , elettivamente domiciliato in VIA MASONE, 19 24100 BERGAMO presso il difensore avv. GELMINI MASSIMO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GHIA LUCIO , elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE,
10 00100 ROMA presso il difensore avv. GHIA LUCIO
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024, avente ad oggetto:
Privilegio
pagina 1 di 50 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15/03/2022
con il n. 668/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare in gradato subordine che:
Parte_ i)non sussiste il credito in surroga di nei confronti di Parte_1
Parte_ ii)il credito in surroga di nei confronti di non è privilegiato;
Parte_1
iii)il credito relativo all'aggio esattoriale indicato nella cartella esattoriale di cui è
causa non è dovuto ed, in ogni caso, non ha natura privilegiata;
iv)dalle spese di soccombenza liquidate a carico di deve essere espunto Parte_1
o comunque ridotto il compenso di € 9.915,00 relativo alla fase istruttoria;
spese del grado in tutto od in parte rifuse.
Dell'appellato
“- in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza n. 668/2022 resa dal
Tribunale di Bergamo in persona del Giudice Dott. Bruno Conca a definizione del giudizio NRG 1014/2022.
- in via subordinata, ove Codesto Tribunale accogliesse il presente appello riconoscendo la fondatezza delle domande principali, declarare la nullità della sentenza in contestazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. CP_2
pagina 2 di 50 354 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito , Ente subentrante a titolo Controparte_3 CP_4
universale nei rapporti processuali delle Società del gruppo , tra cui CP_5 [...]
per effetto dell'art. 1 D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, Controparte_6
convertito dalla Legge n. 225 dell'1.12.2016, ha convenuto in giudizio la società
rassegnando nei confronti della stessa le seguenti conclusioni: Parte_1
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e ragione, voler cosi giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- autorizzare l' alla chiamata in causa ex art. 106 Controparte_3
CP_ c.p.c. del terzo Creditore, Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 00144
[...]
Roma Viale America n. 351, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con conseguente
spostamento della prima udienza per consentirne la citazione nel rispetto dei termini
di cui all'art.163 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- previo ogni accertamento del caso, accertare e dichiarare la natura privilegiata del
credito portato dalla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000, per tutte le
motivazioni meglio esposte in narrativa.
Omissis. In ogni caso, Vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si
pagina 3 di 50 dichiara antistatario.>>
Offrendo in comunicazione, per quanto qui rileva, i seguenti documenti: <<3)
Contratto di finanziamento chirografario n. 1842338; 4) Documentazione relativa all'accesso al Fondo Pubblico di garanzia;
5) Missiva datata 17.03.2016 della Banca
DI; 6) Comunicazione del 17.07.2019 della Controparte_8
7) Estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
[...]
01920190013779842 000; 8) Dichiarazione di credito del 06.12.2019; 9)
Comunicazione datata 20.12.2019 del Commissario Giudiziale>>, ha esposto: CP_4
1) che in data 30/05/2015 la convenuta società ha stipulato con la Banca Parte_1
DI S.p.a. il contratto di finanziamento chirografario n. 1842338 per un importo pari ad euro 500.000,00 (doc. 3, contratto di finanziamento chirografario n. 1842338);
2) che il predetto finanziamento è stato garantito per un importo pari all'80% della somma mutuata, ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della L. 662/96, dal
[...]
nella sua qualità di gestore del Fondo Pubblico di garanzia Controparte_9
costituito al fine di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (doc. 4, documentazione relativa all'accesso al Fondo Pubblico di garanzia);
3) che a fronte dell'inadempimento della società , la Banca Parte_1
DI ha segnalato la nuova situazione del cliente beneficiario a Confidi,
prestatore della prima garanzia (UR Scarl), la quale ha attivato le procedure di recupero e successivamente ha richiesto l'attivazione del fondo di garanzia del
[...]
in data 17.03.2016 (doc. 5, missiva datata 17.03.2016 della Banca Controparte_9
pagina 4 di 50 DI);
4) che ha, quindi, provveduto ad erogare alla Banca Controparte_9
DI l'importo di euro 276.521,60 oltre interessi, comunicando alla Parte_1
(doc. 6, comunicazione del 17.07.2019 della
[...] Controparte_8
di aver acquisito “per conto del fondo, ai sensi del combinato
[...]
disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, il diritto
di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del
predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto
finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite”
contestualmente richiedendo il pagamento della predetta somma con l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto
credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive
modificazioni come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 nonché
come chiarito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con
modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33…e già previsto dal combinato disposto di
cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998. Tale credito privilegiato, in ragione della
richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia … Si precisa che per
espressa previsione legislativa la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti”;
5) che, nulla avendo ricevuto da la Parte_1 Controparte_8
ha provveduto alla iscrizione a ruolo della somma dovuta e in data
[...] pagina 5 di 50 22.11.2019 l'Agente della Riscossione le ha notificato la relativa cartella di pagamento n. 01920190013779842 000 (doc. 7, estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000);
6) che successivamente, in data 14.03.2018, la società ha depositato Parte_1
presso il Tribunale di Bergamo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. con espressa riserva di successiva presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F.;
7) con decreto del 22.03.2018 il Tribunale di Bergamo ha disposto, tra l'altro, il termine di 60 gg. alla ricorrente per il deposito di una Proposta definitiva di concordato preventivo (unitamente al Piano e alla documentazione prevista) e ha nominato quale Commissario Giudiziale il dott. Persona_1
8) che il predetto termine è stato successivamente prorogato al 25.06.2018 su richiesta della società debitrice;
9) con decreto del 13.09.2018 il Tribunale di Bergamo, vista anche la correttezza della documentazione prodotta, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società nominando quale Giudice delegato la Parte_1
dott.ssa e confermando il già nominato Commissario Giudiziale, e Persona_2
ha fissato per la convocazione dei creditori l'udienza del 30.01.2019 successivamente rinviata al 27.03.2019;
10) di aver in data 06/12/2019 provveduto a dichiarare alla procedura la predetta cartella n. 01920190013779842 000 (Ente Impositore: - Controparte_10
pagina 6 di 50 per la somma complessiva pari ad euro 285.690,24 Controparte_9
(doc. 8, dichiarazione di credito del 06.12.2019 relativa all'iscrizione a ruolo di euro
285.690,24 afferente alla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000, derivato dalla revoca del contributo concesso e dal provvedimento di liquidazione della perdita deliberata dal Consiglio di Gestione del Fondo in data 25.10.2017);
11) che la somma (oggetto della presente causa) di cui l'attrice aveva chiesto l'insinuazione al passivo, pari complessivamente ad € 285.690,24, era così ripartita:
Totale credito privilegiato: € 285.684,36
Totale credito chirografario: € 5,88
Specifica del credito:
• Euro 277.363,45 quale somma iscritta a ruolo;
• Euro 0,00 per interessi di mora alla data della domanda di concordato preventivo;
• Euro 8.320,91 per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99);
• Euro 0,00 per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99;
• Euro 5,88 per diritti ex art. 17, comma 7 ter, d.lgs. n.112/99;
12) che in data 20/12/2019 le era pervenuta comunicazione da parte del Commissario
Giudiziale, con la quale esprimeva il proprio diniego all'ammissione al privilegio del credito azionato considerandolo credito chirografario (doc. 9, comunicazione datata
20.12.2019 del Commissario Giudiziale);
Fondo di Garanzia credito concorsuale, contestava che: pagina 7 di 50 - la surroga comporta che il creditore surrogante condivida la stessa fonte del credito con il soggetto surrogato;
- da ciò consegue che ne condivide anche la stessa graduazione
(privilegio/chirografo);
- un diverso comportamento produrrebbe la violazione del principio della
“cristallizzazione del passivo” ai sensi dell'art. 168, 3° comma, L.F., poiché il diritto di prelazione è stato acquisito dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo;
- nemmeno può applicarsi la norma di cui all'art. 8 bis della L. 33/2015, in quanto successiva alla prestazione di garanzia e priva di valore retroattivo;
13) di aver quindi interesse all'accertamento del proprio credito come privilegiato,
con ogni provvedimento del caso.
***
Tanto premesso, ha quindi precisato quanto segue. CP_4
Nella fattispecie Ente Impositore è la Controparte_11
(abbreviato o semplicemente , la quale è l'ente
[...] CP_12 Pt_2
che gestisce per conto del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Pubblico di
Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12/1996, n.
662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
pagina 8 di 50 Trattasi di un fondo pubblico disciplinato da specifica normativa di rango primario e secondario che ne regola il funzionamento, tenendone in debito conto sia la natura che le finalità pubblicistiche: in concreto, ricorrendone i presupposti, l'impresa beneficiaria viene ammessa all'agevolazione statale consistente nella garanzia sul finanziamento erogato da una banca finanziatrice;
a seguito dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria, la banca finanziatrice escute la garanzia del Fondo;
quindi eroga per conto del Fondo Pubblico in suo favore l'importo già CP_12
comunicato all'impresa beneficiaria, con avviso a quest'ultima della surroga e invito al pagamento;
con ciò, in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (L. n.
662/1996, art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, art. 1203 C.C., D.LGS. N. 123/98,
DLGS n. 3/2015, convertito nella L. 33/2015), acquisisce il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente (nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite).
Nel caso di specie la richiesta di garanzia era stata ammessa all'intervento agevolativo del Fondo ex L. 662/96 e, con delibera del Comitato di Gestione del 20.06.2013 per il prot. 306306, aveva concesso una
contro
-garanzia in misura percentuale sul Pt_2
finanziamento erogato alla a seguito dell'insolvenza dell'impresa Parte_1
debitrice, la Banca finanziatrice aveva iniziato le pratiche per escutere la garanzia del
Fondo; in conseguenza di tale escussione, aveva poi avviato l'istruttoria CP_12
per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni
Operative; solo in seguito alla conclusione del procedimento di liquidazione della perdita, deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo nella riunione del 25.10.2017,
pagina 9 di 50 il ST ( aveva potuto erogare alla banca finanziatrice l'importo di € Pt_2
276.521,60, con valuta 27.02.2019, quale liquidazione della percentuale prevista della perdita subita, acquisendo pertanto, per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente.
In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti, ,
anziché continuare a perseguire il debitore principale, possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nella specie, con lettera al prot. 0008946/19 ha, in data Parte_3
17/07/2019, inviato comunicazione di surroga, sia alla società debitrice, sia all'amministratore unico, sia al Commissario Giudiziale e sia alla Banca DI,
dichiarando la propria qualità di creditore verso la società e in qualità Parte_1
di ST ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per il recupero del credito per il tramite di con cartella Controparte_3
n.01920190013779842 000.
pagina 10 di 50 ***
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto ha evidenziato che il Fondo gestito CP_4
da stato istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23.12.1996 Pt_2
n. 662 ed ha aggiunto che tale norma, insieme al D.Lgs. 123/98, disciplina gli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
ha ulteriormente sottolineato che il credito di qualificato come “garanzia” (nella legenda del codice tributo Pt_2
utilizzato in cartella si legge: 1C06 — Revoca contributo concesso — Contributi
erogati a seguito escussione a prima richiesta), non è tuttavia riconducibile all'istituto della fideiussione ed invece rientra a pieno titolo nella normativa di cui al D. Lgs 123
del 31.03.1198, il quale ha inteso disciplinare, come si legge all'art. 1, 1° comma, i
“Princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i
contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito
denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso
soggetti terzi.”, evidenziando, al terzo comma, che i “princìpi del presente decreto
costituiscono princìpi generali dell'ordinamento dello Stato”.
richiamato il titolo del d.lgs 123/98: “Disposizioni per la razionalizzazione CP_4
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha evidenziato che all'articolo 1), intitolato
“oggetto”, il decreto ha indicato le finalità stesse dell'istituto, ivi affermandosi quanto segue:
“1. Il presente decreto individua i princìpi che regolano i procedimenti
pagina 11 di 50 amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle
attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi»,
concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
CP_ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria
commercio rtigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con CP_13
proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti
gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati
sulla base di accordi internazionali.
3. I princìpi del presente decreto costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.”
ha poi fatto richiamo al disposto di cui all'art.9, quarto comma, laddove CP_4
questo ha fatto riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento” e di cui all'at.9,
quinto comma, nella parte in cui questo così si è espresso “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo..”, per inferirne che il legislatore, nel contesto del d.lgs 123/98, per evitare il continuo ripetersi della locuzione “interventi” ha inteso utilizzare la parola
“finanziamenti” come sinonimo di “interventi”.
ha pertanto sostenuto che l'agevolazione in discorso è quindi un'erogazione a CP_4
cui provvede l'Amministrazione dello Stato in virtù di particolari disposizioni con la finalità di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie pagina 12 di 50 imprese che, secondo la fase del loro ciclo vitale, non riuscirebbero a sopportare i costi del reperimento delle fonti di finanziamento sul mercato;
ha pertanto concluso sostenendo la natura speciale delle agevolazioni garantite che non costituiscono una provvista finanziaria reperita a costi di mercato, ma secondo ben precise norme di legge, che costituiscono uno strumento di mitigazione del rischio di credito. Ne ha dedotto che la garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello Sviluppo
Economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale e che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari in favore di imprese e professionisti, precisando che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, ed infatti tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
sono lasciati alla contrattazione tra le parti, ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie: una volta che il
ST del fondo di Garanzia ( ) ha Controparte_11
verificato l'esistenza delle condizioni, anche queste normate dalla disciplina che lo governa, l'impresa richiedente accede a tale garanzia;
poi il ST specifica secondo le norme sia l'importo massimo sia la percentuale garantita. In caso di escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20/06/2005 parte II lettera C
punto 13 delle disposizioni operative, sussiste previsione di surroga legale ex lege del
Fondo di Garanzia nei confronti dell'Istituto di credito: secondo la legge 662/96, a seguito della escussione della garanzia, il ST del Fondo M.C.C. acquisisce automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20/06/2005;
pagina 13 di 50 conseguentemente nella fattispecie in oggetto il creditore finanziario, a seguito della escussa integrale garanzia dovuta, non è qualificabile quale creditore comune e del garante e del debitore, ma è solo creditore del debitore per la residua parte di debito non coperta dalla garanzia e rimasta non soddisfatta, non sussistendo alcuna solidarietà tra Fondo di Garanzia e debitore ( in concordato Pt_2 Parte_1
preventivo). Quindi, secondo quanto sostenuto da parte attrice, il rapporto di surroga si fonda sulla Legge 662/96, e non su un rapporto contrattuale tra la Banca
finanziatrice ed il Fondo di Garanzia così che, all'atto della surroga, il credito di
Parte_
- privilegiato ex lege - si sostituisce a quello del creditore surrogato che ha provveduto al finanziamento in forza di altro e distinto titolo, il contratto di finanziamento appunto, che è indipendente dall'applicazione della L. 662/96. La
prestazione di garanzia da parte del Fondo ex L. 662/96 è di natura eccezionale e,
conseguentemente, la relativa escussione, cui consegue l'indennizzo, è titolo autonomo fondato sulla Legge e distinto da quello della Banca finanziatrice. Il
privilegio nasce infatti con il versamento della garanzia escussa (considerato di rilievo pubblicistico) a favore della Banca finanziatrice, nella fattispecie Banca
DI. Sino all'esercizio della surroga da parte del Fondo è ipotizzabile il diritto di credito della Banca nei confronti dell'impresa agevolata, ma tale credito si estingue al momento dell'indennizzo erogato da Il privilegio spettante alle somme Pt_2
azionate da discende dalla Legge che lo riserva al Controparte_3
garante e non in virtù della surroga e di conseguenza da un lato risulta irrilevante la natura del credito a fronte del quale la garanzia è prestata, mentre dall'altro lato il rapporto di non si può identificare con il finanziamento nei confronti del Pt_2
pagina 14 di 50 soggetto in concordato preventivo.
***
in concordato preventivo, offrendo in comunicazione, per quanto qui Parte_1
rileva, i seguenti documenti: <<1) comunicazione in data 28.02.19 di DI;
2)
Disposizioni operative del Fondo- parte III;
3) lettera in data 09.02.15 di DI a
4) decreto 01.04.19 del Tribunale di Bergamo>>, ha chiesto respingersi Parte_1
perché infondate le avverse domande, con rifusione delle spese di lite.
1. La convenuta, per quanto riguarda il merito, ha anzitutto chiesto che CP_4
documentasse la circostanza di fatto relativa al soggetto che aveva effettuato il pagamento a favore di DI: nell'atto di citazione si era infatti affermato che il
Parte_ pagamento era stato effettuato da direttamente ad DI;
invece, nella
“comunicazione di incasso e rettifica del credito” inviata all'indirizzo pec del concordato preventivo (ns. doc. n.1) DI aveva “comunica(to) di aver Parte_1
ricevuto, in data 28.02.19, l'incasso di €276.521,60 da parte del garante UR,
che risulta controgarantito da ”. Controparte_9
La circostanza era ritenuta di rilievo in quanto se il pagamento fosse stato effettuato da UR (definito “soggetto richiedente” la controgaranzia;
cfr. Disposizioni
operative del Fondo di garanzia per le PMI, all'epoca vigenti, parte III paragrafo A;
Parte_ di seguito solo “Disposizioni”; ns. doc. n.2), avrebbe effettuato il pagamento dell'importo dovuto in forza della controgaranzia ad UR (cfr. paragrafi H.
4.8 ed
H.
4.9 delle Disposizioni) e verrebbe ad acquisire il diritto alla surrogazione legale solo, ovviamente, previa documentazione dell'avvenuto pagamento: di tale pagina 15 di 50 circostanza, contestata, l'attrice non avrebbe fornito prova.
La convenuta ha fatto quindi richiamo al paragrafo H.5 delle Disposizioni, il quale
Parte_ prevede che il pagamento diretto da parte di al “soggetto finanziatore” (nella fattispecie DI) vada effettuato solo “qualora il soggetto richiedente non abbia
adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto
finanziatore, al pagamento della somma dovuta”, nonché al paragrafo H.5.2, il quale prevede che “la richiesta di attivazione diretta del Fondo da parte del soggetto
finanziatore è improcedibile se il soggetto finanziatore non ha avviato le procedure
di recupero del credito nei confronti del soggetto richiedente”; ciò premesso, ha
Parte_ affermato che, se è vero, come affermato nell'atto di citazione, che ha pagato direttamente DI, l' avrebbe dovuto provare Controparte_1
il presupposto di procedibilità del pagamento diretto al soggetto finanziatore, e cioè
l'avvio da parte di quest'ultimo delle procedure di recupero nei confronti di UR,
mentre tale circostanza, contestata, era rimasta non provata. Ha osservato, inoltre, che qualora il pagamento diretto fosse stato eseguito ad DI nonostante il difetto di
Parte_ una condizione di procedibilità per eseguirlo, avrebbe pagato pur senza esservi obbligato e, quindi, non avrebbe diritto di surrogazione legale;
se, invece il pagamento fosse stato effettuato da UR, come affermato da DI (cf. ns.
doc. n.1), il “soggetto richiedente”, ai sensi del paragrafo H.
4.2 delle Disposizioni,
avrebbe dovuto attivare la controgaranzia “a pena di inefficacia…successivamente
all'avvio della procedura di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi…dalla
data del versamento al soggetto finanziatore”, adempimenti, questi ultimi, contestati
Parte_ e dei quali sarebbe mancata la prova. Anche sotto questo profilo, nonostante il pagina 16 di 50 difetto di una condizione di efficacia della controgaranzia, avrebbe pagato pur senza esservi obbligato e, quindi, non avrebbe diritto alla surrogazione.
***
2. in concordato preventivo ha quindi contestato la legittimità stessa Parte_1
Parte_ nella fattispecie della surroga di rilevando che il diritto alla surrogazione legale ex art.1203 cod. civ. è previsto (non ricorrendo gli altri casi elencati dalla norma) “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito,
aveva interesse di soddisfarlo”, presupponendosi, quindi, che tra solvens (nella
Parte_ fattispecie e debitore (nella fattispecie esistesse un rapporto che Parte_1
attribuisca al primo un diritto di rivalsa verso il secondo (nella fattispecie, la garanzia
Parte_ o, più esattamente, la controgaranzia prestata da per il rimborso del finanziamento erogato da DI a . Per verificare la legittimità o meno Parte_1
Parte_ della surrogazione legale, si doveva dunque accertare se, nel momento in cui aveva pagato DI in forza della controgaranzia, la stessa fosse ancora efficace o no. La convenuta ha affermato a tale proposito che le circostanze sopravvenute che rendano inefficace la controgaranzia, espressamente previste dalle già citate
Disposizioni, possono essere invocate anche dal soggetto finanziato quale parte del contratto di finanziamento assistito dalla controgaranzia.
Ciò posto, ha osservato:
- che il paragrafo H.
3.8 Parte III delle Disposizioni prevede che, “a pena di
inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità di
cui al precedente paragrafo H.3.2, entro 12 mesi dalla data di inadempimento”
pagina 17 di 50 (quest'ultima individuata dal paragrafo H.
3.3. lettera b nella “data della prima rata
scaduta e non pagata”);
- che il paragrafo H.
3.2 prevede che “in caso di inadempimento del soggetto
beneficiario finale (nella fattispecie , i soggetti finanziatori (nella Parte_1
fattispecie DI) devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando
al soggetto beneficiario finale inadempiente, tramite raccomandata A.R o altro mezzo
che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione di pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed
interessi di mora”;
- che il paragrafo H.
8.2 lettera k prevede che la controgaranzia è inefficace “qualora
l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.
3.4. non contenga la richiesta
dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate,
dal debito residuo e dagli interessi maturati”;
- che tale precisazione deve essere interpretata nel senso che nell'intimazione di pagamento deve essere indicata non solo la somma totale, ma anche la composizione della stessa, con la specificazione dei singoli addendi (rate scadute e non pagate,
debito residuo ed interessi maturati), perché, altrimenti, sarebbe stato sufficiente il riferimento testuale alla “esposizione totale”;
- che, infine, il paragrafo H.
8.2 lettera l prevede che la controgaranzia è inefficace
“qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.
3.4 non venga inviata al
soggetto beneficiario finale entro 12 mesi dall'inadempimento”.
Sulla base delle anzidette considerazioni la convenuta ha sostenuto che la pagina 18 di 50 Parte_ controgaranzia prestata da sarebbe divenuta inefficace, perché
- come risulta dal doc.4 di parte attrice la data di inadempimento era individuata al
31.05.14 e la data di avvio della procedura di recupero del credito era individuata all'11.02.15, data di invio a mezzo pec della lettera in data 09.02.15 di DI a
(doc. n.3 convenuta); Parte_1
- con la predetta lettera, DI aveva comunicato a il “recesso dai Parte_1
rapporti bancari;
conto corrente n.01083/500041677, risoluzione dei finanziamenti n.01083/4325718 e n.01083/911000091939” ed aveva quantificato l'esposizione per il finanziamento n.4325718 (quello per il quale era stata prestata la controgaranzia) in complessivi € 419.133,38, senza che venissero specificati i singoli addendi (rate scadute e non pagate, debito residuo ed interessi); inoltre la lettera non conteneva alcuna formale “intimazione di pagamento”; quindi, secondo parte convenuta, la lettera inviata in data 11.02.15, non contenendo l'”intimazione di pagamento” né la specificazione dei singoli addendi del debito complessivo, non avrebbe potuto costituire rituale avvio della procedura di recupero;
- non era stata successivamente inviata da DI a alcuna lettera Parte_1
conforme alle Disposizioni nel termine di 12 mesi dalla data di inadempimento;
Parte_ pertanto, a detta della convenuta, nel momento in cui ha effettuato il pagamento in forza della controgaranzia, stante la sopravvenuta inefficacia di quest'ultima, non era più tenuta al pagamento del debito (art.1203 c.c.), ragion per cui non avrebbe più avuto diritto alla surrogazione legale nei confronti di Parte_1
***
pagina 19 di 50 3. La convenuta ha poi contestato la natura privilegiata del credito, ritenendo non fondate le considerazioni al riguardo svolte dalla controparte, la quale aveva ritenuto che il privilegio del credito derivasse dall'art.9 D. Lgs n.123/98 (comma 4 e 5),
dall'art.24 della legge n.449/97 (commi 32 e 33) e dall'art. 8 bis della legge n.33/15
(comma 3). Ciò perché anzitutto il richiamo alla legge n.449/97 non poteva ritenersi pertinente, perché i commi 32 e 33 riconoscono il privilegio esclusivamente ai crediti di restituzione delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato; poi, pur dandosi atto del fatto che il D. Lgs n.123/98
aveva dettato principi valevoli per tutti gli interventi di sostegno pubblico,
ricomprendendo anche le agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, confermando per esse il privilegio già previsto per i crediti di restituzione, ha tuttavia negato che in forza della legge n.449/97 il privilegio assistesse anche i crediti derivanti dall'escussione delle garanzie prestate dal Fondo di
Garanzia per le PMI: solo il D. Lgs n.123/98 avrebbe potuto estendere anche a tale caso il privilegio, ma così non era stato: l'art.9 comma quinto D.lgs. n.123/98, nella sua interpretazione testuale (dalla quale non è consentito discostarsi, allorché il testo non sia equivoco) riconosceva il privilegio solamente ai crediti restitutori riguardanti i finanziamenti e non anche le prestazioni di garanzie, non potendosi intendere il termine “finanziamenti” come sinonimo di “interventi”: infatti l'art.7 comma 1
(procedure di erogazione) prevede proprio che i benefici in questione possano essere erogati in varie forme tra le quali sono specificamente individuati sia i finanziamenti sia le concessioni di garanzia, sicché la prima definizione non può identificarsi anche con la seconda. Quindi, secondo la tesi esposta dalla difesa di l'art.2 D. Parte_1
pagina 20 di 50 Lgs n.123/98 non prevede espressamente l'ipotesi della restituzione delle somme
Parte_ erogate da per effetto della garanzia prestata alla Banca finanziatrice, ma lascia che la fattispecie sia disciplinata dalle norme generali dettate dal Cod. Civ., in particolare dall'art.1203 n.3 Cod. Civ., che regola la surrogazione legale (l'art.1203
cod. civ. è richiamato anche dal D.M. 20.06.05, che, peraltro, non avendo forza normativa, non rientra nell'ipotesi del n.4 dello stesso articolo). Con la conseguenza
Parte_ che se per il recupero delle somme erogate alla Banca finanziatrice a seguito dell'escussione della garanzia si avvale dell'art.1203 Cod. Civ., il credito surrogato non può avere una qualità poziore rispetto a quella che aveva il credito originario, a meno che sia espressamente previsto dalla legge (come ha poi disposto l'art.8 bis
D.L. n.3/15), secondo il principio di tassatività di privilegi. La difesa di ha Parte_1
inoltre sostenuto non esser compatibile il presupposto in base al quale è esercitata la surroga con il riconoscimento del privilegio ex art.9, previsto qualora i finanziamenti siano revocati (art.9 quarto comma), perché la garanzia ex art.2 comma 100 lettera a)
della legge n.662/96 non viene escussa a seguito della revoca del finanziamento,
bensì per effetto dell'inadempimento del soggetto finanziato nei confronti della banca finanziatrice e perché comunque nella fattispecie manca una formale esternazione di
Parte_ revoca da parte di costituente presupposto del privilegio. Non sarebbe perciò
consentita un'interpretazione estensiva del privilegio perché le caratteristiche della norma istitutiva del privilegio non sono compatibili con quelle della norma (art.2
comma 100 lettera a) legge n.662/96) non oggetto di richiamo espresso. Ribadendosi
in ogni caso che, anche ammesso che il D.lgs. n.123/98 facesse un rinvio materiale all'art.2 comma 100 legge n.662/96, sarebbe proprio lo stesso art.9 del D.lgs. ad pagina 21 di 50 escludere dal privilegio la garanzia del Fondo PMI, non trattandosi di finanziamento.
La convenuta, poi, con riferimento all'art. 8 bis d.lgs n.3/2015, ne esclude il carattere di norma di interpretazione autentica, e ciò perché: a) la suddetta disposizione non viene qualificata quale disposizione interpretativa né tanto meno di interpretazione autentica;
b) la suddetta disposizione non può ritenersi di interpretazione autentica neanche in termini sistematici, non solo per la formulazione della stessa, ma anche perché non vi era un vero e proprio contrasto in giurisprudenza sull'interpretazione della disposizione istitutiva del diritto di surroga, essendo tale privilegio negato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito;
c) il contenuto di tutta la legge n.33/2015 e non solo dell'art.8 bis ha natura assolutamente innovativa, come risulta anche dalla rubrica della norma “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”: il concetto di “potenziamento” implica un rafforzamento nel futuro del Fondo e non una presa d'atto di una situazione già esistente, che non richiederebbe affatto disposizioni innovative per essere “potenziata”.
Conseguentemente l'art.8 bis legge n.33/2015, secondo la difesa di ha CP_14
istituito un nuovo privilegio applicabile solo ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore (mentre quello di cui è causa è pacificamente anteriore).
***
4. La convenuta ha in ogni caso evidenziato che l'importo dichiarato da
[...]
doveva essere decurtato dell'aggio (€ 8.320,91), perché il ruolo Controparte_1
era stato reso esecutivo in corso di procedura.
***
pagina 22 di 50 Con sentenza n.668/2022 il Tribunale di Bergamo così ha disposto:
<
così dispone:
in accoglimento, parziale ma prevalente, della domanda attorea, dichiara la natura privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/98 della cartella di pagamento n.
01920190013779842 000;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese liquidate in € 21.387,00 per compenso professionale, rimb. forf. 15% cpa ed iva di legge.>>
I)
A sostegno di tale determinazione il giudice di prime cure ha anzitutto osservato che in discussione in causa fosse primariamente il riconoscimento o meno del rango privilegiato del credito vantato dall'attrice, pari ad € 285.690,24 e in questa sede non contestato nel quantum.
Il Tribunale ha premesso:
1) che il credito dell'attrice derivava da un contratto di finanziamento chirografario n.
1842338 per un importo pari ad euro 500.000,00 stipulato in data 30.5.2015 dalla società convenuta allora in bonis con DI SP (doc. 3 di parte attrice), garantito per un importo pari all'80% della somma mutuata, ai sensi dell'art. 2 comma 100
lettera a) della L. 662/96, dal nella sua qualità di Controparte_9
gestore del Fondo Pubblico di garanzia costituito al fine di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (doc. 4 di parte attrice); pagina 23 di 50 2) che, stante l'inadempimento della convenuta la Banca DI Parte_1
aveva segnalato la nuova situazione del cliente beneficiario a Confidi, prestatore della prima garanzia (UR Scarl);
3) che quest'ultima aveva attivato le procedure di recupero;
4) che aveva quindi richiesto l'attivazione del fondo di garanzia del CP_9
in data 17.03.2016 (doc. 5 di parte attrice);
[...]
5) che aveva poi provveduto ad erogare alla Banca Controparte_9
DI l'importo di euro 276.521,60 oltre interessi;
6) che nel contempo essa aveva comunicato alla debitrice (doc. 6 di Parte_1
parte attrice) di aver acquisito “per conto del fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite”;
7) che, pertanto, essa aveva richiesto alla debitrice il pagamento della predetta somma con l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
123/1998 nonché come chiarito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3,
convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33…e già previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998. Tale credito pagina 24 di 50 privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia … Si precisa che per espressa previsione legislativa la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”;
8) che, non essendo intervenuto pagamento, procedeva all'iscrizione a Pt_4
ruolo del credito ed alla notifica della cartella esattoria, effettuata in data successiva alla domanda di concordato con riserva, ex art.161, 6° comma, LF, avanzata dalla convenuta;
9) che in sede concordataria il Commissario Giudiziale, nella sua relazione ex art.172
LF, aveva accolto la richiesta di attribuzione della natura chirografaria, e non privilegiata, al credito dell'attrice;
10) che a tale proposito il Commissario Giudiziale aveva svolto le seguenti osservazioni:
10.a - DI, originario creditore, aveva precisato il proprio credito al chirografo,
non al privilegio;
poiché la surroga conduce al riconoscimento del medesimo grado,
senza possibilità di alterare il passivo per effetto di eventi successivi all'apertura del concorso, ai sensi dell'art. 168 l.f., anche il credito per surroga ex art.1203 cc doveva presentare le medesime caratteristiche, ed essere pertanto di natura chirografaria;
Parte_ 10.b il pagamento da parte di era avvenuto dopo l'apertura del concordato;
10.c l'art. 8 bis l. 33/2015 non poteva trovare applicazione ai finanziamenti stipulati ed erogati anteriormente.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha in punto di diritto anzitutto affermato che pagina 25 di 50 il privilegio vantato dall'attrice si fonda sull'art. 9, co. 5° d lgs. 123/98, a mente del quale:
“per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai
sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di
rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni>>,
nonché sull'analogo 24, co. 33 d lgs. 449/97 (per i finanziamenti erogati da amministrazioni diverse dal ministero dello sviluppo economico, già ministero dell'industria), il quale così dispone: “Il diritto alla ripetizione costituisce credito
privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle
parti né a forme di pubblicità.” (n.d.r.),
nonché, ancora, sulla speciale disciplina di cui al DL. 24.01.2015 n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2015 n. 33, che all'art. 8 bis, 3° comma, sancisce esplicitamente il beneficio del privilegio alle somme rilasciate da CP_9
sulla base della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo infatti quanto
[...]
pagina 26 di 50 segue: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”
Il Tribunale ha quindi affermato che la disposizione di cui all'art. 8 bis, 3° comma,
DL. 24.01.2015 n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2015 n. 33, testè
riportata, ha carattere interpretativo, in quanto si riferisce ad un privilegio già
espressamente riconosciuto dall'art. 24, co. 33, legge 27.12.1997, n. 449, per il quale
“'Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese
di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del
privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.”
Tanto premesso in punto di diritto, e ribadito in punto di fatto essere pacifici tanto l'inadempimento della società fruitrice del finanziamento agevolato quanto la riscossione del contributo pubblico mediante cartella esattoriale, il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che, se, per un verso, il credito restitutorio fatto pagina 27 di 50 valere – sempre secondo la prospettazione di parte attrice – consegue ope legis alla surroga ex art. 1203 c.c., per altro verso esso gode di una speciale ragione di privilegio derivante dalla normativa pubblicistica sopra ricordata, talché non può
essere appostato nel medesimo grado del soggetto surrogato.
II)
Il Tribunale ha quindi dato conto delle ulteriori ragioni di opposizione sollevate da parte convenuta, la quale
Parte_ a) aveva anzitutto contestato l'efficacia della controgaranzia prestata da al momento del pagamento;
b) rilevato essere onere di parte attrice quello di provare la persistente efficacia della controgaranzia (par. H.3 Parte III della Disposizioni Generali),
c) essere parimenti onere di parte attrice ai fini dell'escussione della garanzia, quello di provare il tenore della lettera del 9.2.2015 di revoca dei rapporti bancari da parte di
DI, che secondo la convenuta non avrebbe costituito atto di intimazione di pagamento, né avrebbe presentato il sufficiente livello di dettaglio a tali fini (pag. 6-9
della comparsa);
d) aveva sostenuto il carattere innovativo dell'art. 8 bis l.33/2015;
e) aveva ritenuto inapplicabile alla a fattispecie in esame la disciplina generale di cui al sopra riportato art. 9, co. 5°, d lgs. 123/1998;
f) aveva lamentato che l'attrice non avesse precisato né documentato il soggetto a cui sarebbe stato effettuato il pagamento a favore di DI, circostanza ritenuta di pagina 28 di 50 rilievo perché rispetto ad essa la parte attrice avrebbe offerto prospettazioni alternative e contraddittorie, e ciò in quanto nell'atto di citazione essa aveva sostenuto
Parte_ che il pagamento era stato effettuato da direttamente ad DI, mentre nella comunicazione di incasso e rettifica del credito inviata all'indirizzo Pec dalla stessa
DI, quest'ultima aveva dichiarato di aver ricevuto direttamente la somma di €
276.521,60 da UR, controgarantito da . Controparte_9
Alle anzidette obiezioni il giudice di prime cure ha replicato come segue.
L'inadempimento di alla restituzione delle somme mutuate è pacifico. Parte_1
Il documento 6 di parte attrice (comunicazione 17/07/2019 da parte di CP_15
a attesta il pagamento da pare di : se ne riporta di seguito Parte_1 CP_2
il testo:
Parte Fondo di garanzia ex L.662/98 – Pos. n.306306 “ – delibera di Parte_1
Co ammissione alla controgaranzia – 20/06/2013 – Confidi: EUROFIDI – di €.
500.000,00 concesso dalla DI SP. Delibera di liquidazione della perdita a
favore del Confidi: 25/10/2007 – Importo liquidato €.276.521,58, valuta 27/02/2019).
Comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cod.civ. e
dell'art.2, comma 4, del DM 20.6.2005 e contestuale invito al pagamento.
comunica il provvedimento di liquidazione della perdita Controparte_17
deliberato dal consiglio di gestione del fondo e contestuale invito al pagamento di
Importo versato alla banca finanziatrice con valuta 276.521,60
27/02/2019
pagina 29 di 50 Interessi dal 28/02/2019 al 15/07/19 841,85
TOTALE con valuta 15/2/2019 277.262.45
Se è vero che si tratta di dichiarazione proveniente dallo stesso , è CP_2
altrettanto vero che nessuna contestazione in ordine al diritto di surrogarsi è stata sollevata dalla società in sede concordataria. E infatti il Commissario Parte_1
Giudiziale (doc.9 parte attrice) ha fatto questione in ordine alla sussistenza del privilegio ma non ha mosso obiezione alcuna in ordine alla sussistenza del credito.
D'altra parte l'assunto di parte convenuta in ordine all'incertezza del pagamento e del
Parte_ titolo del medesimo da parte di condurrebbe non già all'esclusione del privilegio, bensì del debito che, dunque, avrebbe dovuto essere escluso dal passivo esposto in sede concordataria.
In tale contesto la reiterata istanza di chiamata in causa del non può CP_2
essere accolta risultando del tutto superflua ai fini della decisione, in quanto non necessitata, atteso il carattere facoltativo del litisconsorzio;
ha affermato, al riguardo,
che il contradittorio, per vero, sarebbe altresì inutile, non facendosi concretamente questione circa il pagamento da parte del , bensì del titolo sulla cui base CP_2
questi avrebbe pagato o rifuso nell'ambito del rapporto plurilaterale che, comunque,
vede all'origine un “intervento” di sostegno pubblico e alla fine la società fruitrice e inadempiente.
Il giudice di prime cure, respinte così le obiezioni sopra riportate di parte convenuta,
è pervenuto all'accoglimento della domanda attorea facendo richiamo a precedenti pagina 30 di 50 pronunce del medesimo tribunale con cui si era ritenuto non sussistere motivo per attribuire il privilegio anzidetto alle sole erogazioni dirette in denaro, e non anche alle concessioni di garanzia, costituendo, sia le prime che le seconde forme di contributi pubblici, ambedue volte a sostenere lo sviluppo delle attività delle imprese nazionali ed ambedue rientranti nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 123 del 1998 (Cass. n.
8882/2020), ed era stata respinta la tesi di parte convenuta secondo cui nell'art. 9,
comma 5, con la parola finanziamento il legislatore avrebbe voluto escludere dalla concessione del privilegio tutte le forme di intervento del fondo diverse dall'erogazione diretta di denaro.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione la società
in concordato preventivo, chiedendo che, in riforma della stessa, il Parte_1
giudice del gravame voglia in principalità dichiarare insussistente il credito in surroga
Parte_ di nei confronti di in linea subordinata dichiarare che tale credito Parte_1
non è privilegiato;
in ulteriore subordine dichiarare non dovuto il credito relativo all'aggio esattoriale indicato nella cartella esattoriale;
ed infine espungere dalle spese di soccombenza il compenso di € 9.915,00 relativo alla fase istruttoria.
***
costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario ed in subordine, in CP_4
via di appello incidentale condizionato, dichiararsi la nullità della sentenza in contestazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del
, ritenuto litisconsorte necessario, con conseguente rimessione della CP_2
pagina 31 di 50 causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 cpc.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sollevata con l'appello incidentale va esaminata prioritariamente,
sebbene formulata condizionatamente all'accoglimento del gravame principale,
perché l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario può essere rilevata anche d'ufficio (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 878 del
28/01/1994; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4765 del 30/03/2001: “Il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato.”)
Nel merito, tuttavia, l'eccezione appare infondata.
E' documentata la stipulazione in data 30/5/2013 da parte di di contratto Parte_1
di finanziamento con UniCredit SP per € 500.000,00 a seguito di richiesta in data
29/03/2013, da parte del legale rappresentante di società beneficiaria Parte_1
ex artt.46 e 47 dpr 445/2000, di agevolazione al Fondo di Garanzia PMI, con la quale se ne dichiarava il possesso dei requisiti ex art.2, comma 100, lett. a), legge 662/96 e
15 legge 266/97; è, ancora, documentato il recesso in data 9/02/2015 di UniCredit SP
dal rapporto di finanziamento a seguito del deposito da parte di di Parte_1
pagina 32 di 50 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e delle morosità
presenti sui finanziamenti e sulle linee di credito ed è parimenti documentata la conseguente comunicazione in data 25/03/2025 di DI ad UR scarl, di escussione della garanzia, ove si affermava che il saldo dei rapporti da essa garantiti all'80%, assistiti da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, in misura dell'80%, portavano ad un saldo a tale data di € 432.065,01, in relazione al quale veniva richiesto il bonifico degli importi dovuti oltre interessi;
è ancora documentata la comunicazione in data 17/03/2016 da parte del Direttore Garanzia Fidi di UR
al , Servizi Fondi di Garanzia e Interventi per il capitale di Controparte_17
rischio – Ufficio Gestione – Liquidazione perdite, con la quale si rendeva noto che in data 21/05/2013 era stata deliberata da UR scarl la seguente concessione di garanzia: <<53229 – località Sarezzo – Istruttoria: 275344 – UniCredit Parte_1
SP – Centro Imprese franc. E v. bresc. 2 (1292 V9_Finanziamento 60 mesi – Euro:
500.000,00 – Perc. Garanzia: 80,00% - Durata: 60 mesi – Esito: approvata>>; è,
ancora, documentata la comunicazione, in data 17/07/2019, di surroga, ai sensi del combinato dell'art.1203 cc e dell'art.2, comma 4, DM 20/06/2005, con contestuale invito di pagamento, inviata da alla società al suo Controparte_17 Parte_1
amministratore unico ed al Commissario Giudiziale della nonché per Parte_1
conoscenza alla UniCredit SP, con la quale si rendeva nota la delibera di liquidazione della perdita a favore del Confidi in data 25/10/2017 con importo liquidato €
276.521,60, con valuta 27/02/2019; è, ancora, documentata l'iscrizione a ruolo a carico di con cartella di pagamento n. R Parte_1
019R019201900137798420000, emessa da con indicazione di CP_4 CP_2
pagina 33 di 50 quale ente creditore, notificata in data 22/11/2019, con carico a ruolo di € CP_9
277.363,45 complessivi, ed aggio coattivo per € 8..320,91, per un totale di €
285.684,36, importo al privilegio;
è, ancora, documentata la dichiarazione di credito da parte della sulla base di tale estratto Controparte_18
dei ruoli, per il predetto importo di € 285.684,36, al privilegio;
è, infine, documentata la comunicazione via mail in data 20/12/2019 inviata da parte del Commissario
Giudiziale della procedura di concordato preventivo al seguente indirizzo e.mail:
t con la quale il Email_1
predetto dichiarava quanto segue: <<…con riferimento alla dichiarazione di credito
pervenuta, si provvederà a sostituire il creditore (ex banca Controparte_17
DI) con l'Agente della Riscossione nell'importo di € 276.521,60. Nessun
riconoscimento di aggi trattandosi di ruolo reso esecutivo in corso di procedura, così
come di interessi, maturati sempre in corso di procedura. Il credito è stato richiesto
dal creditore principale (DI) in rango chirografario e tale verrà mantenuto
per le motivazioni già addotte in sede di relazione ex art.172 LF, tanto più che nel
caso in esame deve ritenersi creditore concorsuale, nei cui Controparte_17
confronti il concordato ha effetto, e surrogandosi nella posizione del creditore
soddisfatto, ne condivide la fonte e dunque la qualificazione del credito (natura
privilegiata o chirografaria)…>>.
E' pertanto in relazione al contenuto di tale risposta che deve valutarsi la domanda attorea: questa, infatti, con ogni evidenza non mirava ad ottenere l'accertamento del credito, per il quale, peraltro, sarebbe risultato bastevole il rilievo circa la mancata opposizione avverso la predetta cartella, e peraltro del tutto superfluo avuto riguardo pagina 34 di 50 alle anzidette risultanze documentali e soprattutto al relativo riconoscimento da parte del Commissario Giudiziale, ed era invece rivolta ad ottenere l'accertamento del carattere privilegiato del credito in discorso, non riconosciuto ed anzi contraddetto in sede concorsuale. Neppure era in discussione il profilo soggettivo, posto che il
Commissario Giudiziale aveva riconosciuto col predetto atto sia l'avvenuta surroga in
Parte_ favore di a seguito del pagamento ad DI della anzidetta somma sia la
Parte_ sostituzione di a in conseguenza della sopra menzionata iscrizione a CP_4
ruolo.
Tenuto conto di ciò, essendo pacifico ed incontroverso che aveva instaurato il CP_4
Parte_ giudizio, quale agente per la riscossione del credito di al fine di ottenere l'accertamento del diritto al privilegio sul credito per surroga, determinato dal carattere speciale della garanzia erogata dal Fondo, è chiaro che la presenza in causa
Parte_ di non può in alcun modo ritenersi necessaria, stante l'evidente coincidenza della sua posizione sostanziale con quella di la cui funzione è appunto quella CP_4
di recuperarne il credito.
Parte_ Non sussiste, dunque, alcun litisconsorzio necessario con
***
Col primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta erronea valutazione della documentazione e conseguente erronea affermazione circa la prova dell'avvento pagamento della garanzia ad DI da parte del . CP_2
Rileva che il documento n.9 non proviene dalla debitrice e che il Parte_1
Commissario Giudiziale ha respinto la richiesta di negando i CP_2
pagina 35 di 50 presupposti del privilegio (e non del credito) in conformità all'orientamento generale della debitrice sul punto, ma senza avere ancora contezza dell'avvenuto pagamento o
Parte_ meno da parte di
Le considerazioni che precedono conducono de plano al rigetto del motivo: anzitutto la documentazione va considerata nel suo complesso e dalla stessa emerge chiaramente l'instaurazione tra le parti di un rapporto di finanziamento sorretto dalla
Parte_ garanzia per le PMI, la cessazione anticipata del rapporto di finanziamento a seguito di recesso della società finanziatrice a fronte dell'inadempimento della controparte, la richiesta di intervento al fondo di garanzia, l'accoglimento di tale richiesta con liquidazione del dovuto ed infine il riconoscimento da parte del commissario giudiziale, che non può ritenersi frutto di errore, sol che si consideri che
Parte_ all'attribuzione del credito ad per fa necessariamente riscontro la CP_4
corrispondente riduzione del credito di DI. Del resto il Commissario
Giudiziale, per respingere la richiesta di ammissione al privilegio, ha espressamente
Parte_ affermato che aveva provveduto ad effettuare il pagamento ad DI della somma richiesta ad DI dopo l'apertura del concordato preventivo di quest'ultima. E non pare seriamente possibile che in questa sede Egli venga a negare tale circostanza.
Parte_ L'effettuazione del pagamento ad DI da parte di UR e non di peraltro non risultante né tanto meno dimostrata dalla documentazione acquisita agli atti, risulta del tutto inconferente, posto che, avendo DI ottenuto la liquidazione dal Fondo di Garanzia, è quest'ultimo ad aver titolo per surrogarsi nei suoi diritti verso il debitore. pagina 36 di 50 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta carenza di legittimazione alla
Parte_ surroga in capo ad in quanto derivante da una garanzia emessa senza il rispetto delle disposizioni operative previste in materia. Sostiene di aver diritto a che tutti i soggetti partecipi del finanziamento agevolato e della relativa garanzia rispettino rigorosamente le Disposizioni operative (norme di natura contrattuale) previste a pena
Parte_ di inefficacia della garanzia, perché, in caso di inefficacia della garanzia,
sarebbe priva di legittimazione alla surroga, non assumendo la qualità di soggetto che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo (cfr. art. 1203 Cod. Civ.).
La tesi non può essere condivisa.
Una volta che il beneficiario dell'intervento pubblico di sostegno venga ammesso ad usufruirne e che così il Fondo di Garanzia accolga la richiesta di garanzia formulata dalla banca finanziatrice, a seguito dell'inadempimento del mutuatario PMI, scatta per ciò stesso per legge il diritto alla surroga ai sensi dell'art.1203 cc e delle norme speciali sopra menzionate, a nulla rilevando l'eventuale inosservanza della disciplina normativa volta a regolare la procedura per l'erogazione dei fondi richiesti.
Ad ulteriore conferma di tale assunto si richiama quanto esposto al punto H.5 delle
Disposizioni Operative, intitolato: Attivazione diretta della “controgaranzia” a prima richiesta da parte dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento della garanzia da parte dei soggetti richiedenti:
<<
1. Nel solo caso della “Controgaranzia” a prima richiesta, qualora il soggetto pagina 37 di 50 richiedente non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, al pagamento della somma dovuta, il soggetto finanziatore,
previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo soggetto richiedente, può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo.
2. La
richiesta di attivazione diretta del Fondo da parte del soggetto finanziatore è
improcedibile se il soggetto finanziatore non ha avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto richiedente.
3. La richiesta di attivazione diretta del
Parte_ Fondo deve essere presentata al ST – mediante raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa di invio.
4. L'attivazione diretta della
“Controgaranzia” è richiesta dal soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberati dal Consiglio di gestione in sede di ammissione dell'operazione alla Controgaranzia.
5. Alla richiesta di attivazione diretta del Fondo deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4.3, idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto richiedente.
6. Alle richieste di attivazione diretta si applicano, in quanto compatibili le modalità previste per l'attivazione della
Garanzia Diretta 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005
pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo pagina 38 di 50 E.
3.13. Il , nello svolgimento delle procedure di recupero del credito CP_19
per conto del Fondo, applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo
Parte_ decreto.
8. Il ST - predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Consiglio di gestione.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il soggetto finanziatore prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del soggetto finanziatore e del
Fondo.>>
Con ogni evidenza si è in presenza di una disciplina dettagliata in funzione del conseguimento dell'erogazione, mentre per quanto concerne le relative conseguenze è
chiara ed immediata l'affermazione del diritto del Fondo di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite (punto 7).
***
Col terzo motivo di gravame, lamentando errata interpretazione dell'art.9, quinto comma, del d.lgs 123/98 ed errata affermazione circa l'applicabilità nella specie del disposto di cui all'art.8 bis comma 3 DL n.3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.33/2015, l'appellante ripropone la tesi, già respinta in primo grado, secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia effettuato non con finanziamento diretto bensì
pagina 39 di 50 mediante assunzione di garanzia successiva erogazione di somma di denaro a seguito di escussione della garanzia non determinerebbe l'attribuzione all'ente erogatore del privilegio sul credito derivante dalla surroga.
L'articolo 8 bis, comma 3, del decreto legge n.3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.33 del 2015, prevede al riguardo quanto segue:
<<3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.>>
La norma rende evidente ed indiscutibile il diritto del Fondo di Garanzia che eroghi somme liquidate a titolo di perdite al privilegio sul credito in surroga che ne consegue ai sensi dell'art.1203 c.c.
In giurisprudenza si è tuttavia dubitato dell'efficacia retroattiva di tale disposizione.
Come si è visto il giudice di prime cure ha optato per la soluzione affermativa ritenendola a carattere interpretativo.
Il collegio condivide tale scelta, ed in tale prospettiva fa richiamo alla motivazione di pagina 40 di 50 una recente sentenza della SC di Cassazione, la n.32148/2024 (in massima <In tema
di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia
pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha
soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di
riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999,
anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto
prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con
modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di
carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge,
secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale
sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento>>),
della quale sono di seguito riportate le parti che appaiono di rilievo per la presente decisione.
<<3. Col secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., la «violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 9 comma 5
d. lgs 123/1998», per avere la Corte d'appello ritenuto tale disposizione, da
interpretare in maniera tassativa, applicabile anche alla risoluzione del
finanziamento per inadempimento (non soltanto alla sua revoca) e al garante
dell'impresa resasi inadempiente….
Poi, col quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la «violazione
dell'art. 24 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella misura in cui la Corte ha
ritenuto applicabile l'articolo 8 bis legge n. 33/2015 a rapporti di garanzia sorti
anteriormente la sua entrata in vigore e legittima la notifica della cartella di pagina 41 di 50 pagamento anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della
obbligazione principale)».
4. Le censure possono essere esaminate congiuntamente, perché pongono, sotto
diversi profili, le medesime questioni e, cioè, se il procedimento di recupero dei
crediti mediante iscrizione a ruolo possa essere impiegato nell'ipotesi di
inadempimento (diversa dalla «revoca dei benefici» a cui si riferisce la rubrica
dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998) e anche nei confronti dei garanti dell'impresa
beneficiaria, sebbene tale estensione sia stata prevista soltanto dall'art.
8-bis,
comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, sopravvenuto
alla fattispecie in esame.
….nel merito il Collegio intende dare continuità a quanto statuito da questa Corte
con l'ordinanza Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024 (peraltro, relativa al medesimo
finanziamento e ad altri garanti della XXXX S.r.l.), secondo cui «In tema di
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia
pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge
un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero
del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che
ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati,
ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie,
ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33
del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso pagina 42 di 50 che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma
meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Rv. 670771-01) e «Il
privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello
Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per
gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia,
stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere
unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi
contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito
di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da
un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro
nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva
erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non
occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Rv.
670771-02).
5. Non ignora il Collegio che Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023, Rv.
669609-01, giunge ad una conclusione non perfettamente in linea con tali approdi,
sancendo che «Hanno natura privilegiata ex art.
8- bis della legge n. 33 del 2015 i
crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle “somme liquidate a titolo
di perdite dal Fondo di garanzia”, purché la liquidazione sia avvenuta
successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito
trovi titolo in un contratto concluso in precedenza».
In base al menzionato precedente l'insorgenza del privilegio (con la correlata
facoltà di impiegare la procedura di riscossione coattiva per il recupero nei confronti pagina 43 di 50 del soggetto nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie)
sarebbe collegata al pagamento eseguito in favore della banca finanziatrice da
parte del – non già al contratto di finanziamento – e alla data Controparte_17
della sua esecuzione occorrerebbe riferirsi per l'applicabilità dello ius superveniens
(e, cioè, dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge
n. 33 del 2015).
Tale conclusione, oltretutto restata isolata, non è convincente, mentre l'orientamento
interpretativo già espresso da questa Corte e oggi ribadito è più congruente alla
ratio legis e alla natura genetica del privilegio.
Innanzitutto, questo Collegio è convinto che dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015 debba darsi un'interpretazione (logico-teleologica) conforme alla sua ratio ed
è evidente che lo scopo della norma risiede nella protezione dell'interesse pubblico
sotteso al diritto alla restituzione delle somme liquidate, come si evince
dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da
prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-
bis del codice civile»
In secondo luogo, la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato,
denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in
considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art.
pagina 44 di 50 convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio
ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività
materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto
finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza.
Infine, e soprattutto, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. la prelazione de
qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non
già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di
è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua insorgenza), Controparte_17
anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del
beneficiario finale.>>
L'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015,
è dunque per la SC disposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime già
vigente, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2745 c.c., correla il privilegio alla causa del credito, e ne prevede l'insorgenza, non solo per l'erogazione diretta al beneficiario del finanziamento ma anche per la prestazione in suo favore di garanzia, all'origine, e cioè all'assunzione della garanzia stessa, e perciò in correlazione con la stipulazione del contratto di finanziamento con garanzia PMI, e non soltanto dopo, al momento dell'effettiva erogazione della somma garantita alla banca finanziatrice, perché in tal modo può in concreto attuarsi lo scopo della norma che prevede il privilegio, costituito dalla protezione dell'interesse pubblico alla restituzione al Fondo di Garanzia delle somme liquidate.
Per le anzidette considerazioni va confermata la decisione del giudice di prime cure in pagina 45 di 50 punto diritto al privilegio sul credito, e così anche il terzo motivo di gravame non può
trovare accoglimento.
***
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta come erroneo il riconoscimento del privilegio anche all'aggio esattoriale, per € 8320,91, posto che l'art.9 comma 5
d.lgs. 123/98 riconosce il privilegio alla restituzione dei “crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” e non anche al credito per l'attività di recupero affidata ad . Tanto più nel Controparte_3
caso di specie, in cui il ruolo era stato emesso successivamente al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo così che il credito per aggio esattoriale non sarebbe neppure dovuto in via chirografaria. L'appellante chiede pertanto in via subordinata escludersi la somma di €8320,91 da quella riconosciuta al privilegio in
Parte_ favore di
La richiesta in oggetto, che appare senz'altro fondata, ha trovato l'adesione della parte appellata, la quale ha dichiarato in comparsa di costituzione <
richiesta di controparte dell'ammissione in via chirografaria>> della somma di
€8320,91, riferibile all'aggio esattoriale.
***
Col quinto motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la liquidazione delle spese di lite per la fase istruttoria, e ciò in quanto nel procedimento di primo grado il giudice, “dato atto del carattere squisitamente documentale e in diritto della vertenza”, ha fissato direttamente la discussione orale, senza svolgere o far svolgere pagina 46 di 50 alle parti alcuna delle attività istruttorie previste dall'art.4 del D.M. n. 55/2014, e cioè: “le richieste di prova, le memorie illustrative, l'esame degli scritti o documenti
delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione
dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti
necessari per la formazione della prova e del mezzo istruttorio anche quando
disposto da ufficio”, elementi questi ultimi necessari posto che la predetta disposizione stabilisce anche che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
L'appellante chiede pertanto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dalla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente vada espunto l'importo di €
9.915,00 con la relativa incidenza sulle spese generali, perché non dovuto.
Il gravame sul punto non è fondato. La parte attrice, infatti, nel proprio atto di citazione, ha dedotto mezzi istruttori (<pur ritenendo la presente causa di natura
prettamente documentale, ove occorra, si chiede fin da ora ammettersi prova per testi
ed interpello sui punti d'espositiva, da intendersi trascritti e capitolati con premessa
“vero che”>>); inoltre essa ha effettuato l'attività di esame della documentazione prodotta ex adverso, anche nella prospettiva dell'eventuale ulteriore attività istruttoria da espletarsi. Una parte delle attività contemplate tra quelle afferenti alla fase istruttoria e/o di trattazione è stata effettuata, e ciò giustifica di per sé il riconoscimento della correlativa voce di compenso professionale.
E' vero, invece, che l'attività istruttoria e/o di trattazione di primo grado è stata pagina 47 di 50 contenuta al minimo;
sennonché il motivo di gravame ha riguardo alla spettanza o meno del compenso, non alla correttezza della relativa liquidazione.
***
Conclusivamente l'impugnata sentenza n.668/2022 – che viene confermata nel resto -
deve essere parzialmente riformata limitandosi l'accertamento della natura privilegiata al credito di € 277.363,45, indicato nella cartella esattoriale
019R01920190013779842000 come < . CP_20
Atteso tale esito della lite, le spese di giudizio, stante la prevalente ma non totale soccombenza della parte appellante, vanno compensate per un quinto, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei restanti quattro quindi, con liquidazione per l'intero per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente grado d'appello, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro 520.000,00), in complessivi euro 17.179,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro
4.389,00 per la “fase di studio” (valore medio), euro 2.552,00 per la “fase introduttiva” (valore medio), euro 2.940,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
(valore minimo), ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale” (valore medio), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Come si è sopra evidenziato la questione relativa al difetto del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario è da trattarsi anche a seguito di rilievo d'ufficio.
pagina 48 di 50 Avendo l'appellante incidentale posto tale questione all'attenzione del collegio, ed avendo pertanto la corte dovuto prendere posizione sul punto, l'appello incidentale deve essere ritenuto di rilievo ai fini dell'applicazione dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002 anche se proposto in forma condizionata.
Stante la ritenuta infondatezza dell'impugnazione incidentale, deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.668/2022 del Tribunale di Bergamo,
che conferma nel resto, dichiara che il credito portato dalla cartella esattoriale
019R01920190013779842000 ha natura privilegiata ma solo limitatamente all'importo di € 277.363,45, ivi indicato come <>.
Compensa per un quinto le spese di lite;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato i restanti quattro quinti delle spese stesse, liquidate per l'intero quanto al primo grado come in sentenza e quanto al presente grado d'appello come da parte motiva.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma pagina 49 di 50 17 legge 228/2012, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 50 di 50 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 bis) che, in particolare, il Commissario Giudiziale, pur considerando il credito del
2745 c.c., norma che prevede come eccezione la costituzione «subordinata alla
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 918/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio Parte_1 dell'avv. GELMINI MASSIMO , elettivamente domiciliato in VIA MASONE, 19 24100 BERGAMO presso il difensore avv. GELMINI MASSIMO
APPELLANTE
c o n t r o
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GHIA LUCIO , elettivamente domiciliato in VIA DELLE QUATTRO FONTANE,
10 00100 ROMA presso il difensore avv. GHIA LUCIO
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024, avente ad oggetto:
Privilegio
pagina 1 di 50 In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 15/03/2022
con il n. 668/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis: in riforma dell'impugnata sentenza,
dichiarare in gradato subordine che:
Parte_ i)non sussiste il credito in surroga di nei confronti di Parte_1
Parte_ ii)il credito in surroga di nei confronti di non è privilegiato;
Parte_1
iii)il credito relativo all'aggio esattoriale indicato nella cartella esattoriale di cui è
causa non è dovuto ed, in ogni caso, non ha natura privilegiata;
iv)dalle spese di soccombenza liquidate a carico di deve essere espunto Parte_1
o comunque ridotto il compenso di € 9.915,00 relativo alla fase istruttoria;
spese del grado in tutto od in parte rifuse.
Dell'appellato
“- in via principale, rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare la sentenza n. 668/2022 resa dal
Tribunale di Bergamo in persona del Giudice Dott. Bruno Conca a definizione del giudizio NRG 1014/2022.
- in via subordinata, ove Codesto Tribunale accogliesse il presente appello riconoscendo la fondatezza delle domande principali, declarare la nullità della sentenza in contestazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del e per l'effetto rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. CP_2
pagina 2 di 50 354 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (di seguito , Ente subentrante a titolo Controparte_3 CP_4
universale nei rapporti processuali delle Società del gruppo , tra cui CP_5 [...]
per effetto dell'art. 1 D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, Controparte_6
convertito dalla Legge n. 225 dell'1.12.2016, ha convenuto in giudizio la società
rassegnando nei confronti della stessa le seguenti conclusioni: Parte_1
<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
deduzione e ragione, voler cosi giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
- autorizzare l' alla chiamata in causa ex art. 106 Controparte_3
CP_ c.p.c. del terzo Creditore, Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in 00144
[...]
Roma Viale America n. 351, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con conseguente
spostamento della prima udienza per consentirne la citazione nel rispetto dei termini
di cui all'art.163 bis c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- previo ogni accertamento del caso, accertare e dichiarare la natura privilegiata del
credito portato dalla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000, per tutte le
motivazioni meglio esposte in narrativa.
Omissis. In ogni caso, Vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si
pagina 3 di 50 dichiara antistatario.>>
Offrendo in comunicazione, per quanto qui rileva, i seguenti documenti: <<3)
Contratto di finanziamento chirografario n. 1842338; 4) Documentazione relativa all'accesso al Fondo Pubblico di garanzia;
5) Missiva datata 17.03.2016 della Banca
DI; 6) Comunicazione del 17.07.2019 della Controparte_8
7) Estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n.
[...]
01920190013779842 000; 8) Dichiarazione di credito del 06.12.2019; 9)
Comunicazione datata 20.12.2019 del Commissario Giudiziale>>, ha esposto: CP_4
1) che in data 30/05/2015 la convenuta società ha stipulato con la Banca Parte_1
DI S.p.a. il contratto di finanziamento chirografario n. 1842338 per un importo pari ad euro 500.000,00 (doc. 3, contratto di finanziamento chirografario n. 1842338);
2) che il predetto finanziamento è stato garantito per un importo pari all'80% della somma mutuata, ai sensi dell'art. 2 comma 100 lettera a) della L. 662/96, dal
[...]
nella sua qualità di gestore del Fondo Pubblico di garanzia Controparte_9
costituito al fine di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (doc. 4, documentazione relativa all'accesso al Fondo Pubblico di garanzia);
3) che a fronte dell'inadempimento della società , la Banca Parte_1
DI ha segnalato la nuova situazione del cliente beneficiario a Confidi,
prestatore della prima garanzia (UR Scarl), la quale ha attivato le procedure di recupero e successivamente ha richiesto l'attivazione del fondo di garanzia del
[...]
in data 17.03.2016 (doc. 5, missiva datata 17.03.2016 della Banca Controparte_9
pagina 4 di 50 DI);
4) che ha, quindi, provveduto ad erogare alla Banca Controparte_9
DI l'importo di euro 276.521,60 oltre interessi, comunicando alla Parte_1
(doc. 6, comunicazione del 17.07.2019 della
[...] Controparte_8
di aver acquisito “per conto del fondo, ai sensi del combinato
[...]
disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, il diritto
di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del
predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto
finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite”
contestualmente richiedendo il pagamento della predetta somma con l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto
credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive
modificazioni come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 nonché
come chiarito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con
modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33…e già previsto dal combinato disposto di
cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998. Tale credito privilegiato, in ragione della
richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa
derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia … Si precisa che per
espressa previsione legislativa la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti”;
5) che, nulla avendo ricevuto da la Parte_1 Controparte_8
ha provveduto alla iscrizione a ruolo della somma dovuta e in data
[...] pagina 5 di 50 22.11.2019 l'Agente della Riscossione le ha notificato la relativa cartella di pagamento n. 01920190013779842 000 (doc. 7, estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000);
6) che successivamente, in data 14.03.2018, la società ha depositato Parte_1
presso il Tribunale di Bergamo domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F. con espressa riserva di successiva presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 L.F.;
7) con decreto del 22.03.2018 il Tribunale di Bergamo ha disposto, tra l'altro, il termine di 60 gg. alla ricorrente per il deposito di una Proposta definitiva di concordato preventivo (unitamente al Piano e alla documentazione prevista) e ha nominato quale Commissario Giudiziale il dott. Persona_1
8) che il predetto termine è stato successivamente prorogato al 25.06.2018 su richiesta della società debitrice;
9) con decreto del 13.09.2018 il Tribunale di Bergamo, vista anche la correttezza della documentazione prodotta, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società nominando quale Giudice delegato la Parte_1
dott.ssa e confermando il già nominato Commissario Giudiziale, e Persona_2
ha fissato per la convocazione dei creditori l'udienza del 30.01.2019 successivamente rinviata al 27.03.2019;
10) di aver in data 06/12/2019 provveduto a dichiarare alla procedura la predetta cartella n. 01920190013779842 000 (Ente Impositore: - Controparte_10
pagina 6 di 50 per la somma complessiva pari ad euro 285.690,24 Controparte_9
(doc. 8, dichiarazione di credito del 06.12.2019 relativa all'iscrizione a ruolo di euro
285.690,24 afferente alla cartella di pagamento n. 01920190013779842 000, derivato dalla revoca del contributo concesso e dal provvedimento di liquidazione della perdita deliberata dal Consiglio di Gestione del Fondo in data 25.10.2017);
11) che la somma (oggetto della presente causa) di cui l'attrice aveva chiesto l'insinuazione al passivo, pari complessivamente ad € 285.690,24, era così ripartita:
Totale credito privilegiato: € 285.684,36
Totale credito chirografario: € 5,88
Specifica del credito:
• Euro 277.363,45 quale somma iscritta a ruolo;
• Euro 0,00 per interessi di mora alla data della domanda di concordato preventivo;
• Euro 8.320,91 per accessori di legge (aggio ex art.17, comma 1, d.lgs. n.112/99);
• Euro 0,00 per spese ex art. 17, comma 6, d.lgs. n.112/99;
• Euro 5,88 per diritti ex art. 17, comma 7 ter, d.lgs. n.112/99;
12) che in data 20/12/2019 le era pervenuta comunicazione da parte del Commissario
Giudiziale, con la quale esprimeva il proprio diniego all'ammissione al privilegio del credito azionato considerandolo credito chirografario (doc. 9, comunicazione datata
20.12.2019 del Commissario Giudiziale);
Fondo di Garanzia credito concorsuale, contestava che: pagina 7 di 50 - la surroga comporta che il creditore surrogante condivida la stessa fonte del credito con il soggetto surrogato;
- da ciò consegue che ne condivide anche la stessa graduazione
(privilegio/chirografo);
- un diverso comportamento produrrebbe la violazione del principio della
“cristallizzazione del passivo” ai sensi dell'art. 168, 3° comma, L.F., poiché il diritto di prelazione è stato acquisito dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo;
- nemmeno può applicarsi la norma di cui all'art. 8 bis della L. 33/2015, in quanto successiva alla prestazione di garanzia e priva di valore retroattivo;
13) di aver quindi interesse all'accertamento del proprio credito come privilegiato,
con ogni provvedimento del caso.
***
Tanto premesso, ha quindi precisato quanto segue. CP_4
Nella fattispecie Ente Impositore è la Controparte_11
(abbreviato o semplicemente , la quale è l'ente
[...] CP_12 Pt_2
che gestisce per conto del Ministero dello Sviluppo Economico il Fondo Pubblico di
Garanzia istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23/12/1996, n.
662, con lo scopo di garantire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento, i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
pagina 8 di 50 Trattasi di un fondo pubblico disciplinato da specifica normativa di rango primario e secondario che ne regola il funzionamento, tenendone in debito conto sia la natura che le finalità pubblicistiche: in concreto, ricorrendone i presupposti, l'impresa beneficiaria viene ammessa all'agevolazione statale consistente nella garanzia sul finanziamento erogato da una banca finanziatrice;
a seguito dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria, la banca finanziatrice escute la garanzia del Fondo;
quindi eroga per conto del Fondo Pubblico in suo favore l'importo già CP_12
comunicato all'impresa beneficiaria, con avviso a quest'ultima della surroga e invito al pagamento;
con ciò, in base alla specifica e speciale normativa di riferimento (L. n.
662/1996, art. 2 comma 4 del D.M. 20/6/2005, art. 1203 C.C., D.LGS. N. 123/98,
DLGS n. 3/2015, convertito nella L. 33/2015), acquisisce il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente (nonché, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite).
Nel caso di specie la richiesta di garanzia era stata ammessa all'intervento agevolativo del Fondo ex L. 662/96 e, con delibera del Comitato di Gestione del 20.06.2013 per il prot. 306306, aveva concesso una
contro
-garanzia in misura percentuale sul Pt_2
finanziamento erogato alla a seguito dell'insolvenza dell'impresa Parte_1
debitrice, la Banca finanziatrice aveva iniziato le pratiche per escutere la garanzia del
Fondo; in conseguenza di tale escussione, aveva poi avviato l'istruttoria CP_12
per la verifica della conformità ai parametri previsti dalle vigenti Disposizioni
Operative; solo in seguito alla conclusione del procedimento di liquidazione della perdita, deliberata dal Comitato di Gestione del Fondo nella riunione del 25.10.2017,
pagina 9 di 50 il ST ( aveva potuto erogare alla banca finanziatrice l'importo di € Pt_2
276.521,60, con valuta 27.02.2019, quale liquidazione della percentuale prevista della perdita subita, acquisendo pertanto, per conto del Fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4 del D.M. 20.6.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente.
In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti, ,
anziché continuare a perseguire il debitore principale, possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti;
ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Nella specie, con lettera al prot. 0008946/19 ha, in data Parte_3
17/07/2019, inviato comunicazione di surroga, sia alla società debitrice, sia all'amministratore unico, sia al Commissario Giudiziale e sia alla Banca DI,
dichiarando la propria qualità di creditore verso la società e in qualità Parte_1
di ST ha avviato la procedura di iscrizione a ruolo esattoriale per il recupero del credito per il tramite di con cartella Controparte_3
n.01920190013779842 000.
pagina 10 di 50 ***
Tanto premesso in fatto, in punto di diritto ha evidenziato che il Fondo gestito CP_4
da stato istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a) della L. 23.12.1996 Pt_2
n. 662 ed ha aggiunto che tale norma, insieme al D.Lgs. 123/98, disciplina gli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
ha ulteriormente sottolineato che il credito di qualificato come “garanzia” (nella legenda del codice tributo Pt_2
utilizzato in cartella si legge: 1C06 — Revoca contributo concesso — Contributi
erogati a seguito escussione a prima richiesta), non è tuttavia riconducibile all'istituto della fideiussione ed invece rientra a pieno titolo nella normativa di cui al D. Lgs 123
del 31.03.1198, il quale ha inteso disciplinare, come si legge all'art. 1, 1° comma, i
“Princìpi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i
contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito
denominati «interventi», concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso
soggetti terzi.”, evidenziando, al terzo comma, che i “princìpi del presente decreto
costituiscono princìpi generali dell'ordinamento dello Stato”.
richiamato il titolo del d.lgs 123/98: “Disposizioni per la razionalizzazione CP_4
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ha evidenziato che all'articolo 1), intitolato
“oggetto”, il decreto ha indicato le finalità stesse dell'istituto, ivi affermandosi quanto segue:
“1. Il presente decreto individua i princìpi che regolano i procedimenti
pagina 11 di 50 amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle
attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati «interventi»,
concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
CP_ 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria
commercio rtigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con CP_13
proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti
gli interventi, nonché le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati
sulla base di accordi internazionali.
3. I princìpi del presente decreto costituiscono princìpi generali dell'ordinamento
dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei
rispettivi ordinamenti.”
ha poi fatto richiamo al disposto di cui all'art.9, quarto comma, laddove CP_4
questo ha fatto riferimento ai “casi di restituzione dell'intervento” e di cui all'at.9,
quinto comma, nella parte in cui questo così si è espresso “Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo..”, per inferirne che il legislatore, nel contesto del d.lgs 123/98, per evitare il continuo ripetersi della locuzione “interventi” ha inteso utilizzare la parola
“finanziamenti” come sinonimo di “interventi”.
ha pertanto sostenuto che l'agevolazione in discorso è quindi un'erogazione a CP_4
cui provvede l'Amministrazione dello Stato in virtù di particolari disposizioni con la finalità di assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie pagina 12 di 50 imprese che, secondo la fase del loro ciclo vitale, non riuscirebbero a sopportare i costi del reperimento delle fonti di finanziamento sul mercato;
ha pertanto concluso sostenendo la natura speciale delle agevolazioni garantite che non costituiscono una provvista finanziaria reperita a costi di mercato, ma secondo ben precise norme di legge, che costituiscono uno strumento di mitigazione del rischio di credito. Ne ha dedotto che la garanzia del Fondo è un'agevolazione del Ministero dello Sviluppo
Economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale e che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari in favore di imprese e professionisti, precisando che il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, ed infatti tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
sono lasciati alla contrattazione tra le parti, ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie: una volta che il
ST del fondo di Garanzia ( ) ha Controparte_11
verificato l'esistenza delle condizioni, anche queste normate dalla disciplina che lo governa, l'impresa richiedente accede a tale garanzia;
poi il ST specifica secondo le norme sia l'importo massimo sia la percentuale garantita. In caso di escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20/06/2005 parte II lettera C
punto 13 delle disposizioni operative, sussiste previsione di surroga legale ex lege del
Fondo di Garanzia nei confronti dell'Istituto di credito: secondo la legge 662/96, a seguito della escussione della garanzia, il ST del Fondo M.C.C. acquisisce automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del D.M. 20/06/2005;
pagina 13 di 50 conseguentemente nella fattispecie in oggetto il creditore finanziario, a seguito della escussa integrale garanzia dovuta, non è qualificabile quale creditore comune e del garante e del debitore, ma è solo creditore del debitore per la residua parte di debito non coperta dalla garanzia e rimasta non soddisfatta, non sussistendo alcuna solidarietà tra Fondo di Garanzia e debitore ( in concordato Pt_2 Parte_1
preventivo). Quindi, secondo quanto sostenuto da parte attrice, il rapporto di surroga si fonda sulla Legge 662/96, e non su un rapporto contrattuale tra la Banca
finanziatrice ed il Fondo di Garanzia così che, all'atto della surroga, il credito di
Parte_
- privilegiato ex lege - si sostituisce a quello del creditore surrogato che ha provveduto al finanziamento in forza di altro e distinto titolo, il contratto di finanziamento appunto, che è indipendente dall'applicazione della L. 662/96. La
prestazione di garanzia da parte del Fondo ex L. 662/96 è di natura eccezionale e,
conseguentemente, la relativa escussione, cui consegue l'indennizzo, è titolo autonomo fondato sulla Legge e distinto da quello della Banca finanziatrice. Il
privilegio nasce infatti con il versamento della garanzia escussa (considerato di rilievo pubblicistico) a favore della Banca finanziatrice, nella fattispecie Banca
DI. Sino all'esercizio della surroga da parte del Fondo è ipotizzabile il diritto di credito della Banca nei confronti dell'impresa agevolata, ma tale credito si estingue al momento dell'indennizzo erogato da Il privilegio spettante alle somme Pt_2
azionate da discende dalla Legge che lo riserva al Controparte_3
garante e non in virtù della surroga e di conseguenza da un lato risulta irrilevante la natura del credito a fronte del quale la garanzia è prestata, mentre dall'altro lato il rapporto di non si può identificare con il finanziamento nei confronti del Pt_2
pagina 14 di 50 soggetto in concordato preventivo.
***
in concordato preventivo, offrendo in comunicazione, per quanto qui Parte_1
rileva, i seguenti documenti: <<1) comunicazione in data 28.02.19 di DI;
2)
Disposizioni operative del Fondo- parte III;
3) lettera in data 09.02.15 di DI a
4) decreto 01.04.19 del Tribunale di Bergamo>>, ha chiesto respingersi Parte_1
perché infondate le avverse domande, con rifusione delle spese di lite.
1. La convenuta, per quanto riguarda il merito, ha anzitutto chiesto che CP_4
documentasse la circostanza di fatto relativa al soggetto che aveva effettuato il pagamento a favore di DI: nell'atto di citazione si era infatti affermato che il
Parte_ pagamento era stato effettuato da direttamente ad DI;
invece, nella
“comunicazione di incasso e rettifica del credito” inviata all'indirizzo pec del concordato preventivo (ns. doc. n.1) DI aveva “comunica(to) di aver Parte_1
ricevuto, in data 28.02.19, l'incasso di €276.521,60 da parte del garante UR,
che risulta controgarantito da ”. Controparte_9
La circostanza era ritenuta di rilievo in quanto se il pagamento fosse stato effettuato da UR (definito “soggetto richiedente” la controgaranzia;
cfr. Disposizioni
operative del Fondo di garanzia per le PMI, all'epoca vigenti, parte III paragrafo A;
Parte_ di seguito solo “Disposizioni”; ns. doc. n.2), avrebbe effettuato il pagamento dell'importo dovuto in forza della controgaranzia ad UR (cfr. paragrafi H.
4.8 ed
H.
4.9 delle Disposizioni) e verrebbe ad acquisire il diritto alla surrogazione legale solo, ovviamente, previa documentazione dell'avvenuto pagamento: di tale pagina 15 di 50 circostanza, contestata, l'attrice non avrebbe fornito prova.
La convenuta ha fatto quindi richiamo al paragrafo H.5 delle Disposizioni, il quale
Parte_ prevede che il pagamento diretto da parte di al “soggetto finanziatore” (nella fattispecie DI) vada effettuato solo “qualora il soggetto richiedente non abbia
adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto
finanziatore, al pagamento della somma dovuta”, nonché al paragrafo H.5.2, il quale prevede che “la richiesta di attivazione diretta del Fondo da parte del soggetto
finanziatore è improcedibile se il soggetto finanziatore non ha avviato le procedure
di recupero del credito nei confronti del soggetto richiedente”; ciò premesso, ha
Parte_ affermato che, se è vero, come affermato nell'atto di citazione, che ha pagato direttamente DI, l' avrebbe dovuto provare Controparte_1
il presupposto di procedibilità del pagamento diretto al soggetto finanziatore, e cioè
l'avvio da parte di quest'ultimo delle procedure di recupero nei confronti di UR,
mentre tale circostanza, contestata, era rimasta non provata. Ha osservato, inoltre, che qualora il pagamento diretto fosse stato eseguito ad DI nonostante il difetto di
Parte_ una condizione di procedibilità per eseguirlo, avrebbe pagato pur senza esservi obbligato e, quindi, non avrebbe diritto di surrogazione legale;
se, invece il pagamento fosse stato effettuato da UR, come affermato da DI (cf. ns.
doc. n.1), il “soggetto richiedente”, ai sensi del paragrafo H.
4.2 delle Disposizioni,
avrebbe dovuto attivare la controgaranzia “a pena di inefficacia…successivamente
all'avvio della procedura di recupero del credito e, comunque, entro 3 mesi…dalla
data del versamento al soggetto finanziatore”, adempimenti, questi ultimi, contestati
Parte_ e dei quali sarebbe mancata la prova. Anche sotto questo profilo, nonostante il pagina 16 di 50 difetto di una condizione di efficacia della controgaranzia, avrebbe pagato pur senza esservi obbligato e, quindi, non avrebbe diritto alla surrogazione.
***
2. in concordato preventivo ha quindi contestato la legittimità stessa Parte_1
Parte_ nella fattispecie della surroga di rilevando che il diritto alla surrogazione legale ex art.1203 cod. civ. è previsto (non ricorrendo gli altri casi elencati dalla norma) “a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito,
aveva interesse di soddisfarlo”, presupponendosi, quindi, che tra solvens (nella
Parte_ fattispecie e debitore (nella fattispecie esistesse un rapporto che Parte_1
attribuisca al primo un diritto di rivalsa verso il secondo (nella fattispecie, la garanzia
Parte_ o, più esattamente, la controgaranzia prestata da per il rimborso del finanziamento erogato da DI a . Per verificare la legittimità o meno Parte_1
Parte_ della surrogazione legale, si doveva dunque accertare se, nel momento in cui aveva pagato DI in forza della controgaranzia, la stessa fosse ancora efficace o no. La convenuta ha affermato a tale proposito che le circostanze sopravvenute che rendano inefficace la controgaranzia, espressamente previste dalle già citate
Disposizioni, possono essere invocate anche dal soggetto finanziato quale parte del contratto di finanziamento assistito dalla controgaranzia.
Ciò posto, ha osservato:
- che il paragrafo H.
3.8 Parte III delle Disposizioni prevede che, “a pena di
inefficacia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità di
cui al precedente paragrafo H.3.2, entro 12 mesi dalla data di inadempimento”
pagina 17 di 50 (quest'ultima individuata dal paragrafo H.
3.3. lettera b nella “data della prima rata
scaduta e non pagata”);
- che il paragrafo H.
3.2 prevede che “in caso di inadempimento del soggetto
beneficiario finale (nella fattispecie , i soggetti finanziatori (nella Parte_1
fattispecie DI) devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando
al soggetto beneficiario finale inadempiente, tramite raccomandata A.R o altro mezzo
che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione di pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed
interessi di mora”;
- che il paragrafo H.
8.2 lettera k prevede che la controgaranzia è inefficace “qualora
l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.
3.4. non contenga la richiesta
dell'ammontare dell'esposizione totale, composta dalle rate scadute e non pagate,
dal debito residuo e dagli interessi maturati”;
- che tale precisazione deve essere interpretata nel senso che nell'intimazione di pagamento deve essere indicata non solo la somma totale, ma anche la composizione della stessa, con la specificazione dei singoli addendi (rate scadute e non pagate,
debito residuo ed interessi maturati), perché, altrimenti, sarebbe stato sufficiente il riferimento testuale alla “esposizione totale”;
- che, infine, il paragrafo H.
8.2 lettera l prevede che la controgaranzia è inefficace
“qualora l'intimazione di pagamento di cui al paragrafo H.
3.4 non venga inviata al
soggetto beneficiario finale entro 12 mesi dall'inadempimento”.
Sulla base delle anzidette considerazioni la convenuta ha sostenuto che la pagina 18 di 50 Parte_ controgaranzia prestata da sarebbe divenuta inefficace, perché
- come risulta dal doc.4 di parte attrice la data di inadempimento era individuata al
31.05.14 e la data di avvio della procedura di recupero del credito era individuata all'11.02.15, data di invio a mezzo pec della lettera in data 09.02.15 di DI a
(doc. n.3 convenuta); Parte_1
- con la predetta lettera, DI aveva comunicato a il “recesso dai Parte_1
rapporti bancari;
conto corrente n.01083/500041677, risoluzione dei finanziamenti n.01083/4325718 e n.01083/911000091939” ed aveva quantificato l'esposizione per il finanziamento n.4325718 (quello per il quale era stata prestata la controgaranzia) in complessivi € 419.133,38, senza che venissero specificati i singoli addendi (rate scadute e non pagate, debito residuo ed interessi); inoltre la lettera non conteneva alcuna formale “intimazione di pagamento”; quindi, secondo parte convenuta, la lettera inviata in data 11.02.15, non contenendo l'”intimazione di pagamento” né la specificazione dei singoli addendi del debito complessivo, non avrebbe potuto costituire rituale avvio della procedura di recupero;
- non era stata successivamente inviata da DI a alcuna lettera Parte_1
conforme alle Disposizioni nel termine di 12 mesi dalla data di inadempimento;
Parte_ pertanto, a detta della convenuta, nel momento in cui ha effettuato il pagamento in forza della controgaranzia, stante la sopravvenuta inefficacia di quest'ultima, non era più tenuta al pagamento del debito (art.1203 c.c.), ragion per cui non avrebbe più avuto diritto alla surrogazione legale nei confronti di Parte_1
***
pagina 19 di 50 3. La convenuta ha poi contestato la natura privilegiata del credito, ritenendo non fondate le considerazioni al riguardo svolte dalla controparte, la quale aveva ritenuto che il privilegio del credito derivasse dall'art.9 D. Lgs n.123/98 (comma 4 e 5),
dall'art.24 della legge n.449/97 (commi 32 e 33) e dall'art. 8 bis della legge n.33/15
(comma 3). Ciò perché anzitutto il richiamo alla legge n.449/97 non poteva ritenersi pertinente, perché i commi 32 e 33 riconoscono il privilegio esclusivamente ai crediti di restituzione delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato; poi, pur dandosi atto del fatto che il D. Lgs n.123/98
aveva dettato principi valevoli per tutti gli interventi di sostegno pubblico,
ricomprendendo anche le agevolazioni disposte dal Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, confermando per esse il privilegio già previsto per i crediti di restituzione, ha tuttavia negato che in forza della legge n.449/97 il privilegio assistesse anche i crediti derivanti dall'escussione delle garanzie prestate dal Fondo di
Garanzia per le PMI: solo il D. Lgs n.123/98 avrebbe potuto estendere anche a tale caso il privilegio, ma così non era stato: l'art.9 comma quinto D.lgs. n.123/98, nella sua interpretazione testuale (dalla quale non è consentito discostarsi, allorché il testo non sia equivoco) riconosceva il privilegio solamente ai crediti restitutori riguardanti i finanziamenti e non anche le prestazioni di garanzie, non potendosi intendere il termine “finanziamenti” come sinonimo di “interventi”: infatti l'art.7 comma 1
(procedure di erogazione) prevede proprio che i benefici in questione possano essere erogati in varie forme tra le quali sono specificamente individuati sia i finanziamenti sia le concessioni di garanzia, sicché la prima definizione non può identificarsi anche con la seconda. Quindi, secondo la tesi esposta dalla difesa di l'art.2 D. Parte_1
pagina 20 di 50 Lgs n.123/98 non prevede espressamente l'ipotesi della restituzione delle somme
Parte_ erogate da per effetto della garanzia prestata alla Banca finanziatrice, ma lascia che la fattispecie sia disciplinata dalle norme generali dettate dal Cod. Civ., in particolare dall'art.1203 n.3 Cod. Civ., che regola la surrogazione legale (l'art.1203
cod. civ. è richiamato anche dal D.M. 20.06.05, che, peraltro, non avendo forza normativa, non rientra nell'ipotesi del n.4 dello stesso articolo). Con la conseguenza
Parte_ che se per il recupero delle somme erogate alla Banca finanziatrice a seguito dell'escussione della garanzia si avvale dell'art.1203 Cod. Civ., il credito surrogato non può avere una qualità poziore rispetto a quella che aveva il credito originario, a meno che sia espressamente previsto dalla legge (come ha poi disposto l'art.8 bis
D.L. n.3/15), secondo il principio di tassatività di privilegi. La difesa di ha Parte_1
inoltre sostenuto non esser compatibile il presupposto in base al quale è esercitata la surroga con il riconoscimento del privilegio ex art.9, previsto qualora i finanziamenti siano revocati (art.9 quarto comma), perché la garanzia ex art.2 comma 100 lettera a)
della legge n.662/96 non viene escussa a seguito della revoca del finanziamento,
bensì per effetto dell'inadempimento del soggetto finanziato nei confronti della banca finanziatrice e perché comunque nella fattispecie manca una formale esternazione di
Parte_ revoca da parte di costituente presupposto del privilegio. Non sarebbe perciò
consentita un'interpretazione estensiva del privilegio perché le caratteristiche della norma istitutiva del privilegio non sono compatibili con quelle della norma (art.2
comma 100 lettera a) legge n.662/96) non oggetto di richiamo espresso. Ribadendosi
in ogni caso che, anche ammesso che il D.lgs. n.123/98 facesse un rinvio materiale all'art.2 comma 100 legge n.662/96, sarebbe proprio lo stesso art.9 del D.lgs. ad pagina 21 di 50 escludere dal privilegio la garanzia del Fondo PMI, non trattandosi di finanziamento.
La convenuta, poi, con riferimento all'art. 8 bis d.lgs n.3/2015, ne esclude il carattere di norma di interpretazione autentica, e ciò perché: a) la suddetta disposizione non viene qualificata quale disposizione interpretativa né tanto meno di interpretazione autentica;
b) la suddetta disposizione non può ritenersi di interpretazione autentica neanche in termini sistematici, non solo per la formulazione della stessa, ma anche perché non vi era un vero e proprio contrasto in giurisprudenza sull'interpretazione della disposizione istitutiva del diritto di surroga, essendo tale privilegio negato dalla maggior parte della giurisprudenza di merito;
c) il contenuto di tutta la legge n.33/2015 e non solo dell'art.8 bis ha natura assolutamente innovativa, come risulta anche dalla rubrica della norma “potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”: il concetto di “potenziamento” implica un rafforzamento nel futuro del Fondo e non una presa d'atto di una situazione già esistente, che non richiederebbe affatto disposizioni innovative per essere “potenziata”.
Conseguentemente l'art.8 bis legge n.33/2015, secondo la difesa di ha CP_14
istituito un nuovo privilegio applicabile solo ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore (mentre quello di cui è causa è pacificamente anteriore).
***
4. La convenuta ha in ogni caso evidenziato che l'importo dichiarato da
[...]
doveva essere decurtato dell'aggio (€ 8.320,91), perché il ruolo Controparte_1
era stato reso esecutivo in corso di procedura.
***
pagina 22 di 50 Con sentenza n.668/2022 il Tribunale di Bergamo così ha disposto:
<
così dispone:
in accoglimento, parziale ma prevalente, della domanda attorea, dichiara la natura privilegiata ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/98 della cartella di pagamento n.
01920190013779842 000;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese liquidate in € 21.387,00 per compenso professionale, rimb. forf. 15% cpa ed iva di legge.>>
I)
A sostegno di tale determinazione il giudice di prime cure ha anzitutto osservato che in discussione in causa fosse primariamente il riconoscimento o meno del rango privilegiato del credito vantato dall'attrice, pari ad € 285.690,24 e in questa sede non contestato nel quantum.
Il Tribunale ha premesso:
1) che il credito dell'attrice derivava da un contratto di finanziamento chirografario n.
1842338 per un importo pari ad euro 500.000,00 stipulato in data 30.5.2015 dalla società convenuta allora in bonis con DI SP (doc. 3 di parte attrice), garantito per un importo pari all'80% della somma mutuata, ai sensi dell'art. 2 comma 100
lettera a) della L. 662/96, dal nella sua qualità di Controparte_9
gestore del Fondo Pubblico di garanzia costituito al fine di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (doc. 4 di parte attrice); pagina 23 di 50 2) che, stante l'inadempimento della convenuta la Banca DI Parte_1
aveva segnalato la nuova situazione del cliente beneficiario a Confidi, prestatore della prima garanzia (UR Scarl);
3) che quest'ultima aveva attivato le procedure di recupero;
4) che aveva quindi richiesto l'attivazione del fondo di garanzia del CP_9
in data 17.03.2016 (doc. 5 di parte attrice);
[...]
5) che aveva poi provveduto ad erogare alla Banca Controparte_9
DI l'importo di euro 276.521,60 oltre interessi;
6) che nel contempo essa aveva comunicato alla debitrice (doc. 6 di Parte_1
parte attrice) di aver acquisito “per conto del fondo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cod. civ. e dell'art. 2, comma 4, del DM 20.06.2005, il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente e, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, di surrogarsi anche in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite”;
7) che, pertanto, essa aveva richiesto alla debitrice il pagamento della predetta somma con l'avvertimento che “In caso di mancato pagamento nel termine suddetto, al recupero del predetto credito di natura pubblica si procederà mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni come già previsto dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n.
123/1998 nonché come chiarito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3,
convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n. 33…e già previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998. Tale credito pagina 24 di 50 privilegiato, in ragione della richiamata disposizione, prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia … Si precisa che per espressa previsione legislativa la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”;
8) che, non essendo intervenuto pagamento, procedeva all'iscrizione a Pt_4
ruolo del credito ed alla notifica della cartella esattoria, effettuata in data successiva alla domanda di concordato con riserva, ex art.161, 6° comma, LF, avanzata dalla convenuta;
9) che in sede concordataria il Commissario Giudiziale, nella sua relazione ex art.172
LF, aveva accolto la richiesta di attribuzione della natura chirografaria, e non privilegiata, al credito dell'attrice;
10) che a tale proposito il Commissario Giudiziale aveva svolto le seguenti osservazioni:
10.a - DI, originario creditore, aveva precisato il proprio credito al chirografo,
non al privilegio;
poiché la surroga conduce al riconoscimento del medesimo grado,
senza possibilità di alterare il passivo per effetto di eventi successivi all'apertura del concorso, ai sensi dell'art. 168 l.f., anche il credito per surroga ex art.1203 cc doveva presentare le medesime caratteristiche, ed essere pertanto di natura chirografaria;
Parte_ 10.b il pagamento da parte di era avvenuto dopo l'apertura del concordato;
10.c l'art. 8 bis l. 33/2015 non poteva trovare applicazione ai finanziamenti stipulati ed erogati anteriormente.
Tanto premesso, il giudice di prime cure ha in punto di diritto anzitutto affermato che pagina 25 di 50 il privilegio vantato dall'attrice si fonda sull'art. 9, co. 5° d lgs. 123/98, a mente del quale:
“per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai
sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di
quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti
dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi
dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di
rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni>>,
nonché sull'analogo 24, co. 33 d lgs. 449/97 (per i finanziamenti erogati da amministrazioni diverse dal ministero dello sviluppo economico, già ministero dell'industria), il quale così dispone: “Il diritto alla ripetizione costituisce credito
privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante
ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo
2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle
parti né a forme di pubblicità.” (n.d.r.),
nonché, ancora, sulla speciale disciplina di cui al DL. 24.01.2015 n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2015 n. 33, che all'art. 8 bis, 3° comma, sancisce esplicitamente il beneficio del privilegio alle somme rilasciate da CP_9
sulla base della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo infatti quanto
[...]
pagina 26 di 50 segue: “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”
Il Tribunale ha quindi affermato che la disposizione di cui all'art. 8 bis, 3° comma,
DL. 24.01.2015 n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2015 n. 33, testè
riportata, ha carattere interpretativo, in quanto si riferisce ad un privilegio già
espressamente riconosciuto dall'art. 24, co. 33, legge 27.12.1997, n. 449, per il quale
“'Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese
di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i
precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del
privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.”
Tanto premesso in punto di diritto, e ribadito in punto di fatto essere pacifici tanto l'inadempimento della società fruitrice del finanziamento agevolato quanto la riscossione del contributo pubblico mediante cartella esattoriale, il giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che, se, per un verso, il credito restitutorio fatto pagina 27 di 50 valere – sempre secondo la prospettazione di parte attrice – consegue ope legis alla surroga ex art. 1203 c.c., per altro verso esso gode di una speciale ragione di privilegio derivante dalla normativa pubblicistica sopra ricordata, talché non può
essere appostato nel medesimo grado del soggetto surrogato.
II)
Il Tribunale ha quindi dato conto delle ulteriori ragioni di opposizione sollevate da parte convenuta, la quale
Parte_ a) aveva anzitutto contestato l'efficacia della controgaranzia prestata da al momento del pagamento;
b) rilevato essere onere di parte attrice quello di provare la persistente efficacia della controgaranzia (par. H.3 Parte III della Disposizioni Generali),
c) essere parimenti onere di parte attrice ai fini dell'escussione della garanzia, quello di provare il tenore della lettera del 9.2.2015 di revoca dei rapporti bancari da parte di
DI, che secondo la convenuta non avrebbe costituito atto di intimazione di pagamento, né avrebbe presentato il sufficiente livello di dettaglio a tali fini (pag. 6-9
della comparsa);
d) aveva sostenuto il carattere innovativo dell'art. 8 bis l.33/2015;
e) aveva ritenuto inapplicabile alla a fattispecie in esame la disciplina generale di cui al sopra riportato art. 9, co. 5°, d lgs. 123/1998;
f) aveva lamentato che l'attrice non avesse precisato né documentato il soggetto a cui sarebbe stato effettuato il pagamento a favore di DI, circostanza ritenuta di pagina 28 di 50 rilievo perché rispetto ad essa la parte attrice avrebbe offerto prospettazioni alternative e contraddittorie, e ciò in quanto nell'atto di citazione essa aveva sostenuto
Parte_ che il pagamento era stato effettuato da direttamente ad DI, mentre nella comunicazione di incasso e rettifica del credito inviata all'indirizzo Pec dalla stessa
DI, quest'ultima aveva dichiarato di aver ricevuto direttamente la somma di €
276.521,60 da UR, controgarantito da . Controparte_9
Alle anzidette obiezioni il giudice di prime cure ha replicato come segue.
L'inadempimento di alla restituzione delle somme mutuate è pacifico. Parte_1
Il documento 6 di parte attrice (comunicazione 17/07/2019 da parte di CP_15
a attesta il pagamento da pare di : se ne riporta di seguito Parte_1 CP_2
il testo:
Parte Fondo di garanzia ex L.662/98 – Pos. n.306306 “ – delibera di Parte_1
Co ammissione alla controgaranzia – 20/06/2013 – Confidi: EUROFIDI – di €.
500.000,00 concesso dalla DI SP. Delibera di liquidazione della perdita a
favore del Confidi: 25/10/2007 – Importo liquidato €.276.521,58, valuta 27/02/2019).
Comunicazione di surroga, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 cod.civ. e
dell'art.2, comma 4, del DM 20.6.2005 e contestuale invito al pagamento.
comunica il provvedimento di liquidazione della perdita Controparte_17
deliberato dal consiglio di gestione del fondo e contestuale invito al pagamento di
Importo versato alla banca finanziatrice con valuta 276.521,60
27/02/2019
pagina 29 di 50 Interessi dal 28/02/2019 al 15/07/19 841,85
TOTALE con valuta 15/2/2019 277.262.45
Se è vero che si tratta di dichiarazione proveniente dallo stesso , è CP_2
altrettanto vero che nessuna contestazione in ordine al diritto di surrogarsi è stata sollevata dalla società in sede concordataria. E infatti il Commissario Parte_1
Giudiziale (doc.9 parte attrice) ha fatto questione in ordine alla sussistenza del privilegio ma non ha mosso obiezione alcuna in ordine alla sussistenza del credito.
D'altra parte l'assunto di parte convenuta in ordine all'incertezza del pagamento e del
Parte_ titolo del medesimo da parte di condurrebbe non già all'esclusione del privilegio, bensì del debito che, dunque, avrebbe dovuto essere escluso dal passivo esposto in sede concordataria.
In tale contesto la reiterata istanza di chiamata in causa del non può CP_2
essere accolta risultando del tutto superflua ai fini della decisione, in quanto non necessitata, atteso il carattere facoltativo del litisconsorzio;
ha affermato, al riguardo,
che il contradittorio, per vero, sarebbe altresì inutile, non facendosi concretamente questione circa il pagamento da parte del , bensì del titolo sulla cui base CP_2
questi avrebbe pagato o rifuso nell'ambito del rapporto plurilaterale che, comunque,
vede all'origine un “intervento” di sostegno pubblico e alla fine la società fruitrice e inadempiente.
Il giudice di prime cure, respinte così le obiezioni sopra riportate di parte convenuta,
è pervenuto all'accoglimento della domanda attorea facendo richiamo a precedenti pagina 30 di 50 pronunce del medesimo tribunale con cui si era ritenuto non sussistere motivo per attribuire il privilegio anzidetto alle sole erogazioni dirette in denaro, e non anche alle concessioni di garanzia, costituendo, sia le prime che le seconde forme di contributi pubblici, ambedue volte a sostenere lo sviluppo delle attività delle imprese nazionali ed ambedue rientranti nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 123 del 1998 (Cass. n.
8882/2020), ed era stata respinta la tesi di parte convenuta secondo cui nell'art. 9,
comma 5, con la parola finanziamento il legislatore avrebbe voluto escludere dalla concessione del privilegio tutte le forme di intervento del fondo diverse dall'erogazione diretta di denaro.
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione la società
in concordato preventivo, chiedendo che, in riforma della stessa, il Parte_1
giudice del gravame voglia in principalità dichiarare insussistente il credito in surroga
Parte_ di nei confronti di in linea subordinata dichiarare che tale credito Parte_1
non è privilegiato;
in ulteriore subordine dichiarare non dovuto il credito relativo all'aggio esattoriale indicato nella cartella esattoriale;
ed infine espungere dalle spese di soccombenza il compenso di € 9.915,00 relativo alla fase istruttoria.
***
costituendosi, ha chiesto respingersi il gravame avversario ed in subordine, in CP_4
via di appello incidentale condizionato, dichiararsi la nullità della sentenza in contestazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del
, ritenuto litisconsorte necessario, con conseguente rimessione della CP_2
pagina 31 di 50 causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 cpc.
***
La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
16/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sollevata con l'appello incidentale va esaminata prioritariamente,
sebbene formulata condizionatamente all'accoglimento del gravame principale,
perché l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario può essere rilevata anche d'ufficio (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 878 del
28/01/1994; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4765 del 30/03/2001: “Il difetto di integrità del contraddittorio può essere denunciato in ogni stato e grado del processo, e rilevato d'ufficio anche dal giudice di legittimità, incontrando il solo limite della formazione del giudicato.”)
Nel merito, tuttavia, l'eccezione appare infondata.
E' documentata la stipulazione in data 30/5/2013 da parte di di contratto Parte_1
di finanziamento con UniCredit SP per € 500.000,00 a seguito di richiesta in data
29/03/2013, da parte del legale rappresentante di società beneficiaria Parte_1
ex artt.46 e 47 dpr 445/2000, di agevolazione al Fondo di Garanzia PMI, con la quale se ne dichiarava il possesso dei requisiti ex art.2, comma 100, lett. a), legge 662/96 e
15 legge 266/97; è, ancora, documentato il recesso in data 9/02/2015 di UniCredit SP
dal rapporto di finanziamento a seguito del deposito da parte di di Parte_1
pagina 32 di 50 domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e delle morosità
presenti sui finanziamenti e sulle linee di credito ed è parimenti documentata la conseguente comunicazione in data 25/03/2025 di DI ad UR scarl, di escussione della garanzia, ove si affermava che il saldo dei rapporti da essa garantiti all'80%, assistiti da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, in misura dell'80%, portavano ad un saldo a tale data di € 432.065,01, in relazione al quale veniva richiesto il bonifico degli importi dovuti oltre interessi;
è ancora documentata la comunicazione in data 17/03/2016 da parte del Direttore Garanzia Fidi di UR
al , Servizi Fondi di Garanzia e Interventi per il capitale di Controparte_17
rischio – Ufficio Gestione – Liquidazione perdite, con la quale si rendeva noto che in data 21/05/2013 era stata deliberata da UR scarl la seguente concessione di garanzia: <<53229 – località Sarezzo – Istruttoria: 275344 – UniCredit Parte_1
SP – Centro Imprese franc. E v. bresc. 2 (1292 V9_Finanziamento 60 mesi – Euro:
500.000,00 – Perc. Garanzia: 80,00% - Durata: 60 mesi – Esito: approvata>>; è,
ancora, documentata la comunicazione, in data 17/07/2019, di surroga, ai sensi del combinato dell'art.1203 cc e dell'art.2, comma 4, DM 20/06/2005, con contestuale invito di pagamento, inviata da alla società al suo Controparte_17 Parte_1
amministratore unico ed al Commissario Giudiziale della nonché per Parte_1
conoscenza alla UniCredit SP, con la quale si rendeva nota la delibera di liquidazione della perdita a favore del Confidi in data 25/10/2017 con importo liquidato €
276.521,60, con valuta 27/02/2019; è, ancora, documentata l'iscrizione a ruolo a carico di con cartella di pagamento n. R Parte_1
019R019201900137798420000, emessa da con indicazione di CP_4 CP_2
pagina 33 di 50 quale ente creditore, notificata in data 22/11/2019, con carico a ruolo di € CP_9
277.363,45 complessivi, ed aggio coattivo per € 8..320,91, per un totale di €
285.684,36, importo al privilegio;
è, ancora, documentata la dichiarazione di credito da parte della sulla base di tale estratto Controparte_18
dei ruoli, per il predetto importo di € 285.684,36, al privilegio;
è, infine, documentata la comunicazione via mail in data 20/12/2019 inviata da parte del Commissario
Giudiziale della procedura di concordato preventivo al seguente indirizzo e.mail:
t con la quale il Email_1
predetto dichiarava quanto segue: <<…con riferimento alla dichiarazione di credito
pervenuta, si provvederà a sostituire il creditore (ex banca Controparte_17
DI) con l'Agente della Riscossione nell'importo di € 276.521,60. Nessun
riconoscimento di aggi trattandosi di ruolo reso esecutivo in corso di procedura, così
come di interessi, maturati sempre in corso di procedura. Il credito è stato richiesto
dal creditore principale (DI) in rango chirografario e tale verrà mantenuto
per le motivazioni già addotte in sede di relazione ex art.172 LF, tanto più che nel
caso in esame deve ritenersi creditore concorsuale, nei cui Controparte_17
confronti il concordato ha effetto, e surrogandosi nella posizione del creditore
soddisfatto, ne condivide la fonte e dunque la qualificazione del credito (natura
privilegiata o chirografaria)…>>.
E' pertanto in relazione al contenuto di tale risposta che deve valutarsi la domanda attorea: questa, infatti, con ogni evidenza non mirava ad ottenere l'accertamento del credito, per il quale, peraltro, sarebbe risultato bastevole il rilievo circa la mancata opposizione avverso la predetta cartella, e peraltro del tutto superfluo avuto riguardo pagina 34 di 50 alle anzidette risultanze documentali e soprattutto al relativo riconoscimento da parte del Commissario Giudiziale, ed era invece rivolta ad ottenere l'accertamento del carattere privilegiato del credito in discorso, non riconosciuto ed anzi contraddetto in sede concorsuale. Neppure era in discussione il profilo soggettivo, posto che il
Commissario Giudiziale aveva riconosciuto col predetto atto sia l'avvenuta surroga in
Parte_ favore di a seguito del pagamento ad DI della anzidetta somma sia la
Parte_ sostituzione di a in conseguenza della sopra menzionata iscrizione a CP_4
ruolo.
Tenuto conto di ciò, essendo pacifico ed incontroverso che aveva instaurato il CP_4
Parte_ giudizio, quale agente per la riscossione del credito di al fine di ottenere l'accertamento del diritto al privilegio sul credito per surroga, determinato dal carattere speciale della garanzia erogata dal Fondo, è chiaro che la presenza in causa
Parte_ di non può in alcun modo ritenersi necessaria, stante l'evidente coincidenza della sua posizione sostanziale con quella di la cui funzione è appunto quella CP_4
di recuperarne il credito.
Parte_ Non sussiste, dunque, alcun litisconsorzio necessario con
***
Col primo motivo di gravame l'appellante principale lamenta erronea valutazione della documentazione e conseguente erronea affermazione circa la prova dell'avvento pagamento della garanzia ad DI da parte del . CP_2
Rileva che il documento n.9 non proviene dalla debitrice e che il Parte_1
Commissario Giudiziale ha respinto la richiesta di negando i CP_2
pagina 35 di 50 presupposti del privilegio (e non del credito) in conformità all'orientamento generale della debitrice sul punto, ma senza avere ancora contezza dell'avvenuto pagamento o
Parte_ meno da parte di
Le considerazioni che precedono conducono de plano al rigetto del motivo: anzitutto la documentazione va considerata nel suo complesso e dalla stessa emerge chiaramente l'instaurazione tra le parti di un rapporto di finanziamento sorretto dalla
Parte_ garanzia per le PMI, la cessazione anticipata del rapporto di finanziamento a seguito di recesso della società finanziatrice a fronte dell'inadempimento della controparte, la richiesta di intervento al fondo di garanzia, l'accoglimento di tale richiesta con liquidazione del dovuto ed infine il riconoscimento da parte del commissario giudiziale, che non può ritenersi frutto di errore, sol che si consideri che
Parte_ all'attribuzione del credito ad per fa necessariamente riscontro la CP_4
corrispondente riduzione del credito di DI. Del resto il Commissario
Giudiziale, per respingere la richiesta di ammissione al privilegio, ha espressamente
Parte_ affermato che aveva provveduto ad effettuare il pagamento ad DI della somma richiesta ad DI dopo l'apertura del concordato preventivo di quest'ultima. E non pare seriamente possibile che in questa sede Egli venga a negare tale circostanza.
Parte_ L'effettuazione del pagamento ad DI da parte di UR e non di peraltro non risultante né tanto meno dimostrata dalla documentazione acquisita agli atti, risulta del tutto inconferente, posto che, avendo DI ottenuto la liquidazione dal Fondo di Garanzia, è quest'ultimo ad aver titolo per surrogarsi nei suoi diritti verso il debitore. pagina 36 di 50 ***
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta carenza di legittimazione alla
Parte_ surroga in capo ad in quanto derivante da una garanzia emessa senza il rispetto delle disposizioni operative previste in materia. Sostiene di aver diritto a che tutti i soggetti partecipi del finanziamento agevolato e della relativa garanzia rispettino rigorosamente le Disposizioni operative (norme di natura contrattuale) previste a pena
Parte_ di inefficacia della garanzia, perché, in caso di inefficacia della garanzia,
sarebbe priva di legittimazione alla surroga, non assumendo la qualità di soggetto che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, ha interesse a soddisfarlo (cfr. art. 1203 Cod. Civ.).
La tesi non può essere condivisa.
Una volta che il beneficiario dell'intervento pubblico di sostegno venga ammesso ad usufruirne e che così il Fondo di Garanzia accolga la richiesta di garanzia formulata dalla banca finanziatrice, a seguito dell'inadempimento del mutuatario PMI, scatta per ciò stesso per legge il diritto alla surroga ai sensi dell'art.1203 cc e delle norme speciali sopra menzionate, a nulla rilevando l'eventuale inosservanza della disciplina normativa volta a regolare la procedura per l'erogazione dei fondi richiesti.
Ad ulteriore conferma di tale assunto si richiama quanto esposto al punto H.5 delle
Disposizioni Operative, intitolato: Attivazione diretta della “controgaranzia” a prima richiesta da parte dei soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento della garanzia da parte dei soggetti richiedenti:
<<
1. Nel solo caso della “Controgaranzia” a prima richiesta, qualora il soggetto pagina 37 di 50 richiedente non abbia adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, al pagamento della somma dovuta, il soggetto finanziatore,
previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del medesimo soggetto richiedente, può richiedere direttamente l'attivazione del Fondo.
2. La
richiesta di attivazione diretta del Fondo da parte del soggetto finanziatore è
improcedibile se il soggetto finanziatore non ha avviato le procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto richiedente.
3. La richiesta di attivazione diretta del
Parte_ Fondo deve essere presentata al ST – mediante raccomandata A/R o altro mezzo comprovante la data certa di invio.
4. L'attivazione diretta della
“Controgaranzia” è richiesta dal soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberati dal Consiglio di gestione in sede di ammissione dell'operazione alla Controgaranzia.
5. Alla richiesta di attivazione diretta del Fondo deve essere allegata, oltre alla documentazione di cui al paragrafo H.4.3, idonea documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto richiedente.
6. Alle richieste di attivazione diretta si applicano, in quanto compatibili le modalità previste per l'attivazione della
Garanzia Diretta 7. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005
pubblicato in G.U.R.I. n. 152 del 2.7.2005, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al paragrafo pagina 38 di 50 E.
3.13. Il , nello svolgimento delle procedure di recupero del credito CP_19
per conto del Fondo, applica quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del medesimo
Parte_ decreto.
8. Il ST - predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Consiglio di gestione.
9. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria, il soggetto finanziatore prosegue le azioni per la restituzione del bene e, successivamente, provvede a far valutare il bene attraverso perizia e a realizzare la vendita. Il ricavato della vendita stessa deve coprire in primo luogo le spese legali sostenute e poi, pro quota, i diritti del soggetto finanziatore e del
Fondo.>>
Con ogni evidenza si è in presenza di una disciplina dettagliata in funzione del conseguimento dell'erogazione, mentre per quanto concerne le relative conseguenze è
chiara ed immediata l'affermazione del diritto del Fondo di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite (punto 7).
***
Col terzo motivo di gravame, lamentando errata interpretazione dell'art.9, quinto comma, del d.lgs 123/98 ed errata affermazione circa l'applicabilità nella specie del disposto di cui all'art.8 bis comma 3 DL n.3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.33/2015, l'appellante ripropone la tesi, già respinta in primo grado, secondo cui l'intervento del Fondo di Garanzia effettuato non con finanziamento diretto bensì
pagina 39 di 50 mediante assunzione di garanzia successiva erogazione di somma di denaro a seguito di escussione della garanzia non determinerebbe l'attribuzione all'ente erogatore del privilegio sul credito derivante dalla surroga.
L'articolo 8 bis, comma 3, del decreto legge n.3 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n.33 del 2015, prevede al riguardo quanto segue:
<<3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi
prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da
qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli
previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di
prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono
subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.>>
La norma rende evidente ed indiscutibile il diritto del Fondo di Garanzia che eroghi somme liquidate a titolo di perdite al privilegio sul credito in surroga che ne consegue ai sensi dell'art.1203 c.c.
In giurisprudenza si è tuttavia dubitato dell'efficacia retroattiva di tale disposizione.
Come si è visto il giudice di prime cure ha optato per la soluzione affermativa ritenendola a carattere interpretativo.
Il collegio condivide tale scelta, ed in tale prospettiva fa richiamo alla motivazione di pagina 40 di 50 una recente sentenza della SC di Cassazione, la n.32148/2024 (in massima <In tema
di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia
pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha
soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di
riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999,
anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto
prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con
modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di
carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge,
secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale
sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento>>),
della quale sono di seguito riportate le parti che appaiono di rilievo per la presente decisione.
<<3. Col secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c., la «violazione e/o errata applicazione e/o interpretazione dell'art. 9 comma 5
d. lgs 123/1998», per avere la Corte d'appello ritenuto tale disposizione, da
interpretare in maniera tassativa, applicabile anche alla risoluzione del
finanziamento per inadempimento (non soltanto alla sua revoca) e al garante
dell'impresa resasi inadempiente….
Poi, col quinto motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si denuncia la «violazione
dell'art. 24 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nella misura in cui la Corte ha
ritenuto applicabile l'articolo 8 bis legge n. 33/2015 a rapporti di garanzia sorti
anteriormente la sua entrata in vigore e legittima la notifica della cartella di pagina 41 di 50 pagamento anche nei confronti del coobbligato fideiussore (garante della
obbligazione principale)».
4. Le censure possono essere esaminate congiuntamente, perché pongono, sotto
diversi profili, le medesime questioni e, cioè, se il procedimento di recupero dei
crediti mediante iscrizione a ruolo possa essere impiegato nell'ipotesi di
inadempimento (diversa dalla «revoca dei benefici» a cui si riferisce la rubrica
dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998) e anche nei confronti dei garanti dell'impresa
beneficiaria, sebbene tale estensione sia stata prevista soltanto dall'art.
8-bis,
comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, sopravvenuto
alla fattispecie in esame.
….nel merito il Collegio intende dare continuità a quanto statuito da questa Corte
con l'ordinanza Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024 (peraltro, relativa al medesimo
finanziamento e ad altri garanti della XXXX S.r.l.), secondo cui «In tema di
interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia
pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge
un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero
del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a
riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo, con la conseguenza che
ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati,
ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie,
ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33
del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso pagina 42 di 50 che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma
meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente» (Rv. 670771-01) e «Il
privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello
Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per
gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia,
stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere
unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi
contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito
di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da
un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro
nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva
erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non
occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento» (Rv.
670771-02).
5. Non ignora il Collegio che Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 33369 del 30/11/2023, Rv.
669609-01, giunge ad una conclusione non perfettamente in linea con tali approdi,
sancendo che «Hanno natura privilegiata ex art.
8- bis della legge n. 33 del 2015 i
crediti restitutori, in ragione della loro causa riferita alle “somme liquidate a titolo
di perdite dal Fondo di garanzia”, purché la liquidazione sia avvenuta
successivamente all'entrata in vigore di detta legge, ed anche se il credito garantito
trovi titolo in un contratto concluso in precedenza».
In base al menzionato precedente l'insorgenza del privilegio (con la correlata
facoltà di impiegare la procedura di riscossione coattiva per il recupero nei confronti pagina 43 di 50 del soggetto nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie)
sarebbe collegata al pagamento eseguito in favore della banca finanziatrice da
parte del – non già al contratto di finanziamento – e alla data Controparte_17
della sua esecuzione occorrerebbe riferirsi per l'applicabilità dello ius superveniens
(e, cioè, dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla legge
n. 33 del 2015).
Tale conclusione, oltretutto restata isolata, non è convincente, mentre l'orientamento
interpretativo già espresso da questa Corte e oggi ribadito è più congruente alla
ratio legis e alla natura genetica del privilegio.
Innanzitutto, questo Collegio è convinto che dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del
2015 debba darsi un'interpretazione (logico-teleologica) conforme alla sua ratio ed
è evidente che lo scopo della norma risiede nella protezione dell'interesse pubblico
sotteso al diritto alla restituzione delle somme liquidate, come si evince
dall'attribuzione al relativo credito di un elevato rango di privilegio, tale da
prevalere «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad
eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-
bis del codice civile»
In secondo luogo, la precisazione legislativa secondo cui «la costituzione e
l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti», da un lato,
denota l'intento del legislatore di tutelare un interesse di carattere pubblicistico «in
considerazione della causa del credito» (e, cioè, secondo la regola dettata dall'art.
pagina 44 di 50 convenzione delle parti») e, dall'altro, la sottrazione dell'insorgenza del privilegio
ex lege alla disponibilità delle parti induce a ritenere che nemmeno un'attività
materiale da quelle compiuta – come il pagamento in favore del soggetto
finanziatore successivo all'inadempimento – possa assumere alcuna incidenza.
Infine, e soprattutto, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. la prelazione de
qua sorge in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non
già al momento o in ragione dell'inadempimento: conseguentemente, il credito di
è privilegiato ab origine (cioè, sin dalla sua insorgenza), Controparte_17
anche se diviene esigibile in caso di revoca del beneficio o di inadempimento del
beneficiario finale.>>
L'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015,
è dunque per la SC disposizione meramente ripetitiva e confermativa del regime già
vigente, che, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2745 c.c., correla il privilegio alla causa del credito, e ne prevede l'insorgenza, non solo per l'erogazione diretta al beneficiario del finanziamento ma anche per la prestazione in suo favore di garanzia, all'origine, e cioè all'assunzione della garanzia stessa, e perciò in correlazione con la stipulazione del contratto di finanziamento con garanzia PMI, e non soltanto dopo, al momento dell'effettiva erogazione della somma garantita alla banca finanziatrice, perché in tal modo può in concreto attuarsi lo scopo della norma che prevede il privilegio, costituito dalla protezione dell'interesse pubblico alla restituzione al Fondo di Garanzia delle somme liquidate.
Per le anzidette considerazioni va confermata la decisione del giudice di prime cure in pagina 45 di 50 punto diritto al privilegio sul credito, e così anche il terzo motivo di gravame non può
trovare accoglimento.
***
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta come erroneo il riconoscimento del privilegio anche all'aggio esattoriale, per € 8320,91, posto che l'art.9 comma 5
d.lgs. 123/98 riconosce il privilegio alla restituzione dei “crediti nascenti dai
finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” e non anche al credito per l'attività di recupero affidata ad . Tanto più nel Controparte_3
caso di specie, in cui il ruolo era stato emesso successivamente al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo così che il credito per aggio esattoriale non sarebbe neppure dovuto in via chirografaria. L'appellante chiede pertanto in via subordinata escludersi la somma di €8320,91 da quella riconosciuta al privilegio in
Parte_ favore di
La richiesta in oggetto, che appare senz'altro fondata, ha trovato l'adesione della parte appellata, la quale ha dichiarato in comparsa di costituzione <
richiesta di controparte dell'ammissione in via chirografaria>> della somma di
€8320,91, riferibile all'aggio esattoriale.
***
Col quinto motivo di gravame l'appellante lamenta come erronea la liquidazione delle spese di lite per la fase istruttoria, e ciò in quanto nel procedimento di primo grado il giudice, “dato atto del carattere squisitamente documentale e in diritto della vertenza”, ha fissato direttamente la discussione orale, senza svolgere o far svolgere pagina 46 di 50 alle parti alcuna delle attività istruttorie previste dall'art.4 del D.M. n. 55/2014, e cioè: “le richieste di prova, le memorie illustrative, l'esame degli scritti o documenti
delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione
dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti
giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti
necessari per la formazione della prova e del mezzo istruttorio anche quando
disposto da ufficio”, elementi questi ultimi necessari posto che la predetta disposizione stabilisce anche che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
L'appellante chiede pertanto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dalla liquidazione delle spese a carico della parte soccombente vada espunto l'importo di €
9.915,00 con la relativa incidenza sulle spese generali, perché non dovuto.
Il gravame sul punto non è fondato. La parte attrice, infatti, nel proprio atto di citazione, ha dedotto mezzi istruttori (<pur ritenendo la presente causa di natura
prettamente documentale, ove occorra, si chiede fin da ora ammettersi prova per testi
ed interpello sui punti d'espositiva, da intendersi trascritti e capitolati con premessa
“vero che”>>); inoltre essa ha effettuato l'attività di esame della documentazione prodotta ex adverso, anche nella prospettiva dell'eventuale ulteriore attività istruttoria da espletarsi. Una parte delle attività contemplate tra quelle afferenti alla fase istruttoria e/o di trattazione è stata effettuata, e ciò giustifica di per sé il riconoscimento della correlativa voce di compenso professionale.
E' vero, invece, che l'attività istruttoria e/o di trattazione di primo grado è stata pagina 47 di 50 contenuta al minimo;
sennonché il motivo di gravame ha riguardo alla spettanza o meno del compenso, non alla correttezza della relativa liquidazione.
***
Conclusivamente l'impugnata sentenza n.668/2022 – che viene confermata nel resto -
deve essere parzialmente riformata limitandosi l'accertamento della natura privilegiata al credito di € 277.363,45, indicato nella cartella esattoriale
019R01920190013779842000 come < . CP_20
Atteso tale esito della lite, le spese di giudizio, stante la prevalente ma non totale soccombenza della parte appellante, vanno compensate per un quinto, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata dei restanti quattro quindi, con liquidazione per l'intero per il primo grado come da sentenza impugnata e per il presente grado d'appello, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro 520.000,00), in complessivi euro 17.179,00 per compenso professionale tabellare, di cui euro
4.389,00 per la “fase di studio” (valore medio), euro 2.552,00 per la “fase introduttiva” (valore medio), euro 2.940,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
(valore minimo), ed euro 7.298,00 per la “fase decisionale” (valore medio), oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
***
Come si è sopra evidenziato la questione relativa al difetto del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario è da trattarsi anche a seguito di rilievo d'ufficio.
pagina 48 di 50 Avendo l'appellante incidentale posto tale questione all'attenzione del collegio, ed avendo pertanto la corte dovuto prendere posizione sul punto, l'appello incidentale deve essere ritenuto di rilievo ai fini dell'applicazione dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002 anche se proposto in forma condizionata.
Stante la ritenuta infondatezza dell'impugnazione incidentale, deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17
legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.668/2022 del Tribunale di Bergamo,
che conferma nel resto, dichiara che il credito portato dalla cartella esattoriale
019R01920190013779842000 ha natura privilegiata ma solo limitatamente all'importo di € 277.363,45, ivi indicato come <>.
Compensa per un quinto le spese di lite;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato i restanti quattro quinti delle spese stesse, liquidate per l'intero quanto al primo grado come in sentenza e quanto al presente grado d'appello come da parte motiva.
Accerta la sussistenza dei presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma pagina 49 di 50 17 legge 228/2012, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/02/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 50 di 50 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12 bis) che, in particolare, il Commissario Giudiziale, pur considerando il credito del
2745 c.c., norma che prevede come eccezione la costituzione «subordinata alla