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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/02/2024, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
Sent. n. Anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140/2016 e 4857/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "azione di accertamento e condanna";
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Barra
,
e Domenico Barra. dom.to come in atti;
- attore -
E
Controparte_1 in proprio, Controparte_2 Controparte_3 CP 4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Rizieri
[…] CP_5
RA, dom.ti come in atti;
-convenuti -
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Massimo Luciano, dom.ta come in atti;
CP 6
convenuta
E in persona Controparte_7 rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_1dell'amministratore p.t.
Mario Rizieri RA, dom.to come in atti;
convenuto
E
Controparte_9 Controparte 10 CP_11 Controparte 8
[...] Controparte 12 CP 13
, CP 14 CP 15
tutti rappr.ti e difesi dall'avv. CP 16
, CP 17
[...]
Mario Rizieri RA, dom.ti come in atti;
-intervenienti volontari-
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Todisco, Controparte_18
dom.ta come in atti;
interveniente volontaria
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe indicati.
Ha esposto che:
1. la propria madre, Controparte 19 proprietaria del fondo in Controparte_7 , ex fgl 9 part. 529, aveva ottenuto la concessione n. 33/1983 (e successiva
38/1988) per la realizzazione di una struttura ad uso falegnameria;
2. una parte di tale area, (part. 1157 sub 7 e frazionata dalla originaria particella
1157, fgl.9) era stata donata (con atto del 14.7.1994) dalla stessa ai fratelli Per 1 e Persona 2 , e sulla parete del palazzo, eretto sulla detta particella, erano state aperte tre vedute (due finestre ed un balcone) assentite da concessione edilizia inerente l'immobile, concedendosi con il detto atto anche la servitù di passaggio a favore del fondo donato sulle part. 1159, 1163 e 1164 per l'accesso alla strada comunale, e per la installazione del bombolone gas;
Persona 2 stipularono atto di Per 1 e3. successivamente i germani trasferimento della particella donata con la soc. Organizzazione_1
[...] in permuta di due appartamenti per civile abitazione compresi nel fabbricato da edificarsi sulla particella;
immobile del quale parte attrice deduce anche una serie di illegittimità urbanistiche;
4. l'immobile sulla particella donata era stato realizzato in aderenza alla struttura adibita a falegnameria, in violazione della normativa sulle distanze ed oscurando le due finestre ed il balcone di affaccio dell'odierno attore proprietario dell'immobile costruito sulle altre particelle, derivanti dall'unica originaria, n.
1455, 1785, 1789, oggetto anch'esse di donazione dalla madre con atto del
4.5.2012;
Org_1 non aveva neanche rispettato la 5. che l'immobile eretto dalla distanza legale di m. 10 dal proprio edificio;
6. ancora le balconate aperte dai convenuti CP 1 eredi CP 2 CP 5 e
CP_6, ed una finestra nel sottotetto, non rispettano la distanza legale;
domandava la condanna dei convenuti al ripristino delle distanze legali dei balconi realizzati in violazione, la chiusura delle aperture ed affacci abusivi, ed il risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti i quali tutti, con l'eccezione dei CP_2 eccepivano la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto,
l'acquisto in buona fede, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il bene compravenduto e con la garanzia della parte venditrice di regolarità urbanistica, regolarità riguardante anche le balconate e le finestre di cui alla citazione in quanto assentite dalla concessione e presenti nell'immobile sin dalla costruzione risalente a circa 20 anni anteriori al 2016; che nessuna nuova opera era stata da essi realizzata in detti appartamenti;
che il Pt 1 era subentrato, per donazione, nell'edificio confinante con quello dei convenuti solo nel 2012, quindi ben 15 anni dopo la realizzazione del fabbricato condominiale con conseguente decorso dei termini di prescrizione dell'azione finalizzata alla regolarizzazione delle balconate e finestre.
La CP 5 in particolare eccepiva, in subordine, anche l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto alla costruzione a distanze inferiori a quelle legali nonché delle contestate servitù di veduta.
Domandavano tutti il rigetto della domanda e il CP 1 anche la prescrizione della relativa azione;
inoltre le parti CP 5, CP 1 Controparte_20 '
CP 8, Controparte_21 , CP_13 e CP 18 eccepivano l'avvenuta usucapione e domandavano in riconvenzionale, in subordine, dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta ed alla costruzione in violazione delle distanze legali.
I convenuti CP 2 eccepivano il difetto di legittimazione passiva non essendo proprietari di alcuna unità immobiliare nel condominio interessato, ubicato in [...]
CP_7 Controparte 7 ; chiedevano l'estromissione dal giudizio.
Con altro giudizio, n. 4857/2016, riunito al presente il medesimo attore Pt 1
[...] citava in giudizio il di via Croce n. 144, e Controparte_22 premettendo le medesime illegittimità, sia di carattere pubblicistico che privatistico, già illustrate con la prima citazione, domandava la revoca dell'ordinanza cautelare e di reclamo di cui al proc. n. 5475/2013 (con le quali si era ordinato, accogliendo il ricorso per denuncia di nuova opera del condominio, al Pt 1 la sospensione delle opere di sopraelevazione del fabbricato di proprietà), dichiararsi che il fabbricato condominiale viola la normativa in materia di distanze;
individuare la fascia di servitù di passaggio;
la restituzione a legittimità del fabbricato condominiale.
,Nel detto giudizio si costituiva Controparte_1 amministratore dello stabile, gli altri condomini quali interventori volontari, che contestavano la domanda ed eccepivano da un lato l'inammissibilità delle domande ulteriori trattandosi di giudizio di merito introdotto a seguito di giudizio cautelare di nuova opera;
inoltre ribadivano l'infondatezza delle contestazioni avversarie in ragione delle concessioni edilizie rilasciate in ordine alla costruzione e della servitù convenuta con il contratto con l'impresa costruttrice.
Eccepiva la prescrizione della relativa azione e l'usucapione sia del diritto alla costruzione in violazione delle distanze di legge sia delle servitù di veduta, sulla base del possesso di buona fede in base a titolo astrattamente idoneo (atto notarile del 25.7.2001) in ordine al bene acquistato nello stato di fatto e di diritto esistente all'atto del trasferimento.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine dichiararsi l'acquisto per usucapione ed ordinarsi la eliminazione delle opere realizzate con la sopraelevazione con conferma del provvedimento assunto in fase cautelare.
Intervenivano nel giudizio volontariamente : CP 9 Controparte_8
CP 11 Controparte_12 Controparte_10
, CP 13
[...]
[...] CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 e
Controparte 18 i quali chiedevano tutti il rigetto della domanda, la condanna alla rimozione delle opere in sopraelevazione nonché l'avvenuto acquisto per usucapione abbreviata delle servitù contestate.
Espletata ctu, all'udienza del 7.7.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Sulla eccezione di prescrizione dell'azione.
E' infondata la detta eccezione atteso che le azioni petitorie, nella fattispecie di negatoria servitutis, sono imprescrittibili.
Sulle servitù di veduta e di costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Va in primo luogo evidenziato che le dedotte illegittimità di carattere urbanistico- pubblicistico non rilevano in questa sede;
ed invero la rilevanza della concessione edilizia resta limitata al rapporto tra privato e PA di talchè come è irrilevante l'assenza della concessione edilizia laddove la costruzione rispetti le norme del codice civile e delle norme speciali senza lesione dei diritti dei vicini così l'avere eseguito una costruzione in conformità della concessione non esclude la eventuale violazione di dette norme atteso che i provvedimenti autorizzativi in oggetto non possono che essere rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, e quindi con diritto alla riduzioni in pristino e al risarcimento dei danni ove le violazioni siano riscontrate (Cass. n. 7563/2006, 17286/2011). Pertanto l'analisi dei fatti, in questa sede, va limitata alla dedotta violazione in materia di rispetto delle distanze legali delle vedute per cui è causa.
E' incontestata tra le parti ed è stato confermata dalla relazione di ctu l'esistenza delle seguenti aperture: al piano sottotetto una finestra con affaccio sul fabbricato-falegnameria, e lateralmente due balconate con affaccio sulla proprietà Parte 1 i
Parte 1 ;al piano primo due balconate laterali con affaccio sulla proprietà al piano rialzato due balconate laterali con identico affaccio.
Ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c. le vedute dirette su fondi altrui devono rispettare la distanza di m. 1,50 dal confine, quelle oblique di cm 75.
In verità parte attrice non specifica, quale era suo onere, in che termini le dette vedute violino le distanze di legge;
il ctu ha verificato che i balconi si estendono sino al confine per una ampiezza di m. 1,50 e la tettoia per m. 1,10.
Nessun accertamento è stato compiuto sulla effettiva distanza dal confine delle finestre in quanto il ctu le ha ritenute legittime sia perché assentite dagli atti autorizzativi sia in quanto previste dalla originaria concessione n. 16/91, rilasciata a Controparte 19 qual proprietaria dell'intera area ancora non frazionata e come tale non tenuta al rispetto delle distanze.
E' tuttavia pacifico in quanto incontestato tra le parti che tali vedute siano state aperte ad una distanza inferiore a quella legale e che il fabbricato di CP 7
[...], sia stato costruito in aderenza al confine tra le due particelle.
E' fondata l'eccezione di usucapione abbreviata delle servitù di veduta e di costruzione dell'edificio a distanza inferiore a quella legale.
Ed invero sussistono, con riferimento agli immobili acquistati da parte dei convenuti, tutti i presupposti di cui all'art. 1159 c.c. che configura la particolare fattispecie acquisitiva della usucapione abbreviata.
Tali presupposti sono: la non legittimazione dell'alienante, il possesso, il tempo, la buona fede, il titolo astrattamente idoneo e la trascrizione del titolo.
Il primo requisito fa riferimento a tutte le ipotesi in cui l'alienante risulti privo del potere di disposizione, ed in tal senso, nel caso di specie, è configurabile la posizione soggettiva della impresa di costruzione che ha alienato gli appartamenti in assenza della legittima costituzione delle servitù di veduta e di costruzione del palazzo a distanza inferiore a quella di legge dal confine, quindi trasferendo gli immobili compresi nel palazzo a non domino per la parte relativa alla titolarità delle dette servitù; il possesso dei beni da parte dei convenuti e degli intervenienti volontari è pacifico ed incontestato da parte attrice;
la buona fede dell'acquirente scaturisce dall'acquisto dei beni, come previsto in tutti i contratti di acquisto prodotti, nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del rogito, stato esattamente corrispondente a quello denunciato da parte attrice e pacificamente esistente sin dalla costruzione del fabbricato;
conformemente al dettato dell'art. 1147 c.c. u.c. la buona fede si presume e quindi era onere della controparte, ovvero di parte attrice, provare la mala fede ed il suo carattere originario, onere del tutto disatteso (ex plurimis Cass. 5091/2010,
6648/2000);
infine il tempo: la norma prevede il decorso di 10 anni dalla data della trascrizione dell'acquisto o dal possesso se la presa di possesso è anteriore alla trascrizione.
Nel caso che ricorre è provato che gli acquirenti degli immobili compresi nel
CP_7 convenuto ( CP_7 Controparte 7 ) hanno acquistato i relativi immobili con atti, regolarmente trascritti, nei primi anni successivi alla costruzione del palazzo che il ctu ha fatto risalire per alcune unità immobiliari al
1997.
,Le parti CP_1 CP_5, Controparte 20 Percio, Controparte_21 , CP_13 hanno documentato l'acquisto di immobili siti all'interno del e CP 18
convenuto di via Croce n. 144 di Controparte 7 come segue: CP 7
CP 1 atto del 25.7.2001, CP 5 atto del 5.9.1997, atto del Controparte_20 de cuius del 3.2.1998, Percio atto del 10.1.1998, atto del Controparte_21
5.9.1997, CP 13 atto del 19.1.1999 e CP_18 atto del 22.6.2000.
Per essi risulta maturata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. atteso che pur in assenza delle note di trascrizione (non allegate dalle parti), si ritiene maturato il decorso del decennio dalla trascrizione degli atti di compravendita, essendo onere di parte attrice eccepire e documentare il mancato decorso del termine decennale o l'assenza della trascrizione.
Non risultano invece depositati gli atti di acquisto del bene da parte degli intervenuti: CP 16 CP 15 CP 23 CP 24 il quale ultimo allega un solo atto di donazione di bene immobile allocato in un condominio sito in CP_7 ma senza indicazione di numero civico.
Per essi vi è difetto circa la prova della proprietà del bene all'interno del convenuto e pertanto la domanda formulata con l'atto di intervento vaCP 7 rigettata.
Egualmente va rigettata la domanda attorea nei confronti di Controparte_2 [...]
non avendo provato parte attrice, CP 3 e Controparte_4 attraverso la produzione dei relativi atti di acquisto, la qualità di proprietari di immobili siti all'interno del condominio convenuto, a fronte della negazione della proprietà eccepita dalle stesse parti convenute.
La convenuta CP 6 non ha depositato il proprio atto di acquisto dell'immobile, era tuttavia onere di parte attrice provarne la qualità di proprietario, onere totalmente disatteso;
pertanto anche nei suoi confronti la domanda va rigettata.
Sulla sopraelevazione di nuova opera.
Va premesso che con distinto atto di citazione l'odierno attore, soccombente nella fase cautelare conclusasi con la pronuncia di accoglimento del ricorso di denuncia di nuova opera, introduceva il giudizio di merito proponendo anche le medesime domande già scrutinate ai precedenti punti.
Resta pertanto da delibare la sola domanda, impropriamente formulata come domanda di revoca dell'ordinanza cautelare, avente ad oggetto sostanzialmente l'accertamento del diritto alla sopraelevazione realizzata da parte attrice sul fabbricato, di sua proprietà, confinante con il condominio CP_7
Più precisamente, dall'ordinanza cautelare si evince che l'oggetto della controversia è la sopraelevazione, da parte dell'attore, di una terrazza chiusa al piano rialzato del fabbricato di sua proprietà e la realizzazione di una scala esterna di accesso al fabbricato con affaccio su CP 7 opere ricadenti nell'area destinata a servitù di passaggio in favore del CP_7 CP_7 e quindi limitative dell'esercizio della servitù da parte del fondo dominante. L'atto introduttivo del giudizio di merito è affetto da assoluta carenza di allegazione in ordine alla titolarità del diritto a realizzare opere limitative del diritto del CP_7 convenuto, quali in particolare la realizzazione di opere in sopraelevazione e la scala, e di conseguente articolazione probatoria.
Cosicchè l'attore non introduce alcun elemento di fatto o di diritto, oltre a quelli già delibati ai precedenti paragrafi, tali da supportare la domanda dichiarativa della sussistenza del diritto a realizzare opere in sopraelevazione.
Egualmente è a dirsi per la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'ampiezza della fascia destinata a servitù atteso che nessuna allegazione formula parte attrice in ordine ad una ampiezza della servitù diversa da quella risultante dal contratto;
ed infatti la servitù in oggetto, a favore del fondo dominante di proprietà del condominio di via Croce n. 144, risulta dall'atto di permuta per notaio Per 3 del 15.7.1994, con il quale i germani Pt 1
( Per_2 ed Per 1 ) cedevano in permuta alla ditta CP 14 la proprietà dell'area compresa la “servitù attiva di passaggio con qualsiasi mezzo sull'area estesa di are 6,32 rilevata in catasto al fl. 9 part.1159, 1163 (ex 529g), e 1164 (ex
529/h).
Cosicchè la domanda si presenta affetta dalle medesime insanabili carenze in punto di allegazione e prova e va pertanto rigettata.
Va pertanto accolta la domanda dei convenuti dichiarativa della violazione del diritto di servitù passaggio attraverso la realizzazione delle opere eseguite in sopraelevazione con condanna alla rimozione.
Le spese seguono la soccombenza con aumento per il difensore RA che assiste n. 12 parti con medesima posizione processuale.
Restano compensate con CP_16 CP 15
, CP_23 [...]
CP_24 in ragione della reciproca soccombenza.
P.T.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. dichiara l'acquisto per usucapione abbreviata della servitù di veduta e del diritto alla realizzazione dell'immobile sito alla via Croce n. 144 di CP 7
[...] , a distanza inferiore a quella legale dal confine con la proprietà Pt_1
[...], da parte di
[...] Controparte_1 CP 5 Controparte_8
, Controparte_10 CP 11 Controparte_9 Controparte 12
, CP 13 e Controparte 18
CP_16 CP_15
3. Rigetta le domande proposte da CP 23 و
CP 24
4. Dichiara che le opere in sopraelevazione, al piano rialzato dell'immobile di proprietà di Parte 1 sono realizzate in violazione del diritto di servitù di passaggio gravante a favore del condominio di CP_7 sulla particella n. 1785 (ex 1159), e condanna Parte alla rimozione delle 1
stesse.
5. Condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite a favore di
Controparte_7 CP 7 , CP 5 Controparte_1
Controparte_9 Controparte 10 CP_11 Controparte_8 '
che liquida e Controparte 18 CP 13 Controparte_12 in € 16.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Mario Rizieri RA, dichiaratosi antistatario, ed in € 6500,00 per compensi oltre accessori di legge, a favore di Controparte_18 con attribuzione all'avvocato Todisco, dichiaratosi antistatario.
6. Pone a carico di parte attrice soccombente anche le spese della ctu del presente giudizio liquidate con separato decreto.
7. Compensa le spese con CP 16 CP 15 CP 23 [...]
CP 24
Così deciso in Avellino il 1.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Michela Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1140/2016 e 4857/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto: "azione di accertamento e condanna";
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso, disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Barra
,
e Domenico Barra. dom.to come in atti;
- attore -
E
Controparte_1 in proprio, Controparte_2 Controparte_3 CP 4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Rizieri
[…] CP_5
RA, dom.ti come in atti;
-convenuti -
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Massimo Luciano, dom.ta come in atti;
CP 6
convenuta
E in persona Controparte_7 rappr.to e difeso dall'avv. Controparte_1dell'amministratore p.t.
Mario Rizieri RA, dom.to come in atti;
convenuto
E
Controparte_9 Controparte 10 CP_11 Controparte 8
[...] Controparte 12 CP 13
, CP 14 CP 15
tutti rappr.ti e difesi dall'avv. CP 16
, CP 17
[...]
Mario Rizieri RA, dom.ti come in atti;
-intervenienti volontari-
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Antonio Todisco, Controparte_18
dom.ta come in atti;
interveniente volontaria
Conclusioni:
le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 ha convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe indicati.
Ha esposto che:
1. la propria madre, Controparte 19 proprietaria del fondo in Controparte_7 , ex fgl 9 part. 529, aveva ottenuto la concessione n. 33/1983 (e successiva
38/1988) per la realizzazione di una struttura ad uso falegnameria;
2. una parte di tale area, (part. 1157 sub 7 e frazionata dalla originaria particella
1157, fgl.9) era stata donata (con atto del 14.7.1994) dalla stessa ai fratelli Per 1 e Persona 2 , e sulla parete del palazzo, eretto sulla detta particella, erano state aperte tre vedute (due finestre ed un balcone) assentite da concessione edilizia inerente l'immobile, concedendosi con il detto atto anche la servitù di passaggio a favore del fondo donato sulle part. 1159, 1163 e 1164 per l'accesso alla strada comunale, e per la installazione del bombolone gas;
Persona 2 stipularono atto di Per 1 e3. successivamente i germani trasferimento della particella donata con la soc. Organizzazione_1
[...] in permuta di due appartamenti per civile abitazione compresi nel fabbricato da edificarsi sulla particella;
immobile del quale parte attrice deduce anche una serie di illegittimità urbanistiche;
4. l'immobile sulla particella donata era stato realizzato in aderenza alla struttura adibita a falegnameria, in violazione della normativa sulle distanze ed oscurando le due finestre ed il balcone di affaccio dell'odierno attore proprietario dell'immobile costruito sulle altre particelle, derivanti dall'unica originaria, n.
1455, 1785, 1789, oggetto anch'esse di donazione dalla madre con atto del
4.5.2012;
Org_1 non aveva neanche rispettato la 5. che l'immobile eretto dalla distanza legale di m. 10 dal proprio edificio;
6. ancora le balconate aperte dai convenuti CP 1 eredi CP 2 CP 5 e
CP_6, ed una finestra nel sottotetto, non rispettano la distanza legale;
domandava la condanna dei convenuti al ripristino delle distanze legali dei balconi realizzati in violazione, la chiusura delle aperture ed affacci abusivi, ed il risarcimento dei danni.
Si costituivano i convenuti i quali tutti, con l'eccezione dei CP_2 eccepivano la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto,
l'acquisto in buona fede, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il bene compravenduto e con la garanzia della parte venditrice di regolarità urbanistica, regolarità riguardante anche le balconate e le finestre di cui alla citazione in quanto assentite dalla concessione e presenti nell'immobile sin dalla costruzione risalente a circa 20 anni anteriori al 2016; che nessuna nuova opera era stata da essi realizzata in detti appartamenti;
che il Pt 1 era subentrato, per donazione, nell'edificio confinante con quello dei convenuti solo nel 2012, quindi ben 15 anni dopo la realizzazione del fabbricato condominiale con conseguente decorso dei termini di prescrizione dell'azione finalizzata alla regolarizzazione delle balconate e finestre.
La CP 5 in particolare eccepiva, in subordine, anche l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto alla costruzione a distanze inferiori a quelle legali nonché delle contestate servitù di veduta.
Domandavano tutti il rigetto della domanda e il CP 1 anche la prescrizione della relativa azione;
inoltre le parti CP 5, CP 1 Controparte_20 '
CP 8, Controparte_21 , CP_13 e CP 18 eccepivano l'avvenuta usucapione e domandavano in riconvenzionale, in subordine, dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di veduta ed alla costruzione in violazione delle distanze legali.
I convenuti CP 2 eccepivano il difetto di legittimazione passiva non essendo proprietari di alcuna unità immobiliare nel condominio interessato, ubicato in [...]
CP_7 Controparte 7 ; chiedevano l'estromissione dal giudizio.
Con altro giudizio, n. 4857/2016, riunito al presente il medesimo attore Pt 1
[...] citava in giudizio il di via Croce n. 144, e Controparte_22 premettendo le medesime illegittimità, sia di carattere pubblicistico che privatistico, già illustrate con la prima citazione, domandava la revoca dell'ordinanza cautelare e di reclamo di cui al proc. n. 5475/2013 (con le quali si era ordinato, accogliendo il ricorso per denuncia di nuova opera del condominio, al Pt 1 la sospensione delle opere di sopraelevazione del fabbricato di proprietà), dichiararsi che il fabbricato condominiale viola la normativa in materia di distanze;
individuare la fascia di servitù di passaggio;
la restituzione a legittimità del fabbricato condominiale.
,Nel detto giudizio si costituiva Controparte_1 amministratore dello stabile, gli altri condomini quali interventori volontari, che contestavano la domanda ed eccepivano da un lato l'inammissibilità delle domande ulteriori trattandosi di giudizio di merito introdotto a seguito di giudizio cautelare di nuova opera;
inoltre ribadivano l'infondatezza delle contestazioni avversarie in ragione delle concessioni edilizie rilasciate in ordine alla costruzione e della servitù convenuta con il contratto con l'impresa costruttrice.
Eccepiva la prescrizione della relativa azione e l'usucapione sia del diritto alla costruzione in violazione delle distanze di legge sia delle servitù di veduta, sulla base del possesso di buona fede in base a titolo astrattamente idoneo (atto notarile del 25.7.2001) in ordine al bene acquistato nello stato di fatto e di diritto esistente all'atto del trasferimento.
Chiedeva il rigetto delle domande attoree, in subordine dichiararsi l'acquisto per usucapione ed ordinarsi la eliminazione delle opere realizzate con la sopraelevazione con conferma del provvedimento assunto in fase cautelare.
Intervenivano nel giudizio volontariamente : CP 9 Controparte_8
CP 11 Controparte_12 Controparte_10
, CP 13
[...]
[...] CP 14 CP 15 CP 16 CP 17 e
Controparte 18 i quali chiedevano tutti il rigetto della domanda, la condanna alla rimozione delle opere in sopraelevazione nonché l'avvenuto acquisto per usucapione abbreviata delle servitù contestate.
Espletata ctu, all'udienza del 7.7.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
Sulla eccezione di prescrizione dell'azione.
E' infondata la detta eccezione atteso che le azioni petitorie, nella fattispecie di negatoria servitutis, sono imprescrittibili.
Sulle servitù di veduta e di costruzione a distanza inferiore a quella legale.
Va in primo luogo evidenziato che le dedotte illegittimità di carattere urbanistico- pubblicistico non rilevano in questa sede;
ed invero la rilevanza della concessione edilizia resta limitata al rapporto tra privato e PA di talchè come è irrilevante l'assenza della concessione edilizia laddove la costruzione rispetti le norme del codice civile e delle norme speciali senza lesione dei diritti dei vicini così l'avere eseguito una costruzione in conformità della concessione non esclude la eventuale violazione di dette norme atteso che i provvedimenti autorizzativi in oggetto non possono che essere rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi, e quindi con diritto alla riduzioni in pristino e al risarcimento dei danni ove le violazioni siano riscontrate (Cass. n. 7563/2006, 17286/2011). Pertanto l'analisi dei fatti, in questa sede, va limitata alla dedotta violazione in materia di rispetto delle distanze legali delle vedute per cui è causa.
E' incontestata tra le parti ed è stato confermata dalla relazione di ctu l'esistenza delle seguenti aperture: al piano sottotetto una finestra con affaccio sul fabbricato-falegnameria, e lateralmente due balconate con affaccio sulla proprietà Parte 1 i
Parte 1 ;al piano primo due balconate laterali con affaccio sulla proprietà al piano rialzato due balconate laterali con identico affaccio.
Ai sensi degli artt. 905 e 906 c.c. le vedute dirette su fondi altrui devono rispettare la distanza di m. 1,50 dal confine, quelle oblique di cm 75.
In verità parte attrice non specifica, quale era suo onere, in che termini le dette vedute violino le distanze di legge;
il ctu ha verificato che i balconi si estendono sino al confine per una ampiezza di m. 1,50 e la tettoia per m. 1,10.
Nessun accertamento è stato compiuto sulla effettiva distanza dal confine delle finestre in quanto il ctu le ha ritenute legittime sia perché assentite dagli atti autorizzativi sia in quanto previste dalla originaria concessione n. 16/91, rilasciata a Controparte 19 qual proprietaria dell'intera area ancora non frazionata e come tale non tenuta al rispetto delle distanze.
E' tuttavia pacifico in quanto incontestato tra le parti che tali vedute siano state aperte ad una distanza inferiore a quella legale e che il fabbricato di CP 7
[...], sia stato costruito in aderenza al confine tra le due particelle.
E' fondata l'eccezione di usucapione abbreviata delle servitù di veduta e di costruzione dell'edificio a distanza inferiore a quella legale.
Ed invero sussistono, con riferimento agli immobili acquistati da parte dei convenuti, tutti i presupposti di cui all'art. 1159 c.c. che configura la particolare fattispecie acquisitiva della usucapione abbreviata.
Tali presupposti sono: la non legittimazione dell'alienante, il possesso, il tempo, la buona fede, il titolo astrattamente idoneo e la trascrizione del titolo.
Il primo requisito fa riferimento a tutte le ipotesi in cui l'alienante risulti privo del potere di disposizione, ed in tal senso, nel caso di specie, è configurabile la posizione soggettiva della impresa di costruzione che ha alienato gli appartamenti in assenza della legittima costituzione delle servitù di veduta e di costruzione del palazzo a distanza inferiore a quella di legge dal confine, quindi trasferendo gli immobili compresi nel palazzo a non domino per la parte relativa alla titolarità delle dette servitù; il possesso dei beni da parte dei convenuti e degli intervenienti volontari è pacifico ed incontestato da parte attrice;
la buona fede dell'acquirente scaturisce dall'acquisto dei beni, come previsto in tutti i contratti di acquisto prodotti, nello stato di fatto e di diritto esistente al momento del rogito, stato esattamente corrispondente a quello denunciato da parte attrice e pacificamente esistente sin dalla costruzione del fabbricato;
conformemente al dettato dell'art. 1147 c.c. u.c. la buona fede si presume e quindi era onere della controparte, ovvero di parte attrice, provare la mala fede ed il suo carattere originario, onere del tutto disatteso (ex plurimis Cass. 5091/2010,
6648/2000);
infine il tempo: la norma prevede il decorso di 10 anni dalla data della trascrizione dell'acquisto o dal possesso se la presa di possesso è anteriore alla trascrizione.
Nel caso che ricorre è provato che gli acquirenti degli immobili compresi nel
CP_7 convenuto ( CP_7 Controparte 7 ) hanno acquistato i relativi immobili con atti, regolarmente trascritti, nei primi anni successivi alla costruzione del palazzo che il ctu ha fatto risalire per alcune unità immobiliari al
1997.
,Le parti CP_1 CP_5, Controparte 20 Percio, Controparte_21 , CP_13 hanno documentato l'acquisto di immobili siti all'interno del e CP 18
convenuto di via Croce n. 144 di Controparte 7 come segue: CP 7
CP 1 atto del 25.7.2001, CP 5 atto del 5.9.1997, atto del Controparte_20 de cuius del 3.2.1998, Percio atto del 10.1.1998, atto del Controparte_21
5.9.1997, CP 13 atto del 19.1.1999 e CP_18 atto del 22.6.2000.
Per essi risulta maturata l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. atteso che pur in assenza delle note di trascrizione (non allegate dalle parti), si ritiene maturato il decorso del decennio dalla trascrizione degli atti di compravendita, essendo onere di parte attrice eccepire e documentare il mancato decorso del termine decennale o l'assenza della trascrizione.
Non risultano invece depositati gli atti di acquisto del bene da parte degli intervenuti: CP 16 CP 15 CP 23 CP 24 il quale ultimo allega un solo atto di donazione di bene immobile allocato in un condominio sito in CP_7 ma senza indicazione di numero civico.
Per essi vi è difetto circa la prova della proprietà del bene all'interno del convenuto e pertanto la domanda formulata con l'atto di intervento vaCP 7 rigettata.
Egualmente va rigettata la domanda attorea nei confronti di Controparte_2 [...]
non avendo provato parte attrice, CP 3 e Controparte_4 attraverso la produzione dei relativi atti di acquisto, la qualità di proprietari di immobili siti all'interno del condominio convenuto, a fronte della negazione della proprietà eccepita dalle stesse parti convenute.
La convenuta CP 6 non ha depositato il proprio atto di acquisto dell'immobile, era tuttavia onere di parte attrice provarne la qualità di proprietario, onere totalmente disatteso;
pertanto anche nei suoi confronti la domanda va rigettata.
Sulla sopraelevazione di nuova opera.
Va premesso che con distinto atto di citazione l'odierno attore, soccombente nella fase cautelare conclusasi con la pronuncia di accoglimento del ricorso di denuncia di nuova opera, introduceva il giudizio di merito proponendo anche le medesime domande già scrutinate ai precedenti punti.
Resta pertanto da delibare la sola domanda, impropriamente formulata come domanda di revoca dell'ordinanza cautelare, avente ad oggetto sostanzialmente l'accertamento del diritto alla sopraelevazione realizzata da parte attrice sul fabbricato, di sua proprietà, confinante con il condominio CP_7
Più precisamente, dall'ordinanza cautelare si evince che l'oggetto della controversia è la sopraelevazione, da parte dell'attore, di una terrazza chiusa al piano rialzato del fabbricato di sua proprietà e la realizzazione di una scala esterna di accesso al fabbricato con affaccio su CP 7 opere ricadenti nell'area destinata a servitù di passaggio in favore del CP_7 CP_7 e quindi limitative dell'esercizio della servitù da parte del fondo dominante. L'atto introduttivo del giudizio di merito è affetto da assoluta carenza di allegazione in ordine alla titolarità del diritto a realizzare opere limitative del diritto del CP_7 convenuto, quali in particolare la realizzazione di opere in sopraelevazione e la scala, e di conseguente articolazione probatoria.
Cosicchè l'attore non introduce alcun elemento di fatto o di diritto, oltre a quelli già delibati ai precedenti paragrafi, tali da supportare la domanda dichiarativa della sussistenza del diritto a realizzare opere in sopraelevazione.
Egualmente è a dirsi per la domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'ampiezza della fascia destinata a servitù atteso che nessuna allegazione formula parte attrice in ordine ad una ampiezza della servitù diversa da quella risultante dal contratto;
ed infatti la servitù in oggetto, a favore del fondo dominante di proprietà del condominio di via Croce n. 144, risulta dall'atto di permuta per notaio Per 3 del 15.7.1994, con il quale i germani Pt 1
( Per_2 ed Per 1 ) cedevano in permuta alla ditta CP 14 la proprietà dell'area compresa la “servitù attiva di passaggio con qualsiasi mezzo sull'area estesa di are 6,32 rilevata in catasto al fl. 9 part.1159, 1163 (ex 529g), e 1164 (ex
529/h).
Cosicchè la domanda si presenta affetta dalle medesime insanabili carenze in punto di allegazione e prova e va pertanto rigettata.
Va pertanto accolta la domanda dei convenuti dichiarativa della violazione del diritto di servitù passaggio attraverso la realizzazione delle opere eseguite in sopraelevazione con condanna alla rimozione.
Le spese seguono la soccombenza con aumento per il difensore RA che assiste n. 12 parti con medesima posizione processuale.
Restano compensate con CP_16 CP 15
, CP_23 [...]
CP_24 in ragione della reciproca soccombenza.
P.T.M. Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. dichiara l'acquisto per usucapione abbreviata della servitù di veduta e del diritto alla realizzazione dell'immobile sito alla via Croce n. 144 di CP 7
[...] , a distanza inferiore a quella legale dal confine con la proprietà Pt_1
[...], da parte di
[...] Controparte_1 CP 5 Controparte_8
, Controparte_10 CP 11 Controparte_9 Controparte 12
, CP 13 e Controparte 18
CP_16 CP_15
3. Rigetta le domande proposte da CP 23 و
CP 24
4. Dichiara che le opere in sopraelevazione, al piano rialzato dell'immobile di proprietà di Parte 1 sono realizzate in violazione del diritto di servitù di passaggio gravante a favore del condominio di CP_7 sulla particella n. 1785 (ex 1159), e condanna Parte alla rimozione delle 1
stesse.
5. Condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di lite a favore di
Controparte_7 CP 7 , CP 5 Controparte_1
Controparte_9 Controparte 10 CP_11 Controparte_8 '
che liquida e Controparte 18 CP 13 Controparte_12 in € 16.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, con attribuzione all'avvocato Mario Rizieri RA, dichiaratosi antistatario, ed in € 6500,00 per compensi oltre accessori di legge, a favore di Controparte_18 con attribuzione all'avvocato Todisco, dichiaratosi antistatario.
6. Pone a carico di parte attrice soccombente anche le spese della ctu del presente giudizio liquidate con separato decreto.
7. Compensa le spese con CP 16 CP 15 CP 23 [...]
CP 24
Così deciso in Avellino il 1.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino