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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10121/2023, promosso con ricorso da
Parte_1
nata il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: che agisce per sé e C.F._1
nell'interesse del figlio minore
, Parte_1 Parte_2
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: C.F._2
Parte_3
nata il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: , che agisce per sé e C.F._3
nell'intresse della figlia minore:
, Parte_4
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: C.F._4
, Parte_5
nato il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: che agisce per sé e C.F._5
nell'interesse della figlia minore:
, Persona_1
nata il [...] a Rio de Janeiro in [...], Cf: C.F._6
1 , Parte_6
nato il [...] a Rio Grande do Norte in [...], Cf: C.F._7
Parte_7
nato il [...] a Rio Grande do Norte in [...], Cf: C.F._8
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Luiz Marcos Matarazzo Freire e dall'Avv. Matteo
Paulli del Foro di Milano
- r i c o r r e n t i -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63,
contumace
resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione in data 3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 16 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo
[...]
nato nella Comune di Torreglia il 23/03/1906, figlio di e Pt_7 Persona_2 Per_3
2 . Ad integrazione della domanda, i ricorrenti deducevano che Per_4 Parte_7
emigrava in Brasile, ove contraeva matrimonio con ET Pless Szakall, cittadina
Jugoslava e che da tale matrimonio nascevano tre figli, ovvero, il 19 giugno 1943 la figlia
, il 25 gennaio 1947 la figlia e il 15 maggio 1952 il Persona_5 Persona_6
figlio i quali tutti, a loro volta hanno avuto figli, dando origine alla Persona_7
linea di discendenza indicata nel ricorso e comprovata dalla documentazione anagrafica allegata. Precisavano, infine, i ricorrenti che decedeva Parte_7
nell'anno 1991 in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, ma che si era verificata una interruzione della trasmissione della cittadinanza in quanto questa non si trasmetteva per via materna secondo la normativa all'epoca in vigore, successivamente modificata dalle sentenze n. 30/1983 e n. 151/1975 richiamate nel ricorso.
I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere inviato ai competenti Per_8
generale d'Italia a Rio de Janeiro (RJ-Brasile) e di Recife (PE-Brasile) la richiesta di appuntamento per iniziare l'iter di riconoscimento della cittadinanza, ma di non avere avuto alcuna convocazione a causa della situazione di paralisi in cui versano tali uffici, che prevedono liste di attesa superiore ai dieci anni.
Il resistente, regolarmente invitato, non si è costituito in giudizio e va dichiarato CP_1
contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il
3 comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Padova, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
4 05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che è un avo dei Parte_7
ricorrenti.
Si rileva, inoltre, che era cittadino italiano, in quanto nato in [...] Parte_7
italiano da genitori italiani, come comprovato dal certificato di nascita allegato al ricorso e risulta avere sempre conservato la cittadinanza italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal doc. 21 versato in atti;
di conseguenza, al momento della nascita dei figli era in possesso della cittadinanza italiana, che ha quindi trasmesso ai figli e Persona_7 Persona_5 [...]
e questi l'hanno trasmessa ai propri discendenti, grazie alle pronunce della Persona_6
Corte Costituzionale, che hanno reso possibile la trasmissione della cittadinanza anche per linea materna.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della
5 Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o, comunque, a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Consolato Generale di Rio de Janeiro
e quello di Recife, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versano le rappresentanze consolari in Brasile, fatto peraltro notorio, che ha accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, dichiarando che i medesimi come indicati in epigrafe sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate negli ultimi anni non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
6 - ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 27 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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