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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 348 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Russello;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Migliorino e Salvatore Migliorino;
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo adita, respinta ogni contraria istanza, porre in decisione la causa, e data per risolta ed assorbita la questione del pagamento dell'importo dovuto per effetto del giudicato emesso da questa Corte, con
Sentenza n° 629/2024 dell'11.04.2024. in procedimento gemello N° R.G. 346/2024, così conseguentemente decidere:
1. Dare atto che nulla è più dovuto da in Controparte_1 ragione del credito per il quale si procedeva, stante che in seguito alla emissione della
Sentenza di questa Corte e Sezione di Appello ( n°629/2024 del Giudizio n° R.G. 346/2022) in procedimento gemello per l'oggetto, la società AR RL ha provveduto al pagamento del debito in totale;
2. Dare atto che le parti appellanti rinunciano in questa sede conclusiva alle pretese relative al pagamento del debito di €uro 35.000,00 per il quale si procedeva in quanto di già estinto dalla società AR RL, senza rinuncia alla rifusione delle spese di lite di I e II grado di questo giudizio, che questi appellanti hanno dovuto subire ( in primo
1 grado) e contestare (in grado di appello) per ottenere giustizia delle proprie legittime ragioni di credito;
3. Tuttavia, in rito e in via pregiudiziale dichiarare la tardività, irricevibilità, inammissibilità, inutilizzabilità assieme ai documenti allegati della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente applicazione delle decadenze e preclusione di legge, nonché rigetto delle eccezioni preliminari di rigetto della istanza cautelare di sospensione e declaratoria inammissibilità dell'appello;
4. Rigettare le contestazioni di inammissibilità;
5. in via principale e definitiva, nel merito ed in punto di diritto, accogliere l'Appello per i motivi dedotti in narrativa ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure in ordine alla validità dell'atto transattivo del 05.09.2018. che è stato sempre rinnegato nella sua validità giuridica ed effetti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.22/2020 emessa dal Tribunale di Agrigento Giudice Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio, nel giudizio recante R.G.
1661/2020, depositata in cancelleria in data 10.01.2022. e notificata ex parte in data
13.01.2022., e comunque riformare totalmente la Sentenza n° 22/2022, in coerenza e per i motivi tutti già esplicitati da questa Sezione Civile e dall'Ill.mo Pres. Dott. Giuseppe Lupo in
Sentenza n°629/2024 ( proc n° R.G. 346/2024.), quivi richiamata e prodotta ribadendo che le parti appellanti rinunciano alle pretese relative al pagamento del debito per il quale si procedeva in quanto di già pagato;
6. In ogni caso, nel merito in via principale dichiarare, la nullità della sentenza di I grado e sua invalidità per manifesta illogicità della decisione e carenza di motivazione – Violazione di legge in riferimento agli artt. 111 Cost. e 118 Disp.
Att. Cod. Civ.
7. Sempre nel merito, siccome trattasi di causa documentale, dichiararsi efficaci, rilevanti e valide, ai sensi degli artt. 115 e 116 cpc, le prove tutte allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e alla causa di opposizione, da cui la veridicità e fondatezza del credito
(oggi estinto ) per il quale si procedeva;
8. per l'effetto, dichiarare la manifesta illogicità, inconsistenza e pretestuosità delle contestazioni di nullità del contratto del 16.05.2018. mosse in primo grado dalla controparte e dichiarare valido ai sensi dell'art. 1325 c.c il contratto di associazione in partecipazione del 15.09.2018 che fondava la pretesa creditoria originaria
(oggi soddisfatta dalla società AR RL ) e l'azione monitoria contestata dall'Appellato
come a lui non riferibile;
9. ulteriormente, in coerenza con la Sentenza Controparte_1
n°629/2024 di questa Sezione II della Corte d'Appello che ha ritenuto esistente e decisivo oltre che valido ed efficacie giuridicamente l'Atto di Transazione dello 05.09.2018., nei limiti e per gli effetti dell'art. 1965 c.c, con chiaro carattere conservativo degli obblighi del rapporto di associazione in partecipazione, dichiarare che tale atto aveva efficacia e validità solidale anche per il e che le sue statuizioni valevano pure per costui, Controparte_1 in forza di legittime statuizioni e patti obbligatori in tale Atto contenute che erano
2 giuridicamente valide nei confronti della Persona Fisica del che ha Controparte_1 assunto su di sé, in via personale, in proprio e con il proprio patrimonio, l'obbligazione di pagamento del debito prima solo societario, in quanto non vietato dalla legge come atto spontaneo di accollo;
10. Per l'effetto complessivo di tale Sentenza 628/2024 C.A. Palermo, dichiarare illegittima, invalida, affetta da violazione di legge, quindi annullabile la Sentenza
n°23/2022 emessa in prime cure in favore del , che va dunque riformata in favore CP_1 delle parti appellanti con ogni corretta statuizione di legge che faccia giustizia di quanto subito ingiustamente e comunque affermando che era tenuto in solido Controparte_1 con AR RL al pagamento della somma di €uro 35.000,00, oggi per intero pagata dalla
Società AR RL, in favore dei Sigg. e e che tuttavia Parte_1 Parte_2 vada espressa condanna alla rifusione e pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio che quivi si pone in decisione;
Per l'effetto, dichiarare non piu' dovuto l'importo richiesto, pari a €uro 35.000,00 di cui al Decreto Ingiuntivo n° 59/2020,
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge, relativi al Giudizio del I grado e del Grado di Appello, oltre aggravi di legge e spese, sì come stabilito in altra sentenza di questa Corte e sezione, tanto in ragione della autonoma scelta di promuovere avverso un unico provvedimento ingiuntivo due distinti procedimenti di Opposizione, duplicando a danno di parti e difesa il dispendio di risorse economiche e energie per la odierna necessaria difesa, che parte Appellata ad oggi non ha inteso rifondere”. per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo - previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
in via preliminare: - dare atto che a seguito della sentenza n.629/24 di codesta Ecc.ma Corte, i Signori e sono stati integralmente soddisfatti in Pt_1 Pt_2 ordine alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio;
- di conseguenza ritenere e dichiarare che nulla oggi è dovuto dal Sig. , nei confronti dei Signori Controparte_1
e per le medesime causali;
sempre in via preliminare: - accertare e Pt_1 Pt_2 dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettarlo;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. in relazione alla ingiunzione di pagamento oggetto del D.I. Controparte_1 oggetto di opposizione in primo grado, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
nel merito, - in ogni caso respingere l'appello proposto dai Signori e Parte_1 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Pt_2
Tribunale Civile di Agrigento n.22/2022; - ritenere e dichiarare infondate in fatto ed
3 illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste tutte formulate dai Signori e , statuendo conseguentemente Parte_1 Parte_2 in ordine al relativo rigetto, con qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare la nullità e/o la invalidità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°59/2020, reso nell'ambito del procedimento monitorio recante n. R.G.
170/2020, in favore dei signori e , dal Tribunale Civile di Parte_1 Parte_2
Agrigento, in accoglimento dei motivi tutti di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che l'odierno appellato non è debitore della somma ingiunta di euro 35.000,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo oltre le spese legali pari ad euro 1.586,00, di cui euro 286,00 per spese esenti ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nei confronti di e , per le Parte_1 Parte_2 motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la insussistenza, la incertezza e la inesigibilità del credito così come illegittimamente ed arbitrariamente azionato dagli appellanti per tutte le motivazioni sopra dedotte;
- condannare i Signori e Parte_1
al pagamento di spese e compensi professionali del presente grado di Parte_2 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre le spese di registrazione del D.I. opposto, della sentenza appellata e della sentenza di definizione del presente contenzioso”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 22/2022, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da e revocò il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 59/2020, emesso a suo carico dal medesimo Tribunale ad istanza di Parte_1
e .
[...] Parte_2
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2022, sulla scorta di sette motivi di
[...] impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione;
II. errata ricostruzione dei fatti ed omessa valutazione dei mezzi di prova prodotti;
III. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
IV. omessa dichiarazione dell'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di associazione in partecipazione proposta dall'opponente;
V. omesso accertamento del fatto che era solidalmente Controparte_1 obbligato con la AR s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 35.000,00,
4 in virtù dell'atto di transazione sottoscritto fra le parti il 5 settembre 2018;
VI. erroneo esame in motivazione di una domanda riconvenzionale dell'opponente, invero mai proposta;
VII. erronea individuazione del soggetto opponente e decisione su questioni e soggetti estranei al contenzioso.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, con comparsa del 1 giugno 2022 si
è costituito , resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto. Controparte_1
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del
21 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così compendiato l'oggetto del gravame, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle proprie memorie conclusive, entrambe le parti hanno evidenziato come, a seguito della sentenza n. 629/2024, emessa da questa Corte di Appello nel connesso giudizio vertente tra i e AR RL, in riforma della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Agrigento n. 23/2022, è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo
59/2020 del Tribunale di Agrigento.
Secondo quanto allegato dagli stessi appellanti, la società AR s.r.l. ha, dunque, corrisposto gli importi indicati nell'opposto decreto, con la conseguenza che alcun pagamento avrebbe potuto richiedersi all' appellato , citato in Controparte_1 questa sede nella qualità di debitore solidalmente obbligato della menzionata società.
L'intervenuto mutamento della realtà sostanziale, idoneo all'integrale ripristino della situazione giuridica di cui si invoca tutela, determina, quale ineludibile precipitato logico-giuridico, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al richiesto provvedimento condannatorio, non ravvisandosi la necessità di affermare la legge nel caso concreto.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
5 accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Preme, quindi, aggiungere che alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un lato, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene in caso di rinuncia al ricorso, dall'altro, la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
La regolamentazione delle spese processuale va, dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993
n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
6. Stante la dichiarata caducazione della sentenza impugnata, è sufficiente prendere in esame il quinto motivo di impugnazione, siccome idoneo a determinare l'assorbimento dei motivi di impugnazione tendenti a censurare la sentenza gravata per nullità per carenze strutturali e motivazionali,
Con tale motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato che, in virtù dell'atto transattivo del 5 settembre 2018, si era costituito Controparte_1 debitore solidale dell'obbligazione assunta da AR RL, con il contratto di associazione in partecipazione del 16 maggio 2018.
Rappresenta che, in forza di tale transazione, era irrilevante che la società debitrice fosse a responsabilità limitata, avendo l'appellato assunto l'obbligo di rispondere con il proprio patrimonio personale del debito gravante sulla AR.
Soggiunge che la transazione aveva avuto il precipuo scopo di comporre bonariamente la controversia, rafforzando le garanzie creditizie all'esatto adempimento per mezzo dell'impegno assunto da , quale debitore solidale. Controparte_1
6 Il motivo è manifestamente infondato.
E' da escludere, più che la legittimazione passiva dell'appellato, il difetto di titolarità passiva di nel rapporto di credito\debito dedotto dagli Controparte_1 appellati.
Non vi è dubbio, infatti, che il contratto di associazione in partecipazione, stipulato
16 maggio 2018 ed il successivo atto di transazione del 5 settembre 2018 sono stati stipulati dalla AR s.r.l. ed hanno visto la partecipazione di Controparte_1 soltanto quale legale rappresentante di quest'ultima società (cfr. epigrafe e art. 4 del contratto del 16 maggio 2018 nonché epigrafe, corpo e sottoscrizioni apposte in calce all'atto di transazione stipulato il 5 settembre 2018).
Invero, dal testo di tali scritture prodotte dagli appellanti nel primo grado, risulta in modo chiaro che l'appellato fosse intervenuto solo ed esclusivamente nella qualità di amministratore e rappresentante legale della AR RL.
Soffermandosi in particolare sulla transazione del 5 settembre 2018 – particolarmente richiamata nel decreto ingiuntivo opposto - già dall'intestazione della scrittura risulta che il sia intervenuto nella transazione non in proprio, come CP_1 sostenuto dai , bensì quale “Amministratore Unico e quindi in qualità di Controparte_2 legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto”.
Tale aspetto, peraltro, trova ulteriore conferma nel prosieguo della scrittura, in quanto si dà espressamente atto che l'appellato e un socio della AR, tale
[...]
- quest'ultimo estraneo all'odierno procedimento – avevano manifestato la CP_3 volontà di comporre bonariamente la controversia, adempiendo al pagamento del debito
“nelle rispettive qualità”, non affermando, dunque, di intervenire personalmente nell'atto transattivo (si veda pag. 4).
Non può tacersi, infine, che all'atto della sottoscrizione della scrittura, il CP_1 sottoscrisse unicamente nella qualità di rappresentante legale della società.
Tenuto conto di tali circostanze, certamente assorbenti di ogni ulteriore doglianza proposta, risulta evidente, all'esito della sommaria delibazione del merito della controversia, la totale estraneità del in proprio al rapporto giuridico dedotto in contestazione e CP_1
l'infondatezza delle censure mosse dagli odierni appellanti al provvedimento impugnato;
per tale ragione gli stessi vanno reputati virtualmente soccombenti e condannati al pagamento
7 delle spese processuali.
8. Alla luce della rilevata cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti (ex plurimis Cass. Civ., sez. lav., n. 23939/2019; sez. III, n. 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in riforma della sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Agrigento, dichiara cessata materia del contendere;
condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite per il presente grado, liquidate nella complessiva somma di euro
[...]
3473,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 348 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nato ad [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Russello;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Migliorino e Salvatore Migliorino;
APPELLATO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per l'appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo adita, respinta ogni contraria istanza, porre in decisione la causa, e data per risolta ed assorbita la questione del pagamento dell'importo dovuto per effetto del giudicato emesso da questa Corte, con
Sentenza n° 629/2024 dell'11.04.2024. in procedimento gemello N° R.G. 346/2024, così conseguentemente decidere:
1. Dare atto che nulla è più dovuto da in Controparte_1 ragione del credito per il quale si procedeva, stante che in seguito alla emissione della
Sentenza di questa Corte e Sezione di Appello ( n°629/2024 del Giudizio n° R.G. 346/2022) in procedimento gemello per l'oggetto, la società AR RL ha provveduto al pagamento del debito in totale;
2. Dare atto che le parti appellanti rinunciano in questa sede conclusiva alle pretese relative al pagamento del debito di €uro 35.000,00 per il quale si procedeva in quanto di già estinto dalla società AR RL, senza rinuncia alla rifusione delle spese di lite di I e II grado di questo giudizio, che questi appellanti hanno dovuto subire ( in primo
1 grado) e contestare (in grado di appello) per ottenere giustizia delle proprie legittime ragioni di credito;
3. Tuttavia, in rito e in via pregiudiziale dichiarare la tardività, irricevibilità, inammissibilità, inutilizzabilità assieme ai documenti allegati della comparsa di costituzione e risposta, con conseguente applicazione delle decadenze e preclusione di legge, nonché rigetto delle eccezioni preliminari di rigetto della istanza cautelare di sospensione e declaratoria inammissibilità dell'appello;
4. Rigettare le contestazioni di inammissibilità;
5. in via principale e definitiva, nel merito ed in punto di diritto, accogliere l'Appello per i motivi dedotti in narrativa ed accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure in ordine alla validità dell'atto transattivo del 05.09.2018. che è stato sempre rinnegato nella sua validità giuridica ed effetti e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.22/2020 emessa dal Tribunale di Agrigento Giudice Dott. Gerlando Lo Presti Seminerio, nel giudizio recante R.G.
1661/2020, depositata in cancelleria in data 10.01.2022. e notificata ex parte in data
13.01.2022., e comunque riformare totalmente la Sentenza n° 22/2022, in coerenza e per i motivi tutti già esplicitati da questa Sezione Civile e dall'Ill.mo Pres. Dott. Giuseppe Lupo in
Sentenza n°629/2024 ( proc n° R.G. 346/2024.), quivi richiamata e prodotta ribadendo che le parti appellanti rinunciano alle pretese relative al pagamento del debito per il quale si procedeva in quanto di già pagato;
6. In ogni caso, nel merito in via principale dichiarare, la nullità della sentenza di I grado e sua invalidità per manifesta illogicità della decisione e carenza di motivazione – Violazione di legge in riferimento agli artt. 111 Cost. e 118 Disp.
Att. Cod. Civ.
7. Sempre nel merito, siccome trattasi di causa documentale, dichiararsi efficaci, rilevanti e valide, ai sensi degli artt. 115 e 116 cpc, le prove tutte allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e alla causa di opposizione, da cui la veridicità e fondatezza del credito
(oggi estinto ) per il quale si procedeva;
8. per l'effetto, dichiarare la manifesta illogicità, inconsistenza e pretestuosità delle contestazioni di nullità del contratto del 16.05.2018. mosse in primo grado dalla controparte e dichiarare valido ai sensi dell'art. 1325 c.c il contratto di associazione in partecipazione del 15.09.2018 che fondava la pretesa creditoria originaria
(oggi soddisfatta dalla società AR RL ) e l'azione monitoria contestata dall'Appellato
come a lui non riferibile;
9. ulteriormente, in coerenza con la Sentenza Controparte_1
n°629/2024 di questa Sezione II della Corte d'Appello che ha ritenuto esistente e decisivo oltre che valido ed efficacie giuridicamente l'Atto di Transazione dello 05.09.2018., nei limiti e per gli effetti dell'art. 1965 c.c, con chiaro carattere conservativo degli obblighi del rapporto di associazione in partecipazione, dichiarare che tale atto aveva efficacia e validità solidale anche per il e che le sue statuizioni valevano pure per costui, Controparte_1 in forza di legittime statuizioni e patti obbligatori in tale Atto contenute che erano
2 giuridicamente valide nei confronti della Persona Fisica del che ha Controparte_1 assunto su di sé, in via personale, in proprio e con il proprio patrimonio, l'obbligazione di pagamento del debito prima solo societario, in quanto non vietato dalla legge come atto spontaneo di accollo;
10. Per l'effetto complessivo di tale Sentenza 628/2024 C.A. Palermo, dichiarare illegittima, invalida, affetta da violazione di legge, quindi annullabile la Sentenza
n°23/2022 emessa in prime cure in favore del , che va dunque riformata in favore CP_1 delle parti appellanti con ogni corretta statuizione di legge che faccia giustizia di quanto subito ingiustamente e comunque affermando che era tenuto in solido Controparte_1 con AR RL al pagamento della somma di €uro 35.000,00, oggi per intero pagata dalla
Società AR RL, in favore dei Sigg. e e che tuttavia Parte_1 Parte_2 vada espressa condanna alla rifusione e pagamento delle spese di giudizio del primo e secondo grado di giudizio che quivi si pone in decisione;
Per l'effetto, dichiarare non piu' dovuto l'importo richiesto, pari a €uro 35.000,00 di cui al Decreto Ingiuntivo n° 59/2020,
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge, relativi al Giudizio del I grado e del Grado di Appello, oltre aggravi di legge e spese, sì come stabilito in altra sentenza di questa Corte e sezione, tanto in ragione della autonoma scelta di promuovere avverso un unico provvedimento ingiuntivo due distinti procedimenti di Opposizione, duplicando a danno di parti e difesa il dispendio di risorse economiche e energie per la odierna necessaria difesa, che parte Appellata ad oggi non ha inteso rifondere”. per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo - previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale;
in via preliminare: - dare atto che a seguito della sentenza n.629/24 di codesta Ecc.ma Corte, i Signori e sono stati integralmente soddisfatti in Pt_1 Pt_2 ordine alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio;
- di conseguenza ritenere e dichiarare che nulla oggi è dovuto dal Sig. , nei confronti dei Signori Controparte_1
e per le medesime causali;
sempre in via preliminare: - accertare e Pt_1 Pt_2 dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e per l'effetto rigettarlo;
- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. in relazione alla ingiunzione di pagamento oggetto del D.I. Controparte_1 oggetto di opposizione in primo grado, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa;
nel merito, - in ogni caso respingere l'appello proposto dai Signori e Parte_1 [...]
perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza del Pt_2
Tribunale Civile di Agrigento n.22/2022; - ritenere e dichiarare infondate in fatto ed
3 illegittime in diritto, oltre che sfornite di valido riscontro probatorio, le domande e le richieste tutte formulate dai Signori e , statuendo conseguentemente Parte_1 Parte_2 in ordine al relativo rigetto, con qualsivoglia statuizione, per i motivi di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare la nullità e/o la invalidità e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n°59/2020, reso nell'ambito del procedimento monitorio recante n. R.G.
170/2020, in favore dei signori e , dal Tribunale Civile di Parte_1 Parte_2
Agrigento, in accoglimento dei motivi tutti di cui alla superiore narrativa;
- ritenere e dichiarare che l'odierno appellato non è debitore della somma ingiunta di euro 35.000,00 oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo oltre le spese legali pari ad euro 1.586,00, di cui euro 286,00 per spese esenti ed euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge nei confronti di e , per le Parte_1 Parte_2 motivazioni sopra esposte;
- ritenere e dichiarare la insussistenza, la incertezza e la inesigibilità del credito così come illegittimamente ed arbitrariamente azionato dagli appellanti per tutte le motivazioni sopra dedotte;
- condannare i Signori e Parte_1
al pagamento di spese e compensi professionali del presente grado di Parte_2 giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario al 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre le spese di registrazione del D.I. opposto, della sentenza appellata e della sentenza di definizione del presente contenzioso”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 22/2022, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, accolse l'opposizione proposta da e revocò il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 59/2020, emesso a suo carico dal medesimo Tribunale ad istanza di Parte_1
e .
[...] Parte_2
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2022, sulla scorta di sette motivi di
[...] impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione;
II. errata ricostruzione dei fatti ed omessa valutazione dei mezzi di prova prodotti;
III. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
IV. omessa dichiarazione dell'infondatezza dell'eccezione di nullità del contratto di associazione in partecipazione proposta dall'opponente;
V. omesso accertamento del fatto che era solidalmente Controparte_1 obbligato con la AR s.r.l. al pagamento dell'importo di euro 35.000,00,
4 in virtù dell'atto di transazione sottoscritto fra le parti il 5 settembre 2018;
VI. erroneo esame in motivazione di una domanda riconvenzionale dell'opponente, invero mai proposta;
VII. erronea individuazione del soggetto opponente e decisione su questioni e soggetti estranei al contenzioso.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, con comparsa del 1 giugno 2022 si
è costituito , resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto. Controparte_1
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del
21 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così compendiato l'oggetto del gravame, deve dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nelle proprie memorie conclusive, entrambe le parti hanno evidenziato come, a seguito della sentenza n. 629/2024, emessa da questa Corte di Appello nel connesso giudizio vertente tra i e AR RL, in riforma della sentenza del Controparte_2
Tribunale di Agrigento n. 23/2022, è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo
59/2020 del Tribunale di Agrigento.
Secondo quanto allegato dagli stessi appellanti, la società AR s.r.l. ha, dunque, corrisposto gli importi indicati nell'opposto decreto, con la conseguenza che alcun pagamento avrebbe potuto richiedersi all' appellato , citato in Controparte_1 questa sede nella qualità di debitore solidalmente obbligato della menzionata società.
L'intervenuto mutamento della realtà sostanziale, idoneo all'integrale ripristino della situazione giuridica di cui si invoca tutela, determina, quale ineludibile precipitato logico-giuridico, la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al richiesto provvedimento condannatorio, non ravvisandosi la necessità di affermare la legge nel caso concreto.
Infatti “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
5 accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Preme, quindi, aggiungere che alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un lato, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene in caso di rinuncia al ricorso, dall'altro, la assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez.
I, n. 6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
La regolamentazione delle spese processuale va, dunque operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993
n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
6. Stante la dichiarata caducazione della sentenza impugnata, è sufficiente prendere in esame il quinto motivo di impugnazione, siccome idoneo a determinare l'assorbimento dei motivi di impugnazione tendenti a censurare la sentenza gravata per nullità per carenze strutturali e motivazionali,
Con tale motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia rilevato che, in virtù dell'atto transattivo del 5 settembre 2018, si era costituito Controparte_1 debitore solidale dell'obbligazione assunta da AR RL, con il contratto di associazione in partecipazione del 16 maggio 2018.
Rappresenta che, in forza di tale transazione, era irrilevante che la società debitrice fosse a responsabilità limitata, avendo l'appellato assunto l'obbligo di rispondere con il proprio patrimonio personale del debito gravante sulla AR.
Soggiunge che la transazione aveva avuto il precipuo scopo di comporre bonariamente la controversia, rafforzando le garanzie creditizie all'esatto adempimento per mezzo dell'impegno assunto da , quale debitore solidale. Controparte_1
6 Il motivo è manifestamente infondato.
E' da escludere, più che la legittimazione passiva dell'appellato, il difetto di titolarità passiva di nel rapporto di credito\debito dedotto dagli Controparte_1 appellati.
Non vi è dubbio, infatti, che il contratto di associazione in partecipazione, stipulato
16 maggio 2018 ed il successivo atto di transazione del 5 settembre 2018 sono stati stipulati dalla AR s.r.l. ed hanno visto la partecipazione di Controparte_1 soltanto quale legale rappresentante di quest'ultima società (cfr. epigrafe e art. 4 del contratto del 16 maggio 2018 nonché epigrafe, corpo e sottoscrizioni apposte in calce all'atto di transazione stipulato il 5 settembre 2018).
Invero, dal testo di tali scritture prodotte dagli appellanti nel primo grado, risulta in modo chiaro che l'appellato fosse intervenuto solo ed esclusivamente nella qualità di amministratore e rappresentante legale della AR RL.
Soffermandosi in particolare sulla transazione del 5 settembre 2018 – particolarmente richiamata nel decreto ingiuntivo opposto - già dall'intestazione della scrittura risulta che il sia intervenuto nella transazione non in proprio, come CP_1 sostenuto dai , bensì quale “Amministratore Unico e quindi in qualità di Controparte_2 legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto”.
Tale aspetto, peraltro, trova ulteriore conferma nel prosieguo della scrittura, in quanto si dà espressamente atto che l'appellato e un socio della AR, tale
[...]
- quest'ultimo estraneo all'odierno procedimento – avevano manifestato la CP_3 volontà di comporre bonariamente la controversia, adempiendo al pagamento del debito
“nelle rispettive qualità”, non affermando, dunque, di intervenire personalmente nell'atto transattivo (si veda pag. 4).
Non può tacersi, infine, che all'atto della sottoscrizione della scrittura, il CP_1 sottoscrisse unicamente nella qualità di rappresentante legale della società.
Tenuto conto di tali circostanze, certamente assorbenti di ogni ulteriore doglianza proposta, risulta evidente, all'esito della sommaria delibazione del merito della controversia, la totale estraneità del in proprio al rapporto giuridico dedotto in contestazione e CP_1
l'infondatezza delle censure mosse dagli odierni appellanti al provvedimento impugnato;
per tale ragione gli stessi vanno reputati virtualmente soccombenti e condannati al pagamento
7 delle spese processuali.
8. Alla luce della rilevata cessazione della materia del contendere, non ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti (ex plurimis Cass. Civ., sez. lav., n. 23939/2019; sez. III, n. 20697/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in riforma della sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Agrigento, dichiara cessata materia del contendere;
condanna e , in solido tra loro, a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite per il presente grado, liquidate nella complessiva somma di euro
[...]
3473,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 3 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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