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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonio Fichera Consigliere all'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 614/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
domiciliato in via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Pt_1
Stato di che lo rappresenta e difende ex lege;
Pt_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Santo Giliberto come da procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2079/2023, emessa all'udienza del 3.11.2022, tenutasi in modalità cartolare, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da sia in proprio che quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
obbligata in solido, annullava l'ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la
[...] sanzione amministrativa per violazione dell'art.49 comma 5 del d.lgs. 21.11.2007, n.231, emessa dal - con Controparte_3
decreto n.667600, motivando che la contumacia dell'Amministrazione determinava la carenza di prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità agli intimati e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 3.5.2023, il Controparte_3
proponeva appello alla detta sentenza che censurava con un unico
[...] motivo e ne chiedeva la riforma con conseguente rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado dagli opponenti, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, riproponendo le difese spiegate con l'opposizione, con il favore delle spese.
1) L'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato che l'Amministrazione opposta, non essendosi costituita in giudizio, non aveva provato la fondatezza della sanzione irrogata, stante le censure sollevate dalla parte opponente.
Rileva che l'atto di costituzione era stato inviato a mezzo posta e regolarmente depositato dal cancelliere, tanto che risultava registrato al PCT alla data 8.9.2017 ed aveva ricevuto tutti gli avvisi di cancelleria.
Reitera pertanto le difese spiegate in primo grado e non esaminate dal Tribunale di Siracusa.
2) La censura è fondata.
Emerge dagli atti del fascicolo d'ufficio la regolare costituzione del
[...] nel giudizio di primo grado avendo il funzionario giudiziario Controparte_3 depositato la comparsa di costituzione dell'opposto apponendo nella prima pagina il timbro del depositato con la data 08 settembre 2017 nonché la sottoscrizione del predetto funzionario, atto di costituzione pervenuto in cancelleria a mezzo posta, come documentato fin dal primo grado.
Infatti “deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della p.a. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, come ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del
2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 l. n. 689 del 1981, è
2 stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, n.12663).
3) L'Amministrazione appellante già in primo grado aveva documentato la regolare notifica dell'atto di contestazione della violazione a nonché all'obbligato in solido Controparte_1 [...]
entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, producendo all'uopo gli Controparte_2
avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate e regolarmente ricevute entro il predetto termine perentorio.
Peraltro tale ragione di opposizione non è stata più nemmeno reiterata in questo grado.
4) Venendo all'esame dei motivi di opposizione reiterati in appello da questi CP_1 assume l'infondatezza della violazione contestata e di conseguenza della irrogata sanzione per violazione dell'art.49 comma 5 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche, per avere trasferito la somma di euro 1.300,00 con assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità posto che nel titolo vi era prestampata la clausola di non trasferibilità per importi superiori ad euro
12.500,00 circostanza che ha indotto in errore il traente con la conseguenza che sarebbe mancato l'elemento soggettivo avendo agito in buona fede.
Inoltre assume che la predetta norma è stata novellata con il d.l. 23.10.2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018, n.136, che ha previsto una disciplina più favorevole, limitando le sanzioni per le violazioni relative ad importi inferiori a 30.000 euro nel
10% dell'importo trasferito in violazione del predetto art. 49 comma 5, norma di immediata applicazione per il principio del favor rei.
5) Va premesso che, in tema di sanzioni amministrative, riguardo l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, “la L. n. 689 del 1981, art. 3, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.,
Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suitas" della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass.,
Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016; “ da Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.33441).
3 Né rileva al fine di escludere la colpa il mero stato di ignoranza, il quale invece dovrà provare di avere adottato ogni accorgimento dettato dall'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. ord.
n.11777/2020; ibidem n.6018/2019).
Ora, l'errore di diritto sulla liceità della condotta, da intendersi quale buona fede del trasgressore, per essere rilevante in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, richiede che l'errore sulla liceità del fatto sia inevitabile, “occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass., n. 19759 del 2015).
“L'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass., Sez. 6 - 2, n. 18471 del 01/09/2014; Sez. 2, n. 10621 del 03/05/2010;
Sez. 2, n. 19995 del 18/07/2008”; da Cass n.3344/2019, cit.).
Nella fattispecie tale prova è carente essendo stata individuata dall'appellante esclusivamente nella circostanza che il carnet di assegni utilizzato per emettere l'assegno in contestazione indicava quale limite massimo per emettere assegno non trasferibile quello superiore ad €.12.500,00 senza fornire la prova che si trattasse di carnet rilasciato dall'istituto di credito successivamente alla modifica legislativa essendo in colpa il trasgressore che utilizzi un carnet di cui era in possesso in epoca precedente alla modifica del limite massimo per emettere assegni non trasferibili.
Sull'elemento soggettivo, dunque, non può non rilevarsi come, prendendo quale parametro di riferimento l'agente medio secondo il criterio dell'homo eiusdem condiciones et professionis, considerato che l'appellante è il legale rappresentante di una società in accomandita semplice che svolge attività imprenditoriale e che quotidianamente utilizza quale mezzo di pagamento gli assegni bancari, non è scusabile la non conoscenza del limite di trasferibilità degli assegni.
Ne consegue l'esistenza dell'elemento psicologico dovendosi escludere l'errore scusabile in capo al trasgressore a causa della obbligatorietà della norma violata la quale introduce una violazione formale – l'intrasferibilità dell'assegno che rechi l'importo di €.1.300,00 - allo scopo di prevenire il riciclaggio e considerato che in tema di sanzioni amministrative la colpa si presume, salvo la prova contraria fornita dal trasgressore, nella specie carente.
4 6) La difesa dell'appellato ha chiesto applicarsi il trattamento sanzionatorio ridotto pari al
10% del valore dell'assegno emesso, introdotto dall'art. 9 bis del d. l. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 - con cui il legislatore ha modificato le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, prevedendo, per le violazioni di minore gravità riguardanti importi inferiori ad euro 30.000,00 una sanzione più ridotta.
Precisamente è stato introdotto all'art. 63 del d.lgs. 231/2007 il comma 1-bis il quale recita testualmente: “per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.”
Inoltre, il comma 2 del predetto art.9 bis così dispone: “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Ne consegue che, a fronte della sussistenza della contestata violazione, la determinazione della sanzione va operata, come richiesto dalla parte appellante, applicando lo jus superveniens avendo il legislatore previsto, con l'art.9 bis comma 2, la retroattività della legge successiva più favorevole in deroga al principio generale secondo cui la retroattività non opera in materia di sanzioni amministrative.
La Suprema Corte si è già pronunciata riguardo l'art.69 del D.Lgs. n. 90 del 2017 che al comma 1 recita: "Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta" affermando con più statuizioni che “la disciplina portata dal D.Lgs. n. 90 del 2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel D.Lgs. n.
231 del 2007, trovi applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa. Difatti, con chiarezza, all'art. 69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l'immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum. La lettera dell'art. 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte
5 illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo bensì il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato, sicchè in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina in quanto sia più favorevole” (Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13509; ibidem Cass. n. 28888 del 2018; Cass. n. 20697 del 2018).
Analoga interpretazione va data all'art. 63 del d.lgs. 231/2007 come modificato con il comma 2 dell'art.9 bis che prevede l'applicazione della disciplina successiva poiché più favorevole anche ai procedimenti amministrativi in corso dovendosi ritenere tali anche quelli sub judice.
D'altra parte "in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione; nè tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perchè la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi del'art. 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicchè essa non può passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità dei sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato" (Cass. n. 20697 del 2018 già citata).
Ora, la sanzione irrogata, secondo la precedente normativa, è di €.3.000,00 ma assume l'appellante che nella fattispecie va applicato lo ius superveniens che fissa la sanzione minima nel
10% dell'importo portato dall'assegno emesso senza la clausola non trasferibile, dovendosi applicare il regime più favorevole introdotto per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, dall'art. 9 bis del D.L. n.119/2018, trattandosi di violazione per importi inferiori a 30.000 euro.
Ora, ai fini del computo della sanzione, l'art. 63 del D.Lvo 21.11.2007, n. 231 come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lvo 25.5.2017, n. 90, al 1° comma così recita: “Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6
e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”
Come già sopra riferito, con l'articolo 9 bis, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12. 2018, n. 136, è stato introdotto il comma 1-bis che così dispone: ”Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente
6 comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67 “.
Dunque la sanzione minima del 10% dell'importo trasferito può trovare applicazione quando ricorrono le condizioni di minore gravità da determinarsi ai sensi del successivo art.67.
Il citato art.67 stabilisce che “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
Ora, dovendosi tenere conto ai fini della graduazione della sanzione dei criteri fissati dall'art.67, va considerato che trattandosi dell'unica violazione commessa e l'entità dell'importo dell'assegno, tali elementi inducono il collegio a ritenere che possa applicarsi la sanzione al minino di cui al comma 1bis, sicchè la sanzione irrogata va ridotta ad euro 130,00.
L'opposizione va pertanto accolta esclusivamente sotto il profilo della rideterminazione della sanzione in considerazione dello ius superveniens.
La integrale modifica della sentenza impugnata comporta che il giudice d'appello , allorché riformi in tutto o in parte la sentenza, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che
7 tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
Considerata la sostanziale soccombenza della parte opponente e che in primo grado l'Amministrazione era difesa da un proprio funzionario, sicchè per tale grado nulla è dovuto per spese di lite, vanno poste a carico dell'opponente le spese del grado d'appello, nella misura liquidata come in dispositivo e calcolate secondo il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia di euro 130,00 esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.614/2023, in riforma della sentenza n.2079/2023 del Tribunale di Siracusa, emessa il 3.11.2022, ridetermina la sanzione a carico di in euro 130,00; Controparte_1
condanna alla refusione delle spese del grado d'appello che liquida in Controparte_1 favore del quali compensi in €.389,00 oltre IVA, CPA e Controparte_3
spese generali;
nulla per le spese di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonio Fichera Consigliere all'udienza del 31.1.2025, previa assegnazione del termine di giorni 10 prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 614/2023 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e di cui viene data lettura mediante deposito telematico;
promosso da
Parte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
domiciliato in via Vecchia Ognina, 149 presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Pt_1
Stato di che lo rappresenta e difende ex lege;
Pt_1
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Santo Giliberto come da procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n.2079/2023, emessa all'udienza del 3.11.2022, tenutasi in modalità cartolare, il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in accoglimento dell'opposizione avanzata da sia in proprio che quale legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
obbligata in solido, annullava l'ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la
[...] sanzione amministrativa per violazione dell'art.49 comma 5 del d.lgs. 21.11.2007, n.231, emessa dal - con Controparte_3
decreto n.667600, motivando che la contumacia dell'Amministrazione determinava la carenza di prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e la loro riferibilità agli intimati e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 3.5.2023, il Controparte_3
proponeva appello alla detta sentenza che censurava con un unico
[...] motivo e ne chiedeva la riforma con conseguente rigetto dell'opposizione avanzata in primo grado dagli opponenti, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva per eccepire l'infondatezza del gravame e ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, riproponendo le difese spiegate con l'opposizione, con il favore delle spese.
1) L'appellante critica la decisione di prime cure per avere affermato che l'Amministrazione opposta, non essendosi costituita in giudizio, non aveva provato la fondatezza della sanzione irrogata, stante le censure sollevate dalla parte opponente.
Rileva che l'atto di costituzione era stato inviato a mezzo posta e regolarmente depositato dal cancelliere, tanto che risultava registrato al PCT alla data 8.9.2017 ed aveva ricevuto tutti gli avvisi di cancelleria.
Reitera pertanto le difese spiegate in primo grado e non esaminate dal Tribunale di Siracusa.
2) La censura è fondata.
Emerge dagli atti del fascicolo d'ufficio la regolare costituzione del
[...] nel giudizio di primo grado avendo il funzionario giudiziario Controparte_3 depositato la comparsa di costituzione dell'opposto apponendo nella prima pagina il timbro del depositato con la data 08 settembre 2017 nonché la sottoscrizione del predetto funzionario, atto di costituzione pervenuto in cancelleria a mezzo posta, come documentato fin dal primo grado.
Infatti “deve ritenersi legittima la costituzione in giudizio da parte della p.a. avvenuta tramite la trasmissione in cancelleria a mezzo posta del relativo plico, comprensivo della memoria difensiva e dei documenti prodotti, come ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del
2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 l. n. 689 del 1981, è
2 stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, n.12663).
3) L'Amministrazione appellante già in primo grado aveva documentato la regolare notifica dell'atto di contestazione della violazione a nonché all'obbligato in solido Controparte_1 [...]
entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, producendo all'uopo gli Controparte_2
avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate e regolarmente ricevute entro il predetto termine perentorio.
Peraltro tale ragione di opposizione non è stata più nemmeno reiterata in questo grado.
4) Venendo all'esame dei motivi di opposizione reiterati in appello da questi CP_1 assume l'infondatezza della violazione contestata e di conseguenza della irrogata sanzione per violazione dell'art.49 comma 5 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche, per avere trasferito la somma di euro 1.300,00 con assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità posto che nel titolo vi era prestampata la clausola di non trasferibilità per importi superiori ad euro
12.500,00 circostanza che ha indotto in errore il traente con la conseguenza che sarebbe mancato l'elemento soggettivo avendo agito in buona fede.
Inoltre assume che la predetta norma è stata novellata con il d.l. 23.10.2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2018, n.136, che ha previsto una disciplina più favorevole, limitando le sanzioni per le violazioni relative ad importi inferiori a 30.000 euro nel
10% dell'importo trasferito in violazione del predetto art. 49 comma 5, norma di immediata applicazione per il principio del favor rei.
5) Va premesso che, in tema di sanzioni amministrative, riguardo l'elemento soggettivo dell'autore dell'illecito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, “la L. n. 689 del 1981, art. 3, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass.,
Sez. 1, n. 2406 del 08/02/2016); in particolare, il giudizio di colpevolezza è ancorato a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, con limitazione dell'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suitas" della condotta inosservante, per cui, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 3, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass., Sez. Un., n. 20930 del 30/09/2009; Cass.,
Sez. 1, n. 4114 del 02/03/2016; “ da Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.33441).
3 Né rileva al fine di escludere la colpa il mero stato di ignoranza, il quale invece dovrà provare di avere adottato ogni accorgimento dettato dall'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. ord.
n.11777/2020; ibidem n.6018/2019).
Ora, l'errore di diritto sulla liceità della condotta, da intendersi quale buona fede del trasgressore, per essere rilevante in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, richiede che l'errore sulla liceità del fatto sia inevitabile, “occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (cfr. Cass., n. 19759 del 2015).
“L'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, poi, deve essere apprezzata, dal giudice di merito, alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (Cass., Sez. 6 - 2, n. 18471 del 01/09/2014; Sez. 2, n. 10621 del 03/05/2010;
Sez. 2, n. 19995 del 18/07/2008”; da Cass n.3344/2019, cit.).
Nella fattispecie tale prova è carente essendo stata individuata dall'appellante esclusivamente nella circostanza che il carnet di assegni utilizzato per emettere l'assegno in contestazione indicava quale limite massimo per emettere assegno non trasferibile quello superiore ad €.12.500,00 senza fornire la prova che si trattasse di carnet rilasciato dall'istituto di credito successivamente alla modifica legislativa essendo in colpa il trasgressore che utilizzi un carnet di cui era in possesso in epoca precedente alla modifica del limite massimo per emettere assegni non trasferibili.
Sull'elemento soggettivo, dunque, non può non rilevarsi come, prendendo quale parametro di riferimento l'agente medio secondo il criterio dell'homo eiusdem condiciones et professionis, considerato che l'appellante è il legale rappresentante di una società in accomandita semplice che svolge attività imprenditoriale e che quotidianamente utilizza quale mezzo di pagamento gli assegni bancari, non è scusabile la non conoscenza del limite di trasferibilità degli assegni.
Ne consegue l'esistenza dell'elemento psicologico dovendosi escludere l'errore scusabile in capo al trasgressore a causa della obbligatorietà della norma violata la quale introduce una violazione formale – l'intrasferibilità dell'assegno che rechi l'importo di €.1.300,00 - allo scopo di prevenire il riciclaggio e considerato che in tema di sanzioni amministrative la colpa si presume, salvo la prova contraria fornita dal trasgressore, nella specie carente.
4 6) La difesa dell'appellato ha chiesto applicarsi il trattamento sanzionatorio ridotto pari al
10% del valore dell'assegno emesso, introdotto dall'art. 9 bis del d. l. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 - con cui il legislatore ha modificato le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, prevedendo, per le violazioni di minore gravità riguardanti importi inferiori ad euro 30.000,00 una sanzione più ridotta.
Precisamente è stato introdotto all'art. 63 del d.lgs. 231/2007 il comma 1-bis il quale recita testualmente: “per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.”
Inoltre, il comma 2 del predetto art.9 bis così dispone: “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Ne consegue che, a fronte della sussistenza della contestata violazione, la determinazione della sanzione va operata, come richiesto dalla parte appellante, applicando lo jus superveniens avendo il legislatore previsto, con l'art.9 bis comma 2, la retroattività della legge successiva più favorevole in deroga al principio generale secondo cui la retroattività non opera in materia di sanzioni amministrative.
La Suprema Corte si è già pronunciata riguardo l'art.69 del D.Lgs. n. 90 del 2017 che al comma 1 recita: "Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta" affermando con più statuizioni che “la disciplina portata dal D.Lgs. n. 90 del 2017, che ha innovato le disposizioni legislative presenti nel D.Lgs. n.
231 del 2007, trovi applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa irrogata nella vigenza della precedente normativa. Difatti, con chiarezza, all'art. 69 del vigente testo normativo risulta posto, in via generale, il principio del favor rei, consentendo anche per le sanzioni amministrative correlate alla normativa antiriciclaggio l'immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale sino ad oggi ritenuto per le sanzioni amministrative del tempus regit actum. La lettera dell'art. 69 citato appare perspicua nel disciplinare appositamente la sorte delle condotte
5 illecite poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore ma ancora pendenti, ribadendo bensì il principio della loro soggezione alla disciplina vigente al momento della commissione del fatto, ma solamente quando questa sia più favorevole al soggetto sanzionato, sicchè in difetto di tale presupposto trova applicazione la nuova disciplina in quanto sia più favorevole” (Cassazione civile sez. II, 20/05/2019, n.13509; ibidem Cass. n. 28888 del 2018; Cass. n. 20697 del 2018).
Analoga interpretazione va data all'art. 63 del d.lgs. 231/2007 come modificato con il comma 2 dell'art.9 bis che prevede l'applicazione della disciplina successiva poiché più favorevole anche ai procedimenti amministrativi in corso dovendosi ritenere tali anche quelli sub judice.
D'altra parte "in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione; nè tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata, perchè la statuizione sulla misura della sanzione è dipendente dalla statuizione sulla responsabilità del sanzionato e pertanto, ai sensi del'art. 336 c.p.c., è destinata ad essere travolta dall'eventuale caducazione di quest'ultima, cosicchè essa non può passare in giudicato fino a quando l'accertamento della responsabilità dei sanzionato non sia a propria volta passata in giudicato" (Cass. n. 20697 del 2018 già citata).
Ora, la sanzione irrogata, secondo la precedente normativa, è di €.3.000,00 ma assume l'appellante che nella fattispecie va applicato lo ius superveniens che fissa la sanzione minima nel
10% dell'importo portato dall'assegno emesso senza la clausola non trasferibile, dovendosi applicare il regime più favorevole introdotto per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, dall'art. 9 bis del D.L. n.119/2018, trattandosi di violazione per importi inferiori a 30.000 euro.
Ora, ai fini del computo della sanzione, l'art. 63 del D.Lvo 21.11.2007, n. 231 come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del D.Lvo 25.5.2017, n. 90, al 1° comma così recita: “Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6
e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.”
Come già sopra riferito, con l'articolo 9 bis, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17.12. 2018, n. 136, è stato introdotto il comma 1-bis che così dispone: ”Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente
6 comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67 “.
Dunque la sanzione minima del 10% dell'importo trasferito può trovare applicazione quando ricorrono le condizioni di minore gravità da determinarsi ai sensi del successivo art.67.
Il citato art.67 stabilisce che “1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
a) la gravita' e durata della violazione;
b) il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
c) la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
e) l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
f) il livello di cooperazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.”
Ora, dovendosi tenere conto ai fini della graduazione della sanzione dei criteri fissati dall'art.67, va considerato che trattandosi dell'unica violazione commessa e l'entità dell'importo dell'assegno, tali elementi inducono il collegio a ritenere che possa applicarsi la sanzione al minino di cui al comma 1bis, sicchè la sanzione irrogata va ridotta ad euro 130,00.
L'opposizione va pertanto accolta esclusivamente sotto il profilo della rideterminazione della sanzione in considerazione dello ius superveniens.
La integrale modifica della sentenza impugnata comporta che il giudice d'appello , allorché riformi in tutto o in parte la sentenza, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che
7 tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423;
18.3.2014 n. 6259).
Considerata la sostanziale soccombenza della parte opponente e che in primo grado l'Amministrazione era difesa da un proprio funzionario, sicchè per tale grado nulla è dovuto per spese di lite, vanno poste a carico dell'opponente le spese del grado d'appello, nella misura liquidata come in dispositivo e calcolate secondo il d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia di euro 130,00 esclusa la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del d.m.
n.55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.
n.614/2023, in riforma della sentenza n.2079/2023 del Tribunale di Siracusa, emessa il 3.11.2022, ridetermina la sanzione a carico di in euro 130,00; Controparte_1
condanna alla refusione delle spese del grado d'appello che liquida in Controparte_1 favore del quali compensi in €.389,00 oltre IVA, CPA e Controparte_3
spese generali;
nulla per le spese di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 31/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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