CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 654/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220004394 TRIB CONSORTILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto in data 20 marzo 2023, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 0360505G20220004394 dell'11 ottobre 2022, notificatogli l'8 novembre 2022, con il quale la s.p.a. Resistente_1, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del Consorzio_2
e Tara, gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 104,88 (di cui euro 99,00 per tributo consortile cod. 630 – anno 2017 – ed euro 5,88 per spese di notifica) in relazione ad alcuni immobili siti in agro di Palagianello. Il contribuente deduceva, tra l'altro, l'omessa notifica del presupposto avviso di pagamento, il difetto di motivazione del sollecito in ordine agli immobili interessati, alle opere asseritamente eseguite e ai criteri di liquidazione, la violazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di affidamento del servizio di riscossione e di quelli inerenti i lavori eseguiti nei territori oggetto di contribuzione, la mancata elaborazione e approvazione del piano generale di bonifica ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, nonché
l'assenza di qualsiasi beneficio, diretto e specifico, in favore dei propri fondi dalle opere consortili, anche in riferimento all'art. 860 c.c.; allegava, a sostegno, copia del sollecito impugnato e una consulenza tecnica di parte con relativi allegati.
Si costituiva in primo grado il Consorzio_2 e Tara, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne contestava l'infondatezza, richiamando la documentazione consortile (deliberazioni commissariali, piano di classifica, piano di riparto delle spese, lista di carico per l'annualità 2017, programma annuale dei lavori, atti regionali) e producendo una consulenza tecnica di parte del dott. agr. Nominativo_1, dalla quale si desumeva, secondo la prospettazione difensiva, che gli immobili del contribuente risultavano inseriti nel perimetro di contribuenza e beneficiavano, in termini diretti e specifici, delle opere di difesa idraulica e di bonifica, con conseguente legittimità del contributo richiesto.
Successivamente, il ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata relazione tecnica redatta dalla dott.ssa Nominativo_2 in data 18 novembre 2017, che veniva contrastata dal Consorzio il quale ne eccepiva la tardività ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e ne chiedeva lo stralcio e la dichiarazione di inutilizzabilità ai fini probatori, insistendo comunque per il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 827/2023 del 20 luglio 2023, depositata il 17 agosto 2023, rigettava il ricorso avverso il sollecito di pagamento e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto notificato in data 27 febbraio 2024, il Ricorrente_1 proponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento del sollecito impugnato. Nel gravame l'appellante, dopo avere richiamato le plurime censure formulate in prime cure (sull'impugnabilità del sollecito, sulla legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione, sulla regolarità degli atti consortili e del piano di classifica), articolava due motivi, rubricati rispettivamente come “Contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza impugnata” ed “Erronea ed omessa valutazione delle prove”. Con il primo motivo lamentava, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe fondato il rigetto del ricorso sulla sola esistenza di un piano di classifica ritenuto, peraltro, illegittimamente elaborato, senza confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di cassazione che subordina l'obbligo contributivo consortile al concreto conseguimento, da parte degli immobili inclusi nel comprensorio, di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica già eseguite o da completare. Con il secondo motivo censurava l'affermazione del difetto di prova dell'assenza di beneficio, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la relazione tecnica di parte depositata nel corso del primo grado dimostrerebbe come i terreni di sua proprietà, identificati al foglio 14, particelle 272,
275 e 279 del Comune di Palagianello, località Torrata, non traggano alcun vantaggio dall'unico canale consortile ivi presente: per la loro conformazione e per la collocazione del canale al di sotto del piano di campagna, le acque meteoriche attraverserebbero infatti i fondi del contribuente, determinando ristagni e periodici allagamenti, prima di essere convogliate nel corso d'acqua, onde i fondi stessi subirebbero costantemente danni, piuttosto che beneficiare dell'attività consorziale. L'appellante insisteva così sulla tesi della mancanza di beneficio consortile in concreto e chiedeva, per l'effetto, l'accoglimento del gravame, con condanna del Consorzio e della concessionaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio il Associazione_1 (già Consorzio_2
e Tara), che, richiamate le difese svolte in primo grado e la documentazione ivi prodotta, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, altresì, la tardività e l'inutilizzabilità della relazione tecnica di parte Nominativo_2 depositata in primo grado, reiterando la richiesta di stralcio del relativo elaborato. Nel merito, il Consorzio ribadiva la legittimità del contributo consortile e la sussistenza, per i terreni dell'appellante, di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di difesa idraulica e di bonifica svolta nel comprensorio, come emergerebbe in particolare dalla consulenza tecnica di parte Nominativo_1 del 26 maggio 2023, rimasta incontestata e prodotta nei termini di legge.
Si costituiva altresì Resistente_1 s.p.a., che, riportandosi alle argomentazioni già svolte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del 04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili, nonché una serie di lavori della cui concreta esecuzione nulla si sa.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
n. 827/2023 del 20 luglio 2023, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio_2 e Nominativo_3 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio di lite.
Taranto, 11/12/2025
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CIGNA MARIO, Presidente
CAVALLONE LUCIANO, Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Resistente_1 Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
2 e pubblicata il 17/08/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0360505G20220004394 TRIB CONSORTILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 452/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto in data 20 marzo 2023, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 0360505G20220004394 dell'11 ottobre 2022, notificatogli l'8 novembre 2022, con il quale la s.p.a. Resistente_1, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per conto del Consorzio_2
e Tara, gli richiedeva il versamento della complessiva somma di euro 104,88 (di cui euro 99,00 per tributo consortile cod. 630 – anno 2017 – ed euro 5,88 per spese di notifica) in relazione ad alcuni immobili siti in agro di Palagianello. Il contribuente deduceva, tra l'altro, l'omessa notifica del presupposto avviso di pagamento, il difetto di motivazione del sollecito in ordine agli immobili interessati, alle opere asseritamente eseguite e ai criteri di liquidazione, la violazione degli obblighi di pubblicazione degli atti di affidamento del servizio di riscossione e di quelli inerenti i lavori eseguiti nei territori oggetto di contribuzione, la mancata elaborazione e approvazione del piano generale di bonifica ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, nonché
l'assenza di qualsiasi beneficio, diretto e specifico, in favore dei propri fondi dalle opere consortili, anche in riferimento all'art. 860 c.c.; allegava, a sostegno, copia del sollecito impugnato e una consulenza tecnica di parte con relativi allegati.
Si costituiva in primo grado il Consorzio_2 e Tara, il quale eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne contestava l'infondatezza, richiamando la documentazione consortile (deliberazioni commissariali, piano di classifica, piano di riparto delle spese, lista di carico per l'annualità 2017, programma annuale dei lavori, atti regionali) e producendo una consulenza tecnica di parte del dott. agr. Nominativo_1, dalla quale si desumeva, secondo la prospettazione difensiva, che gli immobili del contribuente risultavano inseriti nel perimetro di contribuenza e beneficiavano, in termini diretti e specifici, delle opere di difesa idraulica e di bonifica, con conseguente legittimità del contributo richiesto.
Successivamente, il ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata relazione tecnica redatta dalla dott.ssa Nominativo_2 in data 18 novembre 2017, che veniva contrastata dal Consorzio il quale ne eccepiva la tardività ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e ne chiedeva lo stralcio e la dichiarazione di inutilizzabilità ai fini probatori, insistendo comunque per il rigetto del ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, con sentenza n. 827/2023 del 20 luglio 2023, depositata il 17 agosto 2023, rigettava il ricorso avverso il sollecito di pagamento e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto notificato in data 27 febbraio 2024, il Ricorrente_1 proponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e il conseguente annullamento del sollecito impugnato. Nel gravame l'appellante, dopo avere richiamato le plurime censure formulate in prime cure (sull'impugnabilità del sollecito, sulla legittimità dell'affidamento del servizio di riscossione, sulla regolarità degli atti consortili e del piano di classifica), articolava due motivi, rubricati rispettivamente come “Contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza impugnata” ed “Erronea ed omessa valutazione delle prove”. Con il primo motivo lamentava, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe fondato il rigetto del ricorso sulla sola esistenza di un piano di classifica ritenuto, peraltro, illegittimamente elaborato, senza confrontarsi con la giurisprudenza della Corte di cassazione che subordina l'obbligo contributivo consortile al concreto conseguimento, da parte degli immobili inclusi nel comprensorio, di un beneficio diretto e specifico derivante da opere di bonifica già eseguite o da completare. Con il secondo motivo censurava l'affermazione del difetto di prova dell'assenza di beneficio, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la relazione tecnica di parte depositata nel corso del primo grado dimostrerebbe come i terreni di sua proprietà, identificati al foglio 14, particelle 272,
275 e 279 del Comune di Palagianello, località Torrata, non traggano alcun vantaggio dall'unico canale consortile ivi presente: per la loro conformazione e per la collocazione del canale al di sotto del piano di campagna, le acque meteoriche attraverserebbero infatti i fondi del contribuente, determinando ristagni e periodici allagamenti, prima di essere convogliate nel corso d'acqua, onde i fondi stessi subirebbero costantemente danni, piuttosto che beneficiare dell'attività consorziale. L'appellante insisteva così sulla tesi della mancanza di beneficio consortile in concreto e chiedeva, per l'effetto, l'accoglimento del gravame, con condanna del Consorzio e della concessionaria al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva nel presente giudizio il Associazione_1 (già Consorzio_2
e Tara), che, richiamate le difese svolte in primo grado e la documentazione ivi prodotta, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e, altresì, la tardività e l'inutilizzabilità della relazione tecnica di parte Nominativo_2 depositata in primo grado, reiterando la richiesta di stralcio del relativo elaborato. Nel merito, il Consorzio ribadiva la legittimità del contributo consortile e la sussistenza, per i terreni dell'appellante, di un beneficio diretto e specifico derivante dall'attività di difesa idraulica e di bonifica svolta nel comprensorio, come emergerebbe in particolare dalla consulenza tecnica di parte Nominativo_1 del 26 maggio 2023, rimasta incontestata e prodotta nei termini di legge.
Si costituiva altresì Resistente_1 s.p.a., che, riportandosi alle argomentazioni già svolte in primo grado, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e fondato per le assorbenti ragioni di cui appresso.
Manifestamente infondata è l'eccezione di inammissibilità, posto che le doglianze di cui al gravame non sono una generica critica alla sentenza impugnata e, pur riproponendo (come non potrebbe che essere, non potendosi allegare, ovviamente, nuove domande ed eccezioni) le medesime questioni, si confronta in modo critico con la sentenza di primo grado, censurandone il percorso motivazionale.
Nel merito, la disciplina generale in materia di contributi di bonifica è dettata dall'art. 860 cod. civ. (secondo cui: «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica»), nonché dal R.D. 215/1933 (recante: «Nuove norme per la bonifica integrale»), al quale è informato l'art. 857 cod. civ. (secondo cui «per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo»).
I consorzi di bonifica (enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato: Cass. Sez. L, n. 6086 del 04/03/2021, Rv. 660684-02) sono responsabili della realizzazione e manutenzione di opere di bonifica idraulica, di reti di distribuzione irrigua, di risanamento igienico-ambientale, di miglioramento fondiario, di prevenzione del rischio idrogeologico e di sistemazione dei corsi. Proprio per adempiere ai detti fini istituzionali, ciascun Consorzio ha il potere di imporre il pagamento di contributi di bonifica (obbligazione tributaria qualificata come onere reale, giusta l'art. 21 del R.D. n. 215/1933) ai proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza: al riguardo è prevista la suddivisione di tutto il territorio nazionale in comprensori e la creazione di Consorzi tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro del relativo comprensorio di bonifica (c.d. perimetro di contribuenza: artt. 3 e 10 R.D 215/1933).
All'uopo, ciascun Consorzio ha poi l'obbligo di elaborare un Piano di classifica degli immobili (approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale), strumento che individua e quantifica i benefici specifici per gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. A detto piano di classifica, si aggiunge poi il Piano di riparto, ossia, lo strumento finalizzato ad assicurare (in relazione ai detti benefici) la corretta ed equa ripartizione della contribuenza tra i proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza.
Va però evidenziato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i contributi consortili sono dovuti solo nel caso in cui dalle opere di bonifica derivino al consorziato-contribuente benefici specifici e in misura a questi proporzionale: non è, cioè, sufficiente un vantaggio soltanto generico e teorico, riguardante un vago comprensorio ed a carattere solo virtuale, in quanto è assolutamente necessario un vantaggio specifico (cioè riguardante il fondo del quale si tratta), concreto (cioè effettivo e dimostrabile) e, infine, diretto
(cioè non di riflesso). Tanto, peraltro, è stato espressamente ribadito dall'articolo 18 della legge Regione
Puglia 4/2012, secondo cui l'opera di bonifica deve migliorare la qualità e incrementare il valore del terreno.
Nel caso in cui tali requisiti non ricorrano, il contributo non è dovuto. Non basta, dunque, un vantaggio soltanto generico e teorico, meramente virtuale.
In argomento va, inoltre, chiarito che l'intervenuto art. 7, comma 5-bis d.lgs 546/1992 (secondo cui: «
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato …»), non è suscettibile di incidere sulle dette regole generali del riparto dell'onus probandi, limitandosi piuttosto a ribadire il generale onere gravante sull'Amministrazione, senza apportare alcun cambiamento circa le modalità di assolvimento dello stesso (così Cass. 31878/2022). Al riguardo, sempre secondo la costante giurisprudenza della Suprema
Corte, tale onere, per i contributi consortili, è soddisfatto laddove:
1. il terreno gravato sia all'interno del perimetro di contribuenza;
2. nel piano di classifica sia identificato con specifica dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
Invero, è pacifico che:
«L'obbligo, per i proprietari di immobili compresi nel comprensorio consortile, di pagare i contributi imposti dal consorzio in forza del R.D. n. 215 del 1933, art. 59 è subordinato, ai sensi dell'art. 860 c.c. e del medesimo
R.D. n. 215 del 1933, art. 10, a ciò che gli immobili risultino beneficiati dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica (Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass. 30 ottobre 2008, n. 26009;
Cass. 20 agosto 1997, n. 7754). Il perimetro di contribuenza (R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10) delimita la parte del comprensorio o perimetro consortile sulla quale le opere realizzate dal consorzio sono idonee a produrre effettivi vantaggi. Da ciò la presunzione di sussistenza del beneficio per gli immobili posti nel perimetro di contribuenza regolarmente approvato dall'autorità regionale (ancorché, come precisato da Cass.
n. 24644/2018, non trascritto come pur previsto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2).
Il perimetro di contribuenza è distinto dal piano di classifica. Quest'ultimo è l'atto con cui vengono definiti i millesimi di contribuzione alle spese sostenute dal consorzio.
Questa Corte ha precisato in più occasioni che, "in tema di contributi di bonifica, il principio secondo cui in presenza di un piano di classifica regolarmente approvato, ed in difetto di specifica contestazione, nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio ai fini della dimostrazione del beneficio per il fondo, e quindi, del presupposto impositivo, opera solo con riferimento agli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza e ne presuppone perciò l'esistenza, in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto" (così ord. n. 12860/2012 che richiama Cass.4513/09 e le conformi n. 8770/2009, n. 7159/2011 e n. 661/2012; dello stesso segno anche Cass.28502/13)» (così Cass. 23251/2019 nel cassare la decisione ivi impugnata che non consentiva di comprendere se i detti principi fossero stati rispettati o se invece l'obbligo di contribuzione fosse «stato affermato in forza della mera inclusione del terreno nel comprensorio consortile e della approvazione del piano di classifica», evidentemente da soli insufficienti, all'uopo; così pure Cass.
16122/2023 ed altre coeve, Cass. 7664/2020, 6838/2020, nonché Cass. 4513/2009, la quale, a differenza delle sentenze più recenti, reputa che vi sia anche l'obbligo di trascrizione del perimetro di contribuenza, ex articolo 10, comma 2, legge 215/1933);
«in materia di oneri consortili, se la verificata inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza di un consorzio di bonifica può essere decisiva ai fini della determinazione dell'an del contributo, ai fini del quantum
è determinante l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica, con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere eseguite dal consorzio» (Cass.
27133/2023; così pure Cass. 22912/2023, 14909/2023 e 26395/2019, tra le innumerevoli).
Nella specie, l'ente assunto creditore non ha provato che il piano di classifica abbia identificato la proprietà di parte ricorrente specificando i vantaggi diretti ed immediati derivanti dalle opere consortili, né è stato neppure dedotto quali siano stati i tempi di concreta esecuzione dei lavori che – asseritamente – sarebbero stati eseguiti e, per vero, neppure quali sarebbero i detti lavori.
Tali dati non si rilevano neanche dalla generica consulenza prodotta dal Consorzio, che indica solo gli impianti esistenti, non certo il loro stato e le attività poste in essere per renderli fruibili, nonché una serie di lavori della cui concreta esecuzione nulla si sa.
Al contrario, il contribuente ha provato che nessun beneficio diretto e specifico deriva ai suoi terreni dalle opere consortili e l'omessa esecuzione di quanto sotteso in relazione al contributo richiesto, evidenziando il degrado che contraddistingue parte degli impianti consortili. Tanto, sulla base della consulenza tecnica di parte assolutamente eloquente, in quanto attestante carenze manutentive inveterate degli impianti consortili, come si desume dalle foto in essa riprodotte, con la presenza di fittissima e notevolmente cresciuta vegetazione (che comprova la vetustà dello stato di abbandono, evidentemente risalente a molti anni prima e, come tale, probante per il periodo in questione).
Ne consegue l'esito in dispositivo.
Le spese sono compensate, attesi i contrastanti precedenti in materia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia – sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
n. 827/2023 del 20 luglio 2023, proposto da Ricorrente_1 nei riguardi del Consorzio_2 e Nominativo_3 e della Resistente_1 s.p.a., così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara nullo l'atto opposto;
compensa le spese del doppio di lite.
Taranto, 11/12/2025